Ordinanza collegiale 30 settembre 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00077/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Carniagricola s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Mussato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l’ottemperanza
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della sentenza del T.A.R. F.V.G. n. 343/2024, pubblicata il 23 ottobre 2024 e passata in giudicato;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società ricorrente il 18 dicembre 2025:
per la dichiarazione di nullità e/o, in subordine, annullamento e/o dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti prot. n. 80960 del 14 ottobre 2025 e prot. n. 81200 del 15 ottobre 2025 con i quali è stata rigettata l’istanza di riesame del 7 settembre 2023;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti a quello sopraindicato;
e, indi, per l’integrale esecuzione della predetta sentenza del T.A.R. F.V.G. n. 343/2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. EL IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La società ricorrente svolge attività agricola ai sensi dell’art. 2135 cod.civ., esercitando allevamento bovino con conduzione stagionale degli animali in alpeggio estivo anche su pascoli montani ubicati nei Comuni di Enemonzo, Prato Carnico e Sauris.
A decorrere dall’anno 2015 la ricorrente ha presentato le domande uniche di pagamento (d’ora innanzi solo D.U.), ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e della normativa nazionale di recepimento, per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, richiedendo:
- l’erogazione dei contributi PAC per le superfici dichiarate;
- l’assegnazione dei titoli in numero pari agli ettari ammissibili detenuti alla data del 15 maggio 2015, ai sensi della Circolare Agea n. ACIC.2015.276 del 3 giugno 2015 (d’ora innanzi solo “la Circolare”).
L’Agea, tuttavia, a partire dall’annualità 2015, ha riconosciuto come ammissibili soltanto 54,64 ettari, a fronte di una superficie dichiarata superiore a 450 ettari, con conseguente assegnazione di titoli in numero ridotto a quanto richiesto dall’istante con le D.U..
Le anomalie evidenziate nel portale dell’Agea risultano riferite, da un lato, a un presunto mancato rispetto del carico minimo UBA/ettaro; dall’altro lato al fatto che l’allevamento risultava svolto in un comune non limitrofo.
2. La ricorrente ha dedotto, invece, di aver rispettato il parametro minimo regionale di 0,0328 UBA/ettaro annui, come risultante dai dati registrati nella Banca Dati Nazionale e dai registri di pascolo.
In particolare, sostiene che il primo problema evidenziato nell’anomalia (“ carico UBA non rispettato ”) sarebbe riconducibile a un non corretto calcolo del carico di bestiame per ettaro di pascolo permanente (UBA/ettaro all’anno), in presenza di una normativa regionale derogatoria di quella generale nazionale (giusta delibera regionale n. 551 del 27 marzo 2015 e n. 1066 del 19 giugno 2015 e n. 2000 del 26 ottobre 2028, riconosciute dall’Agea con la circolare ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016) che riconosce un carico minimo UBA/ettaro inferiore, nonché come “ uso e consuetudine locale ” il pascolamento con animali di terzi.
Per quanto attiene all’errore identificato con “ allevamento in comune non limitrofo ”, la ricorrente ritiene che lo stesso sia da ricondurre al fatto che l’attività di allevamento è svolta dalla ricorrente del tutto legittimamente (secondo la sua prospettazione) nei Comuni di Enemonzo, Prato Carnico e Sauris nella modalità dell’alpeggio estivo, con la conseguenza che il pascolo avviene su dei Comuni che non sono confinanti.
A riprova della regolarità dei conteggi e del carico UBA/ettaro la società ricorrente ha allegato anche le domande di PSR misura 10 intervento 1.6 gestione dei pascoli a dimostrazione che il carico UBA è già stato verificato dalla Regione e le domande sono state regolarmente saldate (docc. 28-35 – domande misura 10; docc. 36-43 – pagamenti misura 10).
3. Con una prima istanza di riesame, presentata il 7 settembre 2023, la ricorrente ha indi chiesto all’Agea, per le anzidette ragioni, di emendare gli errori riscontrati, riconoscendole tutti i titoli PAC richiesti con le D.U. dal 2015 al 2022.
4. Non avendo ricevuto riscontro la ricorrente ha proposto, innanzi a questo T.A.R., un primo ricorso ex art. 117 c.p.a. (n. R. G. 42/2024).
Nel corso di quel giudizio, l’Agea ha negato formalmente la pretesa attorea con una relazione (prot. n. 16677 2024 del 27 febbraio 2024) che la ricorrente ha impugnato con atto di motivi aggiunti.
5. Con la sentenza non definitiva n. 178/2024 del 14 maggio 2024 (resa appunto nel procedimento n. R.G. 42/2024) questo T.A.R. ha definito il ricorso avverso il silenzio (in relazione all’istanza di riesame del 7 settembre 2023) dichiarandolo improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse proprio sul rilievo che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva espressamente negato la sussistenza della pretesa attorea rivendicata con l’istanza di riesame.
6. Con la successiva sentenza n. 343/2024 del 23 ottobre 2024 questo T.A.R., in accoglimento dei motivi aggiunti, ha poi annullato, previa riqualificazione in termini provvedimentali, l’atto prot. n. 16677 2024 del 27 febbraio 2024 dell’Agea per difetto di motivazione, non risultando adeguatamente verificata la sussistenza “ dei presupposti di cui al par. 4 della Circolare AGEA n. ACIC.2015.276 dd. 03.06.2015 per assegnare alla medesima “ un numero di titoli pari agli ettari ammissibili che detiene alla data del 15 maggio 2015 ” ”.
Nell’annullare tale provvedimento, questo T.A.R. ha espressamente affermato al contempo l’obbligo dell’Amministrazione di ri-pronunciarsi in conformità a quanto statuito (“ resta impregiudicata la successiva attività provvedimentale di AGEA, che dovrà, però, conformarsi alla presente decisione ”).
7. Il successivo giorno 31 ottobre 2024 la ricorrente ha indi presentato una nuova istanza di riesame chiedendo ancora una volta all’Agea l’emissione di un provvedimento espresso e la rideterminazione dei titoli e dei premi spettanti dal 2015 al 2022.
Non ottenendo risposta dall’Agea, con ricorso notificato il 20 dicembre 2024 e depositato il successivo giorno 23, la ricorrente ha indi proposto il presente ricorso, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza predetta, “ tenuto conto della sentenza n. 343/2024 ter TAR per il FVG con particolare riferimento all’effettiva ricorrenza dei presupposti di cui al par. 4 della Circolare AGEA n. ACIC.2015.276 dd. 03.06.2015 […]”.
8. L’Agea si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
9. Con l’ordinanza n. 398/2025 questo T.A.R., ritenuto che l’istanza di riesame della ricorrente del 31 ottobre 2024, relativa ai contributi PAC per le annualità 2015–2022, avesse lo stesso oggetto dell’analoga istanza del 7 settembre 2023, già trattata nel procedimento n. R.G. 42/2024 e nelle sentenze n. 178/2024 e n. 343/2024, ha riqualificato la domanda - originariamente proposta ex art. 117 cod.proc.amm. - in domanda per l’ottemperanza, con conseguente conversione del rito e ha ordinato all’Agea il deposito in giudizio di una relazione sintetica, documentata e precisa sull’attività posta in essere per dare esecuzione alla sentenza n. 343/2024.
10. Il 15 ottobre 2025 l’Agea ha depositato in giudizio la nota prot. n. 81200 del 15 ottobre 2025 e il provvedimento prot. n. 80960 del 14 ottobre 2025 coi quali:
- ha rilevato che, dalla consultazione del SIAN, nel fascicolo aziendale, nella sezione: “CONTROLLI IN PROGRESS”, riguardo alla DU n. 50267532211, per la campagna 2015, è stata dichiarata una superficie di 458,69 ettari (superficie potenzialmente ammissibile), per un portafoglio di n. 56 titoli assegnati (titoli richiesti) per una superficie minima di 54,64 ettari (superficie titoli), di cui è stata riscontrata una superficie ammissibile di 54,64 ettari (superficie determinata);
- ha dato atto che a seguito dei dovuti controlli istruttori – amministrativi, è stata accertata la sussistenza di una serie di anomalie invalidanti, attinenti sia alla superficie che agli obblighi di manutenzione, il cui elenco è stato caricato all’interno del SIAN;
- ha rilevato che il procedimento amministrativo sulla DU 2015 si è concluso in data 30 giugno 2016, stabilizzando tutti gli effetti accertativi su questa campagna;
- ha precisato che sulla base dell’assegnazione e delle riduzioni applicate alla DU 2015, è stato quindi stabilizzato il portafoglio titoli definitivi 2015-2020, così come comunicato dall’Agea con la circolare n. 180 del primo aprile 2016;
- ha ritenuto che gli esiti dell’istruttoria effettuata sulla DU 2015 sono stati determinanti per le campagne successive e che, di conseguenza, considerato che le istanze di riesame sulla DU 2015 sono state effettuate successivamente alla chiusura della relativa campagna, le medesime non possono trovare accoglimento, essendosi ormai concluso il procedimento determinativo degli aiuti spettanti.
