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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 4085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4085 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, assegnato – su richiesta delle parti – il termine fino al 22.5.2025 per lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 11783/2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Giuliana Quattromini e Fabio Valerio Coppola, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Piedigrotta, n. 30;
Ricorrente
E in persona dell'amministratore unico, legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Annantonia Romano, presso il cui studio in Quarto (NA) al corso Italia, n. 5, è elettivamente domiciliata;
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: a) condannare a pagare alla ricorrente per le Controparte_1 causali di cui in narrativa la complessiva somma di € 7.554,11 il tutto oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 ult. co. c.p.c.; b) dichiarare l'incidenza sul TFR delle differenze retributive oggetto del presente ricorso;
c) in ogni caso condannare la società convenuta al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio, con loro attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti difensori, anticipatari”;
Per la società resistente: rigettarsi il ricorso.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17.5.2024 la ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli, deducendo:
- di essere stata dipendente della società in house providing del Controparte_3
a far data dal 25.9.2008 (dapprima con contratto di inserimento, Controparte_4 poi trasformato, a far data dal 25.3.2010, in contratto di lavoro a tempo indeterminato) con inquadramento nel IV livello del CCNL Commercio;
- che il contratto di lavoro prevedeva una prestazione lavorativa settimanale di 36 ore (part-time con percentuale del 90%) articolata su un orario dalle ore 8 alle ore 15,12 per 5 giorni alla settimana, anche se in realtà essa aveva sempre lavorato fino alle h. 15,40, con una pausa di 20 minuti, espletando lavoro supplementare che però non le era stato mai pagato;
- di avere ricevuto nell'agosto 2016 da parte di , così come tutti gli altri CP_3 suoi colleghi, una lettera che preannunciava il suo passaggio da tale società, messa in liquidazione volontaria, a altra società in house providing del Controparte_1
operante nel medesimo settore dell'assistenza sociosanitaria e Controparte_4 subentrata nel contratto di appalto di servizi già intercorrente fra il Controparte_4
e la Controparte_3
- che tra , come acclarato dalla Corte di Appello di Parte_2
Napoli con sentenza n. 4403/2021, è intercorso un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.;
- che era stata assunta dalla società convenuta a far data dal 18.11.2016 con contratto full time a seguito di sottoscrizione di verbale di conciliazione del novembre 2016, in seguito all'affidamento alla da parte del Comune di Napoli, del Controparte_1 servizio di assistenza ai disabili;
- che aveva continuato a prestare le medesime mansioni svolte in precedenza per la
, con inquadramento nel diverso CCNL per i dipendenti di aziende CP_3
al livello III;
Parte_3
- che nel verbale di conciliazione in atti, al fine di armonizzare l'inquadramento precedentemente rivestito con quello applicabile, dovendo essere assicurata una retribuzione pari a quella percepita alle dipendenze della era Controparte_3 stato previsto, in aggiunta agli elementi obbligatori della stessa, una “indennità assorbimento futuro aumento” (di seguito – art. 1 del verbale di conciliazione CP_5 agli atti) pari ad euro 341,28; - che la retribuzione mensile lorda comprensiva degli elementi fissi (paga base, contingenza, EDR, accordo integrativo e I.A.F.A.) è di euro 1.589,62 a fronte di una retribuzione lorda comprensiva degli elementi fissi percepita alle dipendenze della pari ad euro 1.624,54, con una differenza Controparte_3 mensile peggiorativa in danno della lavoratrice pari a € 34,92. Su tali premesse, invocando l'applicazione del principio della irriducibilità della retribuzione - espressamente pattuito nell'accordo di conciliazione citato e comunque sancito dalla giurisprudenza eurocomunitaria e di legittimità nelle ipotesi, quale quella in esame, di trasferimento di azienda - ha concluso per la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate oltre accessori di legge.
Si è costituita la che ha resistito al ricorso deducendo di aver Controparte_1 esattamente applicato il CCNL di settore secondo l'interpretazione offerta dell'art. 2112, co. 3, c.c., a mente del quale l'applicazione del contratto collettivo originario debba trovar luogo anche alle dipendenze del cessionario solo in mancanza di diversa contrattazione collettiva.
La società convenuta, inoltre, ha dedotto che in ogni caso alcuna differenza retributiva era maturata in favore della ricorrente, in quanto attraverso la corresponsione della cd.
“indennità assorbimento futuro aumento” (I.A.F.A.) riassorbibile nei successivi aumenti, la lavoratrice aveva goduto del medesimo trattamento retributivo già erogatole nel corso del rapporto alle dipendenze della . CP_3
Eccepiva infine la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi vantati.
