CA
Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/11/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
AN TO MO Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
IC Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 977/2023 R.G. promossa da
(pi: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Gervasi; appellante contro cf: , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi;
appellata
e
(cf: e per essa la Controparte_2 P.IVA_3
mandataria (p.iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4
rappr. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Maria Merlino;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale del 10.10.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata posta in decisione, senza termini.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto notificato il 30.12.2015, Parte_1
citava innanzi al Tribunale di Catania la Controparte_1
lamentando di intrattenere con la convenuta tre rapporti di conto corrente (n. 11932,
n. 11320/P, n. 10606/49) in relazione ai quali, a suo dire, erano state applicate spese di gestione, commissioni e interessi passivi ultralegali senza pattuizione scritta, era stata applicata la capitalizzazione degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283
c.c., era stato superato il tasso soglia ex l. 108/1996, sicchè chiedeva, previa rielaborazione dei saldi effettivi depurati delle somme illegittimamente addebitate ai suddetti titoli, condannarsi la banca alla restituzione delle somme sul conto in positivo, ed al risarcimento del danno consistente nella privazione di liquidità.
Nella resistenza della banca convenuta, con sentenza n. 1359/2023, pubblicata il
25.3.2023, il tribunale rigettava ogni domanda.
A sostegno della decisione, per quanto qui d'interesse, esponeva:
i) l'eccezione relativa alla carenza di pattuizione scritta dei rapporti bancari dedotti in giudizio era stata smentita dalla produzione documentale della convenuta, che aveva versato in atti le lettere contratto sottoscritte dalla cliente (senza che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca ne determinasse la nullità per difetto della forma scritta, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale), le quali contenevano la precisa indicazione di tassi ultralegali, commissioni, giorni valuta ed altre spese, nonchè la previsione della capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità, in conformità alla delibera CICR del 9.2.2000;
ii) del tutto generica era poi la doglianza relativa al carattere usurario dei tassi di interesse, in mancanza di specifica allegazione, sicchè la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dall'attrice risultava sul punto esplorativa e quindi inammissibile.
Avverso detta pronunzia proponeva appello la società attrice, con atto notificato in data 17.7.2023, cui resisteva . Controparte_1
2 Con comparsa depositata l'1.12.23 proponeva atto di intervento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria in blocco del credito litigioso, e per essa la CP_2
mandataria chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_3
All'udienza collegiale di discussione orale del 10 ottobre 2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante assume, anzitutto, che ha errato il primo giudice nell'affermare
“del tutto generica è la doglianza in ordine alla violazione della normativa antiusura”.
Assume che la doglianza è invece specifica e circostanziata, come si evince dalle note depositate telematicamente, in sostituzione della udienza del 4.10.2022, con le quali si è dedotto: a) il contratto di apertura di credito del 10.5.2013, a valere sul c/c
1193279, tenuto conto delle spese indicate in contratto, della commissione istruttoria veloce di euro 240 e del corrispettivo sull'accordato dello 0,50% trimestrale (2,00% rapportato su base annua), che devono essere inserite nel TEG, prevede un tasso effettivo globale del 19,54%, contro un tasso soglia di usura pari al 16,74%, quindi detto contratto è in usura originaria;
b) il contratto di apertura di credito del
29.10.2015, a valere sul c/c 1193279 espone un TEG pari al 17,95%, superiore al tasso soglia di usura, che, alla data di stipula del contratto, era pari al 16,10 %; c) il contratto di apertura di credito per anticipazioni fatture del 29.10.2015, a valere sul conto corrente n. 10606, tenuto conto delle spese ivi previste e della commissione di mancato utilizzo del 0,50% su base trimestrale (2,00% rapportata su base annua), che devono essere inserite nel TEG, prevede un tasso effettivo globale del 14,36% che è superiore al tasso soglia di usura del 13,8250%.
Con altro motivo, l'appellante lamenta che ha errato il giudice di prime cure nel ritenere validamente pattuite per iscritto le commissioni di massimo scoperto, perchè da un attento esame del contratto di apertura del conto corrente datato 21.8.2001 si evince che la relativa clausola, pur essendo stata sottoscritta dalla società correntista,
è indeterminata e incerta, invalida ed inefficace, perché non specifica i criteri e le modalità di calcolo delle CMS.
3 Infine, con un terzo motivo, l'appellante assume che ha errato il giudice di prime cure nel ritenere valida ed efficace la capitalizzazione trimestrale degli interessi, perché il tasso creditore nominale indicato nel contratto del 21.8.2001 nella misura del 0,100% è uguale al tasso creditore rapportato su base annua indicato nella stessa misura del 0,100%, mentre il tasso debitore nominale indicato nella misura del
14,300% è inferiore al tasso debitore rapportato su base annua che è pari al 15,085%.
2.) Tali i motivi di impugnazione, occorre fare alcune necessarie precisazioni.
La convenuta ha documentato in primo grado: Controparte_1
i) lettera contratto datata 21.8.2001 di apertura del c/c n. 10606/49 presso CP_1
, dipendenza di Catania, sottoscritta da Controparte_4 Parte_1
in proprio;
ii) lettera contratto datata 23.1.2008 di apertura del c/c n. 11932/79 presso
Banca Antonveneta, dipendenza di Catania, sottoscritta dal legale rappresentante di
(così il timbro apposto), verosimilmente Parte_1
lo stesso;
iii) lettera contratto del 10.5.2013, di apertura di credito Parte_1
dell'importo di €.12.000,00 regolata sul c/c n. 11932/79; iv) contratto di anticipazione su fatture commerciali con accredito sul c/c n. 11932/79 del 30.7.2015; v) contratto datato 29.10.2015 di anticipazione su fatture commerciali con accredito sul c/c n.
11932/79.
Come emerge dalla documentazione in atti, pertanto, il contratto di conto corrente aperto il 21.8.2001, avente n. 10606/49 - in relazione al quale sono stati formulati il secondo ed il terzo motivo di impugnazione e, in parte, il primo motivo - risulta, in realtà, intestato, non già alla società, odierna appellante, Parte_1
bensì a personalmente (il quale lo ha
[...] Parte_1
sottoscritto non quale legale rappresentante della società, bensì in proprio), come reso palese anche dagli estratti conto (peraltro incompleti) allegati dalla stessa società attrice, tutti intestati al e non alla società. Parte_1
Ne consegue che la società odierna appellante - non essendo titolare del rapporto bancario n. 10606/49 in questione - non ha alcun titolo ad eccepire eventuali nullità delle relative clausole, né, tantomeno, a chiedere in restituzione somme versate, in tesi indebitamente, su detto conto corrente.
4 Sicchè - trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, sulla base della allegata documentazione, in qualunque stato e grado del procedimento - va, in via assorbente, ritenuta l'inammissibilità delle domande, e dei correlati motivi di gravame, riferiti a detto rapporto.
Va, altresì, precisato che, diversamente da quanto assume l'appellante col primo motivo di impugnazione, non risulta documentato in atti alcun contratto di apertura di credito per anticipazioni fatture del 29.10.2015 a valere sul conto corrente n.
10606, né un contratto di apertura di credito per elasticità di cassa del 29.10.2015 a valere sul c/c 1193279; quanto, piuttosto, due contratti di anticipazioni fatture commerciali, rispettivamente, datati 30.7.2015 e 29.10.2015, entrambi a valere sul conto corrente n. 11932/79 ed aventi condizioni contrattuali pressoché identiche.
3.) Resta da dire della censura di usurarietà riferita al rapporto di conto corrente n. 11932/79 intestato alla società appellante.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la società attrice si è limitata a dedurre, con riferimento a tutti i rapporti oggetto di domanda, senza distinzione, e, comunque, del tutto apoditticamente, “superato il tasso soglia ex l. 108/1996” (pag.
2, ultimo cpv. dell'atto di citazione del 30.12.2015), precisando che, nel calcolo del tasso effettivo globale ai fini della verifica del tasso soglia vanno inclusi “tutti i costi e le spese varie legate alla tenuta del conto” ivi compresa “la commissione di massimo scoperto”, a suo dire “parte integrante del calcolo del TEG” (pag. 11 dell'atto di citazione). Tali (uniche) allegazioni, peraltro non oggetto di alcuna integrazione o specificazione nelle memorie autorizzate ex art. 183 c.p.c., sono state correttamente ritenute generiche dal tribunale, dal momento che esse difettano di qualsivoglia specificazione circa il concreto atteggiarsi dell'usura lamentata.
Già la pronuncia n. 19597 del 18/9/2020 delle Sezioni Unite, con riferimento agli interessi moratori, ha precisato che “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”.
5 Soddisfatti questi oneri di allegazione da parte dell'attore, “dall'altro lato, la banca dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro”.
