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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 41\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 41\2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 9063/2023;
[...]
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. Aldo Crapanzano, come da procura acclusa alla costituzione di C.F._2 nuovo difensore depositata il 26.9.2025, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, Via
ON e OR n. 3, Segrate (MI)-; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), con l'avv. Andrea Fioretti, come da procura acclusa alla Controparte_2 P.IVA_2 comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Via Larga
n.19, Milano - Email_2
APPELLATA
Oggetto: cessione crediti, fideiussione.
* pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
-Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- accogliere l'appello proposto in totale riforma della sentenza impugnata e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 7751/2023 (R.G. n. 7210/2023) emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 17.04.2023 e notificato in data 03.05.2023, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso dichiarare e accertare che il credito per cui è stata azionata la procedura monitoria ed oggetto della presente causa, non è più esigibile perché il creditore è decaduto dall'azione ai sensi del primo comma dell'art.
1957 c.c. Dichiararsi che le somme richieste non sono dovute, in quanto la clausola derogatrice il termine di efficacia della azione di recupero del credito (art. 1957 c.s.) è nulla per violazione della normativa antitrust (art. 2 co. 2 L. 287/1990). Dichiararsi ancora che il credito vantato è privo del requisito di certezza, poiché l'invocato art. 50 TUB non è stato correttamente applicato, trattandosi nel caso di specie di semplice saldaconto. In ogni caso si dichiari che il credito vantato dalla società opposto non è stato ceduto dalla banca alla società veicolo Con vittoria di CP_3 CP_1 spese e competenze dei due gradi di giudizio oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
- Per l'appellata e per essa quale mandataria Controparte_1 Parte_3
[...]
“L'avvocato Andrea Fioretti così precisa, per conto dell'appellata, le conclusioni nell'intestata causa, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande, istanze ed eccezioni nuove o modificate:
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia
l'Ill.ma Corte Adita:
- respingere integralmente l'appello proposto dai signori e perché Parte_2 Parte_1 fondato su motivi inammissibili ex artt. 345 - 342 - 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, destituiti di qualsivoglia fondamento;
- di conseguenza, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n.
9063/2023, se del caso anche in forza delle eccezioni svolte in primo grado, rimaste assorbite e riproposte in parte motiva ex art. 346 c.p.c.”.
*
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. e hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1 Parte_2
9063\2023 del 15.11.2023, che ha rigettato l'opposizione dagli stessi promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 7751\2023, condannandoli al pagamento delle spese di lite del grado per euro 11.000,00 oltre accessori.
B. Il primo grado di giudizio.
(a seguire semplicemente aveva ottenuto dal Parte_3 Pt_3
Tribunale d Milano un decreto con il quale era stato ingiunto a e in qualità di Pt_1 Pt_2 fideiussori, il pagamento in solido della somma di euro 96.610,00 oltre interessi e spese. La pretesa creditoria fatta valere era attinente ad un credito vantato da nei confronti della società Pt_3 nelle more dichiarata fallita, a seguito di cessione in blocco operata da Parte_4
Cont
. Il credito sotteso atteneva, infatti, al saldo debitore di due contratti di conto corrente aperti in Cont data 16.6.2000 da Idroimpianti SA V.A. presso , rispetto ai quali e avevano Pt_1 Pt_2 prestato fideiussione.
e con atto di citazione ritualmente notificato si sono opposti al suddetto decreto Parte_1 Pt_2 ingiuntivo, chiedendone la revoca. Hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire di Pt_3
Cont rilevando la mancata comunicazione della cessione del credito da parte di alla debitrice principale e ai fideiussori, nonché la nullità della clausola n. 6 del contratto, che deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per violazione della normativa antitrust. ha insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Pt_3
C. La sentenza del Tribunale
Il primo giudice, ha accertato che le doglianze espresse dagli attori in punto di regolarità della cessione del credito, di espletamento delle relative formalità e di titolarità dello stesso in capo all'opposta, sono infondate in quanto, trattandosi di cessione cartolare, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è alternativa alle formalità del Codice Civile e quest'ultime, sotto il profilo della comunicazione al debitore, ben possono essere supplite dalla comunicazione perpetrata proprio tramite il ricorso monitorio, ovvero tramite la comunicazione comprovante la cessione del credito ad opera del cedente.
Riguardo alla nullità della clausola n. 6 del contratto, ha ritenuto non provato che fosse il frutto di un'intesa anticoncorrenziale e che le allegazioni in punto di usurarietà dei tassi fossero generiche.
Ha quindi rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
D. I motivi di appello pagina 3 di 8 Gli appellanti hanno domandato la riforma integrale della sentenza del Tribunale attraverso la formulazione di due motivi di impugnazione.
Il primo motivo inerisce al capo della sentenza che ha ritenuto sussistere la legittimazione ad agire di
. Parte_3
In particolare, gli appellanti hanno ritenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che la cessione del credito può essere perfezionata con la sola pubblicazione del contratto sulla Gazzetta
Ufficiale e che le comunicazioni ai debitori possono ritenersi supplite dalla comunicazione perpetrata tramite il ricorso per decreto ingiuntivo ovvero tramite la comunicazione comprovante la cessione del credito a opera del cedente.
Sul punto hanno rilevato che il doc.7, richiamato dal Tribunale, è la comunicazione di intervenuta cessione alla sola che era già fallita, e che al doc. 8 è prodotta la lettera di Parte_4 recesso dal rapporto contrattuale, comunicato ad e a ma non a , in Parte_4 Pt_2 Pt_1 quanto viene prodotta una ricevuta di avviso di ricevimento inviata al solo indirizzo di e non a Pt_2 quello di , a Cambiago, quale luogo di residenza della stessa. Pt_1
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato che la clausola di cui all'art. 6 del contratto, che deroga alla disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c., sia frutto di un accordo anticoncorrenziale. Sul punto hanno altresì eccepito la nullità della clausola per violazione della disciplina consumeristica, adducendo di essere entrambi consumatori,
e pensionato. Parte_5 Pt_2
Hanno infine ritenuto che dalla nullità della clausola di cui all'art. 6 consegue la reviviscenza e l'operatività della previsione di cui all'art. 1957 c.c. e la decadenza dell'appellata per mancato rispetto del termine semestrale di cui alla norma.
E. La posizione dell'appellata
-Parte appellata ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 345 cpc, in quanto le conclusioni rispetto alle quali la controparte chiede l'accoglimento sarebbero differenti da quelle precisate in primo grado. L'appellata si riferisce alla formulazione del secondo motivo d'appello, nella parte in cui gli appellanti sostengono la nullità della clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957 c.c. in ragione della natura di consumatori degli stessi, trattandosi di contestazione e allegazione mai sollevata, in quanto in primo grado gli odierni appellanti avevano chiesto rilevarsi la nullità solo in considerazione della presunta conformità della previsione di cui all'art. 6 allo schema
ABI, senza richiamare la disciplina consumeristica.
pagina 4 di 8 Hanno inoltre eccepito l'inammissibilità ai sensi degli art. 342 e 348 bis cpc in quanto gli appellanti non avrebbero svolto alcuna critica specifica al percorso argomentativo del giudice.
- Con riguardo al primo motivo di appello:
1. ha riferito di aver prodotto l'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 68 del 10.06.2021, e che ciò è da ritenersi sufficiente e idoneo a provare la titolarità del credito, come previsto dall'art. 58 TUB che introduce una disciplina speciale di favore per il cessionario del credito nelle c.d. cessioni in blocco;
2. ha rilevato di aver comunque osservato anche le formalità previste dal codice civile per la cessione ordinaria attraverso la “comunicazione perpetuata tramite il ricorso monitorio, ovvero la comunicazione comprovante la cessione del credito a opera della cedente, e in ogni caso di aver prodotto il contratto di cessione e la lettera della Banca nella quale conferma credito e cessione.
- In relazione al secondo motivo, parte appellata ha evidenziato che il termine di cui all'art. 1957 c.c è stato ampiamente rispettato e che non è incorsa in decadenza, come si evince dalla documentazione già prodotta in primo grado (doc. 5 cit.) ed in particolare:
1. dalla lettera di messa in mora inviata con raccomandata a/r n. 154131186772 in data 9 gennaio 2019
e ricevuta dagli opponenti in data 10 gennaio 2019;
2. dalla “Comunicazione di classificazione a sofferenze e di segnalazione alla Centrale rischi” inviata con raccomandata a/r n. 01SGS1SM7G00034099 in data 27 febbraio 2019 e ritirata dagli appellanti in data 11 marzo 2019.
