Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce N. 1610 del 10.5.2023 Oggetto: riliquidazione pensione VO 10058748 con corretto calcolo della disoccupazione/mobilità ex lege 1115.1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente dott.ssa Luisa SANTO Consigliere dott.ssa Donatella DE GIORGI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
828.2023 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Antonio Parte_1
Cannoletta, domiciliatario
APPELLANTE contro
– in persona del suo Presidenmte in Controparte_1
carica, rappresentato e difeso, per procura richiamata in atti, dall'avv. Salvatore Graziuso, domiciliatario
APPELLATO
All'udienza dell'11.4.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.11.2023 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza indicata in epigrafe con la quale la domanda, di corretta riliquidazione della pensione in godimento, mercè il corretto calcolo della retribuzione pensionabile da computarsi per i periodi figurativi di ds/mobilità ex lege 1115/68, non è stata accolta
La parte intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
All'odierna udienza dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' cessata la materia del contendere.
All'indomani del precetto contenuto nell'ordinanza di questa Corte dell'11.10.2024
l' (cfr nota dell'istituto dell'8.3.2025) ha chiarito che il trattamento pensionistico di CP_1
cui è cenno “…in fase di prima liquidazione la retribuzione per mobilità è stata valutata in misura inferiore a quella spettante. La pensione risulta essere pari a € 802,53 alla decorrenza invece che € 790,23, con incremento pari ad € 12,30 mensili alla decorrenza…”; dunque ha riconosciuto le ragioni azionate con il ricorso del 15.9.2020.
Il credito differenziale va pertanto riconosciuto nei modi e termini di cui al dispositivo che segue;
circa la decorrenza del medesimo occorre tener conto della statuita decadenza e che non ha costituito oggetto di gravame.
Le spese del giudizio, per il riconosciuto inadempimento dell'istituto, vanno poste a carico di quest'ultimo e liquidate come segue.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 10.11.23 da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del 10.5.2023 del Tribunale Parte_1 CP_1
di Lecce così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto dichiara che parte appellante ha diritto alla riliquidazione di un rateo pensionistico di € 802,53 a far data dall'1.9.2010; condanna l' al pagamento delle differenze pensionistiche a fa data dal 15.9.2017, CP_1
oltre accessori Condanna l'appellato al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in € 341 per il primo grado ed in €337 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni
Così deciso in Lecce il 11.4.2025
Il Presidente
N. 828/2023 R.G.