11. Con atto di motivi aggiunti notificato il 12 dicembre 2025 e depositato il successivo giorno 18 la ricorrente ha quindi impugnato l’atto prot. n. 80960 del 14 ottobre 2025 (e la nota prot. n. 81200 del 15 ottobre 2025), deducendone in primis la nullità per violazione/elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 343/2024 di questo T.A.R. e, in subordine, l’annullamento per violazione di legge (artt. 2 e 3, Legge n. 241/1990; art. 97 Cost.; art. 68, Reg. CE n. 73/2009; Reg. UE n. 1307/2013) e/o l’inefficacia.
12. Alla camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
13. Il ricorso, come riqualificato con l’ordinanza n. 398/2025, e i motivi aggiunti sono fondati relativamente alla domanda di nullità per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo T.A.R. n. 343/2024.
13.1. Con la sentenza appena richiamata questo T.A.R. ha annullato il provvedimento dell’Agea prot. 16677 2024 del 27 febbraio 2024 di rigetto dell'istanza di riesame del 7 settembre 2023 in relazione alla D.U. del 2015 e successive ritenendo che “ Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti è fondato per difetto di motivazione non risultando adeguatamente indagato, alla luce dell’istanza di riesame presentata dalla ricorrente, l’effettiva ricorrenza o meno, nel caso specifico, dei presupposti di cui al par. 4 della Circolare AGEA n. ACIC.2015.276 dd. 03.06.2015 per assegnare alla medesima “un numero di titoli pari agli ettari ammissibili che detiene alla data del 15 maggio 2015”” .
In quella sentenza s’era altresì rilevato che la necessaria successiva attività dell’Agea si conformasse alle indicazioni ritraibili da quella decisione, con la conseguenza che l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere nuovamente sull’istanza di riesame della ricorrente fornendo riscontro circa l’effettiva ricorrenza o meno, nel caso specifico, dei presupposti applicativi del par. 4 della Circolare per assegnare alla medesima, nei termini indicati con l’istanza di riesame e la domanda giudiziale, “ un numero di titoli pari agli ettari ammissibili che detiene alla data del 15 maggio 2015 ”.
13.2. Dall’effetto conformativo della predetta sentenza discendeva quindi l’obbligo per l’Amministrazione di riaprire l’istruttoria relativa alla domanda di contributo del 2015 e, indi, verificare la sussistenza o meno dei presupposti di applicazione della richiamata previsione di settore, fornire adeguata e completa motivazione in ordine alle conseguenti determinazioni e in relazione alle deduzioni attoree, per poi trarne le ulteriori conseguenze in termini di debenza o meno del maggior numero di titoli richiesto, sia sulla DU del 2015 che sulle successive.
13.3. Col provvedimento impugnato coi motivi aggiunti l’Agea si è invece limitata, senza l’apertura di un’adeguata nuova istruttoria, a rilevare che dal SIAN risultava sull’annata 2015 un’anomalia che non permetteva il riconoscimento integrale dei titoli, che il procedimento amministrativo sulla DU 2015 si era concluso in data 30 giugno 2016, e che, pertanto, “ non essendo stata effettuata l’istanza di riesame prima di tale termine, la domanda unica 2015 si è consolidata, con effetti conseguenti anche sulle domande per le campagne successive ”, impedendo con ciò il riesame della relativa posizione della ricorrente.
