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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/10/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 467/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 467/2024 RG Lav. promossa da:
con l'avv. Morachiello e l'avv. Pavone Parte_1 ricorrente contro
con l'avv. Belligoli Controparte_1 resistente
pagina 1 di 8 Premesso che:
- il ricorrente è stato assunto da in data 17.12.2014 per lo svolgimento delle CP_2 mansioni di impiegato responsabile parco mezzi con orario di 39 ore settimanali (doc. 2 ricorrente);
- al rapporto è applicato il CCNL Spedizioni, Trasporto Merci e Logistica Industria;
- dal 1.3.2016 il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze di in forza del CP_1 contratto di affitto del ramo d'azienda stipulato tra X IC e (docc. 3-5 CP_1 ricorrente);
- egli agisce in giudizio domandando la condanna della società:
a) al pagamento del corrispettivo per il lavoro straordinario svolto quotidianamente nel periodo compreso tra il 1.3.2016 ed il 1.6.2021 e mai remunerato, pari a 3 ore al giorno (chiedendo a tale titolo l'importo lordo di euro 84.945,88);
b) al pagamento del “lavoro svolto e retribuito come indennità chilometrica a cui, invece, avrebbe dovuto corrispondere un superminimo concordato tra le Parti ad integrazione dello stipendio mensile del lavoratore, con incidenza sulla base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive” (chiedendo a tale titolo l'importo lordo di euro 58.636,89);
- la società domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
quanto alla domanda sub a), rilevato che:
- il ricorrente sostiene di aver svolto quotidianamente la propria attività lavorativa senza interruzioni dalle 08:00 alle 19:30 fino al 1.6.2021;
- egli fornisce anche un dettaglio delle attività svolte nel corso della giornata, dal mattino
(quando provvedeva personalmente all'apertura dell'azienda), alla pausa pranzo, In cui egli sostieni di aver provveduto a organizzare i giri di consegne degli autisti per il pomeriggio, fino alla chiusura aziendale, a cui provvedeva personalmente verso le 19:30
(punti da 15 a 37 del ricorso);
- i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria orale hanno reso dichiarazioni che possono ritenersi nella sostanza omogenee, pur con qualche differenza rispetto all'orario di inizio e a quello di fine giornata di cui deve necessariamente tenersi conto ai fini della decisione;
- vanno infatti considerati in proprosito gli insegnamenti della Suprema Corte in punto di pagina 2 di 8 orario di lavoro, secondo cui “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso […] (ex multis Cass. Sez. L.,
19/06/2018, n. 1615) sui fatti costitutivi del diritto al compenso, che “devono essere provati dal lavoratore e non può farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 cod. civ. (Cass. Sez. L., 12/05/2001, n. 6623);
- il teste , che ha lavorato per la società fino all'agosto 2019, ha riferito che Tes_1
l'azienda apriva i cancelli alle ore 8:30, e che “si lavorava […] fino alle 18:30-19”, aggiungendo che il ricorrente era l'ultima persona ad uscire dall'azienda alla sera,
“chiudeva lui”. Ha poi confermato che il ricorrente non facesse la pausa pranzo, ma rimaneva in ufficio “perché in quell'orario preparava i giri dei ritiri, che partivano alle
14”;
- il teste , che lavora presso la resistente dal 2016, ha reso dichiarazioni poco Tes_2 rilevanti per due ordini di motivi: in primo luogo egli infatti ha riferito che al suo arrivo in ufficio al mattino alle 8:30 il ricorrente si trovava già in azienda, e che alla sua partenza dall'azienda, la sera, il ricorrente si trovava ancora lì, il che esclude che egli possa conoscere nel dettaglio gli orari di arrivo e di uscita del signor;
in secondo luogo, il Pt_1 testimone in questione svolge il ruolo di commerciale, il che lo induce frequentemente a svolgere la prestazione all'esterno dell'edificio aziendale, senza seguire orari precisi come da lui stesso riferito, il che significa che egli non può avere conoscenza precisa degli orari dei colleghi che svolgono la propria attività in ufficio;
- parimenti imprecise sull'orario iniziale sono le informazioni fornite dalla teste , che Tes_3 ha lavorato con il ricorrente dal 2016 al 2019 presso la resistente, in ordine all'orario di inizio della prestazione del ricorrente al mattino: ella infatti iniziava alle 08:45 trovando già in azienda il signor . La teste ha tuttavia aggiunto “Anche io terminavo verso le Pt_1
19 o oltre”, così implicitamente differendo che anche il ricorrente terminasse verso quell'ora, mentre rispetto alla pausa pranzo ha dichiarato “Lui in pausa pranzo restava sempre lì. Io la pausa la facevo nella saletta break ed era lui spesso a venire a chiamarmi per gestire questi ordini. Era il ricorrente ad occuparsi principalmente dell'organizzazione dei ritiri, sia nostri (ritiri) che dei clienti”; Tes_
- il teste che lavora presso la resistente da giugno 2021, ha invece riferito che da quell'epoca il ricorrente osserva “gli orari risultanti dalla timbratrice”, “a memoria […]
pagina 3 di 8 9-12 e 14-19, e che durante la pausa pranzo egli usciva dall'ufficio;
- il teste poi, ha lavorato per la resistente come commerciale da aprile 2021 a Tes_5 dicembre 2023, ma riferito di aver lavorato nello stesso ufficio del ricorrente per “un paio di mesi” all'inizio del rapporto di lavoro con la società per conoscerne l'organizzazione. In quel periodo, al momento del proprio arrivo in ufficio alle 8:10-8:15 egli trovava il ricorrente, mentre non lo vedeva quando andava via, forse perché quest'ultimo durante il pomeriggio “andava in magazzino”. Il teste non ha saputo dire se nel corso della pausa pranzo il ricorrente, che rimaneva in azienda, mangiasse o lavorasse, mentre per quanto riguarda la chiusura dell'azienda ha riferito di non aver mai visto il ricorrente chiudere, precisando che di tale incombente si occupassero alle 18:30-19 i titolari o il collega di lavoro che lo stava seguendo per la formazione;
- il teste ha riferito di aver lavorato dal 2018/2019 fino ad ottobre 2023 per la Tes_6 società resistente come autista part time e di aver svolto la prestazione dalle 14 alle 19.
Egli ha confermato che fosse il ricorrente a chiudere l'azienda verso le 19 inserendo anche l'allarme, e che il signor incalzava gli autisti perché terminassero in fretta le proprie Pt_1 attività;
- infine, la teste , sorella del ricorrente e all'epoca dei fatti legale rappresentante della Pt_1 società, è l'unica ad aver integralmente confermato la tesi attorea secondo cui il ricorrente osservava l'orario di lavoro 8-19:30 senza pausa pranzo. Parte resistente ha sollevato sin dall'escussione dubbi in punto di attendibilità della teste, senza tuttavia aver fornito riscontri precisi degli elementi che ne fonderebbero il convincimento, non potendo in questo senso rilevare il rapporto parentale in sé che la lega al ricorrente, né il ruolo di legale rappresentante all'epoca svolto, che di per sé suggerisce al contrario una particolare conoscenza dell'organizzazione aziendale, né infine la chiusura “tutt'altro che distesa e amichevole” del rapporto societario col fratello e la cognata , in CP_3 Persona_1 quanto imprecisata nei termini. Il fatto poi allegato nelle note conclusive, e dimostrato dal doc. 22 ad esse accluso a tal fine, che la società abbia fatto ricorso alla CIGO per 7 settimane nel corso del solo 2020 (doc. 22 resistente) appare invece inidoneo a minare l'attendibilità delle dichiarazioni della teste, non solo per la brevità del periodo, ma anche per il fatto che le complicazioni legate alla logistica nel cuore del periodo pandemico sono fatto notorio;
pagina 4 di 8 - le dichiarazioni della sig.ra rispetto allo svolgimento di attività lavorativa da parte Pt_1 del ricorrente nel corso della pausa pranzo appaiono d'altra parte attendibili in quanto ben circostanziate e confermate dalle dichiarazioni di altri testi sentiti (v. in particolare e , direttamente informati sui fatti in quanto presenti nell'ufficio per lungo Tes_1 Tes_3 tempo, anche nel corso della pausa pranzo che consumavano in una sala dedicata). Il fatto che il teste lavori attualmente in un'azienda che “collabora” con l'azienda “in Tes_1 cui opera” il ricorrente, valorizzato dalla resistente, non risulta d'altra parte di per sé indice di inattendibilità, in quanto inidoneo (anche per la genericità dell'allegazione) a rivelare un interesse rispetto alla causa che possa aver indotto il sig. a rendere Tes_1 sotto giuramento dichiarazioni false. Considerando tale impostazione dovrebbero d'altra parte ritenersi del tutto inattendibili, a maggior ragione, i testimoni introdotti dalla società in quanto ancora dipendenti della stessa al momento delle dichiarazioni. L'attendibilità del teste può invece essere posta in dubbio considerando che egli ha dichiarato Tes_1 di aver osservato un orario di lavoro differente per eccesso da quello a lui riferito descritto in ricorso. Tuttavia, oltre alla conferma della teste concorre il fatto che pur essendo Tes_3 unica e frequentata da almeno alcuni dei testi sentiti la sala dedicata alla refezione, nessun testimone ha riferito che fino al giugno 2021 il ricorrente - che pacificamente non usciva dall'azienda nella fascia oraria in questione - abbia effettuato pause nel corso della giornata per consumare il pasto. La stessa società allega semplicemente che “il ricorrente era solito consumare il pranzo […] presso la scrivania” dedicandosi allo “scroll del cellulare” o alle chiacchere con la sorella, senza però allegare la fruizione di una effettiva pausa dall'attività lavorativa di entità apprezzabile. Appare inoltre provato dalla convergenza delle dichiarazioni raccolte sul punto e dall'assenza di elementi di segno contrario che il ricorrente si sia occupato in quei momenti della giornata di organizzare i giri dei ritiri che partivano ogni giorno alle 14 circa (teste , teste ) Tes_2 Tes_6 anche tenendo conto delle richieste che potevano essere rivolte dalla clientela fino alle 13 per i ritiri fuori zona, e in qualsiasi momento per quelli in zona (teste ), fungendo da Tes_3 riferimento per gli autisti e la gestione del parco mezzi (teste ); Tes_6
- quanto poi all'orario di inizio della prestazione, considerato che al proprio arrivo alle ore
8:30 sia il teste che il teste (teste di X Office) trovavano il sig. Tes_1 Tes_2 Pt_1 già in azienda, e considerato che lo stesso vale per il teste (sempre introdotto Tes_5
pagina 5 di 8 dalla società), che però arrivava alle 8:10-8:15, anche sotto questo profilo deve ritenersi del tutto verosimile che il ricorrente iniziasse l'attività lavorativa alle ore 8, essendo dunque attendibili le dichiarazioni della teste e la domanda pertanto fondata in parte Pt_1 qua;
- l'orario del termine dell'attività quotidiana, invece, è stato riferito in modo eterogeneo dai diversi testi sentiti, pertanto non può che ricorrersi al criterio del c.d. minimale a cui la
Corte di cassazione fa riferimento nelle proprie pronunce, secondo cui nell'accertamento del diritto alla remunerazione del lavoro straordinario, “il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione
"minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale” (Cass. Sez. L., 12/05/2001,
n. 6623). In questo senso, sulla base delle dichiarazioni sopra riportate va considerato come termine finale della giornata lavorativa del ricorrente quello delle 18:30, orario minimo di uscita riferito dai testi e ); Tes_1 Tes_5
- che poi le cose siano cambiate, essendosi ridotto l'orario di lavoro effettivamente svolto, proprio quando la società ha introdotto il sistema delle timbrature, come rilevato da parte resistente nelle proprie note conclusive, appare un fatto singolare, ma di per sé inidoneo, nel quadro probatorio e indiziario sin qui descritto, a minare le conclusioni sopra esposte;
- la causa va pertanto rimessa in istruttoria al fine di determinare le spettanze del ricorrente a titolo di straordinario, considerando il CCNL applicato al rapporto e l'orario 8:00-18:30; quanto alla domanda sub b), rilevato che:
