Articolo 29 della Legge 11 febbraio 1963, n. 478
Articolo 28Articolo 30
Versione
2 maggio 1963
Art. 29.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1942-43 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio finanziario
1942-43 (articolo 25)................. L. 558.535,77

Somme rimaste da riscuotere o da
versare sui residui degli esercizi
precedenti (articolo 27).............. L. -
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Residui attivi al 30 giugno 1943... L. 558.535,77
Entrata in vigore il 2 maggio 1963