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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21097 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 e vertente
TRA
( C.F. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto Parte_1 C.F._1 di citazione, dall'Avv. Francesca Ambrosio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 presso lo studio della medesima, sito in Striano (NA) alla Via Poggiomarino Palma n. 64; opponente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato per la carica in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. CP_1
Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore
( ), giusta procura generale alle liti per atto pubblico del Notaio , C.F._3 Persona_1
Repertorio n. 22594, Raccolta n. 10527, allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Nicola Massaro (C.F. ), in aggiunta al C.F._4 primo, giusta procura generale alle liti depositata in atti in data 25.11.2024 opposto
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 06.09.2022, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il proponendo Parte_1 Controparte_1 opposizione avverso il provvedimento Prot. n. n. PG/2022/566318 del 22.07.2022, notificato in data
24.07.2022, avente ad oggetto l'ordinanza di rilascio dell'immobile di edilizia popolare sito in alla CP_1
Via Teano n. 28, Is. 10, Sc. A, dalla stessa abusivamente occupato e detenuto senza titolo, rilascio connesso alle procedure di sgombero relative all'esecuzione del Programma PINQUA Id. n. 275 Programma Legge
145/2018 annualità 2022 Rione San Gaetano.
A sostegno della proposta opposizione, l'istante contestava la legittimità del provvedimento adottato, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti e la carenza di potere dell'Amministrazione comunale, la quale non avrebbe potuto fare ricorso al procedimento di cui all'art. 30 comma 1 del Regolamento della
Regione Campania n. 11 del 28.10.2019 in quanto, appartenendo l'alloggio popolare al patrimonio disponibile dell'ente territoriale, questo avrebbe dovuto essere oggetto, ai fini del rilascio, delle procedure ordinarie previste dal Codice civile e di Procedura civile. Lamentava, altresì, che l'ordinanza impugnata fosse stata emessa dal dirigente e non già dal sindaco. Infine, dichiarando di versare in una situazione di precarietà economico sociale, precisava di convivere con il marito, , sottoposto a terapia Parte_2 farmacologica e con il figlio sottoposto alla misura degli arresti domiciliari proprio Controparte_2 nell'unità abitativa in parola. (cfr. all. n. 2 dell'atto di citazione dell'opponente). Dunque, aveva occupato abusivamente l'alloggio popolare spinta dallo stato di necessità, evidenziando di essersi interfacciata con gli
Uffici comunali presentando in data 14.04.2021, istanza di “regolarizzazione” del rapporto locativo, senza, però, ricevere risposta alcuna. (cfr. all. n. 1 dell'atto di citazione della . Concludeva chiedendo, Pt_1 pertanto, di accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e inefficacia della procedura avviata;
che venisse adottato un provvedimento idoneo ad ottenere un nuovo alloggio popolare, il tutto con la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il il quale, contestando le avverse deduzioni, deduceva la Controparte_1 legittimità dell'esercizio del proprio potere amministrativo volto al recupero dell'alloggio appartenente al patrimonio indisponibile di esso e abusivamente occupato dalla Parte convenuta CP_3 Pt_1 evidenziava che, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Regolamento Regionale n. 11/2019, diffidava parte opponente ed il proprio nucleo familiare a lasciare l'alloggio in questione, mediante notifica della Disposizione Dirigenziale PG/2021/883988 del 09.12.2021, avvenuta in data 21.12.2021 nelle mani della ma da questa rifiutata. (cfr. all. n. 11 della comparsa di costituzione del . Pt_1 Controparte_1
Disattesa la diffida, con ordinanza n. 273 del 27.12.2021, notificata in data 30.12.2021 e nuovamente rifiutata, si intimava alla lo sgombero coatto amministrativo dell'immobile de quo. (cfr. all. n. 12 Pt_1 della comparsa di costituzione del . Da ultimo, con avviso di rilascio immobile Prot. n. Controparte_1
PG/2022/566318 del 22.07.2022, oggetto della presente impugnazione, si invitava parte opponente a rilasciare l'immobile entro e non oltre l'8.08.2022, preavvertendola che, in mancanza, in data 09.08.2022 si sarebbe proceduto coattivamente all'esecuzione dello sgombero con il supporto delle forze dell'ordine. (cfr. all. n. 13 della comparsa di costituzione del . Insisteva, pertanto, per il rigetto della Controparte_1 domanda con vittoria di spese di giudizio. Espletati gli incombenti di rito, disattesa l'istanza di sospensione con provvedimento dell'8.03.2023, all'udienza del 03.10.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse e memorie di replica.
In via preliminare va affermata la giurisdizione del giudice adito nella presente controversia, relativa allo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente.
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che: “In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'ente comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge (art. 30 l. reg. Campania 2 luglio 1997 n. 18) e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene” (Cassazione civile, sez. un., 07/07/2011, n. 14956).
La Corte ha evidenziato che le vertenze aventi ad oggetto il rilascio di alloggi di edilizia pubblica residenziale occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione ordinaria (cfr., tra le altre, Sez. un n. 3389 del
2002 e n. 24764 del 2009), in quanto non afferiscono alla disciplina della concessione di beni pubblici ed implicano la decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene dall'occupante.
Ciò premesso, passando al merito della controversia, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'iniziativa di parte convenuta è disciplinata dalla previsione del Regolamento Regionale della Campania n.
11 del 2019, art. 30, in forza del quale il Comune territorialmente competente “dispone con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo”, diffidando preventivamente l'occupante a rilasciare il bene con un preavviso di non superiore a sessanta giorni;
e la diffida “costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del Codice di procedura Civile, titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo”.
L'ordine di rilascio, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, non si configura come l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di pubblico interesse, bensì come un atto imposto dalla norma stessa. Ne fa fede non solo la forma verbale “dispone”, ma anche la previsione che limita la possibilità di accordare un preavviso superiore a quello indicato dal Legislatore: previsione che non avrebbe senso se l'amministrazione fosse libera addirittura di valutare se avvalersi o meno dell'ordinanza di rilascio e della conseguente diffida come di un qualsiasi possibile mezzo di autotutela. A ciò si aggiunga che, per espressa indicazione del Legislatore, la diffida è destinata ad operare come titolo esecutivo “ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c.”. In conclusione la posizione dell'occupante che si oppone al rilascio sostenendo, per qualsiasi motivo,
l'illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità dell'alloggio, assume la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in essere da altri nei suoi confronti, non diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo (o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti). Né si può obiettare che, in questo caso, il titolo esecutivo è formato unilateralmente dalla pubblica amministrazione, poiché quel che viene contestato è pur sempre il diritto di agire esecutivamente, nella specifica situazione, in un contesto nel quale gli eventuali vizi di legittimità dell'atto rilevano solo al fine di pretenderne la disapplicazione da parte del giudice chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene.
Come detto, l'opposizione avverso l'ordine di sgombero dà luogo a un giudizio di opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi), da trattarsi, quindi, secondo il rito ordinario.
Orbene, nei fatti di causa, mette conto evidenziare che in data 02.12.2021 la Polizia Locale di CP_1 recatasi presso l'alloggio di edilizia pubblica popolare sito in alla Via Teano n. 28, Is. 10, Sc. A, CP_1
(nota Prot. Gen. PG/2021/870848), rilevava che lo scantinato risultava indebitamente occupato dalla dall'anno 2001. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione del . Pt_1 Controparte_1
Mediante notifica della Disposizione Dirigenziale PG/2021/883988 del 09.12.2021, avvenuta in data
21.12.2021 nelle mani della ma da questa rifiutata, (cfr. all. n. 11 della comparsa di costituzione del Pt_1
, parte convenuta diffidava parte opponente ed il proprio nucleo familiare a lasciare Controparte_1
l'alloggio in questione.
Ancora, con ordinanza n. 273 del 27.12.2021, notificata in data 30.12.2021 e nuovamente rifiutata, si intimava alla lo sgombero coatto amministrativo dell'immobile de quo. (cfr. all. n. 12 della Pt_1 comparsa di costituzione del . Controparte_1
Successivamente, in data 24.07.2022 si procedeva alla notifica del provvedimento impugnato, (Prot. n.
566318/2022 del 22.07.2022) avente ad oggetto l'ordinanza di sgombero per cui oggi è causa.
Pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, sollevata dall'opponente, risulta sconfessata dalla documentazione prodotta in atti dall'ente comunale.
Alla stregua di quanto considerato il provvedimento impugnato si appalesa del tutto legittimo, anche se adottato dopo la presentazione di domanda di assegnazione in regolarizzazione del 14.04.2021. (cfr. all n.
13 della comparsa di costituzione del . Controparte_1
Al riguardo, si rileva che sebbene l'Amministrazione debba compiere l'istruttoria richiesta dalla legge sino all'adozione del provvedimento finale, l'occupazione dell'immobile rimane abusiva non esistendo alcun automatismo tra la presentazione della domanda e l'assegnazione dell'immobile. Invero, l'Amministrazione rimane nella facoltà, in pendenza della domanda di assegnazione, di adottare tutti i provvedimenti volti ad ottenere il rilascio dell'immobile oggetto di richiesta da parte del privato. Affinché gli alloggi destinati all'erogazione del servizio di assistenza abitativa, per loro natura rientranti nel patrimonio indisponibile di una P.A., possano esser concessi in godimento ad un privato, deve necessariamente esistere un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà in tal senso dell'ente pubblico proprietario del bene.
Quindi l'occupazione ed il godimento di fatto di un alloggio popolare non potranno essere ritenuti idonei ad instaurare un valido ed efficace rapporto tra l'ente gestore, proprietario dell'immobile, e l'occupante.
Pertanto, in assenza di un provvedimento di assegnazione, il soggetto che occupa l'immobile, pur possedendo astrattamente i requisiti per poter fare domanda di assegnazione, deve ritenersi comunque occupante abusivo del bene.
A ciò aggiungasi che lo stato di necessità rappresentato dalla parte attrice non rappresenta causa idonea e giustificatrice della illecita occupazione. Sul punto, si osserva che il predetto stato di necessità potrà essere rilevante al solo fine di escludere responsabilità penali o risarcitorie, non anche per legittimare l'attuale occupazione dell'alloggio in assenza del necessario provvedimento di assegnazione conseguito mediante l'utile collocamento nella graduatoria di quanti, aventi diritto, abbiano presentato domanda di assegnazione a seguito di bando. Dunque, se sussiste lo stato di bisogno, l'occupante (o gli occupanti) abusivo può solo evitare le sanzioni penali, ma non lo sgombero.
Del pari priva di pregio risulta la dedotta illegittimità dell'ordinanza di sgombero, perché emessa dal dirigente e non dal sindaco.
Orbene, l'art. 30 del Regolamento Regionale della Campania n. 11 del 2019 stabilisce che il Comune territorialmente competente “dispone con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo”.
Tale norma va coordinata, con i mutamenti legislativi intervenuti in materia di ripartizione di competenze negli entri locali fra organi di governo e dirigenza.
Sul punto, la giustizia amministrativa ha chiarito che: “Rientra nella competenza del dirigente e non del sindaco
l'adozione degli atti, in materia di decadenza e sgombero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, atteso che, secondo l'art.
107 d.lgs. n. 267 del 2000, negli enti locali vige il principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico - amministrativo, spettanti agli organi di governo, e quelli di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di pertinenza dei dirigenti, con la conseguenza che questi ultimi esercitano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente, come previsto dall'art. 107 comma 2, d.lgs. n.
267 del 2000, il cui successivo comma 5 aggiunge che, dalla data di entrata in vigore del testo normativo in esame, le disposizioni che conferiscono al sindaco l'adozione degli atti di gestione si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti” (T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 20/03/2015, n. 4407; conforme T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 12/06/2009, n. 3985). Quindi, poiché l'ordine di sgombero di un alloggio occupato senza titolo è un atto di natura gestionale e non politica, organo competente ad emetterlo è giustappunto il dirigente e non il Sindaco che, salvo i casi eccezionali espressamente previsti, non può esercitare competenze che richiedono l'esercizio di poteri di gestione in una determinata fattispecie concreta.
