Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 4599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4599 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai seguenti Magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
Anna Rita Motti Consigliere rel./est.3. dr.
riunita in camera di consiglio all'udienza del 10.12.24 a seguito di trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2598/21 RG sezione Lavoro TRA rappresentata/o e difesa/o dall'avv. LOREDANA CADUTO, come in atti;
Parte 1
appellante
,Parte 2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Gemma Maresca;
E appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE n° 707/21 con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento della illegittima decurtazione effettuata dall' Parte 2 per gli anni 2011, 2012 e 2013 dal fondo ex art.9 del CCNL dell'area della dirigenza medica- veterinaria, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente sottratte nella misura indicata in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente in primo grado aveva dedotto che l' Parte 2 con provvedimento del 5 novembre 2012, avente ad oggetto la modifica del trattamento economico variabile triennale per riduzione fondi contrattuali, aveva disposto la riduzione nella misura del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico, procedendo al recupero in busta paga ( a decorrere da gennaio 2013 e fino a settembre 2018) dei relativi importi pari ad euro 7.428,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
e che tale decurtazione era illegittima in quanto l' Controparte_1 aveva ridotto per gli anni 2011, 2012 e 2013 i fondi aziendali, anche nella parte relativa al trattamento fondamentale, applicando criteri di calcolo non conformi alla legislazione nazionale ed alla normativa contrattuale ed in assenza della preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali. Il primo giudice aderendo anche alla giurisprudenza di questa stessa Corte di appello ha ritenuto che le decurtazioni operate dalla fossero legittime in quanto esecutive di specificheParte 3
Ha proposto gravame l'appellante censurando sotto vari profili la sentenza resa la quale si era riportata ad un precedente di questa corte ed aveva ritenuto la legittimità della condotta della Ha dedotto che, con il ricorso di primo grado, aveva inteso censurare le modalità di quantificazione del fondo di posizione ex art 9 C.C.N.L. poiché era stato applicato dall' Parte_2 un criterio arbitrario e non previsto dalla normativa. Si era contestata la errata applicazione del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 (legge nazionale), della Circolare del MEF n. 12 del 15.04.2011 e della Conferenza Regioni del 10/2/2011, con conseguente applicazione di un errato criterio non conforme a detto decreto. Al contrario non veniva contestata la ratio delle norme di contenimento della spesa pubblica, ma solo l'esatta applicazione delle stesse. Eccepiva, ancora, la parte appellante che l'art 9 comma 2-bis, disponendo che il fondo doveva essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, già adottava il metodo, che era quello proporzionale. Viceversa, 1' Parte 2 aveva applicato un diverso metodo non previsto legislativamente e contrario a quanto imposto dalla legge nazionale all'articolo citato. Era evidente che nessuna proporzione veniva applicata e/o effettuata, violando un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Ha osservato che il criterio adottato dalla Pt 2 era intervenuto in maniera forfettaria con il provvedimento di riduzione della variabile aziendale e con effetti immediati sulla retribuzione dei singoli dirigenti, circostanza del resto nemmeno contestata dall'azienda stessa. Invero, l' Pt 2 veva disposto in maniera arbitraria una riduzione puntuale pari al 30%, con la conseguenza di avere operato una trattenuta in busta paga identica per tutti i lavoratori e per tutti i mesi, in spregio dell'iter procedimentale previsto dalla contrattazione collettiva. Non era in discussione, dunque, la possibilità
o meno di decurtare il fondo ex art 9 C.N.N.L., ma solamente l'applicazione del criterio per la determinazione del fondo di posizione ex art 9 C.C.N.L. area dirigenza medico-veterinaria. La voce che componeva il fondo ex art 9, infatti, era la retribuzione di posizione. Invero, dalle Delibere in atti si evinceva che il fondo per il finanziamento della retribuzione accessoria era il fondo ex art 10 del CCNL SPTA e non quello ex art 9. Il giudice di primo grado, dunque, nel valutare la legittimità del provvedimento di riduzione della variabile aziendale, avrebbe dovuto prendere in considerazione le norme del CCNL area medico veterinaria e del CCNL 8 giugno 2000, che all'art. 39 stabilivano che la retribuzione di posizione era una componente del trattamento economico dei dirigenti, che la stessa era collegata all'incarico agli stessi conferito in relazione alla gradazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 del CCNL del 5 dicembre 1996 e che l'art 55 comma 6 del CCNL del 5 dicembre 1996 stabiliva che la componente variabile della retribuzione di posizione era determinata in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni ed in conformità della tipologia degli incarichi affidati. Quindi, il giudice non aveva tenuto conto dei criteri determinati dal CCNL legittimando un comportamento non conforme ai dettati normativi senza alcuna motivazione. Evidenziava, infine, la appellante che l' Parte_2 avrebbe prima dovuto rideterminare i parametri delle graduazioni delle funzioni in concertazione con le OOSS di categoria e poi effettuare la revoca e/o modifica della delibera di determinazione delle graduazioni ed infine eventualmente effettuare le decurtazioni sulla variabile aziendale, in virtù dei nuovi parametri attribuiti.
La Pt 2 costituitasi ha dedotto, per contro, di avere dato dovuta esecuzione a quanto disposto dal Decreto regionale n. 63/2010, finalizzato all'ottenimento dei risparmi di spesa imposti dalla legislazione primaria. Ha, con varie argomentazioni, chiesto il rigetto del gravame. La controversia è decisa alla presente udienza a seguito del deposito di note di trattazione scritta, sulla scorta della ragione più liquida, principio ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5-, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme Sez. 5
-,Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 14/03/2019), n.7307). L'appello va accolto.
Invero sulla questione di diritto sottesa alla decisione della controversia, già esaminata da altri collegi di questa Corte di appello favorevolmente ( per tutte sent. 3784/22 la cui motivazione si fa propria anche ai sensi dell'art, 118 disp.att. cpc), si è pronunciata la Suprema Corte, tra l'altro con sentenza n. 32557/23.
Così si è espressa la Cassazione: “...12. Nella fattispecie in esame trova applicazione il D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 2-bis, in ragione del quale, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, la Parte 2 disponeva la riduzione nella misura del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico per la dirigenza medica e veterinaria, fino alla revisione della graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti medici. 13. In aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", l'art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all'importo dell'anno 2010 (comma 2-bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio (si v., Cass., n. 6930 del 2021).Tali norme costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che si applicano a tutte le Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n. 5138 del 2022). 14. Il Giudice delle Leggi ha più volte affermato che nell'ambito dell'impiego pubblico privatizzato l'autonomia collettiva può venire compressa o, addirittura, annullata nei suoi esiti concreti e ciò non solo quando introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dalla legge, ma anche quando sussista l'esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali (sentenze n. 219 del 2014, n. 40 del 2007, n. 393 del 2000, n. 143 del 1998, n. 124 del 1991, n. 34 del 1985, sentenza n. 178 del 2015, sentenza n. 169 del 2017, come illustrato da Cass., n. 5138 del 2022). Si è comunque precisato (sentenza n. 65 del 2016) che il meccanismo legislativo dei tagli lineari non impone di effettuare riduzioni di identica dimensione in tutti i settori, ma di intervenire in ciascuno di questi, limitandosi ad individuare un importo complessivo di risparmio e lasciando alle Regioni il potere di decidere l'entità dell'intervento in ogni singolo ambito. 15. Le disposizioni statali di contenimento della spesa relativa al personale delle Amministrazioni pubbliche hanno superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte Cost. n. 200 del 2018 e la giurisprudenza richiamata in motivazione) e soltanto il regime di sospensione della contrattazione collettiva, di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 17, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo ma, unicamente, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 178 del 2015. Con quest'ultima decisione la Corte ha osservato, quanto al D.L. n. 78 del 2010, che lo stesso "risponde all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato" ed ha conseguentemente escluso l'ipotizzata violazione dell'art. 36 Cost., comma 1, e art. 39 Cost., comma 1, "in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non e', nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato" (Cass., n. 5138 del 2022, cit.). 16. Dunque, dell'art. 9, comma 2-bis del medesimo Decreto-Legge prevede: "A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (...)". Il trattamento accessorio è tradizionalmente collegato alla posizione di lavoro e alla produttività. 17. Il dato testuale contenuto nell'art. 9, comma 2-bis, attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite delle risorse disponibili deve essere dunque "cristallizzato" nell'importo corrispondente a quello dell'anno 2010. Il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre ulteriormente le risorse, già cristallizzate al 2010, attraverso la riduzione del numero dei dirigenti in servizio che determina la automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse. Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal servizio, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei dirigenti cessati dal servizio, gravanti sui Fondi contrattuali dell'Area negoziale della dirigenza medica e veterinaria, devono essere decurtate in relazione alle stesse (si v., Cass. 6930 del 2021, paragrafi 55-61). Diversamente, come già affermato dalla sentenza da ultimo richiamata e dal Procuratore Generale, si avrebbe l'aumento della consistenza delle risorse, atteso il minor numero di lavoratori, rispetto all'anno 2010, così venendo disattesa la lettera della norma e la sua finalità di risparmio della spesa pubblica. 18. Per dare attuazione alla previsione "ridotto in misura proporzionale" e quindi al criterio indicato dal legislatore, l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente.
Contrasta con la lettera della norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla Pt 2 in misura del 30%. 19. E' indubbio che, se non si sia proceduto ad applicare la "cristallizzazione" al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del Fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto. Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30% della quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa S.C. (Cass. n. 6930/2012 cit., punto 64), "il trattamento economico complessivamente goduto... non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius". In mancanza di una tempestiva applicazione della regola di cui all'art. 9, comma 2-bis cit., l'operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso: - il ricalcolo dei Fondi secondo il disposto dell'art. 9, comma 2-bis, depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
- il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;
- la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico;
- la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire. Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei Fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 e dunque si tratta di pretesa che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario. Viene in rilievo, infatti, la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via del tutto incidentale;
come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite (in fattispecie relativa al pagamento delle differenze arretrate in relazione alla quote residue di fondi contrattuali) il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base delle richieste avanzate, non necessita per assumere consistenza della rimozione provvedimenti di macro-organizzazione (Cass., S.U., n. 33365 del 2022). Potrà semmai essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo a base gli importi della componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza tra il primo importo ed il secondo essendo quanto la aveva in ipotesi diritto a recuperare sulla base di una corretta applicazione della normativa. E' dunque su tali basi che si deve procedere alla valutazione dell'esistenza o meno di un dare-avere tra le parti. 20. Non può poi dirsi che come ritenuto dal giudice di prime cure - a giustificare il taglio del 30% possa addursi un generico intento di rivedere le graduazioni. La revisione delle graduazioni in sé riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i Fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e dunque non ha a che vedere con l'ammontare di tali Fondi. L'attuazione di una revisione postula di regola l'avvio di un procedimento identico a quello di originaria graduazione (art. 51, cit., comma 3), se del caso con fissazione di una data ex tunc da cui far decorrere tale rideterminazione. Ma se anche si volesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa dell'iter proprio delle nuove graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di un tale necessità di revisione dell'assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione. Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei Fondi che sta Part alla base del taglio a forfait del 30% per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla . 21. La Corte d'Appello, pur avendo correttamente ritenuto legittima la riduzione delle risorse disposta dal D.L. n. 70 del 2010, art. 9, comma 2-bis, ha ritenuto che non sia stata corretta la modalità della riduzione del trattamento accessorio variabile, operata attraverso una trattenuta percentuale del 30%, ma ha poi calcolato il dovuto prendendo a base quanto erogato fino al novembre 2012 e quanto erogato dopo quel mese, determinando la differenza, ma senza mostrare di avere considerato l'avvenuta riduzione dei Fondi per effetto delle cessazione dal servizio, profilo che va viceversa verificato per avere certezza di una corretta determinazione del dare-avere. 22. Pertanto la sentenza di appello deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che nella decisione della controversia si atterrà ai principi sopra indicati, eseguendo le necessarie verifiche contabili. ...".
ParteLA Suprema Corte, dunque ha ritenuto legittimo il taglio ma ha ritenuto al contempo illegittimo il taglio lineare operato dalla
In definitiva deve trovare applicazione l'art. 9, comma 2bis, del d.l. n. 78/2010 secondo cui "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. Ma la variazione delle consistenze medie del personale avrebbe dovuto essere operata in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio con l'utilizzazione di un valore identico per ogni unità di personale, senza riferirsi allo specifico trattamento individuale goduto, come del resto esplicitamente indicato nella circolare n. 12/2011 del CP_2 a norma è, infatti, chiara nel prevedere che, per il quadriennio in questione, il "tetto" (costituito dal divieto di superare l'importo dell'anno 2010) e la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio riguardano "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale", non contenendo alcun riferimento al trattamento fondamentale dei dipendenti pubblici, né altre locuzioni che consentano di estenderne l'applicabilità anche ad esso. Nel medesimo art. 9, al comma 1, è previsto un limite per il trattamento economico dei dipendenti pubblici, e dalle parole e dalle espressioni ivi utilizzate è chiaramente evincibile l'applicabilità del detto limite anche al trattamento economico fondamentale. È infatti previsto che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010...". Ciò a dimostrazione del fatto che, laddove il legislatore ha inteso imporre una soglia non superabile sia per il trattamento accessorio che per quello fondamentale (nel comma 1°, introducendo il “tetto" per detti trattamenti economici) lo ha previsto chiaramente, mentre con riferimento alle misure di contenimento delle risorse stanziate annualmente ha precisato che esse si riferiscono al trattamento economico accessorio.
La ratio della norma, di contenimento della spesa pubblica, è dunque soddisfatta dal “tetto" imposto all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, che, nel quadriennio 2011- 2014, non può superare l'importo del 2010.
Viceversa, il criterio adottato dalla Pt 2 risulta contrastante con la lettera della legge primaria, essendo intervenuto in maniera forfettaria e con effetti immediati sulla retribuzione dei singoli dirigenti, circostanza del resto nemmeno contestata dall'azienda stessa. Invero, in luogo di una riduzione proporzionale, la Pt 2 ha disposto in maniera arbitraria una riduzione puntuale pari al 30%, con la conseguenza di avere operato una trattenuta in busta paga identica per tutti i lavoratori e per tutti i mesi nell'importo di € 31,37 corrispondente precisamente al 30% della retribuzione di posizione variabile aziendale, in maniera da ridurla dall'importo di € 104,56 corrisposto fino al novembre 2012 fino a quello di d€ 73,19 nei mesi successivi. Il primo giudice, dunque, avrebbe dovuto esaminare la domanda verificando, come richiesto dal ricorrente, la corretta quantificazione del trattamento economico variabile aziendale. Erroneamente, dunque, la sentenza di prime cure non ha esaminato la legittimità della decurtazione lineare operata dalla Pt 2 e non ha tratto da ciò le opportune conseguenze in ordine alla correlata erroneità delle trattenute effettuate sulla retribuzione della lavoratrice in dipendenza dell'illegittimo criterio adottato. In questa sede, perciò, anche tenuto conto della vetustà della causa, il collegio ha ritenuto la necessità di nominare un consulente tecnico al fine di verificare la corretta applicazione della normativa secondo i criteri che la stessa Suprema Corte ha indicato;
e soprattutto al fine di verificare quanto dedotto in termini di quantum dal ricorrente, anche tenuto conto della carenza di deduzioni incisive da parte della
All'esito delle operazioni peritali il consulente tecnico ha ritenuto corretti i calcoli operati dal ricorrente sin dal primo grado e che in definitiva Parte 4 nell'effettuare la riduzione del 30% non ha indicato come ha operato la quantificazione del Fondo di posizione ex art. 9 C.C.N.L.., dunque ha affermato che part non è neanche possibile stabilire la correttezza dell'importo della 66 variabile aziendale che l' ha decurtato, evidenziando ancor una volta che il ricorrente non ha discusso della possibilità o meno di decurtare il fondo ex art. 9 C.C.N.L. Forse l' avrebbe dovuto produrre le modalità di calcolo del Fondo o gli elementi utili per consentire alla scrivente la quantificazione dello stesso nel rispetto del quesito peritale.” 66Va detto che il consulente stesso aveva ben chiarito che “... L' Parte_2 in base al Decreto n°
63/2010, applicava la decurtazione degli interi importi corrispondenti alla remunerazione del personale cessato per quiescenza, senza prevedere il recupero delle somme né per la sostituzione per gli incarichi che devono essere riassegnati né per il passaggio obbligatorio di remunerazione al raggiungimento del 5° anno di anzianità. Orbene, è evidente che il Decreto Regionale n° 63/2010 del Sub Commissario ad Acta, applicato per gli anni 2010, 2011, 2012 ha dettato disposizioni alle CP 3 della Regione difformi a quanto stabilito nella L. 122/2010 poiché: a) ha applicato la decurtazione sull'intero importo remunerativo del personale cessato e non per la variazione percentuale delle consistenze medie di personale negli anni di riferimento, così come previsto dall'art 9 bis della citata legge;
b) non ha previsto il recupero delle somme per gli incarichi da dover riassegnare;
c) non ha previsto il recupero delle somme necessarie per la remunerazione dei passaggi di incarichi > di 5 anni di anzianità. Ciò trova conferma in quanto ha stabilito la Conferenza Delle Regioni e delle Province Autonome nel Documento 10 Febbraio 2011 integrato il 13 Ottobre 2011: "Interpretazione delle disposizioni del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n° 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Provincie autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella Legge 30 Luglio 2010, n° 122" al medesimo paragrafo C, a pag. 7, al 2° periodo del punto 3) rubricato “determinazione del quantum da ridurre” le parole “per le unità di personale cessate, al netto delle assunzioni programmate" sono sostituite dalle seguenti: “per l'entità numerica di riduzione nell'anno del personale in servizio, al netto di eventuali unità ancora da assumere di competenza”, e ciò, proprio al fine di armonizzare le modalità di decurtazione dei fondi contrattuali nelle AA.SS.LL. stabilite con l'emanazione del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, con cui si disponeva, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, la riduzione dei Fondi a seguito del blocco del turn-over. La Regione Campania, invece, solo per l'anno 2013, con un nuovo Decreto del sub Commissario n° 23 del 15.03.2013 dettava disposizioni per la determinazioni dei fondi anno 2013 modificando il precedente decreto n. 63/2010 riconoscendo la applicazione delle modalità indicate nel punto a) ovvero il calcolo della decurtazione sulla variazione percentuale delle consistenze medie di personale negli anni di riferimento, così come previsto dall'art 9 bis della citata legge ma non contemplando i punti b) e c) e soprattutto pur facendo riferimento alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, il cui atto è riferito agli anni 2011-2012-2013, ne ha disposto la applicazione solo per 2013, con riduzione delle risorse destinate a finanziare la variabile aziendale degli incarichi dirigenziali e conseguente diminuzione annuale del trattamento economico del personale dirigenziale, senza che i loro incarichi siano stati modificati. La scrivente CTU rileva che l'unico criterio di calcolo condivisibile sia quello esposto dal ricorrente, qui di seguito riportato...". Orbene la Corte a questo punto deve condividere pienamente le conclusioni cui è giunto il ctu sorrette da ampia ed esaustiva motivazione e da retto criterio.
Ciò anche in applicazione del principio processuale dell'onere della prova per cui cede a carico della Pt 2 he chiede in restituzione somme il cui computo richiede un complesso meccanismo di calcolo- dedurre e provare la correttezza del calcolo effettuato, a fronte delle puntuali e specifiche ricorrente.contestazioni del rico A detto onere la come bene emerge dagli atti e dalla consulenza espletata, si è sottratta.
Sulla scorta di tutto quanto sinora detto in questa sede va accertato che criterio utilizzato dall'azienda è certamente illegittimo e non consentiva alla Pt 2 di operare le disposte trattenute, che, in quanto appunto illegittimamente computate, devono essere rimborsate nella medesima misura indicata dal ricorrente.
Anche se ciò non significa, va detto, che nessun intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione del ricorrente, da compiersi secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro - dunque allo stesso ben noto- con riferimento alla annualità 2013 ( come evidente anche dalla disposta CTU).
Dunque, dovrà essere cura dell'azienda conformarsi ai principi posti dal d.l. n. 78/2010 operando le corrette decurtazioni nel rispetto della normativa primaria, anche all'esito della mai disposta graduazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, nel quale sono indicati i parametri in base ai quali le aziende provvedono alla attribuzione ad ogni posizione dirigenziale di un valore economico previa informazione alle rappresentanze sindacali. Ovviamente ciò richiede un intervento diverso rispetto a quello oggetto di giudizio.
In conclusione, l'appello deve essere accolto, secondo quanto risultante dalla motivazione esposta. Parte La deve, pertanto, essere condannata al pagamento in favore del Pt 1 della somma di € 7.428,86 oltre interessi al saggio legale, ed eventuale maggior danno, ex art. 16 della legge 412/1991 dalla maturazione dei crediti al saldo.
In tal senso l'appello va accolto. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo con attribuzione.
Le spese di consulenza tecnica sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità del computo delle somme decurtate, condanna la Parte 2 al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 7.428,86 oltre interessi al saggio legale, ed eventuale maggior danno, ex art. 16 della legge 412/1991, dalla maturazione dei crediti al saldo;
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in
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euro 2540,00 per il primo grado ed euro 2906,00 per il grado di appello, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
Liquida le spese di CTU con separato decreto.
Così deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.24
Il Consigliere. Est. Il Presidente