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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/07/2024, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 1909/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di OV
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott Chiara-Ilaria Bitozzi
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1909/2023 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Luigi De Rasis, Alberto Kalò e Michele Parte_1
Ferosi; attore contro
e , con il patrocinio dell'avv. Alessandro Zanotto;
CP CP_2
convenuti
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da foglio allegato alle note depositate in data 13.03.2024:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza e domanda reietta e disattesa, così disporre:
A) In via principale, annullare per dolo, per i motivi indicati in narrativa, ai sensi dell'art. 624, comma 1, c.c., la donazione del sig. a rogito notar dott. rep. CP_3 Persona_1
n.65905, Racc. n.26465. B) Dichiarare quale unico erede universale del sig. , poiché figlio unico del de cuius, CP_3 il sig. con restituzione all'attore della quota di sua spettanza dell'intero asse Parte_1
ereditario.
C) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Impugna e contesta tutto quanto ex adverso formulato negli scritti difensivi di controparte, poiché infondato in fatto e diritto.
Infine, in subordine, insiste per l'accoglimento dei mezzi istruttori articolati e non accolti.”
Per i convenuti, come da foglio allegato alle note depositate in data 13.03.2024:
“In via preliminare ed assorbente, accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dal sig. Parte_1
In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande proposte con l'atto di citazione in quanto infondate in fatto e diritto e condannare ex art. 96 c.p.c. il sig. per responsabilità Parte_1
aggravata.
In via istruttoria, con riserva di ulteriori produzioni dedurre nei termini di cui all'art. 183, co. VI
c.p.c. di cui si fa sin d'ora espressa richiesta.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre ad oneri e accessori di legge.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione depositato in data 28.02.2023 l'attore adiva il Tribunale di OV, esponendo di essere l'unico figlio del sig. deceduto in data 02.02.2014, il quale prima della morte CP_3
aveva donato ai convenuti degli immobili di sua proprietà;
- Nell'atto introduttivo l'attore esponeva che il de cuius tra la fine del 1984 e l'inizio del 1985 aveva cominciato a manifestare sintomi di depressione. Egli, dunque, veniva prima seguito da degli specialisti e dal medico di famiglia per alcuni anni e poi ricoverato presso la casa di cura “Parco dei
Tigli” a Teolo (PD). Il medico responsabile della struttura, il dott. diagnosticava al de cuius Pt_2
un disturbo bipolare ed una sindrome maniaco-depressiva. Secondo la consulenza di parte prodotta dall'attore, redatta il 30/04/2015 dai professori e , il disturbo del de cuius Persona_2 Persona_3
comprometteva la sua capacità di gestire il proprio patrimonio nel senso di indurlo ad atti di prodigalità sproporzionati alle sue reali possibilità economiche (doc. 3 parere medico legale dott.ri
Per_ prof.ri e . Per_3 - L'attore dava poi atto che nel 2006 il de cuius aveva subito un ictus e che nel 2007 aveva cominciato a frequentare i convenuti, e , che secondo l'attore erano interessati più CP CP_2
alle sostanze economiche del de cuius che alla sua salute. Nell'agosto 2011 il de cuius conferiva una procura generale a favore del sig. per il compimento di atti di ordinaria e straordinaria CP amministrazione. L'attore, inoltre, allegava che nel corso del 2011 lo informava della CP_3
sua intenzione di donare due immobili ai convenuti e in data 20.12.2011 il de cuius procedeva disporre dette donazioni. In particolare, donava al sig. i seguenti beni immobili censiti al catasto CP
fabbricati del Comune di OV (doc. Donazione a e ): Sez. F. Foglio 17, Mappali 406 CP CP_2
Sub.30 C.so Vittorio Emanuele II nr. 70, Piano S1-T, Cat. A/10 cl. 2, vani 2, R.C. Euro 1.089,72- 406 sub.31 C.so Vittorio Emanuele II, nr 116 Piano 1S-1, Cat. A/10, cl.1, vani 8, R.C. Euro 3.793,15; 406
Sub. 26, C.so Vittorio Emanuele II nr. 70, Piano S.1 Cat.C/6, cl.8, mq.15 R.C. Euro 79,79 (valore totale dichiarato in 314.300€). Donava, poi, alla sig.ra i seguenti beni immobili censiti al CP_2
catasto fabbricati del Comune di OV (doc. Donazione a e ): Sez. F. Foglio 17, CP CP_2
Mappale 406 Sub.16 C.so Vittorio Emanuele II n. 70, Piano S1-4-5, Cat.A/2, Cl. 6, Vani 11, R.C.