- il ricorrente sostiene che l'indennità chilometrica indicata nelle buste paga consegnate nel corso del rapporto non indennizzi i viaggi effettuati dal ricorrente, ma debba essere qualificata come superminimo fisso concordato di 600 euro, a cui sarebbe stato attribuito un diverso nomen iuris al fine di risparmiare i contributi su tale voce;
- la convenuta sostiene che “dall'1.7.2013 veniva riconosciuto mensilmente al sig. Parte_1
un rimborso chilometrico”, definito come “entrata fissa mensile” con cui egli
[...] avrebbe potuto sostenere il costo della rata di acquisto in leasing della propria autovettura;
- ora, al di là della destinazione d'uso della somma di denaro in questione, aspetto del tutto irrilevante ai fini della qualificazione dell'erogazione, la stessa ricostruzione della resistente depone in favore della tesi di parte ricorrente, secondo cui a tale “entrata fissa”
pagina 6 di 8 va riconosciuta una natura retributiva trattandosi di super minimo ad personam del tutto slegato da eventuali viaggi sostenuti dal ricorrente, nemmeno menzionati nella memoria difensiva;
- ciò chiarito, va evidenziato che alle domande di chiarimenti del giudice in ordine ai criteri a cui si è ispirato il calcolo posto a base della rivendicazione della somma richiesta con le conclusioni del ricorso, pari ad euro 58.636,89, il procuratore di parte ricorrente ha precisato di aver incluso nel calcolo non soltanto le incidenze dell'asserita indennità chilometrica sugli istituti indiretti, ma anche la base in sé di riferimento, cioè la somma di
600,00 euro, moltiplicata per tutte le mensilità del rapporto;
- l'impostazione appare del tutto scorretta;
- non è infatti in alcun modo allegato in ricorso l'inadempimento dell'obbligo di pagamento mensile della predetta somma concordata, seppur qualificata dal datore di lavoro come indennità chilometrica, essendovi riscontro del contrario nelle dichiarazioni del procuratore (verbale udienza odierna);
- ciò che il ricorrente sostiene, in fatto, è che la predetta voce di esborso per il datore di lavoro, effettivamente erogata, non trovasse alcuna giustificazione nei viaggi effettuati in favore della società, ma in un accordo tra le parti in ordine al compenso;
- alla natura retributiva del compenso in questione può dunque conseguire non già la condanna ad un nuovo pagamento con diverso titolo della medesima somma e delle sue incidenze sugli istituti indiretti, ma solo al pagamento delle incidenze, in quanto tale superminimo amplia la base di calcolo degli istituti retributivi/indennitari indicati dal ricorrente;
- ne deriva che la domanda va accolta, ma considerando l'impostazione del calcolo proposta in subordine da parte ricorrente solo nelle proprie note difensive, il cui risultato
(euro 16.502,64 lordi) non è stato contestato dalla controparte sotto il profilo aritmetico e nel merito è corretto, in quanto riferito alle incidenze sugli istituti indiretti tutti della predetta somma mensile, avente natura retributiva, ed è peraltro sostanzialmente pari alla somma indicata dalla resistente nella quantificazione dell'erogazione di cui alla propria proposta conciliativa del giudice del 10.12.2024 (v. verbale udienza del 10.12.2024 e verbale udienza dell'11.3.2025);
- ogni ulteriore questione, anche in punto di spese, è riservata all'esito del giudizio.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il giudice:
- accerta il diritto del ricorrente al pagamento del lavoro svolto oltre l'orario ordinario nel periodo compreso tra il 1.3.2016 ed il 1.6.2021 nei termini di cui in motivazione e considerando le soglie orarie e le maggiorazioni di cui al CCNL applicato al rapporto;
- rimette la causa in istruttoria ai fini del calcolo del dovuto;
- accerta il diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore dell'importo di euro
16.502,64 a titolo di incidenze su TFR, ratei di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti, festività, dell'importo di euro 600,00 mensili formalmente qualificati dal datore di lavoro come indennità chilometrica;
- condanna parte resistente al pagamento della predetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- riserva l'esito ogni ulteriore decisione anche in punto di spese.
Vicenza, 23/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 467/2024 RG Lav. promossa da:
con l'avv. Morachiello e l'avv. Pavone Parte_1 ricorrente contro
con l'avv. Belligoli Controparte_1 resistente
pagina 1 di 8 Premesso che:
- il ricorrente è stato assunto da in data 17.12.2014 per lo svolgimento delle CP_2 mansioni di impiegato responsabile parco mezzi con orario di 39 ore settimanali (doc. 2 ricorrente);
- al rapporto è applicato il CCNL Spedizioni, Trasporto Merci e Logistica Industria;
- dal 1.3.2016 il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze di in forza del CP_1 contratto di affitto del ramo d'azienda stipulato tra X IC e (docc. 3-5 CP_1 ricorrente);
- egli agisce in giudizio domandando la condanna della società:
a) al pagamento del corrispettivo per il lavoro straordinario svolto quotidianamente nel periodo compreso tra il 1.3.2016 ed il 1.6.2021 e mai remunerato, pari a 3 ore al giorno (chiedendo a tale titolo l'importo lordo di euro 84.945,88);
b) al pagamento del “lavoro svolto e retribuito come indennità chilometrica a cui, invece, avrebbe dovuto corrispondere un superminimo concordato tra le Parti ad integrazione dello stipendio mensile del lavoratore, con incidenza sulla base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive” (chiedendo a tale titolo l'importo lordo di euro 58.636,89);
- la società domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
quanto alla domanda sub a), rilevato che:
- il ricorrente sostiene di aver svolto quotidianamente la propria attività lavorativa senza interruzioni dalle 08:00 alle 19:30 fino al 1.6.2021;
- egli fornisce anche un dettaglio delle attività svolte nel corso della giornata, dal mattino
(quando provvedeva personalmente all'apertura dell'azienda), alla pausa pranzo, In cui egli sostieni di aver provveduto a organizzare i giri di consegne degli autisti per il pomeriggio, fino alla chiusura aziendale, a cui provvedeva personalmente verso le 19:30
(punti da 15 a 37 del ricorso);
- i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria orale hanno reso dichiarazioni che possono ritenersi nella sostanza omogenee, pur con qualche differenza rispetto all'orario di inizio e a quello di fine giornata di cui deve necessariamente tenersi conto ai fini della decisione;
- vanno infatti considerati in proprosito gli insegnamenti della Suprema Corte in punto di pagina 2 di 8 orario di lavoro, secondo cui “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso […] (ex multis Cass. Sez. L.,
19/06/2018, n. 1615) sui fatti costitutivi del diritto al compenso, che “devono essere provati dal lavoratore e non può farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 cod. civ. (Cass. Sez. L., 12/05/2001, n. 6623);
- il teste , che ha lavorato per la società fino all'agosto 2019, ha riferito che Tes_1
l'azienda apriva i cancelli alle ore 8:30, e che “si lavorava […] fino alle 18:30-19”, aggiungendo che il ricorrente era l'ultima persona ad uscire dall'azienda alla sera,
“chiudeva lui”. Ha poi confermato che il ricorrente non facesse la pausa pranzo, ma rimaneva in ufficio “perché in quell'orario preparava i giri dei ritiri, che partivano alle
14”;
- il teste , che lavora presso la resistente dal 2016, ha reso dichiarazioni poco Tes_2 rilevanti per due ordini di motivi: in primo luogo egli infatti ha riferito che al suo arrivo in ufficio al mattino alle 8:30 il ricorrente si trovava già in azienda, e che alla sua partenza dall'azienda, la sera, il ricorrente si trovava ancora lì, il che esclude che egli possa conoscere nel dettaglio gli orari di arrivo e di uscita del signor;
in secondo luogo, il Pt_1 testimone in questione svolge il ruolo di commerciale, il che lo induce frequentemente a svolgere la prestazione all'esterno dell'edificio aziendale, senza seguire orari precisi come da lui stesso riferito, il che significa che egli non può avere conoscenza precisa degli orari dei colleghi che svolgono la propria attività in ufficio;
- parimenti imprecise sull'orario iniziale sono le informazioni fornite dalla teste , che Tes_3 ha lavorato con il ricorrente dal 2016 al 2019 presso la resistente, in ordine all'orario di inizio della prestazione del ricorrente al mattino: ella infatti iniziava alle 08:45 trovando già in azienda il signor . La teste ha tuttavia aggiunto “Anche io terminavo verso le Pt_1
19 o oltre”, così implicitamente differendo che anche il ricorrente terminasse verso quell'ora, mentre rispetto alla pausa pranzo ha dichiarato “Lui in pausa pranzo restava sempre lì. Io la pausa la facevo nella saletta break ed era lui spesso a venire a chiamarmi per gestire questi ordini. Era il ricorrente ad occuparsi principalmente dell'organizzazione dei ritiri, sia nostri (ritiri) che dei clienti”; Tes_
- il teste che lavora presso la resistente da giugno 2021, ha invece riferito che da quell'epoca il ricorrente osserva “gli orari risultanti dalla timbratrice”, “a memoria […]
pagina 3 di 8 9-12 e 14-19, e che durante la pausa pranzo egli usciva dall'ufficio;
- il teste poi, ha lavorato per la resistente come commerciale da aprile 2021 a Tes_5 dicembre 2023, ma riferito di aver lavorato nello stesso ufficio del ricorrente per “un paio di mesi” all'inizio del rapporto di lavoro con la società per conoscerne l'organizzazione. In quel periodo, al momento del proprio arrivo in ufficio alle 8:10-8:15 egli trovava il ricorrente, mentre non lo vedeva quando andava via, forse perché quest'ultimo durante il pomeriggio “andava in magazzino”. Il teste non ha saputo dire se nel corso della pausa pranzo il ricorrente, che rimaneva in azienda, mangiasse o lavorasse, mentre per quanto riguarda la chiusura dell'azienda ha riferito di non aver mai visto il ricorrente chiudere, precisando che di tale incombente si occupassero alle 18:30-19 i titolari o il collega di lavoro che lo stava seguendo per la formazione;
- il teste ha riferito di aver lavorato dal 2018/2019 fino ad ottobre 2023 per la Tes_6 società resistente come autista part time e di aver svolto la prestazione dalle 14 alle 19.
Egli ha confermato che fosse il ricorrente a chiudere l'azienda verso le 19 inserendo anche l'allarme, e che il signor incalzava gli autisti perché terminassero in fretta le proprie Pt_1 attività;
- infine, la teste , sorella del ricorrente e all'epoca dei fatti legale rappresentante della Pt_1 società, è l'unica ad aver integralmente confermato la tesi attorea secondo cui il ricorrente osservava l'orario di lavoro 8-19:30 senza pausa pranzo. Parte resistente ha sollevato sin dall'escussione dubbi in punto di attendibilità della teste, senza tuttavia aver fornito riscontri precisi degli elementi che ne fonderebbero il convincimento, non potendo in questo senso rilevare il rapporto parentale in sé che la lega al ricorrente, né il ruolo di legale rappresentante all'epoca svolto, che di per sé suggerisce al contrario una particolare conoscenza dell'organizzazione aziendale, né infine la chiusura “tutt'altro che distesa e amichevole” del rapporto societario col fratello e la cognata , in CP_3 Persona_1 quanto imprecisata nei termini. Il fatto poi allegato nelle note conclusive, e dimostrato dal doc. 22 ad esse accluso a tal fine, che la società abbia fatto ricorso alla CIGO per 7 settimane nel corso del solo 2020 (doc. 22 resistente) appare invece inidoneo a minare l'attendibilità delle dichiarazioni della teste, non solo per la brevità del periodo, ma anche per il fatto che le complicazioni legate alla logistica nel cuore del periodo pandemico sono fatto notorio;
pagina 4 di 8 - le dichiarazioni della sig.ra rispetto allo svolgimento di attività lavorativa da parte Pt_1 del ricorrente nel corso della pausa pranzo appaiono d'altra parte attendibili in quanto ben circostanziate e confermate dalle dichiarazioni di altri testi sentiti (v. in particolare e , direttamente informati sui fatti in quanto presenti nell'ufficio per lungo Tes_1 Tes_3 tempo, anche nel corso della pausa pranzo che consumavano in una sala dedicata). Il fatto che il teste lavori attualmente in un'azienda che “collabora” con l'azienda “in Tes_1 cui opera” il ricorrente, valorizzato dalla resistente, non risulta d'altra parte di per sé indice di inattendibilità, in quanto inidoneo (anche per la genericità dell'allegazione) a rivelare un interesse rispetto alla causa che possa aver indotto il sig. a rendere Tes_1 sotto giuramento dichiarazioni false. Considerando tale impostazione dovrebbero d'altra parte ritenersi del tutto inattendibili, a maggior ragione, i testimoni introdotti dalla società in quanto ancora dipendenti della stessa al momento delle dichiarazioni. L'attendibilità del teste può invece essere posta in dubbio considerando che egli ha dichiarato Tes_1 di aver osservato un orario di lavoro differente per eccesso da quello a lui riferito descritto in ricorso. Tuttavia, oltre alla conferma della teste concorre il fatto che pur essendo Tes_3 unica e frequentata da almeno alcuni dei testi sentiti la sala dedicata alla refezione, nessun testimone ha riferito che fino al giugno 2021 il ricorrente - che pacificamente non usciva dall'azienda nella fascia oraria in questione - abbia effettuato pause nel corso della giornata per consumare il pasto. La stessa società allega semplicemente che “il ricorrente era solito consumare il pranzo […] presso la scrivania” dedicandosi allo “scroll del cellulare” o alle chiacchere con la sorella, senza però allegare la fruizione di una effettiva pausa dall'attività lavorativa di entità apprezzabile. Appare inoltre provato dalla convergenza delle dichiarazioni raccolte sul punto e dall'assenza di elementi di segno contrario che il ricorrente si sia occupato in quei momenti della giornata di organizzare i giri dei ritiri che partivano ogni giorno alle 14 circa (teste , teste ) Tes_2 Tes_6 anche tenendo conto delle richieste che potevano essere rivolte dalla clientela fino alle 13 per i ritiri fuori zona, e in qualsiasi momento per quelli in zona (teste ), fungendo da Tes_3 riferimento per gli autisti e la gestione del parco mezzi (teste ); Tes_6
- quanto poi all'orario di inizio della prestazione, considerato che al proprio arrivo alle ore
8:30 sia il teste che il teste (teste di X Office) trovavano il sig. Tes_1 Tes_2 Pt_1 già in azienda, e considerato che lo stesso vale per il teste (sempre introdotto Tes_5
pagina 5 di 8 dalla società), che però arrivava alle 8:10-8:15, anche sotto questo profilo deve ritenersi del tutto verosimile che il ricorrente iniziasse l'attività lavorativa alle ore 8, essendo dunque attendibili le dichiarazioni della teste e la domanda pertanto fondata in parte Pt_1 qua;
- l'orario del termine dell'attività quotidiana, invece, è stato riferito in modo eterogeneo dai diversi testi sentiti, pertanto non può che ricorrersi al criterio del c.d. minimale a cui la
Corte di cassazione fa riferimento nelle proprie pronunce, secondo cui nell'accertamento del diritto alla remunerazione del lavoro straordinario, “il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione
"minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale” (Cass. Sez. L., 12/05/2001,
n. 6623). In questo senso, sulla base delle dichiarazioni sopra riportate va considerato come termine finale della giornata lavorativa del ricorrente quello delle 18:30, orario minimo di uscita riferito dai testi e ); Tes_1 Tes_5
- che poi le cose siano cambiate, essendosi ridotto l'orario di lavoro effettivamente svolto, proprio quando la società ha introdotto il sistema delle timbrature, come rilevato da parte resistente nelle proprie note conclusive, appare un fatto singolare, ma di per sé inidoneo, nel quadro probatorio e indiziario sin qui descritto, a minare le conclusioni sopra esposte;
- la causa va pertanto rimessa in istruttoria al fine di determinare le spettanze del ricorrente a titolo di straordinario, considerando il CCNL applicato al rapporto e l'orario 8:00-18:30; quanto alla domanda sub b), rilevato che:
- il ricorrente sostiene che l'indennità chilometrica indicata nelle buste paga consegnate nel corso del rapporto non indennizzi i viaggi effettuati dal ricorrente, ma debba essere qualificata come superminimo fisso concordato di 600 euro, a cui sarebbe stato attribuito un diverso nomen iuris al fine di risparmiare i contributi su tale voce;
- la convenuta sostiene che “dall'1.7.2013 veniva riconosciuto mensilmente al sig. Parte_1
un rimborso chilometrico”, definito come “entrata fissa mensile” con cui egli
[...] avrebbe potuto sostenere il costo della rata di acquisto in leasing della propria autovettura;
- ora, al di là della destinazione d'uso della somma di denaro in questione, aspetto del tutto irrilevante ai fini della qualificazione dell'erogazione, la stessa ricostruzione della resistente depone in favore della tesi di parte ricorrente, secondo cui a tale “entrata fissa”
pagina 6 di 8 va riconosciuta una natura retributiva trattandosi di super minimo ad personam del tutto slegato da eventuali viaggi sostenuti dal ricorrente, nemmeno menzionati nella memoria difensiva;
- ciò chiarito, va evidenziato che alle domande di chiarimenti del giudice in ordine ai criteri a cui si è ispirato il calcolo posto a base della rivendicazione della somma richiesta con le conclusioni del ricorso, pari ad euro 58.636,89, il procuratore di parte ricorrente ha precisato di aver incluso nel calcolo non soltanto le incidenze dell'asserita indennità chilometrica sugli istituti indiretti, ma anche la base in sé di riferimento, cioè la somma di
600,00 euro, moltiplicata per tutte le mensilità del rapporto;
- l'impostazione appare del tutto scorretta;
- non è infatti in alcun modo allegato in ricorso l'inadempimento dell'obbligo di pagamento mensile della predetta somma concordata, seppur qualificata dal datore di lavoro come indennità chilometrica, essendovi riscontro del contrario nelle dichiarazioni del procuratore (verbale udienza odierna);
- ciò che il ricorrente sostiene, in fatto, è che la predetta voce di esborso per il datore di lavoro, effettivamente erogata, non trovasse alcuna giustificazione nei viaggi effettuati in favore della società, ma in un accordo tra le parti in ordine al compenso;
- alla natura retributiva del compenso in questione può dunque conseguire non già la condanna ad un nuovo pagamento con diverso titolo della medesima somma e delle sue incidenze sugli istituti indiretti, ma solo al pagamento delle incidenze, in quanto tale superminimo amplia la base di calcolo degli istituti retributivi/indennitari indicati dal ricorrente;
- ne deriva che la domanda va accolta, ma considerando l'impostazione del calcolo proposta in subordine da parte ricorrente solo nelle proprie note difensive, il cui risultato
(euro 16.502,64 lordi) non è stato contestato dalla controparte sotto il profilo aritmetico e nel merito è corretto, in quanto riferito alle incidenze sugli istituti indiretti tutti della predetta somma mensile, avente natura retributiva, ed è peraltro sostanzialmente pari alla somma indicata dalla resistente nella quantificazione dell'erogazione di cui alla propria proposta conciliativa del giudice del 10.12.2024 (v. verbale udienza del 10.12.2024 e verbale udienza dell'11.3.2025);
- ogni ulteriore questione, anche in punto di spese, è riservata all'esito del giudizio.
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P.Q.M.
Il giudice:
- accerta il diritto del ricorrente al pagamento del lavoro svolto oltre l'orario ordinario nel periodo compreso tra il 1.3.2016 ed il 1.6.2021 nei termini di cui in motivazione e considerando le soglie orarie e le maggiorazioni di cui al CCNL applicato al rapporto;
- rimette la causa in istruttoria ai fini del calcolo del dovuto;
- accerta il diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore dell'importo di euro
16.502,64 a titolo di incidenze su TFR, ratei di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti, festività, dell'importo di euro 600,00 mensili formalmente qualificati dal datore di lavoro come indennità chilometrica;
- condanna parte resistente al pagamento della predetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- riserva l'esito ogni ulteriore decisione anche in punto di spese.
Vicenza, 23/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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