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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 30 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1803 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
in qualità di unico erede di deceduto in data 3 giugno Parte_1 Persona_1
2023, rappresentato e difeso congiuntamente ed anche disgiuntamente fra loro dagli avv.ti Paolo Maria D'Ottavi ed Augusto Bonagura e presso di loro elettivamente domiciliato in Roma, via Di Monserrato 25, giusta procura in atti
Ricorrente in riassunzione
E rappresentato e difeso per delega in calce alla memoria di Controparte_1 costituzione dall'avv. Paolo Marini autorizzato a resistere in virtù di delibera di
Giunta n. 138 del 23.11.2023, nel cui studio in Roma, Via Flaminia 441 è elett.te dom.to
Resistente in riassunzione
Oggetto: riassunzione all'esito del giudizio rescindente conclusosi con la pronuncia n. 10285/2023 pubblicata il 18/04/2023
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 2818/2020, confermava la decisione n. 1510/2017 del Tribunale di Frosinone che, a seguito dell'ordinanza di rigetto assunta in fase cautelare, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da Per_1
dipendente del inquadrato nella posizione economica
[...] Controparte_1
“B3” con profilo professionale di “collaboratore tecnico”, accertando il dedotto demansionamento e rigettando le altre domande. Per_ In fatto il de cuius era stato assunto dal Comune di con contratto a CP_1 tempo indeterminato sottoscritto il 1° aprile 1992 con il profilo professionale di
“autista”; in seguito, giusta delibera del Comune n. 129 del 2009, lo stesso era stato inquadrato, con decorrenza dal marzo del 1999, nella posizione economica “B3” e nel profilo professionale di “collaboratore tecnico”.
Con il ricorso di primo grado, proposto il 17 giugno 2014 innanzi al Tribunale di Per_ Frosinone il aveva dedotto che, a far data dal 2007, era stato progressivamente demansionato fino ad essere adibito a mansioni palesemente inferiori e dequalificanti quali, ad esempio, l'apertura e chiusura degli Uffici comunali;
aveva rilevato che, con protocollo n. 11606 del 25 novembre 2011, il Comune di CP_1 gli aveva irrogato, e notificato in pari data, la sanzione del licenziamento disciplinare, con decorrenza dal 1° marzo 2012 e ciò per plurimi rilievi come l'essersi assentato dal lavoro ingiustificatamente, il non aver rispettato abitualmente l'orario di lavoro, l'aver ritardato nella comunicazione di malattie, l'essersi dedicato a faccende personali durante l'orario di lavoro;
aveva aggiunto che, successivamente alla comunicazione del licenziamento disciplinare, e precisamente nel mese di dicembre del 2011, il aveva provveduto a formalizzare, con CP_1
Deliberazione di Giunta n. 373 del 23 dicembre 2011, l'assegnazione di funzioni alle quali di fatto era stato da anni adibito, ossia quelle di “coprire apertura e chiusura degli uffici comunali”; aveva, altresì, evidenziato che in data 27 dicembre
2011, con istanza ex art. 410 cod. proc. civ., nelle forme previste dall'art. 6 della l.
n. 604 del 1966, così come modificato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, aveva contestato l'irrogato provvedimento espulsivo chiedendo il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale;
stante la mancata adesione del aveva proposto, il 29 febbraio 2012, ricorso al giudice cautelare ex art. CP_1
700 cod. proc. civ. che era stato rigettato per insussistenza del requisito del
2 periculum in mora.
Il Tribunale di Frosinone aveva accolto solo parzialmente la domanda con riferimento al lamentato demansionamento che veniva riconosciuto dall'epoca in cui il dipendente era stato adibito alle mansioni di usciere e di addetto al centralino
(2007) fino alla data di cessazione del rapporto, essendo, invece, dichiarata inammissibile la censura relativa all'illegittimità del licenziamento in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dal citato art. 32.
Con il ricorso in appello il de cuius impugnava la decisione affidando il gravame a tre motivi ed in particolare lamentando: i) la non applicabilità al caso concreto dell'art. 32 della l. 183 del 2010; ii) in subordine, la tempestività, a norma del medesimo articolo, della proposizione dell'azione giudiziale;
iii) infine,
l'ingiustizia della decisione per aver escluso la sussistenza tanto di un danno biologico quanto di un danno alla professionalità come conseguenze dell'accertato demansionamento subito.
La Corte d'appello rigettava il gravame.
Riteneva che il nuovo regime di decadenza ex art. 32 l. n. 183 del 2010 e così il termine decadenziale di duecentosettanta giorni, di cui all'art. 6, comma 1, della l.
n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, si applicasse anche ai licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore della l. n. 183 del 2010, che non aveva posto delimitazioni temporali - ad eccezione di quanto disposto al comma 1 bis dell'art. 32; che il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente anche attraverso il richiamo alla pronuncia della
Corte costituzionale n. 212/2020, effettuato in sede di note di trattazione scritta, non poteva ritenersi idoneo a stabilizzare gli effetti dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento qualora il lavoratore avesse agito in sede di conciliazione facoltativa;
che il termine di decadenza dall'impugnazione giudiziale del licenziamento avrebbe potuto essere interrotto solo dal deposito del ricorso ordinario ex art. 414 cod. proc. civ. e non attraverso il deposito di un ricorso cautelare ante causam, seppur effettuato nel rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, ricorso che non era qualitativamente idoneo a permettere la conservazione dell'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento previsto dalla medesima norma;
confermava la decisione del giudice di prime cure anche con riferimento al motivo di gravame concernente il rigetto della domanda di riconoscimento, in relazione al demansionamento subito, sia del danno biologico
3 sia di quello alla professionalità; escludeva, in punto di fatto, un totale svuotamento di mansioni e rilevava che il ricorso alle presunzioni è consentito a condizione che sia stata allegata la natura del pregiudizio e che il lavoratore abbia dedotto e provato circostanze diverse e ulteriori rispetto al mero inadempimento datoriale, valorizzabili per risalire dal fatto noto a quello ignoto, circostante, queste, insussistenti nella specie.
proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Persona_1
Il resisteva con controricorso. Controparte_1
Con il primo motivo l'attuale ricorrente in riassunzione << denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010 e dalla Corte Cost. con sentenza n.
212 del 2020; degli artt. 700 e 669-opties, comma 6, del cod. proc. civ. e dell'art. 12 delle Preleggi, con riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ;
censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto “inidoneo” il Per_ ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. tempestivamente depositato dal sig. a stabilizzare gli effetti dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, postulando come la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 6, comma 2, della l. n.
604 del 1966, non avesse riguardato anche il secondo periodo della norma in esame e dunque non potesse concernere anche la “idoneità” del suddetto strumento cautelare ad interrompere il “secondo” termine di decadenza di n. 60 giorni decorrente dal rifiuto del datore di aderire alla procedura di conciliazione attivata dal lavoratore>>.
Con il secondo motivo <dell'art. 117, primo comma cost. e dell'art. 700 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 6,
CEDU; sostiene che l'accesso alla tutela giurisdizionale non può essere limitato o compresso per motivi formali che non siano proporzionali allo scopo perseguito;
rileva di aver impugnato il licenziamento direttamente con l'istanza di conciliazione ex art. 410 cod. proc. civ., con l'effetto che, rispetto a tale procedura - caratterizzata dalla inesistenza di una scissione temporale tra l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ed il deposito dell'istanza di conciliazione facoltativa - l'azione giudiziaria avrebbe dovuto, se del caso, essere promossa nell'unico termine applicabile alla fattispecie in parola, e dunque - come è stato - nel termine di n. 180 giorni dall'impugnazione dell'atto datoriale, secondo quanto peraltro sostenuto dal
Tribunale di primo grado;
sicché, avendo il ricorrente depositato il ricorso in data
4 27 febbraio 2012 a fronte di un licenziamento notificato in data 25 novembre 2011 ed impugnato stragiudizialmente in data 8 dicembre 2011 con l'istanza ex art. 410 cod. proc. civ., il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. avrebbe dovuto ritenersi, non solo tempestivo, ma anche idoneo a stabilizzare - nel pieno rispetto dei principi fissati dalla Corte costituzionale - gli effetti dell'impugnazione stragiudiziale dell'atto datoriale, con pieno diritto del ricorrente medesimo di proporre la successiva azione di merito nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 2967 cod. civ. e, dunque, nel termine di prescrizione del diritto medesimo.
Con il terzo motivo < proc. civ.; censura la sentenza impugnata per non aver deciso e comunque motivato la propria decisione in merito a quella parte del secondo motivo di impugnazione con cui era stata censurata la pronuncia di prime cure per la violazione degli artt.
2966 e 2967 cod. civ. per avere l'amministrazione implicitamente riconosciuto il diritto del ricorrente di impugnare stragiudizialmente il licenziamento>>
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., l'omessa e contraddittoria motivazione circa l'omesso accertamento di un fatto decisivo circa l'accertamento del danno biologico subito per effetto dell'accertato demansionamento.
Con la sentenza rescindente la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo con
<>.
Si legge nella sentenza predetta: <<…la Corte territoriale, pur facendo riferimento alla suddetta declaratoria di incostituzionalità, ne ha, però, circoscritto gli effetti al solo secondo periodo del primo comma dell'art. 32 l. n. 183 del 2010 - quello relativo agli atti esperibili dal lavoratore, nell'arco dei 270 giorni, ai fini della conservazione dell'efficacia dell'impugnazione già effettuata - escludendo dalla sua portata ermeneutica il terzo periodo - quello relativo al ricorso da presentare, entro 60 giorni, in caso di rifiuto del tentativo di conciliazione - oggetto di questo giudizio…sulla base del suddetto ragionamento la Corte territoriale ha ritenuto, nella specie, il lavoratore decaduto dal suo diritto in quanto il ricorso ordinario è stato proposto dopo due anni, il 17 giugno 2014, dal rifiuto del alla CP_1 conciliazione, mentre nelle more dei 60 giorni è stato depositato il solo ricorso cautelare ex art. 700 cod. proc. civ che, in quanto tale, non è idoneo ad evitare la decadenza…>>.
Secondo il giudice rescindente non sussiste quella incolmabile distanza tra i
5 procedimenti cautelari e quelli ordinari ritenuta dal giudice di secondo grado ed anzi < pronuncia n. 212 del 2020…evincendosi dalla stessa una riconosciuta particolare affinità tra i due procedimenti e ciò, innanzitutto, da un punto di vista di teoria generale…pur non potendo acquisire il valore di giudicato;
cosicché, essi acquisiscono una specie di “definitività”, di stabilità, condizionata ad una differente ed eventuale decisione assunta nel giudizio ordinario;
i provvedimenti d'urgenza non si pongono in contrasto con la ratio concreta della norma, assolvendo, al pari dei procedimenti ordinari, alla primaria funzione di emersione tempestiva del contenzioso e alla connessa finalità di superare l'incertezza suscettibile di incidere in modo significativo sull'organizzazione e sulla gestione dell'impresa, costituendo il provvedimento conclusivo di tali procedimenti pur sempre un provvedimento giudiziale definitivo, seppur in maniera condizionata, e potendo in ogni caso il datore di lavoro instaurare un procedimento di merito peraltro, è evidente la ratio dell'intervento della Consulta: l'equiparazione tout court, ai fini della conservazione dell'efficacia dell'impugnazione, dei ricorsi cautelari a quelli ordinari nel solco, anche, delle riforme legislative degli ultimi anni;
un'interpretazione restrittiva della decisione della Corte al solo secondo periodo dell'art. 32 comporterebbe un'irragionevole sproporzione nell'utilizzo dei mezzi di tutela…>>
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibileperchè < dell'art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass., Sez. U, 5 agosto 2016, n.
16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892) e che la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. Un.,
n. 11892/2016 cit.; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n.
26965), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame;
per il resto il motivo, nonostante il formale richiamo al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si risolve nella critica della
6 sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell'interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell'art. 360, comma 1,
n. 5, cod. proc. civ. apportata dall'art. 54 d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2012…>>
Conclusivamente la Corte di cassazopme ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo e dichiarato inammissibile il quarto.
A questa Corte, a seguito della riassunzione di , la cognizione sul Parte_1 merito in relazione al motivo accolto.
Secondo il ricorrente in riassunzione, nella spiegata qualità, fratello Parte_1 dell'originaria parte processuale, che, in tesi, con il ricorso in riassunzione avrebbe accettato anche di fatto l'eredita del defunto fratello - quale unico erede dell'originario ricorrente - la sentenza del Tribunale di Frosinone dovrebbe essere riformata ed>.
Il ha concluso come segue:<< Riformare integralmente, in Parte_1 accoglimento della presente impugnazione e dello steso atto di appello rubricato al numero di ruolo 1914 del 2018, l'impugnata Sentenza n. 1510/2017 resa dal
Tribunale Civile di Frosinone in funzione di Giudice del Lavoro in data 20 dicembre
2017 nel procedimento RGN 1789/2014 pubblicata in pari data e, per l'effetto, accogliere, anche conseguentemente all'Ordinanza della Cassazione del 18 aprile
2023, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra argomentate le conclusioni rassegnate in calce al ricorso di primo grado con riferimento alla illegittimità del licenziamento impugnato ed al risarcimento del danno subito dal lavoratore in conseguenza di tale atto espulsivo e di seguito qui riproposte in parte qua: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta, accogliere il presente ricorso e conseguentemente:
1.1 accertare e dichiarare – anche previa ed eventuale disapplicazione di tutti i provvedimenti amministrativi adottati dal di e ritenuti illegittimi – che, per ciascuna delle ragioni CP_1 CP_1
7 sopra esposte, il licenziamento impugnato è stato adottato in assenza di una preventiva e valida contestazione degli addebiti imputati al lavoratore e comunque in violazione delle garanzie procedimentali previste dall'articolo 55 bis e s.s. del
D.lgs. 165/2001; 1.2 accertare e dichiarare che il procedimento disciplinare è stato avviato da un organo funzionalmente incompetente a procedere in tal senso e comunque decaduto dal potere di contestare al ricorrente i fatti oggetto di causa e dunque dal potere stesso di adottare il provvedimento irrogato nei suoi confronti;
1.3 accertare e dichiarare, per le suesposte ragioni, che il licenziamento così come comminato dall'Amministrazione resistente è nullo, illegittimo e, comunque, inefficace e, per l'effetto, ordinare al Comune di – dichiarando la non CP_1 interruzione del rapporto – di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente, con attribuzione allo stesso della medesima qualifica professionale e delle precipue mansioni per le quali egli era stato originariamente assunto, con condanna della resistente alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni e con il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, a far data dall'intervenuto licenziamento e sino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
1.4 nella denegata ipotesi di inapplicabilità dell'art. 18 della Legge n. 300/1970, disporre la condanna dell'Amministrazione resistente al massimo dell'indennità risarcitoria prevista dalla normativa ratione temporis vigente, da liquidarsi nella misura pari a n. 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, o comunque nella misura che sarà ritenuta come dovuta dal Tribunale adito;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
1.6 per tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che, a causa della censurabile condotta perpetrata dall'Amministrazione resistente il ricorrente ha subìto un danno alla salute e biologico;
per l'effetto condannare il anche ai sensi degli artt. Controparte_1
1226 e 2056 del c.c., al risarcimento del danno patito dal sig. da Persona_1 valutarsi e determinarsi in via equitativa e comunque in maniera non inferiore ad euro 19.746,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”; - con vittoria di spese e competenze di causa relative per tutte e n. 4 le fasi del Giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari>>.
