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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/07/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2445/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2445/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati in Verona via Adigetto 11, presso lo studio dell'Avv.
ANNIBALI ALBERTO che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTADELLA, 13 37122
VERONA presso lo studio dell'Avv. GIACOMAZZI DANIELE che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione unitamente all'avv. Maria Cristina Motta;
PARTE CONVENUTA
ARCH. (C.F. ), con il CP_2 C.F._4 patrocinio dell'avv. POGGI LAURA e dell'avv. MISINO MICHELE
( elettivamente domiciliato in STRADONE C.F._5
MAFFEI, 8 37121 VERONA, giusta procura allegata alla comparsa pagina 1 di 8 di costituzione e risposta;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 23.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio deducendo che l'ampliamento da Controparte_1 questi eseguito nell'immobile di sua proprietà in virtù della SCIA presentata al Comune di Garda (doc. 3 attoreo), consistente in un'autorimessa, sarebbe stato realizzato in violazione della distanza legale minima di 10mt tra fabbricati con pareti finestrate insistenti su fondi confinanti, in mancanza dei presupposti per accedere alla misura del “Piano Casa” (essendo l'immobile del sig.
parzialmente abusivo), nonché in difformità rispetto alla CP_1
SCIA presentata in Comune. Gli attori hanno quindi chiesto la condanna del convenuto all'abbattimento del manufatto, nonché al risarcimento del danno patito sino alla riduzione in pristino, quantificato in 35.000,00 euro annui.
Si è costituito in giudizio chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'arch.
in qualità di progettista e direttore lavori, e CP_2 proponendo nei confronti di quest'ultimo domanda di manleva per il caso di accoglimento delle domande attoree;
nel merito, chiedendo il rigetto delle domande dei sig.ri e , Parte_1 Parte_2 deducendo il difetto di interesse e di legittimazione attiva degli attori a censurare eventuali difformità edilizie dell'immobile; sostenendo la legittimità dell'intervento effettuato, non potendo la finestra posta sulla parete attorea essere qualificata come veduta
(bensì come luce) e non essendo i due edifici antistanti poiché tra pagina 2 di 8 l'immobile degli attori e l'autorimessa si interporrebbero un muretto con ringhiera metallica e una siepe;
e deducendo l'infondatezza sia della domanda ripristinatoria sia di quella risarcitoria, non avendo gli attori patito alcun danno.
Si è costituito in giudizio l'arch. chiedendo il CP_2 rigetto delle domande proposte nei propri confronti nonché, in via subordinata, la riduzione della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 e 2.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. demandata all'arch.
e in data 23.1.2025 sono state precisate le Persona_1 conclusioni.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, le domande attoree sono fondate e vanno accolte.
Devono, preliminarmente, essere dichiarate irrilevanti le deduzioni dei sig.ri relative alla irregolarità urbanistica Parte_3 dell'immobile in proprietà e alla sua realizzazione in CP_1 violazione del “Piano Casa”, essendo, infatti, pacifico che tali aspetti attengono al rapporto tra privato e Pubblica
Amministrazione e sono ininfluenti sotto il profilo civilistico dei rapporti tra privati, dal momento che il conflitto tra questi ultimi va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le “regole da osservarsi nelle costruzioni”, come richiesto dall'art. 871 c.c. In altri termini, come l'avere eseguito la costruzione in conformità al titolo non esclude di per sé la violazione delle prescrizioni del codice civile e delle norme speciali, così anche è irrilevante la mancata conformità al titolo quando la costruzione risponda oggettivamente a dette disposizioni e non leda, pertanto, i diritti del vicino (Cass. 4833/19).