F. All'esito della prima udienza, il 22 maggio 2024, il Collegio respinta l'istanza di sospensione svolta dagli appellanti, fissava l'udienza di rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali, delle memorie di replica.
All'udienza del 1° ottobre 2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
1. Occorre innanzitutto disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dall' appellata. L'atto di appello è stato redatto in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura dello stesso consente infatti di individuare in modo pagina 5 di 8 sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte, anche tenuto conto della sinteticità della sentenza impugnata.
2. Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la prova della titolarità del credito in capo all'appellata.
Il motivo non può essere accolto. Le doglianze espresse sul punto oltre ad essere generiche, sono altresì infondate.
La sussistenza del credito, a seguito della cessione in blocco, e la titolarità in capo all'appellata, sono provati oltre che dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, altresì dalla comunicazione inviata dalla
Banca cedente in data 26.7.2021 che conferma la cessione in oggetto nei confronti di Controparte_1 indicando specificatamente il credito. Tale comunicazione, nella quale viene dato atto dell'intervenuta cessione del credito in favore di è sufficiente a provare, senza necessità di produzione di CP_1 ulteriori documenti, la legittimazione di quest'ultima e la sussistenza del credito.
Sussiste inoltre il contratto di cessione del credito tra la Banca e (doc. 6 comparsa Controparte_1 costituzione primo grado), in data 3.6.2021, che include anche la categoria di credito da scoperto in conto corrente per finanziamento, come quello in oggetto. Il documento richiama poi espressamente l'all. A per la specifica identificazione dei singoli crediti, nel quale si dà atto che il documento è stato inviato a mezzo mail alle parti.
Infine, conforta ulteriormente tale conclusione la circostanza che la cessionaria abbia a sua disposizione tutta la documentazione relativa al credito oggetto di controversia e alla fideiussione.
2. Anche il secondo motivo di impugnazione non può essere accolto. Gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato che la clausola di cui all'art. 6 del contratto, che deroga alla disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c., sia frutto di un accordo anticoncorrenziale, hanno inoltre sostenuto che la clausola è nulla in applicazione della disciplina consumeristica, essendo entrambi consumatori.
Al riguardo occorre primariamente osservare che sebbene gli appellanti richiamino la parte della sentenza che ha ritenuto la mancanza di prova della sussistenza di un accordo anticoncorrenziale, tuttavia, nell'articolare il motivo di appello non si soffermano sulla disciplina antitrust e sulla sua violazione, bensì introducono una nuova doglianza, causativa della nullità della previsione di cui all'art. 6, vale a dire la violazione della disciplina consumeristica. In tale ottica, gli appellanti si soffermano sulla loro natura di consumatori.
Ebbene, le allegazioni circa la qualifica di consumatori e circa l'invalidità della clausola per non essere stata oggetto di trattativa specifica vengono introdotte con l'atto di appello, non essendo state oggetto pagina 6 di 8 di trattazione da parte degli opponenti, odierni appellanti, nel primo grado di giudizio. Si tratta di un'eccezione nuova e in quanto tale inammissibile.
Infatti, seppure la questione della deroga all'art. 1957 c.c. risulta sollevata in primo grado, occorre osservare che tale questione, in primo grado, è stata oggetto di contraddittorio fra le parti (ed è stata esaminata dal primo giudice) esclusivamente con riferimento alla pretesa nullità, per violazione della normativa antitrust, della clausola di deroga conforme al modello ABI.
Nessun contraddittorio vi è quindi stato sul punto nel primo grado di giudizio, né alcuna indagine in concreto a tali fini è stata esperita sul contenuto del contratto.
La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non costituisce, infatti, ex se una clausola vessatoria, trattandosi, invece, di clausola solo “astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto…” (Cass.27558\23).
La mancata allegazione nel giudizio di primo grado delle circostanze di fatto costitutive dell'eccezione
(allegazione che, ove effettuata, avrebbe consentito lo svolgimento di un contraddittorio), rende, pertanto, inammissibile l'eccezione così formulata per la prima volta in appello.
Occorre poi osservare che anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere la nullità della clausola di cui all'art. 6, per violazione della normativa antitrust o della disciplina consumeristica, e si applicasse la disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c., comunque il creditore non risulterebbe incorso nella decadenza per decorso del termine semestrale di cui alla suddetta norma.
Infatti, in data 14.2.2019 la Banca ha inviato una lettera di diffida e messa in mora, per richiedere il pagamento contestualmente alla revoca dell'affidamento (che ha determinato l'esigibilità del credito e, quindi, la decorrenza del termine ex art. 1957 c.c.), pertanto il termine di cui all'art. 1957 c.c. risulterebbe comunque rispettato (doc.8).
La missiva è stata inviata con raccomandata A\R e la cartolina di ricevimento reca il nome di entrambi i fideiussori e l'indirizzo di Via Repubblica di Montefiorino n. 8, Bussero. Al riguardo la contestazione sollevata dalla sig.ra è che la raccomandata non sia stata inviata nel suo indirizzo di residenza, Pt_1
a Cambiago. Sul punto, oltre a non aver precisato se già nel 2019 la residenza della sig.ra Pt_1 fosse a Cambiago, comunque la stessa non nega il fatto storico di aver ricevuto la comunicazione e che questa abbia raggiunto lo scopo, avendola resa edotta, della posizione e delle iniziative del creditore.
Venendo in considerazione una fideiussione a prima a richiesta, il termine previsto dall'art. 1957 c.c. deve intendersi osservato anche quando l'iniziativa è assunta mediante richiesta stragiudiziale (v. Cass.
22346/17, secondo cui “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato pagina 7 di 8 mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”).
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico degli appellanti e liquidate a favore dell'appellata, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, della complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di e per essa quale mandataria
[...] Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 9063\2024 del Tribunale di Milano, Controparte_2 così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 conferma la sentenza n. 9063\2024 del Tribunale di Milano;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento a favore di e Controparte_1 per essa quale mandataria elle spese di giudizio del Controparte_2 presente grado, liquidate per compensi in euro 9.990,00 oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 1°ottobrebre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Ernesta Occhiuto Marianna Galioto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 41\2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 9063/2023;
[...]
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. Aldo Crapanzano, come da procura acclusa alla costituzione di C.F._2 nuovo difensore depositata il 26.9.2025, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, Via
ON e OR n. 3, Segrate (MI)-; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), con l'avv. Andrea Fioretti, come da procura acclusa alla Controparte_2 P.IVA_2 comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Via Larga
n.19, Milano - Email_2
APPELLATA
Oggetto: cessione crediti, fideiussione.
* pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
-Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- accogliere l'appello proposto in totale riforma della sentenza impugnata e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 7751/2023 (R.G. n. 7210/2023) emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 17.04.2023 e notificato in data 03.05.2023, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso dichiarare e accertare che il credito per cui è stata azionata la procedura monitoria ed oggetto della presente causa, non è più esigibile perché il creditore è decaduto dall'azione ai sensi del primo comma dell'art.
1957 c.c. Dichiararsi che le somme richieste non sono dovute, in quanto la clausola derogatrice il termine di efficacia della azione di recupero del credito (art. 1957 c.s.) è nulla per violazione della normativa antitrust (art. 2 co. 2 L. 287/1990). Dichiararsi ancora che il credito vantato è privo del requisito di certezza, poiché l'invocato art. 50 TUB non è stato correttamente applicato, trattandosi nel caso di specie di semplice saldaconto. In ogni caso si dichiari che il credito vantato dalla società opposto non è stato ceduto dalla banca alla società veicolo Con vittoria di CP_3 CP_1 spese e competenze dei due gradi di giudizio oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
- Per l'appellata e per essa quale mandataria Controparte_1 Parte_3
[...]
“L'avvocato Andrea Fioretti così precisa, per conto dell'appellata, le conclusioni nell'intestata causa, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande, istanze ed eccezioni nuove o modificate:
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia
l'Ill.ma Corte Adita:
- respingere integralmente l'appello proposto dai signori e perché Parte_2 Parte_1 fondato su motivi inammissibili ex artt. 345 - 342 - 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, destituiti di qualsivoglia fondamento;
- di conseguenza, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n.
9063/2023, se del caso anche in forza delle eccezioni svolte in primo grado, rimaste assorbite e riproposte in parte motiva ex art. 346 c.p.c.”.
*
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. e hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1 Parte_2
9063\2023 del 15.11.2023, che ha rigettato l'opposizione dagli stessi promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 7751\2023, condannandoli al pagamento delle spese di lite del grado per euro 11.000,00 oltre accessori.
B. Il primo grado di giudizio.
(a seguire semplicemente aveva ottenuto dal Parte_3 Pt_3
Tribunale d Milano un decreto con il quale era stato ingiunto a e in qualità di Pt_1 Pt_2 fideiussori, il pagamento in solido della somma di euro 96.610,00 oltre interessi e spese. La pretesa creditoria fatta valere era attinente ad un credito vantato da nei confronti della società Pt_3 nelle more dichiarata fallita, a seguito di cessione in blocco operata da Parte_4
Cont
. Il credito sotteso atteneva, infatti, al saldo debitore di due contratti di conto corrente aperti in Cont data 16.6.2000 da Idroimpianti SA V.A. presso , rispetto ai quali e avevano Pt_1 Pt_2 prestato fideiussione.
e con atto di citazione ritualmente notificato si sono opposti al suddetto decreto Parte_1 Pt_2 ingiuntivo, chiedendone la revoca. Hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire di Pt_3
Cont rilevando la mancata comunicazione della cessione del credito da parte di alla debitrice principale e ai fideiussori, nonché la nullità della clausola n. 6 del contratto, che deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per violazione della normativa antitrust. ha insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Pt_3
C. La sentenza del Tribunale
Il primo giudice, ha accertato che le doglianze espresse dagli attori in punto di regolarità della cessione del credito, di espletamento delle relative formalità e di titolarità dello stesso in capo all'opposta, sono infondate in quanto, trattandosi di cessione cartolare, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è alternativa alle formalità del Codice Civile e quest'ultime, sotto il profilo della comunicazione al debitore, ben possono essere supplite dalla comunicazione perpetrata proprio tramite il ricorso monitorio, ovvero tramite la comunicazione comprovante la cessione del credito ad opera del cedente.
Riguardo alla nullità della clausola n. 6 del contratto, ha ritenuto non provato che fosse il frutto di un'intesa anticoncorrenziale e che le allegazioni in punto di usurarietà dei tassi fossero generiche.
Ha quindi rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
D. I motivi di appello pagina 3 di 8 Gli appellanti hanno domandato la riforma integrale della sentenza del Tribunale attraverso la formulazione di due motivi di impugnazione.
Il primo motivo inerisce al capo della sentenza che ha ritenuto sussistere la legittimazione ad agire di
. Parte_3
In particolare, gli appellanti hanno ritenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che la cessione del credito può essere perfezionata con la sola pubblicazione del contratto sulla Gazzetta
Ufficiale e che le comunicazioni ai debitori possono ritenersi supplite dalla comunicazione perpetrata tramite il ricorso per decreto ingiuntivo ovvero tramite la comunicazione comprovante la cessione del credito a opera del cedente.
Sul punto hanno rilevato che il doc.7, richiamato dal Tribunale, è la comunicazione di intervenuta cessione alla sola che era già fallita, e che al doc. 8 è prodotta la lettera di Parte_4 recesso dal rapporto contrattuale, comunicato ad e a ma non a , in Parte_4 Pt_2 Pt_1 quanto viene prodotta una ricevuta di avviso di ricevimento inviata al solo indirizzo di e non a Pt_2 quello di , a Cambiago, quale luogo di residenza della stessa. Pt_1
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato che la clausola di cui all'art. 6 del contratto, che deroga alla disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c., sia frutto di un accordo anticoncorrenziale. Sul punto hanno altresì eccepito la nullità della clausola per violazione della disciplina consumeristica, adducendo di essere entrambi consumatori,
e pensionato. Parte_5 Pt_2
Hanno infine ritenuto che dalla nullità della clausola di cui all'art. 6 consegue la reviviscenza e l'operatività della previsione di cui all'art. 1957 c.c. e la decadenza dell'appellata per mancato rispetto del termine semestrale di cui alla norma.
