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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. ER ON Presidente dr. dr. Elena Mara Grazioli Consigliere dr. NI IA IA ZZ Consigliere Est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LUIGI LILIO, 95 00142 ROMA presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. CARSILLO TEODORO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA G. LEOPARDI, 1 20123 MILANO presso lo studio dell'avv.
VA CHIARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
BA AN ( ) VIA MARCONI 51 40122 BOLOGNA;
C.F._1
APPELLATO E
APPELLANTE INCIDENTALE
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_2 P.IVA_3
MORETTO, 67 25121 BRESCIA presso lo studio dell'avv. GORIO ROBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLATA E
APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_3
APPELLATA
CONTUMACE pagina 1 di 19 avente ad oggetto: Leasing sulle seguenti conclusioni.
Per QUALE MANDATARIA Parte_1 Parte_1
“Piaccia alla Corte di appello di Milano, In integrale riforma dell'impugnata Sentenza n.
2074/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 27.2.2024 all'esito del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 30136/2022: Rigettare tutte le domande proposte nei propri riguardi, in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati del rimborso forfettario del 15%, oltre C.P.A. e I.V.A.”
---
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per quanto esposto in narrativa:
1. in via principale, rigettare l'appello promosso da in quanto infondato in fatto e in diritto, per Parte_1 le ragioni di cui in narrativa;
2. in via subordinata, nel caso di accoglimento dei motivi di appello proposti da previa eventuale riduzione della penale prevista dal contratto Parte_1 di locazione finanziaria n. IF ai sensi del combinato disposto dell'art. 1526, comma 2 P.IVA_4
e 1384 c.c., condannare e in Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 solido fra di loro, a corrispondere al l'importo dovuto in Controparte_1 conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto e della restituzione del bene, pari quantomeno ad € 294.500,00, come quantificato nella sentenza di primo grado, anche a titolo di risarcimento del danno e/o di ripetizione di indebito, ovvero pari alla diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre a rivalutazione ed interessi di mora dalla data di restituzione dell'immobile;
3. in ogni caso, riformare la sentenza del
Tribunale di Milano nella parte in cui ha condannato il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_3 compensando, almeno parzialmente, le spese di lite relative al primo e al secondo grado di giudizio.
4. in ogni caso, con vittoria di spese, anche del precedente grado di giudizio”.
---
Per Controparte_2
“1) In via preliminare: ordinarsi la notificazione della comparsa del Controparte_1
contenente appello incidentale, alla contumace 2) Quanto all'appello
[...] Controparte_3 principale di - respingersi il primo motivo di appello;
- pronunciarsi Parte_1 secondo giustizia sui motivi da n. 2 a n. 5;3) Quanto all'appello incidentale del
[...]
- respingersi l'appello incidentale del 4) Controparte_1 Controparte_1
pagina 2 di 19 Sull'appello incidentale condizionato proposto da nell'ipotesi di Controparte_2 accoglimento del primo motivo dell'appello principale di ovvero di Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale promosso dal riformarsi Controparte_1 in accoglimento dei motivi di appello incidentale proposto da la Controparte_2 sentenza di 1° grado e mandarsi in ogni caso esente da ogni condanna Controparte_2
(ovvero, in subordine, salvo gravame, contenersi la stessa in relazione alle argomentazioni sviluppate con i motivi di appello incidentale condizionato); 5) Sulla domanda di
[...] rimasta assorbita in 1° grado (e riproposta in appello): nel non creduto caso di CP_2 condanna di (eventualmente in via solidale), condannarsi Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante, a manlevare e tenere indenne Parte_1 [...] da ogni condanna, condannandola altresì a pagare ad CP_2 Controparte_2 quanto quest'ultima fosse tenuta a pagare al in conseguenza Controparte_1 della pronuncia giudiziale, a qualsiasi titolo, ivi comprese le spese processuali;
6) In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie;
7) In via subordinata istruttoria: a) Ammettersi C.T.U. diretta a determinare l'ammontare dell'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni
Generali del Contratto di Leasing e precisamente: “tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale attualizzati al tasso indicato nelle Condizioni Particolari come “tasso di riferimento per l'attualizzazione”; b) disporsi la rinnovazione della CTU in 1° grado o, in via subordinata, richiamarsi il CTU già nominato in 1° grado a chiarimenti nel contraddittorio con il CTP di .” Controparte_2
---
-Per appellata convenuta contumace Controparte_3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Nella descrizione dei fatti: il 29 ottobre 2003 (all'epoca Locat S.p.A.), Controparte_2 in qualità di concedente, stipulava con quale utilizzatore, contratto di CP_1 CP_1 leasing immobiliare n. IF758492 avente a oggetto l'immobile sito in Bologna, via Caduti di
Amola n. 22, contestualmente consegnato all'utilizzatore.
-In data 23 settembre 2009 le parti sottoscrivevano un atto di variazione contrattuale, con modifica del piano finanziario e proroga del contratto da 120 a 180 mesi.
-A decorrere dalla rata in scadenza il 28 febbraio 2011, ometteva il pagamento CP_1 dei corrispettivi dovuti. Con raccomandata del 5 agosto 2011 dichiarava la Controparte_2 risoluzione del contratto per grave inadempimento e intimava la restituzione dell'immobile,
pagina 3 di 19 libero da persone e cose. -All'atto della risoluzione risultavano canoni insoluti per euro
18.843,94 e interessi moratori pari a euro 349,87, per un totale di euro 19.193,81.
non procedeva spontaneamente al rilascio, rendendo necessario il ricorso Controparte_1 all'autorità giudiziaria. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 10 maggio 2012, disponeva il rilascio del bene e la condanna dell'utilizzatore al pagamento delle spese processuali.
-L'immobile veniva materialmente rilasciato in data 25 settembre 2012. Successivamente,
tentava la riallocazione del bene sul mercato, senza ottenere manifestazioni Controparte_2 di interesse all'acquisto.
-Nel frattempo, la stessa sosteneva oneri gestionali (spese condominiali, perizie, imposte, guardiania, manutenzione) per euro 53.359,08. In data primo dicembre 2020, nell'ambito di operazione di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999, cedeva il bene, Controparte_2 unitamente al rapporto giuridico, alla società società veicolo della Parte_1 cartolarizzazione Controparte_3
-La cessione veniva pubblicata in G.U. Parte II n. 143 del 5 dicembre 2020. A seguito della cessione, cessava ogni attività finalizzata alla vendita, ritenendola di competenza CP_2 della cessionaria.
veniva dichiarata fallita nel 2018 dal Tribunale di Bologna. Controparte_1
-In data 19 luglio 2022 il citava in giudizio e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Milano, eccependo l'inerzia della concedente nella riallocazione del bene e richiedendo la condanna in solido delle convenute per la liquidazione del credito pari a euro 134.228,78, ritenuto equivalente al valore di mercato dell'immobile, al netto delle ragioni creditorie di (canoni scaduti, rate a scadere, prezzo di riscatto). Il Controparte_2 CP_1 richiamava gli artt. 21 e 23 delle condizioni generali del contratto di leasing.
si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_2 passiva, in quanto le obbligazioni derivanti dalla risoluzione del contratto erano state trasferite alla cessionaria come previsto dall'art. 58, co. 5°, TUB., domandava Parte_1 pertanto di essere autorizzata alla chiamata in causa della società cessionaria, chiedendo di essere manlevata in caso di condanna;
nel merito, contestava l'asserita inerzia, affermando di essersi attivata per la vendita dell'immobile, nonché il diritto del fallimento alla liquidazione, in quanto subordinato alla vendita effettiva;
inoltre, contestava la quantificazione della pretesa, poiché basata su parametri che ignorano la modifica contrattuale del 2009. si costituiva a sua volta in giudizio contestando la propria legittimazione Controparte_3 passiva in quanto mera cessionaria dei crediti, ma non dei debiti.
pagina 4 di 19 -Con provvedimento del 7 novembre 2022, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di che si costituiva eccependo l'infondatezza delle domande formulate nei Parte_1 propri confronti. Il provvedeva a estendere la domanda anche nei confronti della CP_1 società terza chiamata.
-Il Giudice disponeva CTU estimativa del valore dell'immobile e ammetteva le prove orali.
-Successivamente, con sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in data 27 febbraio 2024, il Tribunale ha ritenuto non configurabile una condotta di colpevole inerzia, né da parte della concedente , né da parte della cessionaria in relazione Controparte_2 Parte_1 alle attività svolte per la riallocazione del bene immobile. Ciò premesso, il Giudice ha affermato che l'obbligo contrattuale, previsto in favore dell'utilizzatore inadempiente, di percepire il ricavato dalla vendita del bene, comporta - in mancanza di tale vendita - la necessità di riconoscere comunque il valore di mercato del bene. Ha quindi precisato che, a seguito della cessione in blocco intervenuta nel dicembre 2020, l'obbligo in questione è da considerarsi in capo esclusivo alla cessionaria Il Tribunale ha dichiarato infondata Parte_1
l'eccezione di prescrizione avanzata da , ritenendola irrilevante alla luce Controparte_2 della sua carenza di legittimazione passiva. Tale legittimazione è stata riconosciuta, invece, unicamente in capo a , che non aveva sollevato tale eccezione. Il Giudice ha Parte_1 aderito alle conclusioni della consulenza tecnica estimativa, apportando una riduzione del 5% al valore dell'immobile, e ha condannato al pagamento in favore del Parte_1 [...]
della somma di € 294.500,00, oltre interessi legali e spese processuali;
ha altresì CP_1 condannato il al pagamento delle spese processuali nei confronti di CP_1 CP_2
e , avendo riscontrato la loro carenza di legittimazione passiva.
[...] CP_3
-Avverso detta sentenza, rappresentata dal sostituto processuale di Parte_1 Pt_1
ha proposto appello, notificando l'atto il 24 febbraio 2024 al ,
[...] Controparte_1
a , e a . Con la medesima impugnazione, l'appellante ha richiesto Controparte_2 CP_3 la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
-Con comparsa del 25 settembre 2024 si è costituito il , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale, nella parte in cui il Tribunale ha escluso la legittimazione passiva di , pur in presenza, Controparte_4 secondo il , di condotte inadempienti nella gestione post-risolutiva. Il ha CP_1 CP_1 altresì contestato la condanna alle spese in favore di tali società.
Nel medesimo giudizio d'impugnazione si è costituita , chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello principale e del primo motivo di appello incidentale, formulando a sua volta pagina 5 di 19 appello incidentale condizionato nell'ipotesi di accoglimento delle impugnazioni avversarie.
La società è rimasta, invece, contumace. CP_3
-All'udienza del 18 giugno 2024, la Corte -sciogliendo la riserva assunta in ordine al ricorso ex art. 351 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecutività- ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisabile con riguardo al mancato riconoscimento a favore dell'appellante delle somme dovute ex art. 23 del contratto, che lo stesso aveva ammesso dovessero CP_1 essere computate nella definizione del rapporto e ammontanti, secondo quanto indicato dal nella memoria ex art. 183, VI comma, n.1 c.p.c., a € 208.461,34. Per tali ragioni, la CP_1
Corte ha disposto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, limitatamente al capo 1 del dispositivo, fino alla concorrenza di € 86.500,00, invitando le parti -in vista dell'udienza di comparizione- a valutare l'opportunità di conciliare la lite.
-Successivamente, stante la mancata definizione della lite, all'udienza del 27.05.2025 la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nell'atto di appello principale proposto da Parte_1
-il primo motivo di impugnazione riguarda l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto in capo alla società appellante la legittimazione passiva esclusiva rispetto alle pretese avanzate dal . Secondo la tesi della Controparte_1 società appellante, tale qualificazione ha comportato l'assoggettamento ex post ad un rischio contrattuale non coerente con la sua natura di società di appoggio ad un veicolo di cartolarizzazione. evidenzia che, nell'ambito della struttura delle operazioni ex Parte_1
L. 130/1999, essa può assumere il rischio di insolvenza, inadempimento o inesigibilità del credito da parte dell'utilizzatore, ma non quello derivante dall'insorgenza di obbligazioni proprie che, oltre ad annullare la redditività dei crediti cartolarizzati, determinino una responsabilità diretta come affermata dal Giudice. In tale contesto, l'appellante denuncia la violazione dei principi di separazione patrimoniale e tutela degli investitori, propri del regime di cartolarizzazione.
-Con il secondo motivo, deduce che il Giudice di primo grado avrebbe Parte_1 erroneamente ritenuto non sollevata l'eccezione di prescrizione da parte sua, rigettando altresì quella formulata da sia per carenza di legittimazione che per Controparte_2 infondatezza. L'appellante contesta tale ricostruzione, sostenendo che il diritto dedotto dal era azionabile sin dalla data della risoluzione del contratto (agosto 2011) e non dalla CP_1 data di effettiva restituzione dell'immobile (settembre 2012), come invece erroneamente affermato dal Tribunale. In ogni caso, evidenzia come, anche adottando il dies a quo indicato dal Giudice, non risulterebbe alcun atto interruttivo notificato a entro il termine Parte_1
pagina 6 di 19 decennale (25 settembre 2022), il che comporterebbe l'intervenuta prescrizione della pretesa avversaria.
-Con il terzo motivo, l'appellante critica l'adesione del Tribunale alla stima effettuata dal
Consulente Tecnico d'Ufficio, rilevando come il valore di realizzo indicato non sia stato oggetto di deduzione delle somme dovute dall'utilizzatore inadempiente. Tale omissione, a parere di
, avrebbe determinato una ingiusta attribuzione integrale del valore stimato al Parte_1
, senza l'applicazione del cosiddetto patto di deduzione previsto dalle condizioni CP_1 generali del contratto di leasing. Ne deriva, secondo l'appellante, uno squilibrio del sinallagma negoziale che ha finito per privilegiare il contraente inadempiente rispetto a quello fedele, penalizzando il successore a titolo particolare della concedente originaria.
-Con il quarto motivo, viene censurata la quantificazione del credito riconosciuto al
Fallimento attore, in quanto coincidente con la stima dell'ausiliario del Giudice, senza alcuna valutazione delle contestazioni sollevate dal consulente di parte. In ragione di ciò, l'appellante ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata, sia in relazione al valore attribuito all'immobile, sia con riferimento all'importo della condanna.
Infine, con il quinto motivo di impugnazione, contesta la decorrenza degli Parte_1 interessi legali sulla somma capitale dalla data del 25 settembre 2012, poiché l'obbligazione pecuniaria non sarebbe ancora sorta, stante la mancata vendita dell'immobile. L'appellante sottolinea che la prima formulazione della domanda giudiziale da parte del nei suoi CP_1 confronti risale all'udienza del 23 febbraio 2023, pertanto — ai sensi dell'art. 1224 c.c. — gli interessi avrebbero dovuto decorrere solo da tale data. Anche sotto tale profilo, viene evidenziata l'erroneità della sentenza e se ne chiede la riforma.
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Con appello incidentale subordinato, il impugna la sentenza di primo grado nella CP_1 parte in cui il Giudice ha escluso la legittimazione passiva di e di Controparte_2
nonché nella parte relativa all'assenza di condotte inadempienti imputabili Controparte_3 alle suddette società in ordine alla mancata riallocazione dell'immobile. La Curatela, pur non avendo impugnato autonomamente la decisione, ripropone le domande già formulate in primo grado, subordinatamente all'eventuale accoglimento dell'appello principale, qualora la Corte ritenga di escludere l'esclusiva responsabilità della terza chiamata rispetto Parte_1 alle obbligazioni oggetto del giudizio. In tale evenienza, viene quindi censurata la motivazione contenuta al §10 della sentenza impugnata (pagg. 14–17), nella quale è stata esclusa la responsabilità -anche in via solidale- di in relazione alle Controparte_4 CP_3
pagina 7 di 19 obbligazioni derivanti dal contratto di leasing n. IF758492, sottoscritto il 29 ottobre 2003, e alla conseguente attività post-risolutiva di riallocazione del bene.
-Con il secondo motivo di appello incidentale -formulato anche in via autonoma- il censura la condanna alle spese processuali disposta nei suoi confronti in favore di CP_1
e , pari a € 12.000,00 oltre accessori, ritenendo la pronuncia Controparte_2 CP_3 viziata per violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. La Curatela evidenzia che, al momento dell'instaurazione del giudizio, non sussisteva la possibilità - non imputabile al - di CP_1 accedere alla documentazione riguardante l'operazione di cartolarizzazione e la cessione dei rapporti giuridici, che è stata prodotta soltanto in sede di costituzione in giudizio da parte delle convenute. L'opacità dell'operazione, unitamente alla difficoltà oggettiva di individuare correttamente la parte legittimata passiva, e alle condotte ritenute poco trasparenti nella fase stragiudiziale, avrebbero dovuto indurre il Giudice a disporre la compensazione delle spese, in applicazione del criterio di “gravi ed eccezionali ragioni” previsto dalla norma. Il CP_1 richiama, a sostegno, anche quanto già evidenziato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., sottolineando come le questioni giuridiche emerse siano complesse e oggetto di contrasto interpretativo, specie in materia di legittimazione passiva nei rapporti da cartolarizzazione. In conclusione, la Curatela chiede la riforma parziale della sentenza sul punto, proponendo -quanto meno- la compensazione delle spese o l'attribuzione delle stesse alla società , Parte_1 ritenuta soccombente rispetto alle originarie pretese.
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Con appello incidentale condizionato, si riserva di impugnare la Controparte_2 sentenza di primo grado nei capi che hanno accolto la pretesa del , Controparte_1 nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta la sua legittimazione passiva, come sostenuto da nel primo motivo di appello principale. Poiché in primo grado il Giudice ha Parte_1 ritenuto che tutte le obbligazioni dedotte dal gravassero esclusivamente sulla CP_1 cessionaria , esonerando da responsabilità, l'interesse della Parte_1 Controparte_2 concedente ad impugnare sussiste soltanto in via condizionata all'eventuale accoglimento dell'appello principale.
-Quindi, con il primo motivo di appello incidentale condizionato, rubricato “Violazione delle norme sull'interpretazione del contratto (artt. 1362, 1363, 1366 c.c.) ed errata interpretazione della volontà dei contraenti;
violazione o falsa applicazione dell'art. 1374 c.c.”, CP_2
censura la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto di integrare il contratto ai sensi
[...] dell'art. 1374 c.c., in assenza di specifica previsione contrattuale, per attribuire comunque all'utilizzatore il valore di mercato del bene a seguito di mancata vendita. L'appellante pagina 8 di 19 incidentale deduce che tale scelta interpretativa viola le regole ermeneutiche, oltre a determinare un'ingiustificata imputazione alla concedente del rischio connesso alla mancata alienazione, rischio che — in assenza di negligenza — dovrebbe gravare sull'utilizzatore inadempiente. Ne deriva che alcun diritto potesse sorgere in capo all'utilizzatore prima della vendita, e che non fosse legittima la pretesa fondata sul solo valore stimato in base a perizia tecnica.
-Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato, rubricato “Errata applicazione delle norme contrattuali ('patto di deduzione') con violazione dell'art. 1372 c.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. (ultra petita)”, l'appellante contesta la quantificazione del credito riconosciuto al in misura pari al valore stimato dell'immobile, senza detrazione delle CP_1 spettanze creditorie della concedente previste contrattualmente. In particolare, la sentenza impugnata ha riconosciuto un importo superiore rispetto a quello effettivamente domandato, generando una pronuncia ultra petita. Il aveva infatti inizialmente richiesto € CP_1
216.923,42 quale differenziale tra valore dell'immobile e debiti residui verso poi CP_2 ridotto a € 134.228,78 dopo produzione documentale. Il Tribunale, ignorando il patto di deduzione e le somme dovute alla concedente/cessionaria, ha omesso una corretta applicazione dell'art. 112 c.p.c. e delle clausole contrattuali che imponevano la detrazione dei crediti vantati dal concedente.
-Con il terzo motivo di appello incidentale condizionato, rubricato “Violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c.; erronea valutazione del valore dell'immobile; in subordine erroneità del riferimento temporale al 25.09.2012 anziché alla attualità”, impugna la Controparte_2 determinazione del valore del bene effettuata dal Giudice in adesione alla stima del CTU, pari ad € 294.500,00, riferita alla data di rilascio dell'immobile. Si contesta, da un lato, la mancata valutazione delle contestazioni del consulente tecnico di parte (CTP), e dall'altro l'adozione di un criterio cronologico non coerente con la logica della liquidazione del bene, che avrebbe dovuto avvenire a valore attuale, considerando le eventuali variazioni di mercato successive al
2012.
Infine, con il quarto motivo di appello incidentale condizionato, rubricato “Violazione dell'art. 1282 c.c.”, si impugna la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado che ha riconosciuto al gli interessi legali dalla data di riconsegna dell'immobile CP_1
(25.09.2012). L'appellante osserva che, alla detta data, il credito non possedeva i requisiti di liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 1282 c.c., e che gli interessi avrebbero potuto decorrere, al più, dalla domanda giudiziale o dalla pronuncia. Si aggiunge, inoltre, che un eventuale diritto pagina 9 di 19 alla liquidazione poteva sorgere solo a seguito della vendita o del decorso di un termine congruo per consentire la riallocazione del bene.
-Nel merito,
-Il primo motivo di appello principale proposto da non merita Parte_1 accoglimento.
-Preliminarmente si osserva, in diritto, che la normativa sulla cessione “in blocco” di beni e rapporti giuridici -art. 58, comma 2, T.U.B.- dispone che la cessionaria possa rendere nota l'avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle Imprese e pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, secondo modalità che integrano gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c. nei confronti del debitore ceduto. Tale regime, di natura derogatoria rispetto alla disciplina generale della cessione del credito, è giustificato dal fatto che oggetto della cessione sono interi “blocchi” individuati non in via nominativa, bensì per categorie omogenee e criteri oggettivi, e consente di evitare la notificazione singola ad ogni debitore ceduto.
Tuttavia, lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado per avere il Parte_1
Tribunale ritenuto sussistente in capo alla medesima la legittimazione passiva esclusiva in relazione alla domanda proposta dal , deducendo di essere una società veicolo di CP_1 cartolarizzazione e pertanto estranea all'assunzione di obbligazioni che esulano dal mero rischio di insolvenza dell'utilizzatore originario. In tale prospettazione, l'appellante contesta che le obbligazioni oggetto di causa -in particolare quelle restitutorie e risarcitorie- rientrino nel perimetro della cessione perfezionata.
Secondo , infatti, le “passività” sarebbero rimaste espressamente escluse dal Parte_1 contratto di cessione (doc. 7, art. 2.2) e, più in generale, dal quadro normativo delineato dalla
L. 130/1999, art. 7, che attribuisce al patrimonio separato della società di cartolarizzazione caratteristiche di immunità rispetto ad azioni di terzi, fatta salva la tutela degli investitori.
Le censure dell'appellante non possono essere condivise.
Invero, ai fini della prova della cessione, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58
TUB non costituisce elemento probatorio auto-sufficiente, ma deve contenere informazioni dettagliate e circostanziate tali da consentire l'individuazione inequivoca dei beni e rapporti oggetto di cessione (Cass. 3405/2024). Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta -in particolare dagli avvisi di cessione (doc. 14 e sub doc. 15) e dal contratto di cessione stesso
(doc. 7) - si evince chiaramente che il rapporto giuridico originariamente instaurato con CP_1
è stato integralmente trasferito alla cessionaria , comprensivo delle
[...] Parte_1 obbligazioni restitutorie e liquidatorie connesse alla risoluzione del leasing immobiliare.
pagina 10 di 19 In particolare, nel secondo avviso di cessione pubblicato (doc. 15), si legge l'esplicita assunzione da parte di dell'obbligo di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla Parte_1 risoluzione del contratto, incluse quelle previste dagli artt. 1526 c.c., 72-quater e 169-bis L.
Fall. e dagli artt. 138 e 139 L. 124/2017. Inoltre, alla voce “Rapporti Giuridici” del contratto di cessione (doc. 7, pag. 13), è espressamente prevista l'assunzione delle obbligazioni di pagamento in favore dell'utilizzatore in relazione alla vendita o messa a reddito del bene oggetto di leasing.
Tali obbligazioni, pertanto, rientrano nel perimetro della cessione e non possono essere qualificate come “passività escluse”, le quali -secondo la definizione contenuta a pag. 12 del medesimo contratto- si riferiscono piuttosto a pretese risarcitorie, revocatorie e restitutorie riferite ad importi già incassati o a beni non contemplati tra quelli oggetto della cessione.
-Ne deriva che la statuizione del Tribunale di Milano, laddove ha identificato in Parte_1
l'unica legittimata passiva in ordine alla domanda del , deve ritenersi Controparte_1 corretta. Le obbligazioni contrattuali conseguenti alla risoluzione del leasing immobiliare rientrano nel rapporto giuridico oggetto di cessione, come chiaramente previsto e documentato,
e pertanto non residua alcuna responsabilità in capo a né a Controparte_2 [...]
CP_3
-Il secondo motivo di appello principale proposto da non merita Parte_1 accoglimento.
-In relazione alla asserita intervenuta prescrizione, si rileva che in punto di diritto, ai sensi dell'art. 2943, primo comma, c.c., la prescrizione può essere interrotta da qualunque atto idoneo a costituire in mora il debitore. Ulteriormente, l'art. 2944 c.c. sancisce che la prescrizione si interrompe anche per effetto del riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale esso può essere fatto valere. Tale riconoscimento, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1945/2003; Cass. 13897/2020; Cass. 9097/2018), non richiede formule specifiche né particolari formalità. È sufficiente che il comportamento del debitore manifesti, in modo inequivocabile, la consapevolezza e volontarietà della pretesa altrui, anche attraverso atti o comunicazioni prive di forma ma sostanzialmente idonei a tale scopo (Cass. 31065/2019).
-Con riferimento al caso in esame, il bene immobile è stato restituito dall'utilizzatore il 25 settembre 2012. Successivamente, in data 4 febbraio 2021, la Curatela del Fallimento CP_1
ha inviato formale richiesta di pagamento a , invocando l'art. 1526
[...] Controparte_2
c.c. e quantificando la pretesa in € 415.023,29 (doc. 10). ha riscontrato tale missiva CP_2 il 1° marzo 2021, affermando che “il bene non è ancora stato venduto” (doc. 13), riconoscendo pagina 11 di 19 così implicitamente la persistenza del rapporto di dare/avere e confermando la mancata riallocazione del bene.
-In data 9 marzo 2021, nella qualità di mandataria di ha CP_5 Controparte_3 trasmesso alla Curatela copia dell'avviso di cessione pro-soluto pubblicato in G.U. (doc. 14).
La Curatela ha reiterato la richiesta mediante PEC in data 23 aprile 2021, indirizzandola sia a sia a (doc. 11). A seguito di ciò, il 9 giugno 2021, il legale della Controparte_2 CP_3
ha fornito riscontro, dichiarando che “il bene non è ancora stato riallocato” e Parte_1 che “allo stato è impossibile ricostruire le rispettive posizioni creditorie” (doc. 12), qualificandosi nella veste di “cessionaria di . Controparte_2
-Tale dichiarazione integra -per costante giurisprudenza- gli estremi di un riconoscimento
(anche parziale) del diritto del Fallimento, con conseguente interruzione del termine prescrizionale ex art. 2944 c.c. È infatti principio consolidato quello secondo cui la proposizione da parte del debitore di una compensazione parziale implica la riconoscibilità del debito (Cass.
23822/2010), diversamente dalla compensazione totale, che equivale a negazione dell'obbligo attuale. La valutazione della natura interruttiva o meno di simili dichiarazioni rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione (Cass. 20692/2006).
-In virtù dell'esame degli atti e delle comunicazioni intervenute, si ritiene provata l'interruzione della prescrizione prima del decorso del termine decennale. Il dies a quo da cui calcolare il decorso è, inoltre, correttamente individuabile nella data della restituzione dell'immobile (25 settembre 2012), in quanto, ai sensi dell'art. 21 delle condizioni generali del contratto di leasing,
è da tale momento che sorge l'obbligo -in capo alla concedente (o cessionaria) - di liquidare all'utilizzatore il ricavato della vendita o della messa a reddito del bene.
Il terzo e quarto motivo di appello principale, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione, meritano un parziale accoglimento.
-Si conferma, intanto, la corretta interpretazione del Giudice di prime cure, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva della L. 124/2017 al contratto de quo, concluso in data
29.10.2003. A riguardo, si richiama il consolidato indirizzo del S.C. (Cass. S.U. n. 2061/2021), secondo cui: a) La disciplina della legge sopravvenuta non incide sui rapporti già risolti al momento dell'entrata in vigore;
b) Il “fatto compiuto” — corrispondente all'inadempimento dell'utilizzatore che genera la risoluzione contrattuale — segna il limite temporale per l'operatività dello jus superveniens; c) la nuova norma può applicarsi ai soli rapporti ancora pendenti e non risolti al momento dell'entrata in vigore, salvo diversa disposizione transitoria non presente nel testo normativo.
pagina 12 di 19 Nel caso di specie, l'inadempimento è intervenuto nel febbraio 2011, con conseguente risoluzione dichiarata nell'agosto 2011 e rilascio definitivo nel settembre 2012, ovvero ben prima della data di efficacia della L. 124/2017. Ne consegue che la disciplina pattizia originaria resta pienamente applicabile. Essendo i presupposti di risoluzione contrattuale maturati anteriormente all'entrata in vigore della L. 124/2017, occorre applicare la disciplina previgente, non essendo la nuova normativa retroattiva. In particolare, il contratto è stato stipulato il 29 ottobre 2003 e l'inadempimento utile alla risoluzione è da ritenersi compiutamente verificato prima del 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge sopra menzionata.
-Per i contratti di leasing traslativo, non soggetti alla nuova normativa, il parametro interpretativo corretto è quello ricavabile dall'art. 1526 c.c., secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale. Tale norma, in particolare il comma 2, consente di valutare la meritevolezza delle clausole penali inserite nei contratti, con riferimento all'equilibrio tra le prestazioni delle parti e al fine di evitare indebite locupletazioni.
-La clausola cosiddetta di “confisca” viene tollerata solo laddove, nel rispetto del principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c., essa non sia eccessivamente gravosa per la parte inadempiente. In caso contrario, il giudice è legittimato a ridurne gli effetti ai sensi della stessa disposizione. La giurisprudenza, da Cass. 15202/2018 fino alle più recenti Cass. 5754/2022 e
Cass. S.U. 2061/2021, ha riconosciuto piena legittimità alla clausola denominata “patto di deduzione”, vale a dire alla previsione che il concedente, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, possa trattenere le somme ricevute a titolo di canone, e imputare a sé quanto maturato, fermo restando l'obbligo di detrarre il valore del bene restituito, sia esso derivante da vendita effettiva o da stima equitativa del valore di mercato.
-Nel presente caso, il patto di deduzione è stato chiaramente previsto all'art. 21 del contratto e strutturato secondo un meccanismo per il quale: a) al concedente spettano tutti i canoni già versati e le ulteriori somme maturate;
b) l'eventuale prezzo di realizzo dell'immobile deve essere imputato in detrazione delle somme dovute;
c) il diritto dell'utilizzatore a ricevere il ricavato della vendita, o il valore sostitutivo. Ai sensi dell'art. 23 del medesimo contratto,
l'indennizzo dovuto al concedente deve essere quantificato nella somma pari alla totalità dei canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione, oltre al prezzo di eventuale riscatto. Tale importo è stato determinato dal stesso, nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma VI, CP_1
n. 1, in euro 208.461,31.
-Dall'altro lato, il valore di mercato del bene è stato stimato, tramite consulenza tecnica d'ufficio, in € 294.500,00.
pagina 13 di 19 Le censure svolte dall'appellante, con riferimento alla stima operata dal c.t.u., non colgono nel segno.
L'elaborato peritale redatto dal consulente tecnico d'ufficio, arch. nominato Persona_1 dal Giudice tra gli iscritti all'Albo del Tribunale di Bologna in considerazione della sua conoscenza del contesto territoriale, ha affrontato il quesito relativo alla determinazione del valore di mercato dell'unità immobiliare controversa alla data del rilascio (25.09.2012), con riferimento alla prospettiva di pronto realizzo. All'esito delle verifiche esperite e della disamina della documentazione, il c.t.u. ha stimato in € 310.000,00 il valore più probabile di mercato dell'immobile, evidenziando, però, una flessibilità fisiologica del 5% ai fini conciliativi. Tale stima è stata accompagnata da repliche tecnicamente motivate alle osservazioni del C.T.P. di parte , incentrate prevalentemente su parametri valutativi di natura Controparte_2 discrezionale.
In particolare. Il c.t.u. ha congruamente motivato i criteri di individuazione della percentuale di abbattimento, replicando specificamente alle osservazioni mosse dal ctp dell'odierna appellante sia con riferimento allo stato manutentivo dell'immobile, sia con riferimento all'utilizzo dei valori OMI contestualizzati in relazione all'ubicazione del bene, al suo stato manutentivo e qualità delle finiture e agli altri elementi reperibili in ordine alla particolare situazione del mercato immobiliare (cfr. relazione c.t.u. pagg. 11 e ss).
Peraltro, come già condivisibilmente osservato dal Tribunale, deve evidenziarsi che la teste Test
incaricata nel 2021 della vendita del bene, ha riferito di aver ricevuto una unica proposta d'acquisto, al prezzo di € 200.000,00, nel luglio 2022. Come pure puntualmente evidenziato dal giudice a quo, tale offerta non appare utile ai fini della stima del valore alla data del rilascio, in quanto formulata a distanza di dieci anni dalla restituzione dell'immobile mentre la stima deve essere riferita al momento della restituzione, ovvero da quando il bene può essere concretamente immesso sul mercato in assenza di rischi derivanti da eventuale occupazione da parte di terzi. La stessa testimone, d'altro canto, ha dichiarato che il mandato conferitole da prevedeva un prezzo di vendita pari a € 290.000,00, valore del tutto compatibile Parte_1 con quello stimato dal c.t.u. per l'anno 2012. Né può farsi a meno di considerare che CP_2 nel periodo immediatamente successivo alla restituzione e negli anni seguenti. Tale omissione, ascrivibile esclusivamente alla condotta della parte stessa, ha privato il Giudice e le controparti della possibilità di un ulteriore vaglio critico del valore indicato dal c.t.u. su basi documentali e oggettive. La mancata produzione di un dato reale e comparabile costituisce circostanza di rilievo che compromette ogni ipotesi di rimodulazione della stima peritale in assenza di elementi certi.
pagina 14 di 19 In conclusione, deve essere confermata la statuizione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha -con motivazione congrua- aderito alla quantificazione operata dal c.t.u., applicando un correttivo prudenziale pari al 5%, e determinando il valore dell'immobile alla data del rilascio
(25.09.2012) in € 294.500,00.
-Tuttavia, come già evidenziato, la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di
[...]
per l'intero valore dell'immobile, omettendo di applicare la clausola del Parte_1 cosiddetto “patto di deduzione” prevista dall'art. 23 delle Condizioni Generali di Contratto, non risulta conforme alla disciplina pattizia vigente al momento della stipulazione del contratto.
La clausola impone una decurtazione - in sede di liquidazione - delle somme spettanti al concedente per: a) canoni scaduti alla data della risoluzione;
b) attualizzazione delle rate a scadere e prezzo di riscatto.
-Tali voci, che costituiscono obbligazioni patrimoniali a carico dell'utilizzatore inadempiente, dovevano essere poste in compensazione rispetto all'eventuale valore attivo ricavato dalla vendita del bene - o, come nel caso in esame, al valore di mercato sostitutivo determinato dal perito.
-Nel riconoscere integralmente la somma di € 294.500,00 al , senza operare alcuna CP_1 deduzione per le poste creditorie vantate dal concedente, il primo Giudice ha omesso di riequilibrare il sinallagma contrattuale, disattendendo le obbligazioni regolatorie previste dal contratto, peraltro ritenute vincolanti e pienamente operative dalla giurisprudenza di legittimità.
La clausola penale in questione si dimostra, pertanto, lecita, equilibrata e meritevole di tutela, risultando coerente con la funzione risarcitoria del contratto e con la causa tipica del leasing traslativo.
Consegue a quanto esposto che dall'importo corrispondente al valore dell'immobile (€
294.500,00) deve essere detratto il credito della concedente per l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 23 del contratto (valore attuale dei canoni residui e prezzo di riscatto) pari, come indicato dal fallimento nella memoria ex art. 186, 6°comma n. 1 c.p.c., a € 208.461,31 (sul punto non vi è contestazione), sicché residua un credito del fallimento di € 86.038,69. È in tali limiti quantitativi che, conseguentemente, deve essere contenuta la condanna dell'appellante.
-Il quinto motivo di appello principale avanzato da non può essere accolto. Parte_1
Con riferimento alla decorrenza degli interessi legali, il Giudice di primo grado ha correttamente statuito che gli stessi maturano a partire dalla data della restituzione del bene immobile, ossia il 25 settembre 2012, in conformità con quanto previsto dall'art. 1224, comma
1, c.c., secondo cui "nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali".
pagina 15 di 19 Nel contratto di leasing sottoscritto tra le parti, agli artt. 21 e 23 delle Condizioni Generali, è esplicitamente stabilito che gli obblighi contrattuali del concedente nei confronti dell'utilizzatore sorgono in seguito alla restituzione dell'immobile, ovvero da quel momento il concedente è tenuto alla riallocazione del bene e, in presenza di esecuzione della vendita, a liquidare quanto eventualmente spettante all'utilizzatore.
Nel caso in esame, il valore spettante è stato determinato in via equitativa mediante CTU estimativa, su parametri oggettivi e tecnicamente verificabili (ubicazione, destinazione, metratura, stato di conservazione, valori di mercato accertati). Pertanto, la prestazione si qualifica come somma liquida, vale a dire determinabile con calcolo aritmetico fondato su elementi certi, e diviene esigibile dalla data di restituzione. In base all'art. 21 del contratto, è proprio da tale momento che l'obbligo del concedente sorge, poiché: “l'Utilizzatore avrà diritto
a ricevere dal Concedente medesimo il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento, pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla vendita dell'immobile”.
L'equivalenza funzionale tra vendita e stima di mercato impone, in termini normativi e contrattuali, che la liquidazione sia computata dalla data di riconsegna, momento in cui la prestazione è divenuta almeno potenzialmente eseguibile.
La quantificazione operata dal CTU ha ricondotto la stima al valore di mercato al 25 settembre
2012, ed è in relazione a tale data che deve considerarsi insorta l'obbligazione pecuniaria, da cui decorrono gli interessi legali ex art. 1224 c.c. In conclusione la decorrenza degli interessi legali (art. 1224 c.c.) dalla data di restituzione (25.09.2012) è quindi fondata, posto che: a) il credito è “liquido e esigibile” per effetto della stima tecnica e della clausola contrattuale che subordina il diritto alla liquidazione del valore alla restituzione del bene;
b) non ricorrono le condizioni per qualificare il credito come illiquido o condizionato, poiché le modalità di computo sono oggettivamente predeterminate. Di conseguenza, l'art. 1282 c.c. è applicabile in quanto il credito, pur originato in modo non immediatamente certo nella somma (in assenza di vendita), è reso liquido dalla stima del CTU e diviene esigibile con la restituzione, potendo l'utilizzatore esigere la differenza solo a partire da detto momento. Pertanto, il capo della sentenza di primo grado relativo alla decorrenza degli interessi merita conferma, risultando conforme sia al dettato contrattuale che all'orientamento consolidato della giurisprudenza in materia.
Per quanto concerne l'appello incidentale del , Controparte_1 si osserva quanto segue.
Il primo motivo di appello incidentale subordinato, relativo alla contestazione della legittimazione passiva di e risulta assorbito dal Controparte_2 Controparte_3
pagina 16 di 19 rigetto del primo motivo di appello principale proposto da . Come già Parte_1 argomentato, il rapporto giuridico derivante dal contratto di leasing n. IF758492 è stato integralmente ceduto alla società veicolo , con inclusione delle obbligazioni Parte_1 restitutorie e liquidatorie nei confronti dell'utilizzatore, in virtù di quanto previsto nel contratto di cessione e negli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Il secondo motivo di appello incidentale, inerente alla richiesta di riforma della condanna alle spese processuali in favore di e , non merita accoglimento. Controparte_2 CP_3
La statuizione impugnata, che ha posto a carico del le spese di lite nei confronti CP_1 delle due Società, risulta conforme alle norme processuali e agli esiti del giudizio, atteso che entrambe le convenute sono state riconosciute carenti di legittimazione passiva, con conseguente soccombenza del rispetto alle domande formulate nei loro confronti. CP_1
Non sussistono, nel caso di specie, le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre la compensazione, trattandosi di questione correttamente decisa con riferimento alla documentazione prodotta e alla disciplina delle operazioni di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, dato che la documentazione relativa alla cessione in blocco è pubblica (G.U.) e peraltro le informazioni sono state rese in sede contenziosa senza occultamento e quindi non vi è stato un comportamento doloso o reticente da parte di CP_2
o . CP_3
Quanto all'appello incidentale condizionato proposto da si rileva Controparte_2 che il primo, secondo, terzo e quarto motivo sono assorbiti dal rigetto del primo motivo di appello principale proposto da , da cui derivava l'interesse condizionato della Parte_1 stessa a impugnare la sentenza nella denegata ipotesi di accoglimento. Quindi, alla CP_2 luce della definizione del primo motivo dell'appello principale, l'appello incidentale di resta privo di effetti. Controparte_2
---
Alla luce di tutto quanto premesso, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da quest'ultima deve essere condannata a pagare al Parte_1 [...]
la minor somma di € 86.038,69, oltre interessi legali pro tempore Controparte_1 vigenti dal 25 settembre 2012 fino al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c. Deve, invece, essere rigettato l'appello incidentale proposto dal . CP_1
Avuto riguardo all'esito del giudizio e agli aspetti di reciproca soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare tra e Parte_1 Controparte_1
le spese del grado nella misura di 1/3 ponendosi i residui 2/3 a carico della
[...] appellante considerata la sua prevalente soccombenza. Le spese sono Parte_2
pagina 17 di 19 liquidate, già decurtata la quota oggetto di compensazione, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia in base al decisum
(compreso nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) e, attesa la complessità media delle questioni trattate, al valore medio per le tre fasi, e al valore minimo per la fase di trattazione (esclusa quella istruttoria di fatto non svoltasi), nella misura di complessivi euro
8.102,66 (2/3 di euro 12.154,00) per compensi, di cui euro 1.984,66 (2/3 di euro 2.977,00) per la fase di studio, euro 1.274,00 (2/3 di euro 1.911,00) per la fase introduttiva, euro 1.442,00
(2/3 di euro 2.163,00) per la fase di trattazione, euro 3.402,00 (2/3 di euro 5.103,00) per la fase decisionale, oltre il 15% spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge. Dovendo il
Fallimento essere considerato ammesso al patrocinio a Spese dello Stato (cfr. attestazione ex art. 144 d.p.r. n. 115/2002 del giudice delegato: doc. n. 1), deve disporsi che pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
Il , deve invece essere condannato a rimborsare Controparte_1
a le spese del grado. Ai fini della liquidazione, deve tenersi conto che Controparte_2
l'appello proposto dal nei confronti di riguarda solo il capo CP_1 Controparte_2 di condanna alle spese, sicché il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, sulla base del criterio del disputatum e, cioè, sulla base dell'importo delle spese liquidate dal Tribunale (Cfr. Cass. n.
18465/2024, secondo cui, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello).
Le spese sono pertanto liquidate, con applicazione dei parametri (medi per tutte le fasi di studio, introduttiva e decisoria, minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendosi svolta istruttoria) previsti per lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, in € 4.888,00, ci cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria e € 1,911,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano
n. 2074/2024, pubblicata in data 27.02.2024, così dispone:
- condanna e per essa quale mandataria al pagamento in Parte_1 Parte_1 favore del della minor somma di € 86.038,69, Controparte_1 oltre interessi al tasso legale pro tempore vigente dal 25.09.2012 fino al saldo effettivo;
pagina 18 di 19 - rigetta l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_1
- dichiara compensate le spese del grado tra e per essa quale mandataria Parte_1
Pa e il per e condanna Parte_1 Controparte_1
[...]
a rimborsare al i residui 2/3, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 8.102,66 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA nella misura di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ex art. 133 d.p.r.
n. 115/2002;
- condanna il a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 le spese del presente grado, che si liquidano in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso
[...] spese generali (15%), IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Milano, il 3 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
NI IA IA ZZ ER ON
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. ER ON Presidente dr. dr. Elena Mara Grazioli Consigliere dr. NI IA IA ZZ Consigliere Est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LUIGI LILIO, 95 00142 ROMA presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. CARSILLO TEODORO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA G. LEOPARDI, 1 20123 MILANO presso lo studio dell'avv.
VA CHIARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
BA AN ( ) VIA MARCONI 51 40122 BOLOGNA;
C.F._1
APPELLATO E
APPELLANTE INCIDENTALE
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_2 P.IVA_3
MORETTO, 67 25121 BRESCIA presso lo studio dell'avv. GORIO ROBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLATA E
APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_3
APPELLATA
CONTUMACE pagina 1 di 19 avente ad oggetto: Leasing sulle seguenti conclusioni.
Per QUALE MANDATARIA Parte_1 Parte_1
“Piaccia alla Corte di appello di Milano, In integrale riforma dell'impugnata Sentenza n.
2074/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 27.2.2024 all'esito del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 30136/2022: Rigettare tutte le domande proposte nei propri riguardi, in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati del rimborso forfettario del 15%, oltre C.P.A. e I.V.A.”
---
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per quanto esposto in narrativa:
1. in via principale, rigettare l'appello promosso da in quanto infondato in fatto e in diritto, per Parte_1 le ragioni di cui in narrativa;
2. in via subordinata, nel caso di accoglimento dei motivi di appello proposti da previa eventuale riduzione della penale prevista dal contratto Parte_1 di locazione finanziaria n. IF ai sensi del combinato disposto dell'art. 1526, comma 2 P.IVA_4
e 1384 c.c., condannare e in Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 solido fra di loro, a corrispondere al l'importo dovuto in Controparte_1 conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto e della restituzione del bene, pari quantomeno ad € 294.500,00, come quantificato nella sentenza di primo grado, anche a titolo di risarcimento del danno e/o di ripetizione di indebito, ovvero pari alla diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre a rivalutazione ed interessi di mora dalla data di restituzione dell'immobile;
3. in ogni caso, riformare la sentenza del
Tribunale di Milano nella parte in cui ha condannato il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_3 compensando, almeno parzialmente, le spese di lite relative al primo e al secondo grado di giudizio.
4. in ogni caso, con vittoria di spese, anche del precedente grado di giudizio”.
---
Per Controparte_2
“1) In via preliminare: ordinarsi la notificazione della comparsa del Controparte_1
contenente appello incidentale, alla contumace 2) Quanto all'appello
[...] Controparte_3 principale di - respingersi il primo motivo di appello;
- pronunciarsi Parte_1 secondo giustizia sui motivi da n. 2 a n. 5;3) Quanto all'appello incidentale del
[...]
- respingersi l'appello incidentale del 4) Controparte_1 Controparte_1
pagina 2 di 19 Sull'appello incidentale condizionato proposto da nell'ipotesi di Controparte_2 accoglimento del primo motivo dell'appello principale di ovvero di Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale promosso dal riformarsi Controparte_1 in accoglimento dei motivi di appello incidentale proposto da la Controparte_2 sentenza di 1° grado e mandarsi in ogni caso esente da ogni condanna Controparte_2
(ovvero, in subordine, salvo gravame, contenersi la stessa in relazione alle argomentazioni sviluppate con i motivi di appello incidentale condizionato); 5) Sulla domanda di
[...] rimasta assorbita in 1° grado (e riproposta in appello): nel non creduto caso di CP_2 condanna di (eventualmente in via solidale), condannarsi Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante, a manlevare e tenere indenne Parte_1 [...] da ogni condanna, condannandola altresì a pagare ad CP_2 Controparte_2 quanto quest'ultima fosse tenuta a pagare al in conseguenza Controparte_1 della pronuncia giudiziale, a qualsiasi titolo, ivi comprese le spese processuali;
6) In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie;
7) In via subordinata istruttoria: a) Ammettersi C.T.U. diretta a determinare l'ammontare dell'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni
Generali del Contratto di Leasing e precisamente: “tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale attualizzati al tasso indicato nelle Condizioni Particolari come “tasso di riferimento per l'attualizzazione”; b) disporsi la rinnovazione della CTU in 1° grado o, in via subordinata, richiamarsi il CTU già nominato in 1° grado a chiarimenti nel contraddittorio con il CTP di .” Controparte_2
---
-Per appellata convenuta contumace Controparte_3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Nella descrizione dei fatti: il 29 ottobre 2003 (all'epoca Locat S.p.A.), Controparte_2 in qualità di concedente, stipulava con quale utilizzatore, contratto di CP_1 CP_1 leasing immobiliare n. IF758492 avente a oggetto l'immobile sito in Bologna, via Caduti di
Amola n. 22, contestualmente consegnato all'utilizzatore.
-In data 23 settembre 2009 le parti sottoscrivevano un atto di variazione contrattuale, con modifica del piano finanziario e proroga del contratto da 120 a 180 mesi.
-A decorrere dalla rata in scadenza il 28 febbraio 2011, ometteva il pagamento CP_1 dei corrispettivi dovuti. Con raccomandata del 5 agosto 2011 dichiarava la Controparte_2 risoluzione del contratto per grave inadempimento e intimava la restituzione dell'immobile,
pagina 3 di 19 libero da persone e cose. -All'atto della risoluzione risultavano canoni insoluti per euro
18.843,94 e interessi moratori pari a euro 349,87, per un totale di euro 19.193,81.
non procedeva spontaneamente al rilascio, rendendo necessario il ricorso Controparte_1 all'autorità giudiziaria. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 10 maggio 2012, disponeva il rilascio del bene e la condanna dell'utilizzatore al pagamento delle spese processuali.
-L'immobile veniva materialmente rilasciato in data 25 settembre 2012. Successivamente,
tentava la riallocazione del bene sul mercato, senza ottenere manifestazioni Controparte_2 di interesse all'acquisto.
-Nel frattempo, la stessa sosteneva oneri gestionali (spese condominiali, perizie, imposte, guardiania, manutenzione) per euro 53.359,08. In data primo dicembre 2020, nell'ambito di operazione di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999, cedeva il bene, Controparte_2 unitamente al rapporto giuridico, alla società società veicolo della Parte_1 cartolarizzazione Controparte_3
-La cessione veniva pubblicata in G.U. Parte II n. 143 del 5 dicembre 2020. A seguito della cessione, cessava ogni attività finalizzata alla vendita, ritenendola di competenza CP_2 della cessionaria.
veniva dichiarata fallita nel 2018 dal Tribunale di Bologna. Controparte_1
-In data 19 luglio 2022 il citava in giudizio e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Milano, eccependo l'inerzia della concedente nella riallocazione del bene e richiedendo la condanna in solido delle convenute per la liquidazione del credito pari a euro 134.228,78, ritenuto equivalente al valore di mercato dell'immobile, al netto delle ragioni creditorie di (canoni scaduti, rate a scadere, prezzo di riscatto). Il Controparte_2 CP_1 richiamava gli artt. 21 e 23 delle condizioni generali del contratto di leasing.
si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_2 passiva, in quanto le obbligazioni derivanti dalla risoluzione del contratto erano state trasferite alla cessionaria come previsto dall'art. 58, co. 5°, TUB., domandava Parte_1 pertanto di essere autorizzata alla chiamata in causa della società cessionaria, chiedendo di essere manlevata in caso di condanna;
nel merito, contestava l'asserita inerzia, affermando di essersi attivata per la vendita dell'immobile, nonché il diritto del fallimento alla liquidazione, in quanto subordinato alla vendita effettiva;
inoltre, contestava la quantificazione della pretesa, poiché basata su parametri che ignorano la modifica contrattuale del 2009. si costituiva a sua volta in giudizio contestando la propria legittimazione Controparte_3 passiva in quanto mera cessionaria dei crediti, ma non dei debiti.
pagina 4 di 19 -Con provvedimento del 7 novembre 2022, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di che si costituiva eccependo l'infondatezza delle domande formulate nei Parte_1 propri confronti. Il provvedeva a estendere la domanda anche nei confronti della CP_1 società terza chiamata.
-Il Giudice disponeva CTU estimativa del valore dell'immobile e ammetteva le prove orali.
-Successivamente, con sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in data 27 febbraio 2024, il Tribunale ha ritenuto non configurabile una condotta di colpevole inerzia, né da parte della concedente , né da parte della cessionaria in relazione Controparte_2 Parte_1 alle attività svolte per la riallocazione del bene immobile. Ciò premesso, il Giudice ha affermato che l'obbligo contrattuale, previsto in favore dell'utilizzatore inadempiente, di percepire il ricavato dalla vendita del bene, comporta - in mancanza di tale vendita - la necessità di riconoscere comunque il valore di mercato del bene. Ha quindi precisato che, a seguito della cessione in blocco intervenuta nel dicembre 2020, l'obbligo in questione è da considerarsi in capo esclusivo alla cessionaria Il Tribunale ha dichiarato infondata Parte_1
l'eccezione di prescrizione avanzata da , ritenendola irrilevante alla luce Controparte_2 della sua carenza di legittimazione passiva. Tale legittimazione è stata riconosciuta, invece, unicamente in capo a , che non aveva sollevato tale eccezione. Il Giudice ha Parte_1 aderito alle conclusioni della consulenza tecnica estimativa, apportando una riduzione del 5% al valore dell'immobile, e ha condannato al pagamento in favore del Parte_1 [...]
della somma di € 294.500,00, oltre interessi legali e spese processuali;
ha altresì CP_1 condannato il al pagamento delle spese processuali nei confronti di CP_1 CP_2
e , avendo riscontrato la loro carenza di legittimazione passiva.
[...] CP_3
-Avverso detta sentenza, rappresentata dal sostituto processuale di Parte_1 Pt_1
ha proposto appello, notificando l'atto il 24 febbraio 2024 al ,
[...] Controparte_1
a , e a . Con la medesima impugnazione, l'appellante ha richiesto Controparte_2 CP_3 la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
-Con comparsa del 25 settembre 2024 si è costituito il , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale, nella parte in cui il Tribunale ha escluso la legittimazione passiva di , pur in presenza, Controparte_4 secondo il , di condotte inadempienti nella gestione post-risolutiva. Il ha CP_1 CP_1 altresì contestato la condanna alle spese in favore di tali società.
Nel medesimo giudizio d'impugnazione si è costituita , chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello principale e del primo motivo di appello incidentale, formulando a sua volta pagina 5 di 19 appello incidentale condizionato nell'ipotesi di accoglimento delle impugnazioni avversarie.
La società è rimasta, invece, contumace. CP_3
-All'udienza del 18 giugno 2024, la Corte -sciogliendo la riserva assunta in ordine al ricorso ex art. 351 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecutività- ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisabile con riguardo al mancato riconoscimento a favore dell'appellante delle somme dovute ex art. 23 del contratto, che lo stesso aveva ammesso dovessero CP_1 essere computate nella definizione del rapporto e ammontanti, secondo quanto indicato dal nella memoria ex art. 183, VI comma, n.1 c.p.c., a € 208.461,34. Per tali ragioni, la CP_1
Corte ha disposto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, limitatamente al capo 1 del dispositivo, fino alla concorrenza di € 86.500,00, invitando le parti -in vista dell'udienza di comparizione- a valutare l'opportunità di conciliare la lite.
