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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40343/23 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data 7.11.24 e vertente
TRA (CF ) in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 difesa da avv.ti Francesco Petillo e Massimo De Martinis OPPONENTE E
C.F. , difeso dall'avv. Ferdinando della CP_1 C.F._1
Corte e Marco della Corte OPPOSTO CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva
pagina 1 di 4 aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014).
Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente, la parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 9788/23 (RG 15130/23) reso dal Tribunale Civile di Roma in data 31.5.23, con cui le è stato ingiunto il pagamento di euro 30.744,44, oltre interessi e spese, in solido con le società e quale corrispettivo per prestazioni CP_2 Controparte_3 professionali di assistenza tecnica e amministrativa per l'esecuzione di lavori di riqualificazione energetica di uno stabile ubicato in Roma, in base a contratto del 30.9.21. In particolare, l'opponente contesta sia lo svolgimento dei compiti indicati in contratto, sia l'inizio delle lavorazioni presso lo stabile, condizione per la maturazione del corrispettivo. Si è costituita la parte opposta, contestando analiticamente le avverse deduzioni. Ciò premesso, deve rilevarsi come parte opposta, a fronte delle generiche contestazioni di controparte, svolte nella opposizione e nella prima memoria ex art. 171 ter cpc, abbia allegato ed indicato le prove documentali dalle quali evincere lo svolgimento dell'attività contrattualmente richiesta e, nello specifico:
- docc. da 3 a 8 e 11: si tratta di progetti, tavole, certificazioni di impianti e infissi, che presuppongono necessariamente l'ausilio di quale amministratore del CP_1 condominio per l'accesso ai vari locali per sopralluoghi, rilievi etc.;
- doc. 9: si tratta di una raccolta a campione dei numerosi moduli e dichiarazioni predisposti e firmati dai vari condomini, necessari per la cessione del credito di imposta;
inoltre, il doc. 10, che contiene il verbale dell'incontro svoltosi il giorno 6 dicembre 2021 fra e i rappresentanti delle imprese costituenti il R.T.I. (fra cui CP_1 la , indica la raccolta, a quella data, delle dichiarazioni di cessione Parte_1
pagina 2 di 4 del credito sottoscritte di un totale di 108 condomini su 115 totali facenti parte del complesso.
L'unica attività non effettuata riguarda la assistenza durante la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori a supporto delle attività proprie dell'appaltatore, considerato che i lavori non sono mai iniziati, ma si tratta di inadempimento non imputabile a . CP_1
Per la descritta attività, nel contratto, veniva convenuto un compenso pari al 1,5% dell'importo contrattuale complessivo dei lavori di efficientamento energetico, calcolato in euro 5.600.079,98, da corrispondersi quanto al 30% entro 30 giorni dalla firma del contratto di appalto dei lavori, quanto all'ulteriore 30% al riconoscimento del primo SAL e quanto al 40% al riconoscimento del secondo SAL;
inoltre, all'art.
5.2 veniva previsto che l'eventuale interruzione dei lavori ovvero il mancato riconoscimento del credito di imposta da parte dell , come in Controparte_4 effetti verificatosi, avrebbero determinato l'annullamento del contratto, riconoscendo, però, il diritto del professionista ad un corrispettivo per le opere realizzate.
Considerato che sette attività su otto previste nel contratto sono stati assolte e che, nel decreto opposto, è stato chiesto solo il pagamento del 30% dell'importo totale ivi riportato, la cui scadenza era a 30 giorni dalla firma del contratto generale di appalto dei lavori, regolarmente firmato il 30 settembre 2021 (doc. 12 opposto), il credito deve ritenersi accertato.
Pertanto, la opposizione sarà respinta e le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per la fase di studio e introduttiva, nonché minimi per quella istruttoria, limitata allo scambio di memorie, e quella decisionale, vista la assenza di questioni nuove da inserire in comparsa conclusionale, rispetto all'atto introduttivo. Va, inoltre, accolta la domanda di condanna ex art. 96 III co. cpc, formulabile anche in comparsa conclusionale e, comunque, applicabile anche d'ufficio dal giudice, essendo emerso l'intento esclusivamente dilatorio della opposizione, vista la sua estrema genericità e infondatezza;
infatti, come puntualizzato dalla Suprema Corte, l'art. 96 comma 3 c.p.c. è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, distinta dall'ipotesi contenuta nell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 2; l'istituto mira al contenimento dell'abuso dello strumento processuale che, prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito o resistito pretestuosamente, non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura dei c.d. risarcimenti punitivi (Cass. SS.UU. 16601/2017); la funzione è, infatti, di deterrenza nei confronti di azioni o difese destinate solo ad aumentare il volume del contenzioso, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti e una pagina 3 di 4 utilizzazione ragionevole delle risorse che occorrono per il buon andamento della giurisdizione (Cass.16898/19).
Per tali motivi si condanna la parte opponente al pagamento di una somma che si stima equo quantificare in un terzo del compenso base liquidato.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- rigetta la opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida ex DM 55/14 in euro 5.261,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta ex art. 96 cpc di una somma pari ad euro 1.754,00.
Roma, 10.1.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 4 di 4
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40343/23 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data 7.11.24 e vertente
TRA (CF ) in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 difesa da avv.ti Francesco Petillo e Massimo De Martinis OPPONENTE E
C.F. , difeso dall'avv. Ferdinando della CP_1 C.F._1
Corte e Marco della Corte OPPOSTO CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva
pagina 1 di 4 aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014).
Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente, la parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 9788/23 (RG 15130/23) reso dal Tribunale Civile di Roma in data 31.5.23, con cui le è stato ingiunto il pagamento di euro 30.744,44, oltre interessi e spese, in solido con le società e quale corrispettivo per prestazioni CP_2 Controparte_3 professionali di assistenza tecnica e amministrativa per l'esecuzione di lavori di riqualificazione energetica di uno stabile ubicato in Roma, in base a contratto del 30.9.21. In particolare, l'opponente contesta sia lo svolgimento dei compiti indicati in contratto, sia l'inizio delle lavorazioni presso lo stabile, condizione per la maturazione del corrispettivo. Si è costituita la parte opposta, contestando analiticamente le avverse deduzioni. Ciò premesso, deve rilevarsi come parte opposta, a fronte delle generiche contestazioni di controparte, svolte nella opposizione e nella prima memoria ex art. 171 ter cpc, abbia allegato ed indicato le prove documentali dalle quali evincere lo svolgimento dell'attività contrattualmente richiesta e, nello specifico:
- docc. da 3 a 8 e 11: si tratta di progetti, tavole, certificazioni di impianti e infissi, che presuppongono necessariamente l'ausilio di quale amministratore del CP_1 condominio per l'accesso ai vari locali per sopralluoghi, rilievi etc.;
- doc. 9: si tratta di una raccolta a campione dei numerosi moduli e dichiarazioni predisposti e firmati dai vari condomini, necessari per la cessione del credito di imposta;
inoltre, il doc. 10, che contiene il verbale dell'incontro svoltosi il giorno 6 dicembre 2021 fra e i rappresentanti delle imprese costituenti il R.T.I. (fra cui CP_1 la , indica la raccolta, a quella data, delle dichiarazioni di cessione Parte_1
pagina 2 di 4 del credito sottoscritte di un totale di 108 condomini su 115 totali facenti parte del complesso.
L'unica attività non effettuata riguarda la assistenza durante la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori a supporto delle attività proprie dell'appaltatore, considerato che i lavori non sono mai iniziati, ma si tratta di inadempimento non imputabile a . CP_1
Per la descritta attività, nel contratto, veniva convenuto un compenso pari al 1,5% dell'importo contrattuale complessivo dei lavori di efficientamento energetico, calcolato in euro 5.600.079,98, da corrispondersi quanto al 30% entro 30 giorni dalla firma del contratto di appalto dei lavori, quanto all'ulteriore 30% al riconoscimento del primo SAL e quanto al 40% al riconoscimento del secondo SAL;
inoltre, all'art.
5.2 veniva previsto che l'eventuale interruzione dei lavori ovvero il mancato riconoscimento del credito di imposta da parte dell , come in Controparte_4 effetti verificatosi, avrebbero determinato l'annullamento del contratto, riconoscendo, però, il diritto del professionista ad un corrispettivo per le opere realizzate.
Considerato che sette attività su otto previste nel contratto sono stati assolte e che, nel decreto opposto, è stato chiesto solo il pagamento del 30% dell'importo totale ivi riportato, la cui scadenza era a 30 giorni dalla firma del contratto generale di appalto dei lavori, regolarmente firmato il 30 settembre 2021 (doc. 12 opposto), il credito deve ritenersi accertato.
Pertanto, la opposizione sarà respinta e le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per la fase di studio e introduttiva, nonché minimi per quella istruttoria, limitata allo scambio di memorie, e quella decisionale, vista la assenza di questioni nuove da inserire in comparsa conclusionale, rispetto all'atto introduttivo. Va, inoltre, accolta la domanda di condanna ex art. 96 III co. cpc, formulabile anche in comparsa conclusionale e, comunque, applicabile anche d'ufficio dal giudice, essendo emerso l'intento esclusivamente dilatorio della opposizione, vista la sua estrema genericità e infondatezza;
infatti, come puntualizzato dalla Suprema Corte, l'art. 96 comma 3 c.p.c. è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, distinta dall'ipotesi contenuta nell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 2; l'istituto mira al contenimento dell'abuso dello strumento processuale che, prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito o resistito pretestuosamente, non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura dei c.d. risarcimenti punitivi (Cass. SS.UU. 16601/2017); la funzione è, infatti, di deterrenza nei confronti di azioni o difese destinate solo ad aumentare il volume del contenzioso, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti e una pagina 3 di 4 utilizzazione ragionevole delle risorse che occorrono per il buon andamento della giurisdizione (Cass.16898/19).
Per tali motivi si condanna la parte opponente al pagamento di una somma che si stima equo quantificare in un terzo del compenso base liquidato.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- rigetta la opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida ex DM 55/14 in euro 5.261,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta ex art. 96 cpc di una somma pari ad euro 1.754,00.
Roma, 10.1.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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