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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/09/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n.312/2025 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art.51 del c.c.i.i.
promosso da
appresentata e difesa dall'avv. Rossana Distefano come Parte_1 da procura in atti;
RECLAMANTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Pulvirenti come da procura in atti;
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di Controparte_2
C.F. ) in persona del curatore;
[...] P.IVA_1
RECLAMATI
All'udienza del 19.9.2025 le parti insistevano nei propri atti difensivi e indi la Corte poneva la causa in decisione senza termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2/2025, pubblicata il 31.1.2025, il Tribunale di Caltagirone, su istanza del creditore , ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1 [...]
e personale di quale socio Controparte_2 Controparte_2
1 illimitatamente responsabile assumendo, a sostegno della decisione, la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 121, 1° e 2° comma lettera d) del d. lgs. 12.1.2019, n.14.
Con ricorso depositato il 28.2.2025, ha proposto reclamo Parte_2 avverso la detta sentenza che ha censurato per carenza sia dei requisiti dimensionali prescritti dall'art.2, comma 1 lett. d) del c.c.i.i. per l'assoggettamento degli imprenditori commerciali alla procedura di liquidazione giudiziale, sia dello stato di insolvenza, chiedendo la riforma della statuizione reclamata.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il creditore istante
[...]
insistendo per il rigetto del reclamo poiché infondato, mentre non si è costituita la CP_1 procedura della liquidazione giudiziale di Controparte_2 sebbene regolarmente citata dopo la concessione di nuovo termine per rinnovare la notifica
[...] nei riguardi di quest'ultima e dare prova della sua regolarità con il deposito della busta telematica contenente gli atti notificati e le ricevute di accettazione e consegna della p.e.c. alla procedura.
1) Va premesso che il reclamo avverso la sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di è stato Controparte_2 proposto da in persona del legale rappresentante che dalla Parte_2 procura allegata agli atti risulta rilasciata da Controparte_2
Già innanzi al Tribunale di Caltagirone si era posta la medesima questione, in quanto il creditore istante aveva avanzato richiesta di apertura della liquidazione giudiziale indicando la vecchia denominazione sociale della debitrice e quest'ultima si era costituita sempre facendo riferimento alla precedente denominazione sociale.
Il giudice di prime cure ha accertato, con statuizione rimasta priva di censure, che l'identità della partita IVA e le risultanze della visura camerale non facevano sorgere dubbi sulla circostanza che trattavasi del medesimo soggetto che dal 2017 aveva mutato la propria ragione sociale.
Anche in sede di reclamo la società debitrice si è costituita utilizzando la vecchia denominazione sociale e tuttavia l'errata indicazione della denominazione della società reclamante nell'atto di costituzione in giudizio non costituisce ipotesi di nullità non impedendo la corretta individuazione del soggetto che ha agito.
In proposito, la Suprema Corte, con orientamento consolidato nel tempo (cfr. Cass. 22 aprile
1995 n. 4540), ha più volte affermato che l'erronea indicazione del soggetto contro cui è proposto il giudizio concretizza un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono.
Ed ancora (cfr. Cass. 16 novembre 2007 n. 23816) qualora la denominazione della persona giuridica non risulti totalmente omessa o assolutamente incerta ma sia solo non correttamente
2 indicata, per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, non sussiste nullità dell'atto introduttivo del giudizio nè si arreca alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese.
Sempre con specifico riferimento alla denominazione di una società (Cass. 4 maggio 2012 n.
6803) la partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale non comporta la nullità nè della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), nè della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società (in termini anche Cass. 19 marzo 2001 n. 392).
Ne consegue l'ammissibilità del reclamo.
2) Va anche preliminarmente rilevato che il reclamo non è stato proposto personalmente da nei cui riguardi, quale socio di s.n.c., è stata anche dichiarata aperta la procedura Controparte_2 di liquidazione giudiziale, afferendo i motivi di reclamo solo alla società.
3) Con un unico motivo la società reclamante censura la sentenza di prime cure per avere affermato che la debitrice non aveva dato prova di non possedere i requisiti dimensionali di cui all'art.2 comma 1 lett. d del c.c.i.i. ritenendo all'uopo non idonee le prodotte dichiarazioni fiscali, occorrendo in assenza dei bilanci, la produzione delle scritture contabili.
Assume come la motivazione sia contraddittoria non tenendo in conto che anche le dichiarazioni fiscali rientrano nella nozione di scritture contabili e che l'indagine da compiersi sulla insussistenza delle soglie essendo ampia e libera ricomprende anche le dichiarazioni dei redditi.
3.1) Il motivo, ai limiti della inammissibilità, è del tutto infondato non confrontandosi con quanto sul punto statuito dal Tribunale calatino, il quale con motivazione del tutto corretta, dopo aver premesso che l'onere della prova riguardo il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza grava sul debitore, riportando il granitico orientamento dei giudici di legittimità ormai sul punto formatosi, ha affermato che tale prova può essere fornita anche con mezzi diversi dai bilanci approvati dall'assemblea dei soci e depositati alla Camera di Commercio, quindi sia con le scritture contabili che con altri documenti ugualmente idonei a dare prova concreta dei suddetti requisiti dimensionali.
Proprio alla stregua delle citate plurime statuizioni della Corte di Cassazione sull'argomento, il giudice di prime cure ha rilevato come non costituisca prova idonea la sola produzione delle dichiarazioni fiscali dell'ultimo triennio nella quali non è registrato alcun dato, senza la produzione di altri documenti, quali le scritture contabili obbligatorie, al fine di ricostruire la situazione contabile e patrimoniale della società debitrice.
3 Secondo il collegio l'onere della prova in ordine ai requisiti dimensionali dell'imprenditore
-cui fa riferimento il citato articolo 2, comma 1 lett. d del ccii, analogamente all'art.2 della vecchia legge fallimentare - grava sul debitore “dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo”; ne consegue che “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (cfr., Cassazione civile, sez. I,
23/03/2018, n. 7372; ibidem 31/05/2017, n. 13746; 01/12/2016, n. 24548).
Inoltre i giudici di legittimità hanno più volte chiarito che “dalla previsione della L. Fall., art. 15, comma 4, (secondo cui l'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento deve depositare in giudizio "i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonchè una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata") discende che la prova - di cui il debitore è onerato - del non superamento dei limiti dimensionali previsti dalla L. Fall., art. 1, comma 2, (come novellato dal d.lgs. n. 169, cit.) va desunta anzitutto dai bilanci, onde la mancata produzione di questi ultimi non può che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova della esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi”. (Cassazione civile, sez. I, 31/05/2012, n. 8769; ibidem più di recente sez. VI, 24.10.2017, n. 25188).
Correttamente il tribunale nella fattispecie in esame ha ritenuto che l'onere probatorio in parola non sia stato assolto dalla debitrice a causa della assoluta carenza di idonea documentazione, in assenza dei bilanci, anche delle scritture contabili obbligatorie.
Peraltro deve aggiungersi che la società, come indicato nelle prodotte dichiarazioni fiscali, teneva la contabilità ordinaria e non quella semplificata e quindi era tenuta a redigere il bilancio annuale ma in ogni caso, ai fini civilistici, qualunque imprenditore commerciale è soggetto agli obblighi fissati dall'art.2214 c.c., a prescindere dal regime fiscale di contabilità, quindi anche le cosiddette imprese minori che si avvalgono di contabilità semplificata, hanno l'obbligo di tenere i libri e le scritture contabili richiesti dalla natura e dimensioni della impresa, tra i quali rientrino i libri e le scritture contabili indicati nel primo comma del citato articolo, ovvero il libro giornale - ove annotare giornalmente le operazioni relative all'esercizio dell'impresa - ed il libro degli inventari - che contiene anche l'indicazione delle attività e delle passività relative all'impresa.
3.2) Né è fondata la parte della censura secondo la quale il tribunale avrebbe errato nel ritenere che sommando i debiti maturati dalla reclamante nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione per euro 445.088,63 al credito del creditore istante, pari ad euro 6.830,45 oltre interessi e rivalutazione, sarebbe superata la soglia di 500 mila euro di debiti posto che la somma dei predetti addendi è pari al minor importo di euro 451.919,08 ovvero al disotto della soglia.
