Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
1963/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR ZI, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1963/2024 del Ruolo Generale degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nata a [...] il [...] – (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo dall'Avv. Cira Casillo e con la stessa elettivamente domiciliata in OR ZI (NA) al Corso Vitt. Emanuele III n. 365
E
nato a [...] il [...]- (C.F. Controparte_1
e residente in [...], C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Andrea Manzillo e con lo stesso elettivamente domiciliato in OR ZI (NA) alla Via Melito, 3
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di OR ZI
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Il P.M. in data 10.03.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile in OR ZI (NA) il 09.10.1986 adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati quattro figli: , nato a [...] Per_1 il 09.06.1989, coniugato;
nata a [...] il [...], non più Per_2 convivente con i genitori, e i due gemelli, e nati a Napoli il Per_3 Per_4
15.08.2005, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
che Pt_1
vive presso la casa familiare di sua esclusiva proprietà sita in OR
[...]
ZI alla via San Fermo n.12, unitamente ai suoi due figli gemelli, e Per_3
mentre i figli e sono viceversa l'uno coniugato e l'altra Per_4 Per_1 Per_2 ha stabilmente intrapreso una convivenza familiare;
che il rapporto coniugale si è progressivamente deteriorato al punto tale da rendere intollerabile la vita matrimoniale e la convivenza, di fatto già interrotta dai coniugi sin dal maggio 2024.
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, le parti concordemente hanno chiesto omologarsi la loro separazione riportandosi ai patti e alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Con ordinanza resa in data 24.02.2025, all'esito di note scritte in sostituzione di detta udienza, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza.
Il Pubblico Ministero concludeva in data 10.03.2025, esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
Riguardo le condizioni economico patrimoniali delle parti, da quanto dedotto ed allegato dalle stesse al ricorso, la IG.ra vive presso la casa familiare di sua Pt_1 esclusiva proprietà sita in OR ZI, alla via San Fermo n.12, unitamente ai suoi due figli gemelli, e maggiorenni e non economicamente Per_3 Per_4 autosufficienti e lavora presso il Liceo Scientifico “Pitagora-Croce” di OR ZI con la qualifica di personale ATA e percepisce uno stipendio mensile di Euro 1.100,00 ed ha prodotto un reddito pari ad euro 19.971,95 per l'anno 2021, euro 21.838,90 per l'anno 2022, ed euro 23.743,03 per l'anno 2023 (cfr. certificazioni uniche in atti); mentre il lavora come Operatore Controparte_1 Socio-Sanitario presso l'ospedale di Boscotrecase e percepisce uno stipendio mensile di Euro 1500,00 ed ha prodotto un reddito pari ad euro 24.208,00 per l'anno 2021, euro 27.516,82 per l'anno 2022 ed euro 27.187,69 per l'anno 2023.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, le parti hanno previsto un assegno di mantenimento a carico del in favore dei figli e CP_1 Per_3 Per_4 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, da rivalutarsi annualmente al 100% degli indici ISTAT oltre alla metà delle spese universitarie, mediche, sportive e straordinarie nell'interesse di detti figli.
Inoltre, il Tribunale dà atto che le parti provvederanno ciascuna al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e disponendo di redditi propri e si danno il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti relativi all'espatrio.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
A. Omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
07.03.1964, e nato a [...] il [...], ai Controparte_1 seguenti patti e condizioni:
1. I IGg.ri coniugi vivranno separatamente e ovunque loro Parte_2 aggrada, nel mutuo rispetto;
2. La casa familiare sita in OR ZI (NA) alla via San Fermo n. 12, di proprietà di essa ricorrente, viene confermata quale casa familiare, ove ella IG.ra continuerà a vivere, unitamente ai figli e Pt_1 Per_3 Per_4 maggiorenni non economicamente autosufficienti;
3. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, disponendo ognuno di redditi propri;
4. le parti convengono che il IG. sia onerato di un contributo al CP_1 mantenimento dei figli e – conviventi con la madre e non Per_3 Per_4 economicamente autosufficienti – che si quantifica in euro 650,00 mensili, da versarsi alla madre IG.ra mediante accreditamento sul conto Pt_1 corrente alla medesima intestato, le cui coordinate IBAN sono già note all'onerato, entro il giorno 27 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT. Le parti convengono altresì di ripartire nella misura del 50% le spese universitarie, mediche e sportive dei figli e oltre le spese Per_3 Per_4 straordinarie sempre nella misura del 50% ciascuno che devono essere, in ogni caso, preventivamente concordate tra le parti.
5. i IGg.ri si prestano con il presente atto reciproco assenso al Parte_2 rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti idonei all'espatrio. B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di OR ZI (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 52 parte I dei registri di matrimonio del Comune di OR ZI dell'anno 1986);
C. Nulla sulle spese.
OR ZI, camera di consiglio del 07.04.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato