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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/09/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1471/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Udienza dell'8 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, richiamato il provvedimento di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dall'appellante, visto l'art. 437 c.p.c. si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede al deposito della sentenza tramite l'applicativo
“Consolle del Magistrato”.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1471 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
T R A
(C.F ) nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Galleria Umberto I, n. 83 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio De Luca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
U.T.G. ; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: APPELLO OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza dell'8 settembre 2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 22 l. 689/81 depositato l'11.08.2020, il sig. ha proposto, Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Cassino, opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. prot. PROT.:
00011202, per un importo pari ad € 365,80, relativa ad una infrazione al Codice della CP_2
Strada commessa nel maggio 2017. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 204 co. 2 d.lgs. n. 285/1992, essendo stata l'ordinanza adottata in data 12.03.18 e notificata soltanto in data 8.07.20, e dunque oltre il termine di 150 giorni prescritto dalla norma;
2) pagina 2 di 6 l'illegittimità del provvedimento impugnato per omessa motivazione in violazione dell'art. 3 l. 241/90;
3) la nullità dell'ordinanza opposta per mancanza di sottoscrizione del responsabile del procedimento amministrativo;
4) la fondatezza dell'opposizione in assenza di prove sufficienti circa la responsabilità dell'opponente, ai sensi dell'art. 6 comma 11 d.lgs. n. 150/2011. Ha concluso, quindi, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza opposta, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
Con sentenza n. 743 del 12.10.2021 e depositata il 19.10.21, il Giudice di Pace di Cassino ha rigettato il ricorso e confermato l'atto impugnato, con compensazione delle spese di lite.
1.1. Il sig. ha proposto appello avverso la predetta sentenza lamentando l'erroneità della Parte_1 decisione nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto eccessivamente generiche, pretestuose e strumentali le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'opposizione. In particolare,
l'appellante ha dedotto di aver contestato, in maniera circostanziata e specifica, la violazione e falsa applicazione dell'art. 204, co. 2 d.lgs. 285/1992, che imporrebbe agli uffici della di notificare CP_1
l'ordinanza ingiunzione entro un determinato termine. Ciò posto, si è riportato ai motivi articolati nel giudizio di primo grado, in particolare: A) alla violazione e falsa applicazione del citato art. 204, co. 2;
B) alla violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 7.8. 1990 n. 241, per difetto di motivazione e violazione delle norme del giusto procedimento. Ha inoltre lamentato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della , rimasta contumace anche nel giudizio di primo Controparte_1 grado, in ordine alla responsabilità dell'opponente. Tanto esposto, ha concluso chiedendo di
“…accogliere il presente atto e riformare totalmente, per i motivi suddetti, l'impugnata sentenza n.
743/2021 del Giudice di Pace di Cassino, in persona della Dott.ssa Raffaella Trovini, relativa al giudizio avente n. 1596/2020 R.G., del 12.10.21 e depositata in data 19.10.2021, e per l'effetto dichiarare ammissibile la domanda di opposizione proposta dalla parte appellante ex art. 22, 23 e ss.
L. 689/81. 2. Conseguentemente, nel merito, dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, annullare
l'ordinanza-ingiunzione opposta, per i motivi esposti nel primo grado di giudizio.
3. Con vittoria di onorari, diritti e spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito”.
La non si è costituita in giudizio e, accertata la regolarità della notificazione Controparte_1 dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza, ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 6 All'udienza cartolare dell'8 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha trattenuto la causa in decisione, provvedendo al deposito telematico della sentenza.
***
2. L'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2.1. Orbene, l'art. 204 Cod. St. al comma 1 dispone che: “1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti”.
Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'opposizione amministrativa, il Prefetto, nel ritenerla infondata, adotti l'ordinanza ingiunzione, trova applicazione il disposto di cui al comma 2 della citata disposizione, alla stregua del quale: “L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 20”.
Occorre, a questo punto, soffermarsi sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di 150 giorni previsto dall'art. 204 C.d.S. per la notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Al riguardo si rileva che la Suprema Corte nella pronuncia n. 14562/2013 ha affermato che: “il novellato art. 204, comma 2 stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione debba essere notificata entro il termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, introduce una innovazione che non può che avere analogo significato sollecitatorio, venendosi a gravare il Prefetto dell'obbligo di far in modo che la notifica del proprio provvedimento avvenga entro un determinato termine, il quale, pur non essendo perentorio in mancanza di espressa previsione di legge, deve considerarsi tuttavia requisito di legittimità della attività sanzionatoria in materia di violazioni delle prescrizioni al C.d.S.” e ha concluso che
“erroneamente il Tribunale ha ritenuto irrilevante il mancato rispetto del termine di centocinquanta pagina 4 di 6 giorni dalla emissione del provvedimento senza che lo stesso fosse avviato alla notifica, incorrendo in un'erronea perimetrazione dell'ambito applicativo dell'art. 204 predetto.” Tale principio è stato ribadito nella più recente pronuncia n. 7936/15 nella quale la Suprema Corte ha statuito che: “Sulla questione degli effetti della mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione nei termini di cui all'art. 204 C.d.S., questa Corte, anche di recente, ha chiarito che "in materia di sanzioni amministrative, l'art. 204 C.d.S., comma 2, come modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 214, stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, grava il prefetto del rispetto di un termine che ... pone un requisito di legittimità dell'attività sanzionatoria in materia di violazioni del codice della strada" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 14562 del 10/06/2013, Rv. 626592). La Corte con tale sentenza ha condivisibilmente rilevato che "le profonde modifiche apportate alla L. n. 285 del 1992, artt. 203 e 204, con D.L. n. 151 del 2003, poi convertito in L. n. 214 del 2003, hanno determinato l'adozione di termini espressamente qualificati come "perentori" per la trasmissione, da parte del
Prefetto, del ricorso all'ufficio accertatore per l'istruttoria della pratica e per la risposta da parte del responsabile di detto ufficio (art. 204, comma 1 bis, in relazione alla citata L. n. 285 del 1992, art. 203, commi 1 bis e 2)", sicchè "il novellato dell'art. 204, comma 2, stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione debba essere notificata entro il termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, introduce una innovazione" che grava "il Prefetto dell'obbligo di far in modo che la notifica del proprio provvedimento avvenga entro un determinato termine, il quale... deve considerarsi requisito di legittimità della attività sanzionatoria in materia di violazioni delle prescrizioni al c.d. C.d.S.” e ha precisato ulteriormente che: “Questa Corte ha, quindi, chiarito la specificità della normativa dettata dall'art. 204 C.d.S., rispetto alla L. n. 689 del 1981, art. 18, in relazione alla quale si registra un diverso orientamento sul termine. In tal senso anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19577 del 10/09/2009”.
Alla luce dei principi affermati negli arresti richiamati, che si condividono, discende che la notificazione dell'ordinanza ingiunzione effettuata oltre il termine di 150 giorni previsto dall'art. 204
C.d.S. comporti l'illegittimità dell'attività sanzionatoria, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione risulta essere stata emessa dal Prefetto in data 12 marzo 2018, come da data apposta sull'atto e risultante anche dal numero di protocollo ivi indicato, e notificata all'opponente in data 8 luglio 2020 (cfr. fascicolo di primo grado), dunque ben oltre il termine di 150 giorni previsto dalla citata norma.
Alla luce delle anzidette considerazioni, deve accogliersi la doglianza dell'appellante, e ritenere erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'opposizione sull'assunto della pagina 5 di 6 pretestuosità e genericità della stessa, avendo il ricorrente lamentato in termini specifici, oltre che fondati, la violazione dell'art. 204 comma 2 del Codice della Strada. L'accoglimento del suddetto motivo di appello determina l'assorbimento di ogni altra censura.
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, ratione temporis vigente, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 1.100,00) e dell'attività processuale svolta (esclusa la fase di istruttoria e di trattazione che non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in grado di appello definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. prot. PROT.: 00011202 emessa dalla
[...] CP_2
Prefettura di;
CP_1
2. condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida, per il giudizio dinanzi
[...] al Giudice di Pace di Cassino, in € 265,00 per compensi oltre accessori di legge, e, per il giudizio di appello, in € 462,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Cassino, l'8.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Udienza dell'8 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, richiamato il provvedimento di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dall'appellante, visto l'art. 437 c.p.c. si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede al deposito della sentenza tramite l'applicativo
“Consolle del Magistrato”.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1471 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
T R A
(C.F ) nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Galleria Umberto I, n. 83 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio De Luca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
U.T.G. ; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: APPELLO OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza dell'8 settembre 2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 22 l. 689/81 depositato l'11.08.2020, il sig. ha proposto, Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Cassino, opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. prot. PROT.:
00011202, per un importo pari ad € 365,80, relativa ad una infrazione al Codice della CP_2
Strada commessa nel maggio 2017. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 204 co. 2 d.lgs. n. 285/1992, essendo stata l'ordinanza adottata in data 12.03.18 e notificata soltanto in data 8.07.20, e dunque oltre il termine di 150 giorni prescritto dalla norma;
2) pagina 2 di 6 l'illegittimità del provvedimento impugnato per omessa motivazione in violazione dell'art. 3 l. 241/90;
3) la nullità dell'ordinanza opposta per mancanza di sottoscrizione del responsabile del procedimento amministrativo;
4) la fondatezza dell'opposizione in assenza di prove sufficienti circa la responsabilità dell'opponente, ai sensi dell'art. 6 comma 11 d.lgs. n. 150/2011. Ha concluso, quindi, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza opposta, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
Con sentenza n. 743 del 12.10.2021 e depositata il 19.10.21, il Giudice di Pace di Cassino ha rigettato il ricorso e confermato l'atto impugnato, con compensazione delle spese di lite.
1.1. Il sig. ha proposto appello avverso la predetta sentenza lamentando l'erroneità della Parte_1 decisione nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto eccessivamente generiche, pretestuose e strumentali le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'opposizione. In particolare,
l'appellante ha dedotto di aver contestato, in maniera circostanziata e specifica, la violazione e falsa applicazione dell'art. 204, co. 2 d.lgs. 285/1992, che imporrebbe agli uffici della di notificare CP_1
l'ordinanza ingiunzione entro un determinato termine. Ciò posto, si è riportato ai motivi articolati nel giudizio di primo grado, in particolare: A) alla violazione e falsa applicazione del citato art. 204, co. 2;
B) alla violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 7.8. 1990 n. 241, per difetto di motivazione e violazione delle norme del giusto procedimento. Ha inoltre lamentato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della , rimasta contumace anche nel giudizio di primo Controparte_1 grado, in ordine alla responsabilità dell'opponente. Tanto esposto, ha concluso chiedendo di
“…accogliere il presente atto e riformare totalmente, per i motivi suddetti, l'impugnata sentenza n.
743/2021 del Giudice di Pace di Cassino, in persona della Dott.ssa Raffaella Trovini, relativa al giudizio avente n. 1596/2020 R.G., del 12.10.21 e depositata in data 19.10.2021, e per l'effetto dichiarare ammissibile la domanda di opposizione proposta dalla parte appellante ex art. 22, 23 e ss.
L. 689/81. 2. Conseguentemente, nel merito, dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, annullare
l'ordinanza-ingiunzione opposta, per i motivi esposti nel primo grado di giudizio.
3. Con vittoria di onorari, diritti e spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito”.
La non si è costituita in giudizio e, accertata la regolarità della notificazione Controparte_1 dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza, ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 6 All'udienza cartolare dell'8 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha trattenuto la causa in decisione, provvedendo al deposito telematico della sentenza.
***
2. L'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2.1. Orbene, l'art. 204 Cod. St. al comma 1 dispone che: “1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti”.
Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'opposizione amministrativa, il Prefetto, nel ritenerla infondata, adotti l'ordinanza ingiunzione, trova applicazione il disposto di cui al comma 2 della citata disposizione, alla stregua del quale: “L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 20”.
Occorre, a questo punto, soffermarsi sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di 150 giorni previsto dall'art. 204 C.d.S. per la notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Al riguardo si rileva che la Suprema Corte nella pronuncia n. 14562/2013 ha affermato che: “il novellato art. 204, comma 2 stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione debba essere notificata entro il termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, introduce una innovazione che non può che avere analogo significato sollecitatorio, venendosi a gravare il Prefetto dell'obbligo di far in modo che la notifica del proprio provvedimento avvenga entro un determinato termine, il quale, pur non essendo perentorio in mancanza di espressa previsione di legge, deve considerarsi tuttavia requisito di legittimità della attività sanzionatoria in materia di violazioni delle prescrizioni al C.d.S.” e ha concluso che
“erroneamente il Tribunale ha ritenuto irrilevante il mancato rispetto del termine di centocinquanta pagina 4 di 6 giorni dalla emissione del provvedimento senza che lo stesso fosse avviato alla notifica, incorrendo in un'erronea perimetrazione dell'ambito applicativo dell'art. 204 predetto.” Tale principio è stato ribadito nella più recente pronuncia n. 7936/15 nella quale la Suprema Corte ha statuito che: “Sulla questione degli effetti della mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione nei termini di cui all'art. 204 C.d.S., questa Corte, anche di recente, ha chiarito che "in materia di sanzioni amministrative, l'art. 204 C.d.S., comma 2, come modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 214, stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, grava il prefetto del rispetto di un termine che ... pone un requisito di legittimità dell'attività sanzionatoria in materia di violazioni del codice della strada" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 14562 del 10/06/2013, Rv. 626592). La Corte con tale sentenza ha condivisibilmente rilevato che "le profonde modifiche apportate alla L. n. 285 del 1992, artt. 203 e 204, con D.L. n. 151 del 2003, poi convertito in L. n. 214 del 2003, hanno determinato l'adozione di termini espressamente qualificati come "perentori" per la trasmissione, da parte del
Prefetto, del ricorso all'ufficio accertatore per l'istruttoria della pratica e per la risposta da parte del responsabile di detto ufficio (art. 204, comma 1 bis, in relazione alla citata L. n. 285 del 1992, art. 203, commi 1 bis e 2)", sicchè "il novellato dell'art. 204, comma 2, stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione debba essere notificata entro il termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, introduce una innovazione" che grava "il Prefetto dell'obbligo di far in modo che la notifica del proprio provvedimento avvenga entro un determinato termine, il quale... deve considerarsi requisito di legittimità della attività sanzionatoria in materia di violazioni delle prescrizioni al c.d. C.d.S.” e ha precisato ulteriormente che: “Questa Corte ha, quindi, chiarito la specificità della normativa dettata dall'art. 204 C.d.S., rispetto alla L. n. 689 del 1981, art. 18, in relazione alla quale si registra un diverso orientamento sul termine. In tal senso anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19577 del 10/09/2009”.
Alla luce dei principi affermati negli arresti richiamati, che si condividono, discende che la notificazione dell'ordinanza ingiunzione effettuata oltre il termine di 150 giorni previsto dall'art. 204
C.d.S. comporti l'illegittimità dell'attività sanzionatoria, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione risulta essere stata emessa dal Prefetto in data 12 marzo 2018, come da data apposta sull'atto e risultante anche dal numero di protocollo ivi indicato, e notificata all'opponente in data 8 luglio 2020 (cfr. fascicolo di primo grado), dunque ben oltre il termine di 150 giorni previsto dalla citata norma.
Alla luce delle anzidette considerazioni, deve accogliersi la doglianza dell'appellante, e ritenere erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'opposizione sull'assunto della pagina 5 di 6 pretestuosità e genericità della stessa, avendo il ricorrente lamentato in termini specifici, oltre che fondati, la violazione dell'art. 204 comma 2 del Codice della Strada. L'accoglimento del suddetto motivo di appello determina l'assorbimento di ogni altra censura.
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, ratione temporis vigente, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 1.100,00) e dell'attività processuale svolta (esclusa la fase di istruttoria e di trattazione che non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in grado di appello definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. prot. PROT.: 00011202 emessa dalla
[...] CP_2
Prefettura di;
CP_1
2. condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida, per il giudizio dinanzi
[...] al Giudice di Pace di Cassino, in € 265,00 per compensi oltre accessori di legge, e, per il giudizio di appello, in € 462,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Cassino, l'8.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
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