-Successivamente, stante la mancata definizione della lite, all'udienza del 27.05.2025 la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nell'atto di appello principale proposto da Parte_1
-il primo motivo di impugnazione riguarda l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto in capo alla società appellante la legittimazione passiva esclusiva rispetto alle pretese avanzate dal . Secondo la tesi della Controparte_1 società appellante, tale qualificazione ha comportato l'assoggettamento ex post ad un rischio contrattuale non coerente con la sua natura di società di appoggio ad un veicolo di cartolarizzazione. evidenzia che, nell'ambito della struttura delle operazioni ex Parte_1
L. 130/1999, essa può assumere il rischio di insolvenza, inadempimento o inesigibilità del credito da parte dell'utilizzatore, ma non quello derivante dall'insorgenza di obbligazioni proprie che, oltre ad annullare la redditività dei crediti cartolarizzati, determinino una responsabilità diretta come affermata dal Giudice. In tale contesto, l'appellante denuncia la violazione dei principi di separazione patrimoniale e tutela degli investitori, propri del regime di cartolarizzazione.
-Con il secondo motivo, deduce che il Giudice di primo grado avrebbe Parte_1 erroneamente ritenuto non sollevata l'eccezione di prescrizione da parte sua, rigettando altresì quella formulata da sia per carenza di legittimazione che per Controparte_2 infondatezza. L'appellante contesta tale ricostruzione, sostenendo che il diritto dedotto dal era azionabile sin dalla data della risoluzione del contratto (agosto 2011) e non dalla CP_1 data di effettiva restituzione dell'immobile (settembre 2012), come invece erroneamente affermato dal Tribunale. In ogni caso, evidenzia come, anche adottando il dies a quo indicato dal Giudice, non risulterebbe alcun atto interruttivo notificato a entro il termine Parte_1
pagina 6 di 19 decennale (25 settembre 2022), il che comporterebbe l'intervenuta prescrizione della pretesa avversaria.
-Con il terzo motivo, l'appellante critica l'adesione del Tribunale alla stima effettuata dal
Consulente Tecnico d'Ufficio, rilevando come il valore di realizzo indicato non sia stato oggetto di deduzione delle somme dovute dall'utilizzatore inadempiente. Tale omissione, a parere di
, avrebbe determinato una ingiusta attribuzione integrale del valore stimato al Parte_1
, senza l'applicazione del cosiddetto patto di deduzione previsto dalle condizioni CP_1 generali del contratto di leasing. Ne deriva, secondo l'appellante, uno squilibrio del sinallagma negoziale che ha finito per privilegiare il contraente inadempiente rispetto a quello fedele, penalizzando il successore a titolo particolare della concedente originaria.
-Con il quarto motivo, viene censurata la quantificazione del credito riconosciuto al
Fallimento attore, in quanto coincidente con la stima dell'ausiliario del Giudice, senza alcuna valutazione delle contestazioni sollevate dal consulente di parte. In ragione di ciò, l'appellante ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata, sia in relazione al valore attribuito all'immobile, sia con riferimento all'importo della condanna.
Infine, con il quinto motivo di impugnazione, contesta la decorrenza degli Parte_1 interessi legali sulla somma capitale dalla data del 25 settembre 2012, poiché l'obbligazione pecuniaria non sarebbe ancora sorta, stante la mancata vendita dell'immobile. L'appellante sottolinea che la prima formulazione della domanda giudiziale da parte del nei suoi CP_1 confronti risale all'udienza del 23 febbraio 2023, pertanto — ai sensi dell'art. 1224 c.c. — gli interessi avrebbero dovuto decorrere solo da tale data. Anche sotto tale profilo, viene evidenziata l'erroneità della sentenza e se ne chiede la riforma.
---
Con appello incidentale subordinato, il impugna la sentenza di primo grado nella CP_1 parte in cui il Giudice ha escluso la legittimazione passiva di e di Controparte_2
nonché nella parte relativa all'assenza di condotte inadempienti imputabili Controparte_3 alle suddette società in ordine alla mancata riallocazione dell'immobile. La Curatela, pur non avendo impugnato autonomamente la decisione, ripropone le domande già formulate in primo grado, subordinatamente all'eventuale accoglimento dell'appello principale, qualora la Corte ritenga di escludere l'esclusiva responsabilità della terza chiamata rispetto Parte_1 alle obbligazioni oggetto del giudizio. In tale evenienza, viene quindi censurata la motivazione contenuta al §10 della sentenza impugnata (pagg. 14–17), nella quale è stata esclusa la responsabilità -anche in via solidale- di in relazione alle Controparte_4 CP_3
pagina 7 di 19 obbligazioni derivanti dal contratto di leasing n. IF758492, sottoscritto il 29 ottobre 2003, e alla conseguente attività post-risolutiva di riallocazione del bene.
-Con il secondo motivo di appello incidentale -formulato anche in via autonoma- il censura la condanna alle spese processuali disposta nei suoi confronti in favore di CP_1
e , pari a € 12.000,00 oltre accessori, ritenendo la pronuncia Controparte_2 CP_3 viziata per violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. La Curatela evidenzia che, al momento dell'instaurazione del giudizio, non sussisteva la possibilità - non imputabile al - di CP_1 accedere alla documentazione riguardante l'operazione di cartolarizzazione e la cessione dei rapporti giuridici, che è stata prodotta soltanto in sede di costituzione in giudizio da parte delle convenute. L'opacità dell'operazione, unitamente alla difficoltà oggettiva di individuare correttamente la parte legittimata passiva, e alle condotte ritenute poco trasparenti nella fase stragiudiziale, avrebbero dovuto indurre il Giudice a disporre la compensazione delle spese, in applicazione del criterio di “gravi ed eccezionali ragioni” previsto dalla norma. Il CP_1 richiama, a sostegno, anche quanto già evidenziato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., sottolineando come le questioni giuridiche emerse siano complesse e oggetto di contrasto interpretativo, specie in materia di legittimazione passiva nei rapporti da cartolarizzazione. In conclusione, la Curatela chiede la riforma parziale della sentenza sul punto, proponendo -quanto meno- la compensazione delle spese o l'attribuzione delle stesse alla società , Parte_1 ritenuta soccombente rispetto alle originarie pretese.
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Con appello incidentale condizionato, si riserva di impugnare la Controparte_2 sentenza di primo grado nei capi che hanno accolto la pretesa del , Controparte_1 nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta la sua legittimazione passiva, come sostenuto da nel primo motivo di appello principale. Poiché in primo grado il Giudice ha Parte_1 ritenuto che tutte le obbligazioni dedotte dal gravassero esclusivamente sulla CP_1 cessionaria , esonerando da responsabilità, l'interesse della Parte_1 Controparte_2 concedente ad impugnare sussiste soltanto in via condizionata all'eventuale accoglimento dell'appello principale.
-Quindi, con il primo motivo di appello incidentale condizionato, rubricato “Violazione delle norme sull'interpretazione del contratto (artt. 1362, 1363, 1366 c.c.) ed errata interpretazione della volontà dei contraenti;
violazione o falsa applicazione dell'art. 1374 c.c.”, CP_2
censura la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto di integrare il contratto ai sensi
[...] dell'art. 1374 c.c., in assenza di specifica previsione contrattuale, per attribuire comunque all'utilizzatore il valore di mercato del bene a seguito di mancata vendita. L'appellante pagina 8 di 19 incidentale deduce che tale scelta interpretativa viola le regole ermeneutiche, oltre a determinare un'ingiustificata imputazione alla concedente del rischio connesso alla mancata alienazione, rischio che — in assenza di negligenza — dovrebbe gravare sull'utilizzatore inadempiente. Ne deriva che alcun diritto potesse sorgere in capo all'utilizzatore prima della vendita, e che non fosse legittima la pretesa fondata sul solo valore stimato in base a perizia tecnica.
-Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato, rubricato “Errata applicazione delle norme contrattuali ('patto di deduzione') con violazione dell'art. 1372 c.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. (ultra petita)”, l'appellante contesta la quantificazione del credito riconosciuto al in misura pari al valore stimato dell'immobile, senza detrazione delle CP_1 spettanze creditorie della concedente previste contrattualmente. In particolare, la sentenza impugnata ha riconosciuto un importo superiore rispetto a quello effettivamente domandato, generando una pronuncia ultra petita. Il aveva infatti inizialmente richiesto € CP_1
216.923,42 quale differenziale tra valore dell'immobile e debiti residui verso poi CP_2 ridotto a € 134.228,78 dopo produzione documentale. Il Tribunale, ignorando il patto di deduzione e le somme dovute alla concedente/cessionaria, ha omesso una corretta applicazione dell'art. 112 c.p.c. e delle clausole contrattuali che imponevano la detrazione dei crediti vantati dal concedente.
-Con il terzo motivo di appello incidentale condizionato, rubricato “Violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c.; erronea valutazione del valore dell'immobile; in subordine erroneità del riferimento temporale al 25.09.2012 anziché alla attualità”, impugna la Controparte_2 determinazione del valore del bene effettuata dal Giudice in adesione alla stima del CTU, pari ad € 294.500,00, riferita alla data di rilascio dell'immobile. Si contesta, da un lato, la mancata valutazione delle contestazioni del consulente tecnico di parte (CTP), e dall'altro l'adozione di un criterio cronologico non coerente con la logica della liquidazione del bene, che avrebbe dovuto avvenire a valore attuale, considerando le eventuali variazioni di mercato successive al
2012.
Infine, con il quarto motivo di appello incidentale condizionato, rubricato “Violazione dell'art. 1282 c.c.”, si impugna la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado che ha riconosciuto al gli interessi legali dalla data di riconsegna dell'immobile CP_1
(25.09.2012). L'appellante osserva che, alla detta data, il credito non possedeva i requisiti di liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 1282 c.c., e che gli interessi avrebbero potuto decorrere, al più, dalla domanda giudiziale o dalla pronuncia. Si aggiunge, inoltre, che un eventuale diritto pagina 9 di 19 alla liquidazione poteva sorgere solo a seguito della vendita o del decorso di un termine congruo per consentire la riallocazione del bene.
-Nel merito,
-Il primo motivo di appello principale proposto da non merita Parte_1 accoglimento.
-Preliminarmente si osserva, in diritto, che la normativa sulla cessione “in blocco” di beni e rapporti giuridici -art. 58, comma 2, T.U.B.- dispone che la cessionaria possa rendere nota l'avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle Imprese e pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, secondo modalità che integrano gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c. nei confronti del debitore ceduto. Tale regime, di natura derogatoria rispetto alla disciplina generale della cessione del credito, è giustificato dal fatto che oggetto della cessione sono interi “blocchi” individuati non in via nominativa, bensì per categorie omogenee e criteri oggettivi, e consente di evitare la notificazione singola ad ogni debitore ceduto.
Tuttavia, lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado per avere il Parte_1
Tribunale ritenuto sussistente in capo alla medesima la legittimazione passiva esclusiva in relazione alla domanda proposta dal , deducendo di essere una società veicolo di CP_1 cartolarizzazione e pertanto estranea all'assunzione di obbligazioni che esulano dal mero rischio di insolvenza dell'utilizzatore originario. In tale prospettazione, l'appellante contesta che le obbligazioni oggetto di causa -in particolare quelle restitutorie e risarcitorie- rientrino nel perimetro della cessione perfezionata.
Secondo , infatti, le “passività” sarebbero rimaste espressamente escluse dal Parte_1 contratto di cessione (doc. 7, art. 2.2) e, più in generale, dal quadro normativo delineato dalla
L. 130/1999, art. 7, che attribuisce al patrimonio separato della società di cartolarizzazione caratteristiche di immunità rispetto ad azioni di terzi, fatta salva la tutela degli investitori.
Le censure dell'appellante non possono essere condivise.
Invero, ai fini della prova della cessione, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58
TUB non costituisce elemento probatorio auto-sufficiente, ma deve contenere informazioni dettagliate e circostanziate tali da consentire l'individuazione inequivoca dei beni e rapporti oggetto di cessione (Cass. 3405/2024). Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta -in particolare dagli avvisi di cessione (doc. 14 e sub doc. 15) e dal contratto di cessione stesso
(doc. 7) - si evince chiaramente che il rapporto giuridico originariamente instaurato con CP_1
è stato integralmente trasferito alla cessionaria , comprensivo delle
[...] Parte_1 obbligazioni restitutorie e liquidatorie connesse alla risoluzione del leasing immobiliare.
pagina 10 di 19 In particolare, nel secondo avviso di cessione pubblicato (doc. 15), si legge l'esplicita assunzione da parte di dell'obbligo di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla Parte_1 risoluzione del contratto, incluse quelle previste dagli artt. 1526 c.c., 72-quater e 169-bis L.
Fall. e dagli artt. 138 e 139 L. 124/2017. Inoltre, alla voce “Rapporti Giuridici” del contratto di cessione (doc. 7, pag. 13), è espressamente prevista l'assunzione delle obbligazioni di pagamento in favore dell'utilizzatore in relazione alla vendita o messa a reddito del bene oggetto di leasing.
Tali obbligazioni, pertanto, rientrano nel perimetro della cessione e non possono essere qualificate come “passività escluse”, le quali -secondo la definizione contenuta a pag. 12 del medesimo contratto- si riferiscono piuttosto a pretese risarcitorie, revocatorie e restitutorie riferite ad importi già incassati o a beni non contemplati tra quelli oggetto della cessione.
-Ne deriva che la statuizione del Tribunale di Milano, laddove ha identificato in Parte_1
l'unica legittimata passiva in ordine alla domanda del , deve ritenersi Controparte_1 corretta. Le obbligazioni contrattuali conseguenti alla risoluzione del leasing immobiliare rientrano nel rapporto giuridico oggetto di cessione, come chiaramente previsto e documentato,
e pertanto non residua alcuna responsabilità in capo a né a Controparte_2 [...]
CP_3
-Il secondo motivo di appello principale proposto da non merita Parte_1 accoglimento.
-In relazione alla asserita intervenuta prescrizione, si rileva che in punto di diritto, ai sensi dell'art. 2943, primo comma, c.c., la prescrizione può essere interrotta da qualunque atto idoneo a costituire in mora il debitore. Ulteriormente, l'art. 2944 c.c. sancisce che la prescrizione si interrompe anche per effetto del riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale esso può essere fatto valere. Tale riconoscimento, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1945/2003; Cass. 13897/2020; Cass. 9097/2018), non richiede formule specifiche né particolari formalità. È sufficiente che il comportamento del debitore manifesti, in modo inequivocabile, la consapevolezza e volontarietà della pretesa altrui, anche attraverso atti o comunicazioni prive di forma ma sostanzialmente idonei a tale scopo (Cass. 31065/2019).
-Con riferimento al caso in esame, il bene immobile è stato restituito dall'utilizzatore il 25 settembre 2012. Successivamente, in data 4 febbraio 2021, la Curatela del Fallimento CP_1
ha inviato formale richiesta di pagamento a , invocando l'art. 1526
[...] Controparte_2
c.c. e quantificando la pretesa in € 415.023,29 (doc. 10). ha riscontrato tale missiva CP_2 il 1° marzo 2021, affermando che “il bene non è ancora stato venduto” (doc. 13), riconoscendo pagina 11 di 19 così implicitamente la persistenza del rapporto di dare/avere e confermando la mancata riallocazione del bene.
-In data 9 marzo 2021, nella qualità di mandataria di ha CP_5 Controparte_3 trasmesso alla Curatela copia dell'avviso di cessione pro-soluto pubblicato in G.U. (doc. 14).
La Curatela ha reiterato la richiesta mediante PEC in data 23 aprile 2021, indirizzandola sia a sia a (doc. 11). A seguito di ciò, il 9 giugno 2021, il legale della Controparte_2 CP_3
ha fornito riscontro, dichiarando che “il bene non è ancora stato riallocato” e Parte_1 che “allo stato è impossibile ricostruire le rispettive posizioni creditorie” (doc. 12), qualificandosi nella veste di “cessionaria di . Controparte_2
-Tale dichiarazione integra -per costante giurisprudenza- gli estremi di un riconoscimento
(anche parziale) del diritto del Fallimento, con conseguente interruzione del termine prescrizionale ex art. 2944 c.c. È infatti principio consolidato quello secondo cui la proposizione da parte del debitore di una compensazione parziale implica la riconoscibilità del debito (Cass.
23822/2010), diversamente dalla compensazione totale, che equivale a negazione dell'obbligo attuale. La valutazione della natura interruttiva o meno di simili dichiarazioni rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione (Cass. 20692/2006).
-In virtù dell'esame degli atti e delle comunicazioni intervenute, si ritiene provata l'interruzione della prescrizione prima del decorso del termine decennale. Il dies a quo da cui calcolare il decorso è, inoltre, correttamente individuabile nella data della restituzione dell'immobile (25 settembre 2012), in quanto, ai sensi dell'art. 21 delle condizioni generali del contratto di leasing,
è da tale momento che sorge l'obbligo -in capo alla concedente (o cessionaria) - di liquidare all'utilizzatore il ricavato della vendita o della messa a reddito del bene.
Il terzo e quarto motivo di appello principale, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione, meritano un parziale accoglimento.
-Si conferma, intanto, la corretta interpretazione del Giudice di prime cure, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva della L. 124/2017 al contratto de quo, concluso in data
29.10.2003. A riguardo, si richiama il consolidato indirizzo del S.C. (Cass. S.U. n. 2061/2021), secondo cui: a) La disciplina della legge sopravvenuta non incide sui rapporti già risolti al momento dell'entrata in vigore;
b) Il “fatto compiuto” — corrispondente all'inadempimento dell'utilizzatore che genera la risoluzione contrattuale — segna il limite temporale per l'operatività dello jus superveniens; c) la nuova norma può applicarsi ai soli rapporti ancora pendenti e non risolti al momento dell'entrata in vigore, salvo diversa disposizione transitoria non presente nel testo normativo.
pagina 12 di 19 Nel caso di specie, l'inadempimento è intervenuto nel febbraio 2011, con conseguente risoluzione dichiarata nell'agosto 2011 e rilascio definitivo nel settembre 2012, ovvero ben prima della data di efficacia della L. 124/2017. Ne consegue che la disciplina pattizia originaria resta pienamente applicabile. Essendo i presupposti di risoluzione contrattuale maturati anteriormente all'entrata in vigore della L. 124/2017, occorre applicare la disciplina previgente, non essendo la nuova normativa retroattiva. In particolare, il contratto è stato stipulato il 29 ottobre 2003 e l'inadempimento utile alla risoluzione è da ritenersi compiutamente verificato prima del 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge sopra menzionata.
-Per i contratti di leasing traslativo, non soggetti alla nuova normativa, il parametro interpretativo corretto è quello ricavabile dall'art. 1526 c.c., secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale. Tale norma, in particolare il comma 2, consente di valutare la meritevolezza delle clausole penali inserite nei contratti, con riferimento all'equilibrio tra le prestazioni delle parti e al fine di evitare indebite locupletazioni.
-La clausola cosiddetta di “confisca” viene tollerata solo laddove, nel rispetto del principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c., essa non sia eccessivamente gravosa per la parte inadempiente. In caso contrario, il giudice è legittimato a ridurne gli effetti ai sensi della stessa disposizione. La giurisprudenza, da Cass. 15202/2018 fino alle più recenti Cass. 5754/2022 e
Cass. S.U. 2061/2021, ha riconosciuto piena legittimità alla clausola denominata “patto di deduzione”, vale a dire alla previsione che il concedente, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, possa trattenere le somme ricevute a titolo di canone, e imputare a sé quanto maturato, fermo restando l'obbligo di detrarre il valore del bene restituito, sia esso derivante da vendita effettiva o da stima equitativa del valore di mercato.
-Nel presente caso, il patto di deduzione è stato chiaramente previsto all'art. 21 del contratto e strutturato secondo un meccanismo per il quale: a) al concedente spettano tutti i canoni già versati e le ulteriori somme maturate;
b) l'eventuale prezzo di realizzo dell'immobile deve essere imputato in detrazione delle somme dovute;
c) il diritto dell'utilizzatore a ricevere il ricavato della vendita, o il valore sostitutivo. Ai sensi dell'art. 23 del medesimo contratto,
l'indennizzo dovuto al concedente deve essere quantificato nella somma pari alla totalità dei canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione, oltre al prezzo di eventuale riscatto. Tale importo è stato determinato dal stesso, nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma VI, CP_1
n. 1, in euro 208.461,31.
-Dall'altro lato, il valore di mercato del bene è stato stimato, tramite consulenza tecnica d'ufficio, in € 294.500,00.
pagina 13 di 19 Le censure svolte dall'appellante, con riferimento alla stima operata dal c.t.u., non colgono nel segno.
L'elaborato peritale redatto dal consulente tecnico d'ufficio, arch. nominato Persona_1 dal Giudice tra gli iscritti all'Albo del Tribunale di Bologna in considerazione della sua conoscenza del contesto territoriale, ha affrontato il quesito relativo alla determinazione del valore di mercato dell'unità immobiliare controversa alla data del rilascio (25.09.2012), con riferimento alla prospettiva di pronto realizzo. All'esito delle verifiche esperite e della disamina della documentazione, il c.t.u. ha stimato in € 310.000,00 il valore più probabile di mercato dell'immobile, evidenziando, però, una flessibilità fisiologica del 5% ai fini conciliativi. Tale stima è stata accompagnata da repliche tecnicamente motivate alle osservazioni del C.T.P. di parte , incentrate prevalentemente su parametri valutativi di natura Controparte_2 discrezionale.
In particolare. Il c.t.u. ha congruamente motivato i criteri di individuazione della percentuale di abbattimento, replicando specificamente alle osservazioni mosse dal ctp dell'odierna appellante sia con riferimento allo stato manutentivo dell'immobile, sia con riferimento all'utilizzo dei valori OMI contestualizzati in relazione all'ubicazione del bene, al suo stato manutentivo e qualità delle finiture e agli altri elementi reperibili in ordine alla particolare situazione del mercato immobiliare (cfr. relazione c.t.u. pagg. 11 e ss).
Peraltro, come già condivisibilmente osservato dal Tribunale, deve evidenziarsi che la teste Test
incaricata nel 2021 della vendita del bene, ha riferito di aver ricevuto una unica proposta d'acquisto, al prezzo di € 200.000,00, nel luglio 2022. Come pure puntualmente evidenziato dal giudice a quo, tale offerta non appare utile ai fini della stima del valore alla data del rilascio, in quanto formulata a distanza di dieci anni dalla restituzione dell'immobile mentre la stima deve essere riferita al momento della restituzione, ovvero da quando il bene può essere concretamente immesso sul mercato in assenza di rischi derivanti da eventuale occupazione da parte di terzi. La stessa testimone, d'altro canto, ha dichiarato che il mandato conferitole da prevedeva un prezzo di vendita pari a € 290.000,00, valore del tutto compatibile Parte_1 con quello stimato dal c.t.u. per l'anno 2012. Né può farsi a meno di considerare che CP_2 nel periodo immediatamente successivo alla restituzione e negli anni seguenti. Tale omissione, ascrivibile esclusivamente alla condotta della parte stessa, ha privato il Giudice e le controparti della possibilità di un ulteriore vaglio critico del valore indicato dal c.t.u. su basi documentali e oggettive. La mancata produzione di un dato reale e comparabile costituisce circostanza di rilievo che compromette ogni ipotesi di rimodulazione della stima peritale in assenza di elementi certi.
pagina 14 di 19 In conclusione, deve essere confermata la statuizione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha -con motivazione congrua- aderito alla quantificazione operata dal c.t.u., applicando un correttivo prudenziale pari al 5%, e determinando il valore dell'immobile alla data del rilascio
(25.09.2012) in € 294.500,00.
-Tuttavia, come già evidenziato, la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di
[...]
per l'intero valore dell'immobile, omettendo di applicare la clausola del Parte_1 cosiddetto “patto di deduzione” prevista dall'art. 23 delle Condizioni Generali di Contratto, non risulta conforme alla disciplina pattizia vigente al momento della stipulazione del contratto.
La clausola impone una decurtazione - in sede di liquidazione - delle somme spettanti al concedente per: a) canoni scaduti alla data della risoluzione;
b) attualizzazione delle rate a scadere e prezzo di riscatto.
-Tali voci, che costituiscono obbligazioni patrimoniali a carico dell'utilizzatore inadempiente, dovevano essere poste in compensazione rispetto all'eventuale valore attivo ricavato dalla vendita del bene - o, come nel caso in esame, al valore di mercato sostitutivo determinato dal perito.
-Nel riconoscere integralmente la somma di € 294.500,00 al , senza operare alcuna CP_1 deduzione per le poste creditorie vantate dal concedente, il primo Giudice ha omesso di riequilibrare il sinallagma contrattuale, disattendendo le obbligazioni regolatorie previste dal contratto, peraltro ritenute vincolanti e pienamente operative dalla giurisprudenza di legittimità.
La clausola penale in questione si dimostra, pertanto, lecita, equilibrata e meritevole di tutela, risultando coerente con la funzione risarcitoria del contratto e con la causa tipica del leasing traslativo.
Consegue a quanto esposto che dall'importo corrispondente al valore dell'immobile (€
294.500,00) deve essere detratto il credito della concedente per l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 23 del contratto (valore attuale dei canoni residui e prezzo di riscatto) pari, come indicato dal fallimento nella memoria ex art. 186, 6°comma n. 1 c.p.c., a € 208.461,31 (sul punto non vi è contestazione), sicché residua un credito del fallimento di € 86.038,69. È in tali limiti quantitativi che, conseguentemente, deve essere contenuta la condanna dell'appellante.
-Il quinto motivo di appello principale avanzato da non può essere accolto. Parte_1
Con riferimento alla decorrenza degli interessi legali, il Giudice di primo grado ha correttamente statuito che gli stessi maturano a partire dalla data della restituzione del bene immobile, ossia il 25 settembre 2012, in conformità con quanto previsto dall'art. 1224, comma
1, c.c., secondo cui "nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali".
pagina 15 di 19 Nel contratto di leasing sottoscritto tra le parti, agli artt. 21 e 23 delle Condizioni Generali, è esplicitamente stabilito che gli obblighi contrattuali del concedente nei confronti dell'utilizzatore sorgono in seguito alla restituzione dell'immobile, ovvero da quel momento il concedente è tenuto alla riallocazione del bene e, in presenza di esecuzione della vendita, a liquidare quanto eventualmente spettante all'utilizzatore.
Nel caso in esame, il valore spettante è stato determinato in via equitativa mediante CTU estimativa, su parametri oggettivi e tecnicamente verificabili (ubicazione, destinazione, metratura, stato di conservazione, valori di mercato accertati). Pertanto, la prestazione si qualifica come somma liquida, vale a dire determinabile con calcolo aritmetico fondato su elementi certi, e diviene esigibile dalla data di restituzione. In base all'art. 21 del contratto, è proprio da tale momento che l'obbligo del concedente sorge, poiché: “l'Utilizzatore avrà diritto
a ricevere dal Concedente medesimo il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento, pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla vendita dell'immobile”.
L'equivalenza funzionale tra vendita e stima di mercato impone, in termini normativi e contrattuali, che la liquidazione sia computata dalla data di riconsegna, momento in cui la prestazione è divenuta almeno potenzialmente eseguibile.
La quantificazione operata dal CTU ha ricondotto la stima al valore di mercato al 25 settembre
2012, ed è in relazione a tale data che deve considerarsi insorta l'obbligazione pecuniaria, da cui decorrono gli interessi legali ex art. 1224 c.c. In conclusione la decorrenza degli interessi legali (art. 1224 c.c.) dalla data di restituzione (25.09.2012) è quindi fondata, posto che: a) il credito è “liquido e esigibile” per effetto della stima tecnica e della clausola contrattuale che subordina il diritto alla liquidazione del valore alla restituzione del bene;
b) non ricorrono le condizioni per qualificare il credito come illiquido o condizionato, poiché le modalità di computo sono oggettivamente predeterminate. Di conseguenza, l'art. 1282 c.c. è applicabile in quanto il credito, pur originato in modo non immediatamente certo nella somma (in assenza di vendita), è reso liquido dalla stima del CTU e diviene esigibile con la restituzione, potendo l'utilizzatore esigere la differenza solo a partire da detto momento. Pertanto, il capo della sentenza di primo grado relativo alla decorrenza degli interessi merita conferma, risultando conforme sia al dettato contrattuale che all'orientamento consolidato della giurisprudenza in materia.
Per quanto concerne l'appello incidentale del , Controparte_1 si osserva quanto segue.
Il primo motivo di appello incidentale subordinato, relativo alla contestazione della legittimazione passiva di e risulta assorbito dal Controparte_2 Controparte_3
pagina 16 di 19 rigetto del primo motivo di appello principale proposto da . Come già Parte_1 argomentato, il rapporto giuridico derivante dal contratto di leasing n. IF758492 è stato integralmente ceduto alla società veicolo , con inclusione delle obbligazioni Parte_1 restitutorie e liquidatorie nei confronti dell'utilizzatore, in virtù di quanto previsto nel contratto di cessione e negli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Il secondo motivo di appello incidentale, inerente alla richiesta di riforma della condanna alle spese processuali in favore di e , non merita accoglimento. Controparte_2 CP_3
La statuizione impugnata, che ha posto a carico del le spese di lite nei confronti CP_1 delle due Società, risulta conforme alle norme processuali e agli esiti del giudizio, atteso che entrambe le convenute sono state riconosciute carenti di legittimazione passiva, con conseguente soccombenza del rispetto alle domande formulate nei loro confronti. CP_1
Non sussistono, nel caso di specie, le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre la compensazione, trattandosi di questione correttamente decisa con riferimento alla documentazione prodotta e alla disciplina delle operazioni di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, dato che la documentazione relativa alla cessione in blocco è pubblica (G.U.) e peraltro le informazioni sono state rese in sede contenziosa senza occultamento e quindi non vi è stato un comportamento doloso o reticente da parte di CP_2
o . CP_3
Quanto all'appello incidentale condizionato proposto da si rileva Controparte_2 che il primo, secondo, terzo e quarto motivo sono assorbiti dal rigetto del primo motivo di appello principale proposto da , da cui derivava l'interesse condizionato della Parte_1 stessa a impugnare la sentenza nella denegata ipotesi di accoglimento. Quindi, alla CP_2 luce della definizione del primo motivo dell'appello principale, l'appello incidentale di resta privo di effetti. Controparte_2
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Alla luce di tutto quanto premesso, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da quest'ultima deve essere condannata a pagare al Parte_1 [...]
la minor somma di € 86.038,69, oltre interessi legali pro tempore Controparte_1 vigenti dal 25 settembre 2012 fino al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c. Deve, invece, essere rigettato l'appello incidentale proposto dal . CP_1
Avuto riguardo all'esito del giudizio e agli aspetti di reciproca soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare tra e Parte_1 Controparte_1
le spese del grado nella misura di 1/3 ponendosi i residui 2/3 a carico della
[...] appellante considerata la sua prevalente soccombenza. Le spese sono Parte_2
pagina 17 di 19 liquidate, già decurtata la quota oggetto di compensazione, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia in base al decisum
(compreso nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) e, attesa la complessità media delle questioni trattate, al valore medio per le tre fasi, e al valore minimo per la fase di trattazione (esclusa quella istruttoria di fatto non svoltasi), nella misura di complessivi euro
8.102,66 (2/3 di euro 12.154,00) per compensi, di cui euro 1.984,66 (2/3 di euro 2.977,00) per la fase di studio, euro 1.274,00 (2/3 di euro 1.911,00) per la fase introduttiva, euro 1.442,00
(2/3 di euro 2.163,00) per la fase di trattazione, euro 3.402,00 (2/3 di euro 5.103,00) per la fase decisionale, oltre il 15% spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge. Dovendo il
Fallimento essere considerato ammesso al patrocinio a Spese dello Stato (cfr. attestazione ex art. 144 d.p.r. n. 115/2002 del giudice delegato: doc. n. 1), deve disporsi che pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
Il , deve invece essere condannato a rimborsare Controparte_1
a le spese del grado. Ai fini della liquidazione, deve tenersi conto che Controparte_2
l'appello proposto dal nei confronti di riguarda solo il capo CP_1 Controparte_2 di condanna alle spese, sicché il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, sulla base del criterio del disputatum e, cioè, sulla base dell'importo delle spese liquidate dal Tribunale (Cfr. Cass. n.
18465/2024, secondo cui, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello).
Le spese sono pertanto liquidate, con applicazione dei parametri (medi per tutte le fasi di studio, introduttiva e decisoria, minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendosi svolta istruttoria) previsti per lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, in € 4.888,00, ci cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria e € 1,911,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano
n. 2074/2024, pubblicata in data 27.02.2024, così dispone:
- condanna e per essa quale mandataria al pagamento in Parte_1 Parte_1 favore del della minor somma di € 86.038,69, Controparte_1 oltre interessi al tasso legale pro tempore vigente dal 25.09.2012 fino al saldo effettivo;
pagina 18 di 19 - rigetta l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_1
- dichiara compensate le spese del grado tra e per essa quale mandataria Parte_1
Pa e il per e condanna Parte_1 Controparte_1
[...]
a rimborsare al i residui 2/3, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 8.102,66 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA nella misura di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ex art. 133 d.p.r.
n. 115/2002;
- condanna il a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 le spese del presente grado, che si liquidano in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso
[...] spese generali (15%), IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Milano, il 3 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
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