TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1742/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. M. Rossini
e
CP_1
rappresentat dall'avv. M. Polita
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 460/24
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'importo maturato a titolo di TFR è incontestato e sono infondate le eccezioni di parte opponente in quanto:
o la somma deve essere corrisposta al lordo (salvi i rapporti tra le parti e l'Amministrazione finanziaria: v Cass.21010/13, 23426/16), dal quale non possono essere detratte trattenute fiscali di cui non è stato provato (e nemmeno dedotto) l'effettivo versamento;
o nessun accordo di rateazione è stato prodotto, e in ogni caso lo stesso debitore ammette di non aver rispettato le scadenze asseritamente pagina 1 di 2 concordate per «difficoltà finanziarie» con ciò evidenziando l'applicabilità dell'art.1186 cc, il quale non impone alcuna previa costituzione in mora o comunicazione formale di decadenza.
2. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONFERMA il decreto ingiuntivo, disponendone l'esecutività.
CONDANNA la Società opponente al pagamento, in favore di delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.
Ancona, 22/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1742/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. M. Rossini
e
CP_1
rappresentat dall'avv. M. Polita
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 460/24
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'importo maturato a titolo di TFR è incontestato e sono infondate le eccezioni di parte opponente in quanto:
o la somma deve essere corrisposta al lordo (salvi i rapporti tra le parti e l'Amministrazione finanziaria: v Cass.21010/13, 23426/16), dal quale non possono essere detratte trattenute fiscali di cui non è stato provato (e nemmeno dedotto) l'effettivo versamento;
o nessun accordo di rateazione è stato prodotto, e in ogni caso lo stesso debitore ammette di non aver rispettato le scadenze asseritamente pagina 1 di 2 concordate per «difficoltà finanziarie» con ciò evidenziando l'applicabilità dell'art.1186 cc, il quale non impone alcuna previa costituzione in mora o comunicazione formale di decadenza.
2. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONFERMA il decreto ingiuntivo, disponendone l'esecutività.
CONDANNA la Società opponente al pagamento, in favore di delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.
Ancona, 22/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2