Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/1987, n. 2658
CASS
Sentenza 14 marzo 1987

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Poiché l'uso della lingua italiana è prescritto dall'art. 122 cod. proc. civ. soltanto per gli Atti del processo, l'elezione di domicilio e la revoca della stessa, ove effettuata fuori del processo con dichiarazione indirizzata ad altri soggetti, può essere efficacemente compiuta al pari degli Atti negoziali in genere, in cui vanno inclusi, anche in lingua straniera, purché l'intenzione del loro autore sia resa in maniera comprensibile per i destinatari, requisito, questo, che spetta al giudice di merito valutare di volta in volta con accertamento di fatto non censurabile in Sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.*

L'Obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese necessarie per la conservazione delle parti comuni e per l'Esercizio dei servizi condominiali deriva dalla titolarità del diritto reale sullo immobile e integra un'obbligazione "propter rem" preesistente all'approvazione, da parte dell'assemblea, dello stato di ripartizione il quale, perciò, non ha valore costitutivo ma soltanto dichiarativo del relativo credito del condominio in rapporto alla quota di contribuzione dovuta dal singolo partecipante alla comunione. Ne consegue che il condomino non può sottrarsi al pagamento dei contributi richiestigli ancorché nello stato di ripartizione approvato dall'assemblea figuri, anziché il suo nome, quello del suo dante causa. ( V 2597/84, mass n 434614; ( V 1251/64, mass n 301793; ( V 1270/56).*

Il condominio che chiede l'accertamento dell'Invalidità di una deliberazione dell'assemblea condominiale deve fornire la prova (negativa) che le regole circa la formazione della volontà assembleare non sono state rispettate. Nella specie, la mancata convocazione per l'assemblea dei condomini. ( Conf 3169/78, mass n 392632; ( Conf 2696/75, mass n 376677; ( Conf 869/75, mass n 374245).*

Nell'ipotesi di alienazione di una porzione di edificio condominiale ad un nuovo soggetto, affinché questi si legittimi di fronte al condominio quale nuovo titolare interessato a partecipare alle assemblee, occorre almeno, pur nel silenzio della legge al riguardo, una qualche iniziativa, esclusiva dell'acquirente o concorrente con quella dell'alienante, che, in Forma adeguata, renda noto al condominio detto mutamento di titolarità, senza di che, e fin quando ciò non avvenga, resta legittimato a partecipare alle delibere assembleari l'alienante. Pertanto è legittima la disposizione del regolamento del condominio che prevede a tal fine a carico dell'alienante l'Onere di comunicare all'amministratore del condominio gli estremi di trasferimento e i dati personali dell'acquirente, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, ritualmente l'avviso di convocazione della assemblea dei condomini viene indirizzata all'alienante. ( V 89/67, mass n 325753; ( V 66/65, mass n 310046).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/1987, n. 2658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2658
    Data del deposito : 14 marzo 1987

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