Con la memoria di costituzione il ha contestato la legittimazione Controparte_1 del ricorrente, sostenuto l'infondatezza delle pretese, eccepito la novità della
8 domanda relativa al risarcimento del danno biologico conseguente al licenziamento.
Concesso termine per note la causa è stata discussa e decisa.
In aderenza a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. n. 18294 del 4 luglio 2024, riguardo alla legittimazione degli eredi a riassumere un processo, come è stato ben rappresentato dalle parti, la questione principale riguarda i requisiti necessari affinché un soggetto possa qualificarsi come erede e procedere alla riassunzione di un processo già avviato, in seguito alla morte del de cuius.
La soluzione può essere desunta dal combinato disposito di cui agli artt. 110 e 303 del Codice di Procedura Civile e 475 e 476 del Codice Civile.
Dall'esame delle disposizioni emerge la chiara tendenza a favorire la prova della qualità di erede consentendosi che possa avvenire anche in assenza di formalità rigorose.
La pronuncia a cui si fa riferimento non è del resto isolata e conferma orientamenti già espressi in precedenza (n. 14081 del 2005 e la n. 16814 del 2018)
Quello che appare essenziale è la dimostrazione della relazione familiare che lega il riassumente con il de cuius. Invece l'atto di riassunzione integra una ipotesi di accettazione tacita dell'eredità e non è neppure necessaria la specificazione della specie della successione.
Nel caso in esame la difesa del ha eccepito che il documento Controparte_1 allegato nel ricorso in riassunzione sub H), non è sufficiente a provare la qualità di erede di . Persona_1
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47, D.P.R. n.
445 del 2000, non costituirebbe di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi.
Considerato che la difesa del ha contestato la qualità e che Controparte_1
l'autocertificazione ha valore solo se accettata o non contestata, non resterebbe che dichiarare il ricorso in riassunzione improcedibile e non essendo stato riassunto nei termini ex art. 392 c.p.c, il giudizio dichiarato estinto.
Ritiene la Corte che la dichiarazione della qualità di erede contenuta nell'incipit del ricorso in riassunzione (fratello) unitamente al deposito dell'atto notorio, ha un valore indiziario che consente di integrare la produzione, accanto al certificato di morte del de cuius tempestivamente depositato, con lo stato di famiglia, come effettivamente intervenuto all'esito della eccezione di controparte (deposito
9 telematico del 27.1.2025; documentazione di cui è stato richiesto lo stralcio da parte della difesa del e l'acquisizione da parte della difesa del Controparte_1 ricorrente in riassunzione.
In buona sostanza la difesa del ritiene, come chiarito in sede di discussione CP_1 orale, che non sussistano le condizioni per disporre l'integrazione della prova della qualità di erede, trattandosi di dimostrare la legittimazione a proporre la domanda, cioè un fondamentale e preliminare presupposto della stessa.
Il giudice, al fine di garantire il contraddittorio, l'esercizio del diritto di difesa e l'effettività della tutela giurisdizionale, deve esercitare poteri ufficiosi anche mediante l'applicazione estensiva delle disposizioni del processo di cognizione, sicché è tenuto a indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio richiedendo i necessari chiarimenti sempreché tale modalità di acquisizione di elementi di giudizio non sia impiegata per supplire all'onere probatorio o con finalità meramente esplorative.
A fronte di dubbi sulla qualità di eredi, considerata l'identità dei cognomi, la veste in cui si è formalmente presentato il ricorrente in riassunzione come fratello e quale erede ab intestato e la documentazione, pur parziale allegata (certificato di morte e atto notorio) non ritiene la Corte di adottare un'ottica estremamente formalistica sulla regola dell'onere probatorio.
Orbene l'onere è stato idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, che consente di confermare quel rapporto di parentela con il "de cuius" che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ..
D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede.
10 Nel merito secondo la sentenza rescindente l'azione di merito intrapresa dal de cuius è tempestiva. Persona_1
Il ricorso cautelare depositato in data 29 febbraio 2012 dall'originario ricorrente aveva stabilizzato gli effetti dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
Quanto alla illegittimità del licenziamento.
Secondo il ricorrente in riassunzione il avrebbe agito nei confronti del de CP_1 cuius in carenza di qualsiasi contestazione in ordine a quei periodi di assenza imputatigli, senza che al medesimo ricorrente sia mai stata offerta possibilità alcuna di giustificarsi in sede disciplinare
Si sostiene che la contestazione di fatti che comportino giusta causa o giustificato motivo di recesso, hanno natura ontologicamente disciplinare, e deve essere effettuata nel rispetto delle garanzie dettate in favore del lavoratore dall'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970, applicabile alle Pubbliche
Amministrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti, in virtù del disposto dell'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Secondo il riassumente ilControparte_1 disatteso ogni preventiva contestazione in ordine a quei presunti addebiti, comunque imputati al lavoratore. Di qui, l'eccepita violazione della disciplina stabilita dall'articolo 55 bis del D.lgs. 165 del 2001, così come riformato dal D.lgs.
150 del 2009 e, più in particolare, dell'articolo 55 bis, comma 2 e comma 4. Come
è noto, l'impianto normativo appena richiamato impone all'Amministrazione che abbia a contestare ad un proprio dipendente una sanzione disciplinare, più grave del rimprovero verbale: i) di procedere con la tempestiva contestazione formale dell'illecito disciplinare commesso, in modo “completo, analitico ed immodificabile”; ii) di convocare il dipendente – tramite il Dirigente preposto alla struttura – senza indugio, e comunque entro un termine non superiore a n. 20 giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno n. 10 giorni;
iii) di concludere il procedimento disciplinare entro n. 60 giorni dalla contestazione o, in caso di rinvio dell'audizione del dipendente per sua motivata richiesta, nel termine più lungo corrispondente al rinvio concesso>>.
