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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sig. magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 41/2023 R.G. promosso da:
, C.F. , rappresentato dall'avv. M. Parte_1 C.F._1
Vacchetta, appellante nei confronti di
C.F. , rappresentato dall'avv. G. Pavan, Controparte_1 C.F._2 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1103/2022 del Tribunale di
Venezia, pubblicata il 16.6.2022, notificata in data 4.10.2022.
§
Visti gli atti;
dato atto che le parti si sono tutte costituite in causa e che il contraddittorio risulta pertanto ritualmente incardinato;
visto il provvedimento adottato in data 12.7.2023 con il quale è stata rigetta l'istanza di inibitoria e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni;
visto il successivo provvedimento in data 24.9.2024 con il quale, per ragioni organizzative, è stata differita l'udienza di p.c. al 6.2.2025; rilevato che nel termine indicato nessuna delle parti costituite ha depositato le note contenenti le conclusioni e che tale ipotesi risulta corrispondente alla mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza la cui trattazione in presenza è stata in tal modo sostituita;
visto il successivo provvedimento adottato in data 7.2.2025 con il quale la Corte, ritenuto ricorrere le condizioni di cui all'art. 127-ter, co. 4, prima ipotesi, 181, 309
1 c.p.c., ha disposto il differimento della trattazione all'udienza del 6.3.2025 per i medesimi incombenti con previsione di trattazione scritta mediante deposito di note scritte in pct;
rilevato che neppure in relazione a tale udienza le parti hanno depositato le previste note scritte;
considerato che
la mancata comparizione delle parti per due successive udienze determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio a norma dell'art.181, comma secondo, c.p.c.; considerato che l'intenzione delle parti di abbandonare la causa trova ulteriore riscontro nella nota in data 30.11.2024, depositata in pct dalla difesa di parte appellante con la quale è stato rappresentato che “le parti hanno raggiunto un accordo transattivo ed abbandonano, di conseguenza, la causa in esame”;
P.Q.M.
la Corte, dato atto di quanto in motivazione, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Venezia, il 7.3.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
2
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sig. magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 41/2023 R.G. promosso da:
, C.F. , rappresentato dall'avv. M. Parte_1 C.F._1
Vacchetta, appellante nei confronti di
C.F. , rappresentato dall'avv. G. Pavan, Controparte_1 C.F._2 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1103/2022 del Tribunale di
Venezia, pubblicata il 16.6.2022, notificata in data 4.10.2022.
§
Visti gli atti;
dato atto che le parti si sono tutte costituite in causa e che il contraddittorio risulta pertanto ritualmente incardinato;
visto il provvedimento adottato in data 12.7.2023 con il quale è stata rigetta l'istanza di inibitoria e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni;
visto il successivo provvedimento in data 24.9.2024 con il quale, per ragioni organizzative, è stata differita l'udienza di p.c. al 6.2.2025; rilevato che nel termine indicato nessuna delle parti costituite ha depositato le note contenenti le conclusioni e che tale ipotesi risulta corrispondente alla mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza la cui trattazione in presenza è stata in tal modo sostituita;
visto il successivo provvedimento adottato in data 7.2.2025 con il quale la Corte, ritenuto ricorrere le condizioni di cui all'art. 127-ter, co. 4, prima ipotesi, 181, 309
1 c.p.c., ha disposto il differimento della trattazione all'udienza del 6.3.2025 per i medesimi incombenti con previsione di trattazione scritta mediante deposito di note scritte in pct;
rilevato che neppure in relazione a tale udienza le parti hanno depositato le previste note scritte;
considerato che
la mancata comparizione delle parti per due successive udienze determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio a norma dell'art.181, comma secondo, c.p.c.; considerato che l'intenzione delle parti di abbandonare la causa trova ulteriore riscontro nella nota in data 30.11.2024, depositata in pct dalla difesa di parte appellante con la quale è stato rappresentato che “le parti hanno raggiunto un accordo transattivo ed abbandonano, di conseguenza, la causa in esame”;
P.Q.M.
la Corte, dato atto di quanto in motivazione, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Venezia, il 7.3.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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