CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2133/2021, a cui veniva riunito il giudizio iscritto al n. 99/2022, del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3290/2021, pronunziata dal
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 08/04/2021, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ), titolare Parte_1 C.F._1
dell'omonima ditta individuale (P.IVA ), con sede in P.IVA_1
Marano di Napoli, Via Arbusto n.6, rappresentato e difeso dall'Avv.
Antonella Pezzella (c.f.: , con studio in CodiceFiscale_2
Marcianise al viale Manzoni n.16, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22.12.2021;
APPELLANTE
E (P.IVA ), con sede in Napoli alla Via Santa CP_1 P.IVA_2
Brigida n. 6, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto CP_2
di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, dall'avv. Antonio
Imperatore (C.F.: , con il quale elegge CodiceFiscale_3
domicilio presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I n. 133;
APPELLATA
Oggetto: contratto di appalto;
pagamento del corrispettivo.
Conclusioni: l'appellante, nelle note scritte depositate in data
24.10.2024, nel riportarsi alle conclusioni formulate nell'atto di appello, così concludeva: “…• Accogliere l'appello e, per l'effetto, •
REVOCARE E ANNULLARE la condanna di parte appellante al pagamento nei confronti di della somma di €. 5.612,00, oltre CP_1
interessi dalla data di notifica della citazione al soddisfo;
REVOCARE E
ANNULLARE la condanna dell'odierna appellante al pagamento della somma di €. 3.200,00 per lite temeraria;
• ACCOGLIERE la domanda riconvenzionale per i lavori extra capitolato eseguiti dalla appellante in favore della appellata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di appello”;
l'appellata, nelle note scritte depositate in data 4.11.2024, concludeva come segue: “dichiarare estinto il presente procedimento in quanto la prosecuzione dello stesso è stata irritualmente instaurata in violazione degli artt. 302 cpc e, in subordine, degli artt. 299 e 300 cpc nonché delle disposizioni di cui all'art. 123 disp. att. c.p.c. per tutti i motivi esposti nella comparsa di risposta depositata nel giudizio n. 99/2022 R.G. della
pag. 2/21 Corte di Appello di Napoli. Ancora in via preliminare, chiede che, preso atto dei meri errori materiali nella stesura della sentenza impugnata n.
3290/2021 del Tribunale di Napoli, Voglia, ai sensi dell'art. 288 c.p.c. I comma, provvedere con decreto alla correzione degli errori materiali della sentenza e, pertanto, correggere il codice fiscale del convenuto indicato erroneamente in sentenza con quello corretto C.F.
. Nel merito conclude come da conclusioni C.F._1
rassegnate negli atti difensivi, che qui abbiansi per ripetute e trascritte, in particolare per il rigetto del gravame proposto e totale conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese e dei compensi legali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 12.12.2019, la evocava in CP_1
giudizio , nella qualità di titolare dell'omonima ditta, Parte_1
deducendo che: essa istante stipulava, con la ditta , Parte_1
un contratto di appalto per la realizzazione di lavori edili di ristrutturazione dell'immobile sito in Napoli, alla Via A. Genovesi n. 36 per il corrispettivo di euro 19.520,00, da essa interamente versato;
l'appaltatrice non provvedeva alla consegna ed al montaggio della
“porta divisoria a sei battenti scorrevoli” come previsto dal contratto e relativo computo metrico, il cui prezzo ammontava ad euro 5.612,00.
pag. 3/21 Sulla scorta di tali premesse, la chiedeva, al Tribunale di CP_1
Napoli, di voler dichiarare risolto il contratto di appalto del
07.08.2017, per grave inadempimento di , e, per Parte_1
l'effetto, di voler condannare il convenuto alla restituzione, in suo favore, della somma di euro 5.612,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva in giudizio
, il quale: contestava l'inadempimento e la sua Parte_1
gravità; eccepiva ex art. 1460 c.c. l'inadempimento della controparte per non aver adempiuto all'obbligazione di pagamento di lavori eseguiti in variante;
formulava eccezione di compensazione, chiedendo
I al pagamento della somma Controparte_1 CP_1
di euro 2.841,20.
La causa, senza che venisse svolta alcuna attività istruttoria, era decisa con la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli così provvedeva: “1. condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 5.612,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.200 per onorario ed euro 264 per spese oltre
s.g., IVA e CPA;
3. condanna il convenuto al pagamento dell'ulteriore somma di euro 3.200”.
§ 2.
Il Tribunale, con la gravata sentenza, ritenendo che Parte_1
non aveva contestato il credito vantato dalla committente e che le pag. 4/21 opere in variante, per le quali chiedeva il pagamento del corrispettivo, erano già ricomprese nell'oggetto del contratto di appalto, condannava il convenuto “alla restituzione della somma di € 5.612,00 versata per la realizzazione della porta scorrevole mai consegnata”.
§ 3.
Avverso l'indicata sentenza, notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, secondo quanto dichiarato dalla in data CP_1
9.4.2021, , interponeva appello, nel rispetto del Parte_1
termine di trenta giorni ex art. 325 c.p.c., mediante atto di citazione notificato in data 08.05.2021, con il quale sollecitava l'accoglimento delle conclusioni come precedentemente trascritte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la la quale CP_1
resisteva per quanto di ragione al gravame, sollecitandone il rigetto e chiedeva la correzione dell'errore materiale in cui era incorso il
Tribunale nel trascrivere il codice fiscale di . Parte_1
La Corte, rilevato che il difensore dell'appellante dichiarava di essersi volontariamente cancellata dall'albo professionale, essendo risultata vincitrice di concorso bandito dal Ministero della Giustizia, con ordinanza del 15.10.2021, dichiarava l'interruzione del processo ex art. 301 c.p.c..
