Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2025 -1371
CORTE DI APPELLO di ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte di Appello di Roma, in persona del Consigliere designato dott.ssa Antonella Marrone,
a prosieguo dell'udienza di convalida odierna e all'esito della camera di consiglio del 12 marzo 2025; letti gli atti del procedimento nei confronti di Parte_1
vista la richiesta di convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 6 del dlgs 142-14 presso il CPR di Ponte Galeria, pervenuta in Cancelleria il giorno 11/03/2025 alle ore 10,42, che è stata presentata dalla Questura di Roma, Ufficio immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 142/15;
visto il decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso nei confronti della straniera prima indicata dal Prefetto di Modena il 6 marzo 2025;
visto il decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 14 TUI presso il CPR emesso nei confronti della straniera dal Questore di Modena il 6 marzo 2025, notificato all'interessato il giorno 6 marzo 2025 alle ore 20:15;
visto il verbale dell'udienza in data 10 marzo 2025 innanzi al GDP di Roma di convalida del citato decreto ex art. 14 TUI;
visto il decreto di convalida di detto trattenimento pronunciato in pari data dal Giudice di Pace;
vista la volontà della straniera di accedere alla protezione internazionale, manifestata in data 10 marzo 2025;
visto il decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 6 del dlgs 142-15 emesso in data 10 marzo 2025 dal Questore di Roma e notificato alla straniera in data 10 marzo 2025 alle ore 12,00; rilevato che il Questore – “per le circostanze di tempo e di luogo” - ha ritenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, tale domanda finalizzata unicamente a ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione tenendo anche in considerazione la sua pericolosità sociale in virtù dei precedenti di polizia e del fatto che la trattenuta risulta presente sul territorio nazionale dal maggio 2018;
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vista l'intervista della straniera, svoltasi all'udienza odierna;
vista la documentazione depositata dalla difesa;
OSSERVA
Il motivo di trattenimento involgente il pericolo di fuga non è ravvisabile.
Invero l'art. 6, co. 2, lett. d), d.lgs. 142/2015 prevede che il trattenimento possa essere disposto quando sussiste pericolo di fuga congiuntamente alla necessità di “determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento”. È, quindi, onere dell'Amministrazione procedente indicare la necessità istruttoria che richieda la presenza in loco dell'interessato. Nel provvedimento di trattenimento in esame non vi è alcuna indicazione al riguardo ed anzi l'enunciazione della strumentalità della domanda come altro motivo del trattenimento medesimo appare implicitamente escludere una necessità istruttoria di questo tipo.
Quanto alla pericolosità sociale della straniera, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la cognizione del Giudice deve avere ad oggetto l'effettiva esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale indicate nell'art 1 del
D.lvo n. 159/2011 e tale riscontro va effettuato mediante un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti o presunzioni, tenendo conto dell'attualità della pericolosità nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass.
11 gennaio 2023 n. 498; Cass. 25 novembre 2015, n. 24084; in tema cfr. pure:
Cass. 31 luglio 2019, n. 20692; Cass. 14 maggio 2013, n. 11466; Cass. 8 settembre 2011, n. 18482; Cass. 27 luglio 2010, n. 17585).
Inoltre, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. c), d.lgs. 142/2015 “Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
2 per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma
1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251“.
Sussiste nella specie tale titolo per il trattenimento.
Infatti, la donna risulta più volte denunciata in stato di libertà o arrestata per reati contro il patrimonio, anche nell'anno in corso (furto aggravato con destrezza a gennaio 2025, ricettazione il 6 marzo scorso), così come negli anni precedenti.
Ella: 1) non risulta avere stabili fonti di reddito;
2) in udienza ha reso dichiarazioni non credibili in ordine ai mezzi con i quali si sostenta
(specificamente sentita sul punto, ha dichiarato infatti di svolgere attività di collaboratrice domestica ma non è stata in grado di indicare nemmeno una persona presso cui lavorerebbe, dicendo che lavora di volta in volta presso persone diverse) oltre che anche con riguardo alla data di arrivo in Italia, che ha insistito nell'indicare nell'anno 2020, nonostante riscontri anche precedenti;
3) ha dichiarato di avere vissuto in Italia con un uomo marocchino che la avrebbe maltrattata e costretta anche a commettere i reati di cui si tratta, ma anche tale circostanza non risulta riscontrata e soprattutto appare incompatibile con la permanenza della coabitazione per anni nonostante eventuali maltrattamenti subiti;
4) ha altresì fornito diversi alias;
5) non si è mai integrata sul territorio nazionale;
6) non ha imparato la lingua italiana.
E' dunque evidente che trattasi di persona che vive di espedienti, come dimostrano i plurimi precedenti di polizia ed arresti sempre relativi a reati contro il patrimonio;
è dunque concreta e attuale la sua pericolosità, essendo stata arrestata per furto aggravato con destrezza solo due mesi fa e ultimamente denunciata per altro reato contro il patrimonio.
3 Deve altresì ritenersi la strumentalità della domanda. Infatti, la donna si trova in Italia dal 2018 (e non dal 2020, come ha insistito nel dichiarare) e non ha mai presentato domanda di protezione internazionale;
a ciò si aggiunge che tutte le informazioni relative a tale diritto le sono state fornite sin dall'ingresso nel CPR ove si trova attualmente, e solo dinanzi al Giudice di Pace ella ha proposto domanda di protezione internazionale;
è dunque plausibile che essa sia stata formulata in questa fase solo per impedire l'ulteriore corso dell'espulsione dal territorio dello Stato o, comunque, al solo fine di far cessare il trattenimento;
il racconto delle vicissitudini vissute in patria non risulta allo stato credibile ed in ogni caso è relativo a fatti che eventualmente si sarebbero verificati svariati anni fa, in un contesto familiare, senza che risulti un attuale e concreto pericolo in caso di rientro nel Paese di origine.
In Italia non risulta instaurata alcuna relazione affettiva stabile, non vi è mai stata alcuna integrazione nel tessuto sociale, non vi è stabile dimora. Di tale dato, dunque, occorre comunque tener conto in questa sede anche a fini di prognosi circa la fondatezza della sua domanda di protezione internazionale.
Alla luce della sostanziale non credibilità complessiva delle dichiarazioni oggi rese, vaghe e anche riferite a circostanze non vere come la effettiva data di ingresso nel Paese, non vi sono elementi per dire che vi sia una sofferenza psichica (la donna ha genericamente riferito di soffrire di disturbi alimentari); non risultano malattie incompatibili con il trattenimento.
La convalida del trattenimento dunque si impone, ad oggi, sotto tutti i profili indicati.
P.Q.M.
Visto l'art. 6 bis del dlgs 142-15, convalida il trattenimento.
Roma, 12 marzo 2025
Il Consigliere
Antonella Marrone
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