Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Monica Sgarro, all'esito dell'udienza del 09.01.2025 tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 6406/2023 e 6407/2023 R.G.L.,
TRA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Maria Rosaria Calvio, Ganci Fabio, , Rinaldi Giovanni CP_1 Controparte_2
RICORRENTI
E
, in persona del Controparte_3 CP_4
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c dalla dott Vito Alfonso
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma
121, legge 13.7.2015 n. 107)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi, depositati in data 18.07.2023, riuniti in corso di causa, ex artt. 274, comma 1,
c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c, per evidenti ragioni di connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva,
e – premesso di avere prestato servizio alle dipendenze del Parte_1 Parte_2
in forza di plurimi contratti ovvero, quanto a , Controparte_3 Parte_1
fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
(A.s. 2020/2021 dal 23/9/2020 al 30/6/2021 per 18 ore settimanali presso l'IISS Einuadi di Foggia;
A.s. 2021/2022 dal 4/9/2021 al 30/6/2022 per 18 ore settimanali presso l'IISS Einuadi di Foggia;
A.s.
2022/2023 dal 7/9/2022 al 30/6/2023 per 18 ore settimanali presso l'IISS Einuadi di Foggia), e, 1
scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (A.s. 2017/2018 dal 1/9/2017 al 31/8/2018 per 9 ore settimanali presso il Convitto Bonghi di Lucera, con integrazione di servizio per ulteriori 9 ore dal 25/5/2018 al 16/6/2018; A.s. 2018/2019 dal 1/9/2018 al 31/8/2019 per 16 ore presso l'Ist. Tecnico commerciale per geometri di Lucera e per Controparte_5
ulteriori 2 ore presso il convitto Bonghi di Lucera sempre per il medesimo periodo;
A.s. 2019/2020 dal 1/9/2019 al 31/8/2020 per 15 ore presso l'Ist. Tecnico commerciale per geometri Controparte_5
[...
di Lucera e per ulteriori 3 ore presso il convitto Bonghi di Lucera sempre per il medesimo periodo;
A.s. 2020/2021 dal 1/9/2020 al 31/8/2021 per 18 ore presso l'Ist. Tecnico commerciale per geometri di Lucera;
A.s. 2021/2022 dal 1/9/2021 al 31/8/2022 per 19 ore presso l'Ist. Controparte_5
Tecnico commerciale per geometri di Lucera;
A.s. 2022/2023 dal 1/9/2022 al Controparte_5
31/8/2023 per 18 ore presso l'Ist. Tecnico commerciale per geometri III di Lucera) Controparte_5
– hanno dedotto di non avere ricevuto il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015, pur avendo svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo. Hanno, pertanto, denunciato la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 chiedendo previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi di rango sovranazionale – l'accertamento del loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica di cui all'art. 1
L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del CP_3 all'assegnazione della suddetta Carta ovvero, in subordine, al risarcimento del danno, anche in forma specifica, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
1.1. Il , ritualmente costituitosi ha contestato il ricorso, Controparte_3
invocandone il rigetto eccependo, altresì, la prescrizione del credito nel procedimento riunito RGL
6407/2023 cui ha prestato adesione il difensore del ricorrente per il solo A.S 2017/2018.
1.2. Istruite documentalmente, all'esito dell'udienza del 09.01.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – le cause previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta e la loro riunione, sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza depositata telamaticamente.
2. Tanto premesso, il ricorso di è fondato e va accolto, invece il ricorso di Parte_1 [...]
è parzialmente fondato e va accolto per gli A.S. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023, mentre per l'A.S. 2017/2018 va rigettato per intervenuta prescrizione del beneficio richiesto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
2 L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_6
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a
3 corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
2.2. Ciò posto, le parti ricorrenti sostengono che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il Legislatore abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalle parti ricorrenti, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che Eurounitario.
2.3. Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato – in riforma della sentenza n. 7799/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione
Terza Bis (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_7 escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “Carta Docenti”) – ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.,
“sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e
4 dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
In questa direzione – soggiunge il Consiglio di Stato – “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non
è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Del resto, “la Carta del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Accedendo, quindi, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124,
L. n. 107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
5 2.4. Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella Eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-450/21), a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 2.6.1999.
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “Carta Docenti” rientra tra le
“condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro innanzi citato.
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_3
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_3
rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha, quindi, rimarcato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_3 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_3 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
6 valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano
7 della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
2.5. Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione
– pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
8 contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2.6. Applicando tali principi ai casi di specie, deve osservarsi che:
a) per si tratta di incarichi con durata fino al termine delle attività didattiche Parte_1
(ovvero fino al 30 giugno), ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “Carta Docente”; per la durata delle supplenze riguardano incarichi annuali, (ovvero con Parte_2 durata fino al 31 agosto), ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “Carta Docente”;
b) per quanto riguarda la condizione delle parti ricorrenti di “interne” o “esterne” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - per , è in atti la copia Parte_1
dei cedolini stipendiali relativi alle mensilità di settembre e dicembre 2024, nonché la copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'1.9.2024 (v. allegati alle note di trattazione scritta del 4.10.2024 e 27.12.2024), comprovanti la perdurante attualità del servizio al momento della presente pronuncia;
per , è in atti la copia del cedolino Parte_2
stipendiale relativo alla mensilità di settembre e dicembre 2024 e contratto di supplenza per l'a.s. 2024/2025 (allegati alle note di trattazione scritta del 04.10.2024 e del 27.12.2024), comprovante la perdurante attualità del servizio al momento della presente pronuncia;
c) quanto, poi, all'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dal nel CP_3
procedimento RGL 6407/2023, cui la difesa di parte ricorrente si è associata, il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. può dirsi spirato per l'a.s. 2017/2018; difatti, a mente dell'art. 5, comma 3, D.P.C.M. 28 novembre 2016, “3. A partire dall'anno scolastico
2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”. Sicchè, il momento da cui decorre il termine di prescrizione quinquennale non è il termine finale previsto per l'utilizzo del bonus, ma il momento iniziale in cui lo stesso viene attribuito ovvero all'inizio di ciascun anno scolastico. Avuto riguardo alla lettera di costituzione in mora ricevuta dal in data CP_8
12.12.2022, (v. missiva a mezzo p.e.c., allegata al fascicolo di parte ricorrente), deve ritenersi prescritto il credito per l'a.s. 2017/2018.
9 Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docenti per il periodo prospettato nei rispettivi ricorsi, deve dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico in questa sede rivendicato, con conseguente condanna del all'attribuzione in favore della ricorrente della c.d. Carta Docente, CP_3
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (3 annualità pari ad € 1.500,00 per e 5 annualità pari ad € 2.500,00 per Parte_1 [...]
), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, Parte_2 della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulle cause riunite RGL nn.
6406/2023 e 6407/2023, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del Parte_1 docente” per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condanna, per l'effetto, il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 all'attribuzione in favore della parte ricorrente della “Carta Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (3 annualità pari ad € 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
b) dichiara il diritto di a ottenere il beneficio economico della cd. Parte_2
“Carta del docente” per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023 e condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_3
Ministro pro tempore, all'attribuzione in favore della parte ricorrente della “Carta Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (5 annualità pari ad €
2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
rigetta il beneficio economico richiesto per l'anno scolastico 2017/2018 per intervenuta prescrizione;
c) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_3 CP_4 pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti, che liquida in complessivi €
2.074,00 per compenso professionale, (così determinato € 1.314,00 + € 760,00, per riunione) oltre
CU se versato, IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore
10 dei procuratori dichiaratisi antistatari, avv.ti Maria Rosaria Calvio, Giovanni Controparte_2
Rinaldi, e Fabio Ganci. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 09.01.2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro
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