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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 17.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 94/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.D'AMBROGIO LUCA e dall'Avv.CALDART ROBERTO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.TRAMIS DANIELA e dall'Avv. FOLLINA RAFFAELLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il Sig. diva questo Giudice del lavoro al fine di sentire accogliere le Pt_1 seguenti conclusioni “…1.a.
Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'invalidità, l'inefficacia e l'illiceità: a) del recesso per giusta causa oggetto di causa o, comunque, annullarlo, in tutti i casi accertando altresì (a.1) l'insussistenza della giusta causa contestata e/o (a.2) che la stessa non era atta a consentire recesso per giusta causa e/o (a.3) che vi erano i presupposti in diritto per la prosecuzione provvisoria del rapporto per il tempo del preavviso ai sensi dell'AEC e del contratto individuale;
b) la nullità del contratto individuale nella parte in cui è recettiva di quello collettivo (l'AEC ai docc. A.10.b. e/o A.10.a) in punto di cessazione del rapporto, per il caso in cui il raffronto tra la disciplina legale di cui all'art. 1751 cc e di quella pattizia di cui ai detti AEC in punto indennità di scioglimento del contratto sia in concreto sfavorevole al ricorrente;
c) del patto di concorrenza di cui alle clausole 5 e 8 del contratto di agenzia al doc. A.3 o, comunque, annullarlo, o in via gradata, che lo stessa perdeva efficacia 3 anni, o in via ulteriormente gradata, 5 anni, dalla data di inizio del rapporto, ovverosia l'1.10.2005 o altra data di giustizia.
1.b. Accertare e dichiarare che la resistente, in persona di proprio organo e di proprio collaboratore, ha posto in essere comportamenti (descritti nell'espositiva
di questo atto) rilevanti sotto il profilo penale e costituenti il delitto tentato di estorsione ed il delitto tentato di truffa.
2. Condannare la ricorrente, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a pagare al resistente, per le causali di cui al ricorso la somma di € 256.015,65 o quell'altra somma maggiore o diversa di giustizia, il tutto (escluse le somme chieste per danno morale) oltre IVA ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 dal dovuto (la data di recesso del 30.04.2021 o altra data di giustizia) al saldo effettivo, o in via gradata legali e, cosi ex art. 1284 cc co 1 dal dovuto e sino alla data di proposizione del presente ricorso e, successivamente, ex art. 1284 co 4 cpc.
3. Con vittoria delle spese di lite…”.
Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto delle domande di controparte e, in via riconvenzionale, avanzando domande di risarcimento dei danni a vario titolo.
Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e meritano accoglimento nella misura che di seguito si espone.
Le provvigioni che ha richiesto il ricorrente non sono state nel loro ammontare specificamente contestate da parte resistente (docc. D.1, D.2, D.3 e D.4 ricorso). Analogo discorso va fatto per quanto riguarda il contributo forfettario (doc.12 ric.).
Le ulteriori domande di parte ricorrente non sono invece fondate.
Non è dovuta al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso, né le altre indennità di fine rapporto, poiché sussiste la giusta causa a fondamento del recesso dal contratto operato dalla committente con lettera datata 30.04.2021 con effetto immediato: il Sig. in violazione dei principi di correttezza e Pt_1 buona fede, oltre che in violazione del contratto sottoscritto (cfr. art. 3 doc. 6), ha omesso di chiedere la dovuta ed espressa autorizzazione alla e/o omaggi ai clienti. Il ricorrente non ha Controparte_2 contestato il fatto di aver concesso gli sconti.
Con riguardo al rapporto di agenzia la giurisprudenza ha ribadito come “…l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, di tal che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una
valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass. n. 29290/2019; Cass. n. 22246/2021, secondo cui occorre tener conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività;
Cass. n.1376/2018).…” (così ex pluribus Cassazione civile sez. II, 26/06/2023).
L'azienda appena ha avuto contezza del modus operandi del Sig. a Pt_1
tempestivamente posto fine al rapporto commerciale che tra loro intercorreva.
D'altro canto, la società non ha provato di aver subito i danni lamentati a causa del comportamento dell'agente, danni che, in ogni caso, avrebbe potuto, con la dovuta diligenza evitare.
Entrambe le parti in causa hanno lamentato di aver subito gravi danni morali e patrimoniali a causa di comportamenti inadempienti e illegittimi posti in essere dalla controparte. Nessuna delle due parti in causa, tuttavia ha fornito adeguata prova delle proprie allegazioni e, pertanto le domande vanno respinte.
In particolare, non è provata l'avvenuta violazione del patto di non concorrenza da parte del sig la Pt_1 documentazione in atti non è idonea allo scopo. Il sig. pur a seguito di diffida (doc.13 memoria) Pt_1 ha restituito la corrispondenza elettronica intrattenuta coi clienti della società nel corso degli anni che aveva in precedenza rimosso rimosso. Il sig. pur restando agente plurimandatario, non poteva durante il rapporto ed anche dopo la Pt_1 cessazione del rapporto di agenzia con 2 , svolgere attività in concorrenza con la Controparte_3 preponente ed operante sul territorio nazionale.
Non ha provato la resistente che il sig a posto in essere comportamenti in concorrenza con la Pt_1 resistente in quanto lo stesso sta svolgendo la propria attività a vantaggio di una società che non fornisce prestazioni in concorrenza con la resistente, operando su un piano diverso rispetto alla resistente ed offrendo servizi diversi rispetto a quest'ultima. La violazione del patto di concorrenza non è, dunque, stata provata.
In conclusione, la parte resistente va condannata al pagamento, a titolo di provvigioni, in favore del ricorrente , degli importi indicati nella tabella contenuta nel capitolo 15 del ricorso, ossia Parte_1 della somma di euro 66.501,09, (oltre Iva se dovuta) e al pagamento della somma di euro 2.600 a titolo di contributo forfettario, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In considerazione dell'esito della controversia le spese di lite vanno poste a carico della resistente nella misura del 50%. Le spese restanti si compensano fra le parti.
P.Q.M.
Accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto così provvede:
Condanna la resistente l pagamento, a titolo di provvigioni, in favore del ricorrente Controparte_1
, della somma di euro 66.501,09, oltre Iva se dovuta, e al pagamento della somma di euro Parte_1
2.600 a titolo di contributo forfettario, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle metà (euro 2.000) delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4.000 per compensi, oltre accessori di legge,
Spese restanti compensate fra le parti.
Motivazione entro 45 giorni.
Busto Arsizio, 17/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 17.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 94/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.D'AMBROGIO LUCA e dall'Avv.CALDART ROBERTO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.TRAMIS DANIELA e dall'Avv. FOLLINA RAFFAELLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il Sig. diva questo Giudice del lavoro al fine di sentire accogliere le Pt_1 seguenti conclusioni “…1.a.
Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'invalidità, l'inefficacia e l'illiceità: a) del recesso per giusta causa oggetto di causa o, comunque, annullarlo, in tutti i casi accertando altresì (a.1) l'insussistenza della giusta causa contestata e/o (a.2) che la stessa non era atta a consentire recesso per giusta causa e/o (a.3) che vi erano i presupposti in diritto per la prosecuzione provvisoria del rapporto per il tempo del preavviso ai sensi dell'AEC e del contratto individuale;
b) la nullità del contratto individuale nella parte in cui è recettiva di quello collettivo (l'AEC ai docc. A.10.b. e/o A.10.a) in punto di cessazione del rapporto, per il caso in cui il raffronto tra la disciplina legale di cui all'art. 1751 cc e di quella pattizia di cui ai detti AEC in punto indennità di scioglimento del contratto sia in concreto sfavorevole al ricorrente;
c) del patto di concorrenza di cui alle clausole 5 e 8 del contratto di agenzia al doc. A.3 o, comunque, annullarlo, o in via gradata, che lo stessa perdeva efficacia 3 anni, o in via ulteriormente gradata, 5 anni, dalla data di inizio del rapporto, ovverosia l'1.10.2005 o altra data di giustizia.
1.b. Accertare e dichiarare che la resistente, in persona di proprio organo e di proprio collaboratore, ha posto in essere comportamenti (descritti nell'espositiva
di questo atto) rilevanti sotto il profilo penale e costituenti il delitto tentato di estorsione ed il delitto tentato di truffa.
2. Condannare la ricorrente, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a pagare al resistente, per le causali di cui al ricorso la somma di € 256.015,65 o quell'altra somma maggiore o diversa di giustizia, il tutto (escluse le somme chieste per danno morale) oltre IVA ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 dal dovuto (la data di recesso del 30.04.2021 o altra data di giustizia) al saldo effettivo, o in via gradata legali e, cosi ex art. 1284 cc co 1 dal dovuto e sino alla data di proposizione del presente ricorso e, successivamente, ex art. 1284 co 4 cpc.
3. Con vittoria delle spese di lite…”.
Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto delle domande di controparte e, in via riconvenzionale, avanzando domande di risarcimento dei danni a vario titolo.
Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e meritano accoglimento nella misura che di seguito si espone.
Le provvigioni che ha richiesto il ricorrente non sono state nel loro ammontare specificamente contestate da parte resistente (docc. D.1, D.2, D.3 e D.4 ricorso). Analogo discorso va fatto per quanto riguarda il contributo forfettario (doc.12 ric.).
Le ulteriori domande di parte ricorrente non sono invece fondate.
Non è dovuta al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso, né le altre indennità di fine rapporto, poiché sussiste la giusta causa a fondamento del recesso dal contratto operato dalla committente con lettera datata 30.04.2021 con effetto immediato: il Sig. in violazione dei principi di correttezza e Pt_1 buona fede, oltre che in violazione del contratto sottoscritto (cfr. art. 3 doc. 6), ha omesso di chiedere la dovuta ed espressa autorizzazione alla e/o omaggi ai clienti. Il ricorrente non ha Controparte_2 contestato il fatto di aver concesso gli sconti.
Con riguardo al rapporto di agenzia la giurisprudenza ha ribadito come “…l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, di tal che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una
valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass. n. 29290/2019; Cass. n. 22246/2021, secondo cui occorre tener conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività;
Cass. n.1376/2018).…” (così ex pluribus Cassazione civile sez. II, 26/06/2023).
L'azienda appena ha avuto contezza del modus operandi del Sig. a Pt_1
tempestivamente posto fine al rapporto commerciale che tra loro intercorreva.
D'altro canto, la società non ha provato di aver subito i danni lamentati a causa del comportamento dell'agente, danni che, in ogni caso, avrebbe potuto, con la dovuta diligenza evitare.
Entrambe le parti in causa hanno lamentato di aver subito gravi danni morali e patrimoniali a causa di comportamenti inadempienti e illegittimi posti in essere dalla controparte. Nessuna delle due parti in causa, tuttavia ha fornito adeguata prova delle proprie allegazioni e, pertanto le domande vanno respinte.
In particolare, non è provata l'avvenuta violazione del patto di non concorrenza da parte del sig la Pt_1 documentazione in atti non è idonea allo scopo. Il sig. pur a seguito di diffida (doc.13 memoria) Pt_1 ha restituito la corrispondenza elettronica intrattenuta coi clienti della società nel corso degli anni che aveva in precedenza rimosso rimosso. Il sig. pur restando agente plurimandatario, non poteva durante il rapporto ed anche dopo la Pt_1 cessazione del rapporto di agenzia con 2 , svolgere attività in concorrenza con la Controparte_3 preponente ed operante sul territorio nazionale.
Non ha provato la resistente che il sig a posto in essere comportamenti in concorrenza con la Pt_1 resistente in quanto lo stesso sta svolgendo la propria attività a vantaggio di una società che non fornisce prestazioni in concorrenza con la resistente, operando su un piano diverso rispetto alla resistente ed offrendo servizi diversi rispetto a quest'ultima. La violazione del patto di concorrenza non è, dunque, stata provata.
In conclusione, la parte resistente va condannata al pagamento, a titolo di provvigioni, in favore del ricorrente , degli importi indicati nella tabella contenuta nel capitolo 15 del ricorso, ossia Parte_1 della somma di euro 66.501,09, (oltre Iva se dovuta) e al pagamento della somma di euro 2.600 a titolo di contributo forfettario, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In considerazione dell'esito della controversia le spese di lite vanno poste a carico della resistente nella misura del 50%. Le spese restanti si compensano fra le parti.
P.Q.M.
Accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto così provvede:
Condanna la resistente l pagamento, a titolo di provvigioni, in favore del ricorrente Controparte_1
, della somma di euro 66.501,09, oltre Iva se dovuta, e al pagamento della somma di euro Parte_1
2.600 a titolo di contributo forfettario, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle metà (euro 2.000) delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4.000 per compensi, oltre accessori di legge,
Spese restanti compensate fra le parti.
Motivazione entro 45 giorni.
Busto Arsizio, 17/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Franca Molinari