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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 4039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4039 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr. Giuseppe De Tullio - Presidente
dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2633/2021/CC, avverso la sentenza n. 4206/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata e notificata il 4 maggio 2021;
TRA
(C.F.: , nata il [...] a [...], ove risiede in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Monte di Dio n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Guerra (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su Email_1
documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
C.F.: ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Piscitelli (C.F.: PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento Email_2
informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello, giusta deliberazione assembleare condominiale del 21 settembre 2021, di conferimento d'incarico professionale e d'autorizzazione a resistere in giudizio.
APPELLATO
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo il 5 luglio 2017, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il di cui al fabbricato ubicato in
[...] CP_1
Napoli, al , al fine di ivi conseguire la declaratoria della nullità, ovvero Controparte_1
l'annullamento delle deliberazioni assembleari condominiali adottate il 31 gennaio 2017 ed il 16 marzo 2017, con le quali l'assemblea aveva deliberato l'installazione dell'impianto ascensore, da collocare CP_2 nell'androne condominiale di collegamento con il cortile , in cui sono ubicate le unità CP_2 immobiliari di proprietà di parte attrice, avendo violato, a suo dire, i diritti dominicali, inerenti alla proprietà esclusiva e condominiale di quest'ultima, oltre che la vigente normativa di settore in materia d'abbattimento delle barriere architettoniche, chiedendo, altresì, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nell'ipotesi di realizzazione di tale impianto, oltre al risarcimento del danno subendo in ragione dell'eventuale esecuzione di tali lavori, nonché, in subordine, l'indennità per il preteso futuro deprezzamento dei propri cespiti immobiliari.
A sostegno di tali domande e del suo assunto difensivo, l'attrice allegava di essere proprietaria di due unità immobiliari, di cui una distinta nel catasto fabbricati del Comune di Napoli, sez. CHI, fg. 17, p.lla 299/7
e p.lla 299/8, cat. A/5, cl. 2, sita all'interno del cortile, sul quale si affaccia, e l'altra, consistente nel c.d. quartino, ubicato al primo piano del medesimo cortile, censito nel richiamato catasto, sez. CHI, fg. 17, p.lla
299/6, cat. A/4, cl. 1, vani 4, puntualizzando che l'accesso ai detti cespiti immobiliari avviene tramite il cortile interno de quo, al quale, a sua volta, si accede dall'androne condominiale del fabbricato, per cui la lamentata installazione nella porzione dell'androne in questione, antistante al varco di collegamento con il citato cortile, occluderebbe di circa il 90% il passaggio d'aria e di luce dell'androne principale, impedendo, altresì, il passaggio di oggetti di medie dimensioni, ivi compresi i mezzi di soccorso.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 19 ottobre 2017, si costituiva in giudizio il CP_1
convenuto, eccependo l'intervenuta decadenza, essendo stata proposta l'azione giudiziaria ben oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 1137 c.c.; l'esistenza di un preteso, pregresso giudicato esterno, ex art. 2909
c.c., che sarebbe stato incorporato nella sentenza n. 11854/2012 del Tribunale di Napoli, avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione assembleare condominiale adottata il 20 aprile 2004, con la quale era già stata autorizzata l'installazione dell'impianto di tale ascensore;
la carenza d'interesse ad agire in capo all'attrice, attesa l'allegata distinzione fra “delibere di autorizzazione alla modifica delle parti comuni interessate dall'installazione dell'impianto”, cui sono chiamati a partecipare tutti condomini proporzionalmente alle proprie quote di proprietà sui beni comuni, e le “delibere di acquisto dell'impianto ascensore”, come quelle impugnate, cui sono chiamati esclusivamente i condomini interessati all'installazione medesima;
l'inesistenza di alcun pregiudizio patito dall'attrice e l'infondatezza della
2 domanda principale, nonché di quella relativa al preteso risarcimento del danno, di cui richiedeva il rigetto;
la temerarietà della lite.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e disattese le richieste d'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle stesse (prova per testi, interrogatorio formale e c.t.u.); precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n.
4206/2021, pubblicata il 4 maggio 2021, notificata in pari data, con la quale il Tribunale di Napoli rigettava la domanda attrice, condannando la parte istante al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
In particolare, il primo giudice statuiva, come da sopra richiamato dispositivo:
1) avendo ritenuto validamente proposta e non decaduta la parte attrice dalla facoltà d'impugnare le deliberazioni assembleari condominiali de quibus, in considerazione del c.d. “prospective overruling”, ovvero dell'intervenuto repentino mutamento dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità, che non può incidere negativamente sul diritto di difesa, avendo dato atto che: a) le impugnate deliberazioni attualmente rientrano nella categoria di quelle annullabili, in virtù dell'indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla pronuncia n. 9839/2021 della Suprema corte, per la quale le deliberazioni asseritamente espressione di un “cattivo uso” del potere assembleare condominiale siano annullabili nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.; b) la declaratoria d'improcedibilità dell'impugnazione delle stesse, per essere state impugnate oltre il termine di decadenza di cui di cui all'art. 1137 c.c., fosse precluso, nella specie, per avere la parte istante fatto affidamento su di un precedente consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le deliberazioni, oggetto del presente giudizio, ledendo, secondo la prospettazione di parte attrice, anche la proprietà esclusiva del impugnante, dovessero essere considerate nulle e non soggette al CP_1
richiamato termine di decadenza, in forza della più risalente sentenza n. 4806/2005 delle sezioni unite del giudice della funzione nomofilattica;
2) avendo respinto la domanda attrice, a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno, sollevata dal convenuto, che si sarebbe formato sul diritto controverso in virtù della CP_1 sentenza n. 11854/2012 del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato l'impugnazione della deliberazione assembleare condominiale adottata il 20 aprile 2004, con la quale era già stata autorizzata l'installazione dell'impianto dell'ascensore, pure oggetto del presente procedimento.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, notificata il 4 maggio 2021, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., con l'atto di citazione notificato telematicamente il 3 giugno 2021, Parte_1
proponeva appello, sulla base di due motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...]
testuali conclusioni: “1) dichiarare la sentenza n. 4206/2021 emessa dal Giudice dott. F. Cislaghi della VI^
Sezione, errata e, pertanto, meritevole di riforma nella parte in cui rigetta la domanda adducendo
3 erroneamente a sostegno che sul diritto controverso si sia formato un giudicato esterno;
rigettata ogni contraria istanza ed eccezione;
2) nel merito, erroneamente non analizzato, accertare e dichiarare, la nullità/invalidità delle delibere del 31.01.2017 e del 16.03.2017 con cui l'assemblea del Controparte_3
in Napoli, stabiliva per la prima volta l'esatto posizionamento dell'impianto ascensore,
[...] CP_1
in contrasto alla normativa di settore così ledendo i diritti dell'Appellante; 3) condannare il convenuto
, in caso di realizzazione dell'impianto, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi oltre che al CP_1
risarcimento del danno subito in ragione dell'eventuale esecuzione dei lavori;
4) in via gradata, stabilirsi congrua indennità a favore della odierna Appellante per il deprezzamento delle unità abitative come descritte nella misura ritenuta più giusta;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di Giudizio
a favore dello scrivente Avvocato quale anticipatario. In istruttoria: Si reitera, anche in codesta Illustre Sede, la richiesta di nomina di C.T.U. avanzata dall'odierna Appellante già in Primo grado, con memoria ex art. 183,
VI^ co, n. 2 cod. proc. civ. per la verifica dell'effettiva dimensione e posizione dell'impianto ascensore, come risultante dai grafici e progetti approvati e dalla loro esecuzione.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 14 dicembre 2021, si costituiva in giudizio il CP_1
di cui al fabbricato ubicato in Napoli, al , contestando la fondatezza dei motivi di Controparte_1
gravame, di cui richiedeva il rigetto, con la contestuale istanza di conferma della decisione impugnata e di condanna della parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase del giudizio.