Il giudizio era, poi, riassunto, dal , con atto notificato il Parte_1
03.01.2022 ed iscritto a ruolo al n. 99/2022 RG in data 10.01.2022 e veniva, in seguito, riunito a quello precedentemente dichiarato interrotto.
pag. 5/21 Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note dalle stesse depositate, con ordinanza del 29.11.2024, la causa era trattenuta in decisione, concedendosi alle parti i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le repliche ex art. 190, I comma c.p.c., l'ultimo dei quali è venuto a scadere il
20.2.2025.
Depositati dalle parti gli scritti finali, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
§ 4.
In via preliminare deve disattendersi la richiesta dell'appellata volta a sentire dichiarare “estinto il presente procedimento in quanto la prosecuzione dello stesso è stata irritualmente instaurata in violazione degli artt. 302 cpc e, in subordine, degli artt. 299 e 300 cpc nonché delle disposizioni di cui all'art. 123 disp. att. c.p.c.”.
Secondo l'appellata, invero, dopo l'interruzione del giudizio disposta da questa Corte a seguito della volontaria cancellazione dall'albo degli avvocati dell'originario difensore dell'appellante, avv. Angelasofia
Barbato, la medesima parte, anziché proseguire il processo a norma dell'art. 302 c.p.c. ovvero mediante rituale deposito di istanza di riassunzione, provvedeva a notificare, ex art. 303 c.p.c., un atto di citazione in riassunzione e provvedeva ad iscrivere a ruolo il giudizio” conseguente al nuovo atto introduttivo in data 10.01.2022, con ciò instaurando a tutti gli effetti un nuovo giudizio di appello del tutto inammissibile in quanto non solo era ancora pendente il gravame
pag. 6/21 dichiarato interrotto tra le stesse parti, ma tardivo perché instaurato ben 9 mesi dopo la notifica della sentenza impugnata avvenuta il
09.04.2021”.
Siccome, nella specie, il processo era stato formalmente dichiarato interrotto, l'appellante non poteva procedere con una citazione in riassunzione, ma avrebbe dovuto osservare il disposto degli artt. 302 e
303 cpc e, dunque, provvedere con ricorso, utile a far fissare una nuova udienza dal giudice di merito, e successivamente provvedere a notificare il ricorso ed il pedissequo decreto all'altra parte.
§ 5.
L'eccezione è infondata.
A seguito dell'interruzione del processo dichiarata da questa Corte con ordinanza del 15.10.2021, in ragione della dichiarata cancellazione del difensore dell'appellante dall'albo degli avvocati, il nuovo difensore della parte, frattanto costituitosi, provvedeva, in data 3.1.2022, a notificare all'appellata un atto di citazione in riassunzione e ad iscrivere a ruolo il giudizio, che prendeva un numero di RG 99/2022 diverso da quello originario, in data 10.1.2022.
Ciò posto, in senso contrario all'eccezione dell'appellata, giova rilevare che “Per la valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, l'istante può utilizzare, anziché la comparsa o il ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, la citazione della parte ad udienza fissa, la cui idoneità al raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. resta condizionata all'avvenuta notifica
pag. 7/21 dell'atto alla controparte prima della scadenza del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio” (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 9000 del 06/05/2015; Sez. U, Sentenza n. 27183 del
28/12/2007).
Ne segue che la notifica della citazione in riassunzione possa ritenersi tempestiva, essendo intervenuta entro il termine trimestrale per la riassunzione, fissato dall'art. 305 c.p.c., il cui dies a quo deve collocarsi, nella specie, al 9.10.2021, cui risale il deposito telematico delle note scritte nelle quali l'originario difensore dell'appellante comunicava l'evento interruttivo, non potendosi considerare la data di avvenuta cancellazione volontaria di tale difensore dell'albo professionale, atteso che la stessa non risulta dagli atti.
Ininfluente risulta, invece, la circostanza che alla notifica della citazione in riassunzione abbia fatto seguito una nuova iscrizione a ruolo di un giudizio di appello già pendente, essendo tale anomalia stata successivamente sanata mediante la riunione del secondo giudizio (quello di cui al n. 99/2002 R.G.) al primo.
§ 6.
Venendo al merito, con il primo motivo l'appellante censurava il capo della sentenza nel quale il Giudice aveva ritenuto non contestato, da esso originario convenuto, il credito azionato in giudizio dall'attrice.
Deduceva, sul punto, che, costituendosi, aveva “impugnato la domanda attorea, siccome infondata, contestando il credito .. vantato e resistendo alla gravità del dedotto inadempimento”. Sosteneva di avere eccepito pag. 8/21 l'esistenza di un contro credito ammontante ad euro 8.003,20 e di avere richiesto “che, nella ipotesi di riconoscimento del diritto di credito attoreo, questo avrebbe dovuto essere compensato con quello vantato dalla ditta convenuta, con un residuo dare in favore di quest'ultima di €.
2.841,20”.
Asseriva di avere allegato, in primo grado, la corretta esecuzione dei lavori e la ricezione del saldo delle sue spettanze” all'esito del collaudo effettuato entro i 20 giorni dall'ultimazione dei lavori” e che l'attrice, solo alla consegna dei lavori e alla dichiarazione di corretta esecuzione degli stessi, ricevuto il saldo della erogazione del finanziamento a fondo perduto dal , provvedeva a saldare il Controparte_3
debito. Sosteneva, quindi, di non avere mai riconosciuto il proprio inadempimento.
La sentenza era, quindi, errata, nella parte in cui il Giudice aveva escluso che il credito vantato dalla committente in giudizio fosse stato contestato sulla sola scorta dell'eccezione di compensazione fatta valere da essa appellante che, tuttavia, “non escludeva però la volontà
(…) di insistere nella contestazione della infondatezza della pretesa della controparte”.
Il Tribunale, inoltre, avendo escluso che il credito fatto valere in via principale fosse stato contestato, non aveva, errando, istruito la causa al fine di accertare la fondatezza del credito e del controcredito vantato da essa appellante.
pag. 9/21 Opinava, al riguardo, che il Giudice, non ammettendo le prove, aveva violato il principio dispositivo, il quale imporrebbe al Giudice, di fronte ad una richiesta di prova orale formulata dall'attrice, di ammettere la stessa.
L'istante deduceva, inoltre, che l'inadempimento fatto valere in giudizio dalla non era grave e sosteneva che la CP_1
controparte aveva proposto, infondatamente, la domanda di risoluzione poiché all'art 13 del contratto era prevista una clausola risolutiva espressa che determinava già di per sé la risoluzione contrattuale, causandogli perciò un grave danno, costringendolo “a difendersi in giudizio e a sostenere delle spese, causandogli una perdita di tempo notevole”.
Venendo in rilievo un inadempimento anche della la CP_1
risoluzione non poteva esser pronunciata, trattandosi di un'ipotesi di inadempimenti reciproci.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Nella comparsa di costituzione depositata in primo grado, l'odierno appellante, dopo avere negato il proprio inadempimento, sostenendo di avere esattamente realizzato l'opera tanto da ricevere il versamento del saldo, nel prosieguo del proprio scritto difensivo finiva espressamente con il riconoscere la mancata esecuzione della parte di prestazione posta dall'attrice a fondamento della domanda, consistente nella consegna e nel montaggio “.. della “porta divisoria a sei battenti
pag. 10/21 scorrevoli” prevista nel contratto e relativo computo metrico, il cui prezzo ammontava ad €. 5.612,00”.
Infatti, nella medesima comparsa, il convenuto, per un verso, deduceva che l'inadempimento, ove pure fosse stato esistente, era da ritenersi di scarsa importanza e, soprattutto, al punto 2 del proprio scritto, asseriva di volersi avvalere dell'eccezione di inadempimento e che esso non aveva adempiuto alla sua prestazione in quanto la controparte, a sua volta, non aveva pagato il corrispettivo di opere extra contratto realizzate nel corso dei lavori, ammontanti ad euro 8.003,20. Inoltre, chiedendo che tale maggiore contro credito venisse posto in compensazione, sino alla reciproca concorrenza, con il “credito vantato dalla attrice di €. 5.162,00”, con conseguente condanna della controparte al pagamento della minor somma di euro 2.841,20, ammetteva, ulteriormente, l'esistenza dell'avversa ragione di credito.
In conclusione, dal tenore complessivo delle difese svolte in primo grado dal , emerge come lo stesso avesse ampiamente Parte_1
ammesso l'esistenza dell'avversa ragione di credito, nascente dalla mancata esecuzione dei sopra indicati lavori.
Correttamente, quindi, il primo Giudice ha ritenuto non contestato il diritto, azionato dall'attrice, teso ad ottenere la restituzione del costo delle opere non realizzate, pari ad euro 5.612,00.
§ 8.
Né, invero, soccorre il rilievo dell'appellante, a mente del quale, nella specie, il Giudice” avrebbe dovuto procedere all'accertamento sia del
pag. 11/21 credito principale che del controcredito (oggetto di espressa domanda riconvenzionale), istruendo il giudizio con la ammissione delle prove richieste dalle parti”.
Al riguardo deve replicarsi che, per consolidata giurisprudenza, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
Nella specie, avendo l'attrice dedotto che il , quale Parte_1
appaltatore, si era reso inadempiente, per avere omesso di eseguire una parte dei lavori, spettava al convenuto provare l'esatto pag. 12/21 adempimento, fornendo la dimostrazione dell'avvenuto completamento dell'opera.
Nondimeno, siffatta prova non veniva offerta, atteso che gli stessi capitoli di prova orale articolati dal entro il secondo termine Parte_1
ex art. 183 co. 6 c.p.c. non riguardavano, in maniera specifica,
l'esecuzione del lavoro, consistente nella realizzazione e montaggio di una “porta divisoria a sei battenti scorrevoli”, della quale l'attrice eccepiva la mancata esecuzione (cfr. memoria istruttoria depositata dal in data 22.9.2020). Parte_1
Ed infatti: i primi due capitoli di prova erano generici, riguardando l'esecuzione di non meglio descritti lavori di falegnameria presso la sede di Napoli Via Genovesi 36 della;
il terzo capitolo CP_1
verteva sull'esecuzione di categorie di opere, quali “n. 2 oblò; una scala in legno;
n. 2 fasce montate dietro a n. 2 scrivanie;
n. 2 scrivanie;
n. 4 cubi tipo librerie 90*30; n.12 cubi colorati 35*35; tavole multistrato per copertura soppalco;
pavimento galleggiante;
coperture per tubi di scarico”, diverse da quella, consistente nella realizzazione e montaggio di una “porta divisoria a sei battenti scorrevoli”, oggetto del contestato inadempimento;
il quarto capitolo, verteva sull'assenza di contestazioni da parte dell'attrice, e, quindi, su di una circostanza smentita dalla diffida ad adempiere notificata dall'attrice al convenuto con lettera raccomandata pervenuta al in data 2.7.2019; Parte_1
infine, l'ultimo capitolo di prova verteva sull'avvenuto pagamento del saldo, vale a dire su di una circostanza pacifica.
§ 9.
pag. 13/21 Con il secondo motivo, l'appellante censurava il capo di sentenza nel quale il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale, ritenendo che le opere di cui chiedeva il pagamento a titolo di corrispettivo fossero già oggetto dell'originario contratto d'appalto e non potessero considerarsi come opere ulteriori, non pagate.
Nel criticare il ragionamento del primo Giudice, l'appellante si doleva del fatto che la sentenza aveva ritenuto le opere, del cui corrispettivo era stato domandato in via riconvenzionale il pagamento, corrispondenti a quelle descritte nel computo metrico allegato al contratto, privando il convenuto della possibilità di dimostrare i propri assunti a mezzo testi o mediante una CTU.
Sosteneva che, con propria ordinanza del 28/1/2021, resa all'esito del deposito delle note 183 VI comma c.p.c., il Giudice aveva respinto le istanze istruttorie, ritenendo che le opere, oggetto della domanda riconvenzionale, corrispondevano a quelle già previste in contratto.
