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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/12/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 2 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 2 dicembre 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 168, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. ASSENNATO SILVIA,
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. DAMASCO PIERFRANCESCO,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 11.01.2024 la parte ricorrente Parte_1
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – premessi i
[...] CP_1 fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
4-5 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte: accertare e dichiarare l'esistenza delle malattie professionali denunciate e, per l'effetto;
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla costituzione di rendita per malattia professionale nella misura globalmente considerata del 20% ovvero di quella anche inferiore in ragione della unificazione dei postumi;
CP_ in subordine riconoscere il diritto e condannare l' alla liquidazione di indennizzo per malattia professionale nella misura massima, in ragione dell'unificazione dei postumi ovvero pari ad altra percentuale che sarà accertata dal C.T.U. comunque superiore al 13% e per l'effetto;
- condannare dell' alla costituzione della relativa rendita o in subordine alla CP_2 liquidazione dell'indennizzo ed ai relativi diversi adempimenti, con decorrenza ed interessi di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario, per averne anticipate le spese e non riscossi gli onorari.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando – limitatamente a taluni profili – le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite ed è stata altresì disposta C.T.U. medico legale.
La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti di cui sopra.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
In punto di diritto va precisato che:
2 - l'art. 74, co. 1-2, del D.P.R. n. n. 1124/1965 stabilisce che “1. Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita,
l'attitudine al lavoro.
2. Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli artt. da 116 a 120: 1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità; 3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento”.
- l'art. 83, co. 1/3 del T.U. n. 1124/1965 dispone che “1. La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione delle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
2. La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
3. L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima” e l'art. 84 del D.P.R. cit. precisa che “Qualora in seguito a revisione la
3 misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione”.
- l'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 prevede che “1. […] il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione. […].
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini
4 di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. […] 11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
In punto di fatto va invece evidenziato che, nel caso concreto, (1) all'esito del primo procedimento amministrativo svoltosi nel 2010 e di un correlato contenzioso giudiziario intercorso tra le odierne parti in causa e conclusosi con sentenza n. 1534 del 14.11.2017 emessa dal Tribunale di
Velletri, Sezione lavoro, era stata già riconosciuta l'esistenza, nei confronti della odierna parte ricorrente, di un danno biologico derivato dalle due patologie per cui vi è causa – ovverosia “spondilodiscoartrosi lombare” (i.e.
“spondilodiscoartrosi lombosacrale con spondilolistesi L5-S1 e stenosi foraminale a sx al medesimo livello sottoposta a decompressione e stabilizzazione L5-S1 mediante emilaminectomia, flavectomia e foraminectomia sx e riduzione della spondilolistesi L5-S1, con viti peduncolari e barre”, e “spondilodiscoartrosi del rachide cervicale con protrusioni discali plurime” (i.e. “spondilodiscoartrosi cervicale con plurime protusioni discali con movimenti minuti delle mani limitati dalla diminuzione di forza, sensibilità e coordinazione e movimenti del collo ostacolati da contrattura antalgica dei mm. nucali”) – complessivamente pari al 13% (di cui il 10% per la prima patologia e il 4% per la seconda patologia) e che (2) il danno in questione era stato poi confermato,
a seguito di visita di revisione svolta in sede amministrativa nel 2021, nella misura complessiva del 13%.
L'esistenza del rischio professionale risulta quindi già riconosciuta dalla parte convenuta in sede amministrativa e/o comunque precedentemente accertata in sede giudiziale.
All'esito della C.T.U. disposta nel presente giudizio il consulente incaricato ha ritenuto (1) che, alla data della visita di revisione eseguita dalla
5 parte convenuta nei confronti della parte ricorrente nel 2021, il danno biologico patito dalla parte ricorrente per effetto della malattia professionale
“spondilodiscoartrosi del rachide cervicale con protrusioni discali plurime” fosse ancora quantificabile nella misura del 4% (come valutato dalla parte convenuta), (2) che, alla medesima data, il danno biologico patito dalla parte ricorrente per effetto della malattia professionale “spondilodiscoartrosi lombare” fosse quantificabile nella misura del 10% (come valutato dalla parte convenuta), (3) che tale secondo danno è stimabile nella misura del 13% a decorrere dal 13.10.2023, a seguito di intervenuto aggravamento della patologia da ultimo menzionata e (4) che il danno biologico complessivamente riportato dalla parte ricorrente è pari al 16% con decorrenza dal 13.10.2023.
Apparendo le conclusioni del predetto consulente logiche, razionali e pienamente intellegibili e condivisibili, esse vanno fatte proprie da questo giudice, anche in considerazione dell'assenza di osservazioni critiche sollevate dalle parti nei confronti dell'elaborato peritale e/o reiterate dalle stesse nelle note sostitutive della udienza fissata per la discussione.
In conclusione, va riconosciuto in capo alla parte ricorrente – ai fini di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e quale effetto delle suddette patologie di origine professionale – un danno biologico complessivamente pari al 16%, con decorrenza dal 13.10.2023.
* * *
Il ricorso deve quindi essere accolto parzialmente, nei limiti suindicati.
Le spese di lite devono essere interamente compensate, in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale del ricorso e della decorrenza dell'accertamento sanitario positivo (successiva alla data della visita di revisione svolta in sede amministrativa).
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
6 - accertata l'esistenza di un aggravamento dei postumi permanenti riportati dalla parte ricorrente in conseguenza delle malattie di origine professionale indicate in motivazione e accertata l'esistenza di un correlato danno biologico stimabile nella misura complessiva del 16% con decorrenza dal 13.10.2023, condanna la parte convenuta all'integrazione dell'indennizzo e/o della rendita in godimento alla parte ricorrente e al pagamento, in favore della stessa, dei relativi ratei correnti ed arretrati, oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Velletri, 2 dicembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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