Tali principi - che certamente valgono per la censura di usurarietà di qualsivoglia pattuizione, ivi compresa quella concernente gli interessi corrispettivi - ostano all'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare una usurarietà affermata senza alcuna minima specificità, che assolverebbe a finalità meramente esplorative, con inevitabile ingiustificato prolungamento del giudizio;
infatti, seppur la nullità sia rilevabile d'ufficio dal giudice, occorre che la parte soddisfi - nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie - gli oneri di allegazione e di prova necessari a far scattare detto potere officioso, che di contro non può essere esercitato ove tali necessari oneri non siano stati soddisfatti.
D'altra parte, a fronte dell'assoluta genericità della prospettazione di usurarietà dei contratti oggetto di domanda, le nuove allegazioni di cui l'appellante lamenta l'omesso esame da parte del tribunale, quali contenute nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.10.2022 appaiono inammissibili, essendo state formulate in un momento processuale in cui risultava preclusa alle parti ogni nuova attività assertiva.
In ogni caso, va precisato che, non solo il contratto del 23.1.2008 di apertura del c/c n. 11932/79 (ciò che non è contestato in gravame), ma, altresì (contrariamente a quanto in assunto), tanto il contratto del 10.5.2013 di apertura di credito sul c/c su citato n. 11932/79, quanto i due contratti del luglio e ottobre 2015 di anticipazioni su fatture a valere sul medesimo c/c 11932/79, espongono TAEG inferiori ai tassi soglia di riferimento;
ed in particolare:
-) contratto del 10.5.2013: TAEG intrafido 10,65, TAEG extra fido 14,309, comprensivi del corrispettivo su accordato dello 0,50 % per trimestre, a fronte di un tasso soglia, del tempo, per le aperture di credito oltre 5000 €, del 16,7375 %;
-) contratti del 30.7.2015 e del 29.10.2015: TAEG 12,410 %, a fronte di un tasso soglia, del tempo, per gli anticipi, del 13,82 %.
6 A ciò poi si aggiunga, ulteriormente, che la domanda di ricalcolo dell'esatta determinazione del saldo del rapporto e del credito per restituzioni formulata dalla società correntista risulta sfornita anche di riscontro probatorio, non risultando prodotti in atti gli estratti conto completi, ovvero documentazione alternativa, atti a consentire la fedele ed attendibile ricostruzione del rapporto di conto corrente in esame.
Occorre infatti rilevare, in merito ai criteri di riparto dell'onere probatorio, che, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul correntista che, come nel caso di specie, agisce in giudizio in ripetizione di indebito, l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto
(consegnatigli nel corso del rapporto) o altra documentazione atta a evidenziare le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute
(Cass. 24948/17, 30822/18).
Nel caso in esame, tuttavia, la società attrice ha omesso di produrre, a supporto della domanda, gli estratti conto c/c 11932/79 relativi non solo al periodo iniziale, ossia dall'apertura (23/1/2008) al 30/9/2008, ma, altresì, ai periodi intermedi relativi a: IV trimestre 2009; I e III Trimestre 2010; IV trimestre 2011; I, II, III, IV trimestre
2012; I, II, III, IV trimestre 2013; I, II trimestre 2014; nonché gli estratti conto riferiti al periodo finale del richiesto accertamento, ossia dal 1/7/2015 alla data di proposizione del giudizio (30.12.2015); né ha prospettato alcun mezzo di prova ulteriore, ovvero documentazione alternativa, idonea a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione delle operazioni effettuate nei periodi per cui non sono stati prodotti gli estratti conto (cfr. Cass. n.22290/23). Per tal modo precludendo l'individuazione delle movimentazioni operate sul conto e delle singole rimesse, in tesi, suscettibili di ripetizione e dunque l'attendibile ricostruzione dell'andamento del rapporto, non altrimenti consentita. Né a tal fine può giovare una consulenza tecnica d'ufficio, il cui espletamento non consentirebbe di sopperire alla carenza documentale atta a consentire la ricostruzione dei movimenti quanto ai periodi per i quali non è stata fornita alcuna documentazione.
Per tutte le su esposte ragioni, in definitiva l'appello va respinto.
