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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 01/12/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 60/2024 R.G.
promossa
da
, nata a [...] il [...], Parte_1
residente in [...] 39012 Sinigo-Merano, cod. fisc.
, elettivamente domiciliata in Verona, Via C.F._1
Salvo d'Acquisto 1, presso lo studio dell'avv. Felix Amato, c.f.:
, PEC C.F._2 Email_1
fax. 045-4859321, tel. 045-8444554, che la rappresenta e difende giusta mandato in foglio separato allegato materialmente all'atto di citazione in appello
- appellante -
contro
1 , Controparte_1
(C.F. , nato a [...] il [...], C.F._3
ivi residente, via San Marco, 13, rappresentato e difeso giusta delega su documento informatico sottoscritto digitalmente e congiunto con strumenti informatici alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Bruno Mellarini (c.f.
, pec fax C.F._4 Email_2
0473/210762), con Studio Legale in Merano, via Cassa di
Risparmio 3, ove elegge altresì domicilio
- appellato -
Oggetto: Servitù
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto;
2) nel merito,
a) riformare la sentenza n. 766/2023 pubbl. il 29/09/2023 RG
2 n. 2488/2021 Repert. n. 1542/2023 del 29/09/2023 del
Tribunale di Bolzano, non notificata, nelle parti qui impugnate;
b) accogliere le domande proposte in primo grado dall'appellante, per la parte ribadita in questa sede e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite
(compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, o in subordine confermare la compensazione delle spese disposte dal Giudice di prime cure.
del procuratore di parte appellata:
In via principale: dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'appello proposto da e confermare Parte_1
integralmente la sentenza n. 766/2023 del Tribunale di
Bolzano.
In via istruttoria: dichiararsi inammissibili e comunque rigettarsi le istanze istruttorie dell'appellante.
In via subordinata istruttoria: nella denegata ipotesi di ammissione delle prove dell'appellante, ammettersi anche le prove offerte in primo grado dall'appellato e non ammesse dal
Tribunale.
In ogni caso: condannarsi alla rifusione in Parte_1
favore dell'appellato delle spese di lite e dei compensi
3 professionali del grado di appello, spese generali, Cap ed Iva.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. è nudo proprietario dei fondi Controparte_1
tavolarmente identificati come p.ed. 3355 e p.f. 2029/1 in P.T.
351/II C.C. mentre è proprietaria del Per_1 Parte_1
fondo confinante, distinto come p.ed. 4884 in P.T. 1977/II C.C.
Per_1
A carico della p.ed. 3355 e della p.f. 2029/1, ed a favore della p.ed. 4884, risulta intavolato (sub G.N. 459/1955) un diritto di servitù convenzionale di passaggio pedonale e carrabile, insistente su una striscia di terreno di larghezza pari a metri 3 lungo il confine sud del fondo servente.
2. Con atto di citazione del 1° luglio 2021, CP_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano. Pt_1
L'attore esponeva che, a seguito della riedificazione della p.ed. 4884, la convenuta aveva realizzato sul fondo dominante un accesso carrabile ed un adiacente accesso pedonale per un'apertura complessiva di metri 5; tale modifica, in tesi attrorea, costituiva innovazione vietata ai sensi degli artt. 1065
e 1067 c.c., idonea a rendere più gravoso l'esercizio della servitù
sul fondo servente e ad integrare un uso non conforme al titolo costitutivo.
Su tali basi, l'attore chiedeva accertarsi l'eccedenza dei nuovi accessi rispetto ai limiti della servitù convenzionale e, per l'effetto, condannarsi la convenuta alla riduzione in pristino
4 dello stato dei luoghi conformemente al titolo oltre a inibirle di occupare l'area asservita con veicoli in sosta.
3. Si costituiva la convenuta, la quale contestava la fondatezza della domanda avversaria e spiegava domanda riconvenzionale.
La convenuta deduceva che l'attore aveva delimitato con paletti la striscia di terreno asservita, segnatamente in prossimità dell'innesto con la via pubblica, rendendo oltremodo difficoltose le manovre di accesso al passo carrabile;
lamentava,
altresì, che il conduttore dell'edificio insistente sulla p.ed. 3355
era solito parcheggiare le proprie autovetture sull'area di transito.
La convenuta chiedeva pertanto, ex artt. 1067 e 1079
c.c., l'accertamento del proprio diritto di passaggio e della responsabilità dell'attore per le turbative all'esercizio del diritto.
4. Con sentenza n. 766 pubblicata il 20.09.2023 il
Tribunale di Bolzano escludeva che le opere realizzate dalla convenuta (rampa dell'autorimessa e accesso pedonale)
integrassero un aggravamento della servitù ai sensi dell'art. 1067 c.c.; rilevava, piuttosto, che la doglianza attorea avrebbe dovuto qualificarsi come violazione del diritto di proprietà,
tutelabile esclusivamente mediante l'azione negatoria ex art. 949 c.c., domanda tuttavia non formulata in corso di causa.
In ordine alla regolamentazione dell'esercizio della servitù,
il Tribunale accertava il diritto dell'attore di delimitare l'area
5 gravata mediante apposizione di paletti, recinzioni o altre strutture, fermo restando l'obbligo di rispettare la larghezza di metri 3 prevista dal titolo costitutivo.