La lettera prot. 11606 del 25.11.2021 diretta al , prodotta in primo grado, Persona_1 contiene una serie di contestazione disciplinari da 1) a 7) nella prima facciata, che non lasciano dubbi sulla natura disciplinare del licenziamento, tanto che, nella pagina successiva si legge: << tutto ciò premesso alla luce di quanto disposto
11 dall'art. 55 quater lett. b del D. Lgs. 165/2001 che prevede il licenziamento disciplinare con preavviso nel caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi di… [considerato che ] è risultato assente ingiustificato per un numero di giorni superiori a tre nell'arco dell'ultimo biennio… comunica di aver avviato nei suoi confronti il provvedimento di licenziamento disciplinare con preavviso …di tre mesi…a decorrere quindi dall'1.3.2012>>.
A quello che è solo formalmente indicato come avvio di licenziamento con preavviso non ha fatto seguito alcun ulteriore adempimento a tutale del diritto di difesa del de cuius.
Ne sul punto in prime cure la difesa del ha speso argomenti. CP_1
Rispetto alle conclusioni contenute nel ricorso di primo grado ex art. 414 c.p.c. dove si legge “reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente, con attribuzione allo stesso della medesima qualifica professionale e delle precipue mansioni per le quali egli era stato originariamente assunto, con condanna della resistente alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di differenze retributive per un importo pari ad euro 45.846,45 (come da conteggi allegati - doc 14), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, a far data dall'intervenuto licenziamento e sino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro>> in sede di riassunzione si legge al punto 1.3 << reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente, con attribuzione allo stesso della medesima qualifica professionale e delle precipue mansioni per le quali egli era stato originariamente assunto, con condanna della resistente alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni e con il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, a far data dall'intervenuto licenziamento e sino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge>>.
Secondo la difesa del trattandosi di giudizio chiuso, in sede di CP_1 riassunzione non sarebbero modificabile le conclusioni.
Si aggiunge che < ricorrente ha esattamente indicato la somma cui avrebbe dovuto essere condannato il a seguito del recesso asseritamente CP_1 illegittimo;
non ha chiesto (ad esempio) “o di quella anche maggiore che sarà accertata in corso di giudizio o di giustizia o risultante come dovuta” (o formule similari). Né la formula usata in primo grado “differenze retributive” può trarre in inganno perché nel ricorso non vi è alcuna deduzione, allegazione, articolazione etc
12 sulla pretesa maturazione di differenze retributive propriamente intese (cfr. il conteggio al doc. 14 fascicolo primo grado appellante che conferma che esse in realtà derivano soltanto da retribuzioni mensili asseritamente spettanti>> per effetto della pronuncia sul licenziamento.
Sostiene ancora il che < Controparte_1
l'originario ricorrente deceduto il 3.6.2023, quindi i commi 4 e 5 dell'art. 18 st. lav sono inapplicabili alla fattispecie;
non sarebbe ammissibile la condanna al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento (1.3.2012) alla data della sentenza perché l'originario ricorrente è deceduto il 3.6.2023; inammissibile la condanna al pagamento delle retribuzioni sino alla data del decesso (3.6.2023), avendo l'originario ricorrente compiuto 65 anni il 23.8.2019, con risoluzione del rapporto di lavoro obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia cioè i 65 anni;
stante l'esistenza della lettera di contestazione
(vedi sopra sub c) senza concessione dei termini a difesa, si dovrà, in denegata ipotesi, fare comunque riferimento alla cd tutela indennitaria debole (Cass.
16265/2015 in fattispecie sovrapponibile a questa…con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La medesima parte ha convenuto sulla determinazione della retribuzione lorda Per_ mensile del al febbraio 2012 pari ad € 1.519,16.
Ha poi insistito sulla inammissibilità di ogni richiesta relativa al risarcimento del danno biologico patito dal per effetto dell'atto espulsivo contestato, Persona_1 domanda nuova e mai proposta considerato che <
Suprema Corte il danno biologico sarebbe derivato dal “descritto illegittimo demansionamento impostogli, e culminato nell'altrettanto illegittimo licenziamento comminato>>.
Il licenziamento disciplinare senza contestazione preventiva è nullo.
L'assenza della contestazione viola una norma imperativa che tutela il diritto di difesa del lavoratore, rendendo l'atto nullo fin dall'origine e non da luogo a una semplice illegittimità.
Il profilo individuato assorbe ogni altra doglianza sulla “competenza” ad adottare il provvedimento risolutivo del rapporto.
13 Quanto agli effetti economici, premessa l'applicabilità dell'art. 18 della Legge n.
300 del 1978 nel testo vigente dalla data del licenziamento intimato a , Persona_1 il ricorrente in riassunzione chiede la condanna del Comune di pari alla retribuzione globale di fatto goduta dal dalla data del licenziamento fino alla data di Persona_1 pubblicazione delle sentenza.
La stessa parte riassumente nel ritenere che < di reintegra deve ritenersi estinta con la morte del lavorare>>, fondamentalmente rinuncia alla pronuncia reintegratoria.
Sul quantum sostiene che il percepisse una retribuzione globale netta Persona_1 mensile pari ad euro 1.567,40, per cui <
l'importo di euro 15.282,15 saldo del 2012 e l'importo di euro 20.376,20 per ciascuna annualità dal 1 gennaio 2013 alla data di pubblicazione della sentenza, oltre rivalutazione ed interessi>>
Rispetto alle sollecitazioni svolte dalla difesa del si osserva che sono CP_1 accoglibili unicamente i profili relativi alla durata temporale della pretesa avanzata, ovvero dalla data del licenziamento 1.3.2012 a quella in cui l'originario ricorrente ha compiuto i 65 anni, ovvero il 23.8.2019, con risoluzione del rapporto di lavoro obbligatoria a fronte della sussistenza non contestata dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Rispetto all'ultima retribuzione globale di fatto la stessa può essere determinata nella somma mensile di € 1.519,16.
Sostiene il riassumente che sussisterebbe il diritto al risarcimento del danno Per_ biologico subito dal de cuius per effetto del licenziamento.
Le eccezioni sul punto sollevate dalla difesa del sono del tutto condivisibili CP_1
e portano alla reiezione della richiesta, avendo fra l'altro, lo stesso riassumente rilevato come < abbia subìto e Persona_1 comprovato un danno biologico per effetto del demansionamento pur accertato in danno del lavoratore medesimo e tale pronuncia è stata confermata sia in sede di gravame che in sede di legittimità>>.
Non solo si tratta di domanda nuova e come tale inammissibile ma non vi è mai stata alcuna allegazione sul punto. La particolarità della fattispecie, il tempo trascorso per il deposito del ricorso di primo grado, il mutamento di giurisprudenza della Corte di Cassazione giustificano la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio, della fase di legittimità e della presente.
14
P. Q. M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio nei limiti del devolutum, in parziale accoglimento del ricorso di primo grado proposto dal de cuius, respinto nel resto, condanna il al pagamento in favore di al pagamento Controparte_1 Parte_1 di una indennità risarcitoria pari a tutte le mensilità globali di fatto (pari ad €
1519,16 mensile) a far data dall'1.3.2012 al 23.8.2019, oltre interessi legali sulla somma così determinata. Compensa integralmente fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio, della fase di legittimità e della presente fase di rinvio.
Roma, 30.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 30 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1803 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
in qualità di unico erede di deceduto in data 3 giugno Parte_1 Persona_1
2023, rappresentato e difeso congiuntamente ed anche disgiuntamente fra loro dagli avv.ti Paolo Maria D'Ottavi ed Augusto Bonagura e presso di loro elettivamente domiciliato in Roma, via Di Monserrato 25, giusta procura in atti
Ricorrente in riassunzione
E rappresentato e difeso per delega in calce alla memoria di Controparte_1 costituzione dall'avv. Paolo Marini autorizzato a resistere in virtù di delibera di
Giunta n. 138 del 23.11.2023, nel cui studio in Roma, Via Flaminia 441 è elett.te dom.to
Resistente in riassunzione
Oggetto: riassunzione all'esito del giudizio rescindente conclusosi con la pronuncia n. 10285/2023 pubblicata il 18/04/2023
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 2818/2020, confermava la decisione n. 1510/2017 del Tribunale di Frosinone che, a seguito dell'ordinanza di rigetto assunta in fase cautelare, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da Per_1
dipendente del inquadrato nella posizione economica
[...] Controparte_1
“B3” con profilo professionale di “collaboratore tecnico”, accertando il dedotto demansionamento e rigettando le altre domande. Per_ In fatto il de cuius era stato assunto dal Comune di con contratto a CP_1 tempo indeterminato sottoscritto il 1° aprile 1992 con il profilo professionale di
“autista”; in seguito, giusta delibera del Comune n. 129 del 2009, lo stesso era stato inquadrato, con decorrenza dal marzo del 1999, nella posizione economica “B3” e nel profilo professionale di “collaboratore tecnico”.
Con il ricorso di primo grado, proposto il 17 giugno 2014 innanzi al Tribunale di Per_ Frosinone il aveva dedotto che, a far data dal 2007, era stato progressivamente demansionato fino ad essere adibito a mansioni palesemente inferiori e dequalificanti quali, ad esempio, l'apertura e chiusura degli Uffici comunali;
aveva rilevato che, con protocollo n. 11606 del 25 novembre 2011, il Comune di CP_1 gli aveva irrogato, e notificato in pari data, la sanzione del licenziamento disciplinare, con decorrenza dal 1° marzo 2012 e ciò per plurimi rilievi come l'essersi assentato dal lavoro ingiustificatamente, il non aver rispettato abitualmente l'orario di lavoro, l'aver ritardato nella comunicazione di malattie, l'essersi dedicato a faccende personali durante l'orario di lavoro;
aveva aggiunto che, successivamente alla comunicazione del licenziamento disciplinare, e precisamente nel mese di dicembre del 2011, il aveva provveduto a formalizzare, con CP_1
Deliberazione di Giunta n. 373 del 23 dicembre 2011, l'assegnazione di funzioni alle quali di fatto era stato da anni adibito, ossia quelle di “coprire apertura e chiusura degli uffici comunali”; aveva, altresì, evidenziato che in data 27 dicembre
2011, con istanza ex art. 410 cod. proc. civ., nelle forme previste dall'art. 6 della l.
n. 604 del 1966, così come modificato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, aveva contestato l'irrogato provvedimento espulsivo chiedendo il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale;
stante la mancata adesione del aveva proposto, il 29 febbraio 2012, ricorso al giudice cautelare ex art. CP_1
700 cod. proc. civ. che era stato rigettato per insussistenza del requisito del
2 periculum in mora.
Il Tribunale di Frosinone aveva accolto solo parzialmente la domanda con riferimento al lamentato demansionamento che veniva riconosciuto dall'epoca in cui il dipendente era stato adibito alle mansioni di usciere e di addetto al centralino
(2007) fino alla data di cessazione del rapporto, essendo, invece, dichiarata inammissibile la censura relativa all'illegittimità del licenziamento in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dal citato art. 32.
Con il ricorso in appello il de cuius impugnava la decisione affidando il gravame a tre motivi ed in particolare lamentando: i) la non applicabilità al caso concreto dell'art. 32 della l. 183 del 2010; ii) in subordine, la tempestività, a norma del medesimo articolo, della proposizione dell'azione giudiziale;
iii) infine,
l'ingiustizia della decisione per aver escluso la sussistenza tanto di un danno biologico quanto di un danno alla professionalità come conseguenze dell'accertato demansionamento subito.
La Corte d'appello rigettava il gravame.
Riteneva che il nuovo regime di decadenza ex art. 32 l. n. 183 del 2010 e così il termine decadenziale di duecentosettanta giorni, di cui all'art. 6, comma 1, della l.
n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, si applicasse anche ai licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore della l. n. 183 del 2010, che non aveva posto delimitazioni temporali - ad eccezione di quanto disposto al comma 1 bis dell'art. 32; che il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente anche attraverso il richiamo alla pronuncia della
Corte costituzionale n. 212/2020, effettuato in sede di note di trattazione scritta, non poteva ritenersi idoneo a stabilizzare gli effetti dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento qualora il lavoratore avesse agito in sede di conciliazione facoltativa;
che il termine di decadenza dall'impugnazione giudiziale del licenziamento avrebbe potuto essere interrotto solo dal deposito del ricorso ordinario ex art. 414 cod. proc. civ. e non attraverso il deposito di un ricorso cautelare ante causam, seppur effettuato nel rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, ricorso che non era qualitativamente idoneo a permettere la conservazione dell'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento previsto dalla medesima norma;
confermava la decisione del giudice di prime cure anche con riferimento al motivo di gravame concernente il rigetto della domanda di riconoscimento, in relazione al demansionamento subito, sia del danno biologico
3 sia di quello alla professionalità; escludeva, in punto di fatto, un totale svuotamento di mansioni e rilevava che il ricorso alle presunzioni è consentito a condizione che sia stata allegata la natura del pregiudizio e che il lavoratore abbia dedotto e provato circostanze diverse e ulteriori rispetto al mero inadempimento datoriale, valorizzabili per risalire dal fatto noto a quello ignoto, circostante, queste, insussistenti nella specie.
proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Persona_1
Il resisteva con controricorso. Controparte_1
Con il primo motivo l'attuale ricorrente in riassunzione << denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010 e dalla Corte Cost. con sentenza n.
212 del 2020; degli artt. 700 e 669-opties, comma 6, del cod. proc. civ. e dell'art. 12 delle Preleggi, con riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ;
censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto “inidoneo” il Per_ ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. tempestivamente depositato dal sig. a stabilizzare gli effetti dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, postulando come la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 6, comma 2, della l. n.
604 del 1966, non avesse riguardato anche il secondo periodo della norma in esame e dunque non potesse concernere anche la “idoneità” del suddetto strumento cautelare ad interrompere il “secondo” termine di decadenza di n. 60 giorni decorrente dal rifiuto del datore di aderire alla procedura di conciliazione attivata dal lavoratore>>.
