Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4642 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 10.06.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 27419/2024 avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Portanova n. 38, presso lo studio dell'avv. Maria Elena Sassone, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in
Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: in accoglimento dell'opposizione, accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
12.12.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. Parte_1
n. 4443/2024) per accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato di cui all'art.3, co.3, della legge n. 104/92. Ciò in quanto, a seguito della visita di revisione medica del 17.11.2023, era stata riconosciuta la condizione di disabilità di cui all'art. 3, co.
1, della legge n. 104/1992.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott.
, nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “sulla base dell'esame Persona_1 clinico attuale, confrontato con quanto emergente dallo studio della documentazione sanitaria in atti, che attesta una stabile remissione clinica dopo oltre 5 anni dalla diagnosi della patologia oncologica mammaria, si può quindi ritenere di riconoscere la paziente quale portatrice di handicap ai sensi del comma 1, art. 3, L. 104/92), a decorrere dalla data della visita di verifica (novembre 2023)”; così confermando la valutazione della commissione medica.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione del consulente e dell'accertamento sanitario eseguito, eccependo la contraddittorietà dell'assunto, in virtù delle proprie condizioni sanitarie, in quanto portatrice di un quadro clinico grave e complesso da configurare la condizione di disabilità di cui all'art. 3, co.3, della legge n. 104/1992.
Tanto premesso, con la presente opposizione, la ricorrente concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato a far data dalla visita di revisione medica del 17.11.2023, o da quella ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP e disattesa la richiesta di rinnovo della c.t.u., l'udienza del 10.06.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
2 Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo alla sig.ra le seguenti Pt_1 patologie: “Esiti di pregressa (2018) diagnosi di K mammario, trattato dapprima con CHT ed RT neoadiuvante e nel 2019 con mastectomia destra con linfoadenectomia omolaterale seguita da ulteriore ciclo di CHT e successiva ormonoterapia per 5 anni come da protocollo;
i controllo di follow up clinico strumentali oncologici sono stati sempre negativi per segni di ripresa e o progressione di malattia;
Fibromialgia poliarticolare con globalmente lieve limitazione funzionale;
Sindrome ansiosa, con spunti depressivi reattivi alla propria condizione organica;
IVC agli arti inferiori bilateralmente con ectasia venose non complicate;
Deficit visivo corretto con uso di lenti idonee (riferito); Ipoacusia bilaterale, riferita insorta dopo RT, con capacità uditiva ancora utile per la vita di relazione;
Positività sierologica ad infezione da HCV (riferita); Remota asportazione di melanoma alla gamba sinistra in follow up sempre negativo (riferito)”
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta: “Dall'esame clinico diretto, dallo studio della documentazione sanitaria agli atti e dall'anamnesi risulta quindi che la paziente soffra dal quadro patologico indicato in diagnosi, dominato dalla patologia oncologica in follow up, mentre le altre patologie sopra elencate non rivestono significativa importanza nel determinismo della valutazione medico legale, perché solo riferite o perché ad attuale scarsa o assente ricaduta funzionale. In anamnesi la paziente riferisce positività sierologica ad infezione da HCV, remota asportazione di melanoma alla gamba sinistra in follow up sempre negativo;
nel 2018 diagnosi di K mammario trattato dapprima con CHT ed RT neoadiuvante e nel 2019 con mastectomia destra con linfoadenectomia omolaterale seguita da ulteriore ciclo di CHT e successiva ormonoterapia per 5 anni come da protocollo;
i controllo di follow up clinico strumentali oncologici sono stati sempre negativi per segni di ripresa e o progressione di malattia;
riferisce fibromialgia poliarticolare con limitazione funzionale, IVC agli arti inferiori bilateralmente con ectasia venose non complicate;
deficit visivo corretto con uso di lenti idonee, ipoacusia bilaterale, riferita insorta dopo RT, con capacità uditiva ancora utile per la vita di relazione;
sindrome ansiosa, con spunti depressivi reattivi alla propria condizione organica. A
3 precisa domanda nega patologie psicologiche o psichiatriche e pertanto nega altri interventi chirurgici o altre patologie a carattere fisico o psichico. […] All'esame obiettivo diretto sopra indicato, si è rilevato che la paziente conserva ancora una buona efficienza osteoarticolare e non presenta alcun un deficit cognitivo mnesico in un quadro oncologico di attuale stabile remissione clinica (punto 31). Relativamente al beneficio dell'handicap, secondo la normativa vigente, nel riconoscimento dello stato di handicap viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap - sempre come definito dalla Legge n. 104/92 - esprime infatti la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa. In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta.”
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico circa la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, co. 3, della legge n. 104/1992.
All'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: ”sulla base dell'esame clinico attuale, confrontato con quanto emergente dallo studio della documentazione sanitaria in atti, che attesta una stabile remissione clinica dopo oltre 5 anni dalla diagnosi della patologia oncologica mammaria, si può quindi ritenere di riconoscere la paziente quale portatrice di handicap ai sensi del comma 1, art. 3, L. 104/92), a decorrere dalla data della visita di verifica (novembre 2023). Trattandosi di vertenza per l'handicap in situazione di gravità, il giudizio su un tal genere di provvidenza non è fondato su criteri e determinazioni di tipo percentualistico, ma tiene conto esclusivamente della necessità o meno di un prolungato intervento socio sanitario multidisciplinare.”
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie indicate nel presente ricorso in opposizione, in ragione delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato.
Va altresì ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
Nella specie, dunque, non vi è carenza di valutazione medico-legale, ma, al contrario, il c.t.u. ha evidenziato che le patologie sofferte non incidono sullo stato di salute della ricorrente, a tal punto da riconoscere la più grave condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, confermando, pertanto, la condizione di disabilità di cui al comma 1 della predetta legge accertata a seguito della visita di revisione medica del
17.11.2023.
Va, infine, osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
4 Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. Persona_1 tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo
(cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione va rigettata.
3. In punto di spese, avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 11.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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