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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/12/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Rieti Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 109/2025 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Parte_1
Avv. ANTONIO MANCINI parte ricorrente
CP_1
Avv.ti CATERINA SANTANOCETO e ANGELO BELLAROBA parte resistente
Le conclusioni delle parti I. Parte ricorrente: chiede la declaratoria della cessazione della materia con contendere, con vittoria delle spese di lite e distrazione ex art. 93 c.p.c. II. Parte resistente: chiede la declaratoria di inammissibilità della domanda per divieto di bis in idem e, in via subordinata, della cessazione della materia con contendere, con vittoria delle spese di lite.
Le ragioni della decisione Parte ricorrente ha formulato domanda che, a seguito di sentenza della Corte di Appello di Roma n.
3119/2025, ha trovato piena soddisfazione. Nel caso in esame, dunque, la pretesa sostanziale del ricorrente è stata ritenuta giudizialmente fondata. Pertanto, in ragione della carenza di interesse all'emissione di nuovo provvedimento giudiziale, deve riconoscersi la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite devono essere attribuite a parte ricorrente, considerato che la stessa parte ricorrente ha attivato nuova procedura amministrativa nel momento in cui era pendente procedimento giudiziale avente il medesimo oggetto. A ciò si aggiunga che il ricorso amministrativo presentato dal ricorrente era “stato definito amministrativamente per improcedibilità ai sensi dell'art. 9 del Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell' , considerato che il medesimo recita: “ART.
9 - Improcedibilità del ricorso, CP_1 comma 3:Il ricorso dinanzi ai Comitati di vigilanza è, altresì, improcedibile allorquando, in fase istruttoria, sia notificato all'Istituto un ricorso giurisdizionale avente lo stesso oggetto” (si veda documento n. 2 memoria di costituzione atto datato 17/12/2024, che lo stesso ricorrente ha riconosciuto avere ricevuto, si veda memoria CP_1 del 6/11/2025, pag. 1).
1 Nonostante la consapevolezza della pendenza di precedente procedimento giudiziale e la ricezione del provvedimento amministrativo di improcedibilità, il ricorrente ha attivato nuovo procedimento giudiziale avente oggetto analogo rispetto a quello più risalente, allora pendente in grado di appello. La definizione del procedimento in grado di appello ha determinato la dichiarata cessazione della materia del contendere;
tuttavia, in punto di spese, deve evidenziarsi l'anomala condotta del ricorrente che, invece di attendere l'esito del primo giudizio di merito, ha determinato inutile proliferazione di nuovo procedimento amministrativo e di nuovo giudizio di merito, aventi il medesimo oggetto rispetto a quello già pendente Le spese di lite sono quindi liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, parametri tabellari minimi avuto riguardo al valore della causa e alle questioni sottoposte dalle parti al giudicante con riferimento alle sole fasi studio, introduttiva;
infatti, a seguito della citata sentenza della Corte di Appello di Roma, le successive fasi processuali previste dal D.M. 147/2022 non avevano sostanzialmente luogo.
p.q.m.
dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte Parte_1 resistente che liquida nella somma di 426,00 euro per onorari, oltre accessori dovuti per legge. CP_1
3 dicembre 2025 Giudice del lavoro Paolo Mariotti
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Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 109/2025 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Parte_1
Avv. ANTONIO MANCINI parte ricorrente
CP_1
Avv.ti CATERINA SANTANOCETO e ANGELO BELLAROBA parte resistente
Le conclusioni delle parti I. Parte ricorrente: chiede la declaratoria della cessazione della materia con contendere, con vittoria delle spese di lite e distrazione ex art. 93 c.p.c. II. Parte resistente: chiede la declaratoria di inammissibilità della domanda per divieto di bis in idem e, in via subordinata, della cessazione della materia con contendere, con vittoria delle spese di lite.
Le ragioni della decisione Parte ricorrente ha formulato domanda che, a seguito di sentenza della Corte di Appello di Roma n.
3119/2025, ha trovato piena soddisfazione. Nel caso in esame, dunque, la pretesa sostanziale del ricorrente è stata ritenuta giudizialmente fondata. Pertanto, in ragione della carenza di interesse all'emissione di nuovo provvedimento giudiziale, deve riconoscersi la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite devono essere attribuite a parte ricorrente, considerato che la stessa parte ricorrente ha attivato nuova procedura amministrativa nel momento in cui era pendente procedimento giudiziale avente il medesimo oggetto. A ciò si aggiunga che il ricorso amministrativo presentato dal ricorrente era “stato definito amministrativamente per improcedibilità ai sensi dell'art. 9 del Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell' , considerato che il medesimo recita: “ART.
9 - Improcedibilità del ricorso, CP_1 comma 3:Il ricorso dinanzi ai Comitati di vigilanza è, altresì, improcedibile allorquando, in fase istruttoria, sia notificato all'Istituto un ricorso giurisdizionale avente lo stesso oggetto” (si veda documento n. 2 memoria di costituzione atto datato 17/12/2024, che lo stesso ricorrente ha riconosciuto avere ricevuto, si veda memoria CP_1 del 6/11/2025, pag. 1).
1 Nonostante la consapevolezza della pendenza di precedente procedimento giudiziale e la ricezione del provvedimento amministrativo di improcedibilità, il ricorrente ha attivato nuovo procedimento giudiziale avente oggetto analogo rispetto a quello più risalente, allora pendente in grado di appello. La definizione del procedimento in grado di appello ha determinato la dichiarata cessazione della materia del contendere;
tuttavia, in punto di spese, deve evidenziarsi l'anomala condotta del ricorrente che, invece di attendere l'esito del primo giudizio di merito, ha determinato inutile proliferazione di nuovo procedimento amministrativo e di nuovo giudizio di merito, aventi il medesimo oggetto rispetto a quello già pendente Le spese di lite sono quindi liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, parametri tabellari minimi avuto riguardo al valore della causa e alle questioni sottoposte dalle parti al giudicante con riferimento alle sole fasi studio, introduttiva;
infatti, a seguito della citata sentenza della Corte di Appello di Roma, le successive fasi processuali previste dal D.M. 147/2022 non avevano sostanzialmente luogo.
p.q.m.
dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte Parte_1 resistente che liquida nella somma di 426,00 euro per onorari, oltre accessori dovuti per legge. CP_1
3 dicembre 2025 Giudice del lavoro Paolo Mariotti
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