Con il secondo motivo <dell'art. 117, primo comma cost. e dell'art. 700 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 6,
CEDU; sostiene che l'accesso alla tutela giurisdizionale non può essere limitato o compresso per motivi formali che non siano proporzionali allo scopo perseguito;
rileva di aver impugnato il licenziamento direttamente con l'istanza di conciliazione ex art. 410 cod. proc. civ., con l'effetto che, rispetto a tale procedura - caratterizzata dalla inesistenza di una scissione temporale tra l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ed il deposito dell'istanza di conciliazione facoltativa - l'azione giudiziaria avrebbe dovuto, se del caso, essere promossa nell'unico termine applicabile alla fattispecie in parola, e dunque - come è stato - nel termine di n. 180 giorni dall'impugnazione dell'atto datoriale, secondo quanto peraltro sostenuto dal
Tribunale di primo grado;
sicché, avendo il ricorrente depositato il ricorso in data
4 27 febbraio 2012 a fronte di un licenziamento notificato in data 25 novembre 2011 ed impugnato stragiudizialmente in data 8 dicembre 2011 con l'istanza ex art. 410 cod. proc. civ., il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. avrebbe dovuto ritenersi, non solo tempestivo, ma anche idoneo a stabilizzare - nel pieno rispetto dei principi fissati dalla Corte costituzionale - gli effetti dell'impugnazione stragiudiziale dell'atto datoriale, con pieno diritto del ricorrente medesimo di proporre la successiva azione di merito nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 2967 cod. civ. e, dunque, nel termine di prescrizione del diritto medesimo.
Con il terzo motivo < proc. civ.; censura la sentenza impugnata per non aver deciso e comunque motivato la propria decisione in merito a quella parte del secondo motivo di impugnazione con cui era stata censurata la pronuncia di prime cure per la violazione degli artt.
2966 e 2967 cod. civ. per avere l'amministrazione implicitamente riconosciuto il diritto del ricorrente di impugnare stragiudizialmente il licenziamento>>
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., l'omessa e contraddittoria motivazione circa l'omesso accertamento di un fatto decisivo circa l'accertamento del danno biologico subito per effetto dell'accertato demansionamento.
Con la sentenza rescindente la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo con
<>.
Si legge nella sentenza predetta: <<…la Corte territoriale, pur facendo riferimento alla suddetta declaratoria di incostituzionalità, ne ha, però, circoscritto gli effetti al solo secondo periodo del primo comma dell'art. 32 l. n. 183 del 2010 - quello relativo agli atti esperibili dal lavoratore, nell'arco dei 270 giorni, ai fini della conservazione dell'efficacia dell'impugnazione già effettuata - escludendo dalla sua portata ermeneutica il terzo periodo - quello relativo al ricorso da presentare, entro 60 giorni, in caso di rifiuto del tentativo di conciliazione - oggetto di questo giudizio…sulla base del suddetto ragionamento la Corte territoriale ha ritenuto, nella specie, il lavoratore decaduto dal suo diritto in quanto il ricorso ordinario è stato proposto dopo due anni, il 17 giugno 2014, dal rifiuto del alla CP_1 conciliazione, mentre nelle more dei 60 giorni è stato depositato il solo ricorso cautelare ex art. 700 cod. proc. civ che, in quanto tale, non è idoneo ad evitare la decadenza…>>.
Secondo il giudice rescindente non sussiste quella incolmabile distanza tra i
5 procedimenti cautelari e quelli ordinari ritenuta dal giudice di secondo grado ed anzi < pronuncia n. 212 del 2020…evincendosi dalla stessa una riconosciuta particolare affinità tra i due procedimenti e ciò, innanzitutto, da un punto di vista di teoria generale…pur non potendo acquisire il valore di giudicato;
cosicché, essi acquisiscono una specie di “definitività”, di stabilità, condizionata ad una differente ed eventuale decisione assunta nel giudizio ordinario;
i provvedimenti d'urgenza non si pongono in contrasto con la ratio concreta della norma, assolvendo, al pari dei procedimenti ordinari, alla primaria funzione di emersione tempestiva del contenzioso e alla connessa finalità di superare l'incertezza suscettibile di incidere in modo significativo sull'organizzazione e sulla gestione dell'impresa, costituendo il provvedimento conclusivo di tali procedimenti pur sempre un provvedimento giudiziale definitivo, seppur in maniera condizionata, e potendo in ogni caso il datore di lavoro instaurare un procedimento di merito peraltro, è evidente la ratio dell'intervento della Consulta: l'equiparazione tout court, ai fini della conservazione dell'efficacia dell'impugnazione, dei ricorsi cautelari a quelli ordinari nel solco, anche, delle riforme legislative degli ultimi anni;
un'interpretazione restrittiva della decisione della Corte al solo secondo periodo dell'art. 32 comporterebbe un'irragionevole sproporzione nell'utilizzo dei mezzi di tutela…>>
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibileperchè < dell'art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass., Sez. U, 5 agosto 2016, n.
16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892) e che la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. Un.,
n. 11892/2016 cit.; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n.
26965), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame;
per il resto il motivo, nonostante il formale richiamo al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si risolve nella critica della
6 sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell'interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell'art. 360, comma 1,
n. 5, cod. proc. civ. apportata dall'art. 54 d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2012…>>
Conclusivamente la Corte di cassazopme ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo e dichiarato inammissibile il quarto.
A questa Corte, a seguito della riassunzione di , la cognizione sul Parte_1 merito in relazione al motivo accolto.
Secondo il ricorrente in riassunzione, nella spiegata qualità, fratello Parte_1 dell'originaria parte processuale, che, in tesi, con il ricorso in riassunzione avrebbe accettato anche di fatto l'eredita del defunto fratello - quale unico erede dell'originario ricorrente - la sentenza del Tribunale di Frosinone dovrebbe essere riformata ed
Il ha concluso come segue:<< Riformare integralmente, in Parte_1 accoglimento della presente impugnazione e dello steso atto di appello rubricato al numero di ruolo 1914 del 2018, l'impugnata Sentenza n. 1510/2017 resa dal
Tribunale Civile di Frosinone in funzione di Giudice del Lavoro in data 20 dicembre
2017 nel procedimento RGN 1789/2014 pubblicata in pari data e, per l'effetto, accogliere, anche conseguentemente all'Ordinanza della Cassazione del 18 aprile
2023, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra argomentate le conclusioni rassegnate in calce al ricorso di primo grado con riferimento alla illegittimità del licenziamento impugnato ed al risarcimento del danno subito dal lavoratore in conseguenza di tale atto espulsivo e di seguito qui riproposte in parte qua: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta, accogliere il presente ricorso e conseguentemente:
1.1 accertare e dichiarare – anche previa ed eventuale disapplicazione di tutti i provvedimenti amministrativi adottati dal di e ritenuti illegittimi – che, per ciascuna delle ragioni CP_1 CP_1
7 sopra esposte, il licenziamento impugnato è stato adottato in assenza di una preventiva e valida contestazione degli addebiti imputati al lavoratore e comunque in violazione delle garanzie procedimentali previste dall'articolo 55 bis e s.s. del
D.lgs. 165/2001; 1.2 accertare e dichiarare che il procedimento disciplinare è stato avviato da un organo funzionalmente incompetente a procedere in tal senso e comunque decaduto dal potere di contestare al ricorrente i fatti oggetto di causa e dunque dal potere stesso di adottare il provvedimento irrogato nei suoi confronti;
1.3 accertare e dichiarare, per le suesposte ragioni, che il licenziamento così come comminato dall'Amministrazione resistente è nullo, illegittimo e, comunque, inefficace e, per l'effetto, ordinare al Comune di – dichiarando la non CP_1 interruzione del rapporto – di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente, con attribuzione allo stesso della medesima qualifica professionale e delle precipue mansioni per le quali egli era stato originariamente assunto, con condanna della resistente alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni e con il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, a far data dall'intervenuto licenziamento e sino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
1.4 nella denegata ipotesi di inapplicabilità dell'art. 18 della Legge n. 300/1970, disporre la condanna dell'Amministrazione resistente al massimo dell'indennità risarcitoria prevista dalla normativa ratione temporis vigente, da liquidarsi nella misura pari a n. 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, o comunque nella misura che sarà ritenuta come dovuta dal Tribunale adito;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
1.6 per tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che, a causa della censurabile condotta perpetrata dall'Amministrazione resistente il ricorrente ha subìto un danno alla salute e biologico;
per l'effetto condannare il anche ai sensi degli artt. Controparte_1
1226 e 2056 del c.c., al risarcimento del danno patito dal sig. da Persona_1 valutarsi e determinarsi in via equitativa e comunque in maniera non inferiore ad euro 19.746,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”; - con vittoria di spese e competenze di causa relative per tutte e n. 4 le fasi del Giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari>>.