Fallito il tentativo di conciliazione della lite, il Tribunale accoglieva l'istanza congiunta delle parti di trattazione della causa con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. e fissava il termine perentorio del 22.5.2025 per il deposito di brevi note di trattazione scritta. Elasso il termine, in sostituzione dell'udienza del 22.5.2025, il Giudice del Lavoro pronunciava la presente sentenza.
La domanda è parzialmente fondata, nei termini di cui alla seguente motivazione, condividendosi le argomentazioni di altri precedenti di codesto Tribunale che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. sentt. dott. Barbato n. Per_ 5565/2023, dott. n. 6103/2024 e dott.ssa n. 442/2025) Per_2
La domanda si fonda sul verbale di conciliazione sottoscritto in data 4.11.2016, in particolare sulla pattuizione contenuta al punto “Uno” del documento, in cui si prevede che la retribuzione complessivamente riconosciuta al lavoratore sarà pari a quella percepita alle dipendenze della e “sarà composta dagli elementi Controparte_3 obbligatori della stessa e che a questi andrà ad aggiungersi la voce denominata
“indennità assorbimento futuro aumento”.
Nel citato verbale si prevede espressamente che tale ultima indennità sarà erogata al fine di mantenere inalterato il livello retributivo goduto in precedenza dal lavoratore e che l'individuazione della misura di tale indennità risulta pertanto rilevante per assicurare la citata finalità dell'attribuzione economica. Le pretese creditorie azionate sono rivolte alla società convenuta, in quanto relative ad obbligazioni da questa assunte con la sottoscrizione del verbale di conciliazione e non nei confronti della precedente datrice di lavoro: ne consegue l'irrilevanza del richiamo all'art. 2112 c.c., pure sancito dalle numerose pronunce versate in atti dalla parte ricorrente.
Orbene, con il citato verbale di conciliazione, la ha offerto ai lavoratori CP_1
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel livello III CCNL
a tempo pieno (40 ore settimanali), con sede di lavoro in Napoli a far data Parte_3 dalla data di avvio delle attività, così come definita dalla Direzione Centrale Welfare del di Napoli e comunque non oltre il 18 novembre 2016, garantendo il CP_4 mantenimento della retribuzione goduta alle dipendenze della , in CP_3 ottemperanza alle delibere di Giunta e Consiglio Comunale, intervenute nella procedura di passaggio di servizi, attività e personale tra le due partecipate. La parità di retribuzione viene conseguita con l'erogazione della voce economica aggiuntiva denominata “indennità assorbimento futuro aumento”, che – come evincibile dalla sua denominazione - è destinata ad assorbirsi progressivamente in funzione di ogni altra voce, indennità, scatto di anzianità, benefit, privilegio, bonus, diaria, integrazione previdenziale che nel corso del rapporto verrà eventualmente riconosciuta al Lavoratore (cfr. verbale di conciliazione in atti).
Costituisce dato documentale e in ogni caso incontestato che detta indennità è stata riconosciuta per garantire la parità di trattamento retributivo al personale ceduto, dal momento che le due società interessate alla vicenda applicano due diversi CCNL: la convenuta applica, infatti, il CCNL Multiservizi, mente la Controparte_3 applicava il CCNL Commercio. Ciò ha comportato un diverso inquadramento formale che, secondo la relativa classificazione del personale, avrebbe determinato un decremento della retribuzione tabellare.
La pattuizione che si sta esaminando, che ottempera alle previsioni della Giunta e del Consiglio Comunale, ha quindi scongiurato questa inevitabile conseguenza con il riconoscimento della voce economica aggiuntiva assorbibile. Quanto all'importo cui fare riferimento per determinare l'I.A.F.A. è l'accordo transattivo stesso a indicare quale parametro “la retribuzione percepita” dal ricorrente al tempo dell'accordo sottoscritto;
la quantificazione esatta della misura della citata voce risulta effettuata nel contratto individuale, che richiama il verbale di conciliazione anche nella parte relativa alla finalità dell'erogazione della citata indennità.
Ne consegue l'obbligo per la convenuta di identificare la misura di tale indennità in modo da mantenere inalterato il livello retributivo goduto dalla lavoratrice in precedenza, come stabilito nel punto “Uno” della conciliazione. In definitiva, la prospettazione dei fatti esposta in ricorso risulta corretta, atteso che mettendo a confronto la 'retribuzione totale' indicata nel prospetto paga emesso da per l'ultimo mese di lavoro (cfr buste paga ), e la CP_3 CP_3 retribuzione erogata dal nuovo datore di lavoro, emerge una differenza mensile di euro
€ 34,92 (=1.624,54 – 1.589,62), a titolo di I.A.F.A. che moltiplicata per i mesi ricompresi dal 18.11.2016 (cfr. conteggio nel ricorso), determina a favore della ricorrente un credito a titolo di “retribuzione ordinaria” pari a € 4.491,54.
Ciò posto, occorre considerare che il trattamento di fine rapporto corrisposto alla ricorrente da all'atto della cessione del rapporto di lavoro alla CP_3 CP_1
(vedasi sul punto attestato in atti) deve essere ulteriormente integrato
[...] CP_6 dall'importo derivante dall'inserimento della differenza mensile di euro € 34,92, a titolo di I.A.F.A. sulla retribuzione mensile maturata dal 18.11.2016 in quanto rientrante nella base imponibile utile al calcolo della quota annua di TFR da accantonare.
Risulta, pertanto, fondata la domanda attorea volta alla corresponsione dell'ulteriore quota di TFR maturata per l'effetto, limitatamente però al solo periodo dal 18.11.2016 in cui sono maturate le differenze retributive oggetto di esame nel corso del rapporto con la Napoli Servizi convenuta. In tali termini va accolto anche tale capo di domanda e liquidata alla ricorrente l'ulteriore somma di € 347,15 così come correttamente calcolato nell'atto introduttivo.
Non merita accoglimento, al contrario, la richiesta di festività, ex festività, ferie e permessi “non goduti”, in considerazione delle evidenti carenze assertive del ricorso in ordine al presupposto fattuale fondante la richiesta formulata e la conseguente carenza di prova sul punto.
Conclusivamente risulta accertato in favore della ricorrente un credito a titolo di differenze retributive di complessivi € 4.838,69, di cui € 347,15 a titolo di differenze accantonamento TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese di lite, compensate per la metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta
[...] al pagamento - per le causali di cui in parte motiva - in favore di CP_1
della somma di € 4.838,69, di cui € 347,15 a titolo di Parte_1 differenze a titolo di accantonamento sul t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
b) rigetta ogni altra e diversa domanda;
c) condanna parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, di metà delle spese processuali che vengono liquidate, in tale misura ridotta, in complessivi euro 1.750,00 per compensi professionali di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione;
d) compensa le spese del giudizio per la restante metà fra le parti in lite.
e) si comunichi.
Napoli, 23/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, assegnato – su richiesta delle parti – il termine fino al 22.5.2025 per lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 11783/2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Giuliana Quattromini e Fabio Valerio Coppola, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Piedigrotta, n. 30;
Ricorrente
E in persona dell'amministratore unico, legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Annantonia Romano, presso il cui studio in Quarto (NA) al corso Italia, n. 5, è elettivamente domiciliata;
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: a) condannare a pagare alla ricorrente per le Controparte_1 causali di cui in narrativa la complessiva somma di € 7.554,11 il tutto oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 ult. co. c.p.c.; b) dichiarare l'incidenza sul TFR delle differenze retributive oggetto del presente ricorso;
c) in ogni caso condannare la società convenuta al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio, con loro attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti difensori, anticipatari”;
Per la società resistente: rigettarsi il ricorso.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17.5.2024 la ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli, deducendo:
- di essere stata dipendente della società in house providing del Controparte_3
a far data dal 25.9.2008 (dapprima con contratto di inserimento, Controparte_4 poi trasformato, a far data dal 25.3.2010, in contratto di lavoro a tempo indeterminato) con inquadramento nel IV livello del CCNL Commercio;
- che il contratto di lavoro prevedeva una prestazione lavorativa settimanale di 36 ore (part-time con percentuale del 90%) articolata su un orario dalle ore 8 alle ore 15,12 per 5 giorni alla settimana, anche se in realtà essa aveva sempre lavorato fino alle h. 15,40, con una pausa di 20 minuti, espletando lavoro supplementare che però non le era stato mai pagato;
- di avere ricevuto nell'agosto 2016 da parte di , così come tutti gli altri CP_3 suoi colleghi, una lettera che preannunciava il suo passaggio da tale società, messa in liquidazione volontaria, a altra società in house providing del Controparte_1
operante nel medesimo settore dell'assistenza sociosanitaria e Controparte_4 subentrata nel contratto di appalto di servizi già intercorrente fra il Controparte_4
e la Controparte_3
- che tra , come acclarato dalla Corte di Appello di Parte_2
Napoli con sentenza n. 4403/2021, è intercorso un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.;
- che era stata assunta dalla società convenuta a far data dal 18.11.2016 con contratto full time a seguito di sottoscrizione di verbale di conciliazione del novembre 2016, in seguito all'affidamento alla da parte del Comune di Napoli, del Controparte_1 servizio di assistenza ai disabili;
- che aveva continuato a prestare le medesime mansioni svolte in precedenza per la
, con inquadramento nel diverso CCNL per i dipendenti di aziende CP_3
al livello III;
Parte_3
- che nel verbale di conciliazione in atti, al fine di armonizzare l'inquadramento precedentemente rivestito con quello applicabile, dovendo essere assicurata una retribuzione pari a quella percepita alle dipendenze della era Controparte_3 stato previsto, in aggiunta agli elementi obbligatori della stessa, una “indennità assorbimento futuro aumento” (di seguito – art. 1 del verbale di conciliazione CP_5 agli atti) pari ad euro 341,28; - che la retribuzione mensile lorda comprensiva degli elementi fissi (paga base, contingenza, EDR, accordo integrativo e I.A.F.A.) è di euro 1.589,62 a fronte di una retribuzione lorda comprensiva degli elementi fissi percepita alle dipendenze della pari ad euro 1.624,54, con una differenza Controparte_3 mensile peggiorativa in danno della lavoratrice pari a € 34,92. Su tali premesse, invocando l'applicazione del principio della irriducibilità della retribuzione - espressamente pattuito nell'accordo di conciliazione citato e comunque sancito dalla giurisprudenza eurocomunitaria e di legittimità nelle ipotesi, quale quella in esame, di trasferimento di azienda - ha concluso per la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate oltre accessori di legge.
Si è costituita la che ha resistito al ricorso deducendo di aver Controparte_1 esattamente applicato il CCNL di settore secondo l'interpretazione offerta dell'art. 2112, co. 3, c.c., a mente del quale l'applicazione del contratto collettivo originario debba trovar luogo anche alle dipendenze del cessionario solo in mancanza di diversa contrattazione collettiva.
La società convenuta, inoltre, ha dedotto che in ogni caso alcuna differenza retributiva era maturata in favore della ricorrente, in quanto attraverso la corresponsione della cd.
“indennità assorbimento futuro aumento” (I.A.F.A.) riassorbibile nei successivi aumenti, la lavoratrice aveva goduto del medesimo trattamento retributivo già erogatole nel corso del rapporto alle dipendenze della . CP_3
Eccepiva infine la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi vantati.
Fallito il tentativo di conciliazione della lite, il Tribunale accoglieva l'istanza congiunta delle parti di trattazione della causa con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. e fissava il termine perentorio del 22.5.2025 per il deposito di brevi note di trattazione scritta. Elasso il termine, in sostituzione dell'udienza del 22.5.2025, il Giudice del Lavoro pronunciava la presente sentenza.
La domanda è parzialmente fondata, nei termini di cui alla seguente motivazione, condividendosi le argomentazioni di altri precedenti di codesto Tribunale che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. sentt. dott. Barbato n. Per_ 5565/2023, dott. n. 6103/2024 e dott.ssa n. 442/2025) Per_2
La domanda si fonda sul verbale di conciliazione sottoscritto in data 4.11.2016, in particolare sulla pattuizione contenuta al punto “Uno” del documento, in cui si prevede che la retribuzione complessivamente riconosciuta al lavoratore sarà pari a quella percepita alle dipendenze della e “sarà composta dagli elementi Controparte_3 obbligatori della stessa e che a questi andrà ad aggiungersi la voce denominata
“indennità assorbimento futuro aumento”.
Nel citato verbale si prevede espressamente che tale ultima indennità sarà erogata al fine di mantenere inalterato il livello retributivo goduto in precedenza dal lavoratore e che l'individuazione della misura di tale indennità risulta pertanto rilevante per assicurare la citata finalità dell'attribuzione economica. Le pretese creditorie azionate sono rivolte alla società convenuta, in quanto relative ad obbligazioni da questa assunte con la sottoscrizione del verbale di conciliazione e non nei confronti della precedente datrice di lavoro: ne consegue l'irrilevanza del richiamo all'art. 2112 c.c., pure sancito dalle numerose pronunce versate in atti dalla parte ricorrente.
