Sentenza breve 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 25/06/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00727/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00710/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EM NA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 710 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Francesco Bresciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'accertamento
del dovere di provvedere in capo all’Amministrazione intimata e per la conseguente condanna della stessa al rilascio del provvedimento richiesto in riferimento all’istanza di attivazione delle misure di accoglienza, in quanto richiedente protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 142/2015, inoltrata tramite il servizio comunale ASP il 24 maggio 2024 e reiterata, con diffida ad adempiere e formale messa in mora, a mezzo PEC il 24 aprile 2025;
nonché, per quanto occorrer possa e in subordine,
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della comunicazione della Prefettura del 6 maggio 2025 di risposta alla diffida, laddove interpretata come avente valore di provvedimento di diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
L’odierno ricorrente è un richiedente asilo in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale, che contesta l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla contestuale richiesta di attivazione delle misure di accoglienza.
Nel ricorso stesso, però, si dà atto che, in data 6 maggio 2025, la Prefettura ha comunicato l’impossibilità di accogliere la richiesta, a causa della momentanea indisponibilità di posti, implicitamente riconoscendo, però, secondo la tesi dello straniero, la pendenza della richiesta, considerato l’inciso in cui si precisa che le misure saranno attivate sulla base di una «lista di aventi diritto presentatesi presso [ASP Città di Bologna] redatta assegnando una scala di priorità in base alle vulnerabilità».
In ragione di ciò, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di accertare il dovere dell’Amministrazione intimata di provvedere sull’istanza di attivazione delle misure di accoglienza, nonché la fondatezza della pretesa fatta valere, ovvero, per quanto occorrer possa e in via subordinata, laddove interpretata come avente valore di provvedimento di diniego, di annullare la comunicazione della Prefettura del 6 maggio 2025, con conseguente condanna ad attivare le misure di accoglienza.
Considerata la situazione di grave indigenza in cui il ricorrente si trova a vivere, è stata, altresì formulata un’istanza cautelare.
Tutto ciò premesso, esaminata la nota della Prefettura di Bologna prot. n. -OMISSIS- del 6 maggio 2025, deve essere dichiarata inammissibile la domanda volta all’accertamento dell’esistenza di un illegittimo silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del ricorrente.
Quest’ultima è stata, invero, esaminata e ritenuta “improcedibile” e, contrariamente a quanto asserito in ricorso, in nessuna parte della comunicazione censurata si attesta la “pendenza” dell’istanza, non potendosi ritenere utile, in tal senso, il mero generico riferimento al sistema dell’accoglienza, l’inserimento nel quale avviene sulla scorta della redazione di “liste d’attesa” elaborate in collaborazione con ASP Città di Bologna.
Ne deriva che quella che è stata qualificata da parte ricorrente come una mera nota interlocutoria rappresenta, invece, un vero e proprio provvedimento negativo, come risulta confermato da quanto dallo stesso ricorrente affermato in ordine all’avvenuto accertamento della circostanza per cui il nominativo del ricorrente non risulta essere inserito in alcuna “lista d’attesa”.
Ne deriva l’inammissibilità dell’istanza ex art. 117 c.p.a., non potendosi ravvisare il silenzio della pubblica amministrazione.
Il ricorso contiene, però, anche una domanda caducatoria, corredata di istanza cautelare, che consente, attesa la completezza del contraddittorio e l’esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sull’argomento, di andare oltre la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, definendo la controversia con sentenza in forma semplificata favorevole al ricorrente.
Tale domanda, infatti, può trovare positivo apprezzamento, in ragione del fatto che l’Amministrazione, nel caso di specie, ha di fatto negato l’ammissione alla fruizione delle misure di accoglienza, non avendo dimostrato di aver ottemperato all’onere gravante sulla stessa di ricercare una soluzione alternativa.
Infatti, a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, la Prefettura non risulta aver nemmeno provveduto all’inserimento del richiedente in un’apposita lista di attesa, essa è venuta meno all’obbligo derivante dalla previsione dell’art. 11 del d.lgs. n. 142 del 2015, il quale impone, nel caso di esaurimento dei posti all’interno delle strutture di accoglienza, di esaminare la possibilità di ospitare i richiedenti in strutture temporanee di emergenza (cfr., sul punto, l’ordinanza di questo Tribunale n. 781/2024 e la sentenza del TAR Roma, n. 7895/2025).
Così accolto il ricorso, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della questione dedotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'EM NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile l’azione ex art. 117 c.p.a., non sussistendo il silenzio dell’Amministrazione;
- ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, accoglie la domanda caducatoria di cui al ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, sollecitando la riedizione del potere tenendo conto di quanto in motivazione precisato;
- dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO