Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Procedimento n. 836/2023 R.G.
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Est.
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 836 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa
DA
(c.f.), rappresentata e difesa dall'Avv.; Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in via Ciro Menotti, 2/A Milano;
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Controparte_1
TI; elettivamente domiciliata presso il suo studio in , via Cesare CP_1
Battisti, 66. 1
in persona della dott.ssa Controparte_2 CP_3
), quale procuratore speciale del Rappresentante
[...] C.F._1
generale per l'Italia, giusta procura per Notaio dott. di Milano in Persona_1
data 18 marzo 2019 rep. 20801 racc. 15.043, domiciliata per la carica in Milano
Corso Garibaldi n. 86, rappresentata e difesa dall' Avv. Giorgio Carnevali;
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 19.
- PARTE TERZA CHIAMATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 307/2023 del Tribunale di Pesaro
pubblicata in data 21.04.2023, a definizione del giudizio iscritto al n. 2317/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 307/2023, rep. N.
404/2023 del 21.04.2023, resa inter partes dal Tribunale di Pesaro, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Emanuele Mosci a definizione del procedimento di primo grado R.G. n. 2317/2021, resa in data 21.4.23 e pubblicata telematicamente il 21.04.2023 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ accertare
e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per colpa esclusiva del
[...]
e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 2051 C.C., o, in Controparte_1
alternativa, degli artt. 2043 e 2059 C.C. e comunque per i motivi in atti,
2 dichiararlo tenuto e per gli effetti condannarlo nella persona del suo Sindaco pro tempore a risarcire i danni tutti causati all'attrice e indicati in narrativa nella misura complessiva di € 19.577,09 (diconsi euro diciannove mila cinquecento settanta sette / 09 ) o in quella, maggiore o minore, accertanda in corso di causa
anche in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro con ogni conseguente statuizione
In via istruttoria: Si insiste, previa rimessione della causa in istruttoria, per
l'ammissione di CTU medico legale sulla persona dell'attrice al fine di confermare
e comunque valutare la natura e l'entità delle lesioni dalla stessa subite in esito ai fatti di cui è causa e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
istanze sollevate dagli appellai a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e il rimborso della tassa di registro della sentenza di primo grado assolto dalla sig.ra Parte_1
Per l'appellato Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_1
di Ancona, respinta ogni contraria istanza (compresa la richiesta di remissione della causa in istruttoria per la nomina di una C.T.U. medico-legale) e previe le declaratorie del caso,
A) respingere l'appello e per l'effetto, anche in accoglimento delle eccezioni riproposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., rigettare la domanda di
3 risarcimento danni proposta dalla sig.ra nei confronti Parte_1
del in quanto infondata e comunque non provata;
Controparte_1
B) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale degli , Parte_2
sottoscrittori della polizza n. A2LIA01306G, di tenere indenne, garantire e manlevare il di quanto questi dovesse essere Controparte_1
condannato a pagare alla sig.ra in conseguenzadel Parte_1
sinistro di cui è causa, a titolo di risarcimento danni, spese ed ogni relativo onere accessorio, detratta la franchigia di € 2.500,00 prevista dall'art. 12-tris della polizza;
C) condannare l'appellante al pagamento delle spese e deglionorari di giudizio in favore del . Controparte_1
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Controparte_2
Corte d'Appello adita: preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello ex artt. 342 e 348 bis C.p.c.
per i motivi di cui in narrativa;
nel merito confermare la sentenza n. 307/2023 emessa e depositata in data
21.0.2023 dal Tribunale civile di Pesaro e, per l'effetto, rigettare l'odierno gravame;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
4 Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 307/2023 pubblicata in data
21.04.2023, rigettava la domanda proposta dalla sig.na Parte_1
nei confronti del , con intervento in causa su
[...] Controparte_1
istanza del affinché fosse Controparte_4
accertata la responsabilità del ex art. 2051, della caduta dell'attrice, CP_1
scivolata nel tratto di strada prospicente l'ingresso di un istituto scolastico di
, a causa di una lastra di ghiaccio, urtando violentemente la gamba CP_1
destra. Il giudice di primo grado ha ritenuto che nel caso di specie, il caso fortuito abbia fatto venir meno il rapporto tra l'esercizio della custodia sul marciapiede del e la verificazione dell'evento. Il Tribunale di Pesaro ha, perciò, CP_1
rigettato la domanda e disposto la compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, propone appello la sig.ra per la Parte_1
riforma integrale della sentenza impugnata, reiterando le domande spiegate in primo grado. L'odierna appellante impugna la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha accertato il caso fortuito poiché ritiene che il giudice abbia errato nell'applicazione e violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. Parte
appellante denuncia inoltre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento alla valutazione delle prove dedotte.
Si costituisce il , insistendo per la conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado ed il rigetto dell'appello.
Si costituisce concludendo per la declaratoria Controparte_4
di inammissibilità dell' appello e conferma della sentenza di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante denuncia la violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. poiché il giudice, nonostante abbia correttamente rivelato la sussistenza del nesso causale tra le res in custodia del e Controparte_1
il danno occorso alla sig.na , avrebbe poi errato nel ritenere che Parte_1
l'alterazione della superficie causata dal ghiaccio fosse tale da non potervi porre rimedio nei giorni antecedenti. Avrebbe, quindi, errato il giudice di prime cure nel considerare che fosse venuto meno il rapporto tra l'esercizio della custodia del marciapiede e la verificazione dell'evento e che si versasse dunque in un'ipotesi di caso fortuito.
2. Con il secondo mezzo, l'appellante deduce che il giudice abbia errato nella valutazione degli atti di causa ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Parte appellante rileva, in particolare, che lo stesso avrebbe CP_1
riconosciuto che i giorni precedenti al sinistro furono interessati da condizioni metereologiche avverse, caratterizzate da abbondanti nevicate e temperature sotto allo 0° che portarono alla chiusura delle scuole. Tali circostanze, unitamente al fatto che il giorno del sinistro corrispondeva al giorno di riapertura delle scuole, escluderebbero il caso fortuito poiché, secondo per parte appellante, il dopo le condizioni avverse dei precedenti giorni, avrebbe CP_1
dovuto provvedere a tutti gli accorgimenti necessari per rendere le strade e relative pertinenze sicure: non avendovi provveduto il le conseguenze CP_1
dannose in capo all'odierna appellante sarebbero da attribuire all'ente territoriale per aver violato gli obblighi di custodia ex artt. 2043 e 2051 c.c. L'appellante chiede quindi il risarcimento dei danni, pari alla somma complessiva di euro
19.577,09, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
6 3. I motivi d'appello – qui congiuntamente esaminati poiché connessi – sono infondati.
3.1. Ciò che rileva ai fini della possibile configurabilità della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è “la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (così, Cass.,
SS.UU., Ordinanza n. 20943/2022).
3.2. Invero, alla stregua del consolidato orientamento di legittimità, ” la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione oggettiva la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis
Cass. 16856 del 2019).
3.3. Nel caso di specie risulta non contestata la presenza del ghiaccio sul luogo interessato dal sinistro: l'abbassamento della temperatura nelle ore prima del sinistro è stata condizione idonea a determinare una repentina alterazione dello
7 stato dei luoghi con formazione di lastra di ghiaccio - alla quale non era possibile porre rimedio nei giorni antecedenti.
Non può peraltro ritenersi che l'astratta possibilità della formazione di ghiaccio implichi l'esigibilità di un immediato intervento da parte dell'ente territoriale: nel caso di specie, la mera possibilità della formazione del ghiaccio non appare idonea a determinare l' obbligo a carico del di verificare ed intervenire CP_1
nelle ore notturne ed in prima mattinata in ogni tratto di strada nella quale era possibile la formazione di ghiaccio.
Considerato dunque il breve intervallo temporale tra la formazione del ghiaccio e la caduta dell'appellante deve ritenersi venuto meno il rapporto tra l'esercizio della custodia della res e la verificazione dell'evento dovendo ritenersi che la fattispecie in esame sia riconducibile al caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., dovendo ritenersi ravvisabile l'impossibilità, per l'amministrazione convenuta, di intervenire tempestivamente al fine di rimuovere la concreta causa di pericolo ch'ebbe a determinare la caduta della TI sulla sede stradale.
Sai osserva tra l'altro che la formazione del ghiaccio nel tratto deve ritenersi percepibile e dunque evitabile mediante l'ordinaria diligenza da parte dell'appellante.
L'appello va dunque respinto e, considerata la controvertibilità della fattispecie in esame, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese pure del presente grado.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante,
8 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.na avverso la sentenza n. 307/2023 del Tribunale di Parte_1
Pesaro, emessa in data 21.4.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
dPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 5 marzo 2025
Il Presidente Est.
Dott. Guido Federico
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