Con la memoria di costituzione il ha contestato la legittimazione Controparte_1 del ricorrente, sostenuto l'infondatezza delle pretese, eccepito la novità della
8 domanda relativa al risarcimento del danno biologico conseguente al licenziamento.
Concesso termine per note la causa è stata discussa e decisa.
In aderenza a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. n. 18294 del 4 luglio 2024, riguardo alla legittimazione degli eredi a riassumere un processo, come è stato ben rappresentato dalle parti, la questione principale riguarda i requisiti necessari affinché un soggetto possa qualificarsi come erede e procedere alla riassunzione di un processo già avviato, in seguito alla morte del de cuius.
La soluzione può essere desunta dal combinato disposito di cui agli artt. 110 e 303 del Codice di Procedura Civile e 475 e 476 del Codice Civile.
Dall'esame delle disposizioni emerge la chiara tendenza a favorire la prova della qualità di erede consentendosi che possa avvenire anche in assenza di formalità rigorose.
La pronuncia a cui si fa riferimento non è del resto isolata e conferma orientamenti già espressi in precedenza (n. 14081 del 2005 e la n. 16814 del 2018)
Quello che appare essenziale è la dimostrazione della relazione familiare che lega il riassumente con il de cuius. Invece l'atto di riassunzione integra una ipotesi di accettazione tacita dell'eredità e non è neppure necessaria la specificazione della specie della successione.
Nel caso in esame la difesa del ha eccepito che il documento Controparte_1 allegato nel ricorso in riassunzione sub H), non è sufficiente a provare la qualità di erede di . Persona_1
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47, D.P.R. n.
445 del 2000, non costituirebbe di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi.
Considerato che la difesa del ha contestato la qualità e che Controparte_1
l'autocertificazione ha valore solo se accettata o non contestata, non resterebbe che dichiarare il ricorso in riassunzione improcedibile e non essendo stato riassunto nei termini ex art. 392 c.p.c, il giudizio dichiarato estinto.
Ritiene la Corte che la dichiarazione della qualità di erede contenuta nell'incipit del ricorso in riassunzione (fratello) unitamente al deposito dell'atto notorio, ha un valore indiziario che consente di integrare la produzione, accanto al certificato di morte del de cuius tempestivamente depositato, con lo stato di famiglia, come effettivamente intervenuto all'esito della eccezione di controparte (deposito
9 telematico del 27.1.2025; documentazione di cui è stato richiesto lo stralcio da parte della difesa del e l'acquisizione da parte della difesa del Controparte_1 ricorrente in riassunzione.
In buona sostanza la difesa del ritiene, come chiarito in sede di discussione CP_1 orale, che non sussistano le condizioni per disporre l'integrazione della prova della qualità di erede, trattandosi di dimostrare la legittimazione a proporre la domanda, cioè un fondamentale e preliminare presupposto della stessa.
Il giudice, al fine di garantire il contraddittorio, l'esercizio del diritto di difesa e l'effettività della tutela giurisdizionale, deve esercitare poteri ufficiosi anche mediante l'applicazione estensiva delle disposizioni del processo di cognizione, sicché è tenuto a indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio richiedendo i necessari chiarimenti sempreché tale modalità di acquisizione di elementi di giudizio non sia impiegata per supplire all'onere probatorio o con finalità meramente esplorative.
A fronte di dubbi sulla qualità di eredi, considerata l'identità dei cognomi, la veste in cui si è formalmente presentato il ricorrente in riassunzione come fratello e quale erede ab intestato e la documentazione, pur parziale allegata (certificato di morte e atto notorio) non ritiene la Corte di adottare un'ottica estremamente formalistica sulla regola dell'onere probatorio.
Orbene l'onere è stato idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, che consente di confermare quel rapporto di parentela con il "de cuius" che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ..
D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede.
10 Nel merito secondo la sentenza rescindente l'azione di merito intrapresa dal de cuius è tempestiva. Persona_1
Il ricorso cautelare depositato in data 29 febbraio 2012 dall'originario ricorrente aveva stabilizzato gli effetti dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
Quanto alla illegittimità del licenziamento.
Secondo il ricorrente in riassunzione il avrebbe agito nei confronti del de CP_1 cuius in carenza di qualsiasi contestazione in ordine a quei periodi di assenza imputatigli, senza che al medesimo ricorrente sia mai stata offerta possibilità alcuna di giustificarsi in sede disciplinare
Si sostiene che la contestazione di fatti che comportino giusta causa o giustificato motivo di recesso, hanno natura ontologicamente disciplinare, e deve essere effettuata nel rispetto delle garanzie dettate in favore del lavoratore dall'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970, applicabile alle Pubbliche
Amministrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti, in virtù del disposto dell'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Secondo il riassumente il
150 del 2009 e, più in particolare, dell'articolo 55 bis, comma 2 e comma 4. Come
è noto, l'impianto normativo appena richiamato impone all'Amministrazione che abbia a contestare ad un proprio dipendente una sanzione disciplinare, più grave del rimprovero verbale: i) di procedere con la tempestiva contestazione formale dell'illecito disciplinare commesso, in modo “completo, analitico ed immodificabile”; ii) di convocare il dipendente – tramite il Dirigente preposto alla struttura – senza indugio, e comunque entro un termine non superiore a n. 20 giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno n. 10 giorni;
iii) di concludere il procedimento disciplinare entro n. 60 giorni dalla contestazione o, in caso di rinvio dell'audizione del dipendente per sua motivata richiesta, nel termine più lungo corrispondente al rinvio concesso>>.
