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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/09/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1319/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Vittorio Veneto n. 78 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Contartese Pasquale Michele (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e
, Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: Email_2 che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo/rendita da infortunio Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 05/07/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la prestazione economica conseguente alla misura di inabilità accertanda in corso di causa per i postumi conseguenti l'infortunio denunciato del 7.3.2018. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che l'infortunio sul lavoro subito da , in data Parte_1
7/3/2018 è stato un infortunio sul lavoro;
B) Per l'effetto, riconoscere e dichiarare che a causa dell'infortunio sul lavoro del 07/03/2018 sono residuati a dei postumi permanenti Parte_1 coincidono permanentemente sull'integrità psicofisica dello stesso con un danno biologico
1 complessivo del 16% o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta in corso di causa virgola e comunque nei limiti indennizzabili per legge;
B) Per l'effetto condannare l
[...]
in persona del presidente sul legale rappresentante Controparte_2 pro tempore con sede in Roma pagare a costituire e liquidare in favore della ricorrente la rendita ex articolo 66 e ss. DPR 30/06/1965 n. 1124 ed ex art. 13 D. L.vo n° 38/2000, In relazione al grado di danno biologico accertato in causa e comunque non inferiore al 16%; c) in subordine, qualora il danno biologico è accertato l'esito del presente giudizio non dovesse raggiungere la percentuale che costituisce il diritto alla rendita liquidare in capitale l'indennizzo relativo al grado di danno biologico accettato;
D) condannare il detto , come sopra individuato a pagare ricorrente di CP_1 benefici economici di legge con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al soddisfo, oltre interessi legali oltre a risarcire il maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria delle dette somme;
E) condannare l al pagamento delle CP_1 spese compensi professionali del giudizio distrarsi in favore il sottoscritto difensore ex articolo 93 cpc che dichiara di aver anticipato le prime non riscosso i secondi;
F) emanare ogni altro provvedimento di legge e/o di giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
2 5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: << …l'evento traumatico del 7 marzo 2018 è avvenuto sul luogo di lavoro e durante l'attività lavorativa, ed è potenzialmente responsabile della lesione e del danno verificatosi/subito: surrenectomia destra in soggetto portatore di neoformazione surrenalica (angiomiolipoma). Concordemente al giudizio del CTP, “il concorrere di concause non esclude l'indennizzabilità dell'infortunio”, e nella fattispecie il trauma è potenzialmente concausa della lesione. Per come già discusso in considerazioni, trattandosi di una surrenectomia post-traumatica monolaterale (in organo con preesistente lesione/massa angiomiolipoma) il danno biologico permanente è del 6% con incluso il danno cicatriziale secondario a intervento. (5% da tabella per exeresi monolaterale dell'organo precedentemente sano/integro, che non ha previsto valutazioni-necessità di trattamento terapeutico).
Invalidità temporanea totale 100% giorni 20 (venti)
Invalidità temporanea al 75% giorni 20 (venti)
Invalidità temporanea al 50% giorni 30 (trenta)
Invalidità temporanea al 25% giorni 16 (sedici)>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso, e la condizione clinica determinatasi.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione CP_1 indennizzo in capitale in favore del ricorrente a decorrere dalla data dell'infortunio professionale denunciato: 7 marzo 2018.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda del ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore, a
[...] corrispondere al ricorrente , l'indennizzo in capitale per l'infortunio occorso Parte_1 il 7.3.2018, in misura pari al 6% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto CP_1 dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000 con decorrenza dal 7.3.2018, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al 7.3.2018, fino al soddisfo;
- condanna , in Controparte_2 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di _1
, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario
[...] delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore del procuratore avv. Contartese Pasquale Michele in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna , in Controparte_2 persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 10/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Vittorio Veneto n. 78 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Contartese Pasquale Michele (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e
, Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: Email_2 che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo/rendita da infortunio Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 05/07/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la prestazione economica conseguente alla misura di inabilità accertanda in corso di causa per i postumi conseguenti l'infortunio denunciato del 7.3.2018. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che l'infortunio sul lavoro subito da , in data Parte_1
7/3/2018 è stato un infortunio sul lavoro;
B) Per l'effetto, riconoscere e dichiarare che a causa dell'infortunio sul lavoro del 07/03/2018 sono residuati a dei postumi permanenti Parte_1 coincidono permanentemente sull'integrità psicofisica dello stesso con un danno biologico
1 complessivo del 16% o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta in corso di causa virgola e comunque nei limiti indennizzabili per legge;
B) Per l'effetto condannare l
[...]
in persona del presidente sul legale rappresentante Controparte_2 pro tempore con sede in Roma pagare a costituire e liquidare in favore della ricorrente la rendita ex articolo 66 e ss. DPR 30/06/1965 n. 1124 ed ex art. 13 D. L.vo n° 38/2000, In relazione al grado di danno biologico accertato in causa e comunque non inferiore al 16%; c) in subordine, qualora il danno biologico è accertato l'esito del presente giudizio non dovesse raggiungere la percentuale che costituisce il diritto alla rendita liquidare in capitale l'indennizzo relativo al grado di danno biologico accettato;
D) condannare il detto , come sopra individuato a pagare ricorrente di CP_1 benefici economici di legge con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al soddisfo, oltre interessi legali oltre a risarcire il maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria delle dette somme;
E) condannare l al pagamento delle CP_1 spese compensi professionali del giudizio distrarsi in favore il sottoscritto difensore ex articolo 93 cpc che dichiara di aver anticipato le prime non riscosso i secondi;
F) emanare ogni altro provvedimento di legge e/o di giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
2 5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: << …l'evento traumatico del 7 marzo 2018 è avvenuto sul luogo di lavoro e durante l'attività lavorativa, ed è potenzialmente responsabile della lesione e del danno verificatosi/subito: surrenectomia destra in soggetto portatore di neoformazione surrenalica (angiomiolipoma). Concordemente al giudizio del CTP, “il concorrere di concause non esclude l'indennizzabilità dell'infortunio”, e nella fattispecie il trauma è potenzialmente concausa della lesione. Per come già discusso in considerazioni, trattandosi di una surrenectomia post-traumatica monolaterale (in organo con preesistente lesione/massa angiomiolipoma) il danno biologico permanente è del 6% con incluso il danno cicatriziale secondario a intervento. (5% da tabella per exeresi monolaterale dell'organo precedentemente sano/integro, che non ha previsto valutazioni-necessità di trattamento terapeutico).
Invalidità temporanea totale 100% giorni 20 (venti)
Invalidità temporanea al 75% giorni 20 (venti)
Invalidità temporanea al 50% giorni 30 (trenta)
Invalidità temporanea al 25% giorni 16 (sedici)>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso, e la condizione clinica determinatasi.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione CP_1 indennizzo in capitale in favore del ricorrente a decorrere dalla data dell'infortunio professionale denunciato: 7 marzo 2018.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda del ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore, a
[...] corrispondere al ricorrente , l'indennizzo in capitale per l'infortunio occorso Parte_1 il 7.3.2018, in misura pari al 6% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto CP_1 dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000 con decorrenza dal 7.3.2018, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al 7.3.2018, fino al soddisfo;
- condanna , in Controparte_2 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di _1
, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario
[...] delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore del procuratore avv. Contartese Pasquale Michele in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna , in Controparte_2 persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 10/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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