Ciò posto, e venendo alla doglianza con cui è stato lamentato il mancato rispetto della distanza minima tra costruzioni, dalla c.t.u. espletata in corso di causa è emerso sia che l'autorimessa pagina 3 di 8 costituisce un nuovo volume, realizzato a distanza inferiore a quella di mt. 10, prevista dall'art. 9 del d.m. 1444/1968, rispetto alla parete del confinante fabbricato di proprietà attorea, sia che l'apertura presente sulla parete dell'immobile in proprietà
antistante detta autorimessa è qualificabile Parte_3 come finestra, caratterizzata da: dimensioni pari a ml. 1 x 1,50, altezza dal pavimento del vano pari a ml. 0,90, possibilità di sporgersi ed affacciarsi sul fondo confinante. Dette caratteristiche impongono di qualificare la stessa come veduta e di reputare, pertanto, applicabile la distanza minima prevista dall'art. 9 del d.m. 1444/1968.
L'accertata violazione delle distanze legali comporta, innanzitutto,
l'accoglimento della domanda di riduzione in pristino avanzata dagli attori, con condanna del sig. alla demolizione del CP_1 vano creato in aggiunta alla costruzione preesistente.
È, infatti, orientamento consolidato quello secondo cui, a fronte della violazione dell'art. 9 D.M. 1444/1968 (integrativo dell'art. 873
c.c.), al confinante compete innanzitutto la tutela specifica/reale finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito (ex multiis Cass. 24719/24).
Oltre alla riduzione in pristino, il convenuto va altresì condannato al risarcimento del danno in favore degli attori, in applicazione del principio secondo cui “In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi “in re ipsa”, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della
pagina 4 di 8 limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà” (Cass. 21501/18).
Ebbene, nella liquidazione di tale danno, questo Giudice ritiene di fare propri i criteri evidenziati dall'arch. nella c.t.u. Per_1 depositata in corso di causa, in quanto la soluzione del tecnico appare compiutamente e logicamente motivata.
L'ausiliario ha, sotto tale profilo, evidenziato, per un verso, come l'immobile in proprietà attorea abbia effettivamente subito una privazione di luce, aria e veduta, per effetto dell'attuale oggettiva prossimità dei due manufatti, separati di soli 3 mt, rispetto ai precedenti 6,60, e, per altro verso, che tale danno ha però riguardato soltanto una stanza dell'abitazione, adibita a camera, peraltro già caratterizzata da una limitata esposizione solare.
In ragione di ciò, il danno che il sig. dovrà risarcire agli CP_1 attori è pari ad euro 960,00 annui, misura parametrata al possibile minor valore in termini locativi dell'immobile.
Per il periodo compreso tra il marzo 2020 e il luglio 2025 l'importo complessivo è quindi pari ad euro 4.080,00, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Va altresì accolta la domanda di manleva svolta da CP_1 nei confronti dell'arch. in qualità di
[...] CP_2 progettista e direttore dei lavori, che ha eseguito e asseverato il progetto contenuto nella SCIA presentata al Comune di Garda il
29/03/2019, in applicazione del principio secondo cui “se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo del committente alla riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in
pagina 5 di 8 violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori” (Cass. 25498/21).
Nel caso di specie, è stato appurato in corso di causa che il progetto redatto dall'arch. non era conforme alle norme CP_2 giuridiche che disciplinano l'edificazione sul territorio. A fronte di tale dedotto (e dimostrato) inadempimento del professionista alle obbligazioni sullo stesso gravanti, l'architetto non ha fornito la prova di avere correttamente adempiuto o di non avere adempiuto per causa a sé non imputabile.
Non merita, poi, accoglimento la richiesta svolta dal terzo chiamato di ridurre il risarcimento ex art. 1227, comma 1 o 2, c.c., non essendo stato compiutamente dedotta (e tantomeno provata) la condotta colposa ascrivibile agli attori o al convenuto CP_1
[...]
L'arch. va quindi condannato a tenere indenne il sig. CP_2 di ogni esborso che egli dovrà sostenere sia Controparte_1 nei confronti degli attori (a titolo di risarcimento del danno e di rifusione delle spese di lite) sia per conseguire la rimessione in pristino dell'immobile.
Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, il convenuto è tenuto a rifondere, in virtù della soccombenza, agli attori i compensi, che si liquidano sulla base dei parametri medi del dm 55/14, tenuto conto del valore indeterminato della causa, per tutte le fasi di giudizio. A questi vanno aggiunte le anticipazioni sostenute dagli attori prima dell'instaurazione del giudizio, per euro 3.261,30 (cfr. doc. 25 attoreo), e nel corso dello stesso per euro 4.143,05 (cfr. docc. 22, 26, 27 di parte attrice, esclusi i compensi per il c.t.u., che vengono posti totalmente a carico del terzo chiamato).
pagina 6 di 8 Al contempo, il terzo chiamato è tenuto a rifondere al convenuto le spese di lite, che si liquidano sulla base dei parametri medi del dm
55/14, tenuto conto del valore indeterminato della causa, per tutte le fasi di giudizio, stante l'accoglimento della domanda di manleva.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'arch.
in quanto soccombente nei confronti del convenuto e CP_2 tenuto in ogni caso a manlevarlo di qualsiasi esborso inerente all'odierno processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie le domande attoree e, per l'effetto, accertato che
[...]
ha realizzato un'autorimessa sul lato ovest della sua CP_1 proprietà sita in Via Cà Nova n. 8 in Garda (VR), prospiciente il confine lato est della proprietà degli attori, in violazione della normativa in tema di distanze minime tra pareti finestrate di edifici antistanti di cui all'art. 9 del DM 1444/1968 e art. 873 c.c., condanna il convenuto all'immediata demolizione a sua cura e spese del manufatto, con ripristino dello status quo ante;
Condanna il convenuto a risarcire il danno patito da parte attrice, che si liquida, in via equitativa, in euro 4.080,00, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo;
Accoglie la domanda di manleva svolta da nei Controparte_1 confronti dell'arch. e, per l'effetto, condanna CP_2 quest'ultimo a manlevare parte convenuta di tutte le somme che questa deve corrispondere a parte attrice sia a titolo di risarcimento del danno sia a titolo di spese di lite, nonché di tutti gli esborsi necessari alla rimessione in pristino dell'immobile;
Condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi e € 7.346,45 per pagina 7 di 8 spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Condanna parte terza chiamata a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Pone definitivamente a carico di parte terza chiamata i costi dell'espletata c.t.u.
Verona, 17 luglio 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2445/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati in Verona via Adigetto 11, presso lo studio dell'Avv.
ANNIBALI ALBERTO che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTADELLA, 13 37122
VERONA presso lo studio dell'Avv. GIACOMAZZI DANIELE che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione unitamente all'avv. Maria Cristina Motta;
PARTE CONVENUTA
ARCH. (C.F. ), con il CP_2 C.F._4 patrocinio dell'avv. POGGI LAURA e dell'avv. MISINO MICHELE
( elettivamente domiciliato in STRADONE C.F._5
MAFFEI, 8 37121 VERONA, giusta procura allegata alla comparsa pagina 1 di 8 di costituzione e risposta;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 23.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio deducendo che l'ampliamento da Controparte_1 questi eseguito nell'immobile di sua proprietà in virtù della SCIA presentata al Comune di Garda (doc. 3 attoreo), consistente in un'autorimessa, sarebbe stato realizzato in violazione della distanza legale minima di 10mt tra fabbricati con pareti finestrate insistenti su fondi confinanti, in mancanza dei presupposti per accedere alla misura del “Piano Casa” (essendo l'immobile del sig.
parzialmente abusivo), nonché in difformità rispetto alla CP_1
SCIA presentata in Comune. Gli attori hanno quindi chiesto la condanna del convenuto all'abbattimento del manufatto, nonché al risarcimento del danno patito sino alla riduzione in pristino, quantificato in 35.000,00 euro annui.
Si è costituito in giudizio chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'arch.
in qualità di progettista e direttore lavori, e CP_2 proponendo nei confronti di quest'ultimo domanda di manleva per il caso di accoglimento delle domande attoree;
nel merito, chiedendo il rigetto delle domande dei sig.ri e , Parte_1 Parte_2 deducendo il difetto di interesse e di legittimazione attiva degli attori a censurare eventuali difformità edilizie dell'immobile; sostenendo la legittimità dell'intervento effettuato, non potendo la finestra posta sulla parete attorea essere qualificata come veduta
(bensì come luce) e non essendo i due edifici antistanti poiché tra pagina 2 di 8 l'immobile degli attori e l'autorimessa si interporrebbero un muretto con ringhiera metallica e una siepe;
e deducendo l'infondatezza sia della domanda ripristinatoria sia di quella risarcitoria, non avendo gli attori patito alcun danno.
Si è costituito in giudizio l'arch. chiedendo il CP_2 rigetto delle domande proposte nei propri confronti nonché, in via subordinata, la riduzione della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 e 2.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. demandata all'arch.
e in data 23.1.2025 sono state precisate le Persona_1 conclusioni.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, le domande attoree sono fondate e vanno accolte.
Devono, preliminarmente, essere dichiarate irrilevanti le deduzioni dei sig.ri relative alla irregolarità urbanistica Parte_3 dell'immobile in proprietà e alla sua realizzazione in CP_1 violazione del “Piano Casa”, essendo, infatti, pacifico che tali aspetti attengono al rapporto tra privato e Pubblica
Amministrazione e sono ininfluenti sotto il profilo civilistico dei rapporti tra privati, dal momento che il conflitto tra questi ultimi va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le “regole da osservarsi nelle costruzioni”, come richiesto dall'art. 871 c.c. In altri termini, come l'avere eseguito la costruzione in conformità al titolo non esclude di per sé la violazione delle prescrizioni del codice civile e delle norme speciali, così anche è irrilevante la mancata conformità al titolo quando la costruzione risponda oggettivamente a dette disposizioni e non leda, pertanto, i diritti del vicino (Cass. 4833/19).
Ciò posto, e venendo alla doglianza con cui è stato lamentato il mancato rispetto della distanza minima tra costruzioni, dalla c.t.u. espletata in corso di causa è emerso sia che l'autorimessa pagina 3 di 8 costituisce un nuovo volume, realizzato a distanza inferiore a quella di mt. 10, prevista dall'art. 9 del d.m. 1444/1968, rispetto alla parete del confinante fabbricato di proprietà attorea, sia che l'apertura presente sulla parete dell'immobile in proprietà
antistante detta autorimessa è qualificabile Parte_3 come finestra, caratterizzata da: dimensioni pari a ml. 1 x 1,50, altezza dal pavimento del vano pari a ml. 0,90, possibilità di sporgersi ed affacciarsi sul fondo confinante. Dette caratteristiche impongono di qualificare la stessa come veduta e di reputare, pertanto, applicabile la distanza minima prevista dall'art. 9 del d.m. 1444/1968.
L'accertata violazione delle distanze legali comporta, innanzitutto,
l'accoglimento della domanda di riduzione in pristino avanzata dagli attori, con condanna del sig. alla demolizione del CP_1 vano creato in aggiunta alla costruzione preesistente.
È, infatti, orientamento consolidato quello secondo cui, a fronte della violazione dell'art. 9 D.M. 1444/1968 (integrativo dell'art. 873
c.c.), al confinante compete innanzitutto la tutela specifica/reale finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito (ex multiis Cass. 24719/24).
Oltre alla riduzione in pristino, il convenuto va altresì condannato al risarcimento del danno in favore degli attori, in applicazione del principio secondo cui “In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi “in re ipsa”, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della
pagina 4 di 8 limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà” (Cass. 21501/18).
Ebbene, nella liquidazione di tale danno, questo Giudice ritiene di fare propri i criteri evidenziati dall'arch. nella c.t.u. Per_1 depositata in corso di causa, in quanto la soluzione del tecnico appare compiutamente e logicamente motivata.
L'ausiliario ha, sotto tale profilo, evidenziato, per un verso, come l'immobile in proprietà attorea abbia effettivamente subito una privazione di luce, aria e veduta, per effetto dell'attuale oggettiva prossimità dei due manufatti, separati di soli 3 mt, rispetto ai precedenti 6,60, e, per altro verso, che tale danno ha però riguardato soltanto una stanza dell'abitazione, adibita a camera, peraltro già caratterizzata da una limitata esposizione solare.
In ragione di ciò, il danno che il sig. dovrà risarcire agli CP_1 attori è pari ad euro 960,00 annui, misura parametrata al possibile minor valore in termini locativi dell'immobile.
Per il periodo compreso tra il marzo 2020 e il luglio 2025 l'importo complessivo è quindi pari ad euro 4.080,00, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Va altresì accolta la domanda di manleva svolta da CP_1 nei confronti dell'arch. in qualità di
[...] CP_2 progettista e direttore dei lavori, che ha eseguito e asseverato il progetto contenuto nella SCIA presentata al Comune di Garda il
29/03/2019, in applicazione del principio secondo cui “se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo del committente alla riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in
pagina 5 di 8 violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori” (Cass. 25498/21).
Nel caso di specie, è stato appurato in corso di causa che il progetto redatto dall'arch. non era conforme alle norme CP_2 giuridiche che disciplinano l'edificazione sul territorio. A fronte di tale dedotto (e dimostrato) inadempimento del professionista alle obbligazioni sullo stesso gravanti, l'architetto non ha fornito la prova di avere correttamente adempiuto o di non avere adempiuto per causa a sé non imputabile.
Non merita, poi, accoglimento la richiesta svolta dal terzo chiamato di ridurre il risarcimento ex art. 1227, comma 1 o 2, c.c., non essendo stato compiutamente dedotta (e tantomeno provata) la condotta colposa ascrivibile agli attori o al convenuto CP_1
[...]
L'arch. va quindi condannato a tenere indenne il sig. CP_2 di ogni esborso che egli dovrà sostenere sia Controparte_1 nei confronti degli attori (a titolo di risarcimento del danno e di rifusione delle spese di lite) sia per conseguire la rimessione in pristino dell'immobile.
Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, il convenuto è tenuto a rifondere, in virtù della soccombenza, agli attori i compensi, che si liquidano sulla base dei parametri medi del dm 55/14, tenuto conto del valore indeterminato della causa, per tutte le fasi di giudizio. A questi vanno aggiunte le anticipazioni sostenute dagli attori prima dell'instaurazione del giudizio, per euro 3.261,30 (cfr. doc. 25 attoreo), e nel corso dello stesso per euro 4.143,05 (cfr. docc. 22, 26, 27 di parte attrice, esclusi i compensi per il c.t.u., che vengono posti totalmente a carico del terzo chiamato).
pagina 6 di 8 Al contempo, il terzo chiamato è tenuto a rifondere al convenuto le spese di lite, che si liquidano sulla base dei parametri medi del dm
55/14, tenuto conto del valore indeterminato della causa, per tutte le fasi di giudizio, stante l'accoglimento della domanda di manleva.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'arch.
in quanto soccombente nei confronti del convenuto e CP_2 tenuto in ogni caso a manlevarlo di qualsiasi esborso inerente all'odierno processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie le domande attoree e, per l'effetto, accertato che
[...]
ha realizzato un'autorimessa sul lato ovest della sua CP_1 proprietà sita in Via Cà Nova n. 8 in Garda (VR), prospiciente il confine lato est della proprietà degli attori, in violazione della normativa in tema di distanze minime tra pareti finestrate di edifici antistanti di cui all'art. 9 del DM 1444/1968 e art. 873 c.c., condanna il convenuto all'immediata demolizione a sua cura e spese del manufatto, con ripristino dello status quo ante;
Condanna il convenuto a risarcire il danno patito da parte attrice, che si liquida, in via equitativa, in euro 4.080,00, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo;
Accoglie la domanda di manleva svolta da nei Controparte_1 confronti dell'arch. e, per l'effetto, condanna CP_2 quest'ultimo a manlevare parte convenuta di tutte le somme che questa deve corrispondere a parte attrice sia a titolo di risarcimento del danno sia a titolo di spese di lite, nonché di tutti gli esborsi necessari alla rimessione in pristino dell'immobile;
Condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi e € 7.346,45 per pagina 7 di 8 spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Condanna parte terza chiamata a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Pone definitivamente a carico di parte terza chiamata i costi dell'espletata c.t.u.
Verona, 17 luglio 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
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