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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo generale 630/2020
TRA
(già a seguito di variazione della denominazione sociale Parte_1 Parte_2
iscritta presso il Registro delle Imprese in data 14 dicembre 2018; C.F. n. ), nella P.IVA_1
qualità di mandataria con rappresentanza di (C.F. n. – P. Controparte_1 P.IVA_2
IVA n. ; successore a titolo universale del - C.F. P.IVA_3 Controparte_2
- , in virtù di atto di fusione per incorporazione di quest'ultimo nella prima in data P.IVA_4
10 ottobre 2018 a rogito notaio dott. in Torino, Rep. n. 7.660 - Racc. n. Persona_1
3.703, per l'effetto subentrata ex art. 2504 bis c.c. in tutti i rapporti sostanziali e processuali della banca incorporata), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello, dall'avv. Roberto Esposito (C.F. n. ), presso il cui studio in al C.F._1 CP_2
Corso Umberto I, n. 259, elettivamente domicilia;
Appellante
E
(P. Iva n. , società cancellata dal Registro delle Controparte_3 P.IVA_5
pagina 1 di 19 Imprese in data 18 settembre 2012;
Appellata contumace
NONCHE'
(C.F. n. ); _4 C.F._2
Appellato contumace
NONCHE'
(C.F. n. ); Controparte_5 C.F._3
Appellata contumace
NONCHE'
(C.F. n. ), nella qualità di cessionaria del credito, in forza di un Controparte_6 P.IVA_6
contratto di cessione di crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. 130/1999, concluso con
[...] in data 10 dicembre 2020, con efficacia economica dalle ore 00.01 dell'1 luglio Controparte_1
2020 ed efficacia giuridica dal 10 dicembre 2020, rappresentata da Controparte_7
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di intervento, depositato in data 25.2.2021, dall'avv. Roberto Esposito (C.F. n. ), presso C.F._1
il cui studio elettivamente domicilia
Terza intervenuta, ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, n. 8572/2019, emessa in data 30.9.2019, pubblicata in data 1.10.2019.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 30.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A.Giudizio di primo grado
Con atto di citazione dell'1.2.2013, la società ”, conveniva in Controparte_3
giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, il Controparte_2
e deduceva che:
[...]
- era intestataria dell'apertura di credito n. 1000/3779, del conto anticipi/SBF n. 95056, nonché di ulteriori aperture di credito in conto anticipi, tutti rapporti intrattenuti presso il Controparte_2
filiale di Frattamaggiore;
- sull'apertura di credito n. 1000/3770 erano state girate ed addebitate con cadenza trimestrale le
Part competenze rinvenienti dal conto anticipi n. 95056, nonché ulteriori competenze rinvenienti pagina 2 di 19 da altri rapporti di anticipo/SBF;
- alla data del 31.12.2010, limitatamente all'apertura di credito n. 1000/3779, essa attrice non era affatto debitrice del della somma di € 49.732,15, come emergeva erroneamente Controparte_2
dal relativo estratto conto, ma il legittimo saldo dare/avere, alla medesima data del 31.12.2010, ammontava a - € 4.336,99;
- il rapporto n. 1000/3779, da qualificare come apertura di credito, era privo di convenzione scritta, con la conseguenza che tutti gli interessi applicati dalla banca al tasso ultralegale, le CMS, le spese e gli interessi rinvenienti dai giorni di valuta erano totalmente illegittimi perché non dovuti, e, pertanto, gli unici interessi che la banca aveva diritto di riscuotere erano quelli al tasso legale, ex art. 1284 c.c.; inoltre, era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in totale violazione del divieto di anatocismo, ex art. 1283 c.c., ed il TEG in numerosi trimestri superava il tasso soglia.
Tanto dedotto, la società attrice chiedeva di:
A) accertare e dichiarare che al nulla è dovuto, perché la ha violato Controparte_2 CP_8
la normativa del codice civile, la legge 108/96 relativa ai tassi usura TEG, le aliquote CMS
(dal 21.5.2002 al 31.12.2003) e quindi accertare la violazione della normativa in materia di usura;
B) accertare e dichiarare che la non è debitrice del in CP_3 Controparte_2 relazione all'apertura di credito n. 1000/3779, della somma di € 49.732,76 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come dettagliatamente illustrato nell'allegata perizia contabile
(anzi il saldo dare/avere ammonta ad € 4.336,99 in favore della , atteso che il CP_3 saldo attivo dell'importo di € 4.336,99 della deriva anche dalle movimentazioni di CP_3
capitale sul conto anticipi n. 95056;
C) per l'effetto, condannare il al pagamento della somma di € 4.336,99 in Controparte_2
favore della CP_3
D) condannare il al pagamento dei diritti onorari e spese oltre oneri Controparte_2 accessori come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data
19 giugno 2013, il che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_2
delle domande attoree, in quanto la , come risultava dalla visura Controparte_3
pagina 3 di 19 camerale prodotta, era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 18.9.2012, prima ancora della proposizione delle domande, e, quindi, era priva della personalità giuridica e della capacità sostanziale e processuale;
evidenziava che il contratto n. 1000/3779 era qualificabile non come una apertura di credito in conto corrente, come dedotto dall'attrice, ma come contratto di conto corrente, ex art. 1823 c.c., peraltro, pienamente valido, in quanto stipulato in forma scritta, munito di sottoscrizione, contenente la convenzione degli interessi, la previsione della clausola di pari reciprocità ai fini della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, nonché tutte le altre condizioni economiche applicate, ed, inoltre, il tasso di interessi applicato non aveva mai superato il tasso soglia vigente tempo per tempo in riferimento alla categoria di operazioni in cui si inquadrava la fattispecie, sicchè erano infondate le doglianze dell'attrice; deduceva che, del pari, era a dirsi per il contratto di apertura di credito in conto corrente;
in conseguenza dell'inadempimento alle obbligazioni assunte da con il contratto di conto corrente e CP_3
di anticipo su fatture – rapporti dedotti in giudizio dalla stessa attrice – la predetta società era debitrice della somma di € 159.145,18, di cui € 85.541,86 per esposizione conti anticipi su fatture
(sofferenza n. 03093/3800/00095056) e € 74.603,32 per esposizione del conto corrente n.
1000/3779; in conseguenza della cancellazione della società , dal Controparte_3
Registro delle Imprese in data 18.9.2012, essa banca aveva interesse ad azionare la pretesa creditoria, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., nei confronti di e _4 CP_5
quali soci della cessata fino alla concorrenza delle somme dagli stessi
[...] CP_3
riscosse in base al bilancio finale di liquidazione della società, nonché nei confronti del predetto
, anche in qualità di liquidatore della società responsabile di averne _4 CP_3
operato lo scioglimento e chiesto la cancellazione dal Registro delle Imprese nonostante la documentalmente provata notevole esposizione debitoria esistente nei confronti della banca;
inoltre, entrambi i soci erano anche direttamente obbligati anche in virtù delle fideiussioni rilasciate a garanzia dell'adempimento assunte nei confronti della banca dalla cessata società.
Tanto dedotto, la banca convenuta concludeva chiedendo di:
“- In via preliminare, disporre, ai sensi dell'art. 269, comma II, c.p.c., lo spostamento dell'udienza di trattazione fissata nell'atto introduttivo di giudizio al fine di consentire la citazione dei signori e , nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 _4 Controparte_5
c.p.c., nella qualità di soci ed il primo anche nella qualità di liquidatore della cessata CP_3
pagina 4 di 19 s.r.l., come tali tenuti a rispondere delle obbligazioni della predetta società ex art. 2945, comma
II, c.c. ed entrambi, altresì nella qualità di fideiussori solidali della stessa per le obbligazioni assunte dalla società con i contratti di conto corrente n. 1000/3779 e di anticipi su fatture n.
95056, al fine di ottenere, nei confronti dei medesimi, previa declaratoria di responsabilità, pronuncia di accertamento e declaratoria che il vanta nei loro confronti Controparte_2 un credito di € 159.145,18, di cui € 84.541,86 per esposizione anticipi su fatture (sofferenza n.
03093/3800/00095056) ed 74.603,32 per esposizione del conto corrente n. 1000/3779, o di quella maggior o minor somma risultante dalle emergenze istruttorie, e la conseguente condanna degli stessi al pagamento della suddetta somma;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di capacità sostanziale e processuale della essendo quest'ultima. stata cancellata dal Registro CP_9 delle Imprese in data 18 settembre 2012, per l'effetto priva da tale data della personalità giuridica e della capacità sostanziale e processuale;
- accertare e dichiarare che il contratto stipulato tra il e la Controparte_2 CP_3
in data 23 febbraio 2006, contraddistinto dal n. 1000/3779, è un contratto di conto corrente di corrispondenza ed è ad esso applicabile la disciplina di cui agli artt. 1823 ss. c.c., nonché le disposizioni di cui alla delibera CICR del 9 febbraio 2000;
- rigettare tutte le domande attoree perché destituite di fondamento nel merito, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con decreto dell'11 luglio 2013, il Tribunale differiva la prima udienza di comparizione delle parti al fine di consentire alla banca convenuta la chiamata in causa di e _4 CP_5
i quali, evocati in giudizio, non si costituivano in giudizio ed erano, quindi, dichiarati
[...]
contumaci alla prima udienza del 26.3.2014.
Transitata la causa presso la sede centrale del Tribunale di Napoli, a seguito della soppressione delle sezioni distaccate, all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della CTU contabile), il Tribunale decideva la causa con sentenza n. 8572/2019, pubblicata in data
1.10.2019, con cui così statuiva:
“1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
a)dichiara che l'istituto convenuto è creditore della , nella Controparte_3
misura complessiva di euro 59.853,22, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e
pagina 5 di 19 condanna la nonché e , al relativo pagamento CP_3 _4 Controparte_5
in solido;
b) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., nonché CP_3 _4
e , in solido, al pagamento, in favore del in
[...] Controparte_5 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 5.500,00 di cui Euro 5.000,00 per compenso avvocato e 500,00 euro per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A., nonché spese c.t.u. per un importo di 2.150,00 euro, oltre I.V.A.
e C.P.A.”.
Il primo giudice:
- affermava che la doglianza di parte attrice in ordine all'applicazione di interessi ultralegali era infondata, in quanto dall'esame del contratto di conto corrente di corrispondenza, n. 1000/3779, depositato dalla banca convenuta, integrato dal contratto di apertura di credito, risultava la regolare e valida pattuizione contrattuale degli interessi ultralegali;
- affermava che risultava, altresì, infondata la doglianza di parte attrice in ordine all'applicazione di interessi usurari, in quanto, nell'assenza del fascicolo di parte attrice, non era stato possibile esaminare la documentazione in esso contenuta, né i decreti ministeriali susseguitisi nel tempo per disciplinare l'usura ed i tassi soglia, la cui produzione in giudizio è onere della parte;
ed invero, agli atti non risultava il fascicolo di parte attrice, ma solo un'annotazione di cancelleria del 19.4.2016, attestante la mancanza del predetto fascicolo, che non era stato mai offerto in visione al CTU, né ridepositato in giudizio, né era stato oggetto di istanza di ricostruzione;
- riteneva fondata la sola eccezione relativa alla nullità della clausola di commissione di massimo scoperto, per prevedere la stessa solo la generica commissione di 1,50% per superi affidamento, senza l'indicazione nè del periodo di applicazione, né della somma sulla quale avrebbe dovuto essere applicata;
- aderiva, quindi, alla ricostruzione operata dal CTU che rideterminava il saldo del conto corrente nella somma di € 59.853,22, a debito dell'attrice, escludendo le sole somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, ed includendo le commissioni fidi, perchè non espressamente contestate dall'attrice;
- riconosciuta l'esistenza della esposizione debitoria a favore del ed a carico Controparte_2
della , la relativa condanna in solido andava posta anche a carico di Controparte_3
pagina 6 di 19 e , attesa la loro indiscussa natura di soci e la sottoscrizione ad _4 Controparte_5
opera degli stessi di contratto di fideiussione omnibus depositato nella produzione di parte convenuta.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 8572/2019, pubblicata in data 1.10.2019, ha proposto appello la
[...]
(già a seguito di variazione della denominazione sociale), in qualità di Parte_1 Parte_2
mandataria con rappresentanza di (successore a titolo universale del Controparte_1
in virtù di atto di fusione per incorporazione di quest'ultimo nella prima Controparte_2
in data 10.10.2018 a rogito notaio dr. in Torino, rep. 7.660, rcc. 3.703, per Persona_1
effetto subentrata ex art. 2504 bis c.c. in tutti i rapporti sostanziali e processuali della banca incorporata), con atto di citazione consegnato all'Ufficiale Giudiziario in data 12.2.2020, con cui ha convenuto dinanzi a questa Corte la società cancellata dal registro delle Imprese CP_3
in data 18.9.2012, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio del suo procuratore domiciliatario, avv. Antonio Fico, in Centro Direzionale, Edificio CP_2
Edilform, Isola F10; e , già contumaci in primo grado, e ha _4 Controparte_5
chiesto di:
“ 1) accertare e dichiarare, anche d'ufficio, l'inammissibilità delle domande formulate dalla nei confronti del , oggi , con l'atto di CP_3 Controparte_2 Controparte_1
citazione notificato in data 8 febbraio 2013,introduttivo del giudizio rubricato al n. 497/2013
R.G. della ex Sezione distaccata di Frattamaggiore del Tribunale di Napoli, per carenza di capacità sostanziale e processuale della essendo quest'ultima cancellata dal CP_3 registro delle imprese dal 18 settembre 2012 e, per l'effetto, priva da tale data della personalità giuridica;
2)accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità della sentenza n. 8572/2019 nella parte in cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata dalla avente ad CP_8 oggetto l'accertamento del credito nei confronti della cessata e dei signori CP_10 _4
e per esposizione anticipi su fatture (sofferenza numero
[...] Controparte_5
03093/3800/00095056) per l'importo pari ad €. 84.541,86 oltre interessi di mora a far data dal
1° gennaio 2013 al tasso convenzionale del 5,50%;
3) per l'effetto, in parziale riforma nella sentenza appellata, condannare i signori _4
pagina 7 di 19 e per l'indicata causale al pagamento in favore dell' _4 Controparte_5 Controparte_1
anche del suindicato importo o di quel maggiore o minore importo risultante dalle emergenze istruttorie;
4) accertare e dichiarare l'erroneità la contraddittorietà della sentenza numero 8572/2019, nella parte in cui il primo giudice ha liquidato in favore della banca gli interessi sull'esposizione di conto corrente numero 100/3394 al tasso legale anziché al tasso convenzionale come da domanda e come legittimamente pattuito e specificamente approvato per iscritto dalla correntista nonché ha disposto la decorrenza di tali accessori a far data alla domanda;
5) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condannare i signori Parte_4
e al pagamento in favore dell' al pagamento degli interessi Controparte_5 Controparte_1
sull'esposizione del conto corrente numero 100/3394, come quantificata in euro 59.85 3,22 al tasso convenzionale del 13,75% comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente a far data dal proprio gennaio 2013.
La notifica a mezzo ufficiale giudiziario dell'atto di appello alla società presso lo CP_3
studio del domiciliatario, avv. Antonio Fico, si perfezionava in data 12.2.2020.
La notifica dell'atto di appello all'appellata , terza chiamata in causa nel giudizio Controparte_5
di primo, ove rimaneva contumace, dopo alcuni tentativi non andati a buon fine, si perfezionava,
a mezzo ufficiale giudiziario, in data 12.5.2020.
Non andava a buon fine, invece, la notifica dell'atto di appello a . _4
Alla udienza di prima comparizione delle parti del 15.7.2020 (a cui si addiveniva dal rinvio disposto all'udienza dell'1.7.2020, al fine di consentire al Collegio di controllare le notifiche dell'atto di appello in formato cartaceo), la banca appellante, sul presupposto che non risultava rispettato il termine a comparire di novanta giorni, di cui all'art. 163 bis c.p.c., stante la sospensione dei termini processuali per esigenze sanitarie da Covid-19, ex art. 83, comma 2, D.L.
17.3.2020, n. 18, convertito in L. 14.4.2020, n. 27, come modificato dal successivo D.L.
8.4.2020, n. 23, convertito in L. 5.6.2020, n. 40, chiedeva la rinnovazione della notifica dell'atto di appello (recte, la rinnovazione dell'appello) nei confronti degli appellati e la Corte rinviava, a tal fine, all'udienza di prima comparizione delle parti del 27.1.2021.
La notifica della rinnovazione dell'atto di appello alla società cancellata dal CP_3
Registro delle Imprese, presso il procuratore costituito avv. (costituitosi in Controparte_11
pagina 8 di 19 primo grado in data 11.2.2014, in aggiunta all'avv. Armando Di Nosse;
cfr. “storico” del fascicolo telematico, su Consolle) si è perfezionata in data 29.7.202; la società non si è costituita in giudizio, onde deve essere dichiarata contumace.
La notifica della rinnovazione dell'atto di appello all'appellata si è perfezionata Controparte_5
in data 4.9.2020; l'appellata predetta non si è costituita, onde deve essere dichiarata contumace
La notifica a mezzo posta dell'atto di appello a , in proprio, quale socio e quale _4
garante, già contumace in primo grado, da effettuare presso lo residenza dello stesso (e non presso l'avv. , non risultando alcuna elezione di domicilio presso l'avv. da CP_11 CP_11
parte di ), non si perfezionava e, quindi, era nulla;
la circostanza della nullità della _4 notifica all'appellato non costituito è stata segnalata dalla Corte all'udienza del _4
14.6.2023 all'appellante, che, quindi, ha chiesto termine per rinnovarla;
con ordinanza del
21.6.2023, depositata in data 6.7.2023, alla quale integralmente si rinvia, la Corte ha dichiarato la nullità della predetta notifica dell'atto di appello all'appellato , ritenuto _4
litisconsorte necessario, e ne ha disposto la rinnovazione entro il termine perentorio del 7.9.2023, con rinvio della causa all'udienza del 13.12.2023.
Integrato regolarmente il contradditorio nei confronti di , con notifica _4
perfezionatasi in data 15.7.2023, questi non si è costituito in giudizio, onde deve essere dichiarato contumace.
In data 25.2.2021 è intervenuta in giudizio, ex art. 111 c.p.c., – rappresentata da Controparte_6
- nella dedotta qualità di cessionaria di per aver Parte_1 Controparte_1 acquistato da quest'ultima, in forza di contratto di cessione di crediti, stipulato in data
10.12.2020, ai sensi degli artt. 4 e 7.1. legge 130/1999, tutti i crediti di titolarità della cedente, derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafogli e conti anticipi, compresi i privilegi e le garanzie che li assistevano, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 ed il 30 giugno 2020 i cui debitori sono stati classificati a sofferenza. Essa ha reiterato le difese spiegate dall'appellante e ha così concluso:
1) accertare e dichiarare, anche d'ufficio, l'inammissibilità delle domande formulate dalla nei confronti del , oggi , con l'atto di CP_3 Controparte_2 Controparte_1
citazione notificato in data 8 febbraio 2013,introduttivo del giudizio rubricato al n. 497/2013
R.G. della ex Sezione distaccata di Frattamaggiore del Tribunale di Napoli, per carenza di
pagina 9 di 19 capacità sostanziale e processuale della essendo quest'ultima cancellata dal CP_3 registro delle imprese dal 18 settembre 2012 e, per l'effetto, priva da tale data della personalità giuridica;
2)accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità della sentenza n. 8572/2019 nella parte in cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata dalla avente ad CP_8 oggetto l'accertamento del credito nei confronti della cessata e dei signori CP_10 _4
e per esposizione anticipi su fatture (sofferenza numero
[...] Controparte_5
03093/3800/00095056) per l'importo pari ad €. 84.541,86 oltre interessi di mora a far data dal
1° gennaio 2013 al tasso convenzionale del 5,50%;
3) per l'effetto, in parziale riforma nella sentenza appellata, condannare i signori _4
e per l'indicata causale al pagamento in favore della ,
[...] Controparte_5 CP_6
successore a titolo particolare dell' anche del suindicato importo o di quel Controparte_1
maggiore o minore importo risultante dalle emergenze istruttorie;
4) accertare e dichiarare l'erroneità la contraddittorietà della sentenza numero 8572/2019, nella parte in cui il primo giudice ha liquidato in favore della banca gli interessi sull'esposizione di conto corrente numero 100/3394 al tasso legale anziché al tasso convenzionale come da domanda e come legittimamente pattuito e specificamente approvato per iscritto dalla correntista nonché ha disposto la decorrenza di tali accessori a far data alla domanda;
5) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condannare i signori Parte_4
e al pagamento in favore della , successore a titolo particolare Controparte_5 CP_6
dell al pagamento degli interessi sull'esposizione del conto corrente Controparte_1
numero 100/3394, come quantificata in euro 59.85 3,22, al tasso convenzionale del 13,75% comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente a far data dal proprio gennaio
2013;
6) condannare gli appellati alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza del 13.12.2023 la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza depositata in data
24.4.2024, al fine di disporre CTU contabile che rideterminasse il saldo del conto anticipi eventualmente spettante alla banca a titolo di capitale anticipato alla correntista e non restituito.
Espletata e depositata la relazione di CTU, all'udienza del 30.10.2024 la causa è stata assunta pagina 10 di 19 nuovamente in decisione, con la concessione dei termini di giorni 60 c.p.c., di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito delle sole comparse conclusionali (essendo gli appellati contumaci).
C. Esame dei motivi di appello
C.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha dedotto che la sentenza impugnata, in violazione dell'art. 112 c.p.c., aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione formulata dal
[...]
in primo grado di inammissibilità della domanda attorea, basata sul rilievo che la CP_2
società come documentalmente provato dalla visura camerale versata in atti, alla CP_3 data del 18.9.2012, antecedente alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, era stata già cancellata dal Registro delle Imprese ed era conseguentemente carente di legittimazione sostanziale e processuale.
L'appellante ha precisato che la predetta omissione, per quanto la pronuncia sull'eccezione sollevata fosse imposta dall'art. 112 c.p.c. e fosse rilevabile d'ufficio, non era rilevante ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 342, n. 2, c.p.c., in quanto la domanda giudiziale formulata dalla cessata era stata rigettata nel merito e, di contro, era stata accolta, nei limiti del saldo di CP_3
conto corrente, la domanda formulata dalla banca nei confronti dei soci e garanti della stessa.
C.2. Con il secondo motivo di appello l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda riconvenzionale del CP_2
convenuto in primo grado, avente ad oggetto la declaratoria di responsabilità e condanna
[...]
al pagamento di e , nella qualità di garanti della cessata _4 Controparte_5 CP_3
[... fino alla concorrenza di € 200.000,00, ciascuno, nonché, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., nella qualità di soci, ed il primo anche nella qualità di liquidatore della predetta società, della somma di € 84.541,86, oltre interessi di mora dal 1° gennaio 2013 al tasso convenzionale del
5.50% per esposizione del rapporto anticipi su fatture (sofferenza n. 03093/3800/00095056).
L'appellante ha dedotto che il primo giudice aveva omesso nella sentenza impugnata qualsiasi riferimento al rapporto anticipi su fatture, limitando la propria disamina e valutazione al solo rapporto di conto corrente.
C.3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per omessa valutazione delle prove offerte, in violazione dell'art. 115, comma 1, primo inciso, c.p.c.
L'appellante ha dedotto che il credito della banca per esposizione del rapporto anticipi su fatture era provato dalla documentazione versata in atti, e, segnatamente, dalla convenzione di apertura pagina 11 di 19 di credito per anticipi su fatture del 30.11.2010 (doc. 5 in fascicolo di primo grado), dalle accettazioni anticipi su fatture con le allegate fatture oggetto dell'anticipo (doc. 6 in fascicolo primo grado), dagli estratti conto del rapporto anticipi su fatture (doc. 17 in fascicolo di primo grado), nonché dall'estratto della posizione in sofferenza munito di certificazione, ex art. 50 D.
Lgs. 395/1993 (doc. 14 in fascicolo di primo grado). L'appellante ha evidenziato che è indiscusso che l'esposizione del predetto rapporto anticipi costituisce posta creditoria della banca autonoma rispetto a quella dell'esposizione di conto corrente;
invero, gli importi anticipati dalla banca, documentati dalle accettazioni anticipi, venivano accreditati sul conto corrente ordinario intestato alla correntista e contestualmente addebitati a pareggio sull'apposito conto anticipi, sul quale venivano, altresì, addebitati gli interessi convenzionali maturati, fino a quando il debitore o il cliente non ne avesse effettuato il pagamento nei termini stabiliti, con conseguente storno;
prova di quanto sopra emergeva dal raffronto tra gli estratti del conto anticipi e gli estratti del conto corrente, i primi dei quali documentavano gli addebiti del capitale finanziato e degli interessi ed i secondi l'accredito degli importi anticipati, in conformità alle accettazioni anticipi. Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, l'appellante chiedeva la condanna di e _4
, in solido tra loro, nelle qualità indicate, al pagamento, a titolo di esposizione Controparte_5 del rapporto anticipi su fatture (rapporto n. 03093/3800/00095096), della somma di € 84.541,86,
o di quella maggiore o minor somma che sarebbe emersa dalle risultanze istruttorie, oltre interessi di mora dal 1.gennaio 2013 al tasso convenzionale del 5,50%.
C.4. Con il quarto motivo di appello, la banca appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva liquidato gli interessi sull'esposizione di conto corrente al tasso legale, anziché al tasso convenzionale documentato, pari a € 13,75%.
L'appellante ha dedotto che la pronuncia appariva anche contraddittoria, in quanto, in motivazione, erano state ritenute del tutto infondate le censure sollevate da parte attrice in ordine alla previsione e contabilizzazione degli interessi ultralegali, stante la documentata pattuizione contrattuale degli interessi ultralegali;
inoltre, anche la decorrenza degli interessi liquidati in sentenza a far data dalla domanda era erronea per violazione dell'art. 1224, comma 1, c.c., in quanto, come documentato, la banca aveva costituito in mora i debitori con lettera raccomandata in data 10.12.2012 ed aveva chiesto la liquidazione degli accessori a far data dal successivo 1° gennaio 2013. La banca appellante ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza pagina 12 di 19 impugnata, la condanna di e , nelle qualità indicate, al _4 Controparte_5
pagamento, unitamente al saldo passivo del predetto conto corrente, degli interessi al tasso convenzionale del 13,75% e comunque nei limiti del tasso soglia pro tempore vigente dal 1° gennaio 2013.
C.5. Il primo motivo di appello è inammissibile per carenza di interesse, atteso che, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla , già cancellata dal Registro delle Imprese all'epoca Controparte_3
della proposizione della domanda, era stata ritenuta dal primo giudice infondata nel merito, benchè il rigetto non fosse stato espressamente statuito nel dispositivo della sentenza di primo grado, che accoglieva, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale proposta dalla banca nei confronti di e e condannava questi ultimi, unitamente alla _4 Controparte_12
società in solido, al pagamento in favore del della somma di € CP_3 Controparte_2
59.853,22, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di saldo del conto corrente.
Pertanto, nessun vantaggio ulteriore avrebbe l'appellante dalla declaratoria di inammissibilità della domanda proposta in primo grado dalla , già cancellata dal Controparte_3
Registro delle Imprese al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado.
Peraltro, il difetto di interesse è ammesso dalla stessa appellante, che nell'atto di appello ha affermato: “La predetta omissione… non è rilevante ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 342,
n. 2, c.p.c., in quanto la domanda giudiziale formulata dalla è stata Parte_5
rigettata ed è stata di contro accolta, nei limiti di sopra, la domanda formulata dalla banca convenuta nei confronti dei soci e garanti della stessa”.
C.6. Il secondo ed il terzo motivo di appello, che devono essere esaminati congiuntamente, perché afferiscono entrambi al rapporto di conto anticipi fatture n. 95056, sono fondati e, pertanto, devono essere accolti.
Effettivamente, il primo giudice nella sentenza impugnata ometteva ogni valutazione sul rapporto di conto anticipi fatture n. 95056, intrattenuto tra il e la società e, Controparte_2 CP_3
quindi, ometteva ogni pronuncia sulla domanda riconvenzionale del di condanna Controparte_2
di e , nella loro qualità di soci di società cancellata _4 Controparte_5 CP_3
dal Registro delle Imprese, ed il primo anche nella qualità di liquidatore della predetta cessata nonché nella qualità di fideiussori per le obbligazioni assunte dalla medesima società, al CP_3
pagina 13 di 19 pagamento della somma di € 84.541,86 per esposizione del conto anticipi su fatture n.
3800/00095056.
Al CTU nominato nel presente grado di giudizio, dr. , era chiesto di Persona_2
rideterminare, sulla base di un esame congiunto degli estratti del conto corrente n. 1000/3779 e del conto anticipi/sbf n. 95056, nonché di tutta la documentazione in atti, tenuto conto che era stato già ricalcolato dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto, il saldo del conto corrente n. 1000/3779 nella somma di € 59.853,22 a debito per la correntista, il saldo del conto anticipi eventualmente spettante alla banca a titolo di capitale anticipato alla correntista e non restituito, in conseguenza del mancato pagamento delle fatture da parte dei debitori della predetta correntista.
Risultano in atti (nel fascicolo di parte della banca depositato in primo grado) le contabili degli anticipi fatture, corredate dai singoli contratti di finanziamento in conto corrente contro cessione del credito risultante dalle fatture emesse dalla correntista, nei confronti dei vari CP_3
fornitori, a fronte di forniture commerciali dal 7.10.2010, contratti completi delle condizioni economiche.
Come accertato dal CTU, dr. , gli anticipi sulle fatture oggetto di accertamento sono state Per_2
accreditate sul conto corrente ordinario n. 1000/3779.
Il CTU, dr. , dopo aver esaminato l'estratto conto ordinario, ha estrapolato soltanto le Per_2 operazioni con la dicitura “anticipo su fatture” ed “estinzione anticipo fatture”, al fine di verificare il volume delle operazioni di anticipo fatture e le restituzioni effettuate;
ha, poi, proceduto ad esaminare le fatture depositate in atti, quali anticipi effettuati alla correntista e non rimborsate, e ha accertato che l'importo complessivo delle fatture anticipato dalla banca alla correntista e non restituito alla medesima banca, a partire dalla fattura emessa in data 5.10.2020 fino alla fattura emessa in data 6.12.2010, è pari a € 83.389,00 (vedi tabella contenuta a pag. 6 della relazione tecnica depositata dal CTU, dr. ), non risultando, in relazione alle predette Per_2
fatture, né i relativi incassi sul conto corrente né altra documentazione che ne dimostri il pagamento.
In conclusione, deve ritenersi accertato che il saldo del rapporto di anticipi su fatture n. 95056 è pari a € 83.389,00, a credito della banca, corrispondente all'importo delle fatture anticipate dal oggi , alla correntista e non restituito alla banca. Controparte_2 Controparte_1 CP_3
pagina 14 di 19 Ne consegue che, in accoglimento del secondo e terzo motivo di appello, deve essere accolta la domanda riconvenzionale, relativa al saldo del rapporto conto anticipi n. 95056, proposta nel giudizio di primo grado dal fuso per incorporazione in , Controparte_2 Controparte_1
rappresentata nel presente giudizio da , nei confronti di Parte_1 Controparte_13
, terzi chiamati nel giudizio di primo grado ed odierni appellati contumaci, e, per
[...]
l'effetto, e , nella qualità di soci della cessata fino _4 Controparte_5 CP_3
alla concorrenza delle somme dagli stessi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione della società, nonché nella qualità fideiussori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla cessata società nei confronti del fino alla concorrenza di € 200.000,00, Controparte_2
ciascuno, devono essere condannati, in solido, a pagare ad (incorporante Controparte_1 il , rappresentata nel presente giudizio da la somma di € Controparte_2 Parte_1
83.389,00, a titolo di saldo del rapporto conto anticipi su fatture n. 95056, corrispondente all'importo delle fatture anticipate dal alla correntista e non Controparte_2 CP_3
restituito alla medesima banca.
Sulla predetta somma di € 83.389,00 non sono dovuti gli interessi, né al tasso legale, né al tasso convenzionale, non avendone la banca fatto richiesta nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, laddove era spiegata la domanda riconvenzionale di pagamento, mentre la domanda di pagamento degli interessi di mora, al tasso convenzionale del 5,50%, dal 1° gennaio 2013 al saldo, formulata per la prima volta dall'appellante nell'atto di appello, è inammissibile, perché domanda nuova.
Va rilevato che l'appellante nell'atto di appello ha chiesto la condanna di al _4
pagamento del saldo del rapporto anticipi su fatture, anche nella qualità di liquidatore della cessata ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c., ma la domanda di pagamento nei CP_3
confronti di , nella predetta qualità di liquidatore della società poi cancellata, non _4
può trovare accoglimento, per mancanza di allegazioni concrete e circostanziate in ordine alla responsabilità del liquidatore per il mancato pagamento del saldo del conto anticipi nei confronti del essendosi l'appellante limitata a richiamare l'art. 2495, comma 2, c.c., senza Controparte_2 null'altro precisare e specificare.
C.7. terza intervenuta nel presente giudizio di appello, a mezzo della sua Controparte_6
procuratrice nella dedotta qualità di cessionaria dei crediti, tra cui il credito Parte_1
pagina 15 di 19 oggetto di causa, in forza di contratto di cessione di crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7 legge
130/1999, concluso in data 10.12.2020, con ha chiesto di condannare Controparte_1
e , nelle indicate qualità, in solido, al pagamento in suo favore, _4 Controparte_5 quale successore a titolo particolare di , della somma di € 85.541,86, a titolo di Controparte_1
saldo del rapporto conto anticipi fatture n. 95056, o della diversa somma accertata in corso di causa, ma la domanda di pagamento in favore della cessionaria non può essere accolta. Ed CP_6
invero, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (cass. civ., 19.4.2023, n. 10442; cass. civ., 4.3.2024, n. 5728), ma, nel caso di specie, non vi è l'adesione della cedente (incorporante il Controparte_1 [...]
, rappresentata nel presente giudizio da , il cui procuratore, all'udienza CP_2 Parte_1
di precisazione delle conclusioni del 30.10.2024, si è riportato alle conclusioni dell'atto di appello
(nel quale è stata chiesta la condanna di e , nelle qualità indicate, Parte_4 Controparte_5
al pagamento in favore di essa appellante), così come in sede di comparsa conclusionale depositata in data 4.12.2024, né può ritenersi che non vi siano contestazioni da parte dei debitori ceduti, in considerazione della contumacia degli stessi nel presente giudizio.
C.8. Il quarto motivo di appello è infondato.
Va precisato che il CTU ha rideterminato il saldo del conto corrente ordinario nella somma di €
59.853,22, applicando gli interessi al tasso pattuito, ed espungendo solo gli addebiti per commissione di massimo scoperto. Il primo giudice ha condannato, quindi, gli odierni appellati e , in qualità di soci della cancellata ed in qualità di _4 Controparte_5 CP_3
fideiussori, al pagamento della predetta somma di € 59.853,22, nonché degli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Il capo della sentenza impugnato con il quarto motivo di appello riguarda i soli interessi sulla somma di € 59.853,22, invocando l'appellante gli interessi al tasso convenzionale e con pagina 16 di 19 decorrenza dalla messa in mora del 10.12.2012, in luogo degli interessi al tasso legale e con decorrenza dalla domanda, come disposto dal primo giudice nella sentenza impugnata.
In realtà, dalla lettura della comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado risulta che la banca proponeva domanda riconvenzionale di pagamento del solo saldo del rapporto di conto corrente e del conto anticipi, ma non proponeva anche la domanda riconvenzionale accessoria degli interessi su detti saldi, onde gli interessi, a rigore, non sarebbero dovuti, ma, se, da una parte, la sentenza di primo grado, in mancanza di appello incidentale, non può essere riformata in pejus per l'appellante, dall'altra gli interessi al tasso convenzionale non possono essere pretesi dalla banca appellante, in difetto di relativa domanda tempestivamente formulata nel giudizio di primo grado.
D. Le spese processuali
La riforma della sentenza di primo grado nei riguardi di e _4 Controparte_5
determina, nei loro confronti, una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice poneva a carico della banca convenuta, che risultava vittoriosa in primo grado solo in relazione alla domanda di pagamento del saldo di conto corrente, e non anche alla domanda di pagamento del saldo di conto anticipi, sulla quale il primo giudice ometteva di pronunciarsi.
In base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza degli odierni appellati, e , terzi _4 Controparte_5
chiamati nel giudizio di primo grado, a carico dei quali vanno poste anche le spese della CTU espletata nel presente grado di giudizio.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 (in base al valore della domanda del giudizio di primo grado, determinato dal decisum, pari a € 143.242,22, pari alla sommatoria del saldo di conto corrente, € 59,853,22, e del saldo del conto anticipi fatture, € 83389,00), applicando i valori medi per tutte le fasi.
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 (in base al valore del giudizio di appello,
pagina 17 di 19 determinato dal decisum di questo giudizio, pari a € 83.389,00), applicando, per tutte le fasi, valori intermedi tra i minimi ed medi, non risultando complesse ed articolate le questioni sottese ai motivi di appello.
Resta ferma la regolamentazione delle spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado, come disposta nella sentenza impugnata.
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente giudizio di appello nei confronti dell'appellata società attrice in primo grado, cancellata dal Registro delle Imprese CP_3 ancor prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, rimasta contumace nel presente grado di giudizio.
Infine, non deve essere previsto nulla neanche per le spese del presente giudizio relative al rapporto processuale tra terza intervenuta – a mezzo della sua procuratrice CP_6 [...]
– quale cessionaria del credito, ex art. 111 c.p.c., e gli appellati e Parte_1 _4
, atteso che questi ultimi, vittoriosi rispetto alla domanda della terza intervenuta, Controparte_5
sono rimasti contumaci e, quindi, non hanno sopportato spese di cui essere rimborsati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da (già , in qualità di mandataria Parte_1 Parte_2
con rappresentanza di (successore a titolo universale del Controparte_1 Controparte_2
in virtù di atto di fusione per incorporazione di quest'ultimo del 10.10.2018 a rogito
[...]
notaio dr. in Torino, rep. 7.660, rcc. 3.703) nei confronti di Persona_1 Controparte_3
, società cancellata dal Registro delle Imprese in data 18.9.2012, nonché di
[...] _4
e , con l'intervento, ex art. 111 c.p.c., di – rappresentata
[...] Controparte_5 Controparte_6
dalla procuratore speciale - nella dedotta qualità di cessionaria di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, n. 8572/2019, Controparte_1
pubblicata in data 1.10.2019, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie nei termini indicati in parte motiva l'appello nei confronti degli appellati _4
e , e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata nei
[...] Controparte_5
confronti dei suindicati appellati, Condanna, in solido, e , _4 Controparte_5
nella qualità di soci della cessata fino alla concorrenza delle somme dagli stessi CP_3
riscosse in base al bilancio finale di liquidazione della società, nonché nella qualità fideiussori pagina 18 di 19 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla cessata società nei confronti del fino alla concorrenza di € 200.000,00, ciascuno, a pagare ad Controparte_2 Controparte_1
(incorporante il , rappresentata nel presente giudizio da
[...] Controparte_2 [...]
la somma di € 83.389,00, a titolo di saldo del rapporto conto anticipi su fatture n. Parte_1
95056;
2) Resta ferma nel resto la sentenza impugnata;
3) Rigetta la domanda di pagamento proposta da terza intervenuta nel presente Controparte_6 giudizio – a mezzo della sua procuratrice – nella dedotta qualità di Parte_1
cessionaria del credito, ex art. 111 c.p.c.;
4) Condanna gli appellati e , in solido, al pagamento in favore _4 Controparte_5 dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 13.430,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
5) Condanna gli appellati e , in solido, al pagamento, in favore _4 Controparte_5 dell'appellante, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 687,00 per esborsi e € 10.738,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e
CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
6) Nulla per le spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellata contumace
, società cancellata dal Registro delle Imprese in data 18.9.2012; Controparte_3
7) Nulla per le spese del presente grado di giudizio relative al rapporto processuale tra CP_6
terza intervenuta – a mezzo della sua procuratrice – nella dedotta
[...] Parte_1
qualità di cessionaria del credito, ex art. 111 c.p.c., e gli appellati e _4 CP_5
[...]
8) Pone a carico degli appellati e , in solido, le spese della CTU _4 Controparte_5
espletata nel presente grado di giudizio.
Napoli, 20.3.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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