Opinava, tuttavia, che il Giudice non aveva correttamente individuato le opere per le quali veniva formulata la riconvenzionale, consistite nell'aver “installato arredi in legno non ricompresi nel contratto”, ed omesso di considerare che, durante l'esecuzione dell'appalto, la committente gli “aveva chiesto più volte di effettuare modifiche in aggiunta ai lavori di falegnameria concordati e descritti nel contratto, per adeguarli allo stato dei luoghi”.
§ 10.
Il motivo è inammissibile, siccome genericamente formulato.
pag. 14/21 Ed invero, l'appellante, pur avendo individuato la parte di sentenza oggetto di impugnazione, ometteva di formulare una critica motivata, capace di fare emergere la fallacia della motivazione esternata dal
Giudicante.
In particolare, pur dolendosi della mancata ammissione della prova orale, l'istante non riportava nemmeno il contenuto dei capitoli di prova, in tesi idonei a dimostrare la diversità delle opere extra contratto rispetto a quelle previste in contratto.
Del resto, sul punto, l'ordinanza emessa dal primo Giudice in data
28/1/2021 è piamente condivisibile, atteso che, come emerge dal contenuto dello stesso dinanzi testualmente richiamato, il capitolo di prova di cui al n. 3 della memoria istruttoria depositata dal Parte_1
verteva sull'esecuzione di lavori già contemplati nel computo metrico allegato al contratto di appalto.
Né, in contrario, soccorre il generico riferimento a non meglio precisate modifiche del computo metrico, in ipotesi sollecitate dalla committente durante l'esecuzione dell'appalto, trattandosi di circostanza che sarebbe stato necessario dedurre in primo grado ed in ordine alla quale sarebbe del pari stato necessario articolare apposita richiesta di prova nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
§ 11.
Con l'ultimo motivo, l'appellante si doleva della condanna, disposta a suo carico dal Tribunale, al risarcimento, in favore della controparte, del danno ex art. 96 c.p.c..
pag. 15/21 Sul punto obiettava che tale condanna, al pagamento di una somma, pari ad euro 3.200,00, era da ritenersi eccessiva in rapporto alla durata contenuta del giudizio, articolatosi in tre sole udienze, oltre che illegittima, essendo stata disposta sebbene l'attrice non avesse formulato la relativa domanda nelle conclusioni dell'atto di citazione, ma, tardivamente, solo in sede di note conclusive, depositate dieci giorni prima della udienza di discussione orale.
Assumeva che difettavano i presupposti richiesti dall'art. 96 c.p.c., non potendo gli stessi ravvisarsi nel solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo, invece, la prova
“del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria”.
§ 12.
Anche l'ultimo motivo è infondato.
Irrilevante è la circostanza che l'attrice non avesse formulato la relativa domanda nell'atto di citazione, essendo la medesima stata avanzata nelle note di trattazione scritta depositate in data 24.3.2021, che tenevano luogo della precisazione delle conclusioni e della discussione orale della causa (cfr. ordinanza del G.I. resa in data
13.2.2021, con la quale si disponeva la celebrazione dell'udienza, già fissata per il giorno 8.4.2021, ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modifiche in l. n. 77/2020, mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni).
pag. 16/21 Ne segue che la domanda de qua sia stata tempestivamente formulata, alla luce del principio secondo cui “La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della "causa petendi" delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria”
(cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14911 del 08/06/2018).
Del resto, nella specie, la formulazione di siffatta istanza nell'originaria citazione non era nemmeno configurabile, ignorando l'attrice quali potessero essere le difese del . Parte_1
In secondo luogo, dirimente è il rilievo per cui, ai sensi dell'art. 96 co. 3
c.p.c., la condanna al risarcimento per lite temeraria può essere disposta dal Giudice anche d'ufficio.
Del pari privo di pregio è il rilievo afferente alla dedotta mancanza di dolo e colpa grave, dovendosi la condanna disposta dal Tribunale ricondurre alla previsione di cui al citato terzo comma dell'art. 96 c.p.c., come appare emergere dal riferimento, operato dal Giudice, all'assoluta inconsistenza delle difese svolte dal . Parte_1
Ciò premesso, deve rilevarsi che “La condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e
pag. 17/21 con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. civ. Sez. L - , Sentenza n. 3830 del
15/02/2021).
E, nella specie, è innegabile che la stessa ammissione della sussistenza del proprio inadempimento e la formulazione di una domanda riconvenzionale palesemente infondata denotino il carattere pretestuoso ed assolutamente dilatorio delle difese svolte dal
. Parte_1
Infine, riguardo al quantum, la sanzione irrogato appare adeguata, essendo stata parametrata all'ammontare delle spese processuali liquidate per il giudizio.
§ 13.
Va, infine, accolta l'istanza di correzione dell'errore materiale, da cui risulta affetta la sentenza, formulata dall'appellato nella comparsa di costituzione.
Ne segue che la sentenza di primo grado vada corretta, nel senso che, laddove nell'intestazione e nella prima pagina della motivazione, si legge, quale codice fiscale di , quello sbagliato “C.F. Parte_1
, debba, invece, leggersi il codice corretto “C.F. C.F._4
”. C.F._1
pag. 18/21 § 14.
Al rigetto dell'appello segue la condanna del alla rifusione, in Parte_1
favore della controparte, delle spese del grado di appello, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'avv. Antonio
Imperatore, dichiaratosi antistatario.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Parte_2
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna , alla rifusione, in favore Parte_1
dell'appellata, delle spese processuali del grado di appello, che pag. 19/21 liquida in euro 5.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio
Imperatore;
c) dispone la correzione della sentenza di primo grado, nel senso che laddove nell'intestazione e nella prima pagina della motivazione, si legge, quale codice fiscale di , Parte_1
quello sbagliato “C.F. , debba, invece, leggersi C.F._4
“C.F. ”; C.F._1
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redato con la collaborazione dell'AUpP dott. Alessia Pasquariello)
pag. 20/21 pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2133/2021, a cui veniva riunito il giudizio iscritto al n. 99/2022, del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3290/2021, pronunziata dal
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 08/04/2021, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ), titolare Parte_1 C.F._1
dell'omonima ditta individuale (P.IVA ), con sede in P.IVA_1
Marano di Napoli, Via Arbusto n.6, rappresentato e difeso dall'Avv.
Antonella Pezzella (c.f.: , con studio in CodiceFiscale_2
Marcianise al viale Manzoni n.16, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22.12.2021;
APPELLANTE
E (P.IVA ), con sede in Napoli alla Via Santa CP_1 P.IVA_2
Brigida n. 6, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto CP_2
di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, dall'avv. Antonio
Imperatore (C.F.: , con il quale elegge CodiceFiscale_3
domicilio presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I n. 133;
APPELLATA
Oggetto: contratto di appalto;
pagamento del corrispettivo.
Conclusioni: l'appellante, nelle note scritte depositate in data
24.10.2024, nel riportarsi alle conclusioni formulate nell'atto di appello, così concludeva: “…• Accogliere l'appello e, per l'effetto, •
REVOCARE E ANNULLARE la condanna di parte appellante al pagamento nei confronti di della somma di €. 5.612,00, oltre CP_1
interessi dalla data di notifica della citazione al soddisfo;
REVOCARE E
ANNULLARE la condanna dell'odierna appellante al pagamento della somma di €. 3.200,00 per lite temeraria;
• ACCOGLIERE la domanda riconvenzionale per i lavori extra capitolato eseguiti dalla appellante in favore della appellata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di appello”;
l'appellata, nelle note scritte depositate in data 4.11.2024, concludeva come segue: “dichiarare estinto il presente procedimento in quanto la prosecuzione dello stesso è stata irritualmente instaurata in violazione degli artt. 302 cpc e, in subordine, degli artt. 299 e 300 cpc nonché delle disposizioni di cui all'art. 123 disp. att. c.p.c. per tutti i motivi esposti nella comparsa di risposta depositata nel giudizio n. 99/2022 R.G. della
pag. 2/21 Corte di Appello di Napoli. Ancora in via preliminare, chiede che, preso atto dei meri errori materiali nella stesura della sentenza impugnata n.
3290/2021 del Tribunale di Napoli, Voglia, ai sensi dell'art. 288 c.p.c. I comma, provvedere con decreto alla correzione degli errori materiali della sentenza e, pertanto, correggere il codice fiscale del convenuto indicato erroneamente in sentenza con quello corretto C.F.
. Nel merito conclude come da conclusioni C.F._1
rassegnate negli atti difensivi, che qui abbiansi per ripetute e trascritte, in particolare per il rigetto del gravame proposto e totale conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese e dei compensi legali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 12.12.2019, la evocava in CP_1
giudizio , nella qualità di titolare dell'omonima ditta, Parte_1
deducendo che: essa istante stipulava, con la ditta , Parte_1
un contratto di appalto per la realizzazione di lavori edili di ristrutturazione dell'immobile sito in Napoli, alla Via A. Genovesi n. 36 per il corrispettivo di euro 19.520,00, da essa interamente versato;
l'appaltatrice non provvedeva alla consegna ed al montaggio della
“porta divisoria a sei battenti scorrevoli” come previsto dal contratto e relativo computo metrico, il cui prezzo ammontava ad euro 5.612,00.
pag. 3/21 Sulla scorta di tali premesse, la chiedeva, al Tribunale di CP_1
Napoli, di voler dichiarare risolto il contratto di appalto del
07.08.2017, per grave inadempimento di , e, per Parte_1
l'effetto, di voler condannare il convenuto alla restituzione, in suo favore, della somma di euro 5.612,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva in giudizio
, il quale: contestava l'inadempimento e la sua Parte_1
gravità; eccepiva ex art. 1460 c.c. l'inadempimento della controparte per non aver adempiuto all'obbligazione di pagamento di lavori eseguiti in variante;
formulava eccezione di compensazione, chiedendo
I al pagamento della somma Controparte_1 CP_1
di euro 2.841,20.
La causa, senza che venisse svolta alcuna attività istruttoria, era decisa con la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli così provvedeva: “1. condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 5.612,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.200 per onorario ed euro 264 per spese oltre
s.g., IVA e CPA;
3. condanna il convenuto al pagamento dell'ulteriore somma di euro 3.200”.
§ 2.
Il Tribunale, con la gravata sentenza, ritenendo che Parte_1
non aveva contestato il credito vantato dalla committente e che le pag. 4/21 opere in variante, per le quali chiedeva il pagamento del corrispettivo, erano già ricomprese nell'oggetto del contratto di appalto, condannava il convenuto “alla restituzione della somma di € 5.612,00 versata per la realizzazione della porta scorrevole mai consegnata”.
§ 3.
Avverso l'indicata sentenza, notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, secondo quanto dichiarato dalla in data CP_1
9.4.2021, , interponeva appello, nel rispetto del Parte_1
termine di trenta giorni ex art. 325 c.p.c., mediante atto di citazione notificato in data 08.05.2021, con il quale sollecitava l'accoglimento delle conclusioni come precedentemente trascritte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la la quale CP_1
resisteva per quanto di ragione al gravame, sollecitandone il rigetto e chiedeva la correzione dell'errore materiale in cui era incorso il
Tribunale nel trascrivere il codice fiscale di . Parte_1
La Corte, rilevato che il difensore dell'appellante dichiarava di essersi volontariamente cancellata dall'albo professionale, essendo risultata vincitrice di concorso bandito dal Ministero della Giustizia, con ordinanza del 15.10.2021, dichiarava l'interruzione del processo ex art. 301 c.p.c..
Il giudizio era, poi, riassunto, dal , con atto notificato il Parte_1
03.01.2022 ed iscritto a ruolo al n. 99/2022 RG in data 10.01.2022 e veniva, in seguito, riunito a quello precedentemente dichiarato interrotto.
pag. 5/21 Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note dalle stesse depositate, con ordinanza del 29.11.2024, la causa era trattenuta in decisione, concedendosi alle parti i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le repliche ex art. 190, I comma c.p.c., l'ultimo dei quali è venuto a scadere il
20.2.2025.
Depositati dalle parti gli scritti finali, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
§ 4.
In via preliminare deve disattendersi la richiesta dell'appellata volta a sentire dichiarare “estinto il presente procedimento in quanto la prosecuzione dello stesso è stata irritualmente instaurata in violazione degli artt. 302 cpc e, in subordine, degli artt. 299 e 300 cpc nonché delle disposizioni di cui all'art. 123 disp. att. c.p.c.”.
Secondo l'appellata, invero, dopo l'interruzione del giudizio disposta da questa Corte a seguito della volontaria cancellazione dall'albo degli avvocati dell'originario difensore dell'appellante, avv. Angelasofia
Barbato, la medesima parte, anziché proseguire il processo a norma dell'art. 302 c.p.c. ovvero mediante rituale deposito di istanza di riassunzione, provvedeva a notificare, ex art. 303 c.p.c., un atto di citazione in riassunzione e provvedeva ad iscrivere a ruolo il giudizio” conseguente al nuovo atto introduttivo in data 10.01.2022, con ciò instaurando a tutti gli effetti un nuovo giudizio di appello del tutto inammissibile in quanto non solo era ancora pendente il gravame
pag. 6/21 dichiarato interrotto tra le stesse parti, ma tardivo perché instaurato ben 9 mesi dopo la notifica della sentenza impugnata avvenuta il
09.04.2021”.
Siccome, nella specie, il processo era stato formalmente dichiarato interrotto, l'appellante non poteva procedere con una citazione in riassunzione, ma avrebbe dovuto osservare il disposto degli artt. 302 e
303 cpc e, dunque, provvedere con ricorso, utile a far fissare una nuova udienza dal giudice di merito, e successivamente provvedere a notificare il ricorso ed il pedissequo decreto all'altra parte.
§ 5.
L'eccezione è infondata.
A seguito dell'interruzione del processo dichiarata da questa Corte con ordinanza del 15.10.2021, in ragione della dichiarata cancellazione del difensore dell'appellante dall'albo degli avvocati, il nuovo difensore della parte, frattanto costituitosi, provvedeva, in data 3.1.2022, a notificare all'appellata un atto di citazione in riassunzione e ad iscrivere a ruolo il giudizio, che prendeva un numero di RG 99/2022 diverso da quello originario, in data 10.1.2022.
Ciò posto, in senso contrario all'eccezione dell'appellata, giova rilevare che “Per la valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, l'istante può utilizzare, anziché la comparsa o il ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, la citazione della parte ad udienza fissa, la cui idoneità al raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. resta condizionata all'avvenuta notifica
pag. 7/21 dell'atto alla controparte prima della scadenza del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio” (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 9000 del 06/05/2015; Sez. U, Sentenza n. 27183 del
28/12/2007).
Ne segue che la notifica della citazione in riassunzione possa ritenersi tempestiva, essendo intervenuta entro il termine trimestrale per la riassunzione, fissato dall'art. 305 c.p.c., il cui dies a quo deve collocarsi, nella specie, al 9.10.2021, cui risale il deposito telematico delle note scritte nelle quali l'originario difensore dell'appellante comunicava l'evento interruttivo, non potendosi considerare la data di avvenuta cancellazione volontaria di tale difensore dell'albo professionale, atteso che la stessa non risulta dagli atti.
Ininfluente risulta, invece, la circostanza che alla notifica della citazione in riassunzione abbia fatto seguito una nuova iscrizione a ruolo di un giudizio di appello già pendente, essendo tale anomalia stata successivamente sanata mediante la riunione del secondo giudizio (quello di cui al n. 99/2002 R.G.) al primo.
§ 6.
Venendo al merito, con il primo motivo l'appellante censurava il capo della sentenza nel quale il Giudice aveva ritenuto non contestato, da esso originario convenuto, il credito azionato in giudizio dall'attrice.
Deduceva, sul punto, che, costituendosi, aveva “impugnato la domanda attorea, siccome infondata, contestando il credito .. vantato e resistendo alla gravità del dedotto inadempimento”. Sosteneva di avere eccepito pag. 8/21 l'esistenza di un contro credito ammontante ad euro 8.003,20 e di avere richiesto “che, nella ipotesi di riconoscimento del diritto di credito attoreo, questo avrebbe dovuto essere compensato con quello vantato dalla ditta convenuta, con un residuo dare in favore di quest'ultima di €.
2.841,20”.
Asseriva di avere allegato, in primo grado, la corretta esecuzione dei lavori e la ricezione del saldo delle sue spettanze” all'esito del collaudo effettuato entro i 20 giorni dall'ultimazione dei lavori” e che l'attrice, solo alla consegna dei lavori e alla dichiarazione di corretta esecuzione degli stessi, ricevuto il saldo della erogazione del finanziamento a fondo perduto dal , provvedeva a saldare il Controparte_3
debito. Sosteneva, quindi, di non avere mai riconosciuto il proprio inadempimento.
La sentenza era, quindi, errata, nella parte in cui il Giudice aveva escluso che il credito vantato dalla committente in giudizio fosse stato contestato sulla sola scorta dell'eccezione di compensazione fatta valere da essa appellante che, tuttavia, “non escludeva però la volontà
(…) di insistere nella contestazione della infondatezza della pretesa della controparte”.
Il Tribunale, inoltre, avendo escluso che il credito fatto valere in via principale fosse stato contestato, non aveva, errando, istruito la causa al fine di accertare la fondatezza del credito e del controcredito vantato da essa appellante.
pag. 9/21 Opinava, al riguardo, che il Giudice, non ammettendo le prove, aveva violato il principio dispositivo, il quale imporrebbe al Giudice, di fronte ad una richiesta di prova orale formulata dall'attrice, di ammettere la stessa.
