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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 12 del ruolo generale anno
2024, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc 19.3.2025
tra
, rappresentato e difeso dall'avv Daniela Basta, giusta Parte_1
Con mandato allegato all'atto di opposizione a
Appellante
e e per essa quale mandataria , Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv Marco Rossi, giusta procura generale alle liti versata in atti Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. Basta ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il finale accoglimento
Con dell'opposizione a piegata dal suo assistito, con vittoria delle spese di lite del doppio grado .
L'avv. Rossi per l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata, interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 2786/2023, emessa dal Tribunale di Taranto il 21.11.2023, con cui veniva rigettata con compensazione delle spese l'opposizione dallo stesso proposta avverso il DI n. 1601/2021, emesso per l'importo di E 15.535,84 oltre accessori in favore di . Controparte_2
In particolare l'appellante sottopone a critica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la legittimazione attiva di quale cessionaria dell' originario credito Controparte_2
vantato da ME Banca spa per due finanziamenti concessi al ciò con Parte_1
particolare riferimento alla mancata pubblicazione della cessione sulla G.U., così come previsto dall'art 58 TUB .
Si costituiva anche in questa fase a mezzo della sua rappresentante Controparte_2 [...]
, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese . CP_3
Dopo il rigetto della sospensiva, all'udienza ex art 352 cpc del 19.3.2025 la causa veniva rimessa alla Corte per la decisione, avendo le parti depositato scritti conclusivi .
L'impugnazione è infondata e va pertanto rigettata, con integrale conferma dell'appellata sentenza
.
Con l'unico motivo di impugnazione il insiste nel contestare la legittimazione attiva Parte_1
di in relazione alla mancata pubblicazione sulla G.U. dell'avvenuta cessione Controparte_2
in suo favore del credito azionato in monitorio, ma la censura non ha alcun pregio, dal momento che dalla documentazione prodotta in giudizio risulta assai chiaramente che l'originario credito di
ME è stato ceduto proprio all'odierna appellata .
Ed invero, al di là della giusta considerazione che la pubblicazione sulla G.U. ex art 58 TUB non costituisce requisito di validità della cessione del credito ma rileva unicamente quale notifica della stessa ( cfr Cass nn. 10200/2021 – 17944/2023 ), occorre qui ribadire che vi sono in atti le due missive datate 8.6.2020, con cui rispettivamente ME ed comunicavano al CP_2 l'avvenuta cessione dei crediti derivanti dai finanziamenti concessi mediante carta Parte_1
c.d. revolving e contratto di prestito personale, esattamente identificati attraverso il codice cliente ed il codice pratica, che corrispondono a quelli indicati nei contratti e negli estratti conto prodotti in giudizio;
nella missiva di è altresì contenuta la messa in mora rivolta all'odierno CP_2
appellante, con cui si richiede il pagamento dell'importo dovuto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, pena l'avvio del recupero coattivo del credito .
CP Inoltre il possesso da parte di di tutta la documentazione contrattuale formata dall'originaria creditrice e versata agli atti del monitorio e poi del presente giudizio dimostra ulteriormente la sua qualità di cessionaria .
L' appello va quindi conclusivamente rigettato, essendo incontrovertibile la legittimazione attiva di quale cessionaria dell'originario credito vantato da ME nei Controparte_2
confronti dell'odierno appellante .
Rigettato il gravame con conferma dell'impugnata sentenza, l'appellante, totalmente soccombente in questa fase, va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :
1. Rigetta l'appello proposto da , confermando integralmente Parte_1
l'impugnata sentenza n. 2786/2023, emessa dal Tribunale di Taranto in data 21.11.2023 ;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese della presente fase,
che si liquidano in E 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e RSG al 15%
;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato . Così deciso in Taranto in data 26.3.2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto
Il Presidente estensore – dott. Pietro Genoviva