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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/12/2025, n. 12850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12850 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 19.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6654 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
OPPONENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. SCURA ANNALISA
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.2.2025, l' Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 177/2025,
[...] notificato in data 13.1.2025, con il quale il Tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento della somma di €12.318,73 oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, in favore del
, a titolo di differenze retributive sull'indennità di servizio all'estero – ISE, CP_1 maturate dal 3.1.2018 al 31.12.2020, in considerazione della modifica dell'inquadramento professionale del dipendente - dal II al I livello funzionale -, intervenuta nel corso dell'incarico di Titolare della sede estera di Tunisi, conferito dall' dal 1.11.2016 al Pt_1
30.12.2020.
1 A sostegno dell'opposizione, l'ente ricorrente ha premesso che il , a CP_1
decorrere dal 1.1.2016, era transitato nei ruoli della neo istituita Agenzia in qualità di
“esperto di cooperazione” ex art.16 della legge 26 febbraio 1987 n. 49 ed aveva assunto l'incarico biennale di Titolare della sede estera di Tunisi, con l'inquadramento di Esperto di
Cooperazione 2° livello funzionale;
rilevato inoltre che a decorrere dal 3.1.2018, il lavoratore era stato giudicato idoneo all'inquadramento nel 1° livello funzionale;
ha dedotto che l'amministrazione aveva correttamente adeguato al superiore livello il solo stipendio metropolitano e non già l'ISE né, allorquando era cessato l'incarico in data 30.12.2020 per collocamento in pensione, l'indennità di richiamo.
Assumendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione sul presupposto che dette indennità, non avendo natura retributiva, dovevano rimanere ancorate alla qualificazione posseduta al momento dell'invio all'estero, non potendo invece essere influenzate dalla variazione degli assetti retributivi e funzionali che avevano interessato il dipendente nel corso dell'espletamento dell'incarico, giusto il disposto dell'art. 4, comma 3 del decreto interministeriale n. 863/1988; ha chiesto la revoca dell'ingiunzione opposta.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, il ha contestato l'avversa CP_1 opposizione deducendo che l'incarico biennale conferitogli dal 1.1.2016 era stato rinnovato per ulteriori due anni, con una nuova determina e delibera che faceva riferimento al neo
Regolamento adottato con DM n. 118/2018 che del precedente (adottato con Parte_3
D.M. n. 863/1988) non limita l'adeguamento dell'ISE alle qualifiche possedute all'atto di invio all'estero del personale. Precisati inoltre i criteri di calcolo del quantum preteso in monitorio, il ha concluso chiedendo il rigetto della spiegata opposizione. CP_1
1. Preliminarmente è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione tenuto conto che, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo in data 13.1.2025, il ricorso in opposizione risulta tempestivamente depositato in data 24.2.2025, cadente nel lunedì immediatamente successivo alla giornata di sabato 22.2.2025.
2. La questione controversa concerne l'ammontare dell'indennità di servizio estero
(ISE) e dell'indennità di richiamo del dipendente che, quale esperto di CP_1 cooperazione transitato nei ruoli dell ai Parte_2
sensi dell'art. 32 L. 125/2014 istitutiva dell' ha svolto l'incarico di titolare della Pt_1 sede estera di Tunisi dal 2016 al 2020.
2 In particolare, pacifico e documentato che il allorquando ha assunto CP_1
l'incarico suddetto nel 2016 era inquadrato quale nel II livello, ed a decorrere dal 3.1.2018 ha invece acquisito il superiore I livello;
pacifico fra le parti che lo stipendio metropolitano
è stato correttamente adeguato a tale superiore livello, la controversia concerne invece il diritto all'adeguamento dell'ISE e dell'indennità di richiamo.
Il , infatti, sostiene il diritto a tale adeguamento, invocando l'applicazione CP_1 del Regolamento relativo al trattamento del personale in servizio all'estero dell'Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) n. 118/2018, richiamato dalla determina n. 374 del 19.12.2018 con la quale è stato rinnovato l'incarico del dal 1.11.2018 al CP_1
1.11.2020.
Detto Regolamento, all'art. 2 prevede che l'ISE è costituita, fra l'altro, a) dall'indennità base di cui alle allegate tabelle quadro A e quadro B – che è appunto computata sulla scorta dell'inquadramento.
Rileva in particolare il che tale Regolamento avrebbe sostituito il CP_1
precedente 863/88, ed a differenza di quest'ultimo, non limita l'adeguamento dell'ISE alle qualifiche possedute all'atto di invio all'estero del personale.
Di contro, l'Amministrazione convenuta sostiene che, in forza del disposto dell'art. 32 commi 4 e 5, il contratto di lavoro degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e transitati presso l'AISC, quale appunto il , è rimasto CP_1
disciplinato dalla normativa previgente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero, dettata dal decreto interministeriale n. 862/88.
Nella specie dunque, malgrado l'adozione del nuovo Regolamento dell'AISC, sarebbe ancora applicabile il suddetto decreto interministeriale n. 863/88 che, all'art. 4 comma 3, prevede espressamente che “Ai fini della determinazione delle categorie e dei livelli spettanti tra quelli di cui agli articoli 1, 2 e 3, si tiene conto delle qualificazioni possedute all'atto dell'invio all'estero; la loro modifica durante la missione non comporta passaggio a categorie o livelli superiori, neppure se disposta con atti aventi effetto retroattivo”.
2. La tesi dell'Amministrazione non è condivisibile sotto un duplice ordine di profili.
3 Va innanzitutto precisato che la pacifica natura non retributiva dell'ISE, ribadita anche dal Regolamento 118/2018, invocato dal lavoratore, non risulta in alcun modo dirimente, considerato che lo stesso Regolamento, nell'individuarne l'ammontare, fa riferimento alle tabelle di equiparazione dei dipendenti al personale he, a Pt_2 Pt_4 loro volta correlano gli importi al livello di inquadramento. Un conto, dunque, è la natura di detta indennità, pacificamente non retributiva in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero; altro conto è la determinazione dell'ammontare di detto indennizzo, che ben può essere commisurato all'inquadramento.
Va inoltre ulteriormente chiarito che il Regolamento n. 118/2018 è adottato con decreto ministeriale e, dunque, è di pari livello, nell'ambito di gerarchia delle fonti, rispetto al decreto interministeriale n. 863/88 invocato dall'Amministrazione.
Tanto precisato, si osserva che il Regolamento n. 118/2018 ha ad oggetto il trattamento del personale dell' in servizio all'estero e (testualmente) “disciplina e Pt_2 riepiloga in un unico testo i singoli Istituti amministrativi ed economici applicabili sia ai
Dirigenti amministrativi che ai dipendenti appartenenti alle Aree funzionali trasferiti all'estero, adeguandoli alle norme legislative e regolamentari per il personale del MAECI”.
Premette inoltre il Regolamento che “il D. Lgs. n. 62/1998 e la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) hanno riordinato la disciplina del trattamento spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonché aggiornato le altre disposizioni del
D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18 comunque attinenti alla materia del trattamento economico”; e che “Le fonti normative che disciplinano le sedi estere ed il personale dell' in Pt_1
servizio all'estero sono: l'art. 9 del Decreto 113 del 22 luglio 2015 (Statuto dell' Pt_1
, di seguito denominata e il comma 8 Parte_1 Pt_2 dell'art.17 della Legge 125/2014 (istitutiva dell' .” Pt_2
Non vi è alcun riferimento, dunque al decreto interministeriale n. 863/88 richiamato dall'Amministrazione.
E' vero che l'art. 31 della L. 125/2014, istitutiva dell' , non ha menzionato fra le Pt_2 norme abrogate il suddetto decreto interministeriale, ma è altresì vero che l'art. 31 ha invece abrogato l'intero impianto della L. 49/87, di cui il decreto interministeriale 863/88 (che appunto disciplina il trattamento economico del personale inviato in missione) costituisce attuazione.
4 Ritiene pertanto il giudicante che, a decorrere dal 31.10.2018, data di entrata in vigore del Regolamento n. 118/2018, la normativa relativa al trattamento economico del personale in servizio all'estero sia costituita appunto dal suddetto Regolamento che, a differenza del previgente, non prevede alcun “congelamento” della misura dell'ISE al momento dell'invio all'estero.
3. Sotto altro profilo, poi, ritiene il giudicante, che pur prescindendo da tale argomento, l'incarico conferito al a decorrere dal 1.11.2018 per un ulteriore CP_1 biennio (poi prorogato sino al 30.12.2020) non costituisce una proroga del precedente incarico, come impropriamente indicato nella determina n. 374 del 19.12.2018, bensì un vero e proprio rinnovo.
Tanto si evince sia dalla circostanza che tutti gli atti relativi al conferimento del primo incarico (doc. 19, 20 e 21 di parte ricorrente), prevedono espressamente che l'incarico avrà durata biennale e sarà rinnovabile una sola volta per la durata complessiva di quattro anni;
sia dall'ulteriore circostanza che gli atti di conferimento dei due incarichi fanno espresso riferimento, quanto al trattamento economico ed all'ISE, a normative differenti. Ed infatti, mentre con il primo incarico si richiama il decreto interministeriale n. 863/88, con il secondo incarico si richiama invece il neo Regolamento 118/2018.
Qualificato dunque come nuovo incarico quello conferito per il periodo
1.11.2018/31.10.2020, poi prorogato sino al 31.12.2020, è chiaro che quand'anche dovesse trovare applicazione il decreto interministeriale n. 863/88 invocato dall'Amministrazione,
l'ISE sarebbe comunque dovuta essere commisurata, sin dall'incarico del 1.11.2018 sulla scorta dell'inquadramento nel I livello all'epoca posseduto dal . CP_1
4. Così accertato il diritto del LO alla commisurazione dell'ISE e dell'indennità di rientro sulla scorta del I livello a decorrere dal 1.11.2018, ritenuta la correttezza dei conteggi elaborati dall'odierno opposto e di cui al doc. 25, rispetto ai quali l' non ha Pt_1 svolto alcuna specifica contestazione, deve quantificarsi il credito del lavoratore nella misura lorda di € 11.494,01.
5 L'ingiunzione opposta reca invece l'importo di € 12.318,73, avendo il CP_1
chiesto ed ottenuto anche il rimborso delle spese della CTP, pari ad € 824,72, incluse nella somma capitale. Tale esborso, tuttavia, non può essere posto a carico dell'Amministrazione, tanto meno a titolo di capitale, trattandosi di un onere liberamente assunto dal ricorrente in monitorio.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato, atteso il minor importo del credito accertato. Contestualmente deve condannarsi l' opponente a corrispondere al Pt_1
l'importo lordo di € 11.494,01, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo. CP_1
5. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 177/2025; condanna l' a corrispondere al Parte_2
l'importo lordo di € 11.494,01, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
CP_1
condanna l'ente opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del , liquidate CP_1 in € 4.216,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 13.12.2025
La Giudice
F. R. Pucci
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 19.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6654 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
OPPONENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. SCURA ANNALISA
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.2.2025, l' Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 177/2025,
[...] notificato in data 13.1.2025, con il quale il Tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento della somma di €12.318,73 oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, in favore del
, a titolo di differenze retributive sull'indennità di servizio all'estero – ISE, CP_1 maturate dal 3.1.2018 al 31.12.2020, in considerazione della modifica dell'inquadramento professionale del dipendente - dal II al I livello funzionale -, intervenuta nel corso dell'incarico di Titolare della sede estera di Tunisi, conferito dall' dal 1.11.2016 al Pt_1
30.12.2020.
1 A sostegno dell'opposizione, l'ente ricorrente ha premesso che il , a CP_1
decorrere dal 1.1.2016, era transitato nei ruoli della neo istituita Agenzia in qualità di
“esperto di cooperazione” ex art.16 della legge 26 febbraio 1987 n. 49 ed aveva assunto l'incarico biennale di Titolare della sede estera di Tunisi, con l'inquadramento di Esperto di
Cooperazione 2° livello funzionale;
rilevato inoltre che a decorrere dal 3.1.2018, il lavoratore era stato giudicato idoneo all'inquadramento nel 1° livello funzionale;
ha dedotto che l'amministrazione aveva correttamente adeguato al superiore livello il solo stipendio metropolitano e non già l'ISE né, allorquando era cessato l'incarico in data 30.12.2020 per collocamento in pensione, l'indennità di richiamo.
Assumendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione sul presupposto che dette indennità, non avendo natura retributiva, dovevano rimanere ancorate alla qualificazione posseduta al momento dell'invio all'estero, non potendo invece essere influenzate dalla variazione degli assetti retributivi e funzionali che avevano interessato il dipendente nel corso dell'espletamento dell'incarico, giusto il disposto dell'art. 4, comma 3 del decreto interministeriale n. 863/1988; ha chiesto la revoca dell'ingiunzione opposta.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, il ha contestato l'avversa CP_1 opposizione deducendo che l'incarico biennale conferitogli dal 1.1.2016 era stato rinnovato per ulteriori due anni, con una nuova determina e delibera che faceva riferimento al neo
Regolamento adottato con DM n. 118/2018 che del precedente (adottato con Parte_3
D.M. n. 863/1988) non limita l'adeguamento dell'ISE alle qualifiche possedute all'atto di invio all'estero del personale. Precisati inoltre i criteri di calcolo del quantum preteso in monitorio, il ha concluso chiedendo il rigetto della spiegata opposizione. CP_1
1. Preliminarmente è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione tenuto conto che, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo in data 13.1.2025, il ricorso in opposizione risulta tempestivamente depositato in data 24.2.2025, cadente nel lunedì immediatamente successivo alla giornata di sabato 22.2.2025.
