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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 30/01/2026, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 568/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI CO, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 732/2023 depositato il 07/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 C/o Lo Studio Dell'Avv. Difensore_2 E Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 722/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 27/06/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TKM001676 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TKM001676 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TKM001676 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto appello avverso la decisione della Commissione
Tributaria Provinciale di Latina, n. 722\02\2022, che aveva rigettato la sua opposizione avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, anno d'imposta 2015, per il maggior reddito non dichiarato derivante dai canoni di locazione di un immobile di sua proprietà, vinte le spese.
Secondo i primi giudici il contribuente non ha fornito la prova, come era suo onere, che il contratto in questione si fosse risolto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, in data 31\12\2014, e nemmeno che fosse ravvisabile il pentimento operoso del contribuente.
L'appellante affida il gravame ad un unico motivo: ha errato il primo giudice a ritenere non provata la risoluzione del contratto alla data del 31\12\2014, nonostante il recesso fosse stato registrato soltanto nell'anno 2021. facta concludentiaTale circostanza risulterebbe provata per , sulla base:
- delle bollette delle utenze di energia elettrica e di acqua, antecedenti e successive al
31\12\2014, intestate alla proprietà e non ai conduttori, con particolare riguardo alle ultime fatture degli 2020 e 2021,
-delle dichiarazioni testimoniali scritte dei conduttori, dei rilievi fotografici che rappresentano l'inidoneità dell'immobile all'uso abitativo. Costituitosi in giudizio, l'Ufficio ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con il favore delle spese.
Ciò premesso l'appello non può essere accolto.
Infatti, la documentazione depositata non è in alcun modo idonea a dimostrare l'assunto dell'appellante.
Nessun rilievo assumono le bollette delle utenze domestiche degli anni 2020 e 2021
(doc. n. 6 del fascicolo digitale di parte appellante) rispetto all'anno di imposta per cui
è processo (2015).
Le fotografie prodotte sono prive di data certa e comunque non evidenziano una inidoneità all'uso abitativo dell'immobile.
Le dichiarazioni testimoniali scritte dei conduttori sono inammissibili, ai sensi ratione temporisdell'art. 7 del dec. leg. n. 546\91, nella sua formulazione vigente ante( modifica introdotta con la legge 130\229.
La sentenza deve, pertanto, essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente e lo condanna a rifondere all'Agenzia delle Entrate
- D.P. di Latina le spese processuali del grado, liquidate in euro 1.600,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, addì 22 ottobre 2025.
La Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Marinella Laudani Dott. Francesco Oddi
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI CO, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 732/2023 depositato il 07/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 C/o Lo Studio Dell'Avv. Difensore_2 E Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 722/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 27/06/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TKM001676 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TKM001676 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TKM001676 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto appello avverso la decisione della Commissione
Tributaria Provinciale di Latina, n. 722\02\2022, che aveva rigettato la sua opposizione avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, anno d'imposta 2015, per il maggior reddito non dichiarato derivante dai canoni di locazione di un immobile di sua proprietà, vinte le spese.
Secondo i primi giudici il contribuente non ha fornito la prova, come era suo onere, che il contratto in questione si fosse risolto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, in data 31\12\2014, e nemmeno che fosse ravvisabile il pentimento operoso del contribuente.
L'appellante affida il gravame ad un unico motivo: ha errato il primo giudice a ritenere non provata la risoluzione del contratto alla data del 31\12\2014, nonostante il recesso fosse stato registrato soltanto nell'anno 2021. facta concludentiaTale circostanza risulterebbe provata per , sulla base:
- delle bollette delle utenze di energia elettrica e di acqua, antecedenti e successive al
31\12\2014, intestate alla proprietà e non ai conduttori, con particolare riguardo alle ultime fatture degli 2020 e 2021,
-delle dichiarazioni testimoniali scritte dei conduttori, dei rilievi fotografici che rappresentano l'inidoneità dell'immobile all'uso abitativo. Costituitosi in giudizio, l'Ufficio ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con il favore delle spese.
Ciò premesso l'appello non può essere accolto.
Infatti, la documentazione depositata non è in alcun modo idonea a dimostrare l'assunto dell'appellante.
Nessun rilievo assumono le bollette delle utenze domestiche degli anni 2020 e 2021
(doc. n. 6 del fascicolo digitale di parte appellante) rispetto all'anno di imposta per cui
è processo (2015).
Le fotografie prodotte sono prive di data certa e comunque non evidenziano una inidoneità all'uso abitativo dell'immobile.
Le dichiarazioni testimoniali scritte dei conduttori sono inammissibili, ai sensi ratione temporisdell'art. 7 del dec. leg. n. 546\91, nella sua formulazione vigente ante( modifica introdotta con la legge 130\229.
La sentenza deve, pertanto, essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente e lo condanna a rifondere all'Agenzia delle Entrate
- D.P. di Latina le spese processuali del grado, liquidate in euro 1.600,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, addì 22 ottobre 2025.
La Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Marinella Laudani Dott. Francesco Oddi