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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2024, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3274/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.07.2024 da
(C.F. ), con gli Parte_1 C.F._1
Avv.ti BAGGI DANIELA e PROVINCIALI GIULIA BARBARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Pavia, Viale Cesare Battisti n.
15;
e
(C.F. , con l'Avv. IMPENNATI CLAUDIO CP_1 C.F._2
ANGELO LUIGI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pavia, Via San
Donnino n. 8;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 07/05/2011, (atto n.
55, Parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Con riferimento ai figli di età minore si stabilisce:
a. Affido ad entrambi i genitori delle figlie e Persona_1 Persona_2
pag. 1 di 8 b. Esercizio congiunto delle decisioni di maggiore interesse e importanza riguardanti le figlie e quindi: istruzione, formazione, educazione religiosa, cure mediche generali e specialistiche nel rispetto dei programmi indicati dai sanitari, attività extrascolastiche, residenza, viaggi all'estero; esercizio disgiunto delle - sole - decisioni ordinarie da assumere individualmente ed autonomamente nella quotidianità della frequentazione e permanenza con ciascun genitore.
c. Residenza anagrafica delle figlie minori presso la madre in USA nello Stato del
Texas/Austin e iscrizione nello stato di famiglia materno.
d. Collocamento abitativo delle figlie. Nel pieno rispetto del loro diritto alla bigenitorialità, le figlie vivranno con la madre nella nuova abitazione sita ad Austin e con il padre in altra nuova abitazione che anche il dott. a già reperito sempre ad CP_1
Austin (dove si è trasferito a vivere da fine giugno 2024); entrambe le abitazioni si trovano nella città di Austin (TX) a 9 Km di distanza l'una dall'altra sul presupposto condiviso ed essenziale del comune impegno genitoriale di crescere insieme le figlie e garantir loro il miglior possibile agio, anche organizzativo e logistico, nella paritaria frequentazione con i genitori e per la miglior gestione dei loro bisogni di istruzione, di cura sanitaria e attività correlate, attività sportive/ricreative e ludiche ed ogni altra, oltre che per consentire concretamente la massima collaborazione intergenitoriale. Entrambi
i genitori si impegnano a mantenere le loro attuali residenze nella città di Austin
(TEXAS/USA), salvo diversi accordi che dovranno essere presi tra loro per iscritto, anche per consentire continuità di frequentazione scolastica alle figlie. La residenza delle figlie presso la madre è anche correlata al piano sanitario privato che per le stesse sostiene - allo stato - integralmente la dott.ssa Parte_1
2. Piano di frequentazione paritaria delle figlie con i genitori salvo diversi accordi (sia ampliativi sia restrittivi, a seconda delle esigenze delle figlie e degli impegni contingenti) tra i genitori che si impegnano alla massima collaborazione:
a. Fine settimana alternati con decorrenza dal venerdì pomeriggio fino al rientro scolastico del lunedì, presso l'uno e l'altro genitore.
b. Infrasettimanalmente:
* le giornate di lunedì e martedì fino al rientro scolastico del mercoledì con il genitore con il quale le figlie trascorreranno il fine settimana successivo;
pag. 2 di 8 * le giornate di mercoledì e giovedì fino al rientro scolastico del venerdì con il genitore con il quale le figlie non trascorreranno il fine settimana successivo.
Sono fatti salvi diversi accordi fra i genitori nel rispetto degli impegni lavorativi degli adulti e delle esigenze, specie di salute, della prole.
In caso di malattia, le figlie resteranno presso la madre fino a guarigione, con facoltà dell'altro genitore di far loro visita in orari congrui e concordati;
sempre salvo differenti accordi presi tra i genitori di volta in volta.
