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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/06/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 291/2022
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 17/06/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di AT, sono comparsi: per IN PROPRIO E N.Q. DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA Parte_1 l'avv. DOMENICO AREZZO, anche in sostituzione dell'avv. Controparte_1 MIRTA PATERNO', il quale chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna delle controparti alle spese processuali, come da note conclusive già depositate;
per l'avv. CLAUDIA TAVERNITI, in Controparte_2 sostituzione dell'avv. ANTONELLA FIDELIO, la quale insiste in atti e si riporta alle note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di AT REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di AT, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 291/2022 promossa da:
(C.F. ) IN PROPRIO E N.Q. DI LEGALE Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTANTE DELLA (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DOMENICO AREZZO e dell'avv. MIRTA PATERNO', elettivamente domiciliato nel loro studio in Ragusa, via Risorgimento n. 53;
ATTORE-OPPONENTE
contro
Controparte_3
(C.F.
[...]
), in persona dell'Assessore pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA P.IVA_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in
Catania, via Vecchia Ognina n. 149;
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA FIDELIO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Ragusa, via Natalelli n. 56/c;
CONVENUTI-OPPOSTI
Oggetto
Opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni delle parti
e l' hanno concluso come da note depositate Parte_1 Controparte_2 nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 26/1/2022 in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della proponeva opposizione avverso la cartella di Controparte_1 pagamento n. 29720170004068955, con la quale era stato intimato a il pagamento Parte_1 della somma di euro 33.485,58 (di cui euro 33.479,70 per sanzione amministrativa ed euro 5,88 per diritto di notifica).
Con comparsa di risposta depositata in data 9/3/2022 si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_4
il quale dichiarava di aver proceduto alla comunicazione di discarico del ruolo all'ente
[...] esattore e chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere con rifusione delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata in data 3/6/2022 si costituiva in giudizio l'
[...]
, la quale chiedeva: Controparte_2
- preliminarmente, di dichiarare inammissibile e improcedibile il ricorso, nonché di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e di essere tenuta indenne Controparte_2 dagli eventuali oneri di soccombenza, da porsi a carico dell'ente impositore;
- in subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Con ordinanza del 7/6/2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 15/10/2024 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori di e Parte_1 dell' , questo giudice ha deciso la controversia con la presente Controparte_2 sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
Per come affermato da Cass. 1672/2021, si ha cessazione della materia del contendere “quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tale senso ... e comunque in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, sicché non c'è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto”.
Nel caso di specie, l' Controparte_4
di Ragusa ha prodotto il provvedimento di discarico del ruolo
[...]
(cfr. all. 3 alla comparsa di risposta), nonché la comunicazione di tale provvedimento al difensore di
(cfr. all. 4 alla comparsa di risposta). Parte_1
Pertanto, alla luce del provvedimento di discarico del ruolo, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti con riguardo all'oggetto del presente giudizio, il che giustifica la dichiarazione (richiesta all'odierna udienza dal difensore di ) di cessazione della materia del Parte_1 contendere.
Com'è noto, in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere il giudice deve comunque pronunciare sulle spese di giudizio, secondo il c.d. principio della soccombenza virtuale (cfr., tra le tante, Cass. 17040/2018, 14267/2017, 5555/2016, 8309/2015 e 17683/2012). La soccombenza virtuale deve essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte sui criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (cfr. Cass. 21459/2020, 23618/2017 e 24234/2016).
In particolare, nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato:
- la condanna alle spese “è necessaria quando vi sia una manifesta illogicità del provvedimento impugnato sussistente sin dalla sua emanazione” (cfr. Cass. 24841/2021, che richiama Cass. 8990/2019);
- “alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, solo qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illogicità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione … stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese” (cfr. Cass. 18459/2023, che richiama Cass. 22231/2011).
Nel caso in esame, con la presente sentenza viene dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto è stato effettuato il discarico del ruolo in autotutela.
In base alla giurisprudenza citata, dalla cessazione della materia del contendere dovuta al discarico del ruolo deriva la condanna alle spese dell'
[...]
, nonché dell' Controparte_4 [...]
, secondo la regola della soccombenza virtuale, data la manifesta illegittimità Controparte_2 della cartella di pagamento opposta.
Ed infatti, deve notarsi che:
- in data 14/2/2017 l' di Ragusa ha emesso l'ordinanza Controparte_5 ingiunzione n. 14/0064, per l'importo di euro 33.479,70 (di cui euro 33.450,00 per sanzione amministrativa ed euro 29,70 per spese di notifica) nei confronti di e della Parte_1 [...]
(cfr. all.
6-7 all'atto di citazione); Controparte_1
- , in proprio e quale legale rappresentante della ha Parte_1 Controparte_1 proposto opposizione avverso la suddetta ordinanza ingiunzione (cfr. all. 4 all'atto di citazione), iscritta dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 1279/2017 R.G.;
- con sentenza n. 1477/2021, pubblicata in data 2/12/2021 (all. 5 all'atto di citazione), è stata annullata la suddetta ordinanza ingiunzione;
- nonostante l'annullamento della suddetta ordinanza ingiunzione, in data 20-22/12/2021 l'
[...]
ha notificato nei confronti di la cartella di pagamento Controparte_2 Parte_1 opposta (cfr. all. 1-2-3 all'atto di citazione), con la quale è stato intimato il pagamento della somma (di cui alla suddetta ordinanza ingiunzione, già annullata) di euro 33.479,70 (oltre euro 5,88 per spese di notifica). Orbene, dalla lettura della sentenza n. 1477/2021, pubblicata in data 2/12/2021, si evince chiaramente l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione posta alla base della cartella di pagamento opposta, il che dimostra la manifesta illegittimità della cartella di pagamento opposta.
Deve infatti escludersi che, nel caso di specie, vi fosse una complessità della materia tale da giustificare la compensazione delle spese processuali, venendo in rilievo la mera applicazione del dispositivo di una sentenza civile, di agevole lettura ed interpretazione.
Va altresì evidenziato che:
- la cartella di pagamento opposta è stata notificata diversi giorni dopo la pubblicazione della suddetta sentenza, resa all'esito di giudizio al quale avevano partecipato sia l' Controparte_6
sia l' , che erano perciò a conoscenza
[...] Controparte_2 dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione posta alla base della cartella di pagamento opposta;
- l'atto di citazione relativo al presente giudizio è stato notificato in data 26/1/2022 e il presente procedimento è stato iscritto a ruolo sempre in data 26/1/2022, mentre il provvedimento di discarico del ruolo è stato comunicato al difensore di solo successivamente all'avvio del Parte_1 presente giudizio, in data 28/1/2022 (cfr. all. 4 alla comparsa di risposta dell'
[...]
di Ragusa). Controparte_4
È vero che l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, deducendo di non avere alcun potere di disporre di propria iniziativa lo sgravio di cartelle di pagamento, per cui, in assenza di provvedimento di sgravio, era suo onere procedere alla notifica della cartella di pagamento (cfr. comparsa di risposta, p. 2).
Tuttavia, tale eccezione appare infondata, in quanto (per come precisato da Cass. 11157/2019 e 15390/2018):
- unico ed immancabile soggetto nei cui confronti è necessario dispiegare l'opposizione a cartella di pagamento è proprio quello che, in virtù della configurazione dell'attuale sistema, fondato sulla scissione istituzionalizzata tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva, a quest'ultima ha dato in concreto luogo o ha in concreto minacciato di dare luogo, cioè l'agente della riscossione;
- pertanto, sia pure per un dovere istituzionale, è questo il solo soggetto che fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva da esso stesso (benché, ripetesi, doverosamente) posta in essere;
- poiché, poi, l'agente di riscossione ha un vero e proprio onere di chiamare in causa l'ente
“creditore interessato” (art. 39 d.lgs. 112/1999), onde evitare di subire le conseguenze negative della lite, egli ha sì la facoltà di chiedere di essere manlevato dal chiamato, quando evidentemente la contestazione ritenuta fondata non riguardi atti commessi dal medesimo agente, ma appunto vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'altro, ma bene risponde delle spese di lite imposte dalla sua - benché doverosa in ragione della condotta dell'ente creditore - stessa condotta, in forza non già o non solo (come avverrebbe se la contestazione ritenuta fondata riguardasse fatti o atti ad esso ascrivibili) del principio di soccombenza, ma allora e quanto meno del principio di causalità;
- al fine di non aggravare ulteriormente senza alcun motivo la posizione del debitore di pretesa esattoriale, già assoggettato ad un regime di particolare sfavore - rispetto all'esecuzione ordinaria - in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non può allora farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell'imputabilità dell'ingiustizia od iniquità dell'azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto ad intentare per fare valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa;
- se resta salva, beninteso ed appunto, l'azione di manleva che l'agente della riscossione può proporre nei confronti dell'ente creditore interessato e che viene a configurarsi come onere processuale in senso tecnico, non è conforme a diritto escludere aprioristicamente la responsabilità anche dell'agente della riscossione per le spese della controversia cui il debitore sia stato costretto per l'illegittimità dell'esecuzione esattoriale, minacciata od intrapresa, poi rivelatasi fondata per vizi di quella ascrivibili anche solo all'ente creditore interessato.
In altre parole, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (sez. 6, n. 2570, 31/1/2017, Rv. 642743)” (Cass. 24678/2018).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' Controparte_4
e
[...] Controparte_4
l' devono essere condannati al pagamento delle spese Controparte_7 processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, come da nota spese in atti, tenuto conto del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria) con distrazione in favore dei difensori di , che ne Parte_1 hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. (cfr. note conclusive, p. 2).
Infine, deve rigettarsi la domanda (formulata da con l'atto di citazione) di Parte_1 condanna ex art. 96 c.p.c. dell' Controparte_4
e dell' , i
[...] CP_4 Controparte_7 quali nel caso di specie non hanno posto in essere una condotta processuale contrassegnata da mala fede o colpa grave, avendo peraltro richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione del discarico del ruolo eseguito in autotutela.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 291/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' Controparte_4
e l' al pagamento, in
[...] Controparte_7 favore dei difensori distrattari (avv. Domenico Arezzo e avv. Mirta Paternò) di , Parte_1 delle spese processuali, che liquida in euro 545,00 per spese vive e in euro 2.570,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 17 giugno 2025.
Il giudice
Carlo Di AT
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 17/06/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di AT, sono comparsi: per IN PROPRIO E N.Q. DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA Parte_1 l'avv. DOMENICO AREZZO, anche in sostituzione dell'avv. Controparte_1 MIRTA PATERNO', il quale chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna delle controparti alle spese processuali, come da note conclusive già depositate;
per l'avv. CLAUDIA TAVERNITI, in Controparte_2 sostituzione dell'avv. ANTONELLA FIDELIO, la quale insiste in atti e si riporta alle note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di AT REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di AT, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 291/2022 promossa da:
(C.F. ) IN PROPRIO E N.Q. DI LEGALE Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTANTE DELLA (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DOMENICO AREZZO e dell'avv. MIRTA PATERNO', elettivamente domiciliato nel loro studio in Ragusa, via Risorgimento n. 53;
ATTORE-OPPONENTE
contro
Controparte_3
(C.F.
[...]
), in persona dell'Assessore pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA P.IVA_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in
Catania, via Vecchia Ognina n. 149;
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA FIDELIO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Ragusa, via Natalelli n. 56/c;
CONVENUTI-OPPOSTI
Oggetto
Opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni delle parti
e l' hanno concluso come da note depositate Parte_1 Controparte_2 nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 26/1/2022 in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della proponeva opposizione avverso la cartella di Controparte_1 pagamento n. 29720170004068955, con la quale era stato intimato a il pagamento Parte_1 della somma di euro 33.485,58 (di cui euro 33.479,70 per sanzione amministrativa ed euro 5,88 per diritto di notifica).
Con comparsa di risposta depositata in data 9/3/2022 si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_4
il quale dichiarava di aver proceduto alla comunicazione di discarico del ruolo all'ente
[...] esattore e chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere con rifusione delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata in data 3/6/2022 si costituiva in giudizio l'
[...]
, la quale chiedeva: Controparte_2
- preliminarmente, di dichiarare inammissibile e improcedibile il ricorso, nonché di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e di essere tenuta indenne Controparte_2 dagli eventuali oneri di soccombenza, da porsi a carico dell'ente impositore;
- in subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Con ordinanza del 7/6/2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 15/10/2024 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori di e Parte_1 dell' , questo giudice ha deciso la controversia con la presente Controparte_2 sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
Per come affermato da Cass. 1672/2021, si ha cessazione della materia del contendere “quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tale senso ... e comunque in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, sicché non c'è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto”.
Nel caso di specie, l' Controparte_4
di Ragusa ha prodotto il provvedimento di discarico del ruolo
[...]
(cfr. all. 3 alla comparsa di risposta), nonché la comunicazione di tale provvedimento al difensore di
(cfr. all. 4 alla comparsa di risposta). Parte_1
Pertanto, alla luce del provvedimento di discarico del ruolo, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti con riguardo all'oggetto del presente giudizio, il che giustifica la dichiarazione (richiesta all'odierna udienza dal difensore di ) di cessazione della materia del Parte_1 contendere.
Com'è noto, in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere il giudice deve comunque pronunciare sulle spese di giudizio, secondo il c.d. principio della soccombenza virtuale (cfr., tra le tante, Cass. 17040/2018, 14267/2017, 5555/2016, 8309/2015 e 17683/2012). La soccombenza virtuale deve essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte sui criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (cfr. Cass. 21459/2020, 23618/2017 e 24234/2016).
In particolare, nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato:
- la condanna alle spese “è necessaria quando vi sia una manifesta illogicità del provvedimento impugnato sussistente sin dalla sua emanazione” (cfr. Cass. 24841/2021, che richiama Cass. 8990/2019);
- “alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, solo qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illogicità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione … stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese” (cfr. Cass. 18459/2023, che richiama Cass. 22231/2011).
Nel caso in esame, con la presente sentenza viene dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto è stato effettuato il discarico del ruolo in autotutela.
In base alla giurisprudenza citata, dalla cessazione della materia del contendere dovuta al discarico del ruolo deriva la condanna alle spese dell'
[...]
, nonché dell' Controparte_4 [...]
, secondo la regola della soccombenza virtuale, data la manifesta illegittimità Controparte_2 della cartella di pagamento opposta.
Ed infatti, deve notarsi che:
- in data 14/2/2017 l' di Ragusa ha emesso l'ordinanza Controparte_5 ingiunzione n. 14/0064, per l'importo di euro 33.479,70 (di cui euro 33.450,00 per sanzione amministrativa ed euro 29,70 per spese di notifica) nei confronti di e della Parte_1 [...]
(cfr. all.
6-7 all'atto di citazione); Controparte_1
- , in proprio e quale legale rappresentante della ha Parte_1 Controparte_1 proposto opposizione avverso la suddetta ordinanza ingiunzione (cfr. all. 4 all'atto di citazione), iscritta dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 1279/2017 R.G.;
- con sentenza n. 1477/2021, pubblicata in data 2/12/2021 (all. 5 all'atto di citazione), è stata annullata la suddetta ordinanza ingiunzione;
- nonostante l'annullamento della suddetta ordinanza ingiunzione, in data 20-22/12/2021 l'
[...]
ha notificato nei confronti di la cartella di pagamento Controparte_2 Parte_1 opposta (cfr. all. 1-2-3 all'atto di citazione), con la quale è stato intimato il pagamento della somma (di cui alla suddetta ordinanza ingiunzione, già annullata) di euro 33.479,70 (oltre euro 5,88 per spese di notifica). Orbene, dalla lettura della sentenza n. 1477/2021, pubblicata in data 2/12/2021, si evince chiaramente l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione posta alla base della cartella di pagamento opposta, il che dimostra la manifesta illegittimità della cartella di pagamento opposta.
Deve infatti escludersi che, nel caso di specie, vi fosse una complessità della materia tale da giustificare la compensazione delle spese processuali, venendo in rilievo la mera applicazione del dispositivo di una sentenza civile, di agevole lettura ed interpretazione.
Va altresì evidenziato che:
- la cartella di pagamento opposta è stata notificata diversi giorni dopo la pubblicazione della suddetta sentenza, resa all'esito di giudizio al quale avevano partecipato sia l' Controparte_6
sia l' , che erano perciò a conoscenza
[...] Controparte_2 dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione posta alla base della cartella di pagamento opposta;
- l'atto di citazione relativo al presente giudizio è stato notificato in data 26/1/2022 e il presente procedimento è stato iscritto a ruolo sempre in data 26/1/2022, mentre il provvedimento di discarico del ruolo è stato comunicato al difensore di solo successivamente all'avvio del Parte_1 presente giudizio, in data 28/1/2022 (cfr. all. 4 alla comparsa di risposta dell'
[...]
di Ragusa). Controparte_4
È vero che l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, deducendo di non avere alcun potere di disporre di propria iniziativa lo sgravio di cartelle di pagamento, per cui, in assenza di provvedimento di sgravio, era suo onere procedere alla notifica della cartella di pagamento (cfr. comparsa di risposta, p. 2).
Tuttavia, tale eccezione appare infondata, in quanto (per come precisato da Cass. 11157/2019 e 15390/2018):
- unico ed immancabile soggetto nei cui confronti è necessario dispiegare l'opposizione a cartella di pagamento è proprio quello che, in virtù della configurazione dell'attuale sistema, fondato sulla scissione istituzionalizzata tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva, a quest'ultima ha dato in concreto luogo o ha in concreto minacciato di dare luogo, cioè l'agente della riscossione;
- pertanto, sia pure per un dovere istituzionale, è questo il solo soggetto che fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva da esso stesso (benché, ripetesi, doverosamente) posta in essere;
- poiché, poi, l'agente di riscossione ha un vero e proprio onere di chiamare in causa l'ente
“creditore interessato” (art. 39 d.lgs. 112/1999), onde evitare di subire le conseguenze negative della lite, egli ha sì la facoltà di chiedere di essere manlevato dal chiamato, quando evidentemente la contestazione ritenuta fondata non riguardi atti commessi dal medesimo agente, ma appunto vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'altro, ma bene risponde delle spese di lite imposte dalla sua - benché doverosa in ragione della condotta dell'ente creditore - stessa condotta, in forza non già o non solo (come avverrebbe se la contestazione ritenuta fondata riguardasse fatti o atti ad esso ascrivibili) del principio di soccombenza, ma allora e quanto meno del principio di causalità;
- al fine di non aggravare ulteriormente senza alcun motivo la posizione del debitore di pretesa esattoriale, già assoggettato ad un regime di particolare sfavore - rispetto all'esecuzione ordinaria - in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non può allora farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell'imputabilità dell'ingiustizia od iniquità dell'azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto ad intentare per fare valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa;
- se resta salva, beninteso ed appunto, l'azione di manleva che l'agente della riscossione può proporre nei confronti dell'ente creditore interessato e che viene a configurarsi come onere processuale in senso tecnico, non è conforme a diritto escludere aprioristicamente la responsabilità anche dell'agente della riscossione per le spese della controversia cui il debitore sia stato costretto per l'illegittimità dell'esecuzione esattoriale, minacciata od intrapresa, poi rivelatasi fondata per vizi di quella ascrivibili anche solo all'ente creditore interessato.
In altre parole, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (sez. 6, n. 2570, 31/1/2017, Rv. 642743)” (Cass. 24678/2018).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' Controparte_4
e
[...] Controparte_4
l' devono essere condannati al pagamento delle spese Controparte_7 processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, come da nota spese in atti, tenuto conto del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria) con distrazione in favore dei difensori di , che ne Parte_1 hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. (cfr. note conclusive, p. 2).
Infine, deve rigettarsi la domanda (formulata da con l'atto di citazione) di Parte_1 condanna ex art. 96 c.p.c. dell' Controparte_4
e dell' , i
[...] CP_4 Controparte_7 quali nel caso di specie non hanno posto in essere una condotta processuale contrassegnata da mala fede o colpa grave, avendo peraltro richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione del discarico del ruolo eseguito in autotutela.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 291/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' Controparte_4
e l' al pagamento, in
[...] Controparte_7 favore dei difensori distrattari (avv. Domenico Arezzo e avv. Mirta Paternò) di , Parte_1 delle spese processuali, che liquida in euro 545,00 per spese vive e in euro 2.570,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 17 giugno 2025.
Il giudice
Carlo Di AT