L'istante deduceva, inoltre, che l'inadempimento fatto valere in giudizio dalla non era grave e sosteneva che la CP_1
controparte aveva proposto, infondatamente, la domanda di risoluzione poiché all'art 13 del contratto era prevista una clausola risolutiva espressa che determinava già di per sé la risoluzione contrattuale, causandogli perciò un grave danno, costringendolo “a difendersi in giudizio e a sostenere delle spese, causandogli una perdita di tempo notevole”.
Venendo in rilievo un inadempimento anche della la CP_1
risoluzione non poteva esser pronunciata, trattandosi di un'ipotesi di inadempimenti reciproci.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Nella comparsa di costituzione depositata in primo grado, l'odierno appellante, dopo avere negato il proprio inadempimento, sostenendo di avere esattamente realizzato l'opera tanto da ricevere il versamento del saldo, nel prosieguo del proprio scritto difensivo finiva espressamente con il riconoscere la mancata esecuzione della parte di prestazione posta dall'attrice a fondamento della domanda, consistente nella consegna e nel montaggio “.. della “porta divisoria a sei battenti
pag. 10/21 scorrevoli” prevista nel contratto e relativo computo metrico, il cui prezzo ammontava ad €. 5.612,00”.
Infatti, nella medesima comparsa, il convenuto, per un verso, deduceva che l'inadempimento, ove pure fosse stato esistente, era da ritenersi di scarsa importanza e, soprattutto, al punto 2 del proprio scritto, asseriva di volersi avvalere dell'eccezione di inadempimento e che esso non aveva adempiuto alla sua prestazione in quanto la controparte, a sua volta, non aveva pagato il corrispettivo di opere extra contratto realizzate nel corso dei lavori, ammontanti ad euro 8.003,20. Inoltre, chiedendo che tale maggiore contro credito venisse posto in compensazione, sino alla reciproca concorrenza, con il “credito vantato dalla attrice di €. 5.162,00”, con conseguente condanna della controparte al pagamento della minor somma di euro 2.841,20, ammetteva, ulteriormente, l'esistenza dell'avversa ragione di credito.
In conclusione, dal tenore complessivo delle difese svolte in primo grado dal , emerge come lo stesso avesse ampiamente Parte_1
ammesso l'esistenza dell'avversa ragione di credito, nascente dalla mancata esecuzione dei sopra indicati lavori.
Correttamente, quindi, il primo Giudice ha ritenuto non contestato il diritto, azionato dall'attrice, teso ad ottenere la restituzione del costo delle opere non realizzate, pari ad euro 5.612,00.
§ 8.
Né, invero, soccorre il rilievo dell'appellante, a mente del quale, nella specie, il Giudice” avrebbe dovuto procedere all'accertamento sia del
pag. 11/21 credito principale che del controcredito (oggetto di espressa domanda riconvenzionale), istruendo il giudizio con la ammissione delle prove richieste dalle parti”.
Al riguardo deve replicarsi che, per consolidata giurisprudenza, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
Nella specie, avendo l'attrice dedotto che il , quale Parte_1
appaltatore, si era reso inadempiente, per avere omesso di eseguire una parte dei lavori, spettava al convenuto provare l'esatto pag. 12/21 adempimento, fornendo la dimostrazione dell'avvenuto completamento dell'opera.
Nondimeno, siffatta prova non veniva offerta, atteso che gli stessi capitoli di prova orale articolati dal entro il secondo termine Parte_1
ex art. 183 co. 6 c.p.c. non riguardavano, in maniera specifica,
l'esecuzione del lavoro, consistente nella realizzazione e montaggio di una “porta divisoria a sei battenti scorrevoli”, della quale l'attrice eccepiva la mancata esecuzione (cfr. memoria istruttoria depositata dal in data 22.9.2020). Parte_1
Ed infatti: i primi due capitoli di prova erano generici, riguardando l'esecuzione di non meglio descritti lavori di falegnameria presso la sede di Napoli Via Genovesi 36 della;
il terzo capitolo CP_1
verteva sull'esecuzione di categorie di opere, quali “n. 2 oblò; una scala in legno;
n. 2 fasce montate dietro a n. 2 scrivanie;
n. 2 scrivanie;
n. 4 cubi tipo librerie 90*30; n.12 cubi colorati 35*35; tavole multistrato per copertura soppalco;
pavimento galleggiante;
coperture per tubi di scarico”, diverse da quella, consistente nella realizzazione e montaggio di una “porta divisoria a sei battenti scorrevoli”, oggetto del contestato inadempimento;
il quarto capitolo, verteva sull'assenza di contestazioni da parte dell'attrice, e, quindi, su di una circostanza smentita dalla diffida ad adempiere notificata dall'attrice al convenuto con lettera raccomandata pervenuta al in data 2.7.2019; Parte_1
infine, l'ultimo capitolo di prova verteva sull'avvenuto pagamento del saldo, vale a dire su di una circostanza pacifica.
§ 9.
pag. 13/21 Con il secondo motivo, l'appellante censurava il capo di sentenza nel quale il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale, ritenendo che le opere di cui chiedeva il pagamento a titolo di corrispettivo fossero già oggetto dell'originario contratto d'appalto e non potessero considerarsi come opere ulteriori, non pagate.
Nel criticare il ragionamento del primo Giudice, l'appellante si doleva del fatto che la sentenza aveva ritenuto le opere, del cui corrispettivo era stato domandato in via riconvenzionale il pagamento, corrispondenti a quelle descritte nel computo metrico allegato al contratto, privando il convenuto della possibilità di dimostrare i propri assunti a mezzo testi o mediante una CTU.
Sosteneva che, con propria ordinanza del 28/1/2021, resa all'esito del deposito delle note 183 VI comma c.p.c., il Giudice aveva respinto le istanze istruttorie, ritenendo che le opere, oggetto della domanda riconvenzionale, corrispondevano a quelle già previste in contratto.