Accertava, altresì, l'inesistenza in capo alla convenuta del diritto di occupare il fondo servente con veicoli in sosta,
essendo il peso imposto limitato al mero transito e non esteso allo stazionamento. A garanzia dell'osservanza di tale statuizione, il Tribunale fissava, a titolo di misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., la somma di € 25,00 per ogni violazione o inosservanza successiva, precisando tuttavia che la sanzione avrebbe trovato applicazione solo in caso di superamento della normale soglia di tolleranza e nel rispetto dei canoni di buona fede.
5. Quanto alle domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta, il Tribunale, in primo luogo, dichiarava inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. la domanda di accertamento dell'esistenza della servitù;
rilevava, infatti, che il diritto reale risultava regolarmente intavolato e mai contestato dall'attore, sicché non vi era alcuna utilità giuridica in una pronuncia meramente dichiarativa su circostanza pacifica.
Parimenti, rigettava la domanda volta ad imporre all'attore l'installazione di paletti a delimitazione dell'area asservita. Il Tribunale riteneva tale domanda anzitutto inammissibile, in quanto tardivamente proposta solo con la
6 memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., e comunque infondata nel merito, non attribuendo il titolo costitutivo al proprietario del fondo dominante alcun potere di incidere sul fondo servente mediante opere di delimitazione.
Analogamente, il Giudice respingeva la domanda di rimozione di un paletto apposto dall'attore in prossimità
dell'intersezione con la via pubblica, una volta accertato che il manufatto non insisteva sul sedime della servitù e non ostacolava il diritto di passo.
Infine, il Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta di regolamentazione della “sosta breve” sull'area asservita,
osservando che esula dai poteri dell'autorità giudiziaria statuire regole comportamentali astratte per il futuro, dovendo la pronuncia limitarsi alla tutela di diritti attuali. Sorte analoga seguiva la domanda di accertamento della legittimità del passo carraio e della rampa nella loro “odierna consistenza”, ritenuta generica e indeterminata;
sul punto, la sentenza si limitava a dare atto della facoltà della convenuta di disporre della propria proprietà, fermo l'obbligo di esercitare la servitù in conformità
al titolo e senza invadere la porzione del fondo attoreo non gravata dal peso.
6. Ha impugnato questa pronuncia la convenuta soccombente con citazione di data 25.03.2024 recante Pt_1
tre motivi d'impugnazione.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto CP_1
7 dell'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
15.10.2025.
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di accertamento della servitù per carenza di interesse ad agire (ex art. 100
c.p.c.). Il primo Giudice ha ritenuto che l'attore non avesse mai contestato l'esistenza del diritto reale e che le turbative lamentate non fossero idonee a fondare un'azione petitoria,
bensì, in tesi, un'azione possessoria non proposta.
L'appellante denuncia l'erroneità di tale ricostruzione,
deducendo di aver ritualmente esperito un'actio confessoria
servitutis ai sensi degli artt. 1067 e 1079 c.c., volta non solo all'accertamento del diritto, ma anche alla condanna alla cessazione delle turbative. In particolare, evidenzia di aver specificamente allegato, in più atti difensivi (comparsa di costituzione, memorie ex art. 183 c.p.c., scritti conclusionali),
che l'esercizio della servitù era ostacolato da condotte materiali specifiche: a) l'apposizione di un paletto lato strada, tale da rendere pericoloso e difficoltoso l'accesso; b) l'occupazione stabile della via di transito con veicoli, impedente il passaggio.
Tali domande miravano inequivocabilmente ad ottenere un ordine di cessazione delle condotte lesive, nonché
l'accertamento della legittimità delle modalità di esercizio del
8 diritto di passo, ivi inclusa la sosta breve finalizzata alle operazioni di carico e scarico.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale,
affermando che la convenuta non avesse proposto azioni a tutela della servitù, sarebbe incorso nel vizio di omessa pronuncia e nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 99 e 112 c.p.c.).
Lamenta, altresì, la violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione della domanda giudiziale, i quali impongono al
Giudice di non limitarsi al senso letterale delle parole, ma di indagare il petitum sostanziale in relazione alla causa petendi e allo scopo pratico perseguito dalla parte.
8. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto le domande di rimozione del paletto “lato strada” e di risarcimento del danno.
Il Tribunale ha fondato il rigetto sulla circostanza che il manufatto non insistesse materialmente sull'area gravata da servitù, escludendo a priori la configurabilità di una condotta antigiuridica idonea a fondare la pretesa risarcitoria. Secondo il primo Giudice, la difficoltà di manovra lamentata dalla convenuta sarebbe stata irrilevante, in quanto conseguenza del legittimo esercizio del diritto di proprietà dell'attore su un'area non asservita.
L'appellante denuncia l'erroneità in diritto di tale statuizione per violazione e falsa applicazione degli artt. 1067 e
9 1079 c.c. Osserva che il divieto imposto al proprietario del fondo servente di compiere opere che diminuiscano l'esercizio della servitù o lo rendano più incomodo (art. 1067, co. 2, c.c.)
non è limitato alle sole opere insistenti sul sedime della servitù,
ma si estende a qualsiasi attività, anche compiuta sul fondo proprio, che abbia l'effetto concreto di aggravare la condizione del fondo dominante.
L'appellante evidenzia che il Tribunale, pur avendo dato atto in motivazione che il paletto rendeva effettivamente difficoltoso l'accesso, ha errato nel non sanzionare tale condotta, la quale ha alterato l'originario stato dei luoghi rendendo la manovra di ingresso pericolosa e il transito più
oneroso rispetto a quanto previsto nel titolo costitutivo.
Sotto altro profilo, l'appellante lamenta che il Giudice
avrebbe omesso di considerare e sanzionare la condotta omissiva dell'attore, il quale non impediva al conduttore dell'edificio sulla p.ed. 3355 la sosta dei veicoli sulla via di transito;
comportamento che, unitamente al paletto, concorreva a comprimere il diritto di passo.
9. Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda volta ad accertare la legittimità del transito e della “sosta breve” (per operazioni di carico/scarico)
sulla via asservita. Il Giudice di prime cure ha motivato tale statuizione assumendo che l'autorità giudiziaria non possa
10 sostituirsi all'autonomia negoziale delle parti dettando regole astratte di comportamento per il futuro.
L'appellante contesta tale impostazione giuridica,
deducendo che la propria istanza non mirava alla costituzione di un nuovo regolamento della servitù, bensì all'ottenimento di una tutela concreta contro le condotte lesive poste in essere dall'attore, consistenti nell'occupazione stabile del sedime con veicoli in sosta, tale da impedire il libero accesso al fondo dominante. L'appellante lamenta, sotto tale profilo, una disparità di trattamento e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 99 e 112 c.p.c.):
il Tribunale, pur avendo sanzionato la convenuta fissando una misura coercitiva di € 25,00 per ogni violazione del divieto di sosta sull'area di transito asservita, ha totalmente omesso di pronunziarsi sulla speculare domanda inibitoria formulata dalla convenuta, odierna appellante. Tale domanda, proposta sin dalla comparsa di risposta e tempestivamente ribadita nelle memorie istruttorie, mirava ad ottenere un identico ordine di
non facere anche nei confronti dell'attore, affinché fosse vietata la sosta prolungata, ostacolo al transito sulla zona asservita.
L'errore del primo Giudice risiede, secondo la prospettazione dell'appellante, nell'aver qualificato la domanda come richiesta di “regolamentazione astratta”, trascurando che essa costituiva esplicazione dell'azione a tutela della servitù ex
artt. 1067 e 1079 c.c., finalizzata a rimuovere gli ostacoli
11 materiali che ne aggravavano l'esercizio.
Ne deriva la richiesta di riforma della sentenza impugnata, affinché, in accoglimento della domanda riconvenzionale, il divieto di sosta prolungata venga imposto anche al proprietario del fondo servente, al fine di preservare la funzione e l'utilitas della servitù di passaggio.
10. I motivi di gravame, in ragione della sostanziale sovrapposizione delle argomentazioni svolte, possono essere trattati congiuntamente e devono essere disattesi per le considerazioni che seguono.
11. In via preliminare, occorre richiamare la specificità
dell'azione petitoria e reale di cui all'art. 1079 c.c., norma
apertis verbis invocata dall'attrice in via riconvenzionale
(odierna appellante) a sostegno delle proprie pretese.
Tale azione, infatti, è volta a contrastare le c.d. “molestie
di diritto”, mentre le molestie di mero fatto devono trovare ristoro o nella tutela possessoria – come correttamente osservato dal Tribunale – o nella tutela aquiliana ex art. 2043
c.c..
Sebbene le molestie di diritto non siano limitate alle sole ipotesi di contestazione esplicita e formale, estendendosi anche ai comportamenti oggettivamente diretti a negare il diritto del proprietario del fondo dominante, l'azione confessoria presuppone pur sempre che sia in discussione l'esistenza o il contenuto della servitù.
12 Essa mira, pertanto, all'accertamento del diritto e alla condanna alla cessazione di impedimenti o turbative che mettano in discussione tale diritto.
Sul punto, la S.C. è ferma nel ritenere che: “L'actio
confessoria, come azione reale a difesa della servitù, trova il suo
fondamento solo se vi siano contestazioni sulla legittimità
dell'esercizio del diritto di servitù, laddove se si è in presenza di
turbative o minacce che non implichino la contestazione della
servitù, si è fuori dell'ambito di applicazione della norma di cui
all'art. 1079 cod. civ. e al titolare della servitù spetta, oltre alla
tutela possessoria, la azione di risarcimento di cui all'art. 2043
ovvero, ai fini della riduzione in pristino con l'eliminazione delle
turbative o molestie, quella di reintegrazione in forma specifica
prevista dall'art. 2058 dello stesso codice”.
In sintesi: se la turbativa non si sostanzia in una pretesa di diritto contrastante con la servitù, il titolare non dispone dell'actio confessoria, ma dei rimedi di carattere personale.
12. Orbene, nel caso di specie esulano dal thema
decidendum sia l'esistenza che la consistenza del diritto di passo.
Non è revocato in dubbio, infatti, che la servitù sia stata negozialmente costituita e regolarmente iscritta al libro fondiario. Parimenti, non è oggetto di giudizio l'estensione del diritto, essendo il titolo inequivocabile nel limitarlo ad una striscia di terreno della larghezza di 3 metri lungo il confine sud
13 del fondo servente.
Nessuna delle parti, dunque, ha mai contestato il diritto dell'appellante di transitare su tale specifica porzione del fondo servente.
13. Alla luce di tale premessa, la decisione del Tribunale
di dichiarare inammissibile la domanda formulata ex art. 1079
c.c. risulta corretta e merita conferma.
L'attrice in riconvenzionale, infatti, ha agito in confessoria per lamentare lesioni (molestie e turbative) che non derivavano dalla contestazione del suo diritto di servitù.
14. Ciò vale anzitutto con riguardo all'occupazione del sedime mediante autovetture.
Secondo la stessa prospettazione dell'appellante, tali veicoli non appartengono al proprietario del fondo servente,
bensì al conduttore dell'immobile, il quale è dunque l'unico responsabile materiale dello stazionamento indebito.
In assenza di contestazioni sul diritto di passo da parte del proprietario, la tutela esperibile non poteva che essere di natura personale. Ciò avrebbe imposto all'attrice di allegare e provare il titolo giuridico (es. concorso nell'illecito aquiliano) in forza del quale il proprietario del fondo servente dovrebbe rispondere della condotta perpetrata dal conduttore.
Tale profilo, tuttavia, non è stato in alcun modo tematizzato nel giudizio di primo grado, neppure in via alternativa o subordinata rispetto all'azione reale.
14 15. Quanto alla recinzione dell'area asservita (apposizione di paletti), si osserva che il proprietario del fondo servente è
legittimato a recintare il proprio terreno, purché garantisca l'accesso al fondo dominante attraverso la striscia soggetta a servitù.
L'appellante ha lamentato che l'apposizione dei paletti renderebbe incomoda la manovra di accesso dalla e di uscita sulla via pubblica.
Tuttavia, il Tribunale ha accertato in fatto che: “La
domanda va rigettata, poiché il paletto pacificamente non insiste
sull'area gravata da servitù. […] Il fatto che il paletto rende
difficoltoso l'accesso è irrilevante e non è idoneo a creare nuovi
diritti”.
Tale accertamento fattuale non è stato investito da specifico motivo di gravame. Trova dunque applicazione il principio secondo cui il giudice d'appello non può riesaminare fatti accertati in primo grado se la loro sussistenza non è stata oggetto di specifica impugnazione, essendosi formato su di essi il giudicato interno (cfr. C. n. 191/2002).
Ne consegue che la recinzione eretta dal proprietario del fondo servente deve ritenersi, per dato processuale acquisito,
collocata all'esterno del sedime della servitù.
16. Ciò posto, occorre richiamare l'insegnamento della
S.C. (C. n. 7360/1992), secondo cui “Le opere vietate al
proprietario del fondo servente dall'art. 1067 comma secondo
15 cod. civ. sono soltanto quelle che si riflettono alterandolo sul
contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù quale è
determinato dal titolo e che incidano cioè sulla natura e sulla
estensione dell'"utilitas" oggetto di quello stesso diritto, cosicché
non comporta diminuzione dell'esercizio di una servitù di
passaggio l'esecuzione di opere che, pur riducendo la larghezza
dello spazio di fatto disponibile a tale fine, la conservino tuttavia
nelle minori dimensioni stabilite dal titolo, ovvero in quelle
dimensioni che non comportino una riduzione od una maggior
scomodità dell' esercizio della servitù. Analogamente, nulla osta
a che il proprietario del fondo servente, senza il consenso del
proprietario del fondo dominante, stabilisca egli stesso le
modalità di esercizio della servitù purché in conformità al titolo e
comunque in modo tale da non recare impedimento o difficoltà
all'esercizio del passaggio da parte del titolare”.
Le opere vietate dall'art. 1067 c.c. sono solo quelle che incidono sulla natura e sull'estensione dell'utilitas come determinata dal titolo. Non comporta diminuzione dell'esercizio della servitù l'esecuzione di opere che, pur riducendo lo spazio di fatto disponibile, lo conservino tuttavia nelle dimensioni stabilite dal titolo.
L'estensione e le modalità di esercizio delle servitù
contrattuali si desumono, infatti, primariamente dal titolo stesso (cfr. C. n. 3286/1999: “L'estensione e le modalità di
esercizio delle servitù costituite per contratto devono essere
16 desunte dal titolo e solo in caso di formulazione equivoca o
insufficiente è possibile fare ricorso al comportamento
complessivo delle parti per la ricerca della comune intenzione dei
contraenti e al criterio sussidiario di cui all'art. 1065 cod. civ.”).
17. Nel caso in esame, il titolo costitutivo limita la servitù
a una fascia di 3 metri. Essendo processualmente accertato che l'area recintata eccede tale striscia, la modifica dello stato dei luoghi non costituisce aggravamento o diminuzione dell'esercizio della servitù giuridicamente rilevante. Poiché la recinzione non compromette l'area di 3 metri garantita dal contratto, non ricorrono i presupposti per la tutela ex art. 1067
c.c.
Accogliere la doglianza dell'appellante significherebbe, di fatto, riconoscerle un diritto di passo di estensione maggiore rispetto a quello legittimamente acquistato in via negoziale.
18. Per le ragioni esposte, l'appello deve essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante.
La liquidazione è operata in dispositivo secondo i parametri medi previsti per le cause di valore indeterminato
(scaglione di riferimento complessità bassa), con esclusione tuttavia della fase di trattazione e istruttoria, non essendo stata svolta in appello alcuna attività a ciò deputata, dato che l'unica
17 udienza celebrata si è limitata al mero rinvio per la decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n. 766/2023 d.d. 29.09.2023 del Tribunale di Bolzano
così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente grado che si liquidano, nel loro CP_1
intero ammontare, nell'importo complessivo di € 7.987,90 oltre
IVA, CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante , ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 19.11.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 60/2024 R.G.
promossa
da
, nata a [...] il [...], Parte_1
residente in [...] 39012 Sinigo-Merano, cod. fisc.
