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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 10356/2024 R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. VINCENZO SFORZA;
RICORRENTE
contro
:
CP 1, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 07.08.2024 -entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso- il
ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per il
riconoscimento del diritto all'erogazione della pensione d'inabilità
civile. chiedendo il rigetto della domanda, in quanto На resistito 1 CP_1
inammissibile e infondata.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
sussistenza della legittimazione passiva esclusiva Premessa la che, a far data dal 1° aprile del 2007, è subentrato dell CP_1
nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità
civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 10 del decreto legge n. 203 del 30.9.05, convertito in legge n. 248 del 2.12.05 e
divenuto operativo in forza del D.P.C.M. n. 121 del 2007) nel merito,
occorre evidenziare che la pensione di inabilità civile è una prestazione a carattere assistenziale, introdotta dall' art. 12 L. n. 118/1971,
prevista, ricorrendo le prescritte condizioni di reddito, in favore di mutilati, invalidi civili e sordomuti di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge
(invalidi totali con accertata totale inabilità lavorativa).
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, occorre evidenziare che il
CTU, nominato nella presente fase, ha accertato con una valutazione
-
condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile con decorrenza dalla data della domanda
amministrativa (23.11.2022).
Il ricorso va, quindi, accolto. in linea con il recente pronunciamento della Sul punto va precisato che
-
Corte di Cassazione (sent. N. 6084 del 17.03.2014) il giudizio ex art. 445 bis, co.6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la
fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase '
quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento... La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di
previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A
questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica….. ove l'ente previdenziale non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento piena, ancorchè
sanitario) appunto alla verifica di tutti i requisiti non sanitari
prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una
sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre che presupporrebbe il riscontro anche deiè inammissibile la domanda
- di condanna al pagamento della prestazione requisiti socio-economici
assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13
maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.03.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di inabilità civile,
con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (23.11.2022).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. Le spese (ivi comprese quelle della procedura di a.t.p. obbligatorio) seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell CP_1 Restano
CP_2 anche le spese di c.t.u. liquidatedefinitiv amente a carico dell sia nel corso dell'a.t.p. che nel presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa
respinte, così provvede: dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti per la concessione della pensione di inabilità civile a decorrere dalla
data della domanda amministrativa (23.11.2022);
- condanna 1 CP_1 alla rifusione nei confronti della parte ricorrente delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro
3.350,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP
ed IVA come per legge, da distrarsi;
carico dell CP_1pone definitivamente e per intero a le spese di c.t.u.
liquidate nel corso del giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo.
Bari, 08.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 10356/2024 R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. VINCENZO SFORZA;
RICORRENTE
contro
:
CP 1, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 07.08.2024 -entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso- il
ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per il
riconoscimento del diritto all'erogazione della pensione d'inabilità
civile. chiedendo il rigetto della domanda, in quanto На resistito 1 CP_1
inammissibile e infondata.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
sussistenza della legittimazione passiva esclusiva Premessa la che, a far data dal 1° aprile del 2007, è subentrato dell CP_1
nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità
civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 10 del decreto legge n. 203 del 30.9.05, convertito in legge n. 248 del 2.12.05 e
divenuto operativo in forza del D.P.C.M. n. 121 del 2007) nel merito,
occorre evidenziare che la pensione di inabilità civile è una prestazione a carattere assistenziale, introdotta dall' art. 12 L. n. 118/1971,
prevista, ricorrendo le prescritte condizioni di reddito, in favore di mutilati, invalidi civili e sordomuti di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge
(invalidi totali con accertata totale inabilità lavorativa).
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, occorre evidenziare che il
CTU, nominato nella presente fase, ha accertato con una valutazione
-
condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile con decorrenza dalla data della domanda
amministrativa (23.11.2022).
Il ricorso va, quindi, accolto. in linea con il recente pronunciamento della Sul punto va precisato che
-
Corte di Cassazione (sent. N. 6084 del 17.03.2014) il giudizio ex art. 445 bis, co.6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la
fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase '
quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento... La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di
previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A
questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica….. ove l'ente previdenziale non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento piena, ancorchè
sanitario) appunto alla verifica di tutti i requisiti non sanitari
prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una
sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre che presupporrebbe il riscontro anche deiè inammissibile la domanda
- di condanna al pagamento della prestazione requisiti socio-economici
assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13
maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.03.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di inabilità civile,
con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (23.11.2022).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. Le spese (ivi comprese quelle della procedura di a.t.p. obbligatorio) seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell CP_1 Restano
CP_2 anche le spese di c.t.u. liquidatedefinitiv amente a carico dell sia nel corso dell'a.t.p. che nel presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa
respinte, così provvede: dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti per la concessione della pensione di inabilità civile a decorrere dalla
data della domanda amministrativa (23.11.2022);
- condanna 1 CP_1 alla rifusione nei confronti della parte ricorrente delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro
3.350,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP
ed IVA come per legge, da distrarsi;
carico dell CP_1pone definitivamente e per intero a le spese di c.t.u.
liquidate nel corso del giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo.
Bari, 08.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli