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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3144/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. CE UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI LO Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 3144/2025 del registro generale, avente ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso vertente tra:
C.F. , persona nata a [...] il 6 settembre Parte_1 C.F._1
2006 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Guercio, giusta procura atti
RICORRENTE
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (persona identificata nel prosieguo della presente sentenza con Parte_1 genere femminile) ha chiesto di disporre la rettifica degli atti dello Stato civile con l'attribuzione del sesso “femminile” in luogo di quello “maschile” originariamente indicato e del nome “ in luogo di “ ”. Ha altresì chiesto di essere Per_1 Pt_1
1 autorizzata a sottoporsi a trattamento medico -chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri anatomici sessuali maschili a quelli femminili.
A fondamento della domanda , la ricorrente ha esposto di avere evidenziato fin dall'infanzia una psicosessualità femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile, di avere da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di una donna e di vivere con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale.
All'udienza del 21 novembre 2025, è stata sentita parte ricorrente , che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, nessuno è comparso per il Pubblico Ministero.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, la giudice ha invitato parte ricorrente a precisare le conclusioni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo.
La giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
2. Dall'esame della documentazione medica prodotta risulta quanto segue:
La ricorrente è già da tempo in carico presso l'Azienda Ospedaliera “San Camillo-
Forlanini” di Roma, nonché con gli psicologi del suddetto nosocomio, in particolare con la dott.ssa e la dott.ssa responsabile del servizio, e questi Per_2 Per_3 ultimi hanno redatto, sulla persona del la ricorrente, esaustiva relazione psico - sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere.
Dalla valutazione psicologica è emersa una stabile identità di genere completamente femminile, di tipo binario, associata ad un forte desiderio di avvicinare le caratteristiche del proprio corpo alla propria identità di genere. L'esame della relazione psicologica evidenzia come siano emerse paure e vissuti di forte ansia rispetto alla possibilità di compromettere il raggiunto benessere psicofisico e che nella quotidianità la ricorrente affronta profonde difficoltà a causa della necessità di avvalersi di documenti di identit à non coerenti con la propria identità di genere.
La ricorrente vive da anni al femminile nei principali ambiti di vita e dal mese di maggio 2023 ha iniziato una terapia ormonale femminilizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma .
2 La ricorrente presenta un “quadro di Incongruenza/Disforia di genere”, con
“evidente e persistente identificazione con il genere femminile, associata a disagio clinicamente significativo”.
Sulla base di tali elementi, i sanitari hanno concluso ritenendo “necessario ed urgente che possa ottenere contemporaneamente sia il cambio anagrafico Per_1 che l'autorizzazione a potersi sottoporre agli interventi chirurgici”.
La domanda di rettificazione dei dati anagrafici deve quindi essere accolta al fine di assicurare la piena tutela della salute psico -fisica della ricorrente.
3. La Corte costituzionale, con sentenza n. 221 del 2015, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, non configurandosi quest'ultimo “come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Ribadendo che il percorso di affermazione di genere ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico -comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, con sentenza n. 143 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del
d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica giacché l'accertato percorso psicologico e il trattamento ormonale intrapresi dalla ricorrente appaiono sufficienti a ritenere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia funzionale a garantire la piena tutela della salute psico-fisica di costei.
Ne consegue che nel caso di specie non è richiesta alcuna autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
4. Spese irripetibili in considerazione della natura del giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) ordina con riguardo a C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Roma il 6 settembre 2006 e residente a [...] in Via Caio Acilio
n.28/C, la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da “ ” a “ ), con tutti gli adempimenti Pt_1 Per_1 susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982;
b) accerta la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da maschile a femminile;
c) irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI LO CE UP
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. CE UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI LO Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 3144/2025 del registro generale, avente ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso vertente tra:
C.F. , persona nata a [...] il 6 settembre Parte_1 C.F._1
2006 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Guercio, giusta procura atti
RICORRENTE
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (persona identificata nel prosieguo della presente sentenza con Parte_1 genere femminile) ha chiesto di disporre la rettifica degli atti dello Stato civile con l'attribuzione del sesso “femminile” in luogo di quello “maschile” originariamente indicato e del nome “ in luogo di “ ”. Ha altresì chiesto di essere Per_1 Pt_1
1 autorizzata a sottoporsi a trattamento medico -chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri anatomici sessuali maschili a quelli femminili.
A fondamento della domanda , la ricorrente ha esposto di avere evidenziato fin dall'infanzia una psicosessualità femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile, di avere da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di una donna e di vivere con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale.
All'udienza del 21 novembre 2025, è stata sentita parte ricorrente , che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, nessuno è comparso per il Pubblico Ministero.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, la giudice ha invitato parte ricorrente a precisare le conclusioni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo.
La giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
2. Dall'esame della documentazione medica prodotta risulta quanto segue:
La ricorrente è già da tempo in carico presso l'Azienda Ospedaliera “San Camillo-
Forlanini” di Roma, nonché con gli psicologi del suddetto nosocomio, in particolare con la dott.ssa e la dott.ssa responsabile del servizio, e questi Per_2 Per_3 ultimi hanno redatto, sulla persona del la ricorrente, esaustiva relazione psico - sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere.
Dalla valutazione psicologica è emersa una stabile identità di genere completamente femminile, di tipo binario, associata ad un forte desiderio di avvicinare le caratteristiche del proprio corpo alla propria identità di genere. L'esame della relazione psicologica evidenzia come siano emerse paure e vissuti di forte ansia rispetto alla possibilità di compromettere il raggiunto benessere psicofisico e che nella quotidianità la ricorrente affronta profonde difficoltà a causa della necessità di avvalersi di documenti di identit à non coerenti con la propria identità di genere.
La ricorrente vive da anni al femminile nei principali ambiti di vita e dal mese di maggio 2023 ha iniziato una terapia ormonale femminilizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma .
2 La ricorrente presenta un “quadro di Incongruenza/Disforia di genere”, con
“evidente e persistente identificazione con il genere femminile, associata a disagio clinicamente significativo”.
Sulla base di tali elementi, i sanitari hanno concluso ritenendo “necessario ed urgente che possa ottenere contemporaneamente sia il cambio anagrafico Per_1 che l'autorizzazione a potersi sottoporre agli interventi chirurgici”.
La domanda di rettificazione dei dati anagrafici deve quindi essere accolta al fine di assicurare la piena tutela della salute psico -fisica della ricorrente.
3. La Corte costituzionale, con sentenza n. 221 del 2015, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, non configurandosi quest'ultimo “come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Ribadendo che il percorso di affermazione di genere ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico -comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, con sentenza n. 143 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del
d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica giacché l'accertato percorso psicologico e il trattamento ormonale intrapresi dalla ricorrente appaiono sufficienti a ritenere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia funzionale a garantire la piena tutela della salute psico-fisica di costei.
Ne consegue che nel caso di specie non è richiesta alcuna autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
4. Spese irripetibili in considerazione della natura del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) ordina con riguardo a C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Roma il 6 settembre 2006 e residente a [...] in Via Caio Acilio
n.28/C, la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da “ ” a “ ), con tutti gli adempimenti Pt_1 Per_1 susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982;
b) accerta la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da maschile a femminile;
c) irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI LO CE UP
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