E' garantita una videochiamata quotidiana tra le figlie e il genitore assente in ciascuna giornata - nella fascia oraria tra le ore 17.00 e le ore 21.00 - sia nei periodi ordinari sia in quelli di vacanza;
salvo urgenze, esigenze e desideri delle minori.
c. Vacanze estive:
* 3 settimane (anche non consecutive) per ciascuno da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, la scelta del periodo spetterà al padre negli anni dispari e alla madre in quelli pari.
d. Vacanze natalizie:
* la giornata del 24.12 con un genitore e la giornata del 25.12 con l'altro (alternando ogni anno); divisione paritaria del restante periodo decorrente dal 26.12 fino al giorno del rientro scolastico, con attribuzione del Capodanno ad anni alterni ad un genitore e all'altro. Nel 2024, il primo periodo sarà attribuito al padre.
e. Spring Break di marzo:
* periodo equamente diviso tra i genitori, con alternanza annuale. Nel 2025 il primo periodo è attributo alla madre.
3. Mantenimento delle figlie. Ciascun genitore garantirà alle figlie i bisogni ordinari nei rispettivi periodi e giornate quindi abitazione confortevole, vitto, abbigliamento;
in ordine alle altre esigenze della prole si specifica che: sul presupposto della necessità di un supporto economico al dott. - strettamente finalizzato alla acquisizione CP_1
di una Laurea (o titolo equivalente) valida negli USA che gli consenta di esercitare la stessa attività di Fisioterapista svolta in Italia - la dott.ssa terrà a proprio Parte_1
carico integrale (100%) le spese mensili per lo studio, gli sport, il dopo scuola, la babysitter delle due figlie per un periodo di (non oltre) 5 anni a decorrere da fine maggio
2024; esaurito tale periodo, ossia a partire dall'inizio di giugno 2029, la partecipazione pag. 3 di 8 del padre alle predette voci di spesa (necessarie per la miglior crescita e formazione delle figlie) sarà almeno nell'ordine del 40%. Il dott. i impegna ad attivarsi al massimo CP_1
grado, nel momento in cui le condizioni economiche lo consentiranno, ad anticipare la propria contribuzione alla vita e crescita delle figlie con il proprio contributo almeno del
40% alle voci di spesa sopra indicate. Entrambi i genitori condividono il principio giuridico e morale secondo cui i loro obblighi di mantenimento complessivo a carico dei genitori di e permarranno fino al raggiungimento Persona_1 Persona_2
della piena indipendenza di ciascuna figlia.
4. Definizioni economiche tra i coniugi.
a. I coniugi hanno concordato l'erogazione a carico della prima e a Parte_2
favore del secondo di un importo a titolo di liquidazione definitiva di ogni pretesa economico/patrimoniale da parte del marito;
conseguentemente, la dottoressa Parte_1 corrisponderà al dott. l'importo complessivo di $ 136.500 (dollari Usa CP_1
cento trenta sei mila/500) in 3 tranches di pari importo alle seguenti scadenze:
- $ 45.500 già corrisposti prima d'ora in data 24 maggio 2024 con modalità confermate dalla ricevuta in pari data sottoscritta dal dott. CP_1
- $ 45.500 contestualmente alla pubblicazione (ossia al deposito) della sentenza di separazione che - a seguito del ricorso congiunto cumulativo - verrà emessa dal
Tribunale Civile di Pavia.
- $ 45.500 a titolo di liquidazione una tantum definitiva con gli effetti e le conseguenze dell' art. 5, comma 8 della Legge di divorzio italiana (Legge n. 898/1970 novellata) che verranno corrisposti contestualmente alla pubblicazione (ossia al deposito) della sentenza di divorzio (tecnicamente: scioglimento del matrimonio civile) dal Tribunale
Civile di Pavia.
b. La dott.ssa si obbliga a mantenere - sostenendone integralmente i costi - il Parte_1
dott. nel proprio piano sanitario privato anche per l'intero anno 2025. CP_1
c. L'erogazione di questi importi - per totali $ 136.500 (dollari Usa cento trenta sei mila/500) frutto di trattativa e ponderazione e quindi di reciproca soddisfazione, in particolare del dott. escluderà in futuro ogni e qualsiasi altra richiesta e pretesa CP_1
da parte di verso anche di natura risarcitoria o CP_1 Parte_1
pag. 4 di 8 indennizzatoria poiché l'erogazione del predetto importo e esaurisce e soddisfa ogni e qualsiasi ordine di richiesta e rapporto di natura economico/patrimoniale tra i coniugi.
d. A fronte dell'obbligo assunto dalla dott.ssa al punto 4, il dott. si Parte_1 CP_1
obbliga - correlativamente e poiché tale importo è anche finalizzato al suo personale percorso e titolo formativo per esercitare l'attività di Fisioterapista negli Usa - a svolgere attività lavorativa nello Stato del Texas e nella città di Austin dove resteranno a vivere e cresceranno le figlie in base al comune progetto genitoriale;
qualora dovessero intervenire diverse decisioni personali del dott. d esempio trasferirsi in altro Stato CP_1
degli Usa o in altra città diversa da Austin - o di rientrare in Italia - si presumerà che egli abbia a disposizione adeguate risorse personali ed economiche e pertanto decadrà
l'obbligo a carico di di erogargli quanto non ancora versatogli in base Parte_1
alla clausola n.
4. Qualora il dott. dovesse trasferirsi altrove rispetto ad Austin CP_1 dopo aver incassato l' intero importo di $ 136.500 - ma prima di 5 anni di cui al punto 3
- egli sarà tenuto immediatamente a sostenere il 50% delle spese di entrambe le figlie
(spese indicate sempre al punto 3). Nel rispetto del comune progetto genitoriale, entrambi i genitori di e ribadiscono l'impegno di mantenere Persona_1 Persona_2
ciascuno la loro residenza nello Stato del Texas/USA, nella città di Austin.
e. In ragione della condivisa esigenza di stretta vicinanza abitativa tra i genitori di e e dell'attuale situazione economica del dott. Persona_1 Persona_2 CP_1
la dott.ssa si impegna a garantire il pagamento del canone della nuova Parte_1
abitazione del marito per un anno dalla firma del presente accordo;
proprio perché assume il ruolo di garante (ma non di condebitrice), ogni importo che ella Parte_1
dovesse versare a causa del mancato pagamento di quest'ultimo ai proprietari della casa affittata da verrà trattenuto, in via di rivalsa e quindi stornato, da CP_1
dalle somme residue ancora da versargli in base alla clausola n. 4, lett. a, b, Parte_1
c.
5. Ciascun genitore presta fin da ora e senza possibilità di opposizione l'autorizzazione e il consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri documenti personali validi per l'espatrio dello altro;
quanto alle figlie, fino al raggiungimento della loro maggiore età ogni viaggio (esclusi quelli all'interno dello Stato del Texas) dagli Stati Uniti d' America verso qualsiasi altro Paese, Italia inclusa, dovrà tassativamente essere oggetto di decisione pag. 5 di 8 preventivamente condivisa tra i genitori e dovrà essere presa di volta in volta da loro su espresso accordo scritto.
6. I coniugi dichiarano, reciprocamente, di non aver titolo né diritto per avanzare ulteriori pretese personali di ordine economico/patrimoniale e di aver risolto ogni rapporto tra loro derivante e/o correlato al matrimonio.
7. I compensi/onorari e le spese per la rispettiva assistenza legale sono a carico di ciascuno dei coniugi fermo il 50% del contributo unificato a carico di ciascuno”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note scritte del 19.09.2024 depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con le medesime note scritte, le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi-
pag. 6 di 8 trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
Si dà atto, sin da ora, che le parti hanno adito l'intestato Tribunale per la pronuncia cumulativa della separazione personale ed, erroneamente, della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tuttavia, essendo stato il matrimonio dei coniugi – celebrato nella Parte_1 CP_1
forma del rito civile, la causa viene rimessa sul ruolo del Giudice relatore per lo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
sposati in Pavia, in data 07/05/2011, (atto
[...] CP_1
n. 55, Parte II, Serie C, anno 2011);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione e provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
pag. 7 di 8 4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 28.10.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3274/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.07.2024 da
(C.F. ), con gli Parte_1 C.F._1
Avv.ti BAGGI DANIELA e PROVINCIALI GIULIA BARBARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Pavia, Viale Cesare Battisti n.
15;
e
(C.F. , con l'Avv. IMPENNATI CLAUDIO CP_1 C.F._2
ANGELO LUIGI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pavia, Via San
Donnino n. 8;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 07/05/2011, (atto n.
55, Parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Con riferimento ai figli di età minore si stabilisce:
a. Affido ad entrambi i genitori delle figlie e Persona_1 Persona_2
pag. 1 di 8 b. Esercizio congiunto delle decisioni di maggiore interesse e importanza riguardanti le figlie e quindi: istruzione, formazione, educazione religiosa, cure mediche generali e specialistiche nel rispetto dei programmi indicati dai sanitari, attività extrascolastiche, residenza, viaggi all'estero; esercizio disgiunto delle - sole - decisioni ordinarie da assumere individualmente ed autonomamente nella quotidianità della frequentazione e permanenza con ciascun genitore.
c. Residenza anagrafica delle figlie minori presso la madre in USA nello Stato del
Texas/Austin e iscrizione nello stato di famiglia materno.
d. Collocamento abitativo delle figlie. Nel pieno rispetto del loro diritto alla bigenitorialità, le figlie vivranno con la madre nella nuova abitazione sita ad Austin e con il padre in altra nuova abitazione che anche il dott. a già reperito sempre ad CP_1
Austin (dove si è trasferito a vivere da fine giugno 2024); entrambe le abitazioni si trovano nella città di Austin (TX) a 9 Km di distanza l'una dall'altra sul presupposto condiviso ed essenziale del comune impegno genitoriale di crescere insieme le figlie e garantir loro il miglior possibile agio, anche organizzativo e logistico, nella paritaria frequentazione con i genitori e per la miglior gestione dei loro bisogni di istruzione, di cura sanitaria e attività correlate, attività sportive/ricreative e ludiche ed ogni altra, oltre che per consentire concretamente la massima collaborazione intergenitoriale. Entrambi
i genitori si impegnano a mantenere le loro attuali residenze nella città di Austin
(TEXAS/USA), salvo diversi accordi che dovranno essere presi tra loro per iscritto, anche per consentire continuità di frequentazione scolastica alle figlie. La residenza delle figlie presso la madre è anche correlata al piano sanitario privato che per le stesse sostiene - allo stato - integralmente la dott.ssa Parte_1
2. Piano di frequentazione paritaria delle figlie con i genitori salvo diversi accordi (sia ampliativi sia restrittivi, a seconda delle esigenze delle figlie e degli impegni contingenti) tra i genitori che si impegnano alla massima collaborazione:
a. Fine settimana alternati con decorrenza dal venerdì pomeriggio fino al rientro scolastico del lunedì, presso l'uno e l'altro genitore.
b. Infrasettimanalmente:
* le giornate di lunedì e martedì fino al rientro scolastico del mercoledì con il genitore con il quale le figlie trascorreranno il fine settimana successivo;
pag. 2 di 8 * le giornate di mercoledì e giovedì fino al rientro scolastico del venerdì con il genitore con il quale le figlie non trascorreranno il fine settimana successivo.
Sono fatti salvi diversi accordi fra i genitori nel rispetto degli impegni lavorativi degli adulti e delle esigenze, specie di salute, della prole.
In caso di malattia, le figlie resteranno presso la madre fino a guarigione, con facoltà dell'altro genitore di far loro visita in orari congrui e concordati;
sempre salvo differenti accordi presi tra i genitori di volta in volta.
E' garantita una videochiamata quotidiana tra le figlie e il genitore assente in ciascuna giornata - nella fascia oraria tra le ore 17.00 e le ore 21.00 - sia nei periodi ordinari sia in quelli di vacanza;
salvo urgenze, esigenze e desideri delle minori.
c. Vacanze estive:
* 3 settimane (anche non consecutive) per ciascuno da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, la scelta del periodo spetterà al padre negli anni dispari e alla madre in quelli pari.
d. Vacanze natalizie:
* la giornata del 24.12 con un genitore e la giornata del 25.12 con l'altro (alternando ogni anno); divisione paritaria del restante periodo decorrente dal 26.12 fino al giorno del rientro scolastico, con attribuzione del Capodanno ad anni alterni ad un genitore e all'altro. Nel 2024, il primo periodo sarà attribuito al padre.
e. Spring Break di marzo:
* periodo equamente diviso tra i genitori, con alternanza annuale. Nel 2025 il primo periodo è attributo alla madre.
3. Mantenimento delle figlie. Ciascun genitore garantirà alle figlie i bisogni ordinari nei rispettivi periodi e giornate quindi abitazione confortevole, vitto, abbigliamento;
in ordine alle altre esigenze della prole si specifica che: sul presupposto della necessità di un supporto economico al dott. - strettamente finalizzato alla acquisizione CP_1
di una Laurea (o titolo equivalente) valida negli USA che gli consenta di esercitare la stessa attività di Fisioterapista svolta in Italia - la dott.ssa terrà a proprio Parte_1
carico integrale (100%) le spese mensili per lo studio, gli sport, il dopo scuola, la babysitter delle due figlie per un periodo di (non oltre) 5 anni a decorrere da fine maggio
2024; esaurito tale periodo, ossia a partire dall'inizio di giugno 2029, la partecipazione pag. 3 di 8 del padre alle predette voci di spesa (necessarie per la miglior crescita e formazione delle figlie) sarà almeno nell'ordine del 40%. Il dott. i impegna ad attivarsi al massimo CP_1
grado, nel momento in cui le condizioni economiche lo consentiranno, ad anticipare la propria contribuzione alla vita e crescita delle figlie con il proprio contributo almeno del
40% alle voci di spesa sopra indicate. Entrambi i genitori condividono il principio giuridico e morale secondo cui i loro obblighi di mantenimento complessivo a carico dei genitori di e permarranno fino al raggiungimento Persona_1 Persona_2
della piena indipendenza di ciascuna figlia.
4. Definizioni economiche tra i coniugi.
a. I coniugi hanno concordato l'erogazione a carico della prima e a Parte_2
favore del secondo di un importo a titolo di liquidazione definitiva di ogni pretesa economico/patrimoniale da parte del marito;
conseguentemente, la dottoressa Parte_1 corrisponderà al dott. l'importo complessivo di $ 136.500 (dollari Usa CP_1
cento trenta sei mila/500) in 3 tranches di pari importo alle seguenti scadenze:
- $ 45.500 già corrisposti prima d'ora in data 24 maggio 2024 con modalità confermate dalla ricevuta in pari data sottoscritta dal dott. CP_1
- $ 45.500 contestualmente alla pubblicazione (ossia al deposito) della sentenza di separazione che - a seguito del ricorso congiunto cumulativo - verrà emessa dal
Tribunale Civile di Pavia.
- $ 45.500 a titolo di liquidazione una tantum definitiva con gli effetti e le conseguenze dell' art. 5, comma 8 della Legge di divorzio italiana (Legge n. 898/1970 novellata) che verranno corrisposti contestualmente alla pubblicazione (ossia al deposito) della sentenza di divorzio (tecnicamente: scioglimento del matrimonio civile) dal Tribunale
Civile di Pavia.
b. La dott.ssa si obbliga a mantenere - sostenendone integralmente i costi - il Parte_1
dott. nel proprio piano sanitario privato anche per l'intero anno 2025. CP_1
c. L'erogazione di questi importi - per totali $ 136.500 (dollari Usa cento trenta sei mila/500) frutto di trattativa e ponderazione e quindi di reciproca soddisfazione, in particolare del dott. escluderà in futuro ogni e qualsiasi altra richiesta e pretesa CP_1
da parte di verso anche di natura risarcitoria o CP_1 Parte_1
pag. 4 di 8 indennizzatoria poiché l'erogazione del predetto importo e esaurisce e soddisfa ogni e qualsiasi ordine di richiesta e rapporto di natura economico/patrimoniale tra i coniugi.
d. A fronte dell'obbligo assunto dalla dott.ssa al punto 4, il dott. si Parte_1 CP_1
obbliga - correlativamente e poiché tale importo è anche finalizzato al suo personale percorso e titolo formativo per esercitare l'attività di Fisioterapista negli Usa - a svolgere attività lavorativa nello Stato del Texas e nella città di Austin dove resteranno a vivere e cresceranno le figlie in base al comune progetto genitoriale;
qualora dovessero intervenire diverse decisioni personali del dott. d esempio trasferirsi in altro Stato CP_1
degli Usa o in altra città diversa da Austin - o di rientrare in Italia - si presumerà che egli abbia a disposizione adeguate risorse personali ed economiche e pertanto decadrà
l'obbligo a carico di di erogargli quanto non ancora versatogli in base Parte_1
alla clausola n.
4. Qualora il dott. dovesse trasferirsi altrove rispetto ad Austin CP_1 dopo aver incassato l' intero importo di $ 136.500 - ma prima di 5 anni di cui al punto 3
- egli sarà tenuto immediatamente a sostenere il 50% delle spese di entrambe le figlie
(spese indicate sempre al punto 3). Nel rispetto del comune progetto genitoriale, entrambi i genitori di e ribadiscono l'impegno di mantenere Persona_1 Persona_2
ciascuno la loro residenza nello Stato del Texas/USA, nella città di Austin.
e. In ragione della condivisa esigenza di stretta vicinanza abitativa tra i genitori di e e dell'attuale situazione economica del dott. Persona_1 Persona_2 CP_1
la dott.ssa si impegna a garantire il pagamento del canone della nuova Parte_1
abitazione del marito per un anno dalla firma del presente accordo;
proprio perché assume il ruolo di garante (ma non di condebitrice), ogni importo che ella Parte_1
dovesse versare a causa del mancato pagamento di quest'ultimo ai proprietari della casa affittata da verrà trattenuto, in via di rivalsa e quindi stornato, da CP_1
dalle somme residue ancora da versargli in base alla clausola n. 4, lett. a, b, Parte_1
c.
5. Ciascun genitore presta fin da ora e senza possibilità di opposizione l'autorizzazione e il consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri documenti personali validi per l'espatrio dello altro;
quanto alle figlie, fino al raggiungimento della loro maggiore età ogni viaggio (esclusi quelli all'interno dello Stato del Texas) dagli Stati Uniti d' America verso qualsiasi altro Paese, Italia inclusa, dovrà tassativamente essere oggetto di decisione pag. 5 di 8 preventivamente condivisa tra i genitori e dovrà essere presa di volta in volta da loro su espresso accordo scritto.
6. I coniugi dichiarano, reciprocamente, di non aver titolo né diritto per avanzare ulteriori pretese personali di ordine economico/patrimoniale e di aver risolto ogni rapporto tra loro derivante e/o correlato al matrimonio.
7. I compensi/onorari e le spese per la rispettiva assistenza legale sono a carico di ciascuno dei coniugi fermo il 50% del contributo unificato a carico di ciascuno”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note scritte del 19.09.2024 depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con le medesime note scritte, le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi-
pag. 6 di 8 trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
Si dà atto, sin da ora, che le parti hanno adito l'intestato Tribunale per la pronuncia cumulativa della separazione personale ed, erroneamente, della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tuttavia, essendo stato il matrimonio dei coniugi – celebrato nella Parte_1 CP_1
forma del rito civile, la causa viene rimessa sul ruolo del Giudice relatore per lo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
sposati in Pavia, in data 07/05/2011, (atto
[...] CP_1
n. 55, Parte II, Serie C, anno 2011);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione e provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
pag. 7 di 8 4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 28.10.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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