7 Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate, in favore delle controparti, entro i parametri dettati dalle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda indeterminato (bassa complessità), siccome non altrimenti specificato dalla parte appellante.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore delle controparti delle spese del grado che liquida, per ciascuna, in €.5.000,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di impugnazione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
IC Rao AN TO MO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
AN TO MO Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
IC Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 977/2023 R.G. promossa da
(pi: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Gervasi; appellante contro cf: , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi;
appellata
e
(cf: e per essa la Controparte_2 P.IVA_3
mandataria (p.iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4
rappr. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Maria Merlino;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale del 10.10.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata posta in decisione, senza termini.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto notificato il 30.12.2015, Parte_1
citava innanzi al Tribunale di Catania la Controparte_1
lamentando di intrattenere con la convenuta tre rapporti di conto corrente (n. 11932,
n. 11320/P, n. 10606/49) in relazione ai quali, a suo dire, erano state applicate spese di gestione, commissioni e interessi passivi ultralegali senza pattuizione scritta, era stata applicata la capitalizzazione degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283
c.c., era stato superato il tasso soglia ex l. 108/1996, sicchè chiedeva, previa rielaborazione dei saldi effettivi depurati delle somme illegittimamente addebitate ai suddetti titoli, condannarsi la banca alla restituzione delle somme sul conto in positivo, ed al risarcimento del danno consistente nella privazione di liquidità.
Nella resistenza della banca convenuta, con sentenza n. 1359/2023, pubblicata il
25.3.2023, il tribunale rigettava ogni domanda.
A sostegno della decisione, per quanto qui d'interesse, esponeva:
i) l'eccezione relativa alla carenza di pattuizione scritta dei rapporti bancari dedotti in giudizio era stata smentita dalla produzione documentale della convenuta, che aveva versato in atti le lettere contratto sottoscritte dalla cliente (senza che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca ne determinasse la nullità per difetto della forma scritta, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale), le quali contenevano la precisa indicazione di tassi ultralegali, commissioni, giorni valuta ed altre spese, nonchè la previsione della capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità, in conformità alla delibera CICR del 9.2.2000;
ii) del tutto generica era poi la doglianza relativa al carattere usurario dei tassi di interesse, in mancanza di specifica allegazione, sicchè la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dall'attrice risultava sul punto esplorativa e quindi inammissibile.
Avverso detta pronunzia proponeva appello la società attrice, con atto notificato in data 17.7.2023, cui resisteva . Controparte_1
2 Con comparsa depositata l'1.12.23 proponeva atto di intervento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria in blocco del credito litigioso, e per essa la CP_2
mandataria chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_3
All'udienza collegiale di discussione orale del 10 ottobre 2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante assume, anzitutto, che ha errato il primo giudice nell'affermare
“del tutto generica è la doglianza in ordine alla violazione della normativa antiusura”.
Assume che la doglianza è invece specifica e circostanziata, come si evince dalle note depositate telematicamente, in sostituzione della udienza del 4.10.2022, con le quali si è dedotto: a) il contratto di apertura di credito del 10.5.2013, a valere sul c/c
1193279, tenuto conto delle spese indicate in contratto, della commissione istruttoria veloce di euro 240 e del corrispettivo sull'accordato dello 0,50% trimestrale (2,00% rapportato su base annua), che devono essere inserite nel TEG, prevede un tasso effettivo globale del 19,54%, contro un tasso soglia di usura pari al 16,74%, quindi detto contratto è in usura originaria;
b) il contratto di apertura di credito del
29.10.2015, a valere sul c/c 1193279 espone un TEG pari al 17,95%, superiore al tasso soglia di usura, che, alla data di stipula del contratto, era pari al 16,10 %; c) il contratto di apertura di credito per anticipazioni fatture del 29.10.2015, a valere sul conto corrente n. 10606, tenuto conto delle spese ivi previste e della commissione di mancato utilizzo del 0,50% su base trimestrale (2,00% rapportata su base annua), che devono essere inserite nel TEG, prevede un tasso effettivo globale del 14,36% che è superiore al tasso soglia di usura del 13,8250%.
Con altro motivo, l'appellante lamenta che ha errato il giudice di prime cure nel ritenere validamente pattuite per iscritto le commissioni di massimo scoperto, perchè da un attento esame del contratto di apertura del conto corrente datato 21.8.2001 si evince che la relativa clausola, pur essendo stata sottoscritta dalla società correntista,
è indeterminata e incerta, invalida ed inefficace, perché non specifica i criteri e le modalità di calcolo delle CMS.
3 Infine, con un terzo motivo, l'appellante assume che ha errato il giudice di prime cure nel ritenere valida ed efficace la capitalizzazione trimestrale degli interessi, perché il tasso creditore nominale indicato nel contratto del 21.8.2001 nella misura del 0,100% è uguale al tasso creditore rapportato su base annua indicato nella stessa misura del 0,100%, mentre il tasso debitore nominale indicato nella misura del
14,300% è inferiore al tasso debitore rapportato su base annua che è pari al 15,085%.
2.) Tali i motivi di impugnazione, occorre fare alcune necessarie precisazioni.
La convenuta ha documentato in primo grado: Controparte_1
i) lettera contratto datata 21.8.2001 di apertura del c/c n. 10606/49 presso CP_1
, dipendenza di Catania, sottoscritta da Controparte_4 Parte_1
in proprio;
ii) lettera contratto datata 23.1.2008 di apertura del c/c n. 11932/79 presso
Banca Antonveneta, dipendenza di Catania, sottoscritta dal legale rappresentante di
(così il timbro apposto), verosimilmente Parte_1
lo stesso;
iii) lettera contratto del 10.5.2013, di apertura di credito Parte_1
dell'importo di €.12.000,00 regolata sul c/c n. 11932/79; iv) contratto di anticipazione su fatture commerciali con accredito sul c/c n. 11932/79 del 30.7.2015; v) contratto datato 29.10.2015 di anticipazione su fatture commerciali con accredito sul c/c n.
11932/79.
Come emerge dalla documentazione in atti, pertanto, il contratto di conto corrente aperto il 21.8.2001, avente n. 10606/49 - in relazione al quale sono stati formulati il secondo ed il terzo motivo di impugnazione e, in parte, il primo motivo - risulta, in realtà, intestato, non già alla società, odierna appellante, Parte_1
bensì a personalmente (il quale lo ha
[...] Parte_1
sottoscritto non quale legale rappresentante della società, bensì in proprio), come reso palese anche dagli estratti conto (peraltro incompleti) allegati dalla stessa società attrice, tutti intestati al e non alla società. Parte_1
Ne consegue che la società odierna appellante - non essendo titolare del rapporto bancario n. 10606/49 in questione - non ha alcun titolo ad eccepire eventuali nullità delle relative clausole, né, tantomeno, a chiedere in restituzione somme versate, in tesi indebitamente, su detto conto corrente.
4 Sicchè - trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, sulla base della allegata documentazione, in qualunque stato e grado del procedimento - va, in via assorbente, ritenuta l'inammissibilità delle domande, e dei correlati motivi di gravame, riferiti a detto rapporto.
Va, altresì, precisato che, diversamente da quanto assume l'appellante col primo motivo di impugnazione, non risulta documentato in atti alcun contratto di apertura di credito per anticipazioni fatture del 29.10.2015 a valere sul conto corrente n.
10606, né un contratto di apertura di credito per elasticità di cassa del 29.10.2015 a valere sul c/c 1193279; quanto, piuttosto, due contratti di anticipazioni fatture commerciali, rispettivamente, datati 30.7.2015 e 29.10.2015, entrambi a valere sul conto corrente n. 11932/79 ed aventi condizioni contrattuali pressoché identiche.
3.) Resta da dire della censura di usurarietà riferita al rapporto di conto corrente n. 11932/79 intestato alla società appellante.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la società attrice si è limitata a dedurre, con riferimento a tutti i rapporti oggetto di domanda, senza distinzione, e, comunque, del tutto apoditticamente, “superato il tasso soglia ex l. 108/1996” (pag.
2, ultimo cpv. dell'atto di citazione del 30.12.2015), precisando che, nel calcolo del tasso effettivo globale ai fini della verifica del tasso soglia vanno inclusi “tutti i costi e le spese varie legate alla tenuta del conto” ivi compresa “la commissione di massimo scoperto”, a suo dire “parte integrante del calcolo del TEG” (pag. 11 dell'atto di citazione). Tali (uniche) allegazioni, peraltro non oggetto di alcuna integrazione o specificazione nelle memorie autorizzate ex art. 183 c.p.c., sono state correttamente ritenute generiche dal tribunale, dal momento che esse difettano di qualsivoglia specificazione circa il concreto atteggiarsi dell'usura lamentata.
Già la pronuncia n. 19597 del 18/9/2020 delle Sezioni Unite, con riferimento agli interessi moratori, ha precisato che “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”.
5 Soddisfatti questi oneri di allegazione da parte dell'attore, “dall'altro lato, la banca dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro”.
Tali principi - che certamente valgono per la censura di usurarietà di qualsivoglia pattuizione, ivi compresa quella concernente gli interessi corrispettivi - ostano all'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare una usurarietà affermata senza alcuna minima specificità, che assolverebbe a finalità meramente esplorative, con inevitabile ingiustificato prolungamento del giudizio;
infatti, seppur la nullità sia rilevabile d'ufficio dal giudice, occorre che la parte soddisfi - nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie - gli oneri di allegazione e di prova necessari a far scattare detto potere officioso, che di contro non può essere esercitato ove tali necessari oneri non siano stati soddisfatti.
D'altra parte, a fronte dell'assoluta genericità della prospettazione di usurarietà dei contratti oggetto di domanda, le nuove allegazioni di cui l'appellante lamenta l'omesso esame da parte del tribunale, quali contenute nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.10.2022 appaiono inammissibili, essendo state formulate in un momento processuale in cui risultava preclusa alle parti ogni nuova attività assertiva.
In ogni caso, va precisato che, non solo il contratto del 23.1.2008 di apertura del c/c n. 11932/79 (ciò che non è contestato in gravame), ma, altresì (contrariamente a quanto in assunto), tanto il contratto del 10.5.2013 di apertura di credito sul c/c su citato n. 11932/79, quanto i due contratti del luglio e ottobre 2015 di anticipazioni su fatture a valere sul medesimo c/c 11932/79, espongono TAEG inferiori ai tassi soglia di riferimento;
ed in particolare:
-) contratto del 10.5.2013: TAEG intrafido 10,65, TAEG extra fido 14,309, comprensivi del corrispettivo su accordato dello 0,50 % per trimestre, a fronte di un tasso soglia, del tempo, per le aperture di credito oltre 5000 €, del 16,7375 %;
-) contratti del 30.7.2015 e del 29.10.2015: TAEG 12,410 %, a fronte di un tasso soglia, del tempo, per gli anticipi, del 13,82 %.
6 A ciò poi si aggiunga, ulteriormente, che la domanda di ricalcolo dell'esatta determinazione del saldo del rapporto e del credito per restituzioni formulata dalla società correntista risulta sfornita anche di riscontro probatorio, non risultando prodotti in atti gli estratti conto completi, ovvero documentazione alternativa, atti a consentire la fedele ed attendibile ricostruzione del rapporto di conto corrente in esame.
Occorre infatti rilevare, in merito ai criteri di riparto dell'onere probatorio, che, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul correntista che, come nel caso di specie, agisce in giudizio in ripetizione di indebito, l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto
(consegnatigli nel corso del rapporto) o altra documentazione atta a evidenziare le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute
(Cass. 24948/17, 30822/18).
Nel caso in esame, tuttavia, la società attrice ha omesso di produrre, a supporto della domanda, gli estratti conto c/c 11932/79 relativi non solo al periodo iniziale, ossia dall'apertura (23/1/2008) al 30/9/2008, ma, altresì, ai periodi intermedi relativi a: IV trimestre 2009; I e III Trimestre 2010; IV trimestre 2011; I, II, III, IV trimestre
2012; I, II, III, IV trimestre 2013; I, II trimestre 2014; nonché gli estratti conto riferiti al periodo finale del richiesto accertamento, ossia dal 1/7/2015 alla data di proposizione del giudizio (30.12.2015); né ha prospettato alcun mezzo di prova ulteriore, ovvero documentazione alternativa, idonea a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione delle operazioni effettuate nei periodi per cui non sono stati prodotti gli estratti conto (cfr. Cass. n.22290/23). Per tal modo precludendo l'individuazione delle movimentazioni operate sul conto e delle singole rimesse, in tesi, suscettibili di ripetizione e dunque l'attendibile ricostruzione dell'andamento del rapporto, non altrimenti consentita. Né a tal fine può giovare una consulenza tecnica d'ufficio, il cui espletamento non consentirebbe di sopperire alla carenza documentale atta a consentire la ricostruzione dei movimenti quanto ai periodi per i quali non è stata fornita alcuna documentazione.
Per tutte le su esposte ragioni, in definitiva l'appello va respinto.
7 Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate, in favore delle controparti, entro i parametri dettati dalle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda indeterminato (bassa complessità), siccome non altrimenti specificato dalla parte appellante.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore delle controparti delle spese del grado che liquida, per ciascuna, in €.5.000,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di impugnazione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
IC Rao AN TO MO
8