, elettivamente domiciliata in Verona, Via C.F._1
Salvo d'Acquisto 1, presso lo studio dell'avv. Felix Amato, c.f.:
, PEC C.F._2 Email_1
fax. 045-4859321, tel. 045-8444554, che la rappresenta e difende giusta mandato in foglio separato allegato materialmente all'atto di citazione in appello
- appellante -
contro
1 , Controparte_1
(C.F. , nato a [...] il [...], C.F._3
ivi residente, via San Marco, 13, rappresentato e difeso giusta delega su documento informatico sottoscritto digitalmente e congiunto con strumenti informatici alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Bruno Mellarini (c.f.
, pec fax C.F._4 Email_2
0473/210762), con Studio Legale in Merano, via Cassa di
Risparmio 3, ove elegge altresì domicilio
- appellato -
Oggetto: Servitù
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto;
2) nel merito,
a) riformare la sentenza n. 766/2023 pubbl. il 29/09/2023 RG
2 n. 2488/2021 Repert. n. 1542/2023 del 29/09/2023 del
Tribunale di Bolzano, non notificata, nelle parti qui impugnate;
b) accogliere le domande proposte in primo grado dall'appellante, per la parte ribadita in questa sede e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite
(compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, o in subordine confermare la compensazione delle spese disposte dal Giudice di prime cure.
del procuratore di parte appellata:
In via principale: dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'appello proposto da e confermare Parte_1
integralmente la sentenza n. 766/2023 del Tribunale di
Bolzano.
In via istruttoria: dichiararsi inammissibili e comunque rigettarsi le istanze istruttorie dell'appellante.
In via subordinata istruttoria: nella denegata ipotesi di ammissione delle prove dell'appellante, ammettersi anche le prove offerte in primo grado dall'appellato e non ammesse dal
Tribunale.
In ogni caso: condannarsi alla rifusione in Parte_1
favore dell'appellato delle spese di lite e dei compensi
3 professionali del grado di appello, spese generali, Cap ed Iva.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. è nudo proprietario dei fondi Controparte_1
tavolarmente identificati come p.ed. 3355 e p.f. 2029/1 in P.T.
351/II C.C. mentre è proprietaria del Per_1 Parte_1
fondo confinante, distinto come p.ed. 4884 in P.T. 1977/II C.C.
Per_1
A carico della p.ed. 3355 e della p.f. 2029/1, ed a favore della p.ed. 4884, risulta intavolato (sub G.N. 459/1955) un diritto di servitù convenzionale di passaggio pedonale e carrabile, insistente su una striscia di terreno di larghezza pari a metri 3 lungo il confine sud del fondo servente.
2. Con atto di citazione del 1° luglio 2021, CP_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano. Pt_1
L'attore esponeva che, a seguito della riedificazione della p.ed. 4884, la convenuta aveva realizzato sul fondo dominante un accesso carrabile ed un adiacente accesso pedonale per un'apertura complessiva di metri 5; tale modifica, in tesi attrorea, costituiva innovazione vietata ai sensi degli artt. 1065
e 1067 c.c., idonea a rendere più gravoso l'esercizio della servitù
sul fondo servente e ad integrare un uso non conforme al titolo costitutivo.
Su tali basi, l'attore chiedeva accertarsi l'eccedenza dei nuovi accessi rispetto ai limiti della servitù convenzionale e, per l'effetto, condannarsi la convenuta alla riduzione in pristino
4 dello stato dei luoghi conformemente al titolo oltre a inibirle di occupare l'area asservita con veicoli in sosta.
3. Si costituiva la convenuta, la quale contestava la fondatezza della domanda avversaria e spiegava domanda riconvenzionale.
La convenuta deduceva che l'attore aveva delimitato con paletti la striscia di terreno asservita, segnatamente in prossimità dell'innesto con la via pubblica, rendendo oltremodo difficoltose le manovre di accesso al passo carrabile;
lamentava,
altresì, che il conduttore dell'edificio insistente sulla p.ed. 3355
era solito parcheggiare le proprie autovetture sull'area di transito.
La convenuta chiedeva pertanto, ex artt. 1067 e 1079
c.c., l'accertamento del proprio diritto di passaggio e della responsabilità dell'attore per le turbative all'esercizio del diritto.
4. Con sentenza n. 766 pubblicata il 20.09.2023 il
Tribunale di Bolzano escludeva che le opere realizzate dalla convenuta (rampa dell'autorimessa e accesso pedonale)
integrassero un aggravamento della servitù ai sensi dell'art. 1067 c.c.; rilevava, piuttosto, che la doglianza attorea avrebbe dovuto qualificarsi come violazione del diritto di proprietà,
tutelabile esclusivamente mediante l'azione negatoria ex art. 949 c.c., domanda tuttavia non formulata in corso di causa.
In ordine alla regolamentazione dell'esercizio della servitù,
il Tribunale accertava il diritto dell'attore di delimitare l'area
5 gravata mediante apposizione di paletti, recinzioni o altre strutture, fermo restando l'obbligo di rispettare la larghezza di metri 3 prevista dal titolo costitutivo.