Orbene, con il citato verbale di conciliazione, la ha offerto ai lavoratori CP_1
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel livello III CCNL
a tempo pieno (40 ore settimanali), con sede di lavoro in Napoli a far data Parte_3 dalla data di avvio delle attività, così come definita dalla Direzione Centrale Welfare del di Napoli e comunque non oltre il 18 novembre 2016, garantendo il CP_4 mantenimento della retribuzione goduta alle dipendenze della , in CP_3 ottemperanza alle delibere di Giunta e Consiglio Comunale, intervenute nella procedura di passaggio di servizi, attività e personale tra le due partecipate. La parità di retribuzione viene conseguita con l'erogazione della voce economica aggiuntiva denominata “indennità assorbimento futuro aumento”, che – come evincibile dalla sua denominazione - è destinata ad assorbirsi progressivamente in funzione di ogni altra voce, indennità, scatto di anzianità, benefit, privilegio, bonus, diaria, integrazione previdenziale che nel corso del rapporto verrà eventualmente riconosciuta al Lavoratore (cfr. verbale di conciliazione in atti).
Costituisce dato documentale e in ogni caso incontestato che detta indennità è stata riconosciuta per garantire la parità di trattamento retributivo al personale ceduto, dal momento che le due società interessate alla vicenda applicano due diversi CCNL: la convenuta applica, infatti, il CCNL Multiservizi, mente la Controparte_3 applicava il CCNL Commercio. Ciò ha comportato un diverso inquadramento formale che, secondo la relativa classificazione del personale, avrebbe determinato un decremento della retribuzione tabellare.
La pattuizione che si sta esaminando, che ottempera alle previsioni della Giunta e del Consiglio Comunale, ha quindi scongiurato questa inevitabile conseguenza con il riconoscimento della voce economica aggiuntiva assorbibile. Quanto all'importo cui fare riferimento per determinare l'I.A.F.A. è l'accordo transattivo stesso a indicare quale parametro “la retribuzione percepita” dal ricorrente al tempo dell'accordo sottoscritto;
la quantificazione esatta della misura della citata voce risulta effettuata nel contratto individuale, che richiama il verbale di conciliazione anche nella parte relativa alla finalità dell'erogazione della citata indennità.
Ne consegue l'obbligo per la convenuta di identificare la misura di tale indennità in modo da mantenere inalterato il livello retributivo goduto dalla lavoratrice in precedenza, come stabilito nel punto “Uno” della conciliazione. In definitiva, la prospettazione dei fatti esposta in ricorso risulta corretta, atteso che mettendo a confronto la 'retribuzione totale' indicata nel prospetto paga emesso da per l'ultimo mese di lavoro (cfr buste paga ), e la CP_3 CP_3 retribuzione erogata dal nuovo datore di lavoro, emerge una differenza mensile di euro
€ 34,92 (=1.624,54 – 1.589,62), a titolo di I.A.F.A. che moltiplicata per i mesi ricompresi dal 18.11.2016 (cfr. conteggio nel ricorso), determina a favore della ricorrente un credito a titolo di “retribuzione ordinaria” pari a € 4.491,54.
Ciò posto, occorre considerare che il trattamento di fine rapporto corrisposto alla ricorrente da all'atto della cessione del rapporto di lavoro alla CP_3 CP_1
(vedasi sul punto attestato in atti) deve essere ulteriormente integrato
[...] CP_6 dall'importo derivante dall'inserimento della differenza mensile di euro € 34,92, a titolo di I.A.F.A. sulla retribuzione mensile maturata dal 18.11.2016 in quanto rientrante nella base imponibile utile al calcolo della quota annua di TFR da accantonare.
Risulta, pertanto, fondata la domanda attorea volta alla corresponsione dell'ulteriore quota di TFR maturata per l'effetto, limitatamente però al solo periodo dal 18.11.2016 in cui sono maturate le differenze retributive oggetto di esame nel corso del rapporto con la Napoli Servizi convenuta. In tali termini va accolto anche tale capo di domanda e liquidata alla ricorrente l'ulteriore somma di € 347,15 così come correttamente calcolato nell'atto introduttivo.
Non merita accoglimento, al contrario, la richiesta di festività, ex festività, ferie e permessi “non goduti”, in considerazione delle evidenti carenze assertive del ricorso in ordine al presupposto fattuale fondante la richiesta formulata e la conseguente carenza di prova sul punto.
Conclusivamente risulta accertato in favore della ricorrente un credito a titolo di differenze retributive di complessivi € 4.838,69, di cui € 347,15 a titolo di differenze accantonamento TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese di lite, compensate per la metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta
[...] al pagamento - per le causali di cui in parte motiva - in favore di CP_1
della somma di € 4.838,69, di cui € 347,15 a titolo di Parte_1 differenze a titolo di accantonamento sul t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
b) rigetta ogni altra e diversa domanda;
c) condanna parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, di metà delle spese processuali che vengono liquidate, in tale misura ridotta, in complessivi euro 1.750,00 per compensi professionali di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione;
d) compensa le spese del giudizio per la restante metà fra le parti in lite.
e) si comunichi.
Napoli, 23/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.