Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 356/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott.ssa Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 356/2024 vertente
TRA
(c.f. )), nato a [...] in data [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Amelia Castriotti, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Bernardo B. Amidei, n. 44
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giuseppe Vallone, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Santa Marina (Sa), alla Via Nazionale n. 127
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. del 09.04.2024 i IGg.ri e Parte_1 Controparte_1
chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Sapri (Sa) in data
Pers 07.05.2017 e dal quale nasceva la figlia, (nata a [...] il [...]). I ricorrenti, inoltre, precisavano che la IG.ra è madre altresì di un figlio, , nato da un precedente Controparte_1 Persona_2
matrimonio, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
Ciò premesso, i predetti ricorrenti deducevano di essersi separati mediante procedura di negoziazione assistita del 1 ottobre 2022, depositato presso la Procura della Repubblica di Lagonegro in data
07.12.2022, e che da quel momento non vi era più stato alcun riavvicinamento tra loro, avendo sempre vissuto separati, nonché rappresentavano la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate.
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e con note di trattazione scritta chiedevano la pronuncia alle condizioni concordate.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto lo scioglimento definitivo del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne contratto nel Comune di Sapri (Sa) in data 07.05.2017, alle seguenti condizioni, così come in parte modificate dopo indicazione del Tribunale:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione di residenza, domicilio e/o dimora. Pers 2. La figlia minore, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, IG.ra , in Ispani (SA), alla Via Polifunzionale, n. 5, Controparte_1 nell'immobile di proprietà ATER di cui ella è assegnataria.
3. Le decisioni di maggior importanza relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni della figlia stessa, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente nei rispettivi periodi di convivenza. Pers
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogniqualvolta lo desideri, dando congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della figlia stessa, oltre che di entrambi i genitori, ed in ogni caso secondo il seguente calendario di minima e di massima: 3 / 5
- Weekend: due fine settimana al mese (dal venerdì uscita di scuola alla domenica ore 20:00) e 2 pomeriggi alla settimana con possibilità anche di pernotto con il padre.
Pers
- Sempre salvo diverso accordo, durante le Festività Natalizie: la figlia trascorrerà, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni con l'individuazione di comune accordo dei rispettivi peridi
(Natale con il padre Capodanno/Epifania con la madre ad anni alterni). Eventuali ulteriori giorni di sospensione delle lezioni scolastiche per le festività natalizie saranno equamente distribuiti tra i genitori.
- Sempre salvo diverso accordo, durante le Festività Pasquali: la minore trascorrerà il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, con l'uno o l'altro genitore, secondo la regola dell'alternanza.
- Per il periodo estivo (luglio e agosto): il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni, in modo non necessariamente continuativo e che potrà recuperare in altro periodo ove impossibilitato, al fine di consentire al padre una prolungata e significativa convivenza con la minore. Tali periodi dovranno essere concordati e fissati tra i genitori.
In ogni caso i genitori concorderanno, se necessario, una diversa frequentazione di giorni e/o orari in coincidenza di particolari esigenze della minore e/o lavorative di entrambi i genitori, ed in particolare tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal padre, IG. , lavoratore stagionale con Parte_1
contratto a tempo determinato e quindi precario, spesso impossibilitato a vedere e tenere con sé la figlia secondo il calendario di frequentazione prestabilito. La IG.ra , dunque, onde favorire i rapporti CP_1
tra la figlia minore ed il padre, si impegna a consentire al padre di recuperare i periodi in cui non potrà vedere e tenere con sé la figlia per ragioni lavorative, anche concedendo al IG. di vedere e Parte_1
tenere con sé la figlia anche non consecutivamente, secondo gli accordi che i genitori di volta in volta concorderanno, con almeno 15 giorni di anticipo.
5. Gli spostamenti temporanei (comprese le vacanze) della minore dalla città di residenza con pernotti fuori, andranno comunicati per iscritto e con congruo anticipo, con qualunque mezzo, all'altro genitore, con indicazione precisa dei giorni di assenza, del mezzo di trasporto, del luogo in cui soggiorneranno e del recapito dell'alloggio.
6. Il IG. e la IG.ra si impegnano ad assumere e mantenere un comportamento Parte_1 CP_1 reciproco di rispetto e solidarietà, astenendosi da condotte volte a screditare la figura dell'altro; Pers
7. Il padre, , mensilmente, verserà per la figlia minore un assegno di Parte_1
mantenimento pari ad € 340,00, da corrispondersi in due rate a mezzo bonifico bancario: una prima rata pari ad € 200,00 entro il giorno 15 di ogni mese (giorno in cui riceve l'accredito dello stipendio) e la 4 / 5
seconda, pari ad € 140,00 entro il giorno 28 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla madre,
IG.ra ”, Controparte_1
8. Le spese straordinarie in favore della figlia, previamente concordate e documentate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
9. Sul regolamento delle spese si riporta alle linee guida del CNF
I ricorrenti si prestano fin da ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei minori su entrambi i passaporti.”.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale nulla opponeva alla pronuncia con atto del 21.5.2024.
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, nonché dalla L. n. 55/2015, essendo decorsi dodici mesi dall'autorizzazione del P.M. (19.12.2022) relativa all'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, né al migliore interesse della prole, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in
Sapri (SA) il 07.05.2017 tra , nato a [...] [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] (ATTO n. 2, P. 2, S. C. dell'anno 2017 del Comune di
[...]
Ispani);
◼ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
◼ Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 30 dicembre 2024 5 / 5
Il Presidente/Relatore
Dott.ssa Antonella Tedesco