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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.100/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.164/2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data
2.3.2022 e depositata lo stesso giorno, avente ad oggetto opposizione avverso cartella esattoriale
vertente tra nato a [...] il [...] c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Francesco Pace per procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Riesi viale Lazio 4
- appellante - contro
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
- appellata contumace -
c.f. , già Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante, difesa dall'avv. Fabio Cantaro per procura in
[...]
atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Enna corso Sicilia 117
- appellata - All'udienza del 30.1.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.12.2019 avanti il Tribunale di Caltanissetta, Parte_1
proponeva “opposizione ex artt.22 e segg. L. 689/81” avverso “la cartella di pagamento n.
292 2019 00065610 91 dell'importo di € 18.565,00 relativa ad una contravvenzione per
violazione al Codice della Strada dell'anno 2018”, chiedendo “accertare la mancata
notifica della presupposta ordinanza d'ingiunzione e, per l'effetto, disporre l'annullamento
della cartella di pagamento per estinzione dell'obbligazione pecuniaria. Con vittoria di
spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Restava contumace la , mentre si costituiva (convenuta CP_1 Controparte_3
a seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta dal Tribunale con ordinanza del
14.7.2021), quest'ultima rilevando la regolare notifica della cartella di pagamento e il difetto della propria legittimazione passiva in ordine alla opposizione rivolta.
Istruita la causa con la sola documentazione allegata, ritenuto acclarato “il vizio lamentato
dal ricorrente della mancata notificazione del titolo esecutivo prodromico” … inficiando “il
procedimento di formazione della pretesa e, dunque, la cartella di pagamento notificata”,
con sentenza n.164/2022 il Tribunale di Caltanissetta annullava la cartella di pagamento compensando le spese di lite, motivando che “in punto di regolamentazione delle spese di
lite, in considerazione delle ragioni sottese alla presente decisione e della ridotta attività
difensiva, si ravvisano valide ragioni per disporne l'integrale compensazione”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello deducendo Parte_1
l'erroneità della statuizione del primo Giudice, per i motivi appresso riassunti: NULLITÀ DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE APPARENTE E AL DI SOTTO DEL C.D. ”, IN Controparte_4
VIOLAZIONE DELL'ART.132 C.P.C. E ART.111 COST.
Non può porsi in dubbio che la motivazione dell'impugnata sentenza sia assente, non avendo il Giudice spiegato le ragioni che l'abbiano indotto a compensare le spese di lite, omettendo di specificare gli elementi, i criteri di valutazione e gli argomenti logico giuridici per addivenire alla stessa.
Si è in presenza di una motivazione apparente, tale da far discendere la nullità del provvedimento impugnato, poichè non è
percepibile il fondamento della decisione, non recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice o comunque idonee a rilevare la ratio decidendi.
ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA STATUIZIONE RELATIVA ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE
In ogni caso, secondo la formulazione dell'art.92 co.2 c.p.c., il Giudice può compensare le spese solo nell'ipotesi di soccombenza reciproca o se ricorrono giusti motivi, i quali devono essere esplicitamente indicati nella motivazione.
La sentenza, viola il principio normativo e non tiene conto delle circostanze che sono emerse nel corso del giudizio e, in particolare, della condotta della di , nei cui confronti era rivolto il motivo di opposizione Controparte_1 CP_1
(mancata notifica dell'atto prodromico), che ha preferito rimanere contumace.
Con comparsa di risposta si costituisce l , contestando il Controparte_2
difetto di legittimazione passiva e, quindi, chiedendo il rigetto di domande, istanze ed eccezioni nei suoi confronti.
Resta contumace la , nonostante la regolare notifica Controparte_1
dell'atto introduttivo di appello.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025, le parti costituite depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Deve premettersi che il Giudice di appello può sostituire o rafforzare in tutto o in parte la motivazione della sentenza gravata, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo (in questo senso, ex multis, Cass. sent. n.4889/2016 e sent. n.19068/2023).
La motivazione della sentenza si considera "apparente" quando non espone effettivamente le ragioni giuridiche o fattuali poste a fondamento della decisione;
nella compensazione delle spese di lite, la motivazione è "apparente" quando si limita a formule generiche e stereotipate, come “ricorrono giusti motivi” o “sussistono gravi ed eccezionali ragioni”, non collegando, né esplicando le ragioni della compensazione al caso concreto.
Nel caso di specie, tuttavia il Tribunale giustifica la compensazione delle spese, con la
“considerazione delle ragioni sottese alla presente decisione e della ridotta attività
difensiva”.
Quanto alla prima giustificazione, afferente alle “ragioni sottese alla … decisione”, si tratta all'evidenza di una “formula generica, inidonea a garantire il necessario controllo” (v. Cass.
4 agosto 2022 n. 24178, Cass. 28 dicembre 2021 n. 41742) sul percorso motivazionale del giudice.
Quanto alla “ridotta attività difensiva”, la stessa potrà giustificare una liquidazione delle spese nei minimi, ma non si vede che rilievo abbia ai fini della compensazione delle spese che, fuori dei casi tassativi espressamente consentiti dalla legge a tal fine (soccombenza parziale, novità della questione o mutamenti giurisprudenziali), deve basarsi su ragioni gravi ed eccezionali, in conseguenza di Corte Cost. 19 aprile 2018 n. 77.
L'appello, quindi, è fondato in relazione al motivo di erroneità della statuizione concernente le spese nel rapporto processuale tra il e la , Pt_1 Controparte_1
quale Ente creditore, atteso che il giudizio ha avuto esito favorevole per il ricorrente,
essendo stata accolta l'opposizione alla cartella esattoriale emessa su impulso della . CP_1
Tale accoglimento comporta, secondo il principio generale di cui all'art.91 c.p.c., la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, per cui le spese di lite devono gravare sulla parte che ha dato causa al processo, risultando la pretesa infondata, ed avendo la dato origine alla cartella esattoriale poi annullata e non CP_1
ha fornito documentazione idonea a dimostrare la legittimità della pretesa sanzionatoria.
Infine, l'appellante non censura la carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
, peraltro occorrendo rilevare che il Controparte_2 Pt_1
originariamente non aveva convenuto la società incaricata per la , ma ha CP_3
provveduto a farlo solo dopo l'ordine Tribunale.
Di qui l'accoglimento dell'appello, nei limiti sopra espressi.
In applicazione del principio della soccombenza nel gravame, vanno poste a carico della le spese e gli onorari del grado nei confronti dell'appellante, che Controparte_1
vanno liquidate secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 5.201/00 ad € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività
svolta, mentre vanno compensate, per entrambi i gradi, quelle nei confronti dell'
[...]
. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.100/2022, in riforma della sentenza n.164/2022
resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 2.3.2022 e depositata lo stesso giorno,
condanna la , in persona del legale rappresentante, al Controparte_1
pagamento delle spese del giudizio avanti il Tribunale in favore di che Parte_1
liquida in €1.618/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 264/00 per spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute, che distrae in favore dell'avv. Francesco Pace che ne ha fatto espressa richiesta ex art.93 c.p.c.
Conferma nel resto la sentenza.
Condanna la , in persona del legale rappresentante, al Controparte_1
pagamento delle spese del giudizio di appello in favore di che liquida in € Parte_1
1.984/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 382/50 per spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute, che distrae in favore dell'avv. Francesco Pace che ne ha fatto espressa richiesta ex art.93 c.p.c.
Compensa le spese del grado di appello tra e Parte_1 Controparte_2
.
[...]
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)