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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/04/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 25.2.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 590/2015 + 2305/2017 TRA
, nata in [...] il [...], C.F. , rapp.ta e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia in PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA N. 12 85042 LAGONEGRO;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti. SAVASTANO MARINA e CP_1 LUZI MARCO, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato c/o 85100 Controparte_2 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 20.03.2015, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola per l'Azienda agricola “SE LORENZO” - con terreni siti in agro di AS allo Ionio (CS) alla C/da PRAINETTA, per un totale di: n. 102 giornate annue nell'anno 2013 dal 06.08.2013 al 31.12.2013, deduceva di aver presentato, in data 25.03.2014, domanda di disoccupazione agricola n. 2014629300807, relativa all'anno 2013, essendo regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza e vantando tutti i requisiti di legge previsti. Deduceva di non aver ottenuto l'erogazione della prestazione richiesta né di aver ricevuto dall' comunicazione CP_1 dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda amministrativa. Concludeva chiedendo dichiararsi il suo diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione per l'annualità sopra specificata, con condanna dell' CP_3 evocato in giudizio al pagamento delle somme dovute. Si costituiva in giudizio l' insistendo per il rigetto del CP_1 ricorso per decadenza dall'azione, prescrizione del diritto e per infondatezza nel merito.
2. In data 08.11.2017 depositava un ulteriore ricorso, iscritto al R.G. n. 2305/2017 nel Parte_1 quale, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola per l'Azienda agricola “SE LORENZO” – con terreni siti in agro di AS allo Ionio (CS) alla C/da PRAINETTA per un totale di: n. 102 giornate annue nell'anno 2013 dal 06.08.2013 al 31.12.2013, e in particolare di aver lavorato, seguendo le direttive del titolare, per 4-5 giorni a settimana, dalle ore 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 percependo regolare retribuzione giornaliera, deduceva il disconoscimento del predetto rapporto di lavoro
1 da parte dell' mediante la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale 2016 degli elenchi anagrafici dei
CP_1 lavoratori agricoli per l'anno 2013 (pubblicato online dal 10.03.2017 al 25.03.2017). Dopo aver infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, adiva il Tribunale di Lagonegro chiedendo il riconoscimento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nel periodo sopra specificato, con l' Parte_2 nonché del diritto alla iscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di ROTONDA (PZ), con condanna dell' nella persona del presidente p.t., a provvedere alla dovuta iscrizione
CP_1 e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori. L' costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza per inosservanza del termine
CP_1 di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 e, nel merito, l'infondatezza della domanda alla luce degli esiti del verbale di accertamento n. 2016008328/DDL del 21.11.2016. Pertanto, ne ha chiesto il rigetto.
CP_1
2.1. Valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, il Tribunale ammetteva la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente (limitando a due, tra quelli indicati nel ricorso, i testi da escutere), ammettendo, altresì la parte resistente alla prova contraria e diretta sui capitoli di cui alla memoria di costituzione e con i testi ivi indicati.
2.2. Alla udienza del 25.06.2019 veniva escusso il teste . Alla udienza del Testimone_1
19.10.2021 veniva escusso il secondo teste di parte ricorrente, . Alla udienza del Testimone_2
20.04.2022, il Tribunale disponeva l'acquisizione agli atti del processo del verbale del 19.10.2021, relativo al fascicolo n. R.G. 1996/2017, contenente la deposizione dell'Ispettore . CP_1 Persona_1
2.3. Ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, nonché la connessione per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione, con il giudizio antecedentemente iscritto al n. R.G. 590/2015, i due giudizi venivano riuniti.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione. Alla udienza del 25.2.2025 la causa è stata decisa come da sentenza depositata dopo scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
3. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso.
In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813).
Ebbene, entrambi i ricorsi sono tempestivi.
Per ciò che concerne la domanda di disoccupazione agricola, il ricorso risulta tempestivo in quanto la domanda n. 2014629300807, relativa all'anno 2013, è stata presentata il 25.03.2014. Non risulta che l' abbia CP_1 formalmente comunicato un diniego. Pertanto, dallo scadere dei termini prescritti per l'esperimento di tutto il
2 procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda, la ricorrente aveva un anno di tempo per il deposito della domanda giudiziale. Il ricorso è stato depositato il 20.03.2015; dunque è tempestivo.
In relazione al ricorso iscritto al n. R.G. 2305/2017, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione relativo all'anno 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo al in data 22.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo alla scadenza dei 90 giorni, CP_4 sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni. Il ricorso è stato depositato in data 08.11.2017; pertanto è tempestivo.
4. Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fascicoli
– corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda CP_1 Pt_2 ES EN:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo notevolmente superiore ai ricavi;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'anno 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011.
Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso.
L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016.
Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione.
Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di euro 130.968,00, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva.
Ciò detto, è opportuno chiarire:
3 a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da mera sproporzione tra CP_ giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione.
E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso:
CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da ES EN all' una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale CP_ l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il ES non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola ES EN abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016.
c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti agricoli denunciati CP_ all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640;
d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha CP_ denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal ES quali titoli sottostanti alla CP_ disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del ES, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. CP_ Per i terreni formalmente indicati dal ES all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di ES EN che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura.
Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla carta ed avente la sola finalità CP_ di denunciare all' prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura.
Tale conclusione non può di certo essere scalfita dalle dichiarazioni rese dai testimoni.
3.1. Tutti i testi escussi in favore di parte ricorrente, per loro stessa ammissione, sono portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base anche il loro rapporto di lavoro era stato CP_ disconosciuto tanto da avere anche proposto causa contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento.
Alla udienza del 25.06.2019 è stato sentito il testimone , per parte ricorrente, il quale ha Testimone_1CP_ dichiarato: “… ho diversi giudizi nei confronti dell' per la cancellazione delle giornate di lavoro agricolo svolto per l'azienda IN e ES. Con l'azienda ES ho subito la cancellazione per gli anni 2013 e 2014. La ricorrente è
4 indicata tra i miei testi nei suddetti giudizi. Conosco i fatti di causa in quanto io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per ES EN nell'anno 2013 da agosto a dicembre sui terreni di AS allo Ionio in contrada Prainetta. Abbiamo lavorato anche nel Comune di Saracena dove pure ES ha dei fondi adibiti ad agrumeto. Io e la ricorrente ci siamo occupate principalmente della raccolta di pomodori da agosto ad ottobre. Da ottobre in poi ci siamo occupate della raccolta di agrumi a Saracena. Raccoglievamo arance e mandarini. Lavoravamo 4/5 giorni a settimana dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 15. Sia io che la ricorrente ci recavamo a lavoro da Viggianello a AS allo Ionio in pullman della Sam. Il pagamento del biglietto era a carico del datore di lavoro. Dopo Viggianello il pullman non percorreva l'autostrada. Dopo Viggianello si fermava a Rotonda, poi Castrovillari e poi AS allo Ionio. Ci lasciava CP_5 CP_6 davanti all'azienda. Le direttive le dava ES EN il quale al mattino ci divideva in squadre. Era sempre ES EN a retribuirci circa 35€ al giorno. Ricordo che ci pagava a fine mese nell'ufficio presente nel magazzino dove erano collocati i bagni e un ufficio. Ricordo che c'erano anche macchinari per la lavorazione dei pomodori. Gli strumenti da lavoro li forniva ES come le cassette e i secchi. Ricordo che noi portavamo l'abbigliamento e il pranzo. Ricordo che nel 2013 eravamo una quarantina di lavoratori. Non riesco a ricordare altri lavoratori, della ricorrente mi ricordo in quanto mia compaesana e perché viaggiavamo insieme. La ricorrente non coabitava con il datore di lavoro e tanto so in quanto rientrava con me a Viggianello”.
Disposta la riunione, alla udienza del 19.10.2021 veniva escusso il secondo teste di parte ricorrente, _2
, il quale dichiarava: “…per un anno ho svolto l'attività di bracciante presso l'azienda agricola ES,
[...] precisamente nell'anno 2013. L'azienda agricola si trova a AS Ionio, in località Garda;
l'azienda era composta da un grande capannone e da una piccola struttura adibita come ufficio, separata dal capannone;
nel capannone si trovava un bagno e macchinari per la trasformazione dei prodotti (li ho visti un paio di volte ma non so di preciso); i terreni coltivati si trovano intorno al capannone, nei terreni venivano coltivati pomodori e altre verdure (cavolfiori, verze, broccoli); vi erano poi mezzi da lavoro quali trattori e camion. Ho lavorato in azienda da agosto-settembre a dicembre 2013. Conosco
e , le conosco perché viaggiavamo insieme per raggiungere l'azienda mediante la mia Parte_1 Testimone_1 auto o quella di . ha lavorato presso ES per il mio stesso periodo, non so se il rapporto di _1 Parte_1 lavoro è proseguito oltre, lo stesso vale per . Non ricordo però per quante settimane abbiamo viaggiato Testimone_1 insieme. In azienda eravamo circa 70-80 operai;
l'attività era svolta in squadre, non sempre la o la Pt_1 _1 hanno lavorato con me. Non so precisamente quale attività svolgesse la o la , posso riferire solo circa le Pt_1 _1 occasioni in cui abbiamo lavorato insieme, ove abbiamo svolto attività di lavorazione del terreno e raccolta di pomodori, ovvero verze e cavolfiori. Io non ho fatto raccolta di agrumi. Le ricorrenti non so. L'orario di lavoro Parte_3 svolto era dalle 7:00 alle 12, poi dalle 13:00 alle 15, dal lunedì al venerdì, eccezionalmente anche nel fine settimana. Non ricordo se abbiamo lavorato sabato o domenica. Il lavoro era organizzato da EN ES che ci dava le direttive: gli attrezzi erano presenti già in azienda, usavamo zappa, pale. Il trattore era guidato da operaio che non conosco. Ci accompagnavano nei vari terreni con il trattore. Erano tanti ed estesi, tutti intorno al capannone, ma vasti. La retribuzione avveniva a fine mese, ciò valeva per tutti i dipendenti, nell'ufficio vicino al capannone, sempre in contanti, rilasciava copia di busta paga e una copia veniva conservata dal ES: il giorno del pagamento eravamo in fila davanti all'ufficio e l'erogazione avveniva poi individualmente. Non sono a conoscenza del fatto che la o la _1 Pt_1 abitassero in azienda. Nei pressi del magazzino/capannone, presso AS erano presenti degli aranceti (credo fossero solo arance); non ricordo la posizione delle piante di arance. Non erano presenti serre. L'azienda era preceduta da un cancello;
di fianco al cancello, a sinistra, vi era la casa del proprietario (di due piani, mi pare); tra il cancello all'ingresso e il magazzino vi era una distanza di duecento metri circa, forse anche qualcosa in più. Il capannone era collocato di fronte al cancello, alla distanza sopra riferita. Il capannone era al centro del terreno. Non ricordo se l'azienda agricola avesse identificazione con cartelli. Non so come giungessero gli altri lavoratori in azienda. C'erano altri operai che arrivavano con le macchine. Non ricordo di pullman che portavano braccianti. Ho conosciuto ES per via di un passaparola in paese. Ho lavorato lì un solo anno perché il lavoro era troppo stancante per me. All'esito della raccolta i prodotti erano trasportati nel capannone, ove i pomodori venivano trasformati in salsa, non so chi passasse a ritirare il prodotto finito. ES EN era un signore alto, robusto, capelli brizzolati. Nel 2013 ES aveva circa 50 anni. Non ho giudizi in CP_ corso relativi all'anno 2013 nei confronti dell' non so se il mio rapporto è stato cancellato. Devo controllare. Ho percepito la DS relativa all'anno successivo al 2013”.
Alla udienza del 20.04.2022, il Tribunale ha disposto l'acquisizione agli atti del processo del verbale del 19.10.2021 relativo al fascicolo n. R.G. 1996/2017 e contenente la deposizione del teste di parte resistente, l'Ispettore CP_
, il quale ha riferito: “Sono ispettore in servizio presso la sede di CROTONE, con CP_1 Persona_1 mansioni di funzionario di vigilanza. Ho svolto attività ispettiva nei confronti del ES, azienda che è stata CP_ ispezionata tre volte. La prima volta dal 2006 al 2011 da parte di colleghi dell' di Cosenza, dott.ssa ricordo. Per_2
5 Il secondo verbale l'abbiamo fatto io ed il collega di Reggio Calabria, (periodo 2011-2016) e poi Testimone_3CP_ successivamente dal 2016 al 2021 altri colleghi della sede di Reggio Calabria hanno ispezionato nuovamente l'azienda. Abbiamo fatto un verbale di primo accesso a luglio 2016 consegnandolo al consulente aziendale, Per_3
Il giudice autorizza il teste a consultare il verbale in ausilio della memoria. Abbiamo fatto accesso sui terreni, su
[...] diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada Prainetta a AS allo Ionio. Lì c'era l'abitazione del signor ES EN, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali ES conferiva i prodotti. Le aziende erano la SIAG e APOA, riconducibili al ES entrambe. La prima al 95% era in proprietà della moglie del ES ed il 5% dello stesso ES. Nella ASPOA avevano quote i figli del ES, ed TO, mi pare. In contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due mesi Per_4 e non abbiamo mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. Con ES ci siamo recati per la raccolta della sua dichiarazione presso il piano terra della sua abitazione. All'epoca il ES era agli arresti domiciliari presso la abitazione, per una vicenda che ci ha raccontato lo stesso ES (…). Abbiamo verificato che nel periodo di ispezione erano assunti braccianti agricoli. Una quarantina degli stessi li abbiamo invitati per rendere dichiarazioni, sia braccianti della Calabria che quelli della Basilicata. Questi ultimi presso la sede di Castrovillari. Molti non sono venuti, altri sì e ci sono le dichiarazioni di circa 40 presunti dipendenti. Le fatture di vendita della maggior parte dei prodotti erano emesse nei confronti della SIAG, ASPOA e SCPC – società che aveva sede nel Comune di Melicucco (RC)-. Abbiamo sentito il Presidente di questa società, il quale ci ha dichiarato che la società era inattiva da diversi anni, non era operativa;
non conosceva ES EN e non aveva trattato acquisto di ortaggi con il ES. Aveva acquistato la detta società esclusivamente piccoli quantitativi di agrumi, solo da aziende della provincia di Reggio Calabria. Non ricordo se al ES abbiamo fatto la domanda specifica relativa alla assenza di operai nei giorni della ispezione. In tutti e quattro i giorni, c'era bel tempo, soleggiato. Abbiamo fatto anche accessi nello stesso periodo su fondi agricoli siti in Corigliano Calabro, ove il ES dichiarava di coltivare agrumi. Recati sui luoghi, il proprietario ci dichiarava di coltivare in proprio i terreni e di non essersi mai avvalso della ditta SE e di non aver Pt_4 firmato alcun contratto di fitto. Poi siamo andati in un uliveto sito nel Comune di SARACENA (CS): lì il ES dichiarava di fare raccolta di olive e tuttavia, trovammo uno stato di abbandono totale, con olive ancora attaccate agli alberi. Nonostante fosse fine ottobre. La macchia mediterranea aveva preso il sopravvento. I terreni principali erano in contrada Prainetta. Per il resto, abbiamo sentito i proprietari degli altri terreni dichiarati da SE i quali hanno negato di conoscere ES (molti così hanno dichiarato), oppure hanno negato di aver concesso in affitto i terreni, ovvero hanno affermato che il rapporto era finito da anni. Nel verbale per ogni casistica sono riportati i dati. Anche un proprietario di terreni, residente a [...]è stato da noi contattato ed ha negato di aver concesso terreni a ES EN. A novembre 2016 abbiamo chiuso il verbale. Per un periodo precedente abbiamo redatto il verbale sulla base della documentazione fornita e sulla base degli accertamenti eseguiti. Abbiamo chiesto sia al ES che al consulente fiscale ( ) e del lavoro documentazione che provasse la titolarità di mezzi agricoli. Non ce ne è stata Tes_4 Tes_5 fornita, di nessun tipo. I colleghi dell'Ispettorato del Lavoro hanno fatto due accessi, uno a giugno 2015 (inizio mese). Trovarono nei pressi del capannone a contrada Prainetta un gruppo di lavoratori (tra i quali e 5-6 Persona_5 lavoratori rumeni o bulgari), intenti a piantare pomodori. Nell'anno 2016 nel mese di luglio, trovarono lì un gruppetto di lavoratori, tra cui , due italiani e gli altri stranieri. Quando abbiamo sentito i dipendenti di ES Persona_5 avevano questo verbale dell'Ispettorato del Lavoro e ce l'hanno portato. Così ne ho acquisito conoscenza. lo Persona_5 abbiamo sentito. Abbiamo la sua dichiarazione. Nel nostro verbale abbiamo fatto foto sia a AS che a Saracena. Non ricordo i nomi dei dipendenti che mi vengono letti dall'avv. Bisignani. Il controllo era a livello aziendale. Non ricordo quali accertamenti abbiamo fatto con riferimento a questi dipendenti che mi sono stati indicati: abbiamo certamente comparato i giorni di lavoro con quelli di pioggia (Superiore a 3 mm nelle 24 ore), anche perché sia i lavoratori che SE ci hanno dichiarato di non aver lavorato nei giorni di pioggia;
viceversa risultavano presenti dal LUL. Abbiamo verificato le mansioni ed erano tutti inquadrati come braccianti. Abbiamo verificato la sede di lavoro da ed era per tutti località Prainetta, AS. Di quelli che abbiamo sentito abbiamo le dichiarazioni allegate al Pt_5 verbale: aveva centinaia di dipendenti ES ed un anno aveva assunto addirittura 400 dipendenti. Il terreno di
6 contrada Prainetta era esteso circa 6 ettari, tutto pianeggiante;
non c'erano serre o altri manufatti all'interno. Mi pare che non fosse tutto recintato.”
CP_ Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola ES EN, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale. L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a mettere in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei due testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive di cui al verbale. L'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha denunciato CP_ all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro. Inoltre, in più punti, i testi della parte ricorrente rendono dichiarazioni tra loro assolutamente contrastanti in ordine, ad esempio, alla sede della azienda ( per contrada GARDA, per contrada Prainetta). Il _2 _1 teste , anche a voler ritenere che sussista un mero errore nella indicazione della sede aziendale, ha _2 dichiarato di aver lavorato insieme a ed al teste e di aver viaggiato insieme alle stesse per Pt_1 _1 raggiungere la azienda con l'auto propria ovvero con quella di . Il teste non ricorda di pullman _1 _2 che conducevano braccianti a lavoro. La ha escluso l'utilizzo dell'auto ed ha affermato che lei e la _1 Con ricorrente raggiungevano AS con il pullman della (il costo del biglietto era sostenuto dal datore di lavoro). Per nel 2013 erano presenti in azienda circa 70/80 operai, per , la metà, circa una quarantina. Per _2 _1 il teste l'ufficio ove veniva effettuato il pagamento era collocato nel magazzino, ove c'erano i bagni ed i _1 macchinari per la lavorazione dei pomodori. Per il teste l'Ufficio era vicino al capannone e non _2 all'interno dello stesso. Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono sia dai dati del verbale ispettivo che da quelle rilasciate spontaneamente dallo stesso ES. Appare evidente, poi, la assoluta discordanza fra i testimoni, anche in punto di descrizione dei luoghi, tanto da far apparire che i due testimoni abbiano lavorato per due aziende diverse.
non ricorda neppure il nome del collega e ricorda unicamente della collega . La prova _1 _2 Pt_1 della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di SE non può ritenersi affatto raggiunta, alla luce di tutte le incongruenze sopra evidenziate. Ad ogni buon conto, tutti i testimoni devono ritenersi inattendibili avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – vere fino a querela di falso -, emergenti dal verbale ispettivo. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD. 3.2. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. I ricorsi aventi ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, devono essere rigettati.
3.3. Non possono essere ritenuti meritevoli di accoglimento neppure le domande aventi ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, mancando il presupposto della iscrizione negli elenchi per la medesima annualità.
4. Tenuto conto della dichiarazione formulata dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi;
2) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 1.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
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Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 25.2.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 590/2015 + 2305/2017 TRA
, nata in [...] il [...], C.F. , rapp.ta e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia in PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA N. 12 85042 LAGONEGRO;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti. SAVASTANO MARINA e CP_1 LUZI MARCO, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato c/o 85100 Controparte_2 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 20.03.2015, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola per l'Azienda agricola “SE LORENZO” - con terreni siti in agro di AS allo Ionio (CS) alla C/da PRAINETTA, per un totale di: n. 102 giornate annue nell'anno 2013 dal 06.08.2013 al 31.12.2013, deduceva di aver presentato, in data 25.03.2014, domanda di disoccupazione agricola n. 2014629300807, relativa all'anno 2013, essendo regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza e vantando tutti i requisiti di legge previsti. Deduceva di non aver ottenuto l'erogazione della prestazione richiesta né di aver ricevuto dall' comunicazione CP_1 dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda amministrativa. Concludeva chiedendo dichiararsi il suo diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione per l'annualità sopra specificata, con condanna dell' CP_3 evocato in giudizio al pagamento delle somme dovute. Si costituiva in giudizio l' insistendo per il rigetto del CP_1 ricorso per decadenza dall'azione, prescrizione del diritto e per infondatezza nel merito.
2. In data 08.11.2017 depositava un ulteriore ricorso, iscritto al R.G. n. 2305/2017 nel Parte_1 quale, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola per l'Azienda agricola “SE LORENZO” – con terreni siti in agro di AS allo Ionio (CS) alla C/da PRAINETTA per un totale di: n. 102 giornate annue nell'anno 2013 dal 06.08.2013 al 31.12.2013, e in particolare di aver lavorato, seguendo le direttive del titolare, per 4-5 giorni a settimana, dalle ore 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 percependo regolare retribuzione giornaliera, deduceva il disconoscimento del predetto rapporto di lavoro
1 da parte dell' mediante la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale 2016 degli elenchi anagrafici dei
CP_1 lavoratori agricoli per l'anno 2013 (pubblicato online dal 10.03.2017 al 25.03.2017). Dopo aver infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, adiva il Tribunale di Lagonegro chiedendo il riconoscimento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nel periodo sopra specificato, con l' Parte_2 nonché del diritto alla iscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di ROTONDA (PZ), con condanna dell' nella persona del presidente p.t., a provvedere alla dovuta iscrizione
CP_1 e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori. L' costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza per inosservanza del termine
CP_1 di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 e, nel merito, l'infondatezza della domanda alla luce degli esiti del verbale di accertamento n. 2016008328/DDL del 21.11.2016. Pertanto, ne ha chiesto il rigetto.
CP_1
2.1. Valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, il Tribunale ammetteva la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente (limitando a due, tra quelli indicati nel ricorso, i testi da escutere), ammettendo, altresì la parte resistente alla prova contraria e diretta sui capitoli di cui alla memoria di costituzione e con i testi ivi indicati.
2.2. Alla udienza del 25.06.2019 veniva escusso il teste . Alla udienza del Testimone_1
19.10.2021 veniva escusso il secondo teste di parte ricorrente, . Alla udienza del Testimone_2
20.04.2022, il Tribunale disponeva l'acquisizione agli atti del processo del verbale del 19.10.2021, relativo al fascicolo n. R.G. 1996/2017, contenente la deposizione dell'Ispettore . CP_1 Persona_1
2.3. Ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, nonché la connessione per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione, con il giudizio antecedentemente iscritto al n. R.G. 590/2015, i due giudizi venivano riuniti.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione. Alla udienza del 25.2.2025 la causa è stata decisa come da sentenza depositata dopo scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
3. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso.
In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813).
Ebbene, entrambi i ricorsi sono tempestivi.
Per ciò che concerne la domanda di disoccupazione agricola, il ricorso risulta tempestivo in quanto la domanda n. 2014629300807, relativa all'anno 2013, è stata presentata il 25.03.2014. Non risulta che l' abbia CP_1 formalmente comunicato un diniego. Pertanto, dallo scadere dei termini prescritti per l'esperimento di tutto il
2 procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda, la ricorrente aveva un anno di tempo per il deposito della domanda giudiziale. Il ricorso è stato depositato il 20.03.2015; dunque è tempestivo.
In relazione al ricorso iscritto al n. R.G. 2305/2017, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione relativo all'anno 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo al in data 22.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo alla scadenza dei 90 giorni, CP_4 sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni. Il ricorso è stato depositato in data 08.11.2017; pertanto è tempestivo.
4. Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fascicoli
– corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda CP_1 Pt_2 ES EN:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo notevolmente superiore ai ricavi;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'anno 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011.
Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso.
L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016.
Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione.
Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di euro 130.968,00, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva.
Ciò detto, è opportuno chiarire:
3 a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da mera sproporzione tra CP_ giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione.
E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso:
CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da ES EN all' una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale CP_ l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il ES non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola ES EN abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016.
c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti agricoli denunciati CP_ all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640;
d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha CP_ denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal ES quali titoli sottostanti alla CP_ disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del ES, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. CP_ Per i terreni formalmente indicati dal ES all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di ES EN che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura.
Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla carta ed avente la sola finalità CP_ di denunciare all' prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura.
Tale conclusione non può di certo essere scalfita dalle dichiarazioni rese dai testimoni.
3.1. Tutti i testi escussi in favore di parte ricorrente, per loro stessa ammissione, sono portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base anche il loro rapporto di lavoro era stato CP_ disconosciuto tanto da avere anche proposto causa contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento.
Alla udienza del 25.06.2019 è stato sentito il testimone , per parte ricorrente, il quale ha Testimone_1CP_ dichiarato: “… ho diversi giudizi nei confronti dell' per la cancellazione delle giornate di lavoro agricolo svolto per l'azienda IN e ES. Con l'azienda ES ho subito la cancellazione per gli anni 2013 e 2014. La ricorrente è
4 indicata tra i miei testi nei suddetti giudizi. Conosco i fatti di causa in quanto io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per ES EN nell'anno 2013 da agosto a dicembre sui terreni di AS allo Ionio in contrada Prainetta. Abbiamo lavorato anche nel Comune di Saracena dove pure ES ha dei fondi adibiti ad agrumeto. Io e la ricorrente ci siamo occupate principalmente della raccolta di pomodori da agosto ad ottobre. Da ottobre in poi ci siamo occupate della raccolta di agrumi a Saracena. Raccoglievamo arance e mandarini. Lavoravamo 4/5 giorni a settimana dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 15. Sia io che la ricorrente ci recavamo a lavoro da Viggianello a AS allo Ionio in pullman della Sam. Il pagamento del biglietto era a carico del datore di lavoro. Dopo Viggianello il pullman non percorreva l'autostrada. Dopo Viggianello si fermava a Rotonda, poi Castrovillari e poi AS allo Ionio. Ci lasciava CP_5 CP_6 davanti all'azienda. Le direttive le dava ES EN il quale al mattino ci divideva in squadre. Era sempre ES EN a retribuirci circa 35€ al giorno. Ricordo che ci pagava a fine mese nell'ufficio presente nel magazzino dove erano collocati i bagni e un ufficio. Ricordo che c'erano anche macchinari per la lavorazione dei pomodori. Gli strumenti da lavoro li forniva ES come le cassette e i secchi. Ricordo che noi portavamo l'abbigliamento e il pranzo. Ricordo che nel 2013 eravamo una quarantina di lavoratori. Non riesco a ricordare altri lavoratori, della ricorrente mi ricordo in quanto mia compaesana e perché viaggiavamo insieme. La ricorrente non coabitava con il datore di lavoro e tanto so in quanto rientrava con me a Viggianello”.
Disposta la riunione, alla udienza del 19.10.2021 veniva escusso il secondo teste di parte ricorrente, _2
, il quale dichiarava: “…per un anno ho svolto l'attività di bracciante presso l'azienda agricola ES,
[...] precisamente nell'anno 2013. L'azienda agricola si trova a AS Ionio, in località Garda;
l'azienda era composta da un grande capannone e da una piccola struttura adibita come ufficio, separata dal capannone;
nel capannone si trovava un bagno e macchinari per la trasformazione dei prodotti (li ho visti un paio di volte ma non so di preciso); i terreni coltivati si trovano intorno al capannone, nei terreni venivano coltivati pomodori e altre verdure (cavolfiori, verze, broccoli); vi erano poi mezzi da lavoro quali trattori e camion. Ho lavorato in azienda da agosto-settembre a dicembre 2013. Conosco
e , le conosco perché viaggiavamo insieme per raggiungere l'azienda mediante la mia Parte_1 Testimone_1 auto o quella di . ha lavorato presso ES per il mio stesso periodo, non so se il rapporto di _1 Parte_1 lavoro è proseguito oltre, lo stesso vale per . Non ricordo però per quante settimane abbiamo viaggiato Testimone_1 insieme. In azienda eravamo circa 70-80 operai;
l'attività era svolta in squadre, non sempre la o la Pt_1 _1 hanno lavorato con me. Non so precisamente quale attività svolgesse la o la , posso riferire solo circa le Pt_1 _1 occasioni in cui abbiamo lavorato insieme, ove abbiamo svolto attività di lavorazione del terreno e raccolta di pomodori, ovvero verze e cavolfiori. Io non ho fatto raccolta di agrumi. Le ricorrenti non so. L'orario di lavoro Parte_3 svolto era dalle 7:00 alle 12, poi dalle 13:00 alle 15, dal lunedì al venerdì, eccezionalmente anche nel fine settimana. Non ricordo se abbiamo lavorato sabato o domenica. Il lavoro era organizzato da EN ES che ci dava le direttive: gli attrezzi erano presenti già in azienda, usavamo zappa, pale. Il trattore era guidato da operaio che non conosco. Ci accompagnavano nei vari terreni con il trattore. Erano tanti ed estesi, tutti intorno al capannone, ma vasti. La retribuzione avveniva a fine mese, ciò valeva per tutti i dipendenti, nell'ufficio vicino al capannone, sempre in contanti, rilasciava copia di busta paga e una copia veniva conservata dal ES: il giorno del pagamento eravamo in fila davanti all'ufficio e l'erogazione avveniva poi individualmente. Non sono a conoscenza del fatto che la o la _1 Pt_1 abitassero in azienda. Nei pressi del magazzino/capannone, presso AS erano presenti degli aranceti (credo fossero solo arance); non ricordo la posizione delle piante di arance. Non erano presenti serre. L'azienda era preceduta da un cancello;
di fianco al cancello, a sinistra, vi era la casa del proprietario (di due piani, mi pare); tra il cancello all'ingresso e il magazzino vi era una distanza di duecento metri circa, forse anche qualcosa in più. Il capannone era collocato di fronte al cancello, alla distanza sopra riferita. Il capannone era al centro del terreno. Non ricordo se l'azienda agricola avesse identificazione con cartelli. Non so come giungessero gli altri lavoratori in azienda. C'erano altri operai che arrivavano con le macchine. Non ricordo di pullman che portavano braccianti. Ho conosciuto ES per via di un passaparola in paese. Ho lavorato lì un solo anno perché il lavoro era troppo stancante per me. All'esito della raccolta i prodotti erano trasportati nel capannone, ove i pomodori venivano trasformati in salsa, non so chi passasse a ritirare il prodotto finito. ES EN era un signore alto, robusto, capelli brizzolati. Nel 2013 ES aveva circa 50 anni. Non ho giudizi in CP_ corso relativi all'anno 2013 nei confronti dell' non so se il mio rapporto è stato cancellato. Devo controllare. Ho percepito la DS relativa all'anno successivo al 2013”.
Alla udienza del 20.04.2022, il Tribunale ha disposto l'acquisizione agli atti del processo del verbale del 19.10.2021 relativo al fascicolo n. R.G. 1996/2017 e contenente la deposizione del teste di parte resistente, l'Ispettore CP_
, il quale ha riferito: “Sono ispettore in servizio presso la sede di CROTONE, con CP_1 Persona_1 mansioni di funzionario di vigilanza. Ho svolto attività ispettiva nei confronti del ES, azienda che è stata CP_ ispezionata tre volte. La prima volta dal 2006 al 2011 da parte di colleghi dell' di Cosenza, dott.ssa ricordo. Per_2
5 Il secondo verbale l'abbiamo fatto io ed il collega di Reggio Calabria, (periodo 2011-2016) e poi Testimone_3CP_ successivamente dal 2016 al 2021 altri colleghi della sede di Reggio Calabria hanno ispezionato nuovamente l'azienda. Abbiamo fatto un verbale di primo accesso a luglio 2016 consegnandolo al consulente aziendale, Per_3
Il giudice autorizza il teste a consultare il verbale in ausilio della memoria. Abbiamo fatto accesso sui terreni, su
[...] diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada Prainetta a AS allo Ionio. Lì c'era l'abitazione del signor ES EN, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali ES conferiva i prodotti. Le aziende erano la SIAG e APOA, riconducibili al ES entrambe. La prima al 95% era in proprietà della moglie del ES ed il 5% dello stesso ES. Nella ASPOA avevano quote i figli del ES, ed TO, mi pare. In contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due mesi Per_4 e non abbiamo mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. Con ES ci siamo recati per la raccolta della sua dichiarazione presso il piano terra della sua abitazione. All'epoca il ES era agli arresti domiciliari presso la abitazione, per una vicenda che ci ha raccontato lo stesso ES (…). Abbiamo verificato che nel periodo di ispezione erano assunti braccianti agricoli. Una quarantina degli stessi li abbiamo invitati per rendere dichiarazioni, sia braccianti della Calabria che quelli della Basilicata. Questi ultimi presso la sede di Castrovillari. Molti non sono venuti, altri sì e ci sono le dichiarazioni di circa 40 presunti dipendenti. Le fatture di vendita della maggior parte dei prodotti erano emesse nei confronti della SIAG, ASPOA e SCPC – società che aveva sede nel Comune di Melicucco (RC)-. Abbiamo sentito il Presidente di questa società, il quale ci ha dichiarato che la società era inattiva da diversi anni, non era operativa;
non conosceva ES EN e non aveva trattato acquisto di ortaggi con il ES. Aveva acquistato la detta società esclusivamente piccoli quantitativi di agrumi, solo da aziende della provincia di Reggio Calabria. Non ricordo se al ES abbiamo fatto la domanda specifica relativa alla assenza di operai nei giorni della ispezione. In tutti e quattro i giorni, c'era bel tempo, soleggiato. Abbiamo fatto anche accessi nello stesso periodo su fondi agricoli siti in Corigliano Calabro, ove il ES dichiarava di coltivare agrumi. Recati sui luoghi, il proprietario ci dichiarava di coltivare in proprio i terreni e di non essersi mai avvalso della ditta SE e di non aver Pt_4 firmato alcun contratto di fitto. Poi siamo andati in un uliveto sito nel Comune di SARACENA (CS): lì il ES dichiarava di fare raccolta di olive e tuttavia, trovammo uno stato di abbandono totale, con olive ancora attaccate agli alberi. Nonostante fosse fine ottobre. La macchia mediterranea aveva preso il sopravvento. I terreni principali erano in contrada Prainetta. Per il resto, abbiamo sentito i proprietari degli altri terreni dichiarati da SE i quali hanno negato di conoscere ES (molti così hanno dichiarato), oppure hanno negato di aver concesso in affitto i terreni, ovvero hanno affermato che il rapporto era finito da anni. Nel verbale per ogni casistica sono riportati i dati. Anche un proprietario di terreni, residente a [...]è stato da noi contattato ed ha negato di aver concesso terreni a ES EN. A novembre 2016 abbiamo chiuso il verbale. Per un periodo precedente abbiamo redatto il verbale sulla base della documentazione fornita e sulla base degli accertamenti eseguiti. Abbiamo chiesto sia al ES che al consulente fiscale ( ) e del lavoro documentazione che provasse la titolarità di mezzi agricoli. Non ce ne è stata Tes_4 Tes_5 fornita, di nessun tipo. I colleghi dell'Ispettorato del Lavoro hanno fatto due accessi, uno a giugno 2015 (inizio mese). Trovarono nei pressi del capannone a contrada Prainetta un gruppo di lavoratori (tra i quali e 5-6 Persona_5 lavoratori rumeni o bulgari), intenti a piantare pomodori. Nell'anno 2016 nel mese di luglio, trovarono lì un gruppetto di lavoratori, tra cui , due italiani e gli altri stranieri. Quando abbiamo sentito i dipendenti di ES Persona_5 avevano questo verbale dell'Ispettorato del Lavoro e ce l'hanno portato. Così ne ho acquisito conoscenza. lo Persona_5 abbiamo sentito. Abbiamo la sua dichiarazione. Nel nostro verbale abbiamo fatto foto sia a AS che a Saracena. Non ricordo i nomi dei dipendenti che mi vengono letti dall'avv. Bisignani. Il controllo era a livello aziendale. Non ricordo quali accertamenti abbiamo fatto con riferimento a questi dipendenti che mi sono stati indicati: abbiamo certamente comparato i giorni di lavoro con quelli di pioggia (Superiore a 3 mm nelle 24 ore), anche perché sia i lavoratori che SE ci hanno dichiarato di non aver lavorato nei giorni di pioggia;
viceversa risultavano presenti dal LUL. Abbiamo verificato le mansioni ed erano tutti inquadrati come braccianti. Abbiamo verificato la sede di lavoro da ed era per tutti località Prainetta, AS. Di quelli che abbiamo sentito abbiamo le dichiarazioni allegate al Pt_5 verbale: aveva centinaia di dipendenti ES ed un anno aveva assunto addirittura 400 dipendenti. Il terreno di
6 contrada Prainetta era esteso circa 6 ettari, tutto pianeggiante;
non c'erano serre o altri manufatti all'interno. Mi pare che non fosse tutto recintato.”
CP_ Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola ES EN, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale. L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a mettere in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei due testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive di cui al verbale. L'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha denunciato CP_ all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro. Inoltre, in più punti, i testi della parte ricorrente rendono dichiarazioni tra loro assolutamente contrastanti in ordine, ad esempio, alla sede della azienda ( per contrada GARDA, per contrada Prainetta). Il _2 _1 teste , anche a voler ritenere che sussista un mero errore nella indicazione della sede aziendale, ha _2 dichiarato di aver lavorato insieme a ed al teste e di aver viaggiato insieme alle stesse per Pt_1 _1 raggiungere la azienda con l'auto propria ovvero con quella di . Il teste non ricorda di pullman _1 _2 che conducevano braccianti a lavoro. La ha escluso l'utilizzo dell'auto ed ha affermato che lei e la _1 Con ricorrente raggiungevano AS con il pullman della (il costo del biglietto era sostenuto dal datore di lavoro). Per nel 2013 erano presenti in azienda circa 70/80 operai, per , la metà, circa una quarantina. Per _2 _1 il teste l'ufficio ove veniva effettuato il pagamento era collocato nel magazzino, ove c'erano i bagni ed i _1 macchinari per la lavorazione dei pomodori. Per il teste l'Ufficio era vicino al capannone e non _2 all'interno dello stesso. Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono sia dai dati del verbale ispettivo che da quelle rilasciate spontaneamente dallo stesso ES. Appare evidente, poi, la assoluta discordanza fra i testimoni, anche in punto di descrizione dei luoghi, tanto da far apparire che i due testimoni abbiano lavorato per due aziende diverse.
non ricorda neppure il nome del collega e ricorda unicamente della collega . La prova _1 _2 Pt_1 della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di SE non può ritenersi affatto raggiunta, alla luce di tutte le incongruenze sopra evidenziate. Ad ogni buon conto, tutti i testimoni devono ritenersi inattendibili avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – vere fino a querela di falso -, emergenti dal verbale ispettivo. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD. 3.2. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. I ricorsi aventi ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, devono essere rigettati.
3.3. Non possono essere ritenuti meritevoli di accoglimento neppure le domande aventi ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, mancando il presupposto della iscrizione negli elenchi per la medesima annualità.
4. Tenuto conto della dichiarazione formulata dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi;
2) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 1.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
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