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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2968/2024 rg , sul ricorso depositato il 10/06/2024 proposto da (difeso da Avv.ti Alessandro Tamiro e Concetta Assunta Pellegrino) Parte_1 nei confronti di in Controparte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti ( difeso da avv. Ettore Triolo Controparte_2
)
e di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore (difesa da Avv. Fabio Artimagnella) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : le parti resistenti e parte ricorrente così definitivamente provvede:
“Dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
Accoglie parzialmente la domanda e dichiara prescritta la contribuzione di cui all'avviso di addebito contestato 39420150002637722000 e annulla l'intimazione di pagamento nella parte ad esso relativa.
Nel resto rigetta la domanda.
Compensa per intero le spese del giudizio tra ricorrente e le altre parti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
IN VIA PRELIMINARE, - disporre la sospensione dell'efficacia esecutività degli avvisi di addebito riportate nell'intimazione di pagamento in forza dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che provocherebbe la procedura esecutiva “periculum in mora”, in accoglimento delle argomentazioni in punto di mero diritto, “fumus boni iuris”, di cui in narrativa;
NEL MERITO, in virtù del motivo esposto in narrativa, 1 - Accertare la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento e quindi l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e per l'effetto:
- Dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e procedere all'annullamento degli avvisi di addebito:
n° 394 2015 0002637722 000 presuntivamente notificato il 28.10.2015 avente ad oggetto Contributi
I.V.S. coltivatori diretti e somme aggiuntive anni 2012, 2013, 2014 di euro 8.797,20 e n° 394 2016
0004364164 000 presuntivamente notificato il 22.11.2016 avente ad oggetto Contributi I.V.S. coltivatori diretti e somme aggiuntive anni 2014 di euro 2.665,64; nonché all'annullamento dell'intimazione di pagamento sopra richiamata.
Vittoria di spese di lite, da distrarsi ai difensori dichiaratisi antistatari
Parte ricorrente deduceva in sintesi che: veniva notificata in data 21.05.2024 l'intimazione di pagamento n° n° 094 2024 9007849705 000 emessa dall' di Reggio Calabria inerente i seguenti avvisi di Controparte_4 addebito di seguito specificati oggetto di impugnazione:
- Avviso di addebito n° 394 2015 0002637722 000 presuntivamente notificato il 28.10.2015 avente ad oggetto Contributi I.V.S. coltivatori diretti e somme aggiuntive anni 2012, 2013, 2014 di euro
8.797,20;
- Avviso di addebito n° 394 2016 0004364164 000 presuntivamente notificato il 22.11.2016 avente ad oggetto Contributi I.V.S. coltivatori diretti e somme aggiuntive anni 2014 di euro 2.665,64.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_1
L' si costituiva e contestava la domanda. Controparte_3
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente accolto.
La presente azione giudiziale è svolta avverso una intimazione da cui emergono debiti contributivi di cui agli avvisi di addebito indicati nel ricorso.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_2
CP_ In ordine alla legittimazione passiva, l' ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione
La parte ricorrente non offre elementi concreti a sostegno della legittimazione passiva anche della
. CP_2
L'art 13 legge 448/98 e succ modif. ha previsto la cessione dei contributi relativi anni fino al
31.12.2008 e pertanto è acclarato che i contributi in discussione sono estranei alla procedura di cessione.
2 Pertanto difetta la legittimazione passiva della CP_2
OMESSA NOTIFICA degli AVVISI DI ADDEBITO
Il motivo è tempestivo ma infondato.
L' infatti produce avvisi di ricevimento della notifica dei due avvisi di addebito( CP_1
39420150002637722000 notificato il 28.10.2015 e l'avviso di addebito 39420160004364164000 notificato il 22.11.2016) .
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
L' prova la notifica degli avvisi di addebito come sopra detto CP_1
Per il resto produce;
CP_3 per l'avviso di addebito n. 39420150002637722000, intimazioni di pagamento n.
09420219002760434000 il 16.11.2021 e n. 09420239007614891000 il 18.09.2023 e di quella oggi impugnata notificata il 21.05.2024;
per l'avviso di addebito n. 39420160004364164000, intimazioni di pagamento n.
09420219002760434000 il 16.11.2021 e n. 09420239007614891000 il 18.09.2023 e di quella oggi impugnata notificata il 21.05.2024;
Orbene ad avviso del decidente quanto all'art. 68 comma 1 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv. in Legge 24 aprile 2020 n. 27 secondo cui : “ 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli
3 avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” la norma è applicabile comunque alle entrate in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per cui alla fattispecie qui in esame non è applicabile.
Va applicata invece la sospensione dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
A questo punto il primo avviso di addebito è prescritto perché l'intimazione del 16.11.2021 è oltre i cinque anni + 311 giorni dalla notifica .
Il secondo avviso non è prescritto
Parte ricorrente ha contestato la validità delle intimazioni del 16.11. 2021 e del 18.9. 2023.
Orbene il ricorrente sostiene che Orbene, a seguito di specifica verifica storica effettuata da questa difesa sul Registro INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali), inserendo il codice fiscale del ricorrente nel sistema di ricerca ufficiale, il portale restituisce l'esito: “domicilio digitale non trovato”.
Ne consegue che l'indirizzo PEC utilizzato dall' per le Controparte_3 notificazioni delle intimazioni di pagamento del 16.11.2021 e del 18.09.2023 non risulta in alcun modo attribuibile al codice fiscale del ricorrente. Si contesta, pertanto, l'indirizzo di posta elettronica certificata Pec prodotto dall' Controparte_3
Probabilmente l'indirizzo PEC in questione è attribuibile ad altro codice fiscale, con la conseguenza che le notificazioni eseguite devono ritenersi radicalmente inesistenti.>.
Tuttavia in primo luogo la ricerca depositata è riferita al 16.9. 2021 laddove la intimazione è consegnata il 16.11. 2021
In ogni caso il file depositato rilasciato dal gestore del servizio telematico fa fede probatoria atteso che la ricevuta di consegna telematica identifica il ricorrente riportando : Il giorno 16/11/2021 alle
4 ore 15:05:58 (+0100) il messaggio "Invio AVI 09420219002760434000 Codice Fiscale
" proveniente da " t" ed C.F._1 Email_1 indirizzato a " " è stato consegnato nella casella di destinazione. Email_2
Identificativo messaggio: >. Email_3
Il codice fiscale è quello del ricorrente e la pec di destinazione è quella stessa riportata nella intimazione impugnata ( e quindi ricevuta ) .>.
L'Intimazione successiva è stata inoltrata e la ricevuta di consegna del 18.9.2023 riporta < Il giorno
18/09/2023 alle ore 10:30:21 (+0200) il messaggio "Notifica avviso di intimazione n.
09420239007614891000 Codice Fiscale " proveniente da C.F._1
E " " Email_1 ed indirizzato a " Email_5
è stato consegnato nella casella di destinazione>
La pec notificata il 21.5.2024 e qui impugnata( non contestata nella sua ricezione ) ha come ricevuta < Il giorno 21/05/2024 alle ore 08:48:50 (+0200) il messaggio "Notifica avviso di intimazione n. 09420249007849705000 Codice Fiscale " proveniente da C.F._1
" t" ed indirizzato a " Email_1 Email_5
è stato consegnato nella casella di destinazione.>.
Le ricevute RAC pec delle precedenti intimazioni riportano indirizzi del destinatario uguali.
L ha pure provato che la visura camerale della ditta individuale riporta lo stesso domicilio CP_3 digitale pec.
Le risultanze della visura camerale , fino a prova contraria , sono fatte sulla base delle indicazioni fornite dall'impresa per cui fornendo quell'indirizzo pec (" accetta che la Email_5 corrispondenza possa essere inoltrata dai terzi..
L'indirizzo all'epoca del 2021 e del 2023 era esistente perchè altrimenti non avrebbe rilasciato la ricevuta .
In ordine alla conformità delle produzioni effettuate parte ricorrente ha rilevato Si contestano, inoltre, le allegazioni depositate da controparte a sostegno della presunta pretesa creditoria in quanto semplici copie di cui non è stata nemmeno asseverata la conformità agli originali.
Controparte avrebbe dovuto ottemperare al proprio onere probatorio producendo, una copia autenticata della documentazione prodotta.
Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta
5 successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale …” (Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2014, n. 13425).>.
La contestazione è generica e infondata .
In primo luogo la contestazione è inefficace alla stregua del principio < la contestazione della conformità all'originale degli atti prodotti in copia ottica è all'evidenza priva di specificazione mancando del tutto l'indicazione circostanziata degli aspetti per i quali si assume che la copia differisca dall'originale; si tratta, dunque, di contestazione inefficace come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha consolidato il principio secondo il quale la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 27633 del
30/10/2018; Cass. n. 7106 del 2016; Cass. n. 7775 del 2014); > Cass Civile Ord. Sez. L Num.
5477 Anno 2021.
Manca invero la indicazione specifica della difformità
Il file depositato è l'originale e non una copia per cui occorrerebbe semmai una querela di falso per smentire quanto da esso riportato.
SPESE DEL GIUDIZIO
Compensa le spese per intero tra ricorrente e le altre parti per la parziale fondatezza della domanda e la reciproca soccombenza.
Reggio di Calabria, 8.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2968/2024 rg , sul ricorso depositato il 10/06/2024 proposto da (difeso da Avv.ti Alessandro Tamiro e Concetta Assunta Pellegrino) Parte_1 nei confronti di in Controparte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti ( difeso da avv. Ettore Triolo Controparte_2
)
e di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore (difesa da Avv. Fabio Artimagnella) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : le parti resistenti e parte ricorrente così definitivamente provvede:
“Dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
Accoglie parzialmente la domanda e dichiara prescritta la contribuzione di cui all'avviso di addebito contestato 39420150002637722000 e annulla l'intimazione di pagamento nella parte ad esso relativa.
Nel resto rigetta la domanda.
Compensa per intero le spese del giudizio tra ricorrente e le altre parti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
IN VIA PRELIMINARE, - disporre la sospensione dell'efficacia esecutività degli avvisi di addebito riportate nell'intimazione di pagamento in forza dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che provocherebbe la procedura esecutiva “periculum in mora”, in accoglimento delle argomentazioni in punto di mero diritto, “fumus boni iuris”, di cui in narrativa;
NEL MERITO, in virtù del motivo esposto in narrativa, 1 - Accertare la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento e quindi l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e per l'effetto:
- Dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e procedere all'annullamento degli avvisi di addebito:
n° 394 2015 0002637722 000 presuntivamente notificato il 28.10.2015 avente ad oggetto Contributi
I.V.S. coltivatori diretti e somme aggiuntive anni 2012, 2013, 2014 di euro 8.797,20 e n° 394 2016
0004364164 000 presuntivamente notificato il 22.11.2016 avente ad oggetto Contributi I.V.S. coltivatori diretti e somme aggiuntive anni 2014 di euro 2.665,64; nonché all'annullamento dell'intimazione di pagamento sopra richiamata.
Vittoria di spese di lite, da distrarsi ai difensori dichiaratisi antistatari
Parte ricorrente deduceva in sintesi che: veniva notificata in data 21.05.2024 l'intimazione di pagamento n° n° 094 2024 9007849705 000 emessa dall' di Reggio Calabria inerente i seguenti avvisi di Controparte_4 addebito di seguito specificati oggetto di impugnazione:
- Avviso di addebito n° 394 2015 0002637722 000 presuntivamente notificato il 28.10.2015 avente ad oggetto Contributi I.V.S. coltivatori diretti e somme aggiuntive anni 2012, 2013, 2014 di euro
8.797,20;
- Avviso di addebito n° 394 2016 0004364164 000 presuntivamente notificato il 22.11.2016 avente ad oggetto Contributi I.V.S. coltivatori diretti e somme aggiuntive anni 2014 di euro 2.665,64.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_1
L' si costituiva e contestava la domanda. Controparte_3
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente accolto.
La presente azione giudiziale è svolta avverso una intimazione da cui emergono debiti contributivi di cui agli avvisi di addebito indicati nel ricorso.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_2
CP_ In ordine alla legittimazione passiva, l' ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione
La parte ricorrente non offre elementi concreti a sostegno della legittimazione passiva anche della
. CP_2
L'art 13 legge 448/98 e succ modif. ha previsto la cessione dei contributi relativi anni fino al
31.12.2008 e pertanto è acclarato che i contributi in discussione sono estranei alla procedura di cessione.
2 Pertanto difetta la legittimazione passiva della CP_2
OMESSA NOTIFICA degli AVVISI DI ADDEBITO
Il motivo è tempestivo ma infondato.
L' infatti produce avvisi di ricevimento della notifica dei due avvisi di addebito( CP_1
39420150002637722000 notificato il 28.10.2015 e l'avviso di addebito 39420160004364164000 notificato il 22.11.2016) .
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
L' prova la notifica degli avvisi di addebito come sopra detto CP_1
Per il resto produce;
CP_3 per l'avviso di addebito n. 39420150002637722000, intimazioni di pagamento n.
09420219002760434000 il 16.11.2021 e n. 09420239007614891000 il 18.09.2023 e di quella oggi impugnata notificata il 21.05.2024;
per l'avviso di addebito n. 39420160004364164000, intimazioni di pagamento n.
09420219002760434000 il 16.11.2021 e n. 09420239007614891000 il 18.09.2023 e di quella oggi impugnata notificata il 21.05.2024;
Orbene ad avviso del decidente quanto all'art. 68 comma 1 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv. in Legge 24 aprile 2020 n. 27 secondo cui : “ 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli
3 avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” la norma è applicabile comunque alle entrate in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per cui alla fattispecie qui in esame non è applicabile.
Va applicata invece la sospensione dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
A questo punto il primo avviso di addebito è prescritto perché l'intimazione del 16.11.2021 è oltre i cinque anni + 311 giorni dalla notifica .
Il secondo avviso non è prescritto
Parte ricorrente ha contestato la validità delle intimazioni del 16.11. 2021 e del 18.9. 2023.
Orbene il ricorrente sostiene che Orbene, a seguito di specifica verifica storica effettuata da questa difesa sul Registro INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali), inserendo il codice fiscale del ricorrente nel sistema di ricerca ufficiale, il portale restituisce l'esito: “domicilio digitale non trovato”.
Ne consegue che l'indirizzo PEC utilizzato dall' per le Controparte_3 notificazioni delle intimazioni di pagamento del 16.11.2021 e del 18.09.2023 non risulta in alcun modo attribuibile al codice fiscale del ricorrente. Si contesta, pertanto, l'indirizzo di posta elettronica certificata Pec prodotto dall' Controparte_3
Probabilmente l'indirizzo PEC in questione è attribuibile ad altro codice fiscale, con la conseguenza che le notificazioni eseguite devono ritenersi radicalmente inesistenti.>.
Tuttavia in primo luogo la ricerca depositata è riferita al 16.9. 2021 laddove la intimazione è consegnata il 16.11. 2021
In ogni caso il file depositato rilasciato dal gestore del servizio telematico fa fede probatoria atteso che la ricevuta di consegna telematica identifica il ricorrente riportando : Il giorno 16/11/2021 alle
4 ore 15:05:58 (+0100) il messaggio "Invio AVI 09420219002760434000 Codice Fiscale
" proveniente da " t" ed C.F._1 Email_1 indirizzato a " " è stato consegnato nella casella di destinazione. Email_2
Identificativo messaggio: >. Email_3
Il codice fiscale è quello del ricorrente e la pec di destinazione è quella stessa riportata nella intimazione impugnata ( e quindi ricevuta ) .>.
L'Intimazione successiva è stata inoltrata e la ricevuta di consegna del 18.9.2023 riporta < Il giorno
18/09/2023 alle ore 10:30:21 (+0200) il messaggio "Notifica avviso di intimazione n.
09420239007614891000 Codice Fiscale " proveniente da C.F._1
E " " Email_1 ed indirizzato a " Email_5
è stato consegnato nella casella di destinazione>
La pec notificata il 21.5.2024 e qui impugnata( non contestata nella sua ricezione ) ha come ricevuta < Il giorno 21/05/2024 alle ore 08:48:50 (+0200) il messaggio "Notifica avviso di intimazione n. 09420249007849705000 Codice Fiscale " proveniente da C.F._1
" t" ed indirizzato a " Email_1 Email_5
è stato consegnato nella casella di destinazione.>.
Le ricevute RAC pec delle precedenti intimazioni riportano indirizzi del destinatario uguali.
L ha pure provato che la visura camerale della ditta individuale riporta lo stesso domicilio CP_3 digitale pec.
Le risultanze della visura camerale , fino a prova contraria , sono fatte sulla base delle indicazioni fornite dall'impresa per cui fornendo quell'indirizzo pec (" accetta che la Email_5 corrispondenza possa essere inoltrata dai terzi..
L'indirizzo all'epoca del 2021 e del 2023 era esistente perchè altrimenti non avrebbe rilasciato la ricevuta .
In ordine alla conformità delle produzioni effettuate parte ricorrente ha rilevato Si contestano, inoltre, le allegazioni depositate da controparte a sostegno della presunta pretesa creditoria in quanto semplici copie di cui non è stata nemmeno asseverata la conformità agli originali.
Controparte avrebbe dovuto ottemperare al proprio onere probatorio producendo, una copia autenticata della documentazione prodotta.
Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta
5 successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale …” (Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2014, n. 13425).>.
La contestazione è generica e infondata .
In primo luogo la contestazione è inefficace alla stregua del principio < la contestazione della conformità all'originale degli atti prodotti in copia ottica è all'evidenza priva di specificazione mancando del tutto l'indicazione circostanziata degli aspetti per i quali si assume che la copia differisca dall'originale; si tratta, dunque, di contestazione inefficace come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha consolidato il principio secondo il quale la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 27633 del
30/10/2018; Cass. n. 7106 del 2016; Cass. n. 7775 del 2014); > Cass Civile Ord. Sez. L Num.
5477 Anno 2021.
Manca invero la indicazione specifica della difformità
Il file depositato è l'originale e non una copia per cui occorrerebbe semmai una querela di falso per smentire quanto da esso riportato.
SPESE DEL GIUDIZIO
Compensa le spese per intero tra ricorrente e le altre parti per la parziale fondatezza della domanda e la reciproca soccombenza.
Reggio di Calabria, 8.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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