Accertava, altresì, l'inesistenza in capo alla convenuta del diritto di occupare il fondo servente con veicoli in sosta,
essendo il peso imposto limitato al mero transito e non esteso allo stazionamento. A garanzia dell'osservanza di tale statuizione, il Tribunale fissava, a titolo di misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., la somma di € 25,00 per ogni violazione o inosservanza successiva, precisando tuttavia che la sanzione avrebbe trovato applicazione solo in caso di superamento della normale soglia di tolleranza e nel rispetto dei canoni di buona fede.
5. Quanto alle domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta, il Tribunale, in primo luogo, dichiarava inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. la domanda di accertamento dell'esistenza della servitù;
rilevava, infatti, che il diritto reale risultava regolarmente intavolato e mai contestato dall'attore, sicché non vi era alcuna utilità giuridica in una pronuncia meramente dichiarativa su circostanza pacifica.
Parimenti, rigettava la domanda volta ad imporre all'attore l'installazione di paletti a delimitazione dell'area asservita. Il Tribunale riteneva tale domanda anzitutto inammissibile, in quanto tardivamente proposta solo con la
6 memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., e comunque infondata nel merito, non attribuendo il titolo costitutivo al proprietario del fondo dominante alcun potere di incidere sul fondo servente mediante opere di delimitazione.
Analogamente, il Giudice respingeva la domanda di rimozione di un paletto apposto dall'attore in prossimità
dell'intersezione con la via pubblica, una volta accertato che il manufatto non insisteva sul sedime della servitù e non ostacolava il diritto di passo.
Infine, il Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta di regolamentazione della “sosta breve” sull'area asservita,
osservando che esula dai poteri dell'autorità giudiziaria statuire regole comportamentali astratte per il futuro, dovendo la pronuncia limitarsi alla tutela di diritti attuali. Sorte analoga seguiva la domanda di accertamento della legittimità del passo carraio e della rampa nella loro “odierna consistenza”, ritenuta generica e indeterminata;
sul punto, la sentenza si limitava a dare atto della facoltà della convenuta di disporre della propria proprietà, fermo l'obbligo di esercitare la servitù in conformità
al titolo e senza invadere la porzione del fondo attoreo non gravata dal peso.
6. Ha impugnato questa pronuncia la convenuta soccombente con citazione di data 25.03.2024 recante Pt_1
tre motivi d'impugnazione.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto CP_1
7 dell'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
15.10.2025.
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di accertamento della servitù per carenza di interesse ad agire (ex art. 100
c.p.c.). Il primo Giudice ha ritenuto che l'attore non avesse mai contestato l'esistenza del diritto reale e che le turbative lamentate non fossero idonee a fondare un'azione petitoria,
bensì, in tesi, un'azione possessoria non proposta.
L'appellante denuncia l'erroneità di tale ricostruzione,
deducendo di aver ritualmente esperito un'actio confessoria
servitutis ai sensi degli artt. 1067 e 1079 c.c., volta non solo all'accertamento del diritto, ma anche alla condanna alla cessazione delle turbative. In particolare, evidenzia di aver specificamente allegato, in più atti difensivi (comparsa di costituzione, memorie ex art. 183 c.p.c., scritti conclusionali),
che l'esercizio della servitù era ostacolato da condotte materiali specifiche: a) l'apposizione di un paletto lato strada, tale da rendere pericoloso e difficoltoso l'accesso; b) l'occupazione stabile della via di transito con veicoli, impedente il passaggio.
Tali domande miravano inequivocabilmente ad ottenere un ordine di cessazione delle condotte lesive, nonché
l'accertamento della legittimità delle modalità di esercizio del
8 diritto di passo, ivi inclusa la sosta breve finalizzata alle operazioni di carico e scarico.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale,
affermando che la convenuta non avesse proposto azioni a tutela della servitù, sarebbe incorso nel vizio di omessa pronuncia e nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 99 e 112 c.p.c.).
Lamenta, altresì, la violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione della domanda giudiziale, i quali impongono al
Giudice di non limitarsi al senso letterale delle parole, ma di indagare il petitum sostanziale in relazione alla causa petendi e allo scopo pratico perseguito dalla parte.
8. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto le domande di rimozione del paletto “lato strada” e di risarcimento del danno.
Il Tribunale ha fondato il rigetto sulla circostanza che il manufatto non insistesse materialmente sull'area gravata da servitù, escludendo a priori la configurabilità di una condotta antigiuridica idonea a fondare la pretesa risarcitoria. Secondo il primo Giudice, la difficoltà di manovra lamentata dalla convenuta sarebbe stata irrilevante, in quanto conseguenza del legittimo esercizio del diritto di proprietà dell'attore su un'area non asservita.
L'appellante denuncia l'erroneità in diritto di tale statuizione per violazione e falsa applicazione degli artt. 1067 e
9 1079 c.c. Osserva che il divieto imposto al proprietario del fondo servente di compiere opere che diminuiscano l'esercizio della servitù o lo rendano più incomodo (art. 1067, co. 2, c.c.)
non è limitato alle sole opere insistenti sul sedime della servitù,
ma si estende a qualsiasi attività, anche compiuta sul fondo proprio, che abbia l'effetto concreto di aggravare la condizione del fondo dominante.
L'appellante evidenzia che il Tribunale, pur avendo dato atto in motivazione che il paletto rendeva effettivamente difficoltoso l'accesso, ha errato nel non sanzionare tale condotta, la quale ha alterato l'originario stato dei luoghi rendendo la manovra di ingresso pericolosa e il transito più
oneroso rispetto a quanto previsto nel titolo costitutivo.
