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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/02/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.2.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1718/2022 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Di Bitonto e Velia Scarnecchia Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta Odorizzi
resistente oggetto: disoccupazione agricola
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.3.2022, ha esposto che: “risulta regolarmente iscritto negli Parte_1 elenchi nominativi annuali degli OTD del Comune di Foggia, per l'anno 2020 per n.109 giornate;
che essendo in possesso del requisito di anzianità contributiva, come si evince dall'estratto conto assicurativo del 17.2.2002, ha presentato, in data 9.1.2021, domanda amministrativa all' CP_1 CP_1 di Cerignola, contraddistinta dal numero pratica 2021877506681, al fine di ottenere l'indennità economica di DS/AGR relativa all'anno 2020; che l'istituto non ha corrisposto le predette prestazioni
e, avverso tale mancato pagamento, è stato proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in data 30.11.2021”. CP_1
Tutto ciò premesso, ha adito l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale, accertato il diritto del ricorrente ad essere iscritto negli elenchi anagrafici annuali del Comune di residenza per l'anno 2020 per n.109 giornate lavorate, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità economica di disoccupazione agricola relativa all'anno 2020 per
n.109 giornate lavorative, ex L.457/72 e, per l'effetto; condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.192,10 a titolo di indennità economica di DS/AGR 2020 per n.109 giornate lavorate, al netto del contributo di
pagina 1 di 4 solidarietà del 9%, somme calcolate sulla retribuzione prevista dal CCPL della Provincia di Foggia di
€ 55,24 (3° Area 1° Livello) o delle somme superiori o inferiori che risulteranno dalla espletanda istruttoria, oltre gli interessi legali dal 120° giorno dalla data di presentazione delle domande amministrative sino alla data dell'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto, evidenziando come il ricorrente, in assenza del permesso di soggiorno, non potesse beneficiare della indennità di disoccupazione agricola, nonostante la prestazione effettivamente svolta.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere accolto.
Occorre premettere che per quanto riguarda il diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente (biennio assicurativo); b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente (minimo contributivo) (in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio è sufficiente aver prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell'anno precedente quello di riferimento dell'indennità stessa).
La sussistenza del requisito assicurativo può essere dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato provvisorio di iscrizione di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 212 del 1946 per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento (ancora, da ultimo, Cass. lav. 11.11.2002, n. 15835).
Con specifico riferimento ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno, è bene richiamare la disposizione di cui all'art. 25 D. Lgs. n. 286/1998, a mente della quale: “1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base CP_1
alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45”.
pagina 2 di 4 Orbene, la questione oggetto di causa concerne la valutazione della posizione giuridica del ricorrente CP_ in relazione all'assenza del permesso di soggiorno per l'anno 2020 che ha indotto l' a negare l'indennità di disoccupazione agricola. CP_ Non sarà oggetto di disamina il periodo che va dal 4.8.2020 al 31.12.2020, atteso che l' non ha sollevato alcuna contestazione al riguardo producendo copia del regolare permesso di soggiorno relativo a tale periodo (cfr. doc.
4. fasc. resistente).
Quanto al periodo oggetto di contestazione, dall'1.1.2020 al 3.8.2020, la presunta irregolarità del soggiorno nel territorio dello Stato risulta infondata, alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente che ha dimostrato la piena regolarità della propria posizione, mediante il deposito del certificato di protezione internazionale, titolo che legittima, com'è noto, la permanenza sul territorio nazionale e, dunque, costituisce presupposto necessario per il riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta (cfr. doc. 2 richiesta protezione internazionale - depositato con le note di trattazione scritta dal ricorrente del 15.6.2022).
Sul punto, giova evidenziare che, già nella fase del procedimento amministrativo, copia del permesso
CP_ di soggiorno era stata debitamente trasmessa all' mediante comunicazione e-mail, inoltrata dal patronato mandatario (INCA CGIL di Orta Nova), il cui contenuto vale la pena riportare: “in risposta alla Vostra per mancanza di copertura prima del permesso di emersione si allega il permesso precedente del 4.8.2020 per una Vostra cortese collaborazione” (cfr. all.1 email del 3.11.2021 - depositato in uno alle note di trattazione scritta dal ricorrente in data 15.6.2022).
CP_ Dunque, l' pur avendo ricevuto via e-mail la documentazione attestante la regolarità del permesso di soggiorno, non ne ha tenuto conto nella valutazione dell'istanza, procedendo al diniego della indennità di disoccupazione agricola, nonostante fosse già in possesso degli elementi necessari per verificare la sussistenza dei requisiti di legge.
In conclusione, tale documentazione attesta in modo inequivocabile la regolare permanenza del ricorrente sul territorio nazionale durante il periodo oggetto di contestazione e, conseguentemente, comprova la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola.
Non sussiste alcun dubbio sul fatto che il periodo sottoposto a protezione internazionale sia utile al conseguimento delle prestazioni previdenziali.
In un caso analogo a quello di specie, con decisione che si ritiene di condividere, il Tribunale di Foggia ha riconosciuto il periodo sottoposto a protezione internazionale come utile al conseguimento delle prestazioni previdenziali (cfr. da ultimo sentenza Tribunale di Foggia n. 754/2022 del 23.2.2022).
pagina 3 di 4 In particolare, nel precedente di Sezione che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il
Tribunale ha statuito che: “i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale non sono assicurati per la disoccupazione e per i trattamenti di famiglia (D.Lgs. n.
286/1998, art. 25, commi 1 e 2);
Ai sensi dell'articolo 24, co.7 del citato decreto, Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi. […]
Unica questione che ha indotto l' a non erogare l'indennità di disoccupazione è la ritenuta CP_1
assenza del titolo di soggiorno, tali non potendosi considerare quelli stagionali brevi, tali quelli di durata inferiore ai nove mesi (permessi stagionali); assume l' che la richiesta di protezione CP_1 internazionale non garantirebbe l'utilità per la quale è processo. La legittimità del soggiorno dell'odierno ricorrente è stata garantita dalle disposizioni di legge sulla protezione internazionale. Il tipo in questione resta escluso dalle disposizioni invocate dall' e la condizione del ricorrente non CP_1 può essere equiparata a quella del lavoratore extracomunitario stagionale”.
Conclusivamente, essendo stata fornita idonea prova della regolarità del premesso di soggiorno richiesta dalla legge, la domanda va quindi accolta e l' condannato al pagamento in favore del CP_1 ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, nell'importo di €.2.192,10, oltre accessori di legge, non essendovi stata alcuna specifica contestazione dell' sui conteggi che CP_1
appaiono redatti conformemente alle norme di legge.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra”
5.200,00 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni
CP_ trattate) – seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla erogazione della indennità di
CP_ disoccupazione per l'anno 2020 per n.109 giornate con conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di €.2.192,10, oltre accessori di legge;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in
€.1.312,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione agli avv.ti Andrea Dibitonto e Velia Scarnecchia, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.2.2025. LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzura de Salvia)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.2.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1718/2022 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Di Bitonto e Velia Scarnecchia Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta Odorizzi
resistente oggetto: disoccupazione agricola
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.3.2022, ha esposto che: “risulta regolarmente iscritto negli Parte_1 elenchi nominativi annuali degli OTD del Comune di Foggia, per l'anno 2020 per n.109 giornate;
che essendo in possesso del requisito di anzianità contributiva, come si evince dall'estratto conto assicurativo del 17.2.2002, ha presentato, in data 9.1.2021, domanda amministrativa all' CP_1 CP_1 di Cerignola, contraddistinta dal numero pratica 2021877506681, al fine di ottenere l'indennità economica di DS/AGR relativa all'anno 2020; che l'istituto non ha corrisposto le predette prestazioni
e, avverso tale mancato pagamento, è stato proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in data 30.11.2021”. CP_1
Tutto ciò premesso, ha adito l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale, accertato il diritto del ricorrente ad essere iscritto negli elenchi anagrafici annuali del Comune di residenza per l'anno 2020 per n.109 giornate lavorate, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità economica di disoccupazione agricola relativa all'anno 2020 per
n.109 giornate lavorative, ex L.457/72 e, per l'effetto; condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.192,10 a titolo di indennità economica di DS/AGR 2020 per n.109 giornate lavorate, al netto del contributo di
pagina 1 di 4 solidarietà del 9%, somme calcolate sulla retribuzione prevista dal CCPL della Provincia di Foggia di
€ 55,24 (3° Area 1° Livello) o delle somme superiori o inferiori che risulteranno dalla espletanda istruttoria, oltre gli interessi legali dal 120° giorno dalla data di presentazione delle domande amministrative sino alla data dell'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto, evidenziando come il ricorrente, in assenza del permesso di soggiorno, non potesse beneficiare della indennità di disoccupazione agricola, nonostante la prestazione effettivamente svolta.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere accolto.
Occorre premettere che per quanto riguarda il diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente (biennio assicurativo); b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente (minimo contributivo) (in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio è sufficiente aver prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell'anno precedente quello di riferimento dell'indennità stessa).
La sussistenza del requisito assicurativo può essere dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato provvisorio di iscrizione di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 212 del 1946 per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento (ancora, da ultimo, Cass. lav. 11.11.2002, n. 15835).
Con specifico riferimento ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno, è bene richiamare la disposizione di cui all'art. 25 D. Lgs. n. 286/1998, a mente della quale: “1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base CP_1
alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45”.
pagina 2 di 4 Orbene, la questione oggetto di causa concerne la valutazione della posizione giuridica del ricorrente CP_ in relazione all'assenza del permesso di soggiorno per l'anno 2020 che ha indotto l' a negare l'indennità di disoccupazione agricola. CP_ Non sarà oggetto di disamina il periodo che va dal 4.8.2020 al 31.12.2020, atteso che l' non ha sollevato alcuna contestazione al riguardo producendo copia del regolare permesso di soggiorno relativo a tale periodo (cfr. doc.
4. fasc. resistente).
Quanto al periodo oggetto di contestazione, dall'1.1.2020 al 3.8.2020, la presunta irregolarità del soggiorno nel territorio dello Stato risulta infondata, alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente che ha dimostrato la piena regolarità della propria posizione, mediante il deposito del certificato di protezione internazionale, titolo che legittima, com'è noto, la permanenza sul territorio nazionale e, dunque, costituisce presupposto necessario per il riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta (cfr. doc. 2 richiesta protezione internazionale - depositato con le note di trattazione scritta dal ricorrente del 15.6.2022).
Sul punto, giova evidenziare che, già nella fase del procedimento amministrativo, copia del permesso
CP_ di soggiorno era stata debitamente trasmessa all' mediante comunicazione e-mail, inoltrata dal patronato mandatario (INCA CGIL di Orta Nova), il cui contenuto vale la pena riportare: “in risposta alla Vostra per mancanza di copertura prima del permesso di emersione si allega il permesso precedente del 4.8.2020 per una Vostra cortese collaborazione” (cfr. all.1 email del 3.11.2021 - depositato in uno alle note di trattazione scritta dal ricorrente in data 15.6.2022).
CP_ Dunque, l' pur avendo ricevuto via e-mail la documentazione attestante la regolarità del permesso di soggiorno, non ne ha tenuto conto nella valutazione dell'istanza, procedendo al diniego della indennità di disoccupazione agricola, nonostante fosse già in possesso degli elementi necessari per verificare la sussistenza dei requisiti di legge.
In conclusione, tale documentazione attesta in modo inequivocabile la regolare permanenza del ricorrente sul territorio nazionale durante il periodo oggetto di contestazione e, conseguentemente, comprova la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola.
Non sussiste alcun dubbio sul fatto che il periodo sottoposto a protezione internazionale sia utile al conseguimento delle prestazioni previdenziali.
In un caso analogo a quello di specie, con decisione che si ritiene di condividere, il Tribunale di Foggia ha riconosciuto il periodo sottoposto a protezione internazionale come utile al conseguimento delle prestazioni previdenziali (cfr. da ultimo sentenza Tribunale di Foggia n. 754/2022 del 23.2.2022).
pagina 3 di 4 In particolare, nel precedente di Sezione che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il
Tribunale ha statuito che: “i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale non sono assicurati per la disoccupazione e per i trattamenti di famiglia (D.Lgs. n.
286/1998, art. 25, commi 1 e 2);
Ai sensi dell'articolo 24, co.7 del citato decreto, Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi. […]
Unica questione che ha indotto l' a non erogare l'indennità di disoccupazione è la ritenuta CP_1
assenza del titolo di soggiorno, tali non potendosi considerare quelli stagionali brevi, tali quelli di durata inferiore ai nove mesi (permessi stagionali); assume l' che la richiesta di protezione CP_1 internazionale non garantirebbe l'utilità per la quale è processo. La legittimità del soggiorno dell'odierno ricorrente è stata garantita dalle disposizioni di legge sulla protezione internazionale. Il tipo in questione resta escluso dalle disposizioni invocate dall' e la condizione del ricorrente non CP_1 può essere equiparata a quella del lavoratore extracomunitario stagionale”.
Conclusivamente, essendo stata fornita idonea prova della regolarità del premesso di soggiorno richiesta dalla legge, la domanda va quindi accolta e l' condannato al pagamento in favore del CP_1 ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, nell'importo di €.2.192,10, oltre accessori di legge, non essendovi stata alcuna specifica contestazione dell' sui conteggi che CP_1
appaiono redatti conformemente alle norme di legge.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra”
5.200,00 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni
CP_ trattate) – seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla erogazione della indennità di
CP_ disoccupazione per l'anno 2020 per n.109 giornate con conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di €.2.192,10, oltre accessori di legge;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in
€.1.312,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione agli avv.ti Andrea Dibitonto e Velia Scarnecchia, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.2.2025. LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzura de Salvia)
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