Opinava, tuttavia, che il Giudice non aveva correttamente individuato le opere per le quali veniva formulata la riconvenzionale, consistite nell'aver “installato arredi in legno non ricompresi nel contratto”, ed omesso di considerare che, durante l'esecuzione dell'appalto, la committente gli “aveva chiesto più volte di effettuare modifiche in aggiunta ai lavori di falegnameria concordati e descritti nel contratto, per adeguarli allo stato dei luoghi”.
§ 10.
Il motivo è inammissibile, siccome genericamente formulato.
pag. 14/21 Ed invero, l'appellante, pur avendo individuato la parte di sentenza oggetto di impugnazione, ometteva di formulare una critica motivata, capace di fare emergere la fallacia della motivazione esternata dal
Giudicante.
In particolare, pur dolendosi della mancata ammissione della prova orale, l'istante non riportava nemmeno il contenuto dei capitoli di prova, in tesi idonei a dimostrare la diversità delle opere extra contratto rispetto a quelle previste in contratto.
Del resto, sul punto, l'ordinanza emessa dal primo Giudice in data
28/1/2021 è piamente condivisibile, atteso che, come emerge dal contenuto dello stesso dinanzi testualmente richiamato, il capitolo di prova di cui al n. 3 della memoria istruttoria depositata dal Parte_1
verteva sull'esecuzione di lavori già contemplati nel computo metrico allegato al contratto di appalto.
Né, in contrario, soccorre il generico riferimento a non meglio precisate modifiche del computo metrico, in ipotesi sollecitate dalla committente durante l'esecuzione dell'appalto, trattandosi di circostanza che sarebbe stato necessario dedurre in primo grado ed in ordine alla quale sarebbe del pari stato necessario articolare apposita richiesta di prova nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
§ 11.
Con l'ultimo motivo, l'appellante si doleva della condanna, disposta a suo carico dal Tribunale, al risarcimento, in favore della controparte, del danno ex art. 96 c.p.c..
pag. 15/21 Sul punto obiettava che tale condanna, al pagamento di una somma, pari ad euro 3.200,00, era da ritenersi eccessiva in rapporto alla durata contenuta del giudizio, articolatosi in tre sole udienze, oltre che illegittima, essendo stata disposta sebbene l'attrice non avesse formulato la relativa domanda nelle conclusioni dell'atto di citazione, ma, tardivamente, solo in sede di note conclusive, depositate dieci giorni prima della udienza di discussione orale.
Assumeva che difettavano i presupposti richiesti dall'art. 96 c.p.c., non potendo gli stessi ravvisarsi nel solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo, invece, la prova
“del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria”.
§ 12.
Anche l'ultimo motivo è infondato.
Irrilevante è la circostanza che l'attrice non avesse formulato la relativa domanda nell'atto di citazione, essendo la medesima stata avanzata nelle note di trattazione scritta depositate in data 24.3.2021, che tenevano luogo della precisazione delle conclusioni e della discussione orale della causa (cfr. ordinanza del G.I. resa in data
13.2.2021, con la quale si disponeva la celebrazione dell'udienza, già fissata per il giorno 8.4.2021, ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modifiche in l. n. 77/2020, mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni).
pag. 16/21 Ne segue che la domanda de qua sia stata tempestivamente formulata, alla luce del principio secondo cui “La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della "causa petendi" delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria”
(cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14911 del 08/06/2018).
Del resto, nella specie, la formulazione di siffatta istanza nell'originaria citazione non era nemmeno configurabile, ignorando l'attrice quali potessero essere le difese del . Parte_1
In secondo luogo, dirimente è il rilievo per cui, ai sensi dell'art. 96 co. 3
c.p.c., la condanna al risarcimento per lite temeraria può essere disposta dal Giudice anche d'ufficio.
Del pari privo di pregio è il rilievo afferente alla dedotta mancanza di dolo e colpa grave, dovendosi la condanna disposta dal Tribunale ricondurre alla previsione di cui al citato terzo comma dell'art. 96 c.p.c., come appare emergere dal riferimento, operato dal Giudice, all'assoluta inconsistenza delle difese svolte dal . Parte_1
Ciò premesso, deve rilevarsi che “La condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e
pag. 17/21 con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. civ. Sez. L - , Sentenza n. 3830 del
15/02/2021).
E, nella specie, è innegabile che la stessa ammissione della sussistenza del proprio inadempimento e la formulazione di una domanda riconvenzionale palesemente infondata denotino il carattere pretestuoso ed assolutamente dilatorio delle difese svolte dal
. Parte_1
Infine, riguardo al quantum, la sanzione irrogato appare adeguata, essendo stata parametrata all'ammontare delle spese processuali liquidate per il giudizio.
§ 13.
Va, infine, accolta l'istanza di correzione dell'errore materiale, da cui risulta affetta la sentenza, formulata dall'appellato nella comparsa di costituzione.
Ne segue che la sentenza di primo grado vada corretta, nel senso che, laddove nell'intestazione e nella prima pagina della motivazione, si legge, quale codice fiscale di , quello sbagliato “C.F. Parte_1
, debba, invece, leggersi il codice corretto “C.F. C.F._4
”. C.F._1
pag. 18/21 § 14.
Al rigetto dell'appello segue la condanna del alla rifusione, in Parte_1
favore della controparte, delle spese del grado di appello, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'avv. Antonio
Imperatore, dichiaratosi antistatario.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Parte_2
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna , alla rifusione, in favore Parte_1
dell'appellata, delle spese processuali del grado di appello, che pag. 19/21 liquida in euro 5.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio
Imperatore;
c) dispone la correzione della sentenza di primo grado, nel senso che laddove nell'intestazione e nella prima pagina della motivazione, si legge, quale codice fiscale di , Parte_1
quello sbagliato “C.F. , debba, invece, leggersi C.F._4
“C.F. ”; C.F._1
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redato con la collaborazione dell'AUpP dott. Alessia Pasquariello)
pag. 20/21 pag. 21/21