Appare, pertanto, con evidenza la correttezza dell'attività svolta dal in presenza di Controparte_1 condotta qualificabile come sostanziale sottrazione della disponibilità di un immobile all'Ente gestore del patrimonio destinato all CP_4
Le spese di lite seguono la compensazione in relazione alla peculiarità della vicenda analizzata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'opposizione;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 10 gennaio 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21097 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 e vertente
TRA
( C.F. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto Parte_1 C.F._1 di citazione, dall'Avv. Francesca Ambrosio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 presso lo studio della medesima, sito in Striano (NA) alla Via Poggiomarino Palma n. 64; opponente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato per la carica in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. CP_1
Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore
( ), giusta procura generale alle liti per atto pubblico del Notaio , C.F._3 Persona_1
Repertorio n. 22594, Raccolta n. 10527, allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Nicola Massaro (C.F. ), in aggiunta al C.F._4 primo, giusta procura generale alle liti depositata in atti in data 25.11.2024 opposto
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 06.09.2022, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il proponendo Parte_1 Controparte_1 opposizione avverso il provvedimento Prot. n. n. PG/2022/566318 del 22.07.2022, notificato in data
24.07.2022, avente ad oggetto l'ordinanza di rilascio dell'immobile di edilizia popolare sito in alla CP_1
Via Teano n. 28, Is. 10, Sc. A, dalla stessa abusivamente occupato e detenuto senza titolo, rilascio connesso alle procedure di sgombero relative all'esecuzione del Programma PINQUA Id. n. 275 Programma Legge
145/2018 annualità 2022 Rione San Gaetano.
A sostegno della proposta opposizione, l'istante contestava la legittimità del provvedimento adottato, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti e la carenza di potere dell'Amministrazione comunale, la quale non avrebbe potuto fare ricorso al procedimento di cui all'art. 30 comma 1 del Regolamento della
Regione Campania n. 11 del 28.10.2019 in quanto, appartenendo l'alloggio popolare al patrimonio disponibile dell'ente territoriale, questo avrebbe dovuto essere oggetto, ai fini del rilascio, delle procedure ordinarie previste dal Codice civile e di Procedura civile. Lamentava, altresì, che l'ordinanza impugnata fosse stata emessa dal dirigente e non già dal sindaco. Infine, dichiarando di versare in una situazione di precarietà economico sociale, precisava di convivere con il marito, , sottoposto a terapia Parte_2 farmacologica e con il figlio sottoposto alla misura degli arresti domiciliari proprio Controparte_2 nell'unità abitativa in parola. (cfr. all. n. 2 dell'atto di citazione dell'opponente). Dunque, aveva occupato abusivamente l'alloggio popolare spinta dallo stato di necessità, evidenziando di essersi interfacciata con gli
Uffici comunali presentando in data 14.04.2021, istanza di “regolarizzazione” del rapporto locativo, senza, però, ricevere risposta alcuna. (cfr. all. n. 1 dell'atto di citazione della . Concludeva chiedendo, Pt_1 pertanto, di accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e inefficacia della procedura avviata;
che venisse adottato un provvedimento idoneo ad ottenere un nuovo alloggio popolare, il tutto con la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il il quale, contestando le avverse deduzioni, deduceva la Controparte_1 legittimità dell'esercizio del proprio potere amministrativo volto al recupero dell'alloggio appartenente al patrimonio indisponibile di esso e abusivamente occupato dalla Parte convenuta CP_3 Pt_1 evidenziava che, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Regolamento Regionale n. 11/2019, diffidava parte opponente ed il proprio nucleo familiare a lasciare l'alloggio in questione, mediante notifica della Disposizione Dirigenziale PG/2021/883988 del 09.12.2021, avvenuta in data 21.12.2021 nelle mani della ma da questa rifiutata. (cfr. all. n. 11 della comparsa di costituzione del . Pt_1 Controparte_1
Disattesa la diffida, con ordinanza n. 273 del 27.12.2021, notificata in data 30.12.2021 e nuovamente rifiutata, si intimava alla lo sgombero coatto amministrativo dell'immobile de quo. (cfr. all. n. 12 Pt_1 della comparsa di costituzione del . Da ultimo, con avviso di rilascio immobile Prot. n. Controparte_1
PG/2022/566318 del 22.07.2022, oggetto della presente impugnazione, si invitava parte opponente a rilasciare l'immobile entro e non oltre l'8.08.2022, preavvertendola che, in mancanza, in data 09.08.2022 si sarebbe proceduto coattivamente all'esecuzione dello sgombero con il supporto delle forze dell'ordine. (cfr. all. n. 13 della comparsa di costituzione del . Insisteva, pertanto, per il rigetto della Controparte_1 domanda con vittoria di spese di giudizio. Espletati gli incombenti di rito, disattesa l'istanza di sospensione con provvedimento dell'8.03.2023, all'udienza del 03.10.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse e memorie di replica.