2.3. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 9 aprile 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 6 maggio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 7 maggio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica a cura del solo appellato. CP_1
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante censurava la sentenza gravata, per avere, a suo dire, il primo giudice erroneamente ritenuto di respingere la domanda attrice, avendo accolto l'eccezione sollevata dal convenuto, secondo la quale si sarebbe formato il giudicato esterno sul CP_1 diritto controverso, in forza della sentenza n. 11854/2012 del Tribunale di Napoli, con la quale era stata già rigettata l'impugnazione proposta da avverso la deliberazione assembleare Parte_1
condominiale approvata il 20 ottobre 2004, in forza della quale, in ordine al punto 6 del relativo ordine del giorno: “l'assemblea si dichiara d'accordo all'installazione di un impianto ascensore nel fabbricato. Da mandato all'amministratore di far predisporre preventivi di spesa da sottoporre alla prossima assemblea. I preventivi dovranno attenersi alle misure di ingombro di cui all'allegata piantina.”
4 Più precisamente la parte impugnante contestava:
a) l'identità di contenuto, così come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, tra quanto deliberato sul punto dall'assemblea condominiale del 20 ottobre 2004, consistito nell'approvata mera intenzione di installare l'ascensore, senza che ne fosse stato specificato il luogo del suo posizionamento, rispetto a quanto approvato dalle due impugnate deliberazioni del 31 gennaio 2017 e del 16 marzo 2017, entrambe oggetto del presente giudizio, con le quali l'assemblea condominiale approvava rispettivamente, prima: “il progetto esecutivo redatto dalla ditta ” e, poi: il “nuovo preventivo redatto dalla ditta Parte_2
ad integrazione del precedente”, avendo individuato soltanto con queste ultime due Parte_2
deliberazioni il luogo di posizionamento e d'installazione dell'impianto ascensore, peraltro, a minima distanza, dall'unico varco di comunicazione tra il cortile interno condominiale, dove sono collocate le porte di ingresso alle due unità immobiliari di proprietà della condomina e l'androne condominiale CP_4
d'accesso al fabbricato, asseritamente in violazione della relativa normativa di settore in materia d'abbattimento delle barriere architettoniche e degli artt. 1102 e 1120 c.c.;
b) la pretesa preclusione, erroneamente ritenuta dal primo giudice, in cui sarebbe incorsa l'attrice nel corso del primo grado del presente giudizio, per non avere impugnato la deliberazione assembleare condominiale del 20 ottobre 2004 anche per non essere ivi stato individuato il luogo esatto, in cui l'ascensore sarebbe stato collocato, essendo irragionevole l'avere ritenuto che si dovesse già allora impugnare un elemento, che, all'epoca, non era stato nemmeno discusso dall'assemblea condominiale.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello la parte impugnante criticava la decisione gravata per il preteso vizio d'omessa pronuncia, in cui, a suo dire, sarebbe incorso il giudice di prime cure, non avendo quest'ultimo valutato che le due deliberazioni assembleari impugnate, se eseguite, lederebbero i diritti della parte istante, sia dominicali sulle due unità immobiliari di sua esclusiva proprietà, sia condominiali sulle parti comuni del fabbricato, perché sarebbero state adottate, come riportato nella relazione peritale del c.t.p., ing. Per_1
, in violazione:
[...]
a) della vigente normativa in materia d'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che di sicurezza ed agibilità, di cui all'art.
4.1.10 del D.M. 14.06.1989, n. 236;
b) dell'art. 2 della L. 2 gennaio 1989, n. 13, che prevede che l'installazione di un impianto di ascensore, rientrando tra le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, costituisce un'innovazione, che deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta all'art. 1136 c.c., ma nei limiti previsti dagli art. 1120 e 1121 c.c.
Più precisamente, a dire della parte appellante, il posizionamento del c.d. “castello”, così come progettato, da collocare davanti all'apertura di collegamento tra l'androne ed il cortile, di natura condominiali, determinerebbe un'occlusione quasi totale dell'accesso alle due unità immobiliari di proprietà
5 esclusiva dell'attrice-appellante, oltre che del prospetto visivo attualmente esistente, conforme alla tipologia del fabbricato d'epoca, comportando un ingombro tale da impedirle il perfetto esercizio del proprio diritto d'uso degli immobili di sua proprietà esclusiva, oltre che dell'androne e del cortile condominiali.
3.3. - I due motivi d'impugnazione possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione.
Degli stessi, il primo è fondato, per cui va accolto, contrariamente al secondo, che va respinto, con la contestuale conferma della reiezione dell'originaria domanda attrice, così come stabilito nella sentenza gravata, la cui motivazione va modificata nei termini qui di seguito riportati.
3.4. -Contrariamente al convincimento maturato dal primo giudice ed in accoglimento del primo motivo di censura, la Corte ritiene che, rispetto al presente giudizio, non costituisca giudicato esterno la sentenza n. 11854/2012 del Tribunale di Napoli, con la quale era già stata rigettata l'impugnazione proposta da avverso la deliberazione assembleare condominiale approvata il 20 ottobre 2004, Parte_1
mediante la quale, in ordine al punto 6 del relativo o.d.g., avente ad oggetto: “proposta installazione impianto
d'ascensore”, l'assemblea si dichiarava: “d'accordo all'installazione di un impianto ascensore nel fabbricato”, dando “mandato all'amministratore di far predisporre preventivi di spesa da sottoporre alla prossima assemblea. I preventivi dovranno attenersi alle misure di ingombro di cui all'allegata piantina.”
Infatti, il deliberato de quo, avente carattere meramente programmatico, tant'è che non individuava neppure il luogo dell'esatto posizionamento dell'ascensore, non è affatto identico a quello di cui alle successive deliberazioni impugnate, adottate rispettivamente il 31 gennaio 2017 ed il 16 marzo 2017, con le quali l'assemblea condominiale mediante la prima di esse, in riferimento:
a) al punto sub 4) del relativo o.d.g., avente ad oggetto: “Approvazione variante al progetto approvato il 20.06.2016 … come da planimetria inviata, nonché approvazione del progetto esecutivo redatto dalla ditta ”; Parte_2
b) al punto sub 5) del relativo o.d.g., avente ad oggetto: “Approvazione nuovo preventivo redatto dalla ditta ad integrazione del precedente a seguito approvazione modifiche di cui al capo 1° … Parte_2
mandato all'amministratore di stipulare contratto con la ditta con l'ausilio di due condomini”; Parte_2
deliberava: 1) “la installazione dell'impianto ascensore con millesimi 511,61 su 1000, riportandosi a quanto già deliberato ed al preventivo approvato in data 20.06.16 ed in ottemperanza alla legge in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche a seguito presenza di condomini nel fabbricato portatori di handicap”; 2) “la variante al progetto in merito alle misurazioni ridotte, come da planimetria che si allega al presente verbale ancora una volta, mentre non si approva la variante in merito alle porte in cristallo da installare ed alla parete di fondo interamente in cristallo”;
6 mentre con la seconda, approvava i capi sub 2) e sub 3) del relativo o.d.g., mediante la rinnovata ratifica del mandato conferito all'amministratore nella precedente assemblea del 31 gennaio 2017, al fine di stipulare il contratto di appalto per la costruzione dell'ascensore con la ditta e l'approvazione Parte_2 della modifica del materiale di una porzione della cosiddetta “gabbia ascensore”, da realizzare in cristallo, essendosi la ditta offerta di mantenerne invariato il prezzo. Parte_2
Infatti, l'accertamento dell'invalidità della precedente deliberazione assembleare condominiale del
20 ottobre 2004 non riveste alcuna efficacia sostanziale di giudicato nel presente giudizio, in considerazione del fatto che tale deliberazione si limitava ad approvare genericamente l'installazione di un impianto d'ascensore nel fabbricato condominiale, senza prevederne il luogo del suo posizionamento e della sua collocazione, che veniva individuato nell'androne condominiale e nella tromba delle scale condominiali:
a) dapprima con la successiva deliberazione approvata il 20 giugno 2016, con la quale i condomini:
“… preso atto della richiesta della condomina , nella qualità di usufruttuaria dell'immobile sito Parte_3
al 3° piano presso il quale risulta residente, di voler usufruire dell'abbattimento delle barriere architettoniche in quanto portatore di handicap come riconosciuto con decreto di invalidità civile con grado di invalidità riconosciuto al 100%, deliberano di procedere ad unanimità alla installazione dell'impianto ascensore e passano all'esame dei preventivi presentati. … Dopo ampia discussione alla unanimità deliberano la installazione dell'ascensore e appaltano i lavori alla ditta che ha offerto maggiori Controparte_5 garanzie tecniche in merito alla realizzazione dello stesso. Il preventivo ed il progetto vengono allegati al presente verbale e diviene parte integrante e sostanziale del verbale.”;
b) poi, mediante le qui impugnate deliberazioni adottate il 31 gennaio 2017 ed il 16 marzo 2017, che, tra l'altro, approvavano la variazione al progetto già approvato con la richiamata, precedente deliberazione del 20 giugno 2016.
La superiore decisione, inerente alla dichiarata esclusione della sussistenza del giudicato esterno erroneamente rilevato dal Tribunale, determina l'assorbimento della seconda parte del primo motivo di critica, col quale l'appellante lamentava, altresì, l'errore del giudice di prime cure per avere ritenuto maturata la preclusione, in capo all'attrice, per non avere impugnato la deliberazione assembleare condominiale del
20 ottobre 2004 anche per non essere ivi stato individuato il luogo esatto, in cui l'ascensore sarebbe stato posizionato.
3.5. -La seconda censura è infondata e non provata, per cui va respinta.
A fronte della contesa tra le parti, il punto nodale della questione da esaminare è quello se la realizzazione di un ascensore in ambito condominiale, al fine di conseguire il superamento delle barriere architettoniche, possa anche incidere sui diritti spettanti al singolo condomino, che lamenti, come nella specie, non solo una limitazione nella fase di accesso alle unità immobiliari di sua proprietà, ma anche la
7 pretesa violazione del prospetto visivo attualmente esistente, conforme alla tipologia del fabbricato d'epoca, nel quale si determinerebbe un minore passaggio d'aria e di luce proveniente dall'androne condominiale, oltre che l'ulteriore limitazione nell'esercizio pieno del proprio diritto d'uso degli immobili, di sua proprietà esclusiva, nonché dell'androne e del cortile, di natura condominiale.
Sul punto il consolidato orientamento del giudice della funzione nomofilattica, dal quale non v'è motivo per discostarsene, ripercorso nella motivazione della sentenza di cui alla Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 09/03/2017, n. 6129, ritiene testualmente che:
“In tema di condominio, l'installazione di un ascensore realizzata su parte di aree comuni, allo scopo dell'eliminazione delle barriere architettoniche, rientra fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche, di cui alla L. 3 marzo 1971, n. 118, art. 27, comma 1, e al D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, art. 1, comma 1, e perciò costituisce innovazione che, ai sensi della L. 2 gennaio 1989, n. 13, art. 2, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c., comma 2, (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28920 del 27/12/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8286 del 20/04/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14384 del
29/07/2004).
La stessa L. n. 13 del 1989, art. 2, stabilisce che, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni aventi per oggetto le innovazioni volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, le strutture occorrenti al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages, fermo quanto disposto dall'art. 1120 c.c., comma 4, e art. 1121 c.c., comma 3, (all'esito delle modifiche introdotte dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220).
L'installazione di un ascensore, allo scopo dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata su parte di aree comuni (nella specie, un'area destinata a giardino), deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14096 del 03/08/2012).
Di tal che, nel valutare il contrasto delle opere, cui fa riferimento la L. n. 13 del 1989, art. 2, con la specifica destinazione delle parti comuni, sulle quali esse vanno ad incidere, occorre tenere conto altresì del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18334 del 25/10/2012).”
Nella fattispecie in esame, pertanto, in linea con i principi innanzi richiamati, va valutato quale tra gli interessi contrapposti possa e debba prevalere, ovvero, se debba essere sacrificato l'interesse della persona
8 disabile all'eliminazione delle barriere architettoniche, o piuttosto quella a non essere pregiudicata debba essere l'asserita diminuzione di aria e luce lamentata dall'attrice-appellante, che si doleva pure della limitazione del proprio diritto d'accesso agli immobili di sua proprietà esclusiva, oltre che all'androne ed al cortile condominiali, nonché dell'uso degli stessi.
E' evidente che tali necessità, non possono essere poste sullo stesso piano.
L'interesse all'eliminazione delle barriere architettoniche è espressione di un principio che trova il suo fondamento nell'art. 3 cost.
