Ordinanza cautelare 20 gennaio 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 13/10/2025, n. 6680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6680 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06680/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06565/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6565 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
a) del provvedimento della Prefettura di Caserta prot. n. SS di emissione della informativa ostativa antimafia in uno alla relativa comunicazione prot.n. SSche parimenti si impugna;
b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare dei verbali del GIA del 19.07.2024 e del 11.10.2024, non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi integrativi; c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo, non menzionati né conosciuti; d) ove e per quanto lesiva della nota prot. n. SS avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92 comma 2 bis del d.lgs. 159/2011; e) ove e per quanto lesivo del verbale di audizione del 16.9.2024; f) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti ovvero integrativi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SSil 19/3/2025:
per l’annullamento:
- dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Caserta e del Ministero dell'Interno e dell’Anac-Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. RA RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – SSesercente attività di acquisto e vendita di immobili anche provenienti da aste giudiziarie, ha impugnato, con il ricorso così come integrato dai successivi motivi aggiunti (dep. il 19/3/2025), unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, l’informativa antimafia della Prefettura di Caserta prot. n. SS emessa in esito all’istanza di aggiornamento presentata il 5.4.2024 dalla società ricorrente, già attinta da interdittiva n. SS da parte della medesima Autorità.
2. – I principali elementi di controindicazione individuati nel provvedimento interdittivo “originario” (n. SS) – impugnato con ricorso respinto da questo T.A.R. (Sez. I, n. 5866/2024) al quale ha fatto seguito, in appello, l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 531/2025) nella quale sono stati ritenuti, di contro, “ meritevoli dell’approfondimento di merito i profili di attualità del giudizio di permeabilità mafiosa e della mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ” – riposano, in primo luogo, sulla valorizzazione dell’intensità del legame parentale dei soci, i sigg. SS fratelli, con il padre, sig. SS, sul cui conto l’istruttoria ha disvelato situazioni di contiguità e collusione con ambienti della criminalità organizzata di stampo mafioso, come emerso dagli atti relativi al procedimento penale (successivamente archiviato) R.G.N.R. n. SS, nel quale è risultato indagato della Procura della Repubblica D.D.A. di Napoli, essendo stato indicato da collaboratori di giustizia come referente dei “clan” SS, attivi nel settore delle aste giudiziarie incardinate presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
2.1. – Ulteriore elemento di permeabilità della società ricorrente è stato individuato dalla Prefettura nel contenuto delle conversazioni telefoniche intervenute nel 2014-2015 traSSe SS, nipote del noto capo clan SS e con SS segnalato per i reati ex artt. 416-bis c.p. e 12 quinquies, ritenuto soggetto vicino al clan camorristico SSincentrate sulla vendita di immobili.
2.2. – Valenza indiziaria, inoltre, è stata ascritta alla circostanza che SSeSS, unitamente al fratello SSe alla madreSS, sono altresì soci di “ SS ” S.r.l., attinta da informazione interdittiva antimafia del 24/03/2023 e, ulteriormente, ai rapporti di cointeressenza tra il sig.SS e il sig. SS già vicesindaco del Comune di Sparanise (il cui consiglio comunale è stato sciolto, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000) nonché amministratore unico e socio unico di “SS, pure destinataria di informazione interdittiva antimafia del 06/02/2023, nella cui compagine sociale figurava per l’appuntoSS, prima dell’alienazione delle quote (pari al 90% del capitale sociale) al cit. sig. SS
3. – Ciò posto, con l’odierno gravame la società ricorrente lamenta, in estrema sintesi, che la Prefettura di Caserta non avrebbe “ in alcun modo aggiornato l’istruttoria (così come previsto dalla legge) attestandosi in una sorta di passiva insistenza su elementi orami risalenti e non più attuali così ponendo in essere un operato evidentemente viziato ” (ricorso, p. 6), fondandosi l’impianto motivazionale dell’interdittiva, a suo avviso, sull’omissione di un giudizio complessivo ed attualizzato sul rischio di permeabilità mafiosa, anche in relazione alla mancata concessione della misura di cui all’art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011, rispetto alla quale mancherebbe qualsivoglia motivazione in ordine alla (ritenuta) continuità ovvero alla occasionalità del rischio infiltrativo.
3.1. – La Prefettura, secondo quanto dedotto in ricorso, non avrebbe adeguatamente valutato il provvedimento con cui la posizione diSSè stata archiviata nell’ambito del procedimento penale n. SSpendente innanzi al Tribunale di Napoli e, inoltre, mancherebbe, nell’interdittiva, qualsivoglia indicazione o riferimento in ordine alle modalità con cui il sig.SSpotrebbe influenzare, per conto della criminalità organizzata, la gestione della società ricorrente ovvero dei propri familiari soci e dipendenti della stessa (considerando che non risulta convivente con il figlio AE, titolare dell’99.25% del capitale sociale, che vive autonomamente con il proprio nucleo familiare nel Comune di Vitulazio).
3.2. – Ulteriori deficit del giudizio prognostico articolato dalla Prefettura in sede di aggiornamento – obietta la società ricorrente – andrebbero individuati nella mancata enucleazione di elementi indiziari che valgano a comprovare la sussistenza delle necessarie caratteristiche di attualità e concretezza del pericolo di condizionamento mafioso, a maggior ragione in sede di aggiornamento ex art.91 comma 5, d.lgs. n. 159/2011, considerata, in particolare, la risalenza temporale (2013) delle condotte valorizzate a fini inferenziali nel provvedimento, ivi comprese le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; queste ultime, in particolare, sottolinea ancora la ricorrente, sarebbero da ritenere inattendibili (sul punto richiama la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 13.3.2019, nonché l’ordinanza del 16.7.2021 del Tribunale del Riesame di Napoli, che hanno ritenuto le dichiarazioni rese da SS“ decisamente inutilizzabili per carenza di credibilità intrinseca ed estrinseca ”).
4. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha ampiamente controdedotto ai rilievi censorei contenuti in ricorso, del quale ha chiesto la reiezione per infondatezza.
5. – Con ordinanza della Sezione n. 138/2025 è stata respinta l’istanza di tutela cautelare, viceversa accolta dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 778/2025) “ ai soli fini di una sollecita fissazione del merito ”.
6. – All’udienza pubblica del 25 giugno 2025, in vista della quale la società ricorrente e il Ministero dell’Interno hanno depositato memorie e documenti – in particolare la ricorrente ha depositato il decreto con il quale la Corte di Appello di Napoli, Sez. Misure di Prevenzione (in riforma del decreto n. SSdel Tribunale di S.M.C.V.) ne ha disposto l’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 –, la controversia è stata discussa e introitata in decisione.
7. – Il ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti, merita accoglimento, rivelandosi fondato il lamentato difetto di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza, da parte della Prefettura, dei presupposti applicativi del regime preventivo meno afflittivo di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011.
8. – L’Autorità prefettizia non ha fatto buon governo dei propri poteri laddove ha disposto tout court l’emanazione del provvedimento interdittivo senza fornire, tuttavia, una specifica e valida motivazione a fondamento della ipotizzata attualità e del carattere continuativo e strutturale del pericolo di condizionamento al quale risulterebbe esposta la società ricorrente.
8.1. – Si è di recente precisato, in materia di ambito dell’istruttoria cui è chiamato il Prefetto in sede di aggiornamento di una precedente informativa interdittiva, che “ nell’attuale assetto caratterizzato dal dovere del Prefetto di vagliare anche gli spazi di applicabilità delle meno afflittive misure di cui all’articolo 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, debba predicarsi la sussistenza in questi casi di un maggior onere motivazionale, non essendo sufficiente ridurre l’assolvimento di tale onere al solo rinvio alla persistenza degli elementi indiziari posti a base dell’originaria informativa ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 5956/2025).
Date le superiori premesse, ritiene il Collegio che nella fattispecie dedotta il provvedimento impugnato non risulti conforme all’indicato parametro normativo.
8.2. – La motivazione resa sul punto – “[…] dalle riferite risultanze emerge un pericolo di infiltrazione mafiosa univoco, concreto, attuale e riconducibile a condotte e rapporti qualificati, continuativi, stabili, non episodici e, quindi, non integranti il requisito dell'occasionalità dell'agevolazione richiesto dall'art. 94-bis del D.Lgs. n. 159/2011, ai fini dell'adozione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa […] le cointeressenze economiche tra i soci, l'amministratore della Società e soggetti contigui a clan camorristici sono diffuse e stabili e, pertanto, impediscono, in una prospettiva dinamica, una prognosi di decontaminazione mafiosa della società in esame e di riallineamento con il contesto economico sano, mediante l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa ” – risulta carente rispetto allo standard sopra delineato, risultando fondata su un’enunciazione di principio, che non dà conto di alcuna effettiva attualizzazione della valutazione di permeabilità criminale della società e, inoltre, configura come certe e assodate “ cointeressenze economiche tra i soci, l'amministratore della Società e soggetti contigui a clan camorristici […] diffuse e stabili ” che, di contro, necessiterebbero di essere adeguatamente supportate con elementi indiziari di riscontro, non menzionati, ulteriori rispetto al mero dato parentale.
8.3. – Fa difetto, ad avviso del Collegio, l’esplicitazione, nel provvedimento impugnato – al di là, come detto, della formula stereotipata e meramente assertiva ivi contenuta – di ragioni concrete e specifiche sulla cui base è stata ritenuta sussistente una situazione di cointeressenza e di contiguità della società ricorrente con ambienti camorristici avente natura continuativa e stabile, non episodica e di carattere strutturale, nella sostanza inquadrabile in termini di etero-direzione (per il tramite del padre dei soci).
8.4. – L’esclusione, nella specie, da parte della Prefettura, della configurabilità a carico della società ricorrente di un contributo agevolativo solamente episodico e occasionale, non appare idoneamente supportata, dunque, sul piano motivazionale e prima ancora istruttorio, assumendo rilevanza, in senso contrario, elementi trascurati o indebitamente svalutati nell’analisi prefettizia e rappresentati dalla società ricorrente nell’istanza di aggiornamento, quali, in particolare: la risalenza degli elementi contaminanti; la mancanza di sviluppi processuali negativi nei confronti diSS(mai processato e incensurato), al quale soltanto sarebbe imputabile l’ipotizzata “ contaminazione ” camorristica della società; l’estraneità di quest’ultimo alla compagine sociale e amministrativa della società e l’assenza di relazioni di convivenza con i figli e unici soci (questi ultimi incensurati, a carico dei quali non risultano precedenti penali e nemmeno controlli di polizia o frequentazioni con pregiudicati); la circostanza che la società istante si sarebbe dotata di adeguati modelli organizzativi e di controllo; la dedotta inattendibilità delle dichiarazioni rese circa dieci anni fa da collaboratori di giustizia in ordine alla vicinanza tra il predettoSSe il OS SS (morto nel 2018 in regime di 41 bis), che troverebbe sostegno nella cit. sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 13/3/2019; la mancata considerazione del fatto che i figli del OS SShanno ottenuto la liberatoria antimafia e che SSè stato assolto in sede penale e che la SSha ottenuto la liberatoria antimafia.
8.5. – Non risulta assolto, in definitiva, l’onere di compiuta indicazione dei fattori ritenuti ostativi all'attuabilità del percorso di bonifica che costituisce l’essenza dell'istituto della prevenzione collaborativa, desunti dalla sola prospettazione della “ base familistica ” della società e dalla presunzione della continuativa e strutturale soggezione di quest’ultima, di fatto, all’influenza e alla direzione del padre dei soci, soggetto controindicato.
9. – Risulta dunque fondato, nei termini sopra precisati, assorbito quant’altro, il motivo di gravame che deduce l’insufficienza, sul punto, del vaglio compiuto dall’Autorità prefettizia, con conseguente vizio istruttorio e motivazionale dell’interdittiva, e, per l’effetto, annullamento per tale ragione del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza.
10. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della specificità e della delicatezza della materia che forma oggetto di controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, così come integrato da motivi aggiunti (dep. il 19/3/2025), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Prefettura di Caserta prot. n. SS di emissione della informativa ostativa antimafia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone egli enti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
EP IT, Presidente FF
RA RE, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RE | EP IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.