4 Ora, non solo il Tribunale di Caltagirone non ha affermato che via sia la prova che l'ammontare dei debiti della s.n.c. superi l'importo di 500 mila euro, limitandosi ad affermare che a fronte della impossibilità di accertare le soglie dimensionali per non avere la debitrice fornito alcuna prova sia in ordine ai ricavi che all'attivo patrimoniale, riguardo ai debiti la rilevante entità dei debiti esattoriali farebbe presumere il superamento della soglia minima di 500 mila euro.
Non solo trattasi di ragionamento svolto in forma dubitativa, proprio perché nessuna prova la debitrice ha offerto su nessuno dei requisiti dimensionali, ma comunque il ragionamento del tutto ulteriore ed anche superfluo non sposta i termini della questione, ovvero che le sole dichiarazioni dei redditi prive di altri riscontri contabili e comunque non contenenti dati in ordine ai ricavi ed all'attivo patrimoniale, tanto meno sui debiti, non costituiscono documenti altrettanto significativi come richiesto dalla giurisprudenza in mancanza di bilanci regolarmente approvati e depositati.
4) In ordine poi all'accertato stato di insolvenza in cui verserebbe la reclamante, il motivo di gravame si limita ad affermare che avendo l'impresa definito altre procedure esecutive mobiliari - di cui viene dato atto in sentenza - in precedenza avviate ai suoi danni, non potrebbe affermarsi che via prova certa dello stato di insolvenza.
4.1) Anche il motivo non si confronta con la puntuale decisione di primo grado che ha testualmente affermato: “ritenuto, inoltre, che il debitore versi in stato di insolvenza, come è dato ricavare dal cospicuo indebitamento nei confronti degli Enti istituzionali;
dal mancato pagamento del credito dell'odierno ricorrente, che certamente non è rilevante;
dalla pendenza di una procedura esecutiva mobiliare e (come emerso dall'istruttoria d'ufficio) dalla sottoposizione del medesimo debitore ad altre due procedure esecutive mobiliari, rispettivamente nel 2015 e nel 2018, oggi definite;
tutte circostanze queste dalle quali può evincersi la strutturale incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni assunte”.
E' quindi evidente come il pagamento in passato di altri debiti avvenuto solo dopo il ricorso a procedure esecutive da parte dei creditori, in aggiunta agli altri elementi indicati (cospicuo indebitamento nei confronti degli Enti istituzionali;
mancato pagamento del credito del ricorrente di importo non rilevante;
la pendenza di una procedura esecutiva mobiliare) denotano che la società si trovi non già in una passeggera situazione di crisi, ma in una irreversibile situazione di insolvenza.
4.2) E' noto che l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio, in definitiva sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del
5 debitore, oggetto di una valutazione complessiva, da cui emerga l'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, traducendosi in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7087; ibidem n. 32280/2022).
Ora, la considerevole entità del debito maturato con l'Erario è all'evidenza indice del requisito dell'insolvenza, a fronte della omessa prova dell'esistenza di una condizione economica e patrimoniale della debitrice idonea a fare fronte anche a debiti di ridotta entità come quello del creditore istante di ammontare inferiore a 7 mila euro.
Inoltre, va evidenziato che non è stata nemmeno prodotta la situazione contabile e patrimoniale della società alla data di notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
La infondatezza del reclamo ne determina il rigetto e la conferma dell'impugnata sentenza che ha legittimamente dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.
Le spese, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della reclamante e liquidate, come in dispositivo, in favore del creditore istante, quantificate secondo il valore indeterminato complessità bassa della controversia ed applicando i valori medi delle tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 n.147 limitatamente alle fasi di studio e introduttiva e nei valori minimi in considerazione dell'effettiva attività espletata per la fase decisionale, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M.
n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Nulla riguardo la curatela che non si è costituita.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione del reclamo, posteriore al 30 gennaio 2013, la
Corte dà atto dell'applicabilità del D.P.R.30 maggio 2002, n.115, art.13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17).
Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè
l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, così statuisce nel procedimento R.G. n. 312/2025, in sede di gravame della sentenza n. 2/2025 emessa dal Tribunale di Caltagirone il 31.1.2025: rigetta il reclamo;
6 condanna la reclamante alla refusione delle spese processuali che liquida quali compensi, in favore di in €.5.211,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
Controparte_1 nulla sulle spese riguardo la liquidazione giudiziale;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26/09/2025.
Il Presidente dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n.312/2025 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art.51 del c.c.i.i.
promosso da
appresentata e difesa dall'avv. Rossana Distefano come Parte_1 da procura in atti;
RECLAMANTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Pulvirenti come da procura in atti;
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di Controparte_2
C.F. ) in persona del curatore;
[...] P.IVA_1
RECLAMATI
All'udienza del 19.9.2025 le parti insistevano nei propri atti difensivi e indi la Corte poneva la causa in decisione senza termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2/2025, pubblicata il 31.1.2025, il Tribunale di Caltagirone, su istanza del creditore , ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1 [...]
e personale di quale socio Controparte_2 Controparte_2
1 illimitatamente responsabile assumendo, a sostegno della decisione, la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 121, 1° e 2° comma lettera d) del d. lgs. 12.1.2019, n.14.
Con ricorso depositato il 28.2.2025, ha proposto reclamo Parte_2 avverso la detta sentenza che ha censurato per carenza sia dei requisiti dimensionali prescritti dall'art.2, comma 1 lett. d) del c.c.i.i. per l'assoggettamento degli imprenditori commerciali alla procedura di liquidazione giudiziale, sia dello stato di insolvenza, chiedendo la riforma della statuizione reclamata.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il creditore istante
[...]
insistendo per il rigetto del reclamo poiché infondato, mentre non si è costituita la CP_1 procedura della liquidazione giudiziale di Controparte_2 sebbene regolarmente citata dopo la concessione di nuovo termine per rinnovare la notifica
[...] nei riguardi di quest'ultima e dare prova della sua regolarità con il deposito della busta telematica contenente gli atti notificati e le ricevute di accettazione e consegna della p.e.c. alla procedura.
1) Va premesso che il reclamo avverso la sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di è stato Controparte_2 proposto da in persona del legale rappresentante che dalla Parte_2 procura allegata agli atti risulta rilasciata da Controparte_2
Già innanzi al Tribunale di Caltagirone si era posta la medesima questione, in quanto il creditore istante aveva avanzato richiesta di apertura della liquidazione giudiziale indicando la vecchia denominazione sociale della debitrice e quest'ultima si era costituita sempre facendo riferimento alla precedente denominazione sociale.
Il giudice di prime cure ha accertato, con statuizione rimasta priva di censure, che l'identità della partita IVA e le risultanze della visura camerale non facevano sorgere dubbi sulla circostanza che trattavasi del medesimo soggetto che dal 2017 aveva mutato la propria ragione sociale.
Anche in sede di reclamo la società debitrice si è costituita utilizzando la vecchia denominazione sociale e tuttavia l'errata indicazione della denominazione della società reclamante nell'atto di costituzione in giudizio non costituisce ipotesi di nullità non impedendo la corretta individuazione del soggetto che ha agito.
In proposito, la Suprema Corte, con orientamento consolidato nel tempo (cfr. Cass. 22 aprile
1995 n. 4540), ha più volte affermato che l'erronea indicazione del soggetto contro cui è proposto il giudizio concretizza un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono.
Ed ancora (cfr. Cass. 16 novembre 2007 n. 23816) qualora la denominazione della persona giuridica non risulti totalmente omessa o assolutamente incerta ma sia solo non correttamente
2 indicata, per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, non sussiste nullità dell'atto introduttivo del giudizio nè si arreca alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese.
Sempre con specifico riferimento alla denominazione di una società (Cass. 4 maggio 2012 n.
6803) la partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale non comporta la nullità nè della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), nè della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società (in termini anche Cass. 19 marzo 2001 n. 392).
Ne consegue l'ammissibilità del reclamo.
2) Va anche preliminarmente rilevato che il reclamo non è stato proposto personalmente da nei cui riguardi, quale socio di s.n.c., è stata anche dichiarata aperta la procedura Controparte_2 di liquidazione giudiziale, afferendo i motivi di reclamo solo alla società.
3) Con un unico motivo la società reclamante censura la sentenza di prime cure per avere affermato che la debitrice non aveva dato prova di non possedere i requisiti dimensionali di cui all'art.2 comma 1 lett. d del c.c.i.i. ritenendo all'uopo non idonee le prodotte dichiarazioni fiscali, occorrendo in assenza dei bilanci, la produzione delle scritture contabili.
Assume come la motivazione sia contraddittoria non tenendo in conto che anche le dichiarazioni fiscali rientrano nella nozione di scritture contabili e che l'indagine da compiersi sulla insussistenza delle soglie essendo ampia e libera ricomprende anche le dichiarazioni dei redditi.
3.1) Il motivo, ai limiti della inammissibilità, è del tutto infondato non confrontandosi con quanto sul punto statuito dal Tribunale calatino, il quale con motivazione del tutto corretta, dopo aver premesso che l'onere della prova riguardo il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza grava sul debitore, riportando il granitico orientamento dei giudici di legittimità ormai sul punto formatosi, ha affermato che tale prova può essere fornita anche con mezzi diversi dai bilanci approvati dall'assemblea dei soci e depositati alla Camera di Commercio, quindi sia con le scritture contabili che con altri documenti ugualmente idonei a dare prova concreta dei suddetti requisiti dimensionali.
Proprio alla stregua delle citate plurime statuizioni della Corte di Cassazione sull'argomento, il giudice di prime cure ha rilevato come non costituisca prova idonea la sola produzione delle dichiarazioni fiscali dell'ultimo triennio nella quali non è registrato alcun dato, senza la produzione di altri documenti, quali le scritture contabili obbligatorie, al fine di ricostruire la situazione contabile e patrimoniale della società debitrice.
3 Secondo il collegio l'onere della prova in ordine ai requisiti dimensionali dell'imprenditore
-cui fa riferimento il citato articolo 2, comma 1 lett. d del ccii, analogamente all'art.2 della vecchia legge fallimentare - grava sul debitore “dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo”; ne consegue che “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (cfr., Cassazione civile, sez. I,
23/03/2018, n. 7372; ibidem 31/05/2017, n. 13746; 01/12/2016, n. 24548).
Inoltre i giudici di legittimità hanno più volte chiarito che “dalla previsione della L. Fall., art. 15, comma 4, (secondo cui l'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento deve depositare in giudizio "i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonchè una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata") discende che la prova - di cui il debitore è onerato - del non superamento dei limiti dimensionali previsti dalla L. Fall., art. 1, comma 2, (come novellato dal d.lgs. n. 169, cit.) va desunta anzitutto dai bilanci, onde la mancata produzione di questi ultimi non può che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova della esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi”. (Cassazione civile, sez. I, 31/05/2012, n. 8769; ibidem più di recente sez. VI, 24.10.2017, n. 25188).
Correttamente il tribunale nella fattispecie in esame ha ritenuto che l'onere probatorio in parola non sia stato assolto dalla debitrice a causa della assoluta carenza di idonea documentazione, in assenza dei bilanci, anche delle scritture contabili obbligatorie.
Peraltro deve aggiungersi che la società, come indicato nelle prodotte dichiarazioni fiscali, teneva la contabilità ordinaria e non quella semplificata e quindi era tenuta a redigere il bilancio annuale ma in ogni caso, ai fini civilistici, qualunque imprenditore commerciale è soggetto agli obblighi fissati dall'art.2214 c.c., a prescindere dal regime fiscale di contabilità, quindi anche le cosiddette imprese minori che si avvalgono di contabilità semplificata, hanno l'obbligo di tenere i libri e le scritture contabili richiesti dalla natura e dimensioni della impresa, tra i quali rientrino i libri e le scritture contabili indicati nel primo comma del citato articolo, ovvero il libro giornale - ove annotare giornalmente le operazioni relative all'esercizio dell'impresa - ed il libro degli inventari - che contiene anche l'indicazione delle attività e delle passività relative all'impresa.
3.2) Né è fondata la parte della censura secondo la quale il tribunale avrebbe errato nel ritenere che sommando i debiti maturati dalla reclamante nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione per euro 445.088,63 al credito del creditore istante, pari ad euro 6.830,45 oltre interessi e rivalutazione, sarebbe superata la soglia di 500 mila euro di debiti posto che la somma dei predetti addendi è pari al minor importo di euro 451.919,08 ovvero al disotto della soglia.
4 Ora, non solo il Tribunale di Caltagirone non ha affermato che via sia la prova che l'ammontare dei debiti della s.n.c. superi l'importo di 500 mila euro, limitandosi ad affermare che a fronte della impossibilità di accertare le soglie dimensionali per non avere la debitrice fornito alcuna prova sia in ordine ai ricavi che all'attivo patrimoniale, riguardo ai debiti la rilevante entità dei debiti esattoriali farebbe presumere il superamento della soglia minima di 500 mila euro.
Non solo trattasi di ragionamento svolto in forma dubitativa, proprio perché nessuna prova la debitrice ha offerto su nessuno dei requisiti dimensionali, ma comunque il ragionamento del tutto ulteriore ed anche superfluo non sposta i termini della questione, ovvero che le sole dichiarazioni dei redditi prive di altri riscontri contabili e comunque non contenenti dati in ordine ai ricavi ed all'attivo patrimoniale, tanto meno sui debiti, non costituiscono documenti altrettanto significativi come richiesto dalla giurisprudenza in mancanza di bilanci regolarmente approvati e depositati.
4) In ordine poi all'accertato stato di insolvenza in cui verserebbe la reclamante, il motivo di gravame si limita ad affermare che avendo l'impresa definito altre procedure esecutive mobiliari - di cui viene dato atto in sentenza - in precedenza avviate ai suoi danni, non potrebbe affermarsi che via prova certa dello stato di insolvenza.
4.1) Anche il motivo non si confronta con la puntuale decisione di primo grado che ha testualmente affermato: “ritenuto, inoltre, che il debitore versi in stato di insolvenza, come è dato ricavare dal cospicuo indebitamento nei confronti degli Enti istituzionali;
dal mancato pagamento del credito dell'odierno ricorrente, che certamente non è rilevante;
dalla pendenza di una procedura esecutiva mobiliare e (come emerso dall'istruttoria d'ufficio) dalla sottoposizione del medesimo debitore ad altre due procedure esecutive mobiliari, rispettivamente nel 2015 e nel 2018, oggi definite;
tutte circostanze queste dalle quali può evincersi la strutturale incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni assunte”.
E' quindi evidente come il pagamento in passato di altri debiti avvenuto solo dopo il ricorso a procedure esecutive da parte dei creditori, in aggiunta agli altri elementi indicati (cospicuo indebitamento nei confronti degli Enti istituzionali;
mancato pagamento del credito del ricorrente di importo non rilevante;
la pendenza di una procedura esecutiva mobiliare) denotano che la società si trovi non già in una passeggera situazione di crisi, ma in una irreversibile situazione di insolvenza.
4.2) E' noto che l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio, in definitiva sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del
5 debitore, oggetto di una valutazione complessiva, da cui emerga l'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, traducendosi in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7087; ibidem n. 32280/2022).
Ora, la considerevole entità del debito maturato con l'Erario è all'evidenza indice del requisito dell'insolvenza, a fronte della omessa prova dell'esistenza di una condizione economica e patrimoniale della debitrice idonea a fare fronte anche a debiti di ridotta entità come quello del creditore istante di ammontare inferiore a 7 mila euro.
Inoltre, va evidenziato che non è stata nemmeno prodotta la situazione contabile e patrimoniale della società alla data di notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
La infondatezza del reclamo ne determina il rigetto e la conferma dell'impugnata sentenza che ha legittimamente dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.
Le spese, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della reclamante e liquidate, come in dispositivo, in favore del creditore istante, quantificate secondo il valore indeterminato complessità bassa della controversia ed applicando i valori medi delle tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 n.147 limitatamente alle fasi di studio e introduttiva e nei valori minimi in considerazione dell'effettiva attività espletata per la fase decisionale, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M.
n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Nulla riguardo la curatela che non si è costituita.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione del reclamo, posteriore al 30 gennaio 2013, la
Corte dà atto dell'applicabilità del D.P.R.30 maggio 2002, n.115, art.13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17).
Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè
l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, così statuisce nel procedimento R.G. n. 312/2025, in sede di gravame della sentenza n. 2/2025 emessa dal Tribunale di Caltagirone il 31.1.2025: rigetta il reclamo;
6 condanna la reclamante alla refusione delle spese processuali che liquida quali compensi, in favore di in €.5.211,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
Controparte_1 nulla sulle spese riguardo la liquidazione giudiziale;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26/09/2025.
Il Presidente dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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