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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1467/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RIVELLI ROBERTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
( con il patrocinio dell'avv. FRACASSO CARLA, con C.F._3
elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di mantenimento di figlia maggiorenne ex art. 337-quinquies c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza
1 del 17 febbraio 2025 e cioè
Per parte ricorrente “IN VIA PRINCIPALE: disporre che nulla sia dovuto dal signor a titolo di contributo al mantenimento della figlia . IN Pt_1 CP_2
VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi che il Tribunale dovesse ritenere non ancora raggiunta la piena autonomia economica, disporre a carico del signor un contributo a titolo di mantenimento ritenuto Parte_1
congruo, in misura non superiore ad € 200,00 mensili omnicomprensivi. IN
VIA ISTRUTTORIA: se ritenuto necessario, si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze:
1. Vero che la figlia del ricorrente,
, nel mese di gennaio 2023, dopo aver chiesto al padre di Controparte_2
vendere a lei la casa e aver ricevuto il rifiuto dallo stesso, cominciava ad inveire contro lo stesso proferendo testuali parole: ”sei uno stronzo”, “non sei più mio padre e io non sono più tua figlia” “ non voglio più niente da te”.
Teste di Udine.
2. Vero che alla riconsegna della casa familiare il Tes_1
signor ha riscontrato i seguenti danni: marciapiede rotto, muri Pt_1
scantinato con intonaco staccato dall'umidità, pavimentazione cucina con piastrelle rotte, pavimento sala bruciato in prossimità del caminetto e parquet camera da letto con un profondo graffio, assenza caldaia, assenza lavastoviglie, infissi scoloriti e privi di manutenzione, climatizzatore assente,
zanzariere assenti, citofono non funzionante e giardino incolto. Testi: Tes_2
di Lugugnana – della EdilUno di Caorle –
[...] Tes_3 Tes_4
di Cesarolo (VE) – di Pocenia (UD) – di
[...] Tes_5 Testimone_6
Portogruaro – di Fossalta di Portogruaro.- di Tes_7 Parte_2
Latisana. Non avendo provveduto le resistenti con la comparsa di costituzione e risposta, si chiede che il Giudice rinnovi l'invito al deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi 3 anni. Spese di lite
2 interamente rifuse”;
per parte resistente “In via cautelare: accertato il fumus boni iuris e il periculum in mora, disporsi senza ritardo il sequestro conservativo o altra idonea misura cautelare sul credito futuro, a titolo di prezzo corrispettivo, in tutti i casi di alienazione dell'immobile di via Chiesa n. 32/C di proprietà del a Lugugnana di Portogruaro;
in alternativa, disporsi Parte_1
sequestro conservativo o altra idonea misura cautelare sulla porzione della villetta bifamiliare di via Chiesa a Lugugnana di Portogruaro, n. 32/C facente capo al ricorrente, o su somme liquide risultanti in capo al medesimo, a garanzia delle somme dovute a da accertarsi in corso di Controparte_2
causa. In via principale: - accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'accordo del 7/04/2022 RG 4418/2021 Trib. Pn, qualificando l'obbligazione del sig. quale impegno alla dazione di denaro in favore della Parte_1
figlia ; - accertare e dichiarare l'inadempimento di detto accordo da CP_2
parte del sig. e, per l'effetto condannarsi al Parte_1 Parte_1
risarcimento del danno nella misura di € 90.000,00 (novantamila/00) o in altra ritenuta di giustizia;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di declaratoria di invalidità dell'intero contratto a motivo della nullità dell'impegno assunto dal sig. , riconoscere a , in forza dell'art. 1338 Parte_1 Controparte_2
c.c., la somma di € 90.000,00 a titolo di risarcimento del danno. Spese di lite integralmente rifuse alle resistenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
3 e rassegnavano conclusioni Parte_1 CP_1 Controparte_2
congiunte, nel procedimento n. 4418/21 v.g., dal seguente contenuto “1) revoca dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore della figlia a CP_2
decorrere dal corrente mese di aprile 2022. 2) revoca dell'assegnazione della ex casa familiare a decorrenza dal 31.03.2023. 3) impegno del signor a Pt_1
mettere in vendita la casa di cui al punto 2 che precede donando alla figlia la metà dell'importo ricavato dalla vendita e comunque somma non CP_2
inferiore ad € 70.000,00; 4) spese di lite compensate”; il Tribunale, ravvisando la corrispondenza dell'accordo all'interesse della figlia, provvedeva in conformità, con decreto del 7 aprile 2022.
Con l'odierno ricorso, ha dichiarato che la casa familiare è Parte_1
stata rilasciata all'esito di procedura esecutiva, che l'immobile presenta molti danni, che durante la procedura esecutiva la figlia offriva di acquistare la casa familiare dimostrando di disporre di una liquidità di euro 90.000,00, che egli è
pensionato e deve affrontare le spese necessarie per il ripristino della casa familiare e che la madre della figlia ha migliorato la propria posizione economica;
ha sostenuto, inoltre, che l'accordo conciliativo è viziato nella parte relativa alla promessa di donazione e, pertanto, ha chiesto di disporsi che nulla sia dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e, in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse CP_2
ritenere non ancora raggiunta l'autosufficienza economica della giovane,
disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento pari ad euro 200,00
omnicomprensivi.
Le resistenti, per contro, hanno chiesto – previa domanda cautelare di sequestro conservativo – di accertarsi la piena validità dell'accordo, di condannarsi il ricorrente al risarcimento del danno per inadempimento, in subordine di disporsi la reintroduzione con decorrenza retroattiva, da aprile
2022, dell'obbligo di mantenimento a favore della figlia.
4 Con ordinanza del 3 marzo 2025 è stata disposta la separazione della causa riconvenzionale dalla causa principale, con assegnazione di termine per la riassunzione della stessa con il rito per essa previsto;
resta, pertanto, da valutare la domanda principale (revoca del mantenimento dovuto dal ricorrente per la figlia ) e la domanda ulteriormente subordinata di CP_2
parte convenuta (disporsi la re-introduzione da aprile 2022 dell'obbligo di mantenimento a favore della figlia).
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Inammissibilità della domanda principale per violazione del principio
“ne bis in idem”.
Nella prima udienza di comparizione è stata sollevata d'ufficio la questione se la domanda principale violi il principio del “ne bis in idem”.
L'esistenza del giudicato esterno, infatti, è rilevabile d'ufficio in ogni e stato e grado del processo, in quanto volto a tutelare un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e cioè l'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche (cfr. ex multis cass. civ. 16847/18;
11754/18; 8607/17).
Garantito il contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c., parte ricorrente ha aderito a tale eccezione, a condizione che la stessa presupponga che con la causa conclusasi con l'accordo del 7 aprile 2022 sia stato espressamente revocato l'assegno di mantenimento a favore della figlia e la clausola relativa alla promessa di donazione sia autonoma e non collegata al mantenimento;
anche parte resistente ha ritenuto che dal 7 aprile 2022 l'obbligo al mantenimento a carico del padre nei confronti della figlia non sussista e che in punto mantenimento la domanda di revisione delle condizioni introdotta dal padre di è una riproposizione/duplicazione di domanda già definita CP_2 in precedenza.
In effetti, il procedimento introdotto nel 2021, il n. 4482/21 v.g. si svolse tra le stesse parti, in quanto convenne in giudizio e Parte_1 CP_1
, e sul medesimo oggetto, vertendo la domanda, allora come Controparte_2
5 ora, sulla modifica delle condizioni di mantenimento della figlia, concludendo il ricorso per la revoca del predetto mantenimento, oltre che dell'assegnazione della casa familiare alla madre, sostenendo la sopraggiunta autosufficienza economica della figlia.
Tanto premesso, il principio del "ne bis in idem" preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. (Conf. Cass. Sez
1. sent. n. 20111 del 18/09/2016; Cass. Sez. 1, Sent. n. 15341 del 21/07/2005).
Invero, il procedimento introdotto nel 2021 si è concluso, secondo il vecchio rito applicabile ai sensi degli art. 737 ss c.p.c., con decreto motivato che,
sull'accordo delle parti, ha stabilito, in primo luogo, la revoca del mantenimento dovuto dal padre nei confronti della figlia e la revoca dell'assegnazione della casa familiare – conclusioni che presuppongono la convergenza delle parti sulla raggiunta autosufficienza economica della figlia
– e, in secondo luogo, l'impegno del padre a mettere in vendita la casa familiare “donando alla figlia la metà dell'importo ricavato dalla CP_2
vendita e comunque somma non inferiore ad € 70.000,00” (si riporta letteralmente l'accordo la cui interpretazione autentica sarà oggetto di altro giudizio).
Le parti hanno già stabilito, dunque, in quella sede, la revoca di ogni mantenimento e non hanno espressamente dichiarato di far dipendere temporalmente tale statuizione da altre obbligazioni, termini o condizioni.
Ne discende che, per tali ragioni, la domanda principale, con cui si chiede nuovamente al Tribunale di pronunciarsi sulla revoca del mantenimento dovuto dal padre alla figlia, è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
2.3. Infondatezza della domanda subordinata.
Per le medesime ragioni, è infondata la domanda subordinata di parte resistente, in quanto l'incontrovertibile dichiarazione congiunta delle parti
6 circa la revoca del mantenimento dovuto allora alla figlia, oggi ventottenne, ne postula la raggiunta autosufficienza economica;
l'eventuale sopravvenienza di difficoltà economiche nel soggetto adulto deve essere affrontata o con strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito oppure con l'azione volta ad ottenere prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico (art. 433 c.c.) (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024 “Il figlio di genitori divorziati che abbia
ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito
titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri
in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente
indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di
studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione
dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma
restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita
dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale,
che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”).
3. Spese di lite.
L'adesione alla questione rilevata d'ufficio e la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara inammissibile la domanda principale;
rigetta la domanda subordinata;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 25/03/2025
7 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1467/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RIVELLI ROBERTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
( con il patrocinio dell'avv. FRACASSO CARLA, con C.F._3
elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di mantenimento di figlia maggiorenne ex art. 337-quinquies c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza
1 del 17 febbraio 2025 e cioè
Per parte ricorrente “IN VIA PRINCIPALE: disporre che nulla sia dovuto dal signor a titolo di contributo al mantenimento della figlia . IN Pt_1 CP_2
VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi che il Tribunale dovesse ritenere non ancora raggiunta la piena autonomia economica, disporre a carico del signor un contributo a titolo di mantenimento ritenuto Parte_1
congruo, in misura non superiore ad € 200,00 mensili omnicomprensivi. IN
VIA ISTRUTTORIA: se ritenuto necessario, si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze:
1. Vero che la figlia del ricorrente,
, nel mese di gennaio 2023, dopo aver chiesto al padre di Controparte_2
vendere a lei la casa e aver ricevuto il rifiuto dallo stesso, cominciava ad inveire contro lo stesso proferendo testuali parole: ”sei uno stronzo”, “non sei più mio padre e io non sono più tua figlia” “ non voglio più niente da te”.
Teste di Udine.
2. Vero che alla riconsegna della casa familiare il Tes_1
signor ha riscontrato i seguenti danni: marciapiede rotto, muri Pt_1
scantinato con intonaco staccato dall'umidità, pavimentazione cucina con piastrelle rotte, pavimento sala bruciato in prossimità del caminetto e parquet camera da letto con un profondo graffio, assenza caldaia, assenza lavastoviglie, infissi scoloriti e privi di manutenzione, climatizzatore assente,
zanzariere assenti, citofono non funzionante e giardino incolto. Testi: Tes_2
di Lugugnana – della EdilUno di Caorle –
[...] Tes_3 Tes_4
di Cesarolo (VE) – di Pocenia (UD) – di
[...] Tes_5 Testimone_6
Portogruaro – di Fossalta di Portogruaro.- di Tes_7 Parte_2
Latisana. Non avendo provveduto le resistenti con la comparsa di costituzione e risposta, si chiede che il Giudice rinnovi l'invito al deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi 3 anni. Spese di lite
2 interamente rifuse”;
per parte resistente “In via cautelare: accertato il fumus boni iuris e il periculum in mora, disporsi senza ritardo il sequestro conservativo o altra idonea misura cautelare sul credito futuro, a titolo di prezzo corrispettivo, in tutti i casi di alienazione dell'immobile di via Chiesa n. 32/C di proprietà del a Lugugnana di Portogruaro;
in alternativa, disporsi Parte_1
sequestro conservativo o altra idonea misura cautelare sulla porzione della villetta bifamiliare di via Chiesa a Lugugnana di Portogruaro, n. 32/C facente capo al ricorrente, o su somme liquide risultanti in capo al medesimo, a garanzia delle somme dovute a da accertarsi in corso di Controparte_2
causa. In via principale: - accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'accordo del 7/04/2022 RG 4418/2021 Trib. Pn, qualificando l'obbligazione del sig. quale impegno alla dazione di denaro in favore della Parte_1
figlia ; - accertare e dichiarare l'inadempimento di detto accordo da CP_2
parte del sig. e, per l'effetto condannarsi al Parte_1 Parte_1
risarcimento del danno nella misura di € 90.000,00 (novantamila/00) o in altra ritenuta di giustizia;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di declaratoria di invalidità dell'intero contratto a motivo della nullità dell'impegno assunto dal sig. , riconoscere a , in forza dell'art. 1338 Parte_1 Controparte_2
c.c., la somma di € 90.000,00 a titolo di risarcimento del danno. Spese di lite integralmente rifuse alle resistenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
3 e rassegnavano conclusioni Parte_1 CP_1 Controparte_2
congiunte, nel procedimento n. 4418/21 v.g., dal seguente contenuto “1) revoca dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore della figlia a CP_2
decorrere dal corrente mese di aprile 2022. 2) revoca dell'assegnazione della ex casa familiare a decorrenza dal 31.03.2023. 3) impegno del signor a Pt_1
mettere in vendita la casa di cui al punto 2 che precede donando alla figlia la metà dell'importo ricavato dalla vendita e comunque somma non CP_2
inferiore ad € 70.000,00; 4) spese di lite compensate”; il Tribunale, ravvisando la corrispondenza dell'accordo all'interesse della figlia, provvedeva in conformità, con decreto del 7 aprile 2022.
Con l'odierno ricorso, ha dichiarato che la casa familiare è Parte_1
stata rilasciata all'esito di procedura esecutiva, che l'immobile presenta molti danni, che durante la procedura esecutiva la figlia offriva di acquistare la casa familiare dimostrando di disporre di una liquidità di euro 90.000,00, che egli è
pensionato e deve affrontare le spese necessarie per il ripristino della casa familiare e che la madre della figlia ha migliorato la propria posizione economica;
ha sostenuto, inoltre, che l'accordo conciliativo è viziato nella parte relativa alla promessa di donazione e, pertanto, ha chiesto di disporsi che nulla sia dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e, in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse CP_2
ritenere non ancora raggiunta l'autosufficienza economica della giovane,
disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento pari ad euro 200,00
omnicomprensivi.
Le resistenti, per contro, hanno chiesto – previa domanda cautelare di sequestro conservativo – di accertarsi la piena validità dell'accordo, di condannarsi il ricorrente al risarcimento del danno per inadempimento, in subordine di disporsi la reintroduzione con decorrenza retroattiva, da aprile
2022, dell'obbligo di mantenimento a favore della figlia.
4 Con ordinanza del 3 marzo 2025 è stata disposta la separazione della causa riconvenzionale dalla causa principale, con assegnazione di termine per la riassunzione della stessa con il rito per essa previsto;
resta, pertanto, da valutare la domanda principale (revoca del mantenimento dovuto dal ricorrente per la figlia ) e la domanda ulteriormente subordinata di CP_2
parte convenuta (disporsi la re-introduzione da aprile 2022 dell'obbligo di mantenimento a favore della figlia).