La lettera prot. 11606 del 25.11.2021 diretta al , prodotta in primo grado, Persona_1 contiene una serie di contestazione disciplinari da 1) a 7) nella prima facciata, che non lasciano dubbi sulla natura disciplinare del licenziamento, tanto che, nella pagina successiva si legge: << tutto ciò premesso alla luce di quanto disposto
11 dall'art. 55 quater lett. b del D. Lgs. 165/2001 che prevede il licenziamento disciplinare con preavviso nel caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi di… [considerato che ] è risultato assente ingiustificato per un numero di giorni superiori a tre nell'arco dell'ultimo biennio… comunica di aver avviato nei suoi confronti il provvedimento di licenziamento disciplinare con preavviso …di tre mesi…a decorrere quindi dall'1.3.2012>>.
A quello che è solo formalmente indicato come avvio di licenziamento con preavviso non ha fatto seguito alcun ulteriore adempimento a tutale del diritto di difesa del de cuius.
Ne sul punto in prime cure la difesa del ha speso argomenti. CP_1
Rispetto alle conclusioni contenute nel ricorso di primo grado ex art. 414 c.p.c. dove si legge “reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente, con attribuzione allo stesso della medesima qualifica professionale e delle precipue mansioni per le quali egli era stato originariamente assunto, con condanna della resistente alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di differenze retributive per un importo pari ad euro 45.846,45 (come da conteggi allegati - doc 14), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, a far data dall'intervenuto licenziamento e sino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro>> in sede di riassunzione si legge al punto 1.3 << reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente, con attribuzione allo stesso della medesima qualifica professionale e delle precipue mansioni per le quali egli era stato originariamente assunto, con condanna della resistente alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni e con il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, a far data dall'intervenuto licenziamento e sino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge>>.
Secondo la difesa del trattandosi di giudizio chiuso, in sede di CP_1 riassunzione non sarebbero modificabile le conclusioni.
Si aggiunge che < ricorrente ha esattamente indicato la somma cui avrebbe dovuto essere condannato il a seguito del recesso asseritamente CP_1 illegittimo;
non ha chiesto (ad esempio) “o di quella anche maggiore che sarà accertata in corso di giudizio o di giustizia o risultante come dovuta” (o formule similari). Né la formula usata in primo grado “differenze retributive” può trarre in inganno perché nel ricorso non vi è alcuna deduzione, allegazione, articolazione etc
12 sulla pretesa maturazione di differenze retributive propriamente intese (cfr. il conteggio al doc. 14 fascicolo primo grado appellante che conferma che esse in realtà derivano soltanto da retribuzioni mensili asseritamente spettanti>> per effetto della pronuncia sul licenziamento.
Sostiene ancora il che < Controparte_1
l'originario ricorrente deceduto il 3.6.2023, quindi i commi 4 e 5 dell'art. 18 st. lav sono inapplicabili alla fattispecie;
non sarebbe ammissibile la condanna al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento (1.3.2012) alla data della sentenza perché l'originario ricorrente è deceduto il 3.6.2023; inammissibile la condanna al pagamento delle retribuzioni sino alla data del decesso (3.6.2023), avendo l'originario ricorrente compiuto 65 anni il 23.8.2019, con risoluzione del rapporto di lavoro obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia cioè i 65 anni;
stante l'esistenza della lettera di contestazione
(vedi sopra sub c) senza concessione dei termini a difesa, si dovrà, in denegata ipotesi, fare comunque riferimento alla cd tutela indennitaria debole (Cass.
16265/2015 in fattispecie sovrapponibile a questa…con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La medesima parte ha convenuto sulla determinazione della retribuzione lorda Per_ mensile del al febbraio 2012 pari ad € 1.519,16.
Ha poi insistito sulla inammissibilità di ogni richiesta relativa al risarcimento del danno biologico patito dal per effetto dell'atto espulsivo contestato, Persona_1 domanda nuova e mai proposta considerato che <
Suprema Corte il danno biologico sarebbe derivato dal “descritto illegittimo demansionamento impostogli, e culminato nell'altrettanto illegittimo licenziamento comminato>>.
Il licenziamento disciplinare senza contestazione preventiva è nullo.
L'assenza della contestazione viola una norma imperativa che tutela il diritto di difesa del lavoratore, rendendo l'atto nullo fin dall'origine e non da luogo a una semplice illegittimità.
Il profilo individuato assorbe ogni altra doglianza sulla “competenza” ad adottare il provvedimento risolutivo del rapporto.
13 Quanto agli effetti economici, premessa l'applicabilità dell'art. 18 della Legge n.
300 del 1978 nel testo vigente dalla data del licenziamento intimato a , Persona_1 il ricorrente in riassunzione chiede la condanna del Comune di pari alla retribuzione globale di fatto goduta dal dalla data del licenziamento fino alla data di Persona_1 pubblicazione delle sentenza.
La stessa parte riassumente nel ritenere che < di reintegra deve ritenersi estinta con la morte del lavorare>>, fondamentalmente rinuncia alla pronuncia reintegratoria.
Sul quantum sostiene che il percepisse una retribuzione globale netta Persona_1 mensile pari ad euro 1.567,40, per cui <
l'importo di euro 15.282,15 saldo del 2012 e l'importo di euro 20.376,20 per ciascuna annualità dal 1 gennaio 2013 alla data di pubblicazione della sentenza, oltre rivalutazione ed interessi>>
Rispetto alle sollecitazioni svolte dalla difesa del si osserva che sono CP_1 accoglibili unicamente i profili relativi alla durata temporale della pretesa avanzata, ovvero dalla data del licenziamento 1.3.2012 a quella in cui l'originario ricorrente ha compiuto i 65 anni, ovvero il 23.8.2019, con risoluzione del rapporto di lavoro obbligatoria a fronte della sussistenza non contestata dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Rispetto all'ultima retribuzione globale di fatto la stessa può essere determinata nella somma mensile di € 1.519,16.
Sostiene il riassumente che sussisterebbe il diritto al risarcimento del danno Per_ biologico subito dal de cuius per effetto del licenziamento.
Le eccezioni sul punto sollevate dalla difesa del sono del tutto condivisibili CP_1
e portano alla reiezione della richiesta, avendo fra l'altro, lo stesso riassumente rilevato come < abbia subìto e Persona_1 comprovato un danno biologico per effetto del demansionamento pur accertato in danno del lavoratore medesimo e tale pronuncia è stata confermata sia in sede di gravame che in sede di legittimità>>.
Non solo si tratta di domanda nuova e come tale inammissibile ma non vi è mai stata alcuna allegazione sul punto. La particolarità della fattispecie, il tempo trascorso per il deposito del ricorso di primo grado, il mutamento di giurisprudenza della Corte di Cassazione giustificano la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio, della fase di legittimità e della presente.
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P. Q. M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio nei limiti del devolutum, in parziale accoglimento del ricorso di primo grado proposto dal de cuius, respinto nel resto, condanna il al pagamento in favore di al pagamento Controparte_1 Parte_1 di una indennità risarcitoria pari a tutte le mensilità globali di fatto (pari ad €
1519,16 mensile) a far data dall'1.3.2012 al 23.8.2019, oltre interessi legali sulla somma così determinata. Compensa integralmente fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio, della fase di legittimità e della presente fase di rinvio.
Roma, 30.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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