Sotto altro profilo, l'appellante lamenta che il Giudice
avrebbe omesso di considerare e sanzionare la condotta omissiva dell'attore, il quale non impediva al conduttore dell'edificio sulla p.ed. 3355 la sosta dei veicoli sulla via di transito;
comportamento che, unitamente al paletto, concorreva a comprimere il diritto di passo.
9. Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda volta ad accertare la legittimità del transito e della “sosta breve” (per operazioni di carico/scarico)
sulla via asservita. Il Giudice di prime cure ha motivato tale statuizione assumendo che l'autorità giudiziaria non possa
10 sostituirsi all'autonomia negoziale delle parti dettando regole astratte di comportamento per il futuro.
L'appellante contesta tale impostazione giuridica,
deducendo che la propria istanza non mirava alla costituzione di un nuovo regolamento della servitù, bensì all'ottenimento di una tutela concreta contro le condotte lesive poste in essere dall'attore, consistenti nell'occupazione stabile del sedime con veicoli in sosta, tale da impedire il libero accesso al fondo dominante. L'appellante lamenta, sotto tale profilo, una disparità di trattamento e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 99 e 112 c.p.c.):
il Tribunale, pur avendo sanzionato la convenuta fissando una misura coercitiva di € 25,00 per ogni violazione del divieto di sosta sull'area di transito asservita, ha totalmente omesso di pronunziarsi sulla speculare domanda inibitoria formulata dalla convenuta, odierna appellante. Tale domanda, proposta sin dalla comparsa di risposta e tempestivamente ribadita nelle memorie istruttorie, mirava ad ottenere un identico ordine di
non facere anche nei confronti dell'attore, affinché fosse vietata la sosta prolungata, ostacolo al transito sulla zona asservita.
L'errore del primo Giudice risiede, secondo la prospettazione dell'appellante, nell'aver qualificato la domanda come richiesta di “regolamentazione astratta”, trascurando che essa costituiva esplicazione dell'azione a tutela della servitù ex
artt. 1067 e 1079 c.c., finalizzata a rimuovere gli ostacoli
11 materiali che ne aggravavano l'esercizio.
Ne deriva la richiesta di riforma della sentenza impugnata, affinché, in accoglimento della domanda riconvenzionale, il divieto di sosta prolungata venga imposto anche al proprietario del fondo servente, al fine di preservare la funzione e l'utilitas della servitù di passaggio.
10. I motivi di gravame, in ragione della sostanziale sovrapposizione delle argomentazioni svolte, possono essere trattati congiuntamente e devono essere disattesi per le considerazioni che seguono.
11. In via preliminare, occorre richiamare la specificità
dell'azione petitoria e reale di cui all'art. 1079 c.c., norma
apertis verbis invocata dall'attrice in via riconvenzionale
(odierna appellante) a sostegno delle proprie pretese.
Tale azione, infatti, è volta a contrastare le c.d. “molestie
di diritto”, mentre le molestie di mero fatto devono trovare ristoro o nella tutela possessoria – come correttamente osservato dal Tribunale – o nella tutela aquiliana ex art. 2043
c.c..
Sebbene le molestie di diritto non siano limitate alle sole ipotesi di contestazione esplicita e formale, estendendosi anche ai comportamenti oggettivamente diretti a negare il diritto del proprietario del fondo dominante, l'azione confessoria presuppone pur sempre che sia in discussione l'esistenza o il contenuto della servitù.
12 Essa mira, pertanto, all'accertamento del diritto e alla condanna alla cessazione di impedimenti o turbative che mettano in discussione tale diritto.
Sul punto, la S.C. è ferma nel ritenere che: “L'actio
confessoria, come azione reale a difesa della servitù, trova il suo
fondamento solo se vi siano contestazioni sulla legittimità
dell'esercizio del diritto di servitù, laddove se si è in presenza di
turbative o minacce che non implichino la contestazione della
servitù, si è fuori dell'ambito di applicazione della norma di cui
all'art. 1079 cod. civ. e al titolare della servitù spetta, oltre alla
tutela possessoria, la azione di risarcimento di cui all'art. 2043
ovvero, ai fini della riduzione in pristino con l'eliminazione delle
turbative o molestie, quella di reintegrazione in forma specifica
prevista dall'art. 2058 dello stesso codice”.
In sintesi: se la turbativa non si sostanzia in una pretesa di diritto contrastante con la servitù, il titolare non dispone dell'actio confessoria, ma dei rimedi di carattere personale.
12. Orbene, nel caso di specie esulano dal thema
decidendum sia l'esistenza che la consistenza del diritto di passo.
Non è revocato in dubbio, infatti, che la servitù sia stata negozialmente costituita e regolarmente iscritta al libro fondiario. Parimenti, non è oggetto di giudizio l'estensione del diritto, essendo il titolo inequivocabile nel limitarlo ad una striscia di terreno della larghezza di 3 metri lungo il confine sud
13 del fondo servente.
Nessuna delle parti, dunque, ha mai contestato il diritto dell'appellante di transitare su tale specifica porzione del fondo servente.
13. Alla luce di tale premessa, la decisione del Tribunale
di dichiarare inammissibile la domanda formulata ex art. 1079
c.c. risulta corretta e merita conferma.
L'attrice in riconvenzionale, infatti, ha agito in confessoria per lamentare lesioni (molestie e turbative) che non derivavano dalla contestazione del suo diritto di servitù.
14. Ciò vale anzitutto con riguardo all'occupazione del sedime mediante autovetture.
Secondo la stessa prospettazione dell'appellante, tali veicoli non appartengono al proprietario del fondo servente,
bensì al conduttore dell'immobile, il quale è dunque l'unico responsabile materiale dello stazionamento indebito.
In assenza di contestazioni sul diritto di passo da parte del proprietario, la tutela esperibile non poteva che essere di natura personale. Ciò avrebbe imposto all'attrice di allegare e provare il titolo giuridico (es. concorso nell'illecito aquiliano) in forza del quale il proprietario del fondo servente dovrebbe rispondere della condotta perpetrata dal conduttore.
Tale profilo, tuttavia, non è stato in alcun modo tematizzato nel giudizio di primo grado, neppure in via alternativa o subordinata rispetto all'azione reale.
14 15. Quanto alla recinzione dell'area asservita (apposizione di paletti), si osserva che il proprietario del fondo servente è
legittimato a recintare il proprio terreno, purché garantisca l'accesso al fondo dominante attraverso la striscia soggetta a servitù.
L'appellante ha lamentato che l'apposizione dei paletti renderebbe incomoda la manovra di accesso dalla e di uscita sulla via pubblica.
Tuttavia, il Tribunale ha accertato in fatto che: “La
domanda va rigettata, poiché il paletto pacificamente non insiste
sull'area gravata da servitù. […] Il fatto che il paletto rende
difficoltoso l'accesso è irrilevante e non è idoneo a creare nuovi
diritti”.
Tale accertamento fattuale non è stato investito da specifico motivo di gravame. Trova dunque applicazione il principio secondo cui il giudice d'appello non può riesaminare fatti accertati in primo grado se la loro sussistenza non è stata oggetto di specifica impugnazione, essendosi formato su di essi il giudicato interno (cfr. C. n. 191/2002).
Ne consegue che la recinzione eretta dal proprietario del fondo servente deve ritenersi, per dato processuale acquisito,
collocata all'esterno del sedime della servitù.
16. Ciò posto, occorre richiamare l'insegnamento della
S.C. (C. n. 7360/1992), secondo cui “Le opere vietate al
proprietario del fondo servente dall'art. 1067 comma secondo
15 cod. civ. sono soltanto quelle che si riflettono alterandolo sul
contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù quale è
determinato dal titolo e che incidano cioè sulla natura e sulla
estensione dell'"utilitas" oggetto di quello stesso diritto, cosicché
non comporta diminuzione dell'esercizio di una servitù di
passaggio l'esecuzione di opere che, pur riducendo la larghezza
dello spazio di fatto disponibile a tale fine, la conservino tuttavia
nelle minori dimensioni stabilite dal titolo, ovvero in quelle
dimensioni che non comportino una riduzione od una maggior
scomodità dell' esercizio della servitù. Analogamente, nulla osta
a che il proprietario del fondo servente, senza il consenso del
proprietario del fondo dominante, stabilisca egli stesso le
modalità di esercizio della servitù purché in conformità al titolo e
comunque in modo tale da non recare impedimento o difficoltà
all'esercizio del passaggio da parte del titolare”.
Le opere vietate dall'art. 1067 c.c. sono solo quelle che incidono sulla natura e sull'estensione dell'utilitas come determinata dal titolo. Non comporta diminuzione dell'esercizio della servitù l'esecuzione di opere che, pur riducendo lo spazio di fatto disponibile, lo conservino tuttavia nelle dimensioni stabilite dal titolo.
L'estensione e le modalità di esercizio delle servitù
contrattuali si desumono, infatti, primariamente dal titolo stesso (cfr. C. n. 3286/1999: “L'estensione e le modalità di
esercizio delle servitù costituite per contratto devono essere
16 desunte dal titolo e solo in caso di formulazione equivoca o
insufficiente è possibile fare ricorso al comportamento
complessivo delle parti per la ricerca della comune intenzione dei
contraenti e al criterio sussidiario di cui all'art. 1065 cod. civ.”).
17. Nel caso in esame, il titolo costitutivo limita la servitù
a una fascia di 3 metri. Essendo processualmente accertato che l'area recintata eccede tale striscia, la modifica dello stato dei luoghi non costituisce aggravamento o diminuzione dell'esercizio della servitù giuridicamente rilevante. Poiché la recinzione non compromette l'area di 3 metri garantita dal contratto, non ricorrono i presupposti per la tutela ex art. 1067
c.c.
Accogliere la doglianza dell'appellante significherebbe, di fatto, riconoscerle un diritto di passo di estensione maggiore rispetto a quello legittimamente acquistato in via negoziale.
18. Per le ragioni esposte, l'appello deve essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante.
La liquidazione è operata in dispositivo secondo i parametri medi previsti per le cause di valore indeterminato
(scaglione di riferimento complessità bassa), con esclusione tuttavia della fase di trattazione e istruttoria, non essendo stata svolta in appello alcuna attività a ciò deputata, dato che l'unica
17 udienza celebrata si è limitata al mero rinvio per la decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n. 766/2023 d.d. 29.09.2023 del Tribunale di Bolzano
così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente grado che si liquidano, nel loro CP_1
intero ammontare, nell'importo complessivo di € 7.987,90 oltre
IVA, CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante , ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 19.11.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
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