13.4. Tuttavia, così facendo, l’Amministrazione ha puramente e semplicemente ritenuto cristallizzata la posizione della ricorrente in relazione all’annata 2015 e, conseguentemente a cascata sulle successive annate, senza però prendere posizione sulla spettanza o meno del maggior contributo richiesto in ragione dell’applicabilità del par. 4 della Circolare, secondo le deduzioni attoree circa l’insussistenza delle anomalie riscontrate all’epoca dal sistema in relazione alla DU 2015.
L’Agea, con il provvedimento prot. n. 80960/2025, ha semplicemente confermato l’atto di rigetto precedente (prot. 16677/2024, oggetto del precedente giudizio) senza riaprire l’istruttoria sulla DU 2015 né verificare l’applicabilità del par. 4 della Circolare, come invece imposto dalla sentenza n. 343/2024.
Tale ineludibile passaggio era invece necessario proprio per dare corretta e concreta ottemperanza alla predetta pronuncia.
13.5. D’altra parte – a ulteriore conferma della violazione del giudicato - il provvedimento dell’Agea del 14 ottobre 2025 (e la successiva nota del 15 ottobre 2025) è nella sostanza riproduttivo dell’atto prot. 16677 2024 del 27 febbraio 2024, annullato da questo T.A.R. per difetto di motivazione, senza che sia stato chiarito, attraverso la riapertura dell’istruttoria e una nuova valutazione delle rivendicazioni attoee, se alla fattispecie concreta siano applicabili i meno le indicazioni del par. 4 della Circolare.
Permane in effetti l’assenza della specifica giustificazione concreta per non prendere il valore indicato dalla ricorrente nella DU del 2015 a valore di riferimento, essendo ancora oscura la ragione concreta delle anomalie riscontrate in relazione alle argomentazioni attoree: il mero richiamo a presunti “ controlli istruttori-amministrativi ” all’epoca effettuati non soddisfa il dovere motivazionale imposto dalla pronuncia ottemperanda.
Anche il provvedimento del 14 ottobre 2025 riproduce infatti lo stesso deficit di motivazione già riscontrato nella pronuncia richiamata, limitandosi a indicare un’istruttoria automatizzata di cui non sono stati affatto chiariti i dettagli.
13.6. Risulta pertanto evidente la violazione del giudicato e la concreta inottemperanza della sentenza n. 343/2024.
14. Dalle considerazioni che precedono consegue l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
Per l’effetto:
a) va dichiarata la nullità dell’atto impugnato coi motivi aggiunti per violazione del giudicato;
b) si deve ordinare all’Agea di provvedere al riesame della posizione della ricorrente in relazione alle domande dal 2015 al 2022, chiarendo – una volta per tutte – l’applicabilità al caso di specie della fattispecie prevista dal par. 4 della Circolare con riguardo alle indicazioni delle istanze di riesame avanzate e quindi, in relazione alla disciplina regionale ritenuta applicabile dal ricorrente (delibera regionale n. 551 del 27 marzo 2015 e n. 1066 del 19 giugno 2015 e n. 2000 del 26 ottobre 2028, riconosciute dall’Agea con la circolare ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016) e alle peculiarità del caso concreto, provvedendo all’eventuale ricalcolo dei premi spettanti.
L’Amministrazione provvederà nel termine di 120 giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, mentre la richiesta di nomina del commissario ad acta è rimessa a successiva apposita istanza della ricorrente nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
Stante la dichiarata nullità per violazione del giudicato degli atti impugnati con i motivi aggiunti, le domande subordinate di annullamento e/o inefficacia restano assorbite.
Le spese di lite, per la particolarità della vicenda processuale e sostanziale, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto:
a) dichiara la nullità per violazione del giudicato dei provvedimenti dell’Agea prot. n. 80960 del 14 ottobre 2025 e prot. n. 81200 del 15 ottobre 2025;
b) ordina all’Agea di provvedere - nel termine di 120 giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione - al riesame della posizione della ricorrente in relazione alle D.U. dal 2015 al 2022, chiarendo – una volta per tutte – l’applicazione della fattispecie prevista dal par. 4 della Circolare AGEA n. ACIC.2015.276 del 3 giugno 2015 nei termini richiesti dalla società ricorrente, provvedendo all’eventuale ricalcolo dei premi spettanti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
EL IC, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IC | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO