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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 12/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente Relatore
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 296/2024 R.G. Corte d'Appello di Caltanissetta, promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 21 gennaio 1964 e quivi residente nel Viale Trieste, n. 121, elettivamente domiciliata nel Viale Trieste, n. 131, presso lo Studio Legale dell'Avv. Rosalia
Grande, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello;
-appellante
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il 18 Controparte_1 C.F._2 agosto 1966 e residente in [...], elettivamente domiciliato nel Viale della Regione, n. 6, presso lo Studio Legale dell'Avv. Liborio Paolo Pastorello, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
-appellato
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in data 3 e 4 dicembre 2024.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 170/2024 resa nel giudizio iscritto al n. 368/2023 R.G., il Tribunale di Caltanissetta ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 CP_1
il 18 novembre 1989 in Caltanissetta, unione dalla quale erano nati i
[...]
Per_ figli ed , entrambi maggiorenni all'epoca dell'introduzione del Per_2
Per_ giudizio di divorzio, solo economicamente indipendente.
Ha, poi, revocato l'obbligo posto a carico di di versare alla Controparte_1 ricorrente un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio _3
[..
, oltre al contributo per le spese straordinarie e, infine, ha posto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, un assegno di mantenimento in favore di Parte_1 nella misura di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data del deposito della sentenza.
** ** **
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 articolato, in sostanza, in due motivi.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il
Tribunale omesso di giudicare su tutta la domanda formulata dalla ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
In particolare, l'appellante ha chiesto, (al Tribunale ed) oggi a Questa Corte,
l'assegnazione della autovettura con targa BS913TX, intestata al ma CP_1 utilizzata, di fatto, da lei.
Sostiene come il Tribunale non si sia pronunciato in merito alla richiesta di assegnazione della autovettura sull'erroneo presupposto della di lei adesione alla richiesta stessa di modifica dell'intestazione previo pagamento delle spese necessarie al trasferimento.
Invero, secondo parte appellante, il Tribunale, a prescindere dalla adesione al- la richiesta, avrebbe dovuto statuire sul punto, non comportando, peraltro, la statuizione sull'assegnazione dell'autovettura spese di sorta perché esente se resa nel contesto della sentenza di divorzio.
Con il secondo motivo, parte appellante ha lamentato l'inadeguatezza
- 2 - dell'assegno di divorzio, fissato in € 400,00, oltre rivalutazione, chiedendo l'aumento in almeno € 500,00 mensili ovvero nella misura ritenuta equa.
A dire di parte appellante, il Tribunale avrebbe errato nella quantificazione del reddito del a seguito dell'avanzamento della sua carriera (da sottuffi- CP_1 ciale a Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Bollate) e non avrebbe tenuto in considerazione l'apporto fornito da lei appellante alla famiglia, fatto- re di crescita professionale dell'ex coniuge. Peraltro, l'assegno di mantenimen- to per il coniuge, originariamente fissato nella misura di € 350,00 (forfettaria- mente aumentato ad € 400,00 in sede di divorzio tenendo conto della rivalu- tazione), era stato così determinato tenendo anche in considerazione l'esborso relativo al contributo al mantenimento per il figlio , revocato con la Per_2 sentenza di primo grado per essere, lo stesso , divenuto economica- Per_2 mente autosufficiente nelle more del giudizio.
Con comparsa di costituzione contenente appello incidentale del 14 novem- bre 2024, si è costituito in giudizio , chiedendo disporsi Controparte_1
l'assegnazione dell'autovettura targata BS913TX alla con tutte le Parte_1 statuizioni consequenziali, rigettare il gravame e, in via incidentale, riformare la sentenza di primo grado revocando l'assegno di divorzio o ridurlo nella mi- sura ritenuta equa.
Ha dedotto, il che la , nonostante sia abile al lavoro –sia CP_1 Parte_1 per l'età che per le condizioni di salute– non si sarebbe mai adoperata per la ricerca di una occupazione, limitandosi a giustificare tale scelta con l'affermazione di essersi sempre dedicata alla famiglia.
All'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 4 dicembre 2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza con- cessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale la pena sottolineare che, in rito, il giudizio de quo è disciplinato dalle norme in materia di appello antecedenti l'entrata in vigore del Decreto Legi- slativo n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), applicabile ai procedimenti che,
- 3 - in primo grado, sono stati instaurati anteriormente alla data fissata dal decreto stesso, e cioè il 28 febbraio 2023.
Non trovano quindi applicazione nel caso di specie le norme per il procedi- mento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo VI, Libro II del Codice Civile.
All'appello in esame si applica quindi la disciplina del rito camerale di cui agli artt. 737 e ss c.c. e, quella generale di cui agli artt. 342 e ss c.p.c.
Ne consegue che l'eccezione di tardività dell'appello incidentale, formulata dall'appellante principale, è infondata.
Infatti, esso è stato proposto con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, rispettando così il dispositivo di cui all'art. 343 c.p.c.
Passando al merito, si espone quanto segue.
Il primo motivo di appello non è fondato e, per tale motivo, andrà rigettato.
Invero, parte appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. e ciò in quanto il Tribunale non ha inteso pronunciarsi sulla domanda relativa all'assegnazione della autovettura targata BS913TX, sebbene anche parte ap- pellata, in primo grado, avesse aderito alla richiesta di assegnazione a condi- zione che le relative spese venissero sostenute dall'appellante.
Ed è proprio sulla base di tale accordo raggiunto che il Tribunale ha ritenuto che su tale domanda “…non si deve provvedere”.
Orbene, la domanda di assegnazione dell'autovettura nella formale intestazio- ne del e in uso alla non è ammissibile. Essa, invero, non CP_1 Parte_1
è strettamente connessa a quella di cessazione degli effetti civili del matrimo- nio e alle conseguenti statuizioni economiche, e dunque resta soggetta all'ordinario rito di cognizione (cfr., per analogia di principio, Cass.
11828/2009, secondo cui l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso proces- so il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione, ovvero quelle previste dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi). Per non dire, in ogni caso, che l'“assegnazione”
- 4 - di un'autovettura esula dai poteri del giudice del divorzio.
** ** **
Con il secondo motivo di appello chiede l'aumento Parte_1 dell'assegno di divorzio, fissato dal Tribunale in € 400,00 mensili, in almeno €
500,00, oltre rivalutazione.
La domanda è fondata e va accolta.
Al riguardo, è necessario osservare come l'assegno di divorzio, oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali, è stato da ultimo ridefinito con la pro- nuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 18287/2018) che ne ha ridisegnato i contorni alla luce di una interpretazione tanto più conforme ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 29.
In tal senso, le Sezioni Unite, discostandosi dai precedenti orientamenti che ponevano l'attenzione sul “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio e sul successivo aspetto meramente assistenziale dell'assegno per assicurare un sostegno al coniuge richiedente, hanno attribuito all'assegno una funzione composita, tanto assistenziale quanto compensativa e perequativa, dai quali discende una solidarietà post-coniugale che si snoda, poi, attraverso la com- pensazione ed il riequilibro delle posizioni dei coniugi, tenendo conto dell'apporto fornito dagli stessi nella conduzione della vita familiare.
Osserva la Corte come “…il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e pe- requativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comu- ne, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del ma-
- 5 - trimonio ed all'età dell'avente diritto.
L'assegno deve essere quindi volto al “raggiungimento in concreto di un livello reddi- tuale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, dovendo assicurare “un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale
e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato
l'esigenza perequativa” (Cass. n. 4215 del 2021).
Da ciò consegue che l'accertamento che dovrà essere compiuto deve necessa- riamente essere condotto attraverso una serie di passaggi, e cioè la compara- zione delle condizioni economiche dei coniugi, la verifica circa la possidenza di mezzi adeguati nonché le cause della eventuale disparità ed il contributo del richiedente al nucleo familiare.
Nel caso di specie, tale verifica porta a ritenere, anche alla luce della docu- mentazione prodotta, che sussiste un netto squilibrio tra i coniugi, atteso che ha, oggi, il grado di Tenente dei Carabinieri e che Controparte_1 [...]
è rimasta disoccupata. Persona_4
La stessa non dispone di redditi propri - a parte le modeste rendite catastali degli immobili di cui è proprietaria - non avendo svolto attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia.
Mette anche conto rilevare come non risulta neppure una capacità lavorativa della Signora facilmente spendibile nel territorio di riferimento, Parte_1 considerato come la stessa non ha mai lavorato e, considerata pure l'età, si ri- tiene possa riscontrare oggettive difficoltà a reperire un lavoro, non posse- dendo alcun titolo professionale.
Infine, deve ritenersi che il contributo della alla famiglia sia stato Parte_1 causa e fattore di scelte condivise tacitamente compiute dai coniugi che hanno consentito al di potersi dedicare alla sua carriera, essendo stato di CP_1 contro alleggerito nella conduzione della vita familiare, della casa coniugale e
- 6 - dalla gestione dei figli per tutta la durata del matrimonio (ben 26 anni).
E' pacifico, infatti, che la si sia fatta carico in via esclusiva o pre- Parte_1 minente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Venendo al compendio immobiliare di cui la stessa risulta titolare, deve rile- varsi che la proprietà dell'immobile adibito a casa familiare vale solo a sgravar- la da eventuali spese di locazione e che, d'altro canto, non risulta che l'immobile sito in Montaperto, con rendita catastale modesta, sia messo a reddito. Nel complesso, infatti, la è titolare, giusta dichiarazione Parte_1 reddituale anno 2024 in atti, di un reddito imponibile pari a 4.200,00.
Per converso, il risulta titolare di un reddito imponibile pari a CP_1
43.918,00 per l'anno 2021.
La risalenza del dato, in mancanza di allegazioni reddituali più recenti, nonché
l'aumento retributivo goduto dal (attestato dai cedolini paga aggior- CP_1 nati al 2022) e confermato dall'avanzamento di carriera (da settembre 2023) inducono a ritenere che il reddito imponibile sia nelle more aumentato.
La circostanza che, in fase di separazione, l'assegno fosse stato fissato nella misura di € 350,00 (poi aumentato ad € 400,00 in fase di divorzio), e che fosse stato così quantificato tenendo in considerazione anche l'ulteriore esborso per il mantenimento del figlio , all'epoca non economicamente indipen- Per_2 dente, esborso oggi revocato, porta ad accogliere la richiesta di aumento ad €
500,00 formulata dall'appellante.
L'accoglimento del secondo motivo di appello determina il rigetto dell'appello incidentale proposto.
per il principio della soccombenza, deve rifondere le Parte_2 spese del presente grado, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre
C.p.a. ed IVA e che, stante l'ammissione di al patroci- Parte_3 nio a spese dello Stato, vanno distratte in favore dell'Erario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
- 7 - n.115/2002 per porre a carico dello stesso il pagamen- Parte_2 to di una somma pari all'importo del contributo unificato per l'appello inci- dentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in rifor- ma della sentenza n. 170/2024 del Tribunale di Caltanissetta in data
15.02.2024, appellata in via principale da e in via in- Parte_1 cidentale da , eleva con decorrenza dalla data della sentenza Controparte_1 di primo grado, ad € 500,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indi- ci Istat - Foi, l'assegno di divorzio liquidato in favore Persona_5
[...
e rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della autovettura alla dell'autovettura tg BS 913 TX, intestata a . Parte_1 Controparte_1
Condanna alla rifusione delle spese del presente grado in Controparte_1 favore di liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre Parte_1
C.p.a. ed IVA, spese che distrae in favore dell'Erario.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002 per porre a carico dello stesso il pagamen- Parte_2 to di una somma pari all'importo del contributo unificato per l'appello inci- dentale, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta il 10 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente estensore.
Giuseppe Melisenda Giambertoni
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente Relatore
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 296/2024 R.G. Corte d'Appello di Caltanissetta, promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 21 gennaio 1964 e quivi residente nel Viale Trieste, n. 121, elettivamente domiciliata nel Viale Trieste, n. 131, presso lo Studio Legale dell'Avv. Rosalia
Grande, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello;
-appellante
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il 18 Controparte_1 C.F._2 agosto 1966 e residente in [...], elettivamente domiciliato nel Viale della Regione, n. 6, presso lo Studio Legale dell'Avv. Liborio Paolo Pastorello, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
-appellato
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in data 3 e 4 dicembre 2024.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 170/2024 resa nel giudizio iscritto al n. 368/2023 R.G., il Tribunale di Caltanissetta ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 CP_1
il 18 novembre 1989 in Caltanissetta, unione dalla quale erano nati i
[...]
Per_ figli ed , entrambi maggiorenni all'epoca dell'introduzione del Per_2
Per_ giudizio di divorzio, solo economicamente indipendente.
Ha, poi, revocato l'obbligo posto a carico di di versare alla Controparte_1 ricorrente un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio _3
[..
, oltre al contributo per le spese straordinarie e, infine, ha posto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, un assegno di mantenimento in favore di Parte_1 nella misura di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data del deposito della sentenza.
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Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 articolato, in sostanza, in due motivi.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il
Tribunale omesso di giudicare su tutta la domanda formulata dalla ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
In particolare, l'appellante ha chiesto, (al Tribunale ed) oggi a Questa Corte,
l'assegnazione della autovettura con targa BS913TX, intestata al ma CP_1 utilizzata, di fatto, da lei.
Sostiene come il Tribunale non si sia pronunciato in merito alla richiesta di assegnazione della autovettura sull'erroneo presupposto della di lei adesione alla richiesta stessa di modifica dell'intestazione previo pagamento delle spese necessarie al trasferimento.
Invero, secondo parte appellante, il Tribunale, a prescindere dalla adesione al- la richiesta, avrebbe dovuto statuire sul punto, non comportando, peraltro, la statuizione sull'assegnazione dell'autovettura spese di sorta perché esente se resa nel contesto della sentenza di divorzio.
Con il secondo motivo, parte appellante ha lamentato l'inadeguatezza
- 2 - dell'assegno di divorzio, fissato in € 400,00, oltre rivalutazione, chiedendo l'aumento in almeno € 500,00 mensili ovvero nella misura ritenuta equa.
A dire di parte appellante, il Tribunale avrebbe errato nella quantificazione del reddito del a seguito dell'avanzamento della sua carriera (da sottuffi- CP_1 ciale a Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Bollate) e non avrebbe tenuto in considerazione l'apporto fornito da lei appellante alla famiglia, fatto- re di crescita professionale dell'ex coniuge. Peraltro, l'assegno di mantenimen- to per il coniuge, originariamente fissato nella misura di € 350,00 (forfettaria- mente aumentato ad € 400,00 in sede di divorzio tenendo conto della rivalu- tazione), era stato così determinato tenendo anche in considerazione l'esborso relativo al contributo al mantenimento per il figlio , revocato con la Per_2 sentenza di primo grado per essere, lo stesso , divenuto economica- Per_2 mente autosufficiente nelle more del giudizio.
Con comparsa di costituzione contenente appello incidentale del 14 novem- bre 2024, si è costituito in giudizio , chiedendo disporsi Controparte_1
l'assegnazione dell'autovettura targata BS913TX alla con tutte le Parte_1 statuizioni consequenziali, rigettare il gravame e, in via incidentale, riformare la sentenza di primo grado revocando l'assegno di divorzio o ridurlo nella mi- sura ritenuta equa.
Ha dedotto, il che la , nonostante sia abile al lavoro –sia CP_1 Parte_1 per l'età che per le condizioni di salute– non si sarebbe mai adoperata per la ricerca di una occupazione, limitandosi a giustificare tale scelta con l'affermazione di essersi sempre dedicata alla famiglia.
All'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 4 dicembre 2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza con- cessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale la pena sottolineare che, in rito, il giudizio de quo è disciplinato dalle norme in materia di appello antecedenti l'entrata in vigore del Decreto Legi- slativo n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), applicabile ai procedimenti che,
- 3 - in primo grado, sono stati instaurati anteriormente alla data fissata dal decreto stesso, e cioè il 28 febbraio 2023.
Non trovano quindi applicazione nel caso di specie le norme per il procedi- mento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo VI, Libro II del Codice Civile.
All'appello in esame si applica quindi la disciplina del rito camerale di cui agli artt. 737 e ss c.c. e, quella generale di cui agli artt. 342 e ss c.p.c.
Ne consegue che l'eccezione di tardività dell'appello incidentale, formulata dall'appellante principale, è infondata.
Infatti, esso è stato proposto con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, rispettando così il dispositivo di cui all'art. 343 c.p.c.
Passando al merito, si espone quanto segue.
Il primo motivo di appello non è fondato e, per tale motivo, andrà rigettato.
Invero, parte appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. e ciò in quanto il Tribunale non ha inteso pronunciarsi sulla domanda relativa all'assegnazione della autovettura targata BS913TX, sebbene anche parte ap- pellata, in primo grado, avesse aderito alla richiesta di assegnazione a condi- zione che le relative spese venissero sostenute dall'appellante.
Ed è proprio sulla base di tale accordo raggiunto che il Tribunale ha ritenuto che su tale domanda “…non si deve provvedere”.
Orbene, la domanda di assegnazione dell'autovettura nella formale intestazio- ne del e in uso alla non è ammissibile. Essa, invero, non CP_1 Parte_1
è strettamente connessa a quella di cessazione degli effetti civili del matrimo- nio e alle conseguenti statuizioni economiche, e dunque resta soggetta all'ordinario rito di cognizione (cfr., per analogia di principio, Cass.
11828/2009, secondo cui l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso proces- so il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione, ovvero quelle previste dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi). Per non dire, in ogni caso, che l'“assegnazione”
- 4 - di un'autovettura esula dai poteri del giudice del divorzio.
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Con il secondo motivo di appello chiede l'aumento Parte_1 dell'assegno di divorzio, fissato dal Tribunale in € 400,00 mensili, in almeno €
500,00, oltre rivalutazione.
La domanda è fondata e va accolta.
Al riguardo, è necessario osservare come l'assegno di divorzio, oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali, è stato da ultimo ridefinito con la pro- nuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 18287/2018) che ne ha ridisegnato i contorni alla luce di una interpretazione tanto più conforme ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 29.
In tal senso, le Sezioni Unite, discostandosi dai precedenti orientamenti che ponevano l'attenzione sul “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio e sul successivo aspetto meramente assistenziale dell'assegno per assicurare un sostegno al coniuge richiedente, hanno attribuito all'assegno una funzione composita, tanto assistenziale quanto compensativa e perequativa, dai quali discende una solidarietà post-coniugale che si snoda, poi, attraverso la com- pensazione ed il riequilibro delle posizioni dei coniugi, tenendo conto dell'apporto fornito dagli stessi nella conduzione della vita familiare.
Osserva la Corte come “…il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e pe- requativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comu- ne, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del ma-
- 5 - trimonio ed all'età dell'avente diritto.
L'assegno deve essere quindi volto al “raggiungimento in concreto di un livello reddi- tuale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, dovendo assicurare “un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale
e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato
l'esigenza perequativa” (Cass. n. 4215 del 2021).
Da ciò consegue che l'accertamento che dovrà essere compiuto deve necessa- riamente essere condotto attraverso una serie di passaggi, e cioè la compara- zione delle condizioni economiche dei coniugi, la verifica circa la possidenza di mezzi adeguati nonché le cause della eventuale disparità ed il contributo del richiedente al nucleo familiare.
Nel caso di specie, tale verifica porta a ritenere, anche alla luce della docu- mentazione prodotta, che sussiste un netto squilibrio tra i coniugi, atteso che ha, oggi, il grado di Tenente dei Carabinieri e che Controparte_1 [...]
è rimasta disoccupata. Persona_4
La stessa non dispone di redditi propri - a parte le modeste rendite catastali degli immobili di cui è proprietaria - non avendo svolto attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia.
Mette anche conto rilevare come non risulta neppure una capacità lavorativa della Signora facilmente spendibile nel territorio di riferimento, Parte_1 considerato come la stessa non ha mai lavorato e, considerata pure l'età, si ri- tiene possa riscontrare oggettive difficoltà a reperire un lavoro, non posse- dendo alcun titolo professionale.
Infine, deve ritenersi che il contributo della alla famiglia sia stato Parte_1 causa e fattore di scelte condivise tacitamente compiute dai coniugi che hanno consentito al di potersi dedicare alla sua carriera, essendo stato di CP_1 contro alleggerito nella conduzione della vita familiare, della casa coniugale e
- 6 - dalla gestione dei figli per tutta la durata del matrimonio (ben 26 anni).
E' pacifico, infatti, che la si sia fatta carico in via esclusiva o pre- Parte_1 minente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Venendo al compendio immobiliare di cui la stessa risulta titolare, deve rile- varsi che la proprietà dell'immobile adibito a casa familiare vale solo a sgravar- la da eventuali spese di locazione e che, d'altro canto, non risulta che l'immobile sito in Montaperto, con rendita catastale modesta, sia messo a reddito. Nel complesso, infatti, la è titolare, giusta dichiarazione Parte_1 reddituale anno 2024 in atti, di un reddito imponibile pari a 4.200,00.
Per converso, il risulta titolare di un reddito imponibile pari a CP_1
43.918,00 per l'anno 2021.
La risalenza del dato, in mancanza di allegazioni reddituali più recenti, nonché
l'aumento retributivo goduto dal (attestato dai cedolini paga aggior- CP_1 nati al 2022) e confermato dall'avanzamento di carriera (da settembre 2023) inducono a ritenere che il reddito imponibile sia nelle more aumentato.
La circostanza che, in fase di separazione, l'assegno fosse stato fissato nella misura di € 350,00 (poi aumentato ad € 400,00 in fase di divorzio), e che fosse stato così quantificato tenendo in considerazione anche l'ulteriore esborso per il mantenimento del figlio , all'epoca non economicamente indipen- Per_2 dente, esborso oggi revocato, porta ad accogliere la richiesta di aumento ad €
500,00 formulata dall'appellante.
L'accoglimento del secondo motivo di appello determina il rigetto dell'appello incidentale proposto.
per il principio della soccombenza, deve rifondere le Parte_2 spese del presente grado, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre
C.p.a. ed IVA e che, stante l'ammissione di al patroci- Parte_3 nio a spese dello Stato, vanno distratte in favore dell'Erario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
- 7 - n.115/2002 per porre a carico dello stesso il pagamen- Parte_2 to di una somma pari all'importo del contributo unificato per l'appello inci- dentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in rifor- ma della sentenza n. 170/2024 del Tribunale di Caltanissetta in data
15.02.2024, appellata in via principale da e in via in- Parte_1 cidentale da , eleva con decorrenza dalla data della sentenza Controparte_1 di primo grado, ad € 500,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indi- ci Istat - Foi, l'assegno di divorzio liquidato in favore Persona_5
[...
e rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della autovettura alla dell'autovettura tg BS 913 TX, intestata a . Parte_1 Controparte_1
Condanna alla rifusione delle spese del presente grado in Controparte_1 favore di liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre Parte_1
C.p.a. ed IVA, spese che distrae in favore dell'Erario.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002 per porre a carico dello stesso il pagamen- Parte_2 to di una somma pari all'importo del contributo unificato per l'appello inci- dentale, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta il 10 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente estensore.
Giuseppe Melisenda Giambertoni
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