E. La posizione dell'appellata
-Parte appellata ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 345 cpc, in quanto le conclusioni rispetto alle quali la controparte chiede l'accoglimento sarebbero differenti da quelle precisate in primo grado. L'appellata si riferisce alla formulazione del secondo motivo d'appello, nella parte in cui gli appellanti sostengono la nullità della clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957 c.c. in ragione della natura di consumatori degli stessi, trattandosi di contestazione e allegazione mai sollevata, in quanto in primo grado gli odierni appellanti avevano chiesto rilevarsi la nullità solo in considerazione della presunta conformità della previsione di cui all'art. 6 allo schema
ABI, senza richiamare la disciplina consumeristica.
pagina 4 di 8 Hanno inoltre eccepito l'inammissibilità ai sensi degli art. 342 e 348 bis cpc in quanto gli appellanti non avrebbero svolto alcuna critica specifica al percorso argomentativo del giudice.
- Con riguardo al primo motivo di appello:
1. ha riferito di aver prodotto l'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 68 del 10.06.2021, e che ciò è da ritenersi sufficiente e idoneo a provare la titolarità del credito, come previsto dall'art. 58 TUB che introduce una disciplina speciale di favore per il cessionario del credito nelle c.d. cessioni in blocco;
2. ha rilevato di aver comunque osservato anche le formalità previste dal codice civile per la cessione ordinaria attraverso la “comunicazione perpetuata tramite il ricorso monitorio, ovvero la comunicazione comprovante la cessione del credito a opera della cedente, e in ogni caso di aver prodotto il contratto di cessione e la lettera della Banca nella quale conferma credito e cessione.
- In relazione al secondo motivo, parte appellata ha evidenziato che il termine di cui all'art. 1957 c.c è stato ampiamente rispettato e che non è incorsa in decadenza, come si evince dalla documentazione già prodotta in primo grado (doc. 5 cit.) ed in particolare:
1. dalla lettera di messa in mora inviata con raccomandata a/r n. 154131186772 in data 9 gennaio 2019
e ricevuta dagli opponenti in data 10 gennaio 2019;
2. dalla “Comunicazione di classificazione a sofferenze e di segnalazione alla Centrale rischi” inviata con raccomandata a/r n. 01SGS1SM7G00034099 in data 27 febbraio 2019 e ritirata dagli appellanti in data 11 marzo 2019.
F. All'esito della prima udienza, il 22 maggio 2024, il Collegio respinta l'istanza di sospensione svolta dagli appellanti, fissava l'udienza di rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali, delle memorie di replica.
All'udienza del 1° ottobre 2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
1. Occorre innanzitutto disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dall' appellata. L'atto di appello è stato redatto in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura dello stesso consente infatti di individuare in modo pagina 5 di 8 sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte, anche tenuto conto della sinteticità della sentenza impugnata.
2. Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la prova della titolarità del credito in capo all'appellata.
Il motivo non può essere accolto. Le doglianze espresse sul punto oltre ad essere generiche, sono altresì infondate.
La sussistenza del credito, a seguito della cessione in blocco, e la titolarità in capo all'appellata, sono provati oltre che dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, altresì dalla comunicazione inviata dalla
Banca cedente in data 26.7.2021 che conferma la cessione in oggetto nei confronti di Controparte_1 indicando specificatamente il credito. Tale comunicazione, nella quale viene dato atto dell'intervenuta cessione del credito in favore di è sufficiente a provare, senza necessità di produzione di CP_1 ulteriori documenti, la legittimazione di quest'ultima e la sussistenza del credito.
Sussiste inoltre il contratto di cessione del credito tra la Banca e (doc. 6 comparsa Controparte_1 costituzione primo grado), in data 3.6.2021, che include anche la categoria di credito da scoperto in conto corrente per finanziamento, come quello in oggetto. Il documento richiama poi espressamente l'all. A per la specifica identificazione dei singoli crediti, nel quale si dà atto che il documento è stato inviato a mezzo mail alle parti.
Infine, conforta ulteriormente tale conclusione la circostanza che la cessionaria abbia a sua disposizione tutta la documentazione relativa al credito oggetto di controversia e alla fideiussione.
2. Anche il secondo motivo di impugnazione non può essere accolto. Gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato che la clausola di cui all'art. 6 del contratto, che deroga alla disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c., sia frutto di un accordo anticoncorrenziale, hanno inoltre sostenuto che la clausola è nulla in applicazione della disciplina consumeristica, essendo entrambi consumatori.
Al riguardo occorre primariamente osservare che sebbene gli appellanti richiamino la parte della sentenza che ha ritenuto la mancanza di prova della sussistenza di un accordo anticoncorrenziale, tuttavia, nell'articolare il motivo di appello non si soffermano sulla disciplina antitrust e sulla sua violazione, bensì introducono una nuova doglianza, causativa della nullità della previsione di cui all'art. 6, vale a dire la violazione della disciplina consumeristica. In tale ottica, gli appellanti si soffermano sulla loro natura di consumatori.
Ebbene, le allegazioni circa la qualifica di consumatori e circa l'invalidità della clausola per non essere stata oggetto di trattativa specifica vengono introdotte con l'atto di appello, non essendo state oggetto pagina 6 di 8 di trattazione da parte degli opponenti, odierni appellanti, nel primo grado di giudizio. Si tratta di un'eccezione nuova e in quanto tale inammissibile.
Infatti, seppure la questione della deroga all'art. 1957 c.c. risulta sollevata in primo grado, occorre osservare che tale questione, in primo grado, è stata oggetto di contraddittorio fra le parti (ed è stata esaminata dal primo giudice) esclusivamente con riferimento alla pretesa nullità, per violazione della normativa antitrust, della clausola di deroga conforme al modello ABI.
Nessun contraddittorio vi è quindi stato sul punto nel primo grado di giudizio, né alcuna indagine in concreto a tali fini è stata esperita sul contenuto del contratto.
La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non costituisce, infatti, ex se una clausola vessatoria, trattandosi, invece, di clausola solo “astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto…” (Cass.27558\23).
La mancata allegazione nel giudizio di primo grado delle circostanze di fatto costitutive dell'eccezione
(allegazione che, ove effettuata, avrebbe consentito lo svolgimento di un contraddittorio), rende, pertanto, inammissibile l'eccezione così formulata per la prima volta in appello.
Occorre poi osservare che anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere la nullità della clausola di cui all'art. 6, per violazione della normativa antitrust o della disciplina consumeristica, e si applicasse la disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c., comunque il creditore non risulterebbe incorso nella decadenza per decorso del termine semestrale di cui alla suddetta norma.
Infatti, in data 14.2.2019 la Banca ha inviato una lettera di diffida e messa in mora, per richiedere il pagamento contestualmente alla revoca dell'affidamento (che ha determinato l'esigibilità del credito e, quindi, la decorrenza del termine ex art. 1957 c.c.), pertanto il termine di cui all'art. 1957 c.c. risulterebbe comunque rispettato (doc.8).
La missiva è stata inviata con raccomandata A\R e la cartolina di ricevimento reca il nome di entrambi i fideiussori e l'indirizzo di Via Repubblica di Montefiorino n. 8, Bussero. Al riguardo la contestazione sollevata dalla sig.ra è che la raccomandata non sia stata inviata nel suo indirizzo di residenza, Pt_1
a Cambiago. Sul punto, oltre a non aver precisato se già nel 2019 la residenza della sig.ra Pt_1 fosse a Cambiago, comunque la stessa non nega il fatto storico di aver ricevuto la comunicazione e che questa abbia raggiunto lo scopo, avendola resa edotta, della posizione e delle iniziative del creditore.
Venendo in considerazione una fideiussione a prima a richiesta, il termine previsto dall'art. 1957 c.c. deve intendersi osservato anche quando l'iniziativa è assunta mediante richiesta stragiudiziale (v. Cass.
22346/17, secondo cui “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato pagina 7 di 8 mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”).
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico degli appellanti e liquidate a favore dell'appellata, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, della complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di e per essa quale mandataria
[...] Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 9063\2024 del Tribunale di Milano, Controparte_2 così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 conferma la sentenza n. 9063\2024 del Tribunale di Milano;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento a favore di e Controparte_1 per essa quale mandataria elle spese di giudizio del Controparte_2 presente grado, liquidate per compensi in euro 9.990,00 oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 1°ottobrebre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Ernesta Occhiuto Marianna Galioto
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