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Inammissibilità della domanda principale per violazione del principio
“ne bis in idem”.
Nella prima udienza di comparizione è stata sollevata d'ufficio la questione se la domanda principale violi il principio del “ne bis in idem”.
L'esistenza del giudicato esterno, infatti, è rilevabile d'ufficio in ogni e stato e grado del processo, in quanto volto a tutelare un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e cioè l'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche (cfr. ex multis cass. civ. 16847/18;
11754/18; 8607/17).
Garantito il contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c., parte ricorrente ha aderito a tale eccezione, a condizione che la stessa presupponga che con la causa conclusasi con l'accordo del 7 aprile 2022 sia stato espressamente revocato l'assegno di mantenimento a favore della figlia e la clausola relativa alla promessa di donazione sia autonoma e non collegata al mantenimento;
anche parte resistente ha ritenuto che dal 7 aprile 2022 l'obbligo al mantenimento a carico del padre nei confronti della figlia non sussista e che in punto mantenimento la domanda di revisione delle condizioni introdotta dal padre di è una riproposizione/duplicazione di domanda già definita CP_2 in precedenza.
In effetti, il procedimento introdotto nel 2021, il n. 4482/21 v.g. si svolse tra le stesse parti, in quanto convenne in giudizio e Parte_1 CP_1
, e sul medesimo oggetto, vertendo la domanda, allora come Controparte_2
5 ora, sulla modifica delle condizioni di mantenimento della figlia, concludendo il ricorso per la revoca del predetto mantenimento, oltre che dell'assegnazione della casa familiare alla madre, sostenendo la sopraggiunta autosufficienza economica della figlia.
Tanto premesso, il principio del "ne bis in idem" preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. (Conf. Cass. Sez
1. sent. n. 20111 del 18/09/2016; Cass. Sez. 1, Sent. n. 15341 del 21/07/2005).
Invero, il procedimento introdotto nel 2021 si è concluso, secondo il vecchio rito applicabile ai sensi degli art. 737 ss c.p.c., con decreto motivato che,
sull'accordo delle parti, ha stabilito, in primo luogo, la revoca del mantenimento dovuto dal padre nei confronti della figlia e la revoca dell'assegnazione della casa familiare – conclusioni che presuppongono la convergenza delle parti sulla raggiunta autosufficienza economica della figlia
– e, in secondo luogo, l'impegno del padre a mettere in vendita la casa familiare “donando alla figlia la metà dell'importo ricavato dalla CP_2
vendita e comunque somma non inferiore ad € 70.000,00” (si riporta letteralmente l'accordo la cui interpretazione autentica sarà oggetto di altro giudizio).
Le parti hanno già stabilito, dunque, in quella sede, la revoca di ogni mantenimento e non hanno espressamente dichiarato di far dipendere temporalmente tale statuizione da altre obbligazioni, termini o condizioni.
Ne discende che, per tali ragioni, la domanda principale, con cui si chiede nuovamente al Tribunale di pronunciarsi sulla revoca del mantenimento dovuto dal padre alla figlia, è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
2.3. Infondatezza della domanda subordinata.
Per le medesime ragioni, è infondata la domanda subordinata di parte resistente, in quanto l'incontrovertibile dichiarazione congiunta delle parti
6 circa la revoca del mantenimento dovuto allora alla figlia, oggi ventottenne, ne postula la raggiunta autosufficienza economica;
l'eventuale sopravvenienza di difficoltà economiche nel soggetto adulto deve essere affrontata o con strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito oppure con l'azione volta ad ottenere prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico (art. 433 c.c.) (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024 “Il figlio di genitori divorziati che abbia
ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito
titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri
in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente
indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di
studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione
dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma
restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita
dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale,
che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”).
3. Spese di lite.
L'adesione alla questione rilevata d'ufficio e la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara inammissibile la domanda principale;
rigetta la domanda subordinata;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 25/03/2025
7 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8