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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 03/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 6548/2022 promossa con ricorso del 22/12/2022 da Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. AMBROGETTI SABINA contro
[...] [...]
appresentata e difesa dall'avv. Cristina del Maso;
CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Conclusioni: per il ricorrente, “ Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni
:
1. Rigettare tutte le avverse domande avanzate da parte resistente perché infondate in fatto ed in diritto;
2. Affidare la minore al Servizio Sociale del Comune di Gallarate con collocazione Per_1
presso la madre;
3. Dare mandato al Servizio Sociale del Comune di Gallarate affinché vigili sulla condizione psicosociale della bambina al fine di dare notizie al padre, a sua espressa richiesta. Con vittoria di spese e competenze di lite. Sarzana- Busto Arsizio,30 settembre 2024” per la resistente, “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio: Nel merito: 1) dichiarare, ai sensi dall'art. 330 cod. civ., la decadenza del signor della responsabilità genitoriale nei Parte_1
confronti della figlia minore 2) affidare la minore in via c.d. super-esclusiva alla Per_1 Per_1
madre (con particolare riferimento agli adempimenti medici e burocratici, inclusi documenti di identità), con collocamento presso la sua residenza;
3) confermare il versamento da parte del ricorrente dell'importo di € 250,00 alla OR a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento della figlia oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a Per_1
partire dal febbraio 2024, ed oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore;
4) Prevedere, comunque, che la madre possa percepire integralmente l'assegno unico universale per i figli a carico;
1 In via subordinata: 5) affidare la minore in via esclusiva, alla madre con collocamento Per_1 presso la sua residenza;
6) confermare il versamento da parte del ricorrente dell'importo di € 250,00 alla OR a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre Controparte_1 Per_1
alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a partire dal febbraio 2024, ed oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore;
7) Prevedere, comunque, che la madre possa percepire integralmente l'assegno unico universale per i figli a carico;
In ogni caso: 8) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e compensi del presente procedimento in favore della OR , con accessori e spese generali, come per legge. Controparte_1
Si indicano le persone che sono in grado di riferire sui fatti esposti negli atti: • ERona_2
(fratello resistente), via Liberazione, 4, Gallarate (VA); • HE ER (padre resistente), via
Liberazione, 4, Gallarate (VA); • via Liberazione, 4, Gallarate (VA). Testimone_1
9) Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Presidente Voglia ordinare al ricorrente di produrre la documentazione fiscale relativa agli ultimi 3 anni e le ultime 3 buste paga, oltre che copia dell'estratto conto dell'ultimo anno, intestato o cointestato al medesimo”.
Per il curatore speciale, “rigettare la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
Affidare la minore in via esclusiva alla mamma;
Collocare la minore presso la Per_1
mamma nella casa di Gallarate, Via Liberazione n. 4; Disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti diano inizio ad un percorso psicologico per la minore che abbia quale finalità la verifica dello stato emotivo di e l'avvio degli incontri con il padre in modalità protetta ed osservata, Per_1
conferendo la facoltà di ampliarli o modificarli in base alle risultanze del percorso ed alle esigenze della minore;
Onerare il padre di versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della minore, la somma di €. 250,00 mensili rivalutabili a far tempo dal dicembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano. L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla mamma”.
nato a [...], il [...] e residente in [...], premesso di avere avuto Parte_1
una relazione affettiva con nata a [...], il [...] , residente in Controparte_1
Gallarate; che da tale relazione era nata la minore il 29/9/2014; Per_3
chiedeva la regolamentazione dei rapporti genitori figlia.
2 ER Si è costituita ritualmente in giudizio la madre di chiedendo ,in via preliminare , la decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale del padre, che si è fatto vivo con il presente ricorso senza aver visto la figlia e senza aver versato alcunché a titolo di mantenimento per ben nove anni di seguito.
Il Giudice Relatore, in considerazione della domanda di decadenza e all'esito della CTU disponeva nomina di curatore speciale per la minore, nella persona dell'avv.to avvocato Raffaella
Cattorini.
La CTU svolta è alquanto precisa, immune da vizi di motivazione, logica e intrinsecamente coerente e ha analizzato a fondo le posizioni dei due genitori per concludere nel seguente modo:
“La particolarità di questa situazione, che ha visto il padre assente per nove lunghi anni, risiede nel fatto che la sua assenza non è stata dovuta ad una condizione estrema legata per esempio ad una disgrazia per cui è venuto a mancare, bensì per una sua volontà a rimanere al di fuori della vita della figlia ricostruendosi nel frattempo un nuovo nucleo familiare con altri figli, potendo esperire cosa ER significa essere genitore essendo lui, a suo dire, un padre presente. Nello scomparire dalla vita di il signor ha abdicato del tutto al suo ruolo genitoriale, fisicamente, moralmente, Pt_1
psicologicamente ed anche economicamente, venendo meno a tutte le sue funzioni che sono previste dalla legge. Il distacco del signor può ritenersi intenzionale in quanto a parte l'unico tentativo Pt_1
iniziale per poter vedere la bambina, il disinteresse si è protratto nel lungo tempo. Il distacco
ER prolungato dalla vita di che ha comportato la noncuranza totale verso tutti i bisogni della sua crescita, assume la forma di un autentico abbandono, un deliberato rifiuto di vedere e sentire la minore. Dal racconto fornito dal padre, è emersa una carenza nel pensiero riflessivo e della capacità critica, compatibilmente anche con un funzionamento personologico iper-semplificato caratterizzato da un livello cognitivo appena sufficientemente evoluto. La convinzione del signor che questa Pt_1 situazione possa risolversi semplicemente con l'aiuto di operatori che possono sostenere la minore nell'avvicinamento a lui, delinea la mancanza di sintonizzazione rispetto ai bisogni della bambina la quale per nove anni ha sempre e solo vissuto con la mamma, che nonostante la giovane età si è assunta ER da quando è nata, la responsabilità e l'impegno di garantire un'adeguata crescita della figlia”;
L'assenza del ricorrente della vita della figlia è del tutto ingiustificata nè il Collegio ravvisa il presupposto per un recupero della responsabilità genitoriale e soprattutto del rapporto tra padre e figlia che potrà essere rivisto con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultima.
Lo stesso curatore speciale riconosce che la situazione ascrivibile al ricorrente giustifichi la richiesta di decadenza salvo operare in concreto un distinguo a favore della figlia, indicando quale sia il male minore.
3 Avuto riguardo alle conclusioni della CTU e alle relazioni ai servizi sociali si ritiene che allo stato non vi siano proprio i presupposti per un recupero della genitorialità da parte del padre.
Conseguentemente devi disporsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale di Parte_1
ER nei confronti della figlia stante la gravità degli inadempimenti paterni protrattisi nel tempo.
Si deve altresì disporre l'affido esclusivo della figlia alla madre, con collocamento presso la stessa.
Con decorrenza dicembre 2022 l'assegno di mantenimento a carico del padre e a favore della madre viene elevato a € 250,00, come correttamente indicato dal C.S. oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano.
L'assegno unico per la minore sarà percepito integralmente dalla madre. Infatti, il ricorrente aveva precisato nel ricorso introduttivo di collaborare con la madre della convivente nella pizzeria da questa gestita sicchè il CUD 2024 relativo ad una retribuzione risibile non appare di per sé solo considerato comprovare l'effettiva capacità reddituale del Guarda.
Le spese di causa seguono la soccombenza, pertanto il ricorrente deve essere condannato a rifondere alla resistente dette spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge e all'Erario quelle liquidate a favore del curatore speciale in euro 1400,00 già operata la dimidiazione di legge oltre il rimborso forfettario e oneri accessori nonché le spese di CTU.
Pqm
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, dichiara decaduto Parte_1
dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia Per_4
dispone l'affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate come in motivazione.
Busto Arsizio, 27 gennaio 2025
Il presidente estensore
Francesco Paganini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 6548/2022 promossa con ricorso del 22/12/2022 da Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. AMBROGETTI SABINA contro
[...] [...]
appresentata e difesa dall'avv. Cristina del Maso;
CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Conclusioni: per il ricorrente, “ Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni
:
1. Rigettare tutte le avverse domande avanzate da parte resistente perché infondate in fatto ed in diritto;
2. Affidare la minore al Servizio Sociale del Comune di Gallarate con collocazione Per_1
presso la madre;
3. Dare mandato al Servizio Sociale del Comune di Gallarate affinché vigili sulla condizione psicosociale della bambina al fine di dare notizie al padre, a sua espressa richiesta. Con vittoria di spese e competenze di lite. Sarzana- Busto Arsizio,30 settembre 2024” per la resistente, “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio: Nel merito: 1) dichiarare, ai sensi dall'art. 330 cod. civ., la decadenza del signor della responsabilità genitoriale nei Parte_1
confronti della figlia minore 2) affidare la minore in via c.d. super-esclusiva alla Per_1 Per_1
madre (con particolare riferimento agli adempimenti medici e burocratici, inclusi documenti di identità), con collocamento presso la sua residenza;
3) confermare il versamento da parte del ricorrente dell'importo di € 250,00 alla OR a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento della figlia oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a Per_1
partire dal febbraio 2024, ed oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore;
4) Prevedere, comunque, che la madre possa percepire integralmente l'assegno unico universale per i figli a carico;
1 In via subordinata: 5) affidare la minore in via esclusiva, alla madre con collocamento Per_1 presso la sua residenza;
6) confermare il versamento da parte del ricorrente dell'importo di € 250,00 alla OR a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre Controparte_1 Per_1
alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a partire dal febbraio 2024, ed oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore;
7) Prevedere, comunque, che la madre possa percepire integralmente l'assegno unico universale per i figli a carico;
In ogni caso: 8) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e compensi del presente procedimento in favore della OR , con accessori e spese generali, come per legge. Controparte_1
Si indicano le persone che sono in grado di riferire sui fatti esposti negli atti: • ERona_2
(fratello resistente), via Liberazione, 4, Gallarate (VA); • HE ER (padre resistente), via
Liberazione, 4, Gallarate (VA); • via Liberazione, 4, Gallarate (VA). Testimone_1
9) Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Presidente Voglia ordinare al ricorrente di produrre la documentazione fiscale relativa agli ultimi 3 anni e le ultime 3 buste paga, oltre che copia dell'estratto conto dell'ultimo anno, intestato o cointestato al medesimo”.
Per il curatore speciale, “rigettare la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
Affidare la minore in via esclusiva alla mamma;
Collocare la minore presso la Per_1
mamma nella casa di Gallarate, Via Liberazione n. 4; Disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti diano inizio ad un percorso psicologico per la minore che abbia quale finalità la verifica dello stato emotivo di e l'avvio degli incontri con il padre in modalità protetta ed osservata, Per_1
conferendo la facoltà di ampliarli o modificarli in base alle risultanze del percorso ed alle esigenze della minore;
Onerare il padre di versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della minore, la somma di €. 250,00 mensili rivalutabili a far tempo dal dicembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano. L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla mamma”.
nato a [...], il [...] e residente in [...], premesso di avere avuto Parte_1
una relazione affettiva con nata a [...], il [...] , residente in Controparte_1
Gallarate; che da tale relazione era nata la minore il 29/9/2014; Per_3
chiedeva la regolamentazione dei rapporti genitori figlia.
2 ER Si è costituita ritualmente in giudizio la madre di chiedendo ,in via preliminare , la decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale del padre, che si è fatto vivo con il presente ricorso senza aver visto la figlia e senza aver versato alcunché a titolo di mantenimento per ben nove anni di seguito.
Il Giudice Relatore, in considerazione della domanda di decadenza e all'esito della CTU disponeva nomina di curatore speciale per la minore, nella persona dell'avv.to avvocato Raffaella
Cattorini.
La CTU svolta è alquanto precisa, immune da vizi di motivazione, logica e intrinsecamente coerente e ha analizzato a fondo le posizioni dei due genitori per concludere nel seguente modo:
“La particolarità di questa situazione, che ha visto il padre assente per nove lunghi anni, risiede nel fatto che la sua assenza non è stata dovuta ad una condizione estrema legata per esempio ad una disgrazia per cui è venuto a mancare, bensì per una sua volontà a rimanere al di fuori della vita della figlia ricostruendosi nel frattempo un nuovo nucleo familiare con altri figli, potendo esperire cosa ER significa essere genitore essendo lui, a suo dire, un padre presente. Nello scomparire dalla vita di il signor ha abdicato del tutto al suo ruolo genitoriale, fisicamente, moralmente, Pt_1
psicologicamente ed anche economicamente, venendo meno a tutte le sue funzioni che sono previste dalla legge. Il distacco del signor può ritenersi intenzionale in quanto a parte l'unico tentativo Pt_1
iniziale per poter vedere la bambina, il disinteresse si è protratto nel lungo tempo. Il distacco
ER prolungato dalla vita di che ha comportato la noncuranza totale verso tutti i bisogni della sua crescita, assume la forma di un autentico abbandono, un deliberato rifiuto di vedere e sentire la minore. Dal racconto fornito dal padre, è emersa una carenza nel pensiero riflessivo e della capacità critica, compatibilmente anche con un funzionamento personologico iper-semplificato caratterizzato da un livello cognitivo appena sufficientemente evoluto. La convinzione del signor che questa Pt_1 situazione possa risolversi semplicemente con l'aiuto di operatori che possono sostenere la minore nell'avvicinamento a lui, delinea la mancanza di sintonizzazione rispetto ai bisogni della bambina la quale per nove anni ha sempre e solo vissuto con la mamma, che nonostante la giovane età si è assunta ER da quando è nata, la responsabilità e l'impegno di garantire un'adeguata crescita della figlia”;
L'assenza del ricorrente della vita della figlia è del tutto ingiustificata nè il Collegio ravvisa il presupposto per un recupero della responsabilità genitoriale e soprattutto del rapporto tra padre e figlia che potrà essere rivisto con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultima.
Lo stesso curatore speciale riconosce che la situazione ascrivibile al ricorrente giustifichi la richiesta di decadenza salvo operare in concreto un distinguo a favore della figlia, indicando quale sia il male minore.
3 Avuto riguardo alle conclusioni della CTU e alle relazioni ai servizi sociali si ritiene che allo stato non vi siano proprio i presupposti per un recupero della genitorialità da parte del padre.
Conseguentemente devi disporsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale di Parte_1
ER nei confronti della figlia stante la gravità degli inadempimenti paterni protrattisi nel tempo.
Si deve altresì disporre l'affido esclusivo della figlia alla madre, con collocamento presso la stessa.
Con decorrenza dicembre 2022 l'assegno di mantenimento a carico del padre e a favore della madre viene elevato a € 250,00, come correttamente indicato dal C.S. oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano.
L'assegno unico per la minore sarà percepito integralmente dalla madre. Infatti, il ricorrente aveva precisato nel ricorso introduttivo di collaborare con la madre della convivente nella pizzeria da questa gestita sicchè il CUD 2024 relativo ad una retribuzione risibile non appare di per sé solo considerato comprovare l'effettiva capacità reddituale del Guarda.
Le spese di causa seguono la soccombenza, pertanto il ricorrente deve essere condannato a rifondere alla resistente dette spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge e all'Erario quelle liquidate a favore del curatore speciale in euro 1400,00 già operata la dimidiazione di legge oltre il rimborso forfettario e oneri accessori nonché le spese di CTU.
Pqm
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, dichiara decaduto Parte_1
dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia Per_4
dispone l'affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate come in motivazione.
Busto Arsizio, 27 gennaio 2025
Il presidente estensore
Francesco Paganini
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