In via preliminare va affermata la giurisdizione del giudice adito nella presente controversia, relativa allo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente.
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che: “In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'ente comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge (art. 30 l. reg. Campania 2 luglio 1997 n. 18) e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene” (Cassazione civile, sez. un., 07/07/2011, n. 14956).
La Corte ha evidenziato che le vertenze aventi ad oggetto il rilascio di alloggi di edilizia pubblica residenziale occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione ordinaria (cfr., tra le altre, Sez. un n. 3389 del
2002 e n. 24764 del 2009), in quanto non afferiscono alla disciplina della concessione di beni pubblici ed implicano la decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene dall'occupante.
Ciò premesso, passando al merito della controversia, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'iniziativa di parte convenuta è disciplinata dalla previsione del Regolamento Regionale della Campania n.
11 del 2019, art. 30, in forza del quale il Comune territorialmente competente “dispone con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo”, diffidando preventivamente l'occupante a rilasciare il bene con un preavviso di non superiore a sessanta giorni;
e la diffida “costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del Codice di procedura Civile, titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo”.
L'ordine di rilascio, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, non si configura come l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di pubblico interesse, bensì come un atto imposto dalla norma stessa. Ne fa fede non solo la forma verbale “dispone”, ma anche la previsione che limita la possibilità di accordare un preavviso superiore a quello indicato dal Legislatore: previsione che non avrebbe senso se l'amministrazione fosse libera addirittura di valutare se avvalersi o meno dell'ordinanza di rilascio e della conseguente diffida come di un qualsiasi possibile mezzo di autotutela. A ciò si aggiunga che, per espressa indicazione del Legislatore, la diffida è destinata ad operare come titolo esecutivo “ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c.”. In conclusione la posizione dell'occupante che si oppone al rilascio sostenendo, per qualsiasi motivo,
l'illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità dell'alloggio, assume la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in essere da altri nei suoi confronti, non diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo (o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti). Né si può obiettare che, in questo caso, il titolo esecutivo è formato unilateralmente dalla pubblica amministrazione, poiché quel che viene contestato è pur sempre il diritto di agire esecutivamente, nella specifica situazione, in un contesto nel quale gli eventuali vizi di legittimità dell'atto rilevano solo al fine di pretenderne la disapplicazione da parte del giudice chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene.
Come detto, l'opposizione avverso l'ordine di sgombero dà luogo a un giudizio di opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi), da trattarsi, quindi, secondo il rito ordinario.
Orbene, nei fatti di causa, mette conto evidenziare che in data 02.12.2021 la Polizia Locale di CP_1 recatasi presso l'alloggio di edilizia pubblica popolare sito in alla Via Teano n. 28, Is. 10, Sc. A, CP_1
(nota Prot. Gen. PG/2021/870848), rilevava che lo scantinato risultava indebitamente occupato dalla dall'anno 2001. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione del . Pt_1 Controparte_1
Mediante notifica della Disposizione Dirigenziale PG/2021/883988 del 09.12.2021, avvenuta in data
21.12.2021 nelle mani della ma da questa rifiutata, (cfr. all. n. 11 della comparsa di costituzione del Pt_1
, parte convenuta diffidava parte opponente ed il proprio nucleo familiare a lasciare Controparte_1
l'alloggio in questione.
Ancora, con ordinanza n. 273 del 27.12.2021, notificata in data 30.12.2021 e nuovamente rifiutata, si intimava alla lo sgombero coatto amministrativo dell'immobile de quo. (cfr. all. n. 12 della Pt_1 comparsa di costituzione del . Controparte_1
Successivamente, in data 24.07.2022 si procedeva alla notifica del provvedimento impugnato, (Prot. n.
566318/2022 del 22.07.2022) avente ad oggetto l'ordinanza di sgombero per cui oggi è causa.
Pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, sollevata dall'opponente, risulta sconfessata dalla documentazione prodotta in atti dall'ente comunale.
Alla stregua di quanto considerato il provvedimento impugnato si appalesa del tutto legittimo, anche se adottato dopo la presentazione di domanda di assegnazione in regolarizzazione del 14.04.2021. (cfr. all n.
13 della comparsa di costituzione del . Controparte_1
Al riguardo, si rileva che sebbene l'Amministrazione debba compiere l'istruttoria richiesta dalla legge sino all'adozione del provvedimento finale, l'occupazione dell'immobile rimane abusiva non esistendo alcun automatismo tra la presentazione della domanda e l'assegnazione dell'immobile. Invero, l'Amministrazione rimane nella facoltà, in pendenza della domanda di assegnazione, di adottare tutti i provvedimenti volti ad ottenere il rilascio dell'immobile oggetto di richiesta da parte del privato. Affinché gli alloggi destinati all'erogazione del servizio di assistenza abitativa, per loro natura rientranti nel patrimonio indisponibile di una P.A., possano esser concessi in godimento ad un privato, deve necessariamente esistere un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà in tal senso dell'ente pubblico proprietario del bene.
Quindi l'occupazione ed il godimento di fatto di un alloggio popolare non potranno essere ritenuti idonei ad instaurare un valido ed efficace rapporto tra l'ente gestore, proprietario dell'immobile, e l'occupante.
Pertanto, in assenza di un provvedimento di assegnazione, il soggetto che occupa l'immobile, pur possedendo astrattamente i requisiti per poter fare domanda di assegnazione, deve ritenersi comunque occupante abusivo del bene.
A ciò aggiungasi che lo stato di necessità rappresentato dalla parte attrice non rappresenta causa idonea e giustificatrice della illecita occupazione. Sul punto, si osserva che il predetto stato di necessità potrà essere rilevante al solo fine di escludere responsabilità penali o risarcitorie, non anche per legittimare l'attuale occupazione dell'alloggio in assenza del necessario provvedimento di assegnazione conseguito mediante l'utile collocamento nella graduatoria di quanti, aventi diritto, abbiano presentato domanda di assegnazione a seguito di bando. Dunque, se sussiste lo stato di bisogno, l'occupante (o gli occupanti) abusivo può solo evitare le sanzioni penali, ma non lo sgombero.
Del pari priva di pregio risulta la dedotta illegittimità dell'ordinanza di sgombero, perché emessa dal dirigente e non dal sindaco.
Orbene, l'art. 30 del Regolamento Regionale della Campania n. 11 del 2019 stabilisce che il Comune territorialmente competente “dispone con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo”.
Tale norma va coordinata, con i mutamenti legislativi intervenuti in materia di ripartizione di competenze negli entri locali fra organi di governo e dirigenza.
Sul punto, la giustizia amministrativa ha chiarito che: “Rientra nella competenza del dirigente e non del sindaco
l'adozione degli atti, in materia di decadenza e sgombero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, atteso che, secondo l'art.
107 d.lgs. n. 267 del 2000, negli enti locali vige il principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico - amministrativo, spettanti agli organi di governo, e quelli di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di pertinenza dei dirigenti, con la conseguenza che questi ultimi esercitano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente, come previsto dall'art. 107 comma 2, d.lgs. n.
267 del 2000, il cui successivo comma 5 aggiunge che, dalla data di entrata in vigore del testo normativo in esame, le disposizioni che conferiscono al sindaco l'adozione degli atti di gestione si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti” (T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 20/03/2015, n. 4407; conforme T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 12/06/2009, n. 3985). Quindi, poiché l'ordine di sgombero di un alloggio occupato senza titolo è un atto di natura gestionale e non politica, organo competente ad emetterlo è giustappunto il dirigente e non il Sindaco che, salvo i casi eccezionali espressamente previsti, non può esercitare competenze che richiedono l'esercizio di poteri di gestione in una determinata fattispecie concreta.
Appare, pertanto, con evidenza la correttezza dell'attività svolta dal in presenza di Controparte_1 condotta qualificabile come sostanziale sottrazione della disponibilità di un immobile all'Ente gestore del patrimonio destinato all CP_4
Le spese di lite seguono la compensazione in relazione alla peculiarità della vicenda analizzata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'opposizione;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 10 gennaio 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale