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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Alessia Dattilo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3742 R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michelangelo Sirena e Attilio
Santiago, per procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE -
E
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Giuseppe Maiuri, per procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 29/4/2024;
- CONVENUTA-
Oggetto: impugnazione delibera assembleare del 28/06/2021
Conclusioni delle parti: come da note depositate telematicamente per l'udienza del
13/5/2024 tenutasi mediante trattazione scritta. 1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha agito in giudizio affinché venga dichiarata l'illegittimità Parte_1 della delibera assembleare della del 28 giugno 2021 con cui è Controparte_1 stato approvato il bilancio relativo all'esercizio commerciale chiuso al 31/12/2020.
La Società attrice ha premesso in fatto quanto segue:
- che con Legge Regione Calabria n. 18 del 28.12.2006 è stato disciplinato il regime transitorio del trasporto pubblico locale della Regione Calabria in vista della fine dell'originario regime concessorio e del passaggio al sistema di affidamento tramite evidenza pubblica e che l'art. 1 della citata legge ha previsto il mantenimento degli affidamenti in essere agli originari concessionari fino al 31.12.2006 e l'ulteriore proroga dell'affidamento fino al 31.12.2008, a condizione che gli affidatari dessero luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione o provvedessero alla costituzione di un nuovo soggetto NS;
- che la già concessionaria di autolinee regionali destinate al Parte_1
trasporto pubblico locale, ha all'uopo costituito la società Controparte_1 NS , unitamente alle originarie concessionarie Fata s.r.l., Controparte_2
e Associazione CP_1 Controparte_3 Controparte_4 [...]
; Controparte_5
- che la costituita società NS è solo una scatola vuota senza dipendenti, mezzi ed automezzi propri e senza fondi di propria pertinenza, costituendo un tramite meramente formale con la Regione Calabria, utilizzato da quest'ultima per le esigenze di semplificazione e concentrazione, tra i soggetti a cui affidare in regime transitorio ex L.R.
18/2006, le autolinee di trasporto pubblico locale, in vista della fine dell'originario regime concessorio e del passaggio al sistema di affidamenti tramite evidenza pubblica;
- che la NS ha iniziato ad operare dall'1/1/2008, data di operatività del Contr primo contratto di affidamento autolinee concluso formalmente tra Regione e e non tra Regione e singole consorziate, originarie affidatarie;
per tale ragione, ogni società consorziata, socia della NS, nomina un proprio consigliere di amministrazione della Contr Contr NS ed i consiglieri di amministrazione della sono tutti i legali rappresentanti delle società consorziate, giusta previsione di cui all'art. 7 dell'atto costitutivo;
2 - di vantare un credito nei confronti della Regione Calabria, quale rimborso degli incrementi retributivi di CCNL anticipati ai propri dipendenti per il periodo 2004-2011, per l'importo di € 152.249,23, somma portata dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivi, emessi dall'intestato Tribunale nei confronti della Società NS convenuta, azionato con pignoramento presso terzi n.6776/2015 R.G.E., conclusosi con l'assegnazione delle somme pignorate, incassate dalla Parte_1
- che, ciò nonostante, a partire dall'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2015, via via fino a quello relativo all'anno 2020, con le relative deliberazioni Contr assunte in assenza della la ha approvato i vari bilanci, considerando il Parte_1 suindicato importo di € 152.249,23 - incassato a seguito della assegnazione del G.E., dalla
- come somma di spettanza della e, successivamente, Parte_1 Parte_2 trattenute alla consorziata dagli importi dovuti alla medesima in virtù della Parte_1 transazione con la Regione Calabria del 2016, con una asserita differenza "a debito" della di € 15.629,40; Parte_1
- che tale appostazione di bilancio ha reso gli stessi e le relative deliberazioni assembleari di approvazione, nulle e/o illegittime e, pertanto, la è stata Parte_1 costretta a proporre formale impugnativa giudiziaria, a tutte le delibere di approvazione che si sono succedute negli anni;
- che, preliminarmente ad ogni deliberazione, la ha diffidato la convenuta Parte_1
dall'approvare i vari bilanci, come proposti dal Consiglio di Amministrazione Parte_2 cioè considerando e trattando il suindicato importo di € 152.249,23 fra le attività della Contr NS sotto la voce “Crediti vs e tra le passività della Parte_1 stessa sotto la voce “Debiti vs Consorziati per pignoramenti”. Parte_2
Ciò premesso, la ha aggiunto che la sentenza n. 1904/2018, emessa Parte_1 dall'intestato Tribunale, ha dichiarato “la nullità parziale della deliberazione adottata dall'assemblea dei soci di in data 27/5/2016 Parte_3 con la quale è stato approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015 limitatamente alla inclusione dell'importo di € 152.249,23 nell'attivo patrimoniale e fra i debiti dovuti dalla società NS nei confronti delle consorziate”.
Inoltre, con sentenza n. 748/2020 del 16.06.2020, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione al citato decreto ingiuntivo n.73/2013,
3 iscritto al n. 1339/2019 r.g., con revoca del provvedimento monitorio poiché le somme portate dal decreto ingiuntivo sono state incassate dall'unica titolare che è la Parte_1
Ancora, la sentenza n. 1043/2021, accogliendo la domanda proposta dalla Parte_1 avente ad oggetto la impugnazione della delibera della assemblea dei soci di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016, ha dichiarato “la nullità della deliberazione assembleare, assunta dall'assemblea della in data Parte_3
29.06.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016”. Contr Ha dedotto quindi la che, sostanzialmente, la società NS , nel Parte_1 prendere atto della sentenza n. 1904/2018 con la quale il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato la nullità del bilancio dell'esercizio 2015, proprio a causa dell'iscrizione del credito non veritiero di cui sopra nei confronti della avrebbe dovuto Parte_1 procedere al contestuale stralcio di detto credito ovvero all'integrale svalutazione dello stesso, in considerazione dello stato del contenzioso sfavorevole alla società NS e favorevole alla consorziata Gli amministratori della società NS Parte_1 hanno, invece, appostato nel bilancio 2019 al fondo rischi la somma di € 135.478,23 a copertura di passività potenziale connessa al credito in contenzioso con la consorziata mediante riduzione dei debiti nei confronti dei consorziati. Parte_1
Le medesime illegittimità sono state poste in essere con riguardo al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, approvato dall'assemblea dei soci con deliberazione del 28 giugno 2021, oggetto del presente giudizio, di cui l'attrice chiede che venga accertata l'illegittimità e, conseguentemente, dichiarata l'invalidità, in parte qua.
Si è costituita la (nel prosieguo Controparte_6
Contr
”), contestando gli assunti attorei, ritenuti infondati e pretestuosi, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e, in via riconvenzionale, di accertare l'assenza di titolarità formale e sostanziale in capo alla delle somme apprese a seguito della Pt_1
Contr assegnazione a delle stesse nel 2015, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante le allegazioni documentali delle parti e, all'udienza del 13 maggio 2024, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Ritiene il Tribunale che la domanda proposta dalla sia fondata Parte_1
e, pertanto, viene accolta per le ragioni di seguito esposte.
4 Innanzitutto, si fa presente che, nelle more del presente giudizio, sono passate in giudicato alcune delle sentenze che hanno definito il nutrito contenzioso esistente tra le parti avente ad oggetto l'illegittimità delle delibere assembleari di approvazione dei singoli bilanci a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2015.
In specie, si tratta della sentenza n. 1439/2023 dell'intestato Tribunale che ha definito il giudizio iscritto al n. 5299/2019 RG avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione Contr assembleare della con la quale era stato approvato il bilancio 2018 e della sentenza n.
325/2024 della Corte d'Appello di Catanzaro, che ha definito il giudizio n. 527/2023 RG avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 721/2017 e confermato integralmente la sentenza n. 1288/2022 del Tribunale di Catanzaro.
Entrambe le pronunce citate hanno, in sostanza, affermato che alcun credito poteva Contr essere validamente iscritto nel bilancio della nei confronti della in Parte_1 quanto le somme da quest'ultima apprese a seguito di assegnazione avvenuta nel procedimento di pignoramento presso terzi n. 6267/15 RGE- azionato in forza del decreto ingiuntivo n. 73/2013 in danno della Regione Calabria – erano di spettanza esclusiva dell'odierna attrice che, da sempre, ne ha rivendicato la titolarità poiché fondate sul credito vantato dalla nei confronti della Regione Calabria a titolo di Parte_1 rimborso degli incrementi retributivi di CCNL anticipati ai propri dipendenti per il periodo 2004 -2011.
Si rileva, quindi, che sulla vexata quaestio si è quindi formato il giudicato e non è più controvertibile tra le parti. Contr Risulta, quindi, totalmente sconfessata la tesi sostenuta dalla , riportata nei vari bilanci d'esercizio via via approvati dal 2015 in poi, secondo cui la suddetta somma fosse di propria spettanza e incassata illegittimamente dalla consorziata con Parte_1 conseguenti trattenute operate nei confronti di quest'ultima sugli importi dovuti alla medesima in virtù della transazione con la Regione Calabria, con una asserita differenza "a debito" della di € 15.629,40. Parte_1
Ciò posto, deve accertarsi se, all'epoca dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio
2020, avvenuta con delibera del 28/6/2021, l'appostazione del suindicato importo di € Contr 152.249,23 fra le attività della sotto la voce “Crediti vs RA ON SR e tra
5 le passività della stessa sotto la voce “Debiti vs Consorziati per pignoramenti” Parte_2 fosse all'epoca corretta.
Invero, in materia di appostazioni in bilancio, i dati in esso inseriti devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società a pena di nullità del bilancio stesso ove vi sia una cesura netta tra il dato rappresentato ed il risultato effettivo.
Ne consegue che eventuali appostazioni illegittime connotano di illegittimità i bilanci stessi, per contrasto con i principi di chiarezza e rappresentazione veritiera, come positivizzati dall'articolo 2423 c.c. applicabile alle S.r.l. in virtù del richiamo dell'articolo
2478 bis c.c., che impongono che il bilancio ed (cfr. Cass. Civ. S.U. n.27/2000 e n. 2758 del 23/02/2012). Contr Sul punto, la , di contro, ha sostenuto che sul credito di € 152.249,23, spettante alla non vi sia più discussione sin dal bilancio relativo all'anno 2016; mentre, a Pt_1 seguito della transazione intervenuta con la Regione il 21/6/2016 (avente ad oggetto il pagamento dei servizi erogati dalle società appartenenti al nel periodo CP_7 compreso tra il gennaio 2008 e il dicembre 2012), risulta correttamente iscritta a bilancio la diversa somma di € 135.478,23, derivante dai due provvedimenti monitori chiesti e ottenuti dalla n. 922/16 e n.721/17, quindi due crediti che, al momento Parte_1 dell'iscrizione al bilancio 2020, erano ancora sub iudice, come “crediti verso consorziato” con conseguente creazione di Fondo svalutazione crediti consorziati.
Nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2020 si legge “… fra la voce crediti è riportato il credito vantato nei confronti della consorziata “omissis incasso pignoramento” per euro 135.47,23 (in contenzioso), lo stesso importo trova l'appostazione fra gli altri fondi per rischi e oneri differiti” (v. pag.
11 bilancio all. 27 atto di citazione).
Se da un punto di vista formale potrebbe sembrare l'appostazione di un diverso credito Contr vantato nei confronti della da parte della , inserito anche nella voce Parte_1
“fondo rischi e oneri” in quanto credito litigioso - all'epoca dell'approvazione del bilancio
2020 - in realtà, i decreti ingiuntivi n. 922/2016 di € 93.091.87 e n. 721/2017 di € Contr 34.945.48 di cui si discute hanno ad oggetto le somme trattenute da nei confronti della sui corrispettivi versati annualmente dalla Regione Calabria e ripartiti Parte_1 tra le consorziate, sempre sull'assunto che l'importo conseguito in sede di pignoramento
6 presso terzi dalla spettasse, invece, alla Società NS, dunque, Parte_1 riconducibile alla medesima questione.
Di tale circostanza l'assemblea dei soci era al corrente, di fatti, nel verbale dell'assemblea della TRC del 28/6/2021 si legge “[…] 6) dalla Nota Integrativa segnatamente a pag 11 righi
I0/11/12 (paragrafo Crediti iscritti nell'attivo circolante) non si comprende il credito di euro
135.478,23 nei confronti di quale consorziata è vantato poiché vi è scritto "omissis incasso pignoramento".
Immagino che il credito faccia riferimento come negli anni precedenti alla nonostante vi siano Parte_1 numerose sentenze, tra cui la 1904/2018, la 1529/2020 e la 1043/2021 pubblicata stamane, in cui la vede accolte le sue richieste di nullità del bilancio. Parte_1
Le ragioni delle sentenze sono sempre la medesima controversia relativa alle asserite ragioni di credito che la vuole vantare nei confronti della che sono del tutto insussistenti posto che le somme CP_8 Parte_1 in questione erano e sono di esclusiva spettanza della consorziata trattasi in effetti di somme Parte_1 rivenienti da rimborsi per incrementi retributivi dei dipendenti della per un periodo antecedente Parte_1 alla stessa costituzione della NS che comunque non ha mai avuto dipendenti. Nonostante queste sentenze ancora oggi si deve registrare il mancato rispetto dei pronunciamenti giudiziari” (v. all. 28 atto di citazione).
Del resto, non può sottacersi che il revisore contabile nella relazione allegata al bilancio
2020 si esprime nei seguenti termini “dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio […] in quanto non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio” precisando che “ la Società non ha predisposto e approvato il progetto di bilancio nei 30 giorni precedenti l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, per come prescritto dall'art. 2429 codice civile” (v. relazione doc. 30 all. atto di citazione).
Per quanto sinora esposto, si dichiara l'invalidità della delibera dell'assemblea sociale della in data 28/6/2021 per mancanza di Parte_3 veridicità del credito di € 135.478,23 vantato dalla società NS nei confronti dell'odierna attrice e riportato in bilancio con conseguente dichiarazione di invalidità della delibera impugnata.
Per quanto riguarda poi alla impugnazione specifica della delibera del 28/6/2021 nella parte in cui stabilisce l'aumento del contributo ordinario per il pagamento delle spese legali ripartendolo sempre ed indistintamente fra tutte le consociate pro quota,
7 comprendendo nella ripartizione anche la si fa presente che dal Parte_1 verbale della citata assemblea emerge che la Società attrice ha votato a favore, seppure con riserva, dunque, non si ritiene legittimata alla specifica impugnazione. Si ritengono assorbite le ulteriori questioni agitate dalle parti.
Infine, si respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in quanto infondata e smentita dalle argomentazioni sopra esposte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia, da ritenersi indeterminabile, è stato applicato lo scaglione di valore compreso tra € 26.001 ed
€ 52.000 in ragione della complessità della lite, già oggetto di altri procedimenti introitati dinnanzi a questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattese e respinte:
1) dichiara la nullità della deliberazione assembleare adottata dall'assemblea dei soci di in data 28/6/2021 con la quale è Parte_3 stato approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2020;
2) respinge la domanda riconvenzionale proposta da Parte_3 nei confronti di
[...] Parte_1
3) condanna la al pagamento in Parte_3 favore di delle spese del presente giudizio che liquida in € Parte_1
7.616,00 oltre € 1.063,00 per esborsi e rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Song Damiani dott.ssa Adele Ferraro
8
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Alessia Dattilo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3742 R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michelangelo Sirena e Attilio
Santiago, per procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE -
E
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Giuseppe Maiuri, per procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 29/4/2024;
- CONVENUTA-
Oggetto: impugnazione delibera assembleare del 28/06/2021
Conclusioni delle parti: come da note depositate telematicamente per l'udienza del
13/5/2024 tenutasi mediante trattazione scritta. 1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha agito in giudizio affinché venga dichiarata l'illegittimità Parte_1 della delibera assembleare della del 28 giugno 2021 con cui è Controparte_1 stato approvato il bilancio relativo all'esercizio commerciale chiuso al 31/12/2020.
La Società attrice ha premesso in fatto quanto segue:
- che con Legge Regione Calabria n. 18 del 28.12.2006 è stato disciplinato il regime transitorio del trasporto pubblico locale della Regione Calabria in vista della fine dell'originario regime concessorio e del passaggio al sistema di affidamento tramite evidenza pubblica e che l'art. 1 della citata legge ha previsto il mantenimento degli affidamenti in essere agli originari concessionari fino al 31.12.2006 e l'ulteriore proroga dell'affidamento fino al 31.12.2008, a condizione che gli affidatari dessero luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione o provvedessero alla costituzione di un nuovo soggetto NS;
- che la già concessionaria di autolinee regionali destinate al Parte_1
trasporto pubblico locale, ha all'uopo costituito la società Controparte_1 NS , unitamente alle originarie concessionarie Fata s.r.l., Controparte_2
e Associazione CP_1 Controparte_3 Controparte_4 [...]
; Controparte_5
- che la costituita società NS è solo una scatola vuota senza dipendenti, mezzi ed automezzi propri e senza fondi di propria pertinenza, costituendo un tramite meramente formale con la Regione Calabria, utilizzato da quest'ultima per le esigenze di semplificazione e concentrazione, tra i soggetti a cui affidare in regime transitorio ex L.R.
18/2006, le autolinee di trasporto pubblico locale, in vista della fine dell'originario regime concessorio e del passaggio al sistema di affidamenti tramite evidenza pubblica;
- che la NS ha iniziato ad operare dall'1/1/2008, data di operatività del Contr primo contratto di affidamento autolinee concluso formalmente tra Regione e e non tra Regione e singole consorziate, originarie affidatarie;
per tale ragione, ogni società consorziata, socia della NS, nomina un proprio consigliere di amministrazione della Contr Contr NS ed i consiglieri di amministrazione della sono tutti i legali rappresentanti delle società consorziate, giusta previsione di cui all'art. 7 dell'atto costitutivo;
2 - di vantare un credito nei confronti della Regione Calabria, quale rimborso degli incrementi retributivi di CCNL anticipati ai propri dipendenti per il periodo 2004-2011, per l'importo di € 152.249,23, somma portata dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivi, emessi dall'intestato Tribunale nei confronti della Società NS convenuta, azionato con pignoramento presso terzi n.6776/2015 R.G.E., conclusosi con l'assegnazione delle somme pignorate, incassate dalla Parte_1
- che, ciò nonostante, a partire dall'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2015, via via fino a quello relativo all'anno 2020, con le relative deliberazioni Contr assunte in assenza della la ha approvato i vari bilanci, considerando il Parte_1 suindicato importo di € 152.249,23 - incassato a seguito della assegnazione del G.E., dalla
- come somma di spettanza della e, successivamente, Parte_1 Parte_2 trattenute alla consorziata dagli importi dovuti alla medesima in virtù della Parte_1 transazione con la Regione Calabria del 2016, con una asserita differenza "a debito" della di € 15.629,40; Parte_1
- che tale appostazione di bilancio ha reso gli stessi e le relative deliberazioni assembleari di approvazione, nulle e/o illegittime e, pertanto, la è stata Parte_1 costretta a proporre formale impugnativa giudiziaria, a tutte le delibere di approvazione che si sono succedute negli anni;
- che, preliminarmente ad ogni deliberazione, la ha diffidato la convenuta Parte_1
dall'approvare i vari bilanci, come proposti dal Consiglio di Amministrazione Parte_2 cioè considerando e trattando il suindicato importo di € 152.249,23 fra le attività della Contr NS sotto la voce “Crediti vs e tra le passività della Parte_1 stessa sotto la voce “Debiti vs Consorziati per pignoramenti”. Parte_2
Ciò premesso, la ha aggiunto che la sentenza n. 1904/2018, emessa Parte_1 dall'intestato Tribunale, ha dichiarato “la nullità parziale della deliberazione adottata dall'assemblea dei soci di in data 27/5/2016 Parte_3 con la quale è stato approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015 limitatamente alla inclusione dell'importo di € 152.249,23 nell'attivo patrimoniale e fra i debiti dovuti dalla società NS nei confronti delle consorziate”.
Inoltre, con sentenza n. 748/2020 del 16.06.2020, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione al citato decreto ingiuntivo n.73/2013,
3 iscritto al n. 1339/2019 r.g., con revoca del provvedimento monitorio poiché le somme portate dal decreto ingiuntivo sono state incassate dall'unica titolare che è la Parte_1
Ancora, la sentenza n. 1043/2021, accogliendo la domanda proposta dalla Parte_1 avente ad oggetto la impugnazione della delibera della assemblea dei soci di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016, ha dichiarato “la nullità della deliberazione assembleare, assunta dall'assemblea della in data Parte_3
29.06.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016”. Contr Ha dedotto quindi la che, sostanzialmente, la società NS , nel Parte_1 prendere atto della sentenza n. 1904/2018 con la quale il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato la nullità del bilancio dell'esercizio 2015, proprio a causa dell'iscrizione del credito non veritiero di cui sopra nei confronti della avrebbe dovuto Parte_1 procedere al contestuale stralcio di detto credito ovvero all'integrale svalutazione dello stesso, in considerazione dello stato del contenzioso sfavorevole alla società NS e favorevole alla consorziata Gli amministratori della società NS Parte_1 hanno, invece, appostato nel bilancio 2019 al fondo rischi la somma di € 135.478,23 a copertura di passività potenziale connessa al credito in contenzioso con la consorziata mediante riduzione dei debiti nei confronti dei consorziati. Parte_1
Le medesime illegittimità sono state poste in essere con riguardo al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, approvato dall'assemblea dei soci con deliberazione del 28 giugno 2021, oggetto del presente giudizio, di cui l'attrice chiede che venga accertata l'illegittimità e, conseguentemente, dichiarata l'invalidità, in parte qua.
Si è costituita la (nel prosieguo Controparte_6
Contr
”), contestando gli assunti attorei, ritenuti infondati e pretestuosi, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e, in via riconvenzionale, di accertare l'assenza di titolarità formale e sostanziale in capo alla delle somme apprese a seguito della Pt_1
Contr assegnazione a delle stesse nel 2015, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante le allegazioni documentali delle parti e, all'udienza del 13 maggio 2024, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Ritiene il Tribunale che la domanda proposta dalla sia fondata Parte_1
e, pertanto, viene accolta per le ragioni di seguito esposte.
4 Innanzitutto, si fa presente che, nelle more del presente giudizio, sono passate in giudicato alcune delle sentenze che hanno definito il nutrito contenzioso esistente tra le parti avente ad oggetto l'illegittimità delle delibere assembleari di approvazione dei singoli bilanci a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2015.
In specie, si tratta della sentenza n. 1439/2023 dell'intestato Tribunale che ha definito il giudizio iscritto al n. 5299/2019 RG avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione Contr assembleare della con la quale era stato approvato il bilancio 2018 e della sentenza n.
325/2024 della Corte d'Appello di Catanzaro, che ha definito il giudizio n. 527/2023 RG avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 721/2017 e confermato integralmente la sentenza n. 1288/2022 del Tribunale di Catanzaro.
Entrambe le pronunce citate hanno, in sostanza, affermato che alcun credito poteva Contr essere validamente iscritto nel bilancio della nei confronti della in Parte_1 quanto le somme da quest'ultima apprese a seguito di assegnazione avvenuta nel procedimento di pignoramento presso terzi n. 6267/15 RGE- azionato in forza del decreto ingiuntivo n. 73/2013 in danno della Regione Calabria – erano di spettanza esclusiva dell'odierna attrice che, da sempre, ne ha rivendicato la titolarità poiché fondate sul credito vantato dalla nei confronti della Regione Calabria a titolo di Parte_1 rimborso degli incrementi retributivi di CCNL anticipati ai propri dipendenti per il periodo 2004 -2011.
Si rileva, quindi, che sulla vexata quaestio si è quindi formato il giudicato e non è più controvertibile tra le parti. Contr Risulta, quindi, totalmente sconfessata la tesi sostenuta dalla , riportata nei vari bilanci d'esercizio via via approvati dal 2015 in poi, secondo cui la suddetta somma fosse di propria spettanza e incassata illegittimamente dalla consorziata con Parte_1 conseguenti trattenute operate nei confronti di quest'ultima sugli importi dovuti alla medesima in virtù della transazione con la Regione Calabria, con una asserita differenza "a debito" della di € 15.629,40. Parte_1
Ciò posto, deve accertarsi se, all'epoca dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio
2020, avvenuta con delibera del 28/6/2021, l'appostazione del suindicato importo di € Contr 152.249,23 fra le attività della sotto la voce “Crediti vs RA ON SR e tra
5 le passività della stessa sotto la voce “Debiti vs Consorziati per pignoramenti” Parte_2 fosse all'epoca corretta.
Invero, in materia di appostazioni in bilancio, i dati in esso inseriti devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società a pena di nullità del bilancio stesso ove vi sia una cesura netta tra il dato rappresentato ed il risultato effettivo.
Ne consegue che eventuali appostazioni illegittime connotano di illegittimità i bilanci stessi, per contrasto con i principi di chiarezza e rappresentazione veritiera, come positivizzati dall'articolo 2423 c.c. applicabile alle S.r.l. in virtù del richiamo dell'articolo
2478 bis c.c., che impongono che il bilancio ed (cfr. Cass. Civ. S.U. n.27/2000 e n. 2758 del 23/02/2012). Contr Sul punto, la , di contro, ha sostenuto che sul credito di € 152.249,23, spettante alla non vi sia più discussione sin dal bilancio relativo all'anno 2016; mentre, a Pt_1 seguito della transazione intervenuta con la Regione il 21/6/2016 (avente ad oggetto il pagamento dei servizi erogati dalle società appartenenti al nel periodo CP_7 compreso tra il gennaio 2008 e il dicembre 2012), risulta correttamente iscritta a bilancio la diversa somma di € 135.478,23, derivante dai due provvedimenti monitori chiesti e ottenuti dalla n. 922/16 e n.721/17, quindi due crediti che, al momento Parte_1 dell'iscrizione al bilancio 2020, erano ancora sub iudice, come “crediti verso consorziato” con conseguente creazione di Fondo svalutazione crediti consorziati.
Nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2020 si legge “… fra la voce crediti è riportato il credito vantato nei confronti della consorziata “omissis incasso pignoramento” per euro 135.47,23 (in contenzioso), lo stesso importo trova l'appostazione fra gli altri fondi per rischi e oneri differiti” (v. pag.
11 bilancio all. 27 atto di citazione).
Se da un punto di vista formale potrebbe sembrare l'appostazione di un diverso credito Contr vantato nei confronti della da parte della , inserito anche nella voce Parte_1
“fondo rischi e oneri” in quanto credito litigioso - all'epoca dell'approvazione del bilancio
2020 - in realtà, i decreti ingiuntivi n. 922/2016 di € 93.091.87 e n. 721/2017 di € Contr 34.945.48 di cui si discute hanno ad oggetto le somme trattenute da nei confronti della sui corrispettivi versati annualmente dalla Regione Calabria e ripartiti Parte_1 tra le consorziate, sempre sull'assunto che l'importo conseguito in sede di pignoramento
6 presso terzi dalla spettasse, invece, alla Società NS, dunque, Parte_1 riconducibile alla medesima questione.
Di tale circostanza l'assemblea dei soci era al corrente, di fatti, nel verbale dell'assemblea della TRC del 28/6/2021 si legge “[…] 6) dalla Nota Integrativa segnatamente a pag 11 righi
I0/11/12 (paragrafo Crediti iscritti nell'attivo circolante) non si comprende il credito di euro
135.478,23 nei confronti di quale consorziata è vantato poiché vi è scritto "omissis incasso pignoramento".
Immagino che il credito faccia riferimento come negli anni precedenti alla nonostante vi siano Parte_1 numerose sentenze, tra cui la 1904/2018, la 1529/2020 e la 1043/2021 pubblicata stamane, in cui la vede accolte le sue richieste di nullità del bilancio. Parte_1
Le ragioni delle sentenze sono sempre la medesima controversia relativa alle asserite ragioni di credito che la vuole vantare nei confronti della che sono del tutto insussistenti posto che le somme CP_8 Parte_1 in questione erano e sono di esclusiva spettanza della consorziata trattasi in effetti di somme Parte_1 rivenienti da rimborsi per incrementi retributivi dei dipendenti della per un periodo antecedente Parte_1 alla stessa costituzione della NS che comunque non ha mai avuto dipendenti. Nonostante queste sentenze ancora oggi si deve registrare il mancato rispetto dei pronunciamenti giudiziari” (v. all. 28 atto di citazione).
Del resto, non può sottacersi che il revisore contabile nella relazione allegata al bilancio
2020 si esprime nei seguenti termini “dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio […] in quanto non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio” precisando che “ la Società non ha predisposto e approvato il progetto di bilancio nei 30 giorni precedenti l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, per come prescritto dall'art. 2429 codice civile” (v. relazione doc. 30 all. atto di citazione).
Per quanto sinora esposto, si dichiara l'invalidità della delibera dell'assemblea sociale della in data 28/6/2021 per mancanza di Parte_3 veridicità del credito di € 135.478,23 vantato dalla società NS nei confronti dell'odierna attrice e riportato in bilancio con conseguente dichiarazione di invalidità della delibera impugnata.
Per quanto riguarda poi alla impugnazione specifica della delibera del 28/6/2021 nella parte in cui stabilisce l'aumento del contributo ordinario per il pagamento delle spese legali ripartendolo sempre ed indistintamente fra tutte le consociate pro quota,
7 comprendendo nella ripartizione anche la si fa presente che dal Parte_1 verbale della citata assemblea emerge che la Società attrice ha votato a favore, seppure con riserva, dunque, non si ritiene legittimata alla specifica impugnazione. Si ritengono assorbite le ulteriori questioni agitate dalle parti.
Infine, si respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in quanto infondata e smentita dalle argomentazioni sopra esposte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia, da ritenersi indeterminabile, è stato applicato lo scaglione di valore compreso tra € 26.001 ed
€ 52.000 in ragione della complessità della lite, già oggetto di altri procedimenti introitati dinnanzi a questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattese e respinte:
1) dichiara la nullità della deliberazione assembleare adottata dall'assemblea dei soci di in data 28/6/2021 con la quale è Parte_3 stato approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2020;
2) respinge la domanda riconvenzionale proposta da Parte_3 nei confronti di
[...] Parte_1
3) condanna la al pagamento in Parte_3 favore di delle spese del presente giudizio che liquida in € Parte_1
7.616,00 oltre € 1.063,00 per esborsi e rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Song Damiani dott.ssa Adele Ferraro
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