2. La questione controversa concerne l'ammontare dell'indennità di servizio estero
(ISE) e dell'indennità di richiamo del dipendente che, quale esperto di CP_1 cooperazione transitato nei ruoli dell ai Parte_2
sensi dell'art. 32 L. 125/2014 istitutiva dell' ha svolto l'incarico di titolare della Pt_1 sede estera di Tunisi dal 2016 al 2020.
2 In particolare, pacifico e documentato che il allorquando ha assunto CP_1
l'incarico suddetto nel 2016 era inquadrato quale nel II livello, ed a decorrere dal 3.1.2018 ha invece acquisito il superiore I livello;
pacifico fra le parti che lo stipendio metropolitano
è stato correttamente adeguato a tale superiore livello, la controversia concerne invece il diritto all'adeguamento dell'ISE e dell'indennità di richiamo.
Il , infatti, sostiene il diritto a tale adeguamento, invocando l'applicazione CP_1 del Regolamento relativo al trattamento del personale in servizio all'estero dell'Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) n. 118/2018, richiamato dalla determina n. 374 del 19.12.2018 con la quale è stato rinnovato l'incarico del dal 1.11.2018 al CP_1
1.11.2020.
Detto Regolamento, all'art. 2 prevede che l'ISE è costituita, fra l'altro, a) dall'indennità base di cui alle allegate tabelle quadro A e quadro B – che è appunto computata sulla scorta dell'inquadramento.
Rileva in particolare il che tale Regolamento avrebbe sostituito il CP_1
precedente 863/88, ed a differenza di quest'ultimo, non limita l'adeguamento dell'ISE alle qualifiche possedute all'atto di invio all'estero del personale.
Di contro, l'Amministrazione convenuta sostiene che, in forza del disposto dell'art. 32 commi 4 e 5, il contratto di lavoro degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e transitati presso l'AISC, quale appunto il , è rimasto CP_1
disciplinato dalla normativa previgente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero, dettata dal decreto interministeriale n. 862/88.
Nella specie dunque, malgrado l'adozione del nuovo Regolamento dell'AISC, sarebbe ancora applicabile il suddetto decreto interministeriale n. 863/88 che, all'art. 4 comma 3, prevede espressamente che “Ai fini della determinazione delle categorie e dei livelli spettanti tra quelli di cui agli articoli 1, 2 e 3, si tiene conto delle qualificazioni possedute all'atto dell'invio all'estero; la loro modifica durante la missione non comporta passaggio a categorie o livelli superiori, neppure se disposta con atti aventi effetto retroattivo”.
2. La tesi dell'Amministrazione non è condivisibile sotto un duplice ordine di profili.
3 Va innanzitutto precisato che la pacifica natura non retributiva dell'ISE, ribadita anche dal Regolamento 118/2018, invocato dal lavoratore, non risulta in alcun modo dirimente, considerato che lo stesso Regolamento, nell'individuarne l'ammontare, fa riferimento alle tabelle di equiparazione dei dipendenti al personale he, a Pt_2 Pt_4 loro volta correlano gli importi al livello di inquadramento. Un conto, dunque, è la natura di detta indennità, pacificamente non retributiva in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero; altro conto è la determinazione dell'ammontare di detto indennizzo, che ben può essere commisurato all'inquadramento.
Va inoltre ulteriormente chiarito che il Regolamento n. 118/2018 è adottato con decreto ministeriale e, dunque, è di pari livello, nell'ambito di gerarchia delle fonti, rispetto al decreto interministeriale n. 863/88 invocato dall'Amministrazione.
Tanto precisato, si osserva che il Regolamento n. 118/2018 ha ad oggetto il trattamento del personale dell' in servizio all'estero e (testualmente) “disciplina e Pt_2 riepiloga in un unico testo i singoli Istituti amministrativi ed economici applicabili sia ai
Dirigenti amministrativi che ai dipendenti appartenenti alle Aree funzionali trasferiti all'estero, adeguandoli alle norme legislative e regolamentari per il personale del MAECI”.
Premette inoltre il Regolamento che “il D. Lgs. n. 62/1998 e la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) hanno riordinato la disciplina del trattamento spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonché aggiornato le altre disposizioni del
D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18 comunque attinenti alla materia del trattamento economico”; e che “Le fonti normative che disciplinano le sedi estere ed il personale dell' in Pt_1
servizio all'estero sono: l'art. 9 del Decreto 113 del 22 luglio 2015 (Statuto dell' Pt_1
, di seguito denominata e il comma 8 Parte_1 Pt_2 dell'art.17 della Legge 125/2014 (istitutiva dell' .” Pt_2
Non vi è alcun riferimento, dunque al decreto interministeriale n. 863/88 richiamato dall'Amministrazione.
E' vero che l'art. 31 della L. 125/2014, istitutiva dell' , non ha menzionato fra le Pt_2 norme abrogate il suddetto decreto interministeriale, ma è altresì vero che l'art. 31 ha invece abrogato l'intero impianto della L. 49/87, di cui il decreto interministeriale 863/88 (che appunto disciplina il trattamento economico del personale inviato in missione) costituisce attuazione.
4 Ritiene pertanto il giudicante che, a decorrere dal 31.10.2018, data di entrata in vigore del Regolamento n. 118/2018, la normativa relativa al trattamento economico del personale in servizio all'estero sia costituita appunto dal suddetto Regolamento che, a differenza del previgente, non prevede alcun “congelamento” della misura dell'ISE al momento dell'invio all'estero.
3. Sotto altro profilo, poi, ritiene il giudicante, che pur prescindendo da tale argomento, l'incarico conferito al a decorrere dal 1.11.2018 per un ulteriore CP_1 biennio (poi prorogato sino al 30.12.2020) non costituisce una proroga del precedente incarico, come impropriamente indicato nella determina n. 374 del 19.12.2018, bensì un vero e proprio rinnovo.
Tanto si evince sia dalla circostanza che tutti gli atti relativi al conferimento del primo incarico (doc. 19, 20 e 21 di parte ricorrente), prevedono espressamente che l'incarico avrà durata biennale e sarà rinnovabile una sola volta per la durata complessiva di quattro anni;
sia dall'ulteriore circostanza che gli atti di conferimento dei due incarichi fanno espresso riferimento, quanto al trattamento economico ed all'ISE, a normative differenti. Ed infatti, mentre con il primo incarico si richiama il decreto interministeriale n. 863/88, con il secondo incarico si richiama invece il neo Regolamento 118/2018.
Qualificato dunque come nuovo incarico quello conferito per il periodo
1.11.2018/31.10.2020, poi prorogato sino al 31.12.2020, è chiaro che quand'anche dovesse trovare applicazione il decreto interministeriale n. 863/88 invocato dall'Amministrazione,
l'ISE sarebbe comunque dovuta essere commisurata, sin dall'incarico del 1.11.2018 sulla scorta dell'inquadramento nel I livello all'epoca posseduto dal . CP_1
4. Così accertato il diritto del LO alla commisurazione dell'ISE e dell'indennità di rientro sulla scorta del I livello a decorrere dal 1.11.2018, ritenuta la correttezza dei conteggi elaborati dall'odierno opposto e di cui al doc. 25, rispetto ai quali l' non ha Pt_1 svolto alcuna specifica contestazione, deve quantificarsi il credito del lavoratore nella misura lorda di € 11.494,01.
5 L'ingiunzione opposta reca invece l'importo di € 12.318,73, avendo il CP_1
chiesto ed ottenuto anche il rimborso delle spese della CTP, pari ad € 824,72, incluse nella somma capitale. Tale esborso, tuttavia, non può essere posto a carico dell'Amministrazione, tanto meno a titolo di capitale, trattandosi di un onere liberamente assunto dal ricorrente in monitorio.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato, atteso il minor importo del credito accertato. Contestualmente deve condannarsi l' opponente a corrispondere al Pt_1
l'importo lordo di € 11.494,01, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo. CP_1
5. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 177/2025; condanna l' a corrispondere al Parte_2
l'importo lordo di € 11.494,01, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
CP_1
condanna l'ente opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del , liquidate CP_1 in € 4.216,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 13.12.2025
La Giudice
F. R. Pucci
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