Euro 2.755,30; 406 Sub.29 C.so vittorio Emanuele II nr. 70, Piano S1, cat. c/6 cl.8, mq 16, R.C. 85,11
(valore totale dichiarato in 299.000€); il valore reale delle suddette donazioni ammontava a quasi 3 milioni di euro (come da perizia allegata doc 5).
Poche ore dopo gli atti suddetti, donava al figlio, attuale attore, quanto restava dei CP_3 propri beni immobili per un valore totale dichiarato di 324.450€ (doc. 2 Donazione a Parte_1
.
[...]
- L'attore esponeva che le donazioni del de cuius effettuate in data 20.12.2011 a favore del sig. CP
e della sig.ra erano state causate dal comportamento doloso degli stessi convenuti, i quali CP_2
avevano approfittato delle sue condizioni di salute per convincerlo a disporre dei suddetti immobili in loro favore.
- Tanto premesso, l'attore chiedeva:
“a) in via principale, annullare per dolo, per i motivi indicati in narrativa, ai sensi dell'art 624, comma
1, c.c. la donazione del sig a rogito notar dott. rep. n. 65905, Racc. CP_3 Persona_1
n. 26465;
b) dichiarare quale unico erede universale del sig , poiché figlio unico del de cuius, il CP_3
sig con restituzione all'attore della quota di sua spettanza dell'intero asse ereditario;
Parte_1
c) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”. - Si costituivano tempestivamente i convenuti con comparsa depositata in data 01.06.2023, contestando integralmente la prospettazione attorea e dunque sostenendone l'infondatezza sia in fatto sia in diritto.
- I convenuti negavano che fosse incapace d'intendere e di volere al momento delle CP_3
donazioni e che il proprio comportamento avesse ingannato il donante. A dimostrazione della piena capacità del donante, riportavano che nell'ambito del procedimento R.V.G. 1530/2012 per la nomina di un amministratore di sostegno a suo favore, il G.T. dott. aveva disposto c.t.u. per Persona_4
accertare le sue condizioni di salute. Il 02.04.2013 il consulente tecnico aveva depositato la relazione da cui si evinceva che “l'ing. non sia affetto da infermità abituali che pregiudichino CP_3
la sua capacità di provvedere ai propri interessi, agli effetti degli articoli 414 e 415 c.c., o da infermità che determinino incapacità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.”
(doc. 1). Il G.T., pertanto, rigettava il ricorso con decreto del 19.12.2013.
- I convenuti allegavano, inoltre, che in relazione alla donazione a favore del sig. e della sig.ra CP
, erano state svolte indagini per il reato di circonvenzione di persone incapaci. Tale CP_2
procedimento veniva archiviato dal G.I.P. del Tribunale di OV con ordinanza del 23.03.2016 poiché “La coincidenza temporale delle due donazioni, di cui una a favore del figlio, depone nel senso della sussistenza, comunque, di una capacità di volizione e di discernimento del disponente
(capace di autodeterminarsi nello stesso giorno in direzioni diverse). Infatti, nel medesimo giorno di fine dicembre 2011, avanti al notaio, era presente anche , per accettare la Parte_1 donazione in proprio favore, e costui all'epoca nulla ebbe a rilevare in ordine alle facoltà intellettive del padre.” (doc. 3).
- I convenuti, infine, a riprova della capacità d'intendere e di volere del de cuius, depositavano due certificati rilasciati pochi mesi dopo la donazione (docc. 4 e 5), contestando la relazione prodotta
Per_ dall'attore firmata dai dott.ri e Per_3
- Ciò premesso, i convenuti riportavano che nel caso in esame l'attore aveva erroneamente considerato applicabile alla donazione l'art. 624 c.c. in quanto tale norma riguarda l'annullabilità per errore, dolo o violenza della disposizione testamentaria (e non della donazione). Nonostante ciò, in via preliminare, allegavano l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento per dolo in quanto risultavano decorsi i 5 anni richiesti dalla norma per esperire tale azione. I convenuti, inoltre, eccepivano che anche in caso di donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere ex art. 775 c.c. il termine di prescrizione era ormai spirato. In via principale, chiedevano il rigetto delle domande attoree e la condanna ex art. 96 c.p.c. del sig. per responsabilità aggravata. CP_3 - Quanto al giudizio, si teneva l'udienza cartolare del 10/01/2024 in cui il G.I., lette le note scritte depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione senza la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rinviava per pc all'udienza del 14.03.2024, da svolgersi in modalità cartolare.
A tale ultima udienza le parti precisavano le conclusioni come in premessa e il G.I. tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio e assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore ha introdotto il presente giudizio al fine di sentir pronunciato l'annullamento per dolo delle donazioni di cui al Rep. n. 65905 Racc. n. 26465, donazioni fatte dal padre, (deceduto CP_3
il 02.02.2014), in favore dei convenuti e in data 20/12/2011. I CP CP_2 convenuti hanno eccepito preliminarmente la prescrizione dell'azione di annullamento esperita dall'attore.
Si rileva, in primo luogo, che la donazione non si configura come una disposizione mortis causa bensì, come stabilito espressamente all'art. 769 c.c., come un contratto inter vivos con cui una parte
(donante), per spirito di liberalità, arricchisce un'altra parte (donatario) disponendo a favore di questa di un suo diritto ovvero assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Ne consegue l'erroneità dell'impugnazione di un contratto di donazione ai sensi dell'art. 624 comma
1 c.c. (norma che riguarda l'impugnazione per dolo della sola disposizione testamentaria), dovendosi, invece, utilizzare l'azione di annullamento del contratto prevista agli artt. 1439- 1441 e ss. c.c. Si ricorda, infatti, che l'ordinamento prevede che alla donazione, in quanto contratto, siano applicabili le norme dettate in materia di invalidità negoziale ed in particolare quelle di cui alla Sezione III, Capo
XII, Libro IV “Dell'azione di annullamento.”. Ciò premesso, si deve ritenere che, nel caso in esame, la reale intenzione dell'attore fosse quella di impugnare i contratti di donazione stipulati dal padre in favore dei convenuti per dolo ex art 1439 cc. L'art. 1442 c.c. dispone ai commi 1 e 2 che “L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto
l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.”.
Occorre ora verificare se il termine di prescrizione sia eventualmente già spirato o meno poiché, nel caso in cui si accertasse l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento, verrebbe meno la necessità di accertare la fondatezza della domanda, ovvero se le donazioni di a favore CP_3
dei convenuti fossero effettivamente viziate da un comportamento doloso di questi ultimi.
Si deve, quindi, determinare quale sia il momento in cui l'attore ha scoperto l'asserito dolo dei convenuti per comprendere esattamente quale sia il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di annullamento.
Il Collegio rileva che la contraddittorietà delle allegazioni dell'attore: invero, nell'atto di citazione
(pag 3 punto 4) affermava che: “Nell'anno 2011 l'ing comunicava al figlio che aveva CP_3
deciso di donare due immobili , uno all'arch e l'altro alla compagna di questi, sig CP
; infatti le due donazioni avvenivano nel dicembre 2011 a mezzo del notaio CP_2 Per_1
, mentre dichiarava in modo generico nella comparsa conclusionale di replica che il
[...]
20/12/2011 non sapeva delle donazioni fatte ai convenuti. Tale affermazione, tuttavia, risulta in contrasto con quanto allegato dai convenuti fin dalla memoria di costituzione, ovvero che in data
20/12/2011 ha proceduto, prima, alle donazioni in favore del figlio ,e poi, a quelle in CP_3
loro favore (ciò è evidenziato dal numero di repertorio degli atti di donazione: 65904 – racc. 26464 quello riferito all'attore e 65905 – racc. 26465 quello riferito ai convenuti) e che tutte le donazioni sono state stipulate davanti agli stessi testimoni e che l'attore, pur presente ad entrambe le donazioni, non ha avuto nulla da contestare in ordine alla capacità del padre e/o all'esistenza di un dolo captatorio dei convenuti . Dette allegazioni dei convenuti non sono mai state contestate dall'attore e, peraltro, risultano essere state poste a base dell'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP di OV nel procedimento a carico dei convenuti per circonvenzione di incapace (vedi ordinanza del 23.03.2016 ove si legge: “La coincidenza temporale delle due donazioni, di cui una a favore del figlio, depone nel senso della sussistenza, comunque, di una capacità di volizione e di discernimento del disponente
(capace di autodeterminarsi nello stesso giorno in direzioni diverse). Infatti, nel medesimo giorno di fine dicembre 2011, avanti al notaio, era presente anche , per accettare la Parte_1 donazione in proprio favore, e costui all'epoca nulla ebbe a rilevare in ordine alle facoltà intellettive del padre.” (doc. 3 conv).
Ciò premesso, si deve presumere che l'attore fosse a conoscenza delle donazioni in favore del sig.
e della sig.ra (e, quindi, del loro presunto dolo) fin dal giorno della loro stipulazione, CP CP_2
cioè il 20/12/2011. Dato che in base all'art. 1442 c.c. l'azione di annullamento per dolo della donazione deve essere esperita entro cinque anni dalla scoperta del comportamento doloso e dato che l'attore presumibilmente era a conoscenza dell'asserito dolo da parte dei convenuti già il giorno in cui sono state disposte le donazioni, l'attore avrebbe dovuto proporre tale domanda entro e non oltre il 20/12/2016. Il Collegio, pertanto, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente svolta dai convenuti, accerta e dichiara la prescrizione dell'azione di annullamento per dolo esperita da Parte_1
2. L'attore ha, inoltre, esperito la hereditatis petitio, azione prevista dall'art. 533 c.c. con cui si chiede l'accertamento della propria qualità di erede per ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi è entrato nel possesso degli stessi successivamente all'apertura della successione e li possiede pro possessore (senza alcun titolo) o pro herede (affermando di essere a sua volta erede).
Il Collegio ritiene debba rigettarsi tale domanda perché infondata.
Si rileva, infatti, che la petizione dell'eredità non può essere proposta contro il soggetto che possiede il bene ereditario in virtù di un titolo acquistato dal de cuius mentre questi era ancora in vita (si veda sul punto Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 8942 del 04/04/2024 “Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari”). Nel caso in esame il sig. e la sig.ra CP
sono donatari di beni immobili da (donazione del 20/12/2011, quindi più di due CP_2 CP_3
anni prima della morte del donante) e l'attore non può contestare il loro possesso utilizzando la hereditatis petitio, ma avrebbe potuto esperire altre azioni previste dall'ordinamento (come l'azione di riduzione qualora le donazioni in favore dei conventi abbiano leso la sua quota di legittima).
3. I convenuti, infine, hanno proposto la domanda del risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il Collegio rigetta la domanda in quanto infondata. L'art. 96 c.p.c., infatti, richiede che la parte soccombente abbia “agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” perché possa essere condannata al risarcimento del danno per lite temeraria. Nel caso in esame non appaiono esistenti i presupposti richiesti dalla norma in quanto la condotta processuale dell'attore non sembra caratterizzata da un comportamento di mala fede o di colpa grave, consistenti il primo nell'abuso del diritto di azione o nell'agire consapevoli del proprio torto ed il secondo nel non aver compreso l'infondatezza della propria pretesa per negligenza o imperizia. Il Collegio, infatti, ritiene che la condotta attorea sia contraddistinta dall'errore commesso nel verificare l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento e nell'individuare i presupposti fondanti l'azione di petizione dell'eredità.
4. Quanto alle spese di lite, attesa la soccombenza dell'attore, si reputa di dover condannare quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite ai convenuti, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale previsti dal DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, complessità media, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
a) Rigetta la domanda di annullamento per dolo delle donazioni disposte da in CP_3 favore dei convenuti per intervenuta prescrizione dell'azione;
b) Rigetta la domanda di petizione dell'eredità in quanto infondata;
c) Condanna al pagamento delle spese di lite, pari a euro 5.333, oltre spese Parte_1
generali e accessori come per legge.
OV, 12.07.24
Il giudice
Dott.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di OV
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott Chiara-Ilaria Bitozzi
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1909/2023 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Luigi De Rasis, Alberto Kalò e Michele Parte_1
Ferosi; attore contro
e , con il patrocinio dell'avv. Alessandro Zanotto;
CP CP_2
convenuti
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da foglio allegato alle note depositate in data 13.03.2024:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza e domanda reietta e disattesa, così disporre:
A) In via principale, annullare per dolo, per i motivi indicati in narrativa, ai sensi dell'art. 624, comma 1, c.c., la donazione del sig. a rogito notar dott. rep. CP_3 Persona_1
n.65905, Racc. n.26465. B) Dichiarare quale unico erede universale del sig. , poiché figlio unico del de cuius, CP_3 il sig. con restituzione all'attore della quota di sua spettanza dell'intero asse Parte_1
ereditario.
C) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Impugna e contesta tutto quanto ex adverso formulato negli scritti difensivi di controparte, poiché infondato in fatto e diritto.
Infine, in subordine, insiste per l'accoglimento dei mezzi istruttori articolati e non accolti.”
Per i convenuti, come da foglio allegato alle note depositate in data 13.03.2024:
“In via preliminare ed assorbente, accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dal sig. Parte_1
In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande proposte con l'atto di citazione in quanto infondate in fatto e diritto e condannare ex art. 96 c.p.c. il sig. per responsabilità Parte_1
aggravata.
In via istruttoria, con riserva di ulteriori produzioni dedurre nei termini di cui all'art. 183, co. VI
c.p.c. di cui si fa sin d'ora espressa richiesta.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre ad oneri e accessori di legge.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione depositato in data 28.02.2023 l'attore adiva il Tribunale di OV, esponendo di essere l'unico figlio del sig. deceduto in data 02.02.2014, il quale prima della morte CP_3
aveva donato ai convenuti degli immobili di sua proprietà;
- Nell'atto introduttivo l'attore esponeva che il de cuius tra la fine del 1984 e l'inizio del 1985 aveva cominciato a manifestare sintomi di depressione. Egli, dunque, veniva prima seguito da degli specialisti e dal medico di famiglia per alcuni anni e poi ricoverato presso la casa di cura “Parco dei
Tigli” a Teolo (PD). Il medico responsabile della struttura, il dott. diagnosticava al de cuius Pt_2
un disturbo bipolare ed una sindrome maniaco-depressiva. Secondo la consulenza di parte prodotta dall'attore, redatta il 30/04/2015 dai professori e , il disturbo del de cuius Persona_2 Persona_3
comprometteva la sua capacità di gestire il proprio patrimonio nel senso di indurlo ad atti di prodigalità sproporzionati alle sue reali possibilità economiche (doc. 3 parere medico legale dott.ri
Per_ prof.ri e . Per_3 - L'attore dava poi atto che nel 2006 il de cuius aveva subito un ictus e che nel 2007 aveva cominciato a frequentare i convenuti, e , che secondo l'attore erano interessati più CP CP_2
alle sostanze economiche del de cuius che alla sua salute. Nell'agosto 2011 il de cuius conferiva una procura generale a favore del sig. per il compimento di atti di ordinaria e straordinaria CP amministrazione. L'attore, inoltre, allegava che nel corso del 2011 lo informava della CP_3
sua intenzione di donare due immobili ai convenuti e in data 20.12.2011 il de cuius procedeva disporre dette donazioni. In particolare, donava al sig. i seguenti beni immobili censiti al catasto CP
fabbricati del Comune di OV (doc. Donazione a e ): Sez. F. Foglio 17, Mappali 406 CP CP_2
Sub.30 C.so Vittorio Emanuele II nr. 70, Piano S1-T, Cat. A/10 cl. 2, vani 2, R.C. Euro 1.089,72- 406 sub.31 C.so Vittorio Emanuele II, nr 116 Piano 1S-1, Cat. A/10, cl.1, vani 8, R.C. Euro 3.793,15; 406
Sub. 26, C.so Vittorio Emanuele II nr. 70, Piano S.1 Cat.C/6, cl.8, mq.15 R.C. Euro 79,79 (valore totale dichiarato in 314.300€). Donava, poi, alla sig.ra i seguenti beni immobili censiti al CP_2
catasto fabbricati del Comune di OV (doc. Donazione a e ): Sez. F. Foglio 17, CP CP_2
Mappale 406 Sub.16 C.so Vittorio Emanuele II n. 70, Piano S1-4-5, Cat.A/2, Cl. 6, Vani 11, R.C.