Del resto, recentemente la Suprema corte ha stabilito che: “In ossequio al principio dell'accessibilità universale, consacrato nella Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità e richiamato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 251 del 2008, costituisce discriminazione indiretta, ex art. 2 della L. n. 67 del 2006, la presenza di barriere architettoniche che impediscano o limitino l'accesso ad edifici privati ad uso residenziale da parte delle persone disabili, laddove, con riferimento alla situazione di fatto ed a prescindere dalla qualificazione giuridica dei luoghi, le stesse determinino una condizione di svantaggio della persona disabile rispetto ad una persona priva di disabilità.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
15/06/2023, n. 17138).
Anche l'asserita diminuzione di aria e luce deve essere sacrificata in virtù di detto principio, come anche la generica pretesa violazione del decoro architettonico limitatamente ad alcune porzioni condominiali del fabbricato.
Né contribuisce in alcun modo a corroborare l'assunto dell'attrice-appellante il richiamo operato dal quest'ultima alla prodotta relazione peritale del suo c.t.p., ing. , incaricato per verificare la Persona_1
fattibilità dell'installazione dell'impianto ascensore nel fabbricato condominiale, in parte qua tale professionista puntualizzava testualmente: “[…] dopo ampia verifica metrica sui luoghi dello schema grafico di ascensore proposto dal , si è rilevato che lo spazio restante a disposizione di coloro che debbono CP_1 accedere all'immobile posto nel cortile retrostante l'androne del palazzo, è a dir poco insufficiente. [...] Appare evidente, quindi, che con un percorso di larghezza molto limitata, tortuoso (avendo due angoli a breve distanza) e con una parte di altezza estremamente ridotta, si rende impossibile il passaggio di oggetti anche di medie dimensioni ed estremamente difficoltoso se non impossibile il passaggio di mezzi di soccorso (barelle, mezzi antiincendio etc.). Quanto sopra rende, pertanto, concreta anche la violazione del D.M. n. 236 del 1989, art., 4.1.10 e leggi successive relativamente al superamento delle barriere architettoniche.”
Infatti, non coglie nel segno la pretesa violazione del disposto normativo di cui al richiamato D.M., il cui comma 5, dell'art. 4, intitolato “Criteri di progettazione per l'accessibilità”, al punto 4.1.10 disciplina le caratteristiche delle scale, prevedendo, tra l'altro, che: “1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una
9 inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale”, dovendosi correttamente considerare che la naturale destinazione all'uso della cosa comune, può tener conto di specificità, che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino, solo se queste costituiscano un'inevitabile e costante caratteristica di utilizzo.
Nella specie, invero, il paventato ma non dimostrato ostacolo all'ingresso nel cortile - adiacente all'accesso alle unità immobiliari di proprietà di parte appellante - di barelle e di mezzi antiincendio, attraverso l'androne condominiale, sul quale installare l'impianto d'ascensore, si porrebbe come mera eventualità d'uso e come tale ininfluente nella determinazione dell'innovazione c.d. “tollerabile”, coerentemente all'arresto giurisprudenziale di legittimità, cui la Corte intende dare continuità, secondo cui:
“Nell'identificazione del limite all'immutazione della cosa comune, disciplinato dall'art. 1120, comma 2, c.c., il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione - coessenziale al concetto di innovazione - ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della "res communis", secondo la sua naturale fruibilità; si può tener conto di specificità - che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino - solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo.” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 12/07/2011, n.
15308).
Del resto, la normativa di riferimento, applicabile al caso che ci occupa e che risulta rispettata dalle due deliberazioni assembleari impugnate, è l'art.
8.1.9 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, applicabile ai
“Percorsi orizzontali e corridoi”, il quale prevede testualmente che:
“I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (vedi punto 8.0.2. - Spazi di manovra).
Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.
Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili.”
Invero, l'attrice-appellante risulta essere proprietaria di due unità immobiliari, il cui accesso avviene tramite il cortile condominiale scoperto, al quale si accede attraverso un arco di piccole dimensioni rispetto all'entrata, posto a qualche metro dalla stessa, per cui, essendo previsto dalla variante al progetto esecutivo allegato all'impugnata deliberazione del 31 gennaio 2017 che il vano ascensore dovrà essere installato nell'androne condominiale, ovvero nel vano scale, tra l'entrata del fabbricato e l'arco, che consente l'ingresso al cortile, lasciando un passaggio per accedere al cortile de quo di 131 cm, secondo il richiamato progetto, ovvero di 120 cm, secondo le misurazioni eseguite dal c.t.p., il cui ordine di grandezza, comunque, risulta
10 essere senz'altro di gran lunga superiore ai previsti cm 100 di cui al richiamato art.
8.1.9 del D.M. 14 giugno
1989, n. 236, può senza dubbio escludersi qualsivoglia violazione di disposizioni normative in materia di sicurezza e d'abbattimento delle barriere architettoniche.
5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che va respinto l'appello e confermata la sentenza gravata, con la quale venivano rigettate le originarie domande attrici, rispettivamente tendenti alla declaratoria della nullità, ovvero all'annullamento delle deliberazioni assembleari condominiali del 31 gennaio 2017 e del 16 marzo 2017, così come approvate dal di cui al fabbricato ubicato in Napoli, al , nonché alla liquidazione CP_1 Controparte_1 dell'indennità per il preteso deprezzamento delle unità abitative della parte istante, domanda quest'ultima, peraltro, rimasta del tutto sfornita di prova, dovendo essere disattesa la qui reiterata richiesta d'ammissione della c.t.u., finalizzata alla verifica dell'effettiva dimensione e posizione dell'impianto ascensore, come, del resto, già risultante dai grafici e dai progetti approvati dall'assemblea condominiale, in quanto avente carattere meramente esplorativo, che la rende inammissibile ed irrilevante ai fini del presente thema decidendum, coerentemente al principio giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/06/2019, n. 15521); “Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica.” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 15/12/2017, n. 30218).
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - L'accoglimento del primo motivo d'impugnazione importa, da un lato, la rideterminazione delle spese del primo grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ.,
Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775), dall'altro, la liquidazione di quelle di secondo grado.
11 Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'integrale rigetto delle originarie domande attrici, le spese del doppio grado del giudizio vengono poste ad esclusivo carico dell'attrice-appellante, in favore del convenuto-appellato, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), anche in considerazione del valore non determinato della domanda risarcitoria e della pretesa indennità per l'asserito deprezzamento dei cespiti immobiliari, nonché delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M.
10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per il primo grado, oltre che dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per il secondo grado, con distrazione - limitatamente ai compensi della presente fase, essendo in primo grado il stato rappresentato CP_1 da altri procuratori - in favore dell'avv. Luca Piscitelli, dichiaratosi antistatario nella fase della precisazione delle conclusioni.
6.2. - L'accoglimento del primo motivo di gravame esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte appellante integralmente soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 4206/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata e notificata il 4 maggio 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che Parte_1
liquida, in favore del di cui al fabbricato ubicato in Napoli, al , in CP_1 Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore:
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 7.254,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 9.991,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luca Piscitelli, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
31 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Giuseppe De Tullio
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr. Giuseppe De Tullio - Presidente
dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2633/2021/CC, avverso la sentenza n. 4206/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata e notificata il 4 maggio 2021;
TRA
(C.F.: , nata il [...] a [...], ove risiede in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Monte di Dio n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Guerra (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su Email_1
documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
C.F.: ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Piscitelli (C.F.: PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento Email_2
informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello, giusta deliberazione assembleare condominiale del 21 settembre 2021, di conferimento d'incarico professionale e d'autorizzazione a resistere in giudizio.
APPELLATO
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo il 5 luglio 2017, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il di cui al fabbricato ubicato in
[...] CP_1
Napoli, al , al fine di ivi conseguire la declaratoria della nullità, ovvero Controparte_1
l'annullamento delle deliberazioni assembleari condominiali adottate il 31 gennaio 2017 ed il 16 marzo 2017, con le quali l'assemblea aveva deliberato l'installazione dell'impianto ascensore, da collocare CP_2 nell'androne condominiale di collegamento con il cortile , in cui sono ubicate le unità CP_2 immobiliari di proprietà di parte attrice, avendo violato, a suo dire, i diritti dominicali, inerenti alla proprietà esclusiva e condominiale di quest'ultima, oltre che la vigente normativa di settore in materia d'abbattimento delle barriere architettoniche, chiedendo, altresì, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nell'ipotesi di realizzazione di tale impianto, oltre al risarcimento del danno subendo in ragione dell'eventuale esecuzione di tali lavori, nonché, in subordine, l'indennità per il preteso futuro deprezzamento dei propri cespiti immobiliari.
A sostegno di tali domande e del suo assunto difensivo, l'attrice allegava di essere proprietaria di due unità immobiliari, di cui una distinta nel catasto fabbricati del Comune di Napoli, sez. CHI, fg. 17, p.lla 299/7
e p.lla 299/8, cat. A/5, cl. 2, sita all'interno del cortile, sul quale si affaccia, e l'altra, consistente nel c.d. quartino, ubicato al primo piano del medesimo cortile, censito nel richiamato catasto, sez. CHI, fg. 17, p.lla
299/6, cat. A/4, cl. 1, vani 4, puntualizzando che l'accesso ai detti cespiti immobiliari avviene tramite il cortile interno de quo, al quale, a sua volta, si accede dall'androne condominiale del fabbricato, per cui la lamentata installazione nella porzione dell'androne in questione, antistante al varco di collegamento con il citato cortile, occluderebbe di circa il 90% il passaggio d'aria e di luce dell'androne principale, impedendo, altresì, il passaggio di oggetti di medie dimensioni, ivi compresi i mezzi di soccorso.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 19 ottobre 2017, si costituiva in giudizio il CP_1
convenuto, eccependo l'intervenuta decadenza, essendo stata proposta l'azione giudiziaria ben oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 1137 c.c.; l'esistenza di un preteso, pregresso giudicato esterno, ex art. 2909
c.c., che sarebbe stato incorporato nella sentenza n. 11854/2012 del Tribunale di Napoli, avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione assembleare condominiale adottata il 20 aprile 2004, con la quale era già stata autorizzata l'installazione dell'impianto di tale ascensore;
la carenza d'interesse ad agire in capo all'attrice, attesa l'allegata distinzione fra “delibere di autorizzazione alla modifica delle parti comuni interessate dall'installazione dell'impianto”, cui sono chiamati a partecipare tutti condomini proporzionalmente alle proprie quote di proprietà sui beni comuni, e le “delibere di acquisto dell'impianto ascensore”, come quelle impugnate, cui sono chiamati esclusivamente i condomini interessati all'installazione medesima;
l'inesistenza di alcun pregiudizio patito dall'attrice e l'infondatezza della
2 domanda principale, nonché di quella relativa al preteso risarcimento del danno, di cui richiedeva il rigetto;
la temerarietà della lite.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e disattese le richieste d'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle stesse (prova per testi, interrogatorio formale e c.t.u.); precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n.
4206/2021, pubblicata il 4 maggio 2021, notificata in pari data, con la quale il Tribunale di Napoli rigettava la domanda attrice, condannando la parte istante al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
In particolare, il primo giudice statuiva, come da sopra richiamato dispositivo:
1) avendo ritenuto validamente proposta e non decaduta la parte attrice dalla facoltà d'impugnare le deliberazioni assembleari condominiali de quibus, in considerazione del c.d. “prospective overruling”, ovvero dell'intervenuto repentino mutamento dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità, che non può incidere negativamente sul diritto di difesa, avendo dato atto che: a) le impugnate deliberazioni attualmente rientrano nella categoria di quelle annullabili, in virtù dell'indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla pronuncia n. 9839/2021 della Suprema corte, per la quale le deliberazioni asseritamente espressione di un “cattivo uso” del potere assembleare condominiale siano annullabili nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.; b) la declaratoria d'improcedibilità dell'impugnazione delle stesse, per essere state impugnate oltre il termine di decadenza di cui di cui all'art. 1137 c.c., fosse precluso, nella specie, per avere la parte istante fatto affidamento su di un precedente consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le deliberazioni, oggetto del presente giudizio, ledendo, secondo la prospettazione di parte attrice, anche la proprietà esclusiva del impugnante, dovessero essere considerate nulle e non soggette al CP_1
richiamato termine di decadenza, in forza della più risalente sentenza n. 4806/2005 delle sezioni unite del giudice della funzione nomofilattica;
2) avendo respinto la domanda attrice, a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno, sollevata dal convenuto, che si sarebbe formato sul diritto controverso in virtù della CP_1 sentenza n. 11854/2012 del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato l'impugnazione della deliberazione assembleare condominiale adottata il 20 aprile 2004, con la quale era già stata autorizzata l'installazione dell'impianto dell'ascensore, pure oggetto del presente procedimento.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, notificata il 4 maggio 2021, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., con l'atto di citazione notificato telematicamente il 3 giugno 2021, Parte_1
proponeva appello, sulla base di due motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...]
testuali conclusioni: “1) dichiarare la sentenza n. 4206/2021 emessa dal Giudice dott. F. Cislaghi della VI^
Sezione, errata e, pertanto, meritevole di riforma nella parte in cui rigetta la domanda adducendo
3 erroneamente a sostegno che sul diritto controverso si sia formato un giudicato esterno;
rigettata ogni contraria istanza ed eccezione;
2) nel merito, erroneamente non analizzato, accertare e dichiarare, la nullità/invalidità delle delibere del 31.01.2017 e del 16.03.2017 con cui l'assemblea del Controparte_3
in Napoli, stabiliva per la prima volta l'esatto posizionamento dell'impianto ascensore,
[...] CP_1
in contrasto alla normativa di settore così ledendo i diritti dell'Appellante; 3) condannare il convenuto
, in caso di realizzazione dell'impianto, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi oltre che al CP_1
risarcimento del danno subito in ragione dell'eventuale esecuzione dei lavori;
4) in via gradata, stabilirsi congrua indennità a favore della odierna Appellante per il deprezzamento delle unità abitative come descritte nella misura ritenuta più giusta;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di Giudizio
a favore dello scrivente Avvocato quale anticipatario. In istruttoria: Si reitera, anche in codesta Illustre Sede, la richiesta di nomina di C.T.U. avanzata dall'odierna Appellante già in Primo grado, con memoria ex art. 183,
VI^ co, n. 2 cod. proc. civ. per la verifica dell'effettiva dimensione e posizione dell'impianto ascensore, come risultante dai grafici e progetti approvati e dalla loro esecuzione.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 14 dicembre 2021, si costituiva in giudizio il CP_1
di cui al fabbricato ubicato in Napoli, al , contestando la fondatezza dei motivi di Controparte_1
gravame, di cui richiedeva il rigetto, con la contestuale istanza di conferma della decisione impugnata e di condanna della parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase del giudizio.
2.3. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 9 aprile 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 6 maggio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 7 maggio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica a cura del solo appellato. CP_1
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante censurava la sentenza gravata, per avere, a suo dire, il primo giudice erroneamente ritenuto di respingere la domanda attrice, avendo accolto l'eccezione sollevata dal convenuto, secondo la quale si sarebbe formato il giudicato esterno sul CP_1 diritto controverso, in forza della sentenza n. 11854/2012 del Tribunale di Napoli, con la quale era stata già rigettata l'impugnazione proposta da avverso la deliberazione assembleare Parte_1
condominiale approvata il 20 ottobre 2004, in forza della quale, in ordine al punto 6 del relativo ordine del giorno: “l'assemblea si dichiara d'accordo all'installazione di un impianto ascensore nel fabbricato. Da mandato all'amministratore di far predisporre preventivi di spesa da sottoporre alla prossima assemblea. I preventivi dovranno attenersi alle misure di ingombro di cui all'allegata piantina.”
4 Più precisamente la parte impugnante contestava:
a) l'identità di contenuto, così come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, tra quanto deliberato sul punto dall'assemblea condominiale del 20 ottobre 2004, consistito nell'approvata mera intenzione di installare l'ascensore, senza che ne fosse stato specificato il luogo del suo posizionamento, rispetto a quanto approvato dalle due impugnate deliberazioni del 31 gennaio 2017 e del 16 marzo 2017, entrambe oggetto del presente giudizio, con le quali l'assemblea condominiale approvava rispettivamente, prima: “il progetto esecutivo redatto dalla ditta ” e, poi: il “nuovo preventivo redatto dalla ditta Parte_2
ad integrazione del precedente”, avendo individuato soltanto con queste ultime due Parte_2
deliberazioni il luogo di posizionamento e d'installazione dell'impianto ascensore, peraltro, a minima distanza, dall'unico varco di comunicazione tra il cortile interno condominiale, dove sono collocate le porte di ingresso alle due unità immobiliari di proprietà della condomina e l'androne condominiale CP_4
d'accesso al fabbricato, asseritamente in violazione della relativa normativa di settore in materia d'abbattimento delle barriere architettoniche e degli artt. 1102 e 1120 c.c.;
b) la pretesa preclusione, erroneamente ritenuta dal primo giudice, in cui sarebbe incorsa l'attrice nel corso del primo grado del presente giudizio, per non avere impugnato la deliberazione assembleare condominiale del 20 ottobre 2004 anche per non essere ivi stato individuato il luogo esatto, in cui l'ascensore sarebbe stato collocato, essendo irragionevole l'avere ritenuto che si dovesse già allora impugnare un elemento, che, all'epoca, non era stato nemmeno discusso dall'assemblea condominiale.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello la parte impugnante criticava la decisione gravata per il preteso vizio d'omessa pronuncia, in cui, a suo dire, sarebbe incorso il giudice di prime cure, non avendo quest'ultimo valutato che le due deliberazioni assembleari impugnate, se eseguite, lederebbero i diritti della parte istante, sia dominicali sulle due unità immobiliari di sua esclusiva proprietà, sia condominiali sulle parti comuni del fabbricato, perché sarebbero state adottate, come riportato nella relazione peritale del c.t.p., ing. Per_1
, in violazione:
[...]
a) della vigente normativa in materia d'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che di sicurezza ed agibilità, di cui all'art.
4.1.10 del D.M. 14.06.1989, n. 236;
b) dell'art. 2 della L. 2 gennaio 1989, n. 13, che prevede che l'installazione di un impianto di ascensore, rientrando tra le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, costituisce un'innovazione, che deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta all'art. 1136 c.c., ma nei limiti previsti dagli art. 1120 e 1121 c.c.
Più precisamente, a dire della parte appellante, il posizionamento del c.d. “castello”, così come progettato, da collocare davanti all'apertura di collegamento tra l'androne ed il cortile, di natura condominiali, determinerebbe un'occlusione quasi totale dell'accesso alle due unità immobiliari di proprietà
5 esclusiva dell'attrice-appellante, oltre che del prospetto visivo attualmente esistente, conforme alla tipologia del fabbricato d'epoca, comportando un ingombro tale da impedirle il perfetto esercizio del proprio diritto d'uso degli immobili di sua proprietà esclusiva, oltre che dell'androne e del cortile condominiali.
3.3. - I due motivi d'impugnazione possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione.
Degli stessi, il primo è fondato, per cui va accolto, contrariamente al secondo, che va respinto, con la contestuale conferma della reiezione dell'originaria domanda attrice, così come stabilito nella sentenza gravata, la cui motivazione va modificata nei termini qui di seguito riportati.
3.4. -Contrariamente al convincimento maturato dal primo giudice ed in accoglimento del primo motivo di censura, la Corte ritiene che, rispetto al presente giudizio, non costituisca giudicato esterno la sentenza n. 11854/2012 del Tribunale di Napoli, con la quale era già stata rigettata l'impugnazione proposta da avverso la deliberazione assembleare condominiale approvata il 20 ottobre 2004, Parte_1
mediante la quale, in ordine al punto 6 del relativo o.d.g., avente ad oggetto: “proposta installazione impianto
d'ascensore”, l'assemblea si dichiarava: “d'accordo all'installazione di un impianto ascensore nel fabbricato”, dando “mandato all'amministratore di far predisporre preventivi di spesa da sottoporre alla prossima assemblea. I preventivi dovranno attenersi alle misure di ingombro di cui all'allegata piantina.”
Infatti, il deliberato de quo, avente carattere meramente programmatico, tant'è che non individuava neppure il luogo dell'esatto posizionamento dell'ascensore, non è affatto identico a quello di cui alle successive deliberazioni impugnate, adottate rispettivamente il 31 gennaio 2017 ed il 16 marzo 2017, con le quali l'assemblea condominiale mediante la prima di esse, in riferimento:
a) al punto sub 4) del relativo o.d.g., avente ad oggetto: “Approvazione variante al progetto approvato il 20.06.2016 … come da planimetria inviata, nonché approvazione del progetto esecutivo redatto dalla ditta ”; Parte_2
b) al punto sub 5) del relativo o.d.g., avente ad oggetto: “Approvazione nuovo preventivo redatto dalla ditta ad integrazione del precedente a seguito approvazione modifiche di cui al capo 1° … Parte_2
mandato all'amministratore di stipulare contratto con la ditta con l'ausilio di due condomini”; Parte_2
deliberava: 1) “la installazione dell'impianto ascensore con millesimi 511,61 su 1000, riportandosi a quanto già deliberato ed al preventivo approvato in data 20.06.16 ed in ottemperanza alla legge in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche a seguito presenza di condomini nel fabbricato portatori di handicap”; 2) “la variante al progetto in merito alle misurazioni ridotte, come da planimetria che si allega al presente verbale ancora una volta, mentre non si approva la variante in merito alle porte in cristallo da installare ed alla parete di fondo interamente in cristallo”;
6 mentre con la seconda, approvava i capi sub 2) e sub 3) del relativo o.d.g., mediante la rinnovata ratifica del mandato conferito all'amministratore nella precedente assemblea del 31 gennaio 2017, al fine di stipulare il contratto di appalto per la costruzione dell'ascensore con la ditta e l'approvazione Parte_2 della modifica del materiale di una porzione della cosiddetta “gabbia ascensore”, da realizzare in cristallo, essendosi la ditta offerta di mantenerne invariato il prezzo. Parte_2
Infatti, l'accertamento dell'invalidità della precedente deliberazione assembleare condominiale del
20 ottobre 2004 non riveste alcuna efficacia sostanziale di giudicato nel presente giudizio, in considerazione del fatto che tale deliberazione si limitava ad approvare genericamente l'installazione di un impianto d'ascensore nel fabbricato condominiale, senza prevederne il luogo del suo posizionamento e della sua collocazione, che veniva individuato nell'androne condominiale e nella tromba delle scale condominiali:
a) dapprima con la successiva deliberazione approvata il 20 giugno 2016, con la quale i condomini:
“… preso atto della richiesta della condomina , nella qualità di usufruttuaria dell'immobile sito Parte_3
al 3° piano presso il quale risulta residente, di voler usufruire dell'abbattimento delle barriere architettoniche in quanto portatore di handicap come riconosciuto con decreto di invalidità civile con grado di invalidità riconosciuto al 100%, deliberano di procedere ad unanimità alla installazione dell'impianto ascensore e passano all'esame dei preventivi presentati. … Dopo ampia discussione alla unanimità deliberano la installazione dell'ascensore e appaltano i lavori alla ditta che ha offerto maggiori Controparte_5 garanzie tecniche in merito alla realizzazione dello stesso. Il preventivo ed il progetto vengono allegati al presente verbale e diviene parte integrante e sostanziale del verbale.”;
b) poi, mediante le qui impugnate deliberazioni adottate il 31 gennaio 2017 ed il 16 marzo 2017, che, tra l'altro, approvavano la variazione al progetto già approvato con la richiamata, precedente deliberazione del 20 giugno 2016.
La superiore decisione, inerente alla dichiarata esclusione della sussistenza del giudicato esterno erroneamente rilevato dal Tribunale, determina l'assorbimento della seconda parte del primo motivo di critica, col quale l'appellante lamentava, altresì, l'errore del giudice di prime cure per avere ritenuto maturata la preclusione, in capo all'attrice, per non avere impugnato la deliberazione assembleare condominiale del
20 ottobre 2004 anche per non essere ivi stato individuato il luogo esatto, in cui l'ascensore sarebbe stato posizionato.
3.5. -La seconda censura è infondata e non provata, per cui va respinta.
A fronte della contesa tra le parti, il punto nodale della questione da esaminare è quello se la realizzazione di un ascensore in ambito condominiale, al fine di conseguire il superamento delle barriere architettoniche, possa anche incidere sui diritti spettanti al singolo condomino, che lamenti, come nella specie, non solo una limitazione nella fase di accesso alle unità immobiliari di sua proprietà, ma anche la
7 pretesa violazione del prospetto visivo attualmente esistente, conforme alla tipologia del fabbricato d'epoca, nel quale si determinerebbe un minore passaggio d'aria e di luce proveniente dall'androne condominiale, oltre che l'ulteriore limitazione nell'esercizio pieno del proprio diritto d'uso degli immobili, di sua proprietà esclusiva, nonché dell'androne e del cortile, di natura condominiale.
Sul punto il consolidato orientamento del giudice della funzione nomofilattica, dal quale non v'è motivo per discostarsene, ripercorso nella motivazione della sentenza di cui alla Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 09/03/2017, n. 6129, ritiene testualmente che:
“In tema di condominio, l'installazione di un ascensore realizzata su parte di aree comuni, allo scopo dell'eliminazione delle barriere architettoniche, rientra fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche, di cui alla L. 3 marzo 1971, n. 118, art. 27, comma 1, e al D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, art. 1, comma 1, e perciò costituisce innovazione che, ai sensi della L. 2 gennaio 1989, n. 13, art. 2, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c., comma 2, (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28920 del 27/12/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8286 del 20/04/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14384 del
29/07/2004).
La stessa L. n. 13 del 1989, art. 2, stabilisce che, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni aventi per oggetto le innovazioni volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, le strutture occorrenti al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages, fermo quanto disposto dall'art. 1120 c.c., comma 4, e art. 1121 c.c., comma 3, (all'esito delle modifiche introdotte dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220).
L'installazione di un ascensore, allo scopo dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata su parte di aree comuni (nella specie, un'area destinata a giardino), deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14096 del 03/08/2012).
Di tal che, nel valutare il contrasto delle opere, cui fa riferimento la L. n. 13 del 1989, art. 2, con la specifica destinazione delle parti comuni, sulle quali esse vanno ad incidere, occorre tenere conto altresì del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18334 del 25/10/2012).”
Nella fattispecie in esame, pertanto, in linea con i principi innanzi richiamati, va valutato quale tra gli interessi contrapposti possa e debba prevalere, ovvero, se debba essere sacrificato l'interesse della persona
8 disabile all'eliminazione delle barriere architettoniche, o piuttosto quella a non essere pregiudicata debba essere l'asserita diminuzione di aria e luce lamentata dall'attrice-appellante, che si doleva pure della limitazione del proprio diritto d'accesso agli immobili di sua proprietà esclusiva, oltre che all'androne ed al cortile condominiali, nonché dell'uso degli stessi.
E' evidente che tali necessità, non possono essere poste sullo stesso piano.
L'interesse all'eliminazione delle barriere architettoniche è espressione di un principio che trova il suo fondamento nell'art. 3 cost.
Del resto, recentemente la Suprema corte ha stabilito che: “In ossequio al principio dell'accessibilità universale, consacrato nella Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità e richiamato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 251 del 2008, costituisce discriminazione indiretta, ex art. 2 della L. n. 67 del 2006, la presenza di barriere architettoniche che impediscano o limitino l'accesso ad edifici privati ad uso residenziale da parte delle persone disabili, laddove, con riferimento alla situazione di fatto ed a prescindere dalla qualificazione giuridica dei luoghi, le stesse determinino una condizione di svantaggio della persona disabile rispetto ad una persona priva di disabilità.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
15/06/2023, n. 17138).
Anche l'asserita diminuzione di aria e luce deve essere sacrificata in virtù di detto principio, come anche la generica pretesa violazione del decoro architettonico limitatamente ad alcune porzioni condominiali del fabbricato.
Né contribuisce in alcun modo a corroborare l'assunto dell'attrice-appellante il richiamo operato dal quest'ultima alla prodotta relazione peritale del suo c.t.p., ing. , incaricato per verificare la Persona_1
fattibilità dell'installazione dell'impianto ascensore nel fabbricato condominiale, in parte qua tale professionista puntualizzava testualmente: “[…] dopo ampia verifica metrica sui luoghi dello schema grafico di ascensore proposto dal , si è rilevato che lo spazio restante a disposizione di coloro che debbono CP_1 accedere all'immobile posto nel cortile retrostante l'androne del palazzo, è a dir poco insufficiente. [...] Appare evidente, quindi, che con un percorso di larghezza molto limitata, tortuoso (avendo due angoli a breve distanza) e con una parte di altezza estremamente ridotta, si rende impossibile il passaggio di oggetti anche di medie dimensioni ed estremamente difficoltoso se non impossibile il passaggio di mezzi di soccorso (barelle, mezzi antiincendio etc.). Quanto sopra rende, pertanto, concreta anche la violazione del D.M. n. 236 del 1989, art., 4.1.10 e leggi successive relativamente al superamento delle barriere architettoniche.”
Infatti, non coglie nel segno la pretesa violazione del disposto normativo di cui al richiamato D.M., il cui comma 5, dell'art. 4, intitolato “Criteri di progettazione per l'accessibilità”, al punto 4.1.10 disciplina le caratteristiche delle scale, prevedendo, tra l'altro, che: “1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una
9 inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale”, dovendosi correttamente considerare che la naturale destinazione all'uso della cosa comune, può tener conto di specificità, che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino, solo se queste costituiscano un'inevitabile e costante caratteristica di utilizzo.
Nella specie, invero, il paventato ma non dimostrato ostacolo all'ingresso nel cortile - adiacente all'accesso alle unità immobiliari di proprietà di parte appellante - di barelle e di mezzi antiincendio, attraverso l'androne condominiale, sul quale installare l'impianto d'ascensore, si porrebbe come mera eventualità d'uso e come tale ininfluente nella determinazione dell'innovazione c.d. “tollerabile”, coerentemente all'arresto giurisprudenziale di legittimità, cui la Corte intende dare continuità, secondo cui:
“Nell'identificazione del limite all'immutazione della cosa comune, disciplinato dall'art. 1120, comma 2, c.c., il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione - coessenziale al concetto di innovazione - ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della "res communis", secondo la sua naturale fruibilità; si può tener conto di specificità - che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino - solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo.” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 12/07/2011, n.
15308).
Del resto, la normativa di riferimento, applicabile al caso che ci occupa e che risulta rispettata dalle due deliberazioni assembleari impugnate, è l'art.
8.1.9 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, applicabile ai
“Percorsi orizzontali e corridoi”, il quale prevede testualmente che:
“I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (vedi punto 8.0.2. - Spazi di manovra).
Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.
Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili.”
Invero, l'attrice-appellante risulta essere proprietaria di due unità immobiliari, il cui accesso avviene tramite il cortile condominiale scoperto, al quale si accede attraverso un arco di piccole dimensioni rispetto all'entrata, posto a qualche metro dalla stessa, per cui, essendo previsto dalla variante al progetto esecutivo allegato all'impugnata deliberazione del 31 gennaio 2017 che il vano ascensore dovrà essere installato nell'androne condominiale, ovvero nel vano scale, tra l'entrata del fabbricato e l'arco, che consente l'ingresso al cortile, lasciando un passaggio per accedere al cortile de quo di 131 cm, secondo il richiamato progetto, ovvero di 120 cm, secondo le misurazioni eseguite dal c.t.p., il cui ordine di grandezza, comunque, risulta
10 essere senz'altro di gran lunga superiore ai previsti cm 100 di cui al richiamato art.
8.1.9 del D.M. 14 giugno
1989, n. 236, può senza dubbio escludersi qualsivoglia violazione di disposizioni normative in materia di sicurezza e d'abbattimento delle barriere architettoniche.
5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che va respinto l'appello e confermata la sentenza gravata, con la quale venivano rigettate le originarie domande attrici, rispettivamente tendenti alla declaratoria della nullità, ovvero all'annullamento delle deliberazioni assembleari condominiali del 31 gennaio 2017 e del 16 marzo 2017, così come approvate dal di cui al fabbricato ubicato in Napoli, al , nonché alla liquidazione CP_1 Controparte_1 dell'indennità per il preteso deprezzamento delle unità abitative della parte istante, domanda quest'ultima, peraltro, rimasta del tutto sfornita di prova, dovendo essere disattesa la qui reiterata richiesta d'ammissione della c.t.u., finalizzata alla verifica dell'effettiva dimensione e posizione dell'impianto ascensore, come, del resto, già risultante dai grafici e dai progetti approvati dall'assemblea condominiale, in quanto avente carattere meramente esplorativo, che la rende inammissibile ed irrilevante ai fini del presente thema decidendum, coerentemente al principio giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/06/2019, n. 15521); “Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica.” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 15/12/2017, n. 30218).
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - L'accoglimento del primo motivo d'impugnazione importa, da un lato, la rideterminazione delle spese del primo grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ.,
Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775), dall'altro, la liquidazione di quelle di secondo grado.
11 Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'integrale rigetto delle originarie domande attrici, le spese del doppio grado del giudizio vengono poste ad esclusivo carico dell'attrice-appellante, in favore del convenuto-appellato, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), anche in considerazione del valore non determinato della domanda risarcitoria e della pretesa indennità per l'asserito deprezzamento dei cespiti immobiliari, nonché delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M.
10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per il primo grado, oltre che dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per il secondo grado, con distrazione - limitatamente ai compensi della presente fase, essendo in primo grado il stato rappresentato CP_1 da altri procuratori - in favore dell'avv. Luca Piscitelli, dichiaratosi antistatario nella fase della precisazione delle conclusioni.
6.2. - L'accoglimento del primo motivo di gravame esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte appellante integralmente soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 4206/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata e notificata il 4 maggio 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che Parte_1
liquida, in favore del di cui al fabbricato ubicato in Napoli, al , in CP_1 Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore:
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 7.254,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 9.991,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luca Piscitelli, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
31 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Giuseppe De Tullio
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