Euro 2.755,30; 406 Sub.29 C.so vittorio Emanuele II nr. 70, Piano S1, cat. c/6 cl.8, mq 16, R.C. 85,11
(valore totale dichiarato in 299.000€); il valore reale delle suddette donazioni ammontava a quasi 3 milioni di euro (come da perizia allegata doc 5).
Poche ore dopo gli atti suddetti, donava al figlio, attuale attore, quanto restava dei CP_3 propri beni immobili per un valore totale dichiarato di 324.450€ (doc. 2 Donazione a Parte_1
.
[...]
- L'attore esponeva che le donazioni del de cuius effettuate in data 20.12.2011 a favore del sig. CP
e della sig.ra erano state causate dal comportamento doloso degli stessi convenuti, i quali CP_2
avevano approfittato delle sue condizioni di salute per convincerlo a disporre dei suddetti immobili in loro favore.
- Tanto premesso, l'attore chiedeva:
“a) in via principale, annullare per dolo, per i motivi indicati in narrativa, ai sensi dell'art 624, comma
1, c.c. la donazione del sig a rogito notar dott. rep. n. 65905, Racc. CP_3 Persona_1
n. 26465;
b) dichiarare quale unico erede universale del sig , poiché figlio unico del de cuius, il CP_3
sig con restituzione all'attore della quota di sua spettanza dell'intero asse ereditario;
Parte_1
c) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”. - Si costituivano tempestivamente i convenuti con comparsa depositata in data 01.06.2023, contestando integralmente la prospettazione attorea e dunque sostenendone l'infondatezza sia in fatto sia in diritto.
- I convenuti negavano che fosse incapace d'intendere e di volere al momento delle CP_3
donazioni e che il proprio comportamento avesse ingannato il donante. A dimostrazione della piena capacità del donante, riportavano che nell'ambito del procedimento R.V.G. 1530/2012 per la nomina di un amministratore di sostegno a suo favore, il G.T. dott. aveva disposto c.t.u. per Persona_4
accertare le sue condizioni di salute. Il 02.04.2013 il consulente tecnico aveva depositato la relazione da cui si evinceva che “l'ing. non sia affetto da infermità abituali che pregiudichino CP_3
la sua capacità di provvedere ai propri interessi, agli effetti degli articoli 414 e 415 c.c., o da infermità che determinino incapacità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.”
(doc. 1). Il G.T., pertanto, rigettava il ricorso con decreto del 19.12.2013.
- I convenuti allegavano, inoltre, che in relazione alla donazione a favore del sig. e della sig.ra CP
, erano state svolte indagini per il reato di circonvenzione di persone incapaci. Tale CP_2
procedimento veniva archiviato dal G.I.P. del Tribunale di OV con ordinanza del 23.03.2016 poiché “La coincidenza temporale delle due donazioni, di cui una a favore del figlio, depone nel senso della sussistenza, comunque, di una capacità di volizione e di discernimento del disponente
(capace di autodeterminarsi nello stesso giorno in direzioni diverse). Infatti, nel medesimo giorno di fine dicembre 2011, avanti al notaio, era presente anche , per accettare la Parte_1 donazione in proprio favore, e costui all'epoca nulla ebbe a rilevare in ordine alle facoltà intellettive del padre.” (doc. 3).
- I convenuti, infine, a riprova della capacità d'intendere e di volere del de cuius, depositavano due certificati rilasciati pochi mesi dopo la donazione (docc. 4 e 5), contestando la relazione prodotta
Per_ dall'attore firmata dai dott.ri e Per_3
- Ciò premesso, i convenuti riportavano che nel caso in esame l'attore aveva erroneamente considerato applicabile alla donazione l'art. 624 c.c. in quanto tale norma riguarda l'annullabilità per errore, dolo o violenza della disposizione testamentaria (e non della donazione). Nonostante ciò, in via preliminare, allegavano l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento per dolo in quanto risultavano decorsi i 5 anni richiesti dalla norma per esperire tale azione. I convenuti, inoltre, eccepivano che anche in caso di donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere ex art. 775 c.c. il termine di prescrizione era ormai spirato. In via principale, chiedevano il rigetto delle domande attoree e la condanna ex art. 96 c.p.c. del sig. per responsabilità aggravata. CP_3 - Quanto al giudizio, si teneva l'udienza cartolare del 10/01/2024 in cui il G.I., lette le note scritte depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione senza la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rinviava per pc all'udienza del 14.03.2024, da svolgersi in modalità cartolare.
A tale ultima udienza le parti precisavano le conclusioni come in premessa e il G.I. tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio e assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore ha introdotto il presente giudizio al fine di sentir pronunciato l'annullamento per dolo delle donazioni di cui al Rep. n. 65905 Racc. n. 26465, donazioni fatte dal padre, (deceduto CP_3
il 02.02.2014), in favore dei convenuti e in data 20/12/2011. I CP CP_2 convenuti hanno eccepito preliminarmente la prescrizione dell'azione di annullamento esperita dall'attore.
Si rileva, in primo luogo, che la donazione non si configura come una disposizione mortis causa bensì, come stabilito espressamente all'art. 769 c.c., come un contratto inter vivos con cui una parte
(donante), per spirito di liberalità, arricchisce un'altra parte (donatario) disponendo a favore di questa di un suo diritto ovvero assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Ne consegue l'erroneità dell'impugnazione di un contratto di donazione ai sensi dell'art. 624 comma
1 c.c. (norma che riguarda l'impugnazione per dolo della sola disposizione testamentaria), dovendosi, invece, utilizzare l'azione di annullamento del contratto prevista agli artt. 1439- 1441 e ss. c.c. Si ricorda, infatti, che l'ordinamento prevede che alla donazione, in quanto contratto, siano applicabili le norme dettate in materia di invalidità negoziale ed in particolare quelle di cui alla Sezione III, Capo
XII, Libro IV “Dell'azione di annullamento.”. Ciò premesso, si deve ritenere che, nel caso in esame, la reale intenzione dell'attore fosse quella di impugnare i contratti di donazione stipulati dal padre in favore dei convenuti per dolo ex art 1439 cc. L'art. 1442 c.c. dispone ai commi 1 e 2 che “L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto
l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.”.
Occorre ora verificare se il termine di prescrizione sia eventualmente già spirato o meno poiché, nel caso in cui si accertasse l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento, verrebbe meno la necessità di accertare la fondatezza della domanda, ovvero se le donazioni di a favore CP_3
dei convenuti fossero effettivamente viziate da un comportamento doloso di questi ultimi.
Si deve, quindi, determinare quale sia il momento in cui l'attore ha scoperto l'asserito dolo dei convenuti per comprendere esattamente quale sia il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di annullamento.
Il Collegio rileva che la contraddittorietà delle allegazioni dell'attore: invero, nell'atto di citazione
(pag 3 punto 4) affermava che: “Nell'anno 2011 l'ing comunicava al figlio che aveva CP_3
deciso di donare due immobili , uno all'arch e l'altro alla compagna di questi, sig CP
; infatti le due donazioni avvenivano nel dicembre 2011 a mezzo del notaio CP_2 Per_1
, mentre dichiarava in modo generico nella comparsa conclusionale di replica che il
[...]
20/12/2011 non sapeva delle donazioni fatte ai convenuti. Tale affermazione, tuttavia, risulta in contrasto con quanto allegato dai convenuti fin dalla memoria di costituzione, ovvero che in data
20/12/2011 ha proceduto, prima, alle donazioni in favore del figlio ,e poi, a quelle in CP_3
loro favore (ciò è evidenziato dal numero di repertorio degli atti di donazione: 65904 – racc. 26464 quello riferito all'attore e 65905 – racc. 26465 quello riferito ai convenuti) e che tutte le donazioni sono state stipulate davanti agli stessi testimoni e che l'attore, pur presente ad entrambe le donazioni, non ha avuto nulla da contestare in ordine alla capacità del padre e/o all'esistenza di un dolo captatorio dei convenuti . Dette allegazioni dei convenuti non sono mai state contestate dall'attore e, peraltro, risultano essere state poste a base dell'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP di OV nel procedimento a carico dei convenuti per circonvenzione di incapace (vedi ordinanza del 23.03.2016 ove si legge: “La coincidenza temporale delle due donazioni, di cui una a favore del figlio, depone nel senso della sussistenza, comunque, di una capacità di volizione e di discernimento del disponente
(capace di autodeterminarsi nello stesso giorno in direzioni diverse). Infatti, nel medesimo giorno di fine dicembre 2011, avanti al notaio, era presente anche , per accettare la Parte_1 donazione in proprio favore, e costui all'epoca nulla ebbe a rilevare in ordine alle facoltà intellettive del padre.” (doc. 3 conv).
Ciò premesso, si deve presumere che l'attore fosse a conoscenza delle donazioni in favore del sig.
e della sig.ra (e, quindi, del loro presunto dolo) fin dal giorno della loro stipulazione, CP CP_2
cioè il 20/12/2011. Dato che in base all'art. 1442 c.c. l'azione di annullamento per dolo della donazione deve essere esperita entro cinque anni dalla scoperta del comportamento doloso e dato che l'attore presumibilmente era a conoscenza dell'asserito dolo da parte dei convenuti già il giorno in cui sono state disposte le donazioni, l'attore avrebbe dovuto proporre tale domanda entro e non oltre il 20/12/2016. Il Collegio, pertanto, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente svolta dai convenuti, accerta e dichiara la prescrizione dell'azione di annullamento per dolo esperita da Parte_1
2. L'attore ha, inoltre, esperito la hereditatis petitio, azione prevista dall'art. 533 c.c. con cui si chiede l'accertamento della propria qualità di erede per ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi è entrato nel possesso degli stessi successivamente all'apertura della successione e li possiede pro possessore (senza alcun titolo) o pro herede (affermando di essere a sua volta erede).
Il Collegio ritiene debba rigettarsi tale domanda perché infondata.
Si rileva, infatti, che la petizione dell'eredità non può essere proposta contro il soggetto che possiede il bene ereditario in virtù di un titolo acquistato dal de cuius mentre questi era ancora in vita (si veda sul punto Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 8942 del 04/04/2024 “Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari”). Nel caso in esame il sig. e la sig.ra CP
sono donatari di beni immobili da (donazione del 20/12/2011, quindi più di due CP_2 CP_3
anni prima della morte del donante) e l'attore non può contestare il loro possesso utilizzando la hereditatis petitio, ma avrebbe potuto esperire altre azioni previste dall'ordinamento (come l'azione di riduzione qualora le donazioni in favore dei conventi abbiano leso la sua quota di legittima).
3. I convenuti, infine, hanno proposto la domanda del risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il Collegio rigetta la domanda in quanto infondata. L'art. 96 c.p.c., infatti, richiede che la parte soccombente abbia “agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” perché possa essere condannata al risarcimento del danno per lite temeraria. Nel caso in esame non appaiono esistenti i presupposti richiesti dalla norma in quanto la condotta processuale dell'attore non sembra caratterizzata da un comportamento di mala fede o di colpa grave, consistenti il primo nell'abuso del diritto di azione o nell'agire consapevoli del proprio torto ed il secondo nel non aver compreso l'infondatezza della propria pretesa per negligenza o imperizia. Il Collegio, infatti, ritiene che la condotta attorea sia contraddistinta dall'errore commesso nel verificare l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento e nell'individuare i presupposti fondanti l'azione di petizione dell'eredità.
4. Quanto alle spese di lite, attesa la soccombenza dell'attore, si reputa di dover condannare quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite ai convenuti, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale previsti dal DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, complessità media, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
a) Rigetta la domanda di annullamento per dolo delle donazioni disposte da in CP_3 favore dei convenuti per intervenuta prescrizione dell'azione;
b) Rigetta la domanda di petizione dell'eredità in quanto infondata;
c) Condanna al pagamento delle spese di lite, pari a euro 5.333, oltre spese Parte_1
generali e accessori come per legge